Italian orphan drugs day - La metodologia “Find & Drive the patient: approccio strategico"
Italian orphan drugs day - Inquadramento regolatorio
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Transcript of Italian orphan drugs day - Inquadramento regolatorio
LAURA CRIPPAShire Italia
ITALIAN ORPHAN DRUGS DAYVenerdì 13 febbraio 2015
Sala conferenze Digital for Business - Sesto San Giovanni (MI)
www.digitalforacademy.com
I farmaci orfani
Inquadramento Regolatorio
Laura Crippa
Director Market Access & Public Affairs
Shire Italia S.p.A.
To be as brave as the people we help.
3
La legislazione sui farmaci orfani
3
La legislazione sui farmaci orfani si propone di fornire incentivi
alle aziende farmaceutiche che sviluppano e commercializzano
farmaci per il trattamento di malattie rare.
Storia della legislazione sui farmaci orfani
1983 Primo Orphan Drug Act negli Stati Uniti
1990s Legge sui farmaci orfani adottata a Singapore
(91) in Giappone (93) e in Australia (97)
1999 Adozione da parte del Parlamento Europeo del
Regolamento sui prodotti medicinali orfani
2000 Creazione del Comitato per i prodotti medicinali
orfani (COMP) presso l’EMA a Londra
To be as brave as the people we help.
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Regolamento (CE) n 141/2000 (regolamento orfani)
• stabilisce la procedura UE per la designazione di medicinali orfani;
• definisce gli incentivi per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di
medicinali orfani designati;
• istituisce il comitato per i medicinali orfani (COMP).
Regolamento (CE) n 847/2000
• stabilisce le modalità di applicazione;
• stabilisce le definizioni essenziali per l'applicazione del
regolamento orfani.
Il regolamento è entrato in vigore il 28/04/2000
inizio presentazione domande di designazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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Comunicazione della CE 2003 / C 178/02
definisce l'interpretazione della Commissione su:
• questioni relative all'attuazione della designazione orfana;
• disposizioni per l'esclusività di mercato
Regolamento (CE) n 726/2004fornisce il quadro giuridico per l'autorizzazione centralizzata e
stabilisce che tutte le AIC dei medicinali orfani in UE devono seguire
la procedura centralizzata di autorizzazione.
il CHMP può emettere linee guida in materia di programmi di uso
compassionevole.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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Regolamento (CE) n 507/2006
• fornisce il quadro giuridico per la concessione di un’AIC
condizionata per i medicinali che rientrano nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n 726/2004
• stabilisce che ai farmaci orfani può essere concessa l’AIC
condizionata
Regolamento (CE) n 1901/2006 (medicinali pediatrici)
• Stabilisce che il consueto periodo di esclusiva di mercato per i
medicinali orfani può essere esteso a dodici anni se la domanda
di AIC include i risultati di tutti gli studi effettuati in ottemperanza al
piano d'indagine pediatrica approvato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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Regolamento (CE) n 2049/2005
• stabilisce che i pareri scientifici e servizi scientifici per medicinali
orfani designati sono forniti gratuitamente dall’EMA alle PMI.
Linee guida della Commissione europea su aspetti
dell'applicazione del regolamento orfani
• valutare la somiglianza dei medicinali rispetto ai medicinali orfani
autorizzati che beneficiano di un'esclusiva di mercato e
applicazione di deroghe
• Review del periodo di esclusività di mercato di medicinali orfani
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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Regolamento (CE) n. 141/2000 per i medicinali
orfani.
