Italian orphan drugs day - Inquadramento regolatorio

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LAURA CRIPPA Shire Italia ITALIAN ORPHAN DRUGS DAY Venerdì 13 febbraio 2015 Sala conferenze Digital for Business - Sesto San Giovanni (MI) www.digitalforacademy.com

Transcript of Italian orphan drugs day - Inquadramento regolatorio

LAURA CRIPPAShire Italia

ITALIAN ORPHAN DRUGS DAYVenerdì 13 febbraio 2015

Sala conferenze Digital for Business - Sesto San Giovanni (MI)

www.digitalforacademy.com

I farmaci orfani

Inquadramento Regolatorio

Laura Crippa

Director Market Access & Public Affairs

Shire Italia S.p.A.

To be as brave as the people we help.

3

La legislazione sui farmaci orfani

3

La legislazione sui farmaci orfani si propone di fornire incentivi

alle aziende farmaceutiche che sviluppano e commercializzano

farmaci per il trattamento di malattie rare.

Storia della legislazione sui farmaci orfani

1983 Primo Orphan Drug Act negli Stati Uniti

1990s Legge sui farmaci orfani adottata a Singapore

(91) in Giappone (93) e in Australia (97)

1999 Adozione da parte del Parlamento Europeo del

Regolamento sui prodotti medicinali orfani

2000 Creazione del Comitato per i prodotti medicinali

orfani (COMP) presso l’EMA a Londra

To be as brave as the people we help.

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Regolamento (CE) n 141/2000 (regolamento orfani)

• stabilisce la procedura UE per la designazione di medicinali orfani;

• definisce gli incentivi per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di

medicinali orfani designati;

• istituisce il comitato per i medicinali orfani (COMP).

Regolamento (CE) n 847/2000

• stabilisce le modalità di applicazione;

• stabilisce le definizioni essenziali per l'applicazione del

regolamento orfani.

Il regolamento è entrato in vigore il 28/04/2000

inizio presentazione domande di designazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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Comunicazione della CE 2003 / C 178/02

definisce l'interpretazione della Commissione su:

• questioni relative all'attuazione della designazione orfana;

• disposizioni per l'esclusività di mercato

Regolamento (CE) n 726/2004fornisce il quadro giuridico per l'autorizzazione centralizzata e

stabilisce che tutte le AIC dei medicinali orfani in UE devono seguire

la procedura centralizzata di autorizzazione.

il CHMP può emettere linee guida in materia di programmi di uso

compassionevole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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Regolamento (CE) n 507/2006

• fornisce il quadro giuridico per la concessione di un’AIC

condizionata per i medicinali che rientrano nel campo di

applicazione del regolamento (CE) n 726/2004

• stabilisce che ai farmaci orfani può essere concessa l’AIC

condizionata

Regolamento (CE) n 1901/2006 (medicinali pediatrici)

• Stabilisce che il consueto periodo di esclusiva di mercato per i

medicinali orfani può essere esteso a dodici anni se la domanda

di AIC include i risultati di tutti gli studi effettuati in ottemperanza al

piano d'indagine pediatrica approvato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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Regolamento (CE) n 2049/2005

• stabilisce che i pareri scientifici e servizi scientifici per medicinali

orfani designati sono forniti gratuitamente dall’EMA alle PMI.

Linee guida della Commissione europea su aspetti

dell'applicazione del regolamento orfani

• valutare la somiglianza dei medicinali rispetto ai medicinali orfani

autorizzati che beneficiano di un'esclusiva di mercato e

applicazione di deroghe

• Review del periodo di esclusività di mercato di medicinali orfani

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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Regolamento (CE) n. 141/2000 per i medicinali

orfani.

