131126 cucchiarato le start up innovative
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STARTUP E INNOVAZIONE: LE OPPORTUNITÀ DEL CROWDFUNDING
PER L’IMPRESA
Studio Legale AssociatoStudio Legale Associato I-20122 Milano via Durini 27 www.jenny.itt +39 02 778031 f +39 02 77803 233 [email protected] c.f./p.iva 12908840155
PER L’IMPRESA
Le start-up innovative
Milano, 26 novembre 2013
Soggetti giuridici introdotti nell’ordinamento dal D.L. 179/2012
Start-up innovativa
Start -up innovativa a
Studio Legale Associato 2
Start -up innovativa a vocazione sociale
Incubatore certificato di start-up innovative
La start-up innovativa
Studio Legale Associato 3
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori cumulativi
Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 ( come mod. da D.L. 76/2013)
Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Non quotata su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione
Studio Legale Associato 4
Costituita successivamente al 19.12.2012 / Costituita o che svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi prima del 19.12.2012 (e iscritta nella sez. speciale del Reg. Imp.)
Sede principale dei propri affari o interessi (i.e. funzioni strategiche, gestionali e
amministrative) in Italia
Segue
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori cumulativi
Totale del valore della produzione dal 2 °
anno (i.e. 2 ° eser. sociale) di attività: < € 5 Mil
Non distribuisce e non ha distribuito utili dalla sua costituzione
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Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
Non è stata costituita da una fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda (non si applica alla trasformazione)
COS’È UNA START-UP INNOVATIVA? Requisiti obbligatori alternativi (almeno 1 su 3)
Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 ( come mod. da D.L. 76/2013)
Almeno 1/3 della forza lavoro (dipendenti o collabor atori a qualsiasi titolo) possiede o sta svolgendo un dottorato di ricerca o svolge da almeno 3 anni attività di ricerca presso università italiana o st raniera / Ovvero almeno 2/3
Spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore fr a costo e valore totale della produzione (in base a princ. contabili, ma con correttivi)
oppure
Studio Legale Associato 6
Titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (afferente all’oggetto sociale) relativa a una invenzione indus triale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuo va varietà vegetale, ovvero titolare di diritti relativi a un programma per ela boratore (software) originario
registrato presso la SIAE
attività di ricerca presso università italiana o st raniera / Ovvero almeno 2/3 della forza lavoro è in possesso di laurea magistral e
oppure
La start-up innovativa a vocazione sociale
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COS’È UNA START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE?Art. 25, c. 4, D.L. 179/2012
Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Iscritta presso le sezioni speciali del Registro Imprese
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Ha i medesimi requisiti delle altre start-up innovative
Opera in via esclusiva in settori di particolare valore sociale (D.Lgs. 155/2006)
Segue
Oggetto Oggetto sociale sociale
esclusivoesclusivo
Assistenza Assistenza sociale, sociale,
sanitaria o sanitaria o socio sanitariasocio sanitaria
Educazione, Educazione, istruzione e istruzione e formazioneformazione
Tutela Tutela ambiente e ambiente e ecosistemaecosistema
Ricerca ed Ricerca ed erogazione di erogazione di
servizi culturaliservizi culturali
Formazione extraFormazione extra--scolastica per scolastica per prevenzione prevenzione dispersione dispersione scolasticascolastica
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esclusivoesclusivo
Raccolta dei Raccolta dei rifiuti urbani rifiuti urbani
speciali e speciali e pericolosipericolosi
Valorizzazione del Valorizzazione del patrimonio patrimonio
culturale e turismo culturale e turismo sociale sociale
Formazione Formazione universitaria e universitaria e
postpost--universitariauniversitaria
L’incubatore certificato
