IMAN Manual - Italy

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IMAN - Il ManualeLivret réalisé par Elsa Ray - Project manager

 Intissar Kherigi - Human Rights Officer

et Najatte Kaaoiss - Project Management Advisor

Graphisme par  Spiral Multimédia

http://www.spiral-multimedia.fr

Avec le soutien du programme Européen Droits Fondamentaux et Citoyenneté

Les idées et opinions exprimées dans cette publication n’engagent que leurs auteurs et ne

reflètent pas nécessairement celles de la Commission Européenne ou de toute autre partie.

Copyright 2014 © IMAN Tous droits réservés

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ONG

Identicare l’islamofobia come una formaspecica di razzismo

Identicare gli attori locali e nazionali percostruire dei partenariati eicaci

La rete IMAN

Legal Analysis - Italia

Legal overviews

Introduzione

Un progetto orientato alla pratica ..........................................................

L’islamofobia, una piaga europea ..............................................................

Il progetto IMAN

Metodologia e azioni sul campo .............................................................

Vittime

Cos’è l’islamofobia? .......................................................................................

Empowerment ..................................................................................................

Le cifre la dicono lunga ............... ............................. ............................. .........

Il diritto di agire -

Piccola guida per far valere i propri diritti ................................................Quizz - Conoscete i vostri diritti? ...........................................................

Professionisti

Identicare/qualicare l’Islamofobia .........................................................

Come organizzarsi per arginare il fenomeno? ........................................

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Sommario........................................

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NETWORK...

MONITORAGGIO....

ISLAMOFOBIA...

 AZIONE...

Il progetto IMAN trae origine dalla società civile. È stato immaginato, lanciatoe condotto dal CCIF in Francia (Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia) e il FE-MYSO in Belgio (Forum delle Organizzazioni degli studenti Musulmani d’Europa)..

Lanciato nel gennaio 2013, il progetto coinvolge 8 stati europei – Francia, Belgio,Germania, Svezia, Paesi Bassi, Italia, Ungheria e Inghilterra – e riunisce quindici or-ganizzazioni partner.

IMAN è la prima iniziativa europea di lotta contro l’islamofobia, e il primo progettodi lotta contro l’islamofobia a ricevere un sostegno finanziario da parte della Com-missione Europea.

IMAN ha per obiettivo di sopperire ad alcune lacune importanti, riscontrate sia alivello nazionale che europeo, nell’ambito della lotta contro l’islamofobia.

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ISLAMOPHOBIA

MONITORING and ACTION NETWORK

Un progetto orientato alla praticaIntroduzione

Assenza di una rete europea dilotta contro l’islamofobia

Creazione di una rete paneu-ropea di organizzazioni chelottano contro l’islamofobia

Implementazione di una metodologiacomune di raccolta dei dati +

creazione di una piattaforma dirassegna degli atti islamofobi

Vittime abbandonate asé stesse, sostegno giuridico

scarso o assente

Sviluppo delle strutture diaccoglienza e di accompagnamen-

to delle vittime d’islamofobia

Tutto é da construirenell’ambito della lotta contro

l’islamofobia in Europa

Creazione di una rete europea, me-todologia comune, ricerca di fondi,

formazione di ONG, interscambio dipratiche efcaci, lavoro collaborativo

Nessun dato sull’islamofobia in Europa

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In Germania la situazione è ugualmente molto preoccupante. Ricor-diamo che la nazione è stata scossa nell’estate 2009 da un fatto dicronaca atroce, che è stato qualificato da alcuni media come “il primocrimine islamofobo del paese”. Marwa El Sherbini, una donna egizianaincinta, è stata assassinata in pieno tribunale da un tedesco aperta-mente xenofobo e islamofobo.

I media nazionali mettono regolarmente in luce le discriminazioni di cui i cittadinitedeschi di confessione musulmana – in particolare i cittadini d’origine turca – sonovittime.

Nel 2013, un’associazione turca di Berlino1  ha aperto un forum sul proprio sito Inter-net, allo scopo di raccogliere le denunce di fatti discriminatori. In una settimana, ilsito ha ricevuto circa 1800 denunce.

