124-Ordinamenta Et Consuetudo Maris Trani
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8/17/2019 124-Ordinamenta Et Consuetudo Maris Trani
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ORDINAMENTA, ET CONSUETUDO MARIS
EDITA PER CONSULES CIVITAS TRANI
Al nome dell'onnipotente Iddio, Amen. Millesimo Sexagesimetertia, prima
indizione. Questi infrascritti ordinamenti, ragione furono fatti, ordinati,
promisi, ancora deliberati per li nobili, descritti huomini Messer Angelo de
Bramo, M. Simone de Brado, Conte Nicola di Roggiero della Città di Trani
eletti Consoli in arte del mare per li più sufficienti, che si potesse trovare in
questo golfo Adriatico.
Propongono, dicono, determinano, e diffiniscono questa infrascritta
questione dell'arte del mare, la quale è così fatta: che se alcuna nave grande,
ovvero piccola, desse in terra per fortuna, fosse spartita la poppa dalla
proda, la marcanzia che sta in essa sia tenuta a emendare la detta nave. Et li
marinai siano tenuti ad aspettare atto di per scampare li suoi corredi. Et
qualunque marinaio che si partisse innanzi il detto termine di otto dì della
detta nave, sia tenuto a pagare di ogni denaro del suo salario, dè tre danari
dieci.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che
qualunque corredo si perdesse, non sia tenuto d'andare à marea: salv, che li
detti corredi non fussero guasti, ovvero perduti per campare le persone, la
mercantia e anche la nave, che se in questo caso fossero li
detticorredi,siano tenuti di andare à marea.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli, che se la
mercantia della nave fusse rabbata da Corsari, sia tenuta la detta mercantia
rabbata di andare a marea. Et che se ne campassero di queste mercantie,
che non fussero rabbate, tutte quelle che campassero siano tenute di
emendare quella che fosse rabbata. Et che lo salario delli marinai non sia
tenuto di emendare mercantia veruna.
Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli,del mare, che se unabarcha scoperta andasse in terra à sfasciarsi, e si sfasciasse, la mercantia
non sia tenuta a emendare la barcha. Et si la barcha scoperta fusse in pelago
in fortuna,e e li marinai della detta barcha per questa fortuna gettassero in
mare la mercantia per meglio scampare la mercantia, così perduta deve
andare à marea.
Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che se una nave
grande, ovvero piccola, fusse noleggiata,e carcata si partisse del porto,
avesse fatta vela, e la detta nave per casotornasse in portose li mercanti
ridomandassero la robba, e non volessero che la detta nave portasse piùoltra, il patrone della nave deve haver tutto lo nolo convenuto, come se
l'havesse portata dove che li mercanti avessero voluto.
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Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che qualunque nave
ò grande ò piccola fusse carcata in porto, e innanzi che la detta nave si
partisse del porto li mercanti gli domandassero la lor mercantia, il padrone
della nave gli deve rendere la mercantia, e essa padrone deve havere, e
ricevere dà mercanti il mezo del nolo convenuto.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli, che se la detta
nave fusse in porto per carcarsi, li mercanti che l'havessero noleggiata, e
promesso al patrone di dargli la mercantia, non la volessoro poi dare, il
patrone non gli può domandare altro che il quarto del nolo.
Propongono ancora, dicono, e difchiarano li sopradetti Consoli, che se un
patrone di nave andasse in luoghi dinetati, o ancora andasse in porto dove
non dovesse andare:salvo, che non fusse per fortuna, gabella, e ogni altro
danno, in questo camino, e altri luoghi dinetati e advenessero, che li marinai
della detta nave vetassero al patrone, e il patrone non lo volesse fare, siatenuto il patrone à pagare tutto questo danno, e in caso che li marinai, e
anco il patrone non conoscesse questo fatto, il danno tutto che advenisse
deve andare à marea.
Propongono, dicono, determinano e diffiniscono li detti Consoli del mare,
che veruno patrone possa lasciare nessuno marinaro, altro che non fusse
per quattro cagioni, e difetti di esso marinaro: prima per biastemare Dio, la
seconda per esser meschiardo,; la terza per essere ladro; la quarta per
lussuria. e per queste quattro cose il patrone possa lasciare il marinaio, e
condurlo in terra ferma, e fare le ragioni loro in terra ferma.
