La tutela del software e le licenze open source (Como, 16-01-15)

58
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu LA TUTELA DEL SOFTWARE E LE LICENZE OPEN SOURCE Simone Aliprandi Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Transcript of La tutela del software e le licenze open source (Como, 16-01-15)

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

LA TUTELA DEL SOFTWAREE LE LICENZE OPEN SOURCE

Simone Aliprandi

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

i miei riferimenti in rete:

• Copyright-Italia: www.copyright-italia.it

• Array Law Firm: www.array.eu

• Blog: http://aliprandi.blogspot.it

• Twitter: @simonealiprandi

• LinkedIn: it.linkedin.com/in/aliprandi

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

struttura del seminario

• Parte 1 – Introduzione

• Parte 2 – La tutela del software in Italia

• Parte 3 – Il software libero e open source:principali problematiche giuridiche

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

testi di riferimento

www.copyleft-italia.it/libri/copyleft-opencontent

http://aliprandi.blogspot.it/2011/10/tutto-ma-davvero-tutto-sugli-aspetti.html

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

PARTE PRIMAINTRODUZIONE

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

in principio era il software... libero

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

il dibattito sulla scelta tra copyrighte tutela brevettuale

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

L'essenziale distinzione tra...

● CODICE SORGENTE → linguaggio di programmazione

● CODICE MACCHINA → linguaggio binario

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

L'evoluzione normativa (in Europa)

● Direttiva 91/250/CEE dedicata alla tutela giuridica del software ai sensi della Convenzione di Berna

● Recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 518 del 1992

● ...che ha introdotto alcuni articoli nella legge italiana sul diritto d'autore (Legge 633/1941)

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Dir. 91/250/CEE – Art. 1 (Oggetto della tutela)

1. […] Gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva. [...]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Una sovrapposizione di tutele

● segreto industriale*● copyright / diritto d'autore● sistemi tecnologici di controllo (DRM)

● brevetti ?

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

*Informazioni segrete (art. 98 Cod. Prop. Indust.)

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Il caso controverso dellecomputer-implemented inventions

C'è stata una proposta di direttiva mirata a introdurre nell'ordinamento EU la brevettabilità del software(nb: chiamata però con un giro di parole); la propostaè stata rigettata definitivamente (e con maggioranza schiacciante) dal Parlamento Europeo nel luglio 2005.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

PARTE SECONDALA TUTELA DEL SOFTWARE IN ITALIA

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 1 – Legge 633/41

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 2 – Legge 633/41

In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;5) i disegni e le opere dell'architettura;6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

(continua) Articolo 2 – Legge 633/41

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

e quali sono di preciso i diritti acquisitidall'autore di software?

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 bis – Legge 633/41

[…] I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; [continua]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 bis – Legge 633/41

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Ma chi è di preciso il titolare dei diritti?

La legge fa un'eccezione rispetto alprincipio generale secondo cui il titolare originarioè sempre la persona fisica che ha creato l'opera

(l'autore, appunto)

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 12 bis – Legge 633/41

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 12 bis – Legge 633/41

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

N.B.Si applica per analogia anche ai casi di lavoro

“para-subordinato”, ma non a quelli dicollaborazione autonoma (a partita IVA / a progetto).

Quindi... occhio!

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 ter – Legge 633/41

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. [continua]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 ter – Legge 633/41

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 quater – Legge 633/41

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: [continua]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Articolo 64 quater – Legge 633/41

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

[...]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

PARTE TERZAIL SOFTWARE LIBERO E OPEN SOURCE:

INQUADRAMENTO GIURIDICO

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Di cosa parliamo?

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Innanzitutto un po' di storiasu Stallman e soci...

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

free software o open source?

(o FOSS?)

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Due diversi approcci

● Free Software Foundation→ indicazione di compatibilità con la GPL

● Open Source Initiative→ coerenza con la Open Source Definition

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Classificazione generale delle tipologie di software

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Categorie_software.png

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Che cos'è di preciso una licenza?

Una licenza d'uso è un documento che il titolaredei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera

per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo.

Questo documento, basandosi sul diritto d'autore emuovendosi quindi entro i suoi confini,

da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera;dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare

gli utilizzatori dell'opera.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

L'open licensing: che cos'è?

Quando in una licenza d'uso le libertà concesseall'utilizzatore dell'opera prevalgono sullecondizioni imposte, si dice genericamente chesi tratta di una licenza open*.

* nb: ci sono varie sfumature e varie interpretazionidel concetto di “open”.