Scopo
Scopo del presente regolamento è di istituire una
procedura comunitaria per l'assegnazione della
qualifica di medicinali orfani e di offrire incentivi per la
ricerca, lo sviluppo e l'immissione in commercio dei
medicinali orfani.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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Criteri per l'assegnazione della qualifica
Un medicinale è qualificato come medicinale orfano se il suo sponsor è in
grado di dimostrare:
a) Che è destinato a diagnosi, profilassi o terapia di
malattia che minaccia la vita o comporta debilitazione cronica
5 individui affetti ogni 10.000 nella comunità
al momento in cui è presentata la domanda
oppure
malattia che minaccia la vita, debilitante, grave e cronica
poco probabile la commercializzazione
senza incentivi e
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Criteri per l'assegnazione della qualifica
Un medicinale è qualificato come medicinale orfano se il suo sponsor è in
grado di dimostrare:
• b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o
terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure, se
esistono, il medicinale avrà effetti benefici significativi per le
persone colpite.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Istituzione del COMP (Comitato per i medicinali orfani)
Compiti :
• esaminare le domande di assegnazione della qualifica di
medicinale orfano
• consigliare la Commissione sull'istituzione e l'attuazione di
una politica per l’UE in materia di medicinali orfani;
• assistere la Commissione nelle discussioni internazionali
sui medicinali orfani e nell'ambito delle relazioni con le
associazioni che sostengono i pazienti;
• assistere la Commissione nell'elaborazione di linee
direttrici dettagliate.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Il Comitato è composto da:
• un membro nominato da ciascuno Stato membro
• tre membri nominati dalla Commissione che
rappresentano le organizzazioni dei pazienti
• tre membri nominati dalla Commissione in base alle
raccomandazioni dell'Agenzia.
I membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre
anni, rinnovabile e possono farsi assistere da esperti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Procedura di assegnazione della qualifica
1.Domanda all'Agenzia in qualunque fase del processo di sviluppo del medicinale con i seguenti documenti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo dello sponsor,
b) principi attivi del medicinale,
c) indicazioni terapeutiche proposte;
d) giustificazione relativa all'osservanza dei criteri,
descrizione dello stato di sviluppo, comprese le
indicazioni previste.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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2. L'Agenzia verifica la validità della domanda ed invia al COMP una relazione, se necessario chiede integrazione allo sponsor
3. Il COMP emette un parere entro 90 giorni dal ricevimento della domanda
4. Se il parere è contrario, l'Agenzia informa immediatamente lo sponsor.
5. Entro 90 giorni lo sponsor presenta controdeduzioni
6. Il COMP giudica se necessario rivedere il proprio parere nella riunione successiva
7. L’Agenzia trasmette immediatamente il parere definitivo del comitato alla Commissione, che adotta una decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Registro comunitario dei medicinali orfani.
Dopo assegnazione di qualifica di medicinale orfano
iscrizione nel Registro comunitario dei medicinali orfani.
Lo sponsor presenta ogni anno all'Agenzia una relazione
sullo stato di sviluppo del medicinale orfano.
Cancellazione dal Registro dei medicinali orfani:
a) su richiesta dello sponsor
b) ove sia accertato, prima della concessione dell’AIC, che il
medicinale non risponde più ai criteri dell'articolo 3
c) alla scadenza del periodo di esclusiva di mercato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Assistenza per l'elaborazione di protocolli
L'EMA fornisce alle aziende farmaceutiche dei protocolli
di assistenza (consulenza scientifica per i medicinali
orfani), sotto forma di pareri scientifici sui vari test e
sperimentazioni cliniche necessari per lo sviluppo dei
farmaci. Questa informazione viene fornita senza alcun
costo, o a una tariffa ridotta, per ottimizzare lo sviluppo
di farmaci orfani e garantire una migliore conformità ai
requisiti della regolamentazione europea.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Autorizzazione comunitaria di immissione in
commercio
Il responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale
orfano può chiedere che la relativa autorizzazione sia concessa
dalla Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2309/93, senza essere obbligata a dimostrare che il
medicinale è conforme alla parte B dell'allegato di tale regolamento.