Propongono, e diffiniscono li predetti Consoli del mare, che se un marinaio
si partisse con la nave dalla sua terra, e si ammalasse, esso deve havere
tutta la sua parte.
Propongono, e diffiniscono i detti Consoli, che se un marinaio si
conducesse, ove partisse con la nave da casa sua, esso non si può partire,
ne lasciare l'armaria della detta nave; salvo, che per tre cagioni, e cose: la
prima è, se esso fusse fatto patrone di un'altra nave; la seconda se fusse
fatto nocchiero, la terza è, se in quello presente viaggio avesse fatto voto diandare à san Giacomo, al Santo Sepolcro, o à Roma, e per queste tre cose
ha cagione legittima di partirsi, e dev'essere licenziato senz'altro interesse, ò
danno refare.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che
qualunque patrone menasse marinai à parte in nave grande, ovvero piccola,
e se lo detto marinaio si volesse partire, gli deve lasciare la metà di quello
che dovesse havere, ovvero della parte sua.
Propongono, dicono, e dichiarano li detti Consoli del mare, che qualunquepatrone andasse con una fortuna à vela, e la sua vela fignastasse, si suo
tutto il danno. Ma se esso andasse à vela e dicesse alli marinai, cala mò che
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io voglio mettere la terza vela, e li mercanti, e li marinai gli dicessero
questo, che non calasse, ma che tenesse duro, e la detta vela si perdesse; in
ciò sia tenuta de ire, o andare à marea.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se
la nave fosse sorta, li marinainon devono levare senza licenzia del patrone,ovvero del nocchiero. E più a questo se la garoppa, ovvero il canapo si
mozasse, questo si deve andare à marea. Anche mosse con lor litigia li
facesse forza, e perdessero l'ancora, non sia tenuto à emendarsi, ne andare
à marea.
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che
qualunque nave facesse vela della sua terra, che non togliamo libertà, che
non debba calare vie collare, ne tenere sosta, ne mollare sosta senza licentia
del nocchiero. Et la nave stando in porto, il nocchiero non possa trare la
nave del porto senza licentia del patrone.
Proponemo, dicemo, e sententiamo noi Consoli predetti, che qualunque
patrone che menasse scrivano, esso debba essere giurato del suo comune,
esser buono, e leale. Et questo detto patrone non possa fare scrivere
nessuna cosa, che habbia con nessuno mercante, che non sia il mercante
presente, ovvero altro testimonio. E' l' simil caso, e termine sia con li detti
marinari, e se altro, ovvero il contrario facesse, e scrivesse, che quello suo
quaterno, onero libro non sia tenuto a nulla ragione, ne ad essso si debba
dare fede alcuna. Et se questo scrivano ricevesse mercantia dalli mercanti, e
gli mancasse, sia tenuto esso scrivano a emendarla: e il dettoquaderno deveessere coperto di carta pecudina.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che
qualunque patrone che havesse alcuna mercantia in nave, e gli bisognasse
scaricare, o in porto, ovvero in spiaggia, come la detta robbaha dato in
barcha, il detto patrone subito ipso factoè scapolo, e libero della dettarobba,
e mercantia così discartata e sia tenuta à emendarla essa barcha: salvo che
non la perdesse per fortuna di mare, ovvero de corsari e in questi doi casi
non sia tenuta.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare,cge
qualunque mercante, ovvero altro huomo desse mercantiaà qualche suo
fattore , ovvero ad altra persona, che gli vendess, senza verunotestimoni
dell'assegna, se si deve credere al detto fattore, e che volesse andare dritto
all ragione di Signoria, esso habbia dai testimoni dritti, e leali, e à costoro
debba essere creduto, e data piena fede.
Propongono, dicono, e diffiniscono, questi sanj Consoli del mare, che
qualunque huomo, che trovasse robba in mare che andasse à torno, gli sia
lecito à torla, e assegnarla alla Corte, e darla per scritto fra 'l terzo di doppoche l'ha trovata, e tolta; e di questa robba così ricoverata ne debbia havere la
metà trovandosi il patrone di essa. Et questa tal robba debba stare in mano
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della Corte trenta di continui: e se il capo di trenta dì il patrone non ci
apparirà, à altra legittima persona per lui, la robba debbia essere di colui
che l'ha trovata.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li Consoli antedetti, che qualunque
persona, che trova robba sott'acqua, debbanodebbiano essere le doi parti diquello che la trova, e il terzo debbia essere del patrone di essa robba di
robbe che habbia segnale.