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Il senso dell'open licensing

Domanda 1) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente perché dovrei applicare una licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo al copyright?

Domanda 2) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente perché dovrei applicare una licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio, rinunciando a tutti i diritti?

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

La GNU General Public Licensee le 4 libertà fondamentali

0) Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo1) Libertà di studiare il programma e modificarlo.2) Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.3) Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Classificazione delle licenze FOSS*

*parte tratta da C. Piana e M. Ciurcina, Le licenze FLOSS: stato dell'arte ed evoluzioni, in A. Glorioso (a cura di), Il software libero in Italia

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Le cosiddette licenze permissive

Alcune licenze impongono condizioni di licenza talmente lasse da far dubitare della loro efficacia. Vengono comunemente chiamate “licenze permissive” perché consentono praticamente tutto e impongono praticamente nulla, se non che venga mantenuta la dichiarazione sull’origine del software e il testo della licenza, o poco più. La licenza permissiva più famosa e utilizzata è la “Berkeley” o BSD. [continua]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Le cosiddette licenze permissive

Il codice rilasciato sotto tale licenza è utilizzabile e abbinabile con codice rilasciato sotto praticamente qualsiasi altra licenza, anche proprietaria. Il sistema operativo Mac OS X di Apple deriva da un progetto – Darwin, la cui licenza è appunto la BSD – ed è venduto sotto licenza strettamente proprietaria[senza visibilità del codice sorgente].

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Le cosiddette licenze copyleft

Le licenze copyleft sono quelle che impongono che anche opere derivate vengano mantenute sotto la stessa licenza originale. A seconda dell’ampiezza di questa condizione, si ha un copyleft “forte” o un copyleft “debole”.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Copyleft forte

L’archetipo della licenza a copyleft forte è la GNU GPL, la licenza del progetto GNU e la più popolare delle licenze di software libero. Secondo questa licenza, tutte le opere derivate, nella più ampia concezione del termine concessa dal diritto d’autore, devono essere rilasciate sotto la stessa licenza.Alcuni hanno parlato in termini dispregiativi di “effetto virale”, quasi che la licenza abbia effetti infettivi.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Copyleft debole

L’archetipo della licenza di copyleft debole è la GNU Lesser General Public License (o LGPL). Tale licenza è stata concepita per alcune librerie software del progetto GNU (infatti l’acronimo originale della LGPL era Library General Public License) in quanto si voleva che tali librerie fossero utilizzabili anche da programmi proprietari.Un’altra licenza di copyleft debole di ampio successo è la MPL della Mozilla Foundation. [continua]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Copyleft debole

Le licenze “copyleft debole” prevedono che l’obbligo di utilizzare la medesima licenza per le opere derivate sia limitato alle modifiche al programma stesso, ma non si allarga a opere più ampie che ne incorporano il codice nel caso in cui questa parte di codice rimanga individuabile e separata dal resto.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Principali problematiche giuridichedel FOSS

Problematica 1Chi ha scritto cosa? Ovvero... di chi sono i diritti?

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Principali problematiche giuridichedel FOSS

Problematica 2Quando c'è effettivamente derivazione?

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Infatti nel caso di licenze copyleft, le condizioni imposte dalla licenza scattano

UNICAMENTE nel caso di derivazione

si veda la differenza traderivazione, interazione, o mera aggregazione

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Mera aggregazione

La "semplice aggregazione" di due programmi consiste nel metterli entrambi sullo stesso CD-ROM o disco fisso. Usiamo questo termine quando vogliamo indicare due programmi separati, che non siano parti di un singolo programma. In questo caso se uno è sotto GPL, non c'è alcuna restrizione per l'altro programma.

Fonte: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#MereAggregation

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Il FOSS nella legislazione italiana: l'art. 68 del CAD

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita` tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per contodella pubblica amministrazione;c) software libero o a codice sorgente aperto;d) software fruibile in modalità cloud computing;e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo diacquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo apertononchè di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e lacooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici dellapubblica amministrazione;c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,conformità alla normativa in materia di protezione dei datipersonali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia disoftware acquisito.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente all'Agenzia per l'Italia digitale l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. […]

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

grazie per l'attenzione

slides rilasciate sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source

per rimanere aggiornati:

• Blog: http://aliprandi.blogspot.it

• Twitter: @simonealiprandi

• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firmwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu

Ordine Avvocati Como, venerdì 16 gennaio 2015 – La tutela del software e le licenze open source