Accesso diretto alla
Procedura centralizzata di registrazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Procedura autorizzativa centralizzata
• standard
• condizionata
il richiedente dovrà fornire in seguito i dati clinici
completi
il medicinale deve rispondere a esigenze mediche
insoddisfatte
i benefici per la salute pubblica derivanti dalla
disponibilità immediata sul mercato del medicinale in
questione superano i rischi inerenti al fatto che
occorrano ancora dati supplementari
Autorizzazione comunitaria
all’immissione in commercio
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Esclusività di mercato
Dopo avere concesso un’AIC di un medicinale
orfano, non sono accettate domande e concesse
altre AIC, né richieste relative all'estensione di AIC
per medicinali analoghi, con le stesse indicazioni
terapeutiche
Se, alla scadenza del quinto anno, risulta non più
conforme ai criteri dell’art. 3
se il rendimento è tale da non giustificare il
mantenimento dell'esclusività di mercato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Esclusività di mercato
In deroga a quanto sopra, può essere concessa un’AIC di un
medicinale simile con le stesse indicazioni terapeutiche se il titolare
dell‘AIC per il medicinale orfano originale
ha dato il proprio consenso al secondo richiedente, oppure
non è in grado di fornire una quantità sufficiente del
medicinale
se il secondo richiedente dimostri che il suo medicinale simile è più
sicuro, più efficace o comunque clinicamente superiore.
Regolamento (CE) n. 847/2000 definizioni di
«medicinale simile» e «clinicamente superiore»
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Altri incentivi
Riduzione dei diritti
tasse ridotte per le attività regolatorie quali: elaborazione dei protocolli
di assistenza, domande di AIC, ispezioni pre-autorizzazione, variazioni e
tasse annuali.
Ricerca finanziata dall'UE
Le aziende farmaceutiche possono beneficiare di specifiche sovvenzioni
da parte dell'UE e dei programmi degli Stati europei e di iniziative a
sostegno della ricerca e dello sviluppo inclusi i programmi quadro della
Comunità Europea.
Ulteriori incentivi per imprese
PMI Assistenza amministrativa e procedurale da parte dell’ufficio PMI
dell’agenzia, servizi gratuiti x tutti i protocolli assistenziali iniziali e di
follow-up e riduzione dei diritti
Non-PMI per il 2014 l'EMA ha previsto una riduzione degli oneri fiscali
anche per le grandi aziende
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 141/2000
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Fee reductions for non-SMEs in 2014:
75% fee reduction for non-paediatric-related initial and follow-up
protocol assistance (currently a 40% fee reduction);
100% fee waiver for paediatric-related initial and follow-up protocol
assistance (no change from 2013);
10% fee reduction for initial marketing-authorisation applications
(currently no fee reduction);
100% fee reduction for pre-authorisation inspections (currently no fee
reduction).
Fee reductions for SMEs - free-of-charge in 2014:
all initial and follow-up protocol assistance;
initial marketing-authorisation applications;
pre-authorisation inspections;
post-authorisation applications and annual fees in the first year of
marketing authorisation.
EMA applies greater fee-reduction rates
for orphan medicines in 2014
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Regolamento (CE) n. 847/2000
stabilisce i fattori da prendere in considerazione in sede di attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani
Definisce specifiche disposizioni e la documentazione da presentare al fine
diconfermare i criteri per la designazione di farmaco orfano
definisce le espressioni «medicinale simile» e «medicinale clinicamente superiore».
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Regolamento (CE) n. 847/2000
«medicinale simile»
contenente uno o più API simili a quelli contenuti in un medicinale orfano già autorizzato, con la stessa indicazione terapeutica;
«principio attivo simile»
API identico o con le stesse caratteristiche principali di struttura molecolare, e che agisce attraverso stesso meccanismo.
medicinale «clinicamente superiore»
che apporta un significativo beneficio terapeutico o diagnosticorispetto ad un medicinale orfano autorizzato, a seguito di uno o più dei seguenti effetti:
• maggiore efficacia rispetto ad un medicinale orfano autorizzato
• maggiore sicurezza per una frazione considerevole della o delle popolazioni target.
• dimostrazione che il medicinale dia un sensibile contributo alla diagnosi o alla cura del paziente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Raccomandazione del Consiglio -08-06-2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02).