Scopo

Scopo del presente regolamento è di istituire una

procedura comunitaria per l'assegnazione della

qualifica di medicinali orfani e di offrire incentivi per la

ricerca, lo sviluppo e l'immissione in commercio dei

medicinali orfani.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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Criteri per l'assegnazione della qualifica

Un medicinale è qualificato come medicinale orfano se il suo sponsor è in

grado di dimostrare:

a) Che è destinato a diagnosi, profilassi o terapia di

malattia che minaccia la vita o comporta debilitazione cronica

5 individui affetti ogni 10.000 nella comunità

al momento in cui è presentata la domanda

oppure

malattia che minaccia la vita, debilitante, grave e cronica

poco probabile la commercializzazione

senza incentivi e

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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Criteri per l'assegnazione della qualifica

Un medicinale è qualificato come medicinale orfano se il suo sponsor è in

grado di dimostrare:

• b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o

terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure, se

esistono, il medicinale avrà effetti benefici significativi per le

persone colpite.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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Istituzione del COMP (Comitato per i medicinali orfani)

Compiti :

• esaminare le domande di assegnazione della qualifica di

medicinale orfano

• consigliare la Commissione sull'istituzione e l'attuazione di

una politica per l’UE in materia di medicinali orfani;

• assistere la Commissione nelle discussioni internazionali

sui medicinali orfani e nell'ambito delle relazioni con le

associazioni che sostengono i pazienti;

• assistere la Commissione nell'elaborazione di linee

direttrici dettagliate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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Il Comitato è composto da:

• un membro nominato da ciascuno Stato membro

• tre membri nominati dalla Commissione che

rappresentano le organizzazioni dei pazienti

• tre membri nominati dalla Commissione in base alle

raccomandazioni dell'Agenzia.

I membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre

anni, rinnovabile e possono farsi assistere da esperti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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Procedura di assegnazione della qualifica

1.Domanda all'Agenzia in qualunque fase del processo di sviluppo del medicinale con i seguenti documenti:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dello sponsor,

b) principi attivi del medicinale,

c) indicazioni terapeutiche proposte;

d) giustificazione relativa all'osservanza dei criteri,

descrizione dello stato di sviluppo, comprese le

indicazioni previste.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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2. L'Agenzia verifica la validità della domanda ed invia al COMP una relazione, se necessario chiede integrazione allo sponsor

3. Il COMP emette un parere entro 90 giorni dal ricevimento della domanda

4. Se il parere è contrario, l'Agenzia informa immediatamente lo sponsor.

5. Entro 90 giorni lo sponsor presenta controdeduzioni

6. Il COMP giudica se necessario rivedere il proprio parere nella riunione successiva

7. L’Agenzia trasmette immediatamente il parere definitivo del comitato alla Commissione, che adotta una decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere.

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Registro comunitario dei medicinali orfani.

Dopo assegnazione di qualifica di medicinale orfano

iscrizione nel Registro comunitario dei medicinali orfani.

Lo sponsor presenta ogni anno all'Agenzia una relazione

sullo stato di sviluppo del medicinale orfano.

Cancellazione dal Registro dei medicinali orfani:

a) su richiesta dello sponsor

b) ove sia accertato, prima della concessione dell’AIC, che il

medicinale non risponde più ai criteri dell'articolo 3

c) alla scadenza del periodo di esclusiva di mercato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 141/2000

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Assistenza per l'elaborazione di protocolli

L'EMA fornisce alle aziende farmaceutiche dei protocolli

di assistenza (consulenza scientifica per i medicinali

orfani), sotto forma di pareri scientifici sui vari test e

sperimentazioni cliniche necessari per lo sviluppo dei

farmaci. Questa informazione viene fornita senza alcun

costo, o a una tariffa ridotta, per ottimizzare lo sviluppo

di farmaci orfani e garantire una migliore conformità ai

requisiti della regolamentazione europea.

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Autorizzazione comunitaria di immissione in

commercio

Il responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale

orfano può chiedere che la relativa autorizzazione sia concessa

dalla Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento

(CEE) n. 2309/93, senza essere obbligata a dimostrare che il

medicinale è conforme alla parte B dell'allegato di tale regolamento.