Alcuni sondaggi mettono in evidenza che il 50 % dei tedeschi dicono di mal soppor-

tare l’immigrazione di origine musulmana.

Eppure, l’islamofobia non è ancora riconosciuta dalle autorità tedesche come unaforma specifica di razzismo.

L’Inghilterra è regolarmente teatro di fatti di cronaca violenti, di cuipersone di confessione musulmana o istituzioni islamiche sono le vit-time.

Dal 2012 sono state incendiate molte moschee. Più recentemente unagiovane studente saudita che portava il velo è stata accoltellata a mortementre si recava all’università.

Le organizzazione riferiscono di un aumento significativo degli atti e soprattutto diuna violenza sempre più esacerbata. La East London Mosque, una delle più grandimoschee d’Europa, situata a Londra, nel quartiere di White Chapel, consacra rego-larmente una parte della propria rivista alla piaga dell’islamofobia.

Le vittime non hanno ancora il riflesso di riportare sistematicamente gli atti chesubiscono e le risposte politiche e mediatiche restano timide davanti alla gravitàdel fenomeno.

1 - Fonte Zaman France http://www.zamanfrance.fr/article/allemagne-discrimination-turcs-ne-recule-pas-5422.html

• Una denizione

L’islamofobia è l’insieme degli atti di discriminazione, di violenza o di rigetto ver-so una persona o un’istituzione in ragione della sua appartenenza reale o suppostaall’Islam.

Questa concerne sia l’atmosfera che il clima politico-mediatico tendente a stig-matizzare sistematicamente i musulmani, attivando e incoraggiando in tal modoquesti atti di discriminazione e violenza commessi nei confronti di cittadini/e diconfessione musulmana.

• Alcune cifre

Secondo il rapporto annuale di Muslim Rights Belgium (associazionedi lotta contro l’islamofobia, basata a Bruxelles), la situazione in Belgioè preoccupante dal momento che si registra un aumento di più del 25%degli atti islamofobi tra 2012 e 2013.http://www.mrb-online.be/rapportannuel2013.pdf

Rapporto annuale del Collectif Contre l’Islamophobie en France (ONGbasata a Parigi)http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF-RAPPORT-2014.pdf(English) http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF-Annual-Report-2014.pdf

Per l’anno 2013, il CCIF ha recensito 691 atti di islamofobia, ripartiti in 640 atti com-messi contro gli individui e 51 atti commessi contro le istituzioni. Questo rappre-senta un aumento globale del 47% rispetto all’anno 2012.

Nel 2013, almeno un’istituzione a settimana (moschea, scuola, cimitero) ne è statavittima. 482 atti islamofobi si sono tradotti in fatti discriminatori e il 56% di questediscriminazioni si sono verificate nell’ambito dei servizi pubblici.

L’anno 2013 è stato segnato da un passaggio all’azione sempre più violento con unaumento molto preoccupante delle aggressioni fisiche.  Il CCIF ne conta 27 sola-mente sugli ultimi 8 mesi dell’anno.

Ogni giorno in Francia almeno un individuo (in media) è vittima d’islamofobia.

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L’islamofobia, una piaga europea

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• IMAN, o restituire il proprio posto alle vittime

Il miglioramento della condizione delle vittime e l’empowerment della comu-

nità musulmana in Europa sono sempre stati i due obiettivi faro del progetto IMAN2.

Per 23 mesi, dal Gennaio 2013 al Dicembre 2014, è stato fatto il massimo per realiz-zare questi obiettivi, e sono stati creati numerosi strumenti.

  IMANET

IMANET costituisce uno strumento innovativo, al centro del progetto. Si tratta diuna piattaforma di registrazione e gestione dei casi (delitti/crimini di odio) – casemanagement system – che produce automaticamente dei dati sia quantitativi (sta-tistici) che qualitativi, a partire dalle informazione registrate.

Questa piattaforma è stata creata dallo staff IMAN ed è utilizzata in condivisione datutte le organizzazioni partner del progetto (su 8 paesi europei).