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COS’È UN INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIV E?Art. 25, c. 5, D.L. 179/2012
Società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o Società Europea residente
in Italia
Iscritta presso le sezioni speciali del Registro Imprese
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Può essere quotata su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di
negoziazione
Offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
Segue
Adeguato e consolidato track record (esperienza)
Collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e finanziatori
Amministratori di riconosciuta competenza in materia di
impresa e innovazione
Requisiti obbligatori cumulativi
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Strutture e attrezzature adeguate
Sostiene e accompagna lo sviluppo delle
start-up
AGEVOLAZIONI E MISURE NORMATIVE SPECIALI
Start-up innovative• Misure normative speciali• Agevolazioni• Limitate nel tempo (max 48 mesi da
costituzione)
Start-up innovative a vocazione sociale• Misure normative speciali = altre start-up• Agevolazioni fiscali > rispetto alle altre
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• Agevolazioni fiscali > rispetto alle altre start-up
• Limitate nel tempo (max 48 mesi da costituzione)
Incubatori certificati• Usufruisce di alcune agevolazioni
(soprattutto fiscali) previste per le start-up• No limiti di tempo
Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
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NO imposta di bollo e diritti di segreteria(iscrizione Registro Imprese)NO diritto annuale Camera di Commercio
Riduzione capitale per perdite: Perdita che diminuisce il capitale di oltre 1/3 (ma non sotto il minimo legale): la
StartStart--up up innovativeinnovative
Imposta di bollo e diritti di segreteria(iscrizione Registro Imprese)Diritto annuale Camera di Commercio
Riduzione capitale per perdite: Perdita che diminuisce il capitale di oltre 1/3 (ma non sotto il minimo
Altre Altre societàsocietà
Studio Legale Associato
1/3 (ma non sotto il minimo legale): la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 del capitale entro il 2° esercizio successivo
Riduzione capitale al di sotto del minimo legale: possibilità di rinvio della ricapitalizzazione sino alla chiusura dell’esercizio successivo + no causa di scioglimento
oltre 1/3 (ma non sotto il minimo legale): la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 del capitale entro il 1°esercizio successivo
Riduzione capitale al di sotto del minimo legale: obbligo di ricapitalizzazione immediata + causa di scioglimento
Segue15
Possono: (i) creare categorie di quote dotate di particolari diritti; (ii) determinarne liberamente il contenuto (i.e. diritti ulteriori ad amministrazione e distribuzione utili, in particolare con esclusione diritto di voto o diritto di voto non proporzionale alla partecipazione o solo su determinate materie o condizionato)
Possono effettuare operazioni sulle proprie quote, se in attuazione di piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o
StartStart--up up innovativinnovative in forma e in forma
di S.r.l.di S.r.l. Possono: (i) attribuire unicamente a singoli soci particolari diritti, che (ii) possono riguardare esclusivamente l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili (diritto di voto proporzionale alla partecipazione)
È fatto loro divieto di effettuare operazioni sulle proprie quote(acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie o accordare prestiti o garanzie per il loro
Altre Altre società in società in forma di forma di
S.r.l.S.r.l.
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amministratori, prestatori d’opera o servizi
Possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il diritto di voto) a seguito di apporto dei soci o di terzi anche di opere o servizi
Possono offrire al pubblico quote di partecipazione al loro capitale (ma non titoli di debito), anche attraverso i portali on-line di cui all’art. 30 del D.L. 179/2012
prestiti o garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione)
Non possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi
Le quote di S.r.l. non possono costituire oggetto di offerte al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, c. 1 c.c.)