Accesso diretto alla

Procedura centralizzata di registrazione

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Autorizzazione comunitaria

all’immissione in commercio

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Procedura autorizzativa centralizzata

• standard

• condizionata

il richiedente dovrà fornire in seguito i dati clinici

completi

il medicinale deve rispondere a esigenze mediche

insoddisfatte

i benefici per la salute pubblica derivanti dalla

disponibilità immediata sul mercato del medicinale in

questione superano i rischi inerenti al fatto che

occorrano ancora dati supplementari

Autorizzazione comunitaria

all’immissione in commercio

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Esclusività di mercato

Dopo avere concesso un’AIC di un medicinale

orfano, non sono accettate domande e concesse

altre AIC, né richieste relative all'estensione di AIC

per medicinali analoghi, con le stesse indicazioni

terapeutiche

Se, alla scadenza del quinto anno, risulta non più

conforme ai criteri dell’art. 3

se il rendimento è tale da non giustificare il

mantenimento dell'esclusività di mercato.

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Esclusività di mercato

In deroga a quanto sopra, può essere concessa un’AIC di un

medicinale simile con le stesse indicazioni terapeutiche se il titolare

dell‘AIC per il medicinale orfano originale

ha dato il proprio consenso al secondo richiedente, oppure

non è in grado di fornire una quantità sufficiente del

medicinale

se il secondo richiedente dimostri che il suo medicinale simile è più

sicuro, più efficace o comunque clinicamente superiore.

Regolamento (CE) n. 847/2000 definizioni di

«medicinale simile» e «clinicamente superiore»

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Altri incentivi

Riduzione dei diritti

tasse ridotte per le attività regolatorie quali: elaborazione dei protocolli

di assistenza, domande di AIC, ispezioni pre-autorizzazione, variazioni e

tasse annuali.

Ricerca finanziata dall'UE

Le aziende farmaceutiche possono beneficiare di specifiche sovvenzioni

da parte dell'UE e dei programmi degli Stati europei e di iniziative a

sostegno della ricerca e dello sviluppo inclusi i programmi quadro della

Comunità Europea.

Ulteriori incentivi per imprese

PMI Assistenza amministrativa e procedurale da parte dell’ufficio PMI

dell’agenzia, servizi gratuiti x tutti i protocolli assistenziali iniziali e di

follow-up e riduzione dei diritti

Non-PMI per il 2014 l'EMA ha previsto una riduzione degli oneri fiscali

anche per le grandi aziende

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Regolamento (CE) n. 141/2000

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Fee reductions for non-SMEs in 2014:

75% fee reduction for non-paediatric-related initial and follow-up

protocol assistance (currently a 40% fee reduction);

100% fee waiver for paediatric-related initial and follow-up protocol

assistance (no change from 2013);

10% fee reduction for initial marketing-authorisation applications

(currently no fee reduction);

100% fee reduction for pre-authorisation inspections (currently no fee

reduction).

Fee reductions for SMEs - free-of-charge in 2014:

all initial and follow-up protocol assistance;

initial marketing-authorisation applications;

pre-authorisation inspections;

post-authorisation applications and annual fees in the first year of

marketing authorisation.

EMA applies greater fee-reduction rates

for orphan medicines in 2014

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Regolamento (CE) n. 847/2000

stabilisce i fattori da prendere in considerazione in sede di attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani

Definisce specifiche disposizioni e la documentazione da presentare al fine

diconfermare i criteri per la designazione di farmaco orfano

definisce le espressioni «medicinale simile» e «medicinale clinicamente superiore».

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Regolamento (CE) n. 847/2000

«medicinale simile»

contenente uno o più API simili a quelli contenuti in un medicinale orfano già autorizzato, con la stessa indicazione terapeutica;

«principio attivo simile»

API identico o con le stesse caratteristiche principali di struttura molecolare, e che agisce attraverso stesso meccanismo.

medicinale «clinicamente superiore»

che apporta un significativo beneficio terapeutico o diagnosticorispetto ad un medicinale orfano autorizzato, a seguito di uno o più dei seguenti effetti:

• maggiore efficacia rispetto ad un medicinale orfano autorizzato

• maggiore sicurezza per una frazione considerevole della o delle popolazioni target.

• dimostrazione che il medicinale dia un sensibile contributo alla diagnosi o alla cura del paziente

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26

Raccomandazione del Consiglio -08-06-2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02).