» elaborazione e attuazione di piani nazionali e strategie per le malattie rare
» Definizione, codificazione e inventariazione delle malattie rare
» Sostegno alla ricerca sulle malattie rare
» Individuazione di centri di competenze e partecipazione a reti europee di riferimento per le malattie rare
» Riunire a livello europeo le competenze sulle malattie rare
» Coinvolgimento delle organizzazioni dei pazienti
» Sostenibilità a lungo termine, attraverso finanziamenti e cooperazione, delle infrastrutture create nel campo dell'informazione, della ricerca e dell'assistenza per le malattie rare
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Raccomandazione del Consiglio -08-06-2009 su un'azione nel
settore delle malattie rare (2009/C 151/02).
La Commissione Europea dovrà pubblicare nei primi mesi del 2014
una relazione sullo stato di attuazione della Raccomandazione del
Consiglio
I Paesi europei sono impegnati nella preparazione, adozione,
implementazione o nel rinnovo delle proprie strategie per offrire
assistenza e servizi alle persone affette da malattie rare
Linee guida, dichiarazioni programmatiche, progetti di strategie e piani
già pubblicati
sito EURORDIS:http://www.eurordis.org/it/la-politica-europea
sito di EUROPLAN
http://www.europlanproject.eu/_newsite_986989/plans.html
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Normative che regolano le modalità per rendere
disponibile – prima dell’AIC - medicinali (per la cura
delle malattie rare) in Italia
Legge 648/1996
Legge 326 del 2003, art.48 (fondo Aifa)
D.M. 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di
medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica”
Legge 94/1998
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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• qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN:
• I medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri stati ma non sul territorio nazionale;
• I medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica;
• I medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata,
• purché inseriti in apposito elenco predisposto dall’AIFA
Legge 648 del 1996
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• La legge 648/96 è stata emanata per garantire un’opportunità di cura su base scientifica a malati con patologie gravi e/o invalidanti che non disponessero di valide alternative terapeutiche.
• Una volta che un medicinale è stato inserito nell’elenco della 648, può essere prescritto a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale per tutti i soggetti che sul territorio nazionale sono affetti da quella particolare patologia.
• non è rivolta al singolo soggetto
• non è un uso compassionevole.
Legge 648 del 1996
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To be as brave as the people we help.
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• E’ un fondo alimentato dal 5% delle spese annuali per
le attività di promozione delle aziende farmaceutiche
• L’utilizzo del fondo è dedicato per il 50% all’acquisto di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci non ancora
commercializzati, ma che rappresentano una speranza
di cura per patologie gravi
• Il restante 50% è utilizzato per la ricerca indipendente
Legge 326 del 2003, art. 48
(fondo Aifa 5%)
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Un medicinale prodotto in stabilimento
farmaceutico, sottoposto a sperimentazione
clinica sul territorio italiano o in Paese estero,
può essere richiesto all’impresa produttrice per
uso al di fuori della sperimentazione clinica
quando non esista valida alternativa
terapeutica al trattamento di patologie gravi, o
di malattie rare o di condizioni di malattia che
pongono il paziente in pericolo di vita.
D.M.8 maggio 2003
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• L’autorizzazione all’uso del medicinale può
essere rilasciata soltanto se il medicinale è già
oggetto, nella medesima specifica
indicazione terapeutica, di studi clinici
sperimentali, in corso o conclusi, di fase
terza o, in casi particolari di condizioni di
malattia che pongano il paziente in pericolo di
vita, di studi clinici già conclusi di fase
seconda
D.M.8 maggio 2003
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To be as brave as the people we help.
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La fornitura del medicinale può essere richiesta alla
impresa produttrice:
• dal medico per uso nominale nel singolo paziente non
trattato nell’ambito di studi clinici
• da più medici operanti in diversi centri o da gruppi
collaborativi (GC) multicentrici
• dai medici o da GC, per pazienti che hanno partecipato
a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un
profilo di efficacia e tollerabilità tale da configurare la
necessità, per coloro che hanno partecipato al trial, a
fruire con la massima tempestività dei suoi risultati
D.M.8 maggio 2003
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To be as brave as the people we help.