Propongono, ancora, e dichiarano, che qualunque persona trovasse robba
che avesse segnale, che nessuno la debbia toccare sotto pena di tre volte
tanto quanto che fusse estimata cotal mercantia che fusse così trovata, o più
in arbitrio della detta ragione, che si trovasse nella detta terra.
Propongono, e dichiarano li detti Consoli del mareche qualunque nave
facesse alcuna marea, si deve cavare fuora il terzo per li corredi:perchè licorredi non sono tenuti d'andare a marea, e non devono essere mandati se
si perdessero, o cosi cersa vice li corredi nondevono emendare l'altra
mercantia.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che
qualunque persona che trovasse oro, argento, ò perle, ò altre cose sottili, e
di valore, e non l'abbisognasse al patrone, ovveroal nocchiero, ò al
scrivano, e intervenisse, che di queste cose, e d'altre si devesse fare marea,
ò per corsari, ò per fortuna del mare, le predette cose, non di devono
emendare: e se le dette cose si perdessero, devono andare a marea.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che se
alcun patrone di nave portasse, robba, ò mercantia non la possa trar fuori
dalla nave senza licentia del patrone della mercantia. Et se essa la cavasse
fuora senza licenza, e la mercantia si perdesse, il detto patrone della nave la
debbia emendare.
Propongono, dicono, e diffiniscono, questi sanj Consoli del mare, che se
alcuno mercante noleggiasse alcunanave grande, ovvero piccola, e non ci
fusse nominato il patto di scarsare, ne di spacciare la nave. ne per l'una neper l' altra: però noi Consoli sentenziamo, che la nave essendo al carcatoro
non la deve aspettare si non atto dì di tempo di bonaza e debbia aver pagato
il suo nolo. Et se li detti mercanti non volessero spacciare lla nave ch la
nave, che la nave sia à risico delli mercanti; e debbia haver la detta nave di
salaria quello che termineranno li Consoli che saranno in quelle parti.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li dettij Consoli del mare, che se un
patrone avesse carcata la nave di mercantia, e fuse fortuna, e non ci fussero
li mercanti, che'l detto patrone, se bisognasse, possa gettare fuora con le
sue mani la detta mercantia. Et nessuna ragione gli possa contra, perchè lofà per scampo della persona della nave, e dell'altre mercantie, e la detta
robba, e mercantia così gettata deve andare a mareà.
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Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che se la nave
fusse assalita,e percassa da' corsari, sentenziamo, che'l patrone possa
accordare il detto corsaro, ò per oro, ò per argento, o per altra robba, e
patto, per il quale si scampi la nave, e l'altra mercantia non essendo li
mercanti in nave.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che nessuno
patrone non possa batter nessun marinaro, ma il marinaro deve scampare, e
tre à prada dinanzi alla catena del remaggio: e deve dire dalla parte della mia
signoria a no mi toccare, tre volte. et se il patronepassasse la catena per
batterla, il marinaro si deve difendere: e se il marinaro eccidesse il patrone
non sia tenuto al bando.
Propongono ancora, e diffendono li detti Consoli del mare, che qualunque
nave ò grande, ò piccola avesse messa mercantia, e se la nave facesse
acqua alli mercanti, gl'è lecito di non dargli più robba, e il patrone ha libertàd'andare per i suoi fatti per scampare le persone e la nave.
Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che nessuno
naviglio che sia in mare non debba far patto, ne conventione alcuna, e se
facesse in mare con mercant, ò con marinari non vogliano e siano di nessun
valore, ne per essi patti si possa domandare, salva, che non fosse in porto
in luogo rameggiata in quattro, overo che lo scritto appara da l'una parte e
dall'altra, ovvero per mano dello scrivano, perchè li testimonj non ponna
andare la dove vanno le navi.
Proponemo, e diffinimo noi Consoli del mare, che ciascuno patrone di nave
habbia libertà di riscuotereuna nave, ò per fortuna di mare, ò per corsari: e
se bisognasse danari habbia libertà di torli sopra di essa, e della nave sia
buono guardiano e faccia quello che deve.
Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se
s'appresentasse che galea alcuna andasse in corso, e la nave avesse robba
dentro, ò in tutto, ò in parte, e li mercanti rivolessero la lor robba, e
mercantia, il patrone non sia tenuto à daglierla: salva, che li mercanti non li
affrancassero la nave.
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