16
Agevolazioni per le assunzioni di personale
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Criteri di determinazione della retribuzione• Parte fissa: non < al minimo tabellare CCNL per il relativo
livello di inquadramento • Parte variabile collegata a: (i) efficienza e redditività
dell’impresa, (ii) produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, (iii) altri obiettivi o parametri di rendimento (incluse le assegnazioni di stock options o la cessione gratuita di azioni o quote)
Rapporti di lavoro a tempo determinato• Sussistenza ex lege delle ragioni giustificative del termine per
il contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazioni
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il contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazioni (relativamente esclusivamente ad attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale)
• Possibile durata da 6 a 36 mesi • Possibilità di reiterazione contratto (non conversione a tempo
indeterminato in caso di riassunzione entro 60 o 90 giorni)• Possibilità di stipula (presso DPL) nuovo contratto con
scadenza fino a 48 mesi dalla costituzione della società• No limitazioni quantitative all’utilizzo di contratti a tempo
determinato previste da CCNL
Incentivi fiscali a favore di start-up innovative e incubatori certificati
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Incentivi agli investimenti in start-up innovative
Detraibilità dall’IRPEF per gli investitori persone fisiche del 19% della somma investita, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, con investimento max detraibile per ciascun periodo di imposta non > a € 500.000 che sia detenuto per almeno 2 anni (25% per start-up a vocazione sociale e attive in ambito energetico)
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Deducibilità dall’IRES per gli investitori persone giuridiche (diversi dalle start-up innovative) del 20% della somma investita, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, con investimento max deducibile per ciascun periodo d’imposta non > a € 1.800.000 che sia detenuto per almeno 2 anni (27% per start-up a vocazione sociale e attive in ambito energetico)
Segue
Irrilevanza fiscale e contributiva piani di incentivazione della forza lavoro
Esenzione fiscale e contributiva per il reddito derivante dall’assegnazione a amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari emessi da
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continuativi, di strumenti finanziari emessi da parte di start-up innovative o incubatori certificati (o da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato), o di altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari
Segue
Irrilevanza fiscale strumenti finanziari ricevuti in cambio di prestazioni di opere e servizi
Esenzione fiscale per il reddito derivante
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Esenzione fiscale per il reddito derivante dall’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e/o servizi o di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali (“work for equity ”), per il soggetto che effettua l’apporto (al momento della loro emissione o a quello in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento)
Segue
Altre misure di favore per le start-up innovative
Esenzione da normativa su “società di comodo” e in perdita sistematica (i.e. imposizione su reddito minimo forfettario presunto, in caso di fatturato sotto i minimi o di perdite fiscali per 3 esercizi consecutivi): per le start-up innovative si applica l’imposizione fiscale solo sui redditi effettivi
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Corsia privilegiata e modalità di richiesta semplificate per la fruizione del credito d’imposta , pari al 35% del costo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente specializzato (in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche) fino a max € 200.000 all’anno
Accesso al credito e internazionalizzazione
Accesso gratuito, prioritario e semplificato per start-up innovative ed incubatori certificati al Fondo di Garanzia per le PMI (i.e. concessione garanzia pubblica per finanziamenti ottenuti dalle PMI, fino all’80% del credito, per un importo massimo garantito di € 2,5 milioni)
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Assistenza ICE (Agenzia per promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane) in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattuale e creditizia; iniziative per favorire incontro tra start-up innovative e potenziali investitori
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa
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Le start-up innovative non soggiacciono alle procedure fallimentari
Composizione della crisi da sovra indebitamento (Capo II, L. n. 3/2012)
Proposta di accordo ai Proposta di accordo ai creditori (riorganizzazione creditori (riorganizzazione Liquidazione del patrimonioLiquidazione del patrimonio
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creditori (riorganizzazione creditori (riorganizzazione del debito)del debito)
L’organismo di composizione della crisi assiste la start-up elaborando i termini
dell’accordo con i creditori, eseguendo le formalità richieste e comunicando con i
creditori; nel corso della procedura controlla l’operato della start-up
Liquidazione del patrimonioLiquidazione del patrimonio
Il liquidatore, nominato dal tribunale su richiesta dell’organo amministrativo, amministra il patrimonio della società nella fase di liquidazione e, una volta
liquidato, utilizza il ricavato per soddisfare i creditori che abbiano presentato formale
domanda di partecipazione
CONTATTI
Giovanni [email protected]
Via Durini, 27 20122 MilanoT +39 02 77803 1
Studio Legale Associato
T +39 02 77803 1 F+39 02 77803 233
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