IMANET è per il momento specializzato sull’islamofobia, il che significa che la piatta-forma serve a raccogliere tutti i dati riguardanti l’islamofobia, queste informazionisono riportate direttamente dalle persone o dai media al le organizzazioni partner.

I dati corrispondono agli atti islamofobi, quali le aggressioni fisiche e verbali, le dis-criminazioni, i discorsi di odio, le degradazioni dei luoghi di culto, etc.Essi comprendono ugualmente tutte le richieste d’informazione, corrispondenti allepersone di confessione musulmana che anticipano eventuali difficoltà illegittimein ragione delle loro convinzioni religiose, e che cercano dunque di informarsi suipropri diritti.

2 - Disponibile in allegato “Quantificazione del pregiudizio”, documento che descrive conprecisione la metodologia e il prisma di analisi adottati dal progetto IMAN.

Il manuale IMAN è stato concepito come un manuale di formazione e come unafonte d’informazione preziosa relativa alla lotta contro l’islamofobia.

Tutte le informazioni che esso contiene provengono dall’esperienza acquisita sul

terreno e dalla nostra competenza giuridica, così come dal lavoro fornito durantepoco meno di due anni (gennaio 2013 – dicembre 2014), in partenariato con le quin-dici organizzazioni, provenienti da otto paesi europei, che compongono la reteIMAN.

Questo manuale costituisce un supporto attraverso l’Europa per le formazioni IMAN,formazioni che sono indirizzate alle vittime, ai professionisti e alle organizzazioniche intendono lottare contro il razzismo e l’islamofobia.

Il manuale è dunque destinato a tre tipi di pubblico principali:

• Le vittime d’islamofobia: i cittadini e le cittadine di confessione musulmana chedevono confrontarsi con degli atti di discriminazione e di violenza in ragione delleloro convinzioni religiose.

Il manuale ha l’obiettivo di apportare a queste persone delle conoscenze giuri-diche di base (una sinopsi delle quali è disponibile in allegato). Esso permette ancheloro di prendere conoscenza delle strutture locali e nazionali che lottano controil razzismo e l’islamofobia, e che possono sostenerle e accompagnarle nelle loroazioni.

• I professionisti (agenti di polizia, avvocati, rappresentanti dello Stato, etc.) :Comprendere meglio il fenomeno dell’islamofobia al fine di gestire in modo più ef-ficace le vittime, punire gli autori degli atti d’islamofobia, e prendere delle misureper arginare il fenomeno.

• Le ONG: Comprendere l’universalità dell’islamofobia per concepire l’universa-lità della lotta contro l’islamofobia. Il manuale offre delle piste e degli strumenti dimobilizzazione al fine di incoraggiare le ONG a creare delle relazioni con i diversiattori sul campo.

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Il progetto IMANMetodologia e azioni sul campo

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Le formazioni IMAN

Al fine di soddisfare gli obiettivi faro di IMAN, un’attività essenziale durante questi23 mesi di lavoro è stata la formazione delle ONG partner.Le formazioni, erogate dalla Project Manager, hanno toccato dei temi al tempostesso vari e precisi, necessari per una lotta efficace tanto sul campo che presso leistituzioni.

I dati forniscono informazioni su tre punti essenziali :- Quale forma ha l’islamofobia (tipi di atti)- Quali sono gli autori degli atti islamofobi- Quali sono le conseguenze per le vittime

Questi dati sono essenziali per descrivere, analizzare e comprendere il fenomenodell’islamofobia. Allo stesso modo, sono capitali poiché permettono di produrredelle cifre sull’islamofobia.

La piattaforma IMANET serve non solamente a enumerare dei casi e a produrredelle cifre. Essa è stata concepita anche per permettere una gestione ottimale diquesti casi. In tal modo, IMANET permette a giuristi, avvocati o semplici volontariche gestiscono le vittime, di avere una vista d’insieme su ogni caso e di avere ac-cesso a tutte le informazioni necessarie per trattare la pratica e supportare la vit-time nelle azioni volte a far valere i propri diritti.