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A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire
il farmaco sulla base di un protocollo che deve essere
sottoposto, da parte del medico, all’approvazione da
parte del Comitato Etico
Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa
autorizzata. Per l’eventuale ingresso del farmaco
presso gli uffici doganali preposti, dovrà essere
presentata l’approvazione da parte del Comitato Etico
competente.
D.M.8 maggio 2003
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In determinati casi è possibile applicare la norma relativa
all’utilizzo di una specialità medicinale per indicazioni
terapeutiche al di fuori di quelle autorizzate, disciplinata
dalla legge 94/98 (c.d. legge Di Bella).
Nei casi in cui sia deciso che possa rendersi
indispensabile per il trattamento di singoli pazienti, il
farmaco potrà essere utilizzato con indicazione
personalizzata sotto la diretta responsabilità del medico
prescrittore, previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, applicando la
procedura disciplinata dall’articolo 3, c. 2, del DL n. 23/98,
convertito con modificazioni nella L n. 94/98
Legge 94/98
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To be as brave as the people we help.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
E un grazie particolare a:
Dott.ssa Federica Santagostino
Regulatory Affairs Senior Consultant
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To be as brave as the people we help.
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FASE NAZIONALE
• Legge Balduzzi - DECRETO-LEGGE n. 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu'alto livello di tutela della salute. (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012)
art. 12 - Procedure concernenti i medicinali
• Decreto-legge “FARE” - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 69/2013
Art 44, commi 4-bis e 4-ter - disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale
rilevanza terapeutica
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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FASE NAZIONALE
Comunicato AIFA del 7 Maggio 2013 -
comunicato alle aziende farmaceutiche relativo agli adempimenti
successivi all’entrata in vigore della legge 8 novembre 2012 n.
189, di conversione del d.l. n. 158/2012 recante “disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un piu’ alto
livello di tutela della salute” – (adempimenti conseguenti alla
Balduzzi)
Punto 2 - Per i medicinali indicati
all’art. 12, comma 3 – ORFANI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
40
Per i medicinali indicati all’art. 12, c. 3
• a) “farmaci orfani”
• b) farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica
• c) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o
strutture ad esso assimilabili
le Aziende possono presentare la domanda di
classificazione e prezzo, indicando eventualmente una
proposta per il regime di fornitura, anche prima del rilascio
dell’AIC del medicinale.
• La domanda di P&R non potrà essere valutata prima
dell’adozione del parere favorevole del CHMP
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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To be as brave as the people we help.
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le Aziende hanno la POSSIBILITA’ di SCELTA tra
ricongungimento/separazione procedure
Quando il MAH presenta richiesta P&R sceglie e comunica ad AIFA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Separazione
dei 2 processi di rilascio AIC /
Classificazione P&R:
1 Determina con AIC e C (nn)
+
1 Determina P&R
Ricongiungimento
dei 2 processi di rilascio AIC /
Classificazione P&R:
Unica determina
con AIC e P&R
To be as brave as the people we help.
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Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter riguardano
l’accelerazione delle procedure di rimborsabilità dei
farmaci orfani
È introdotta una procedura di valutazione con tempi ridotti per
le domande di rimborsabilità riguardanti i medicinali di cui
all’articolo 12, comma 3, del D.L. Balduzzi ovvero “farmaci
orfani.., o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e
sociale … o … medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero …”.
L’Aifa dà precedenza assoluta nell’istruttoria di tali domande rispetto
ai procedimenti pendenti, anche fissando sedute straordinarie
delle Commissioni per le necessarie valutazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
42
To be as brave as the people we help.
43
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43
il termine per concludere il procedimento si riduce da 180 giorni
attualmente previsti a 100
Se l’azienda non presentai domanda di P&R entro 30 giorni dal
rilascio dell’AIC, l’AIFA è tenuta ad un tempestivo sollecito
Trascorsi 30 giorni dal sollecito senza che l’azienda abbia
presentato domanda, l’AIFA ne dà informazione attraverso il
proprio sito e viene meno la collocazione nell’apposita
sezione classe C – nn
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