» elaborazione e attuazione di piani nazionali e strategie per le malattie rare

» Definizione, codificazione e inventariazione delle malattie rare

» Sostegno alla ricerca sulle malattie rare

» Individuazione di centri di competenze e partecipazione a reti europee di riferimento per le malattie rare

» Riunire a livello europeo le competenze sulle malattie rare

» Coinvolgimento delle organizzazioni dei pazienti

» Sostenibilità a lungo termine, attraverso finanziamenti e cooperazione, delle infrastrutture create nel campo dell'informazione, della ricerca e dell'assistenza per le malattie rare

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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27

Raccomandazione del Consiglio -08-06-2009 su un'azione nel

settore delle malattie rare (2009/C 151/02).

La Commissione Europea dovrà pubblicare nei primi mesi del 2014

una relazione sullo stato di attuazione della Raccomandazione del

Consiglio

I Paesi europei sono impegnati nella preparazione, adozione,

implementazione o nel rinnovo delle proprie strategie per offrire

assistenza e servizi alle persone affette da malattie rare

Linee guida, dichiarazioni programmatiche, progetti di strategie e piani

già pubblicati

sito EURORDIS:http://www.eurordis.org/it/la-politica-europea

sito di EUROPLAN

http://www.europlanproject.eu/_newsite_986989/plans.html

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Normative che regolano le modalità per rendere

disponibile – prima dell’AIC - medicinali (per la cura

delle malattie rare) in Italia

Legge 648/1996

Legge 326 del 2003, art.48 (fondo Aifa)

D.M. 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di

medicinale sottoposto a sperimentazione

clinica”

Legge 94/1998

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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• qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN:

• I medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri stati ma non sul territorio nazionale;

• I medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica;

• I medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata,

• purché inseriti in apposito elenco predisposto dall’AIFA

Legge 648 del 1996

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• La legge 648/96 è stata emanata per garantire un’opportunità di cura su base scientifica a malati con patologie gravi e/o invalidanti che non disponessero di valide alternative terapeutiche.

• Una volta che un medicinale è stato inserito nell’elenco della 648, può essere prescritto a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale per tutti i soggetti che sul territorio nazionale sono affetti da quella particolare patologia.

• non è rivolta al singolo soggetto

• non è un uso compassionevole.

Legge 648 del 1996

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• E’ un fondo alimentato dal 5% delle spese annuali per

le attività di promozione delle aziende farmaceutiche

• L’utilizzo del fondo è dedicato per il 50% all’acquisto di

farmaci orfani per malattie rare e di farmaci non ancora

commercializzati, ma che rappresentano una speranza

di cura per patologie gravi

• Il restante 50% è utilizzato per la ricerca indipendente

Legge 326 del 2003, art. 48

(fondo Aifa 5%)

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Un medicinale prodotto in stabilimento

farmaceutico, sottoposto a sperimentazione

clinica sul territorio italiano o in Paese estero,

può essere richiesto all’impresa produttrice per

uso al di fuori della sperimentazione clinica

quando non esista valida alternativa

terapeutica al trattamento di patologie gravi, o

di malattie rare o di condizioni di malattia che

pongono il paziente in pericolo di vita.

D.M.8 maggio 2003

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• L’autorizzazione all’uso del medicinale può

essere rilasciata soltanto se il medicinale è già

oggetto, nella medesima specifica

indicazione terapeutica, di studi clinici

sperimentali, in corso o conclusi, di fase

terza o, in casi particolari di condizioni di

malattia che pongano il paziente in pericolo di

vita, di studi clinici già conclusi di fase

seconda

D.M.8 maggio 2003

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To be as brave as the people we help.

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La fornitura del medicinale può essere richiesta alla

impresa produttrice:

• dal medico per uso nominale nel singolo paziente non

trattato nell’ambito di studi clinici

• da più medici operanti in diversi centri o da gruppi

collaborativi (GC) multicentrici

• dai medici o da GC, per pazienti che hanno partecipato

a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un

profilo di efficacia e tollerabilità tale da configurare la

necessità, per coloro che hanno partecipato al trial, a

fruire con la massima tempestività dei suoi risultati

D.M.8 maggio 2003

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To be as brave as the people we help.