Il panorama giuridicoIl progetto IMAN intende apportare, tra l’altro, delle conoscenze giuridiche di

base riguardo delitti e crimini di odio in Europa.In effetti, per informare e supportare i cittadini/e di confessione musulmana nell’am-bito della lotta contro l’islamofobia, è necessario per le ONG così come per le istitu-zioni e i professionisti in relazione con le vittime (avvocati, giuristi, consulenti, forzedell’ordine, etc.) conoscere bene la legislazione nazionale in vigore riguardo i delittie crimini di odio.

Il team IMAN, composto da giuristi specializzati nei diritti dell’Uomo, ha pertantotracciato un panorama giuridico per ciascuno degli 8 paesi partner di IMAN3.

3 - Disponibile in allegato il panorama giuridico del vostro paese

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Collaborazionenazionale e europeadelle ONG partner

Campagne disensibilizzazione

Utilizzazione di IMANET,metodologia comune di

raccolta dei dati

Gestione dei casi esupporto alle vittime

Strategie pratiche,networking e lobbying

Ricerca di fondi,rinforzare i team e

le strutture

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L’islamofobia non è un’opinione. È un delitto. E talvolta addirittura un cri-mine.

Ma purtroppo lo si scorda troppo spesso. In effetti, la maggioranza dei cittadini/e

ha una conoscenza molto ristretta dei propri diritti e si ritrova talvolta confrontataad alcune situazioni di ingiustizia senza sapere che subisce, in realtà, una discrimi-nazione illegale.

Conoscere i vostri diritti più elementari e magari sforzarvi di conoscere la legisla-zione del vostro paese in materia religiosa, vi permetterà di sapere in quali circos-tanze si può o no limitarvi nella vostra libertà religiosa.

Cominciamo identificando l’islamofobia in concreto. Quali sono gli atti islamofobiche si ripetono più spesso, ai quali siete forse già stati confrontati, o ai quali pot-reste esserlo?

IMAN, un progetto d’avvenire

In poco meno di due anni, il progetto IMAN ha costruito delle fondamenta e deimuri laddove non esisteva che un terreno vergine.Come anticipato nell’introduzione di questo manuale, il progetto IMAN è stato ela-borato per rispondere a delle lacune evidenti tanto a livello locale che nazionale edeuropeo, in termini di lotta contro l’islamofobia, un fenomeno che non fa che aggra-varsi da una decina d’anni a questa parte.

Se il fenomeno si aggrava è proprio perché le risposte politiche, giudiziarie e me-diatiche sono ancora troppo timide rispetto alla gravità della situazione.Perciò diventa fondamentale che le associazioni sul campo svolgano un lavoro difondo e migliorino le proprie azioni, per raddoppiarne l’efficacia e permettere allevittime dell’islamofobia di trovare sostegno e assistenza.

Il progetto IMAN ha ricevuto una sovvenzione dalla Commissione Europea – DG Jus-

tice – che si terminerà nel Dicembre 2014.Ma IMAN è una piattaforma di lotta contro l’islamofobia che si iscrive nell’avvenire eche sarà portata a svilupparsi e a diffondersi, tanto a livello locale e nazionale, chea livello europeo.

Pertanto, il 2015 e il 2016 saranno degli anni di consolidamento di quello che è statoacquisito, ma anche di raccolta intensa di dati sugli atti islamofobi e di creazione distrutture d’accoglienza e accompagnamento delle vittime di islamofobia attraversol’Europa.

La raccolta dei dati dovrà sfociare a fine 2015 sulla produzione di un rapporto sull’is-lamofobia in Europa, rapporto che conterrà sia dei dati in cifre che un’analisi pre-cisa del fenomeno.

Nel 2015-2016, IMAN metterà ugualmente l’accento sul proprio lavoro di advocacypresso le istituzioni nazionali e europee, allo scopo di accertarsi che le autoritàabbiano le piena misura del fenomeno e soprattutto che prendano delle misureconcrete per arginarlo.

CI SUPPORTANO

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VittimeCos’è l’islamofobia?

Essere una vittima, cosa vuol dire?