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A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire

il farmaco sulla base di un protocollo che deve essere

sottoposto, da parte del medico, all’approvazione da

parte del Comitato Etico

Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa

autorizzata. Per l’eventuale ingresso del farmaco

presso gli uffici doganali preposti, dovrà essere

presentata l’approvazione da parte del Comitato Etico

competente.

D.M.8 maggio 2003

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To be as brave as the people we help.

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In determinati casi è possibile applicare la norma relativa

all’utilizzo di una specialità medicinale per indicazioni

terapeutiche al di fuori di quelle autorizzate, disciplinata

dalla legge 94/98 (c.d. legge Di Bella).

Nei casi in cui sia deciso che possa rendersi

indispensabile per il trattamento di singoli pazienti, il

farmaco potrà essere utilizzato con indicazione

personalizzata sotto la diretta responsabilità del medico

prescrittore, previa informazione del paziente e

acquisizione del consenso dello stesso, applicando la

procedura disciplinata dall’articolo 3, c. 2, del DL n. 23/98,

convertito con modificazioni nella L n. 94/98

Legge 94/98

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To be as brave as the people we help.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

E un grazie particolare a:

Dott.ssa Federica Santagostino

Regulatory Affairs Senior Consultant

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To be as brave as the people we help.

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FASE NAZIONALE

• Legge Balduzzi - DECRETO-LEGGE n. 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu'alto livello di tutela della salute. (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012)

art. 12 - Procedure concernenti i medicinali

• Decreto-legge “FARE” - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 69/2013

Art 44, commi 4-bis e 4-ter - disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale

rilevanza terapeutica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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FASE NAZIONALE

Comunicato AIFA del 7 Maggio 2013 -

comunicato alle aziende farmaceutiche relativo agli adempimenti

successivi all’entrata in vigore della legge 8 novembre 2012 n.

189, di conversione del d.l. n. 158/2012 recante “disposizioni

urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un piu’ alto

livello di tutela della salute” – (adempimenti conseguenti alla

Balduzzi)

Punto 2 - Per i medicinali indicati

all’art. 12, comma 3 – ORFANI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

40

Per i medicinali indicati all’art. 12, c. 3

• a) “farmaci orfani”

• b) farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica

• c) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o

strutture ad esso assimilabili

le Aziende possono presentare la domanda di

classificazione e prezzo, indicando eventualmente una

proposta per il regime di fornitura, anche prima del rilascio

dell’AIC del medicinale.

• La domanda di P&R non potrà essere valutata prima

dell’adozione del parere favorevole del CHMP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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le Aziende hanno la POSSIBILITA’ di SCELTA tra

ricongungimento/separazione procedure

Quando il MAH presenta richiesta P&R sceglie e comunica ad AIFA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Separazione

dei 2 processi di rilascio AIC /

Classificazione P&R:

1 Determina con AIC e C (nn)

+

1 Determina P&R

Ricongiungimento

dei 2 processi di rilascio AIC /

Classificazione P&R:

Unica determina

con AIC e P&R

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Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter riguardano

l’accelerazione delle procedure di rimborsabilità dei

farmaci orfani

È introdotta una procedura di valutazione con tempi ridotti per

le domande di rimborsabilità riguardanti i medicinali di cui

all’articolo 12, comma 3, del D.L. Balduzzi ovvero “farmaci

orfani.., o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e

sociale … o … medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente

ospedaliero …”.

L’Aifa dà precedenza assoluta nell’istruttoria di tali domande rispetto

ai procedimenti pendenti, anche fissando sedute straordinarie

delle Commissioni per le necessarie valutazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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To be as brave as the people we help.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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il termine per concludere il procedimento si riduce da 180 giorni

attualmente previsti a 100

Se l’azienda non presentai domanda di P&R entro 30 giorni dal

rilascio dell’AIC, l’AIFA è tenuta ad un tempestivo sollecito

Trascorsi 30 giorni dal sollecito senza che l’azienda abbia

presentato domanda, l’AIFA ne dà informazione attraverso il

proprio sito e viene meno la collocazione nell’apposita

sezione classe C – nn

www.digitalforacademy.com | [email protected]