Se si consulta il dizionario, si possono trovare due denizione della paro la vittima. Si tratta diuna persona che ha subito un male, un danno. Ma anche di una persona che patisce gli effettidi una situazione, di eventi, di cose nefaste.

La parola vittima rinvia troppo spesso, purtroppo, a l’idea che ci si fa di una persona debole,impotente o che passa il proprio tempo a lamentarsi.

Eppure, quando si subisce una discriminazione o un atto di violenza si è di fatto una vittima.Quando si affrontano degli insulti, quando si deve far fronte a degli sguardi malintenzionati oquando si vive in generale in una società dal clima ostile, si è di fatto una vittima.

Negare il proprio statuto di vittima non vi renderà più forti né più stimati. Vi renderà invisibili.

Prendere coscienza del vostro statuto di vittima, denunciandolo e mobilizzandovi per far ris-pettare i vostri diritti e quelli della vostra comunità, questo vi renderà il potere – civico – chevi è dovuto.

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 L’accesso all’impiego è un diritto che il cittadino possiede, poiché il lavorogli assicura una sussistenza. Questo diritto non può essergli rifiutato in ragionedel colore della pelle, del sesso o della religione. Certo, è possibile che la sualibertà religiosa sia ristretta nell’ambito professionale, ma ciò dev’essere moti-vato da testi legali, e non alla semplice discrezione del datore di lavoro.

  Informatevi sui vostri diritti a monte di un colloquio affinché questi nonsiano lesi.

• Discriminazione all’assunzione

Si tratta di una forma purtroppo molto frequente di islamofobia. In Europa, i se-gni religiosi nel mondo del lavoro sono, in modo generale, sempre più malvisti. Inparticolare quando si tratta di segni religiosi musulmani.

I datori di lavoro invocano regolarmente “l’immagine” dell’impresa, la relazione coni clienti e la capacità dell’impiegato/a musulmano di “integrarsi” con i propri colle-ghi.

In tal modo, una persona la cui appartenenza – reale o supposta – all’islam, è indu-bitabile per il datore di lavoro, potrebbe ricevere un trattamento differenziato.

Esempi

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Un uomo dal sico e dal patronimico magrebino. Durante il colloquio per un posto da com-merciale, si vede chiedere se prega 5 volte al giorno, se mangia halal e se ha l’abitudine di recarsialla moschea.

Si tratta chiaramente di domande illegali in termini di diritto nella maggior parte dei paesieuropei. La pratica religiosa di una persona appartiene alla vita privata e non deve essere ab-bordata durante un colloquio. Per la stessa ragione non è permesso di chiedere a una giovanedonna se prevede di fare dei gli.

Une donna si candida per un posto di ingegnere informatico. È un posto per il quale non saràin contatto di nessun tipo di clientela. È perfettamente qualicata per il posto (laurea + espe-rienza). Alla ne del colloquio, i responsabili sembrano molto soddisfatti e concludono il colloquio

con il classico: “la richiameremo in settimana per comunicarle la risposta denitiva. ” Tre giornipiù tardi, l’impresa richiama la candidata per comunicarle che non è stata scelta. In effetti, il suovelo è problematico e non s’inscrive nei valori dell’impresa. Rischierebbe di urtare la sensibilitàdegli altri impiegati.

Riutare un posto a una persona, unicamente in ragione delle sue convinzioni religiose, è dis-criminatorio. E a maggior ragione se l’argomento principale consiste nel dire che le convinzionipersonali di questa persona sono in contraddizione con lo spirito dell’azienda. Immaginate sesi dicesse la stessa cosa riguardo al colore della pelle. E che si dica che un impiegato nero ris-chierebbe di urtare la sensibilità degli altri impiegati (o dei clienti)? Si tratta evidentemente diuna discriminazione ed è illegale (rispetto alla legge della maggioranza dei paesi europei).

Una donna che porta il velo si presenta per un colloquio di assunzione. Ancora prima di iniziareil colloquio le viene comunicato che il velo non è compatibile con il posto per il quel si è candi-data, poiché sarà portata a rappresentare l’azienda di fronte ai clienti e a i potenziali partner. Lesi lascia la scelta : o lo toglie e può fare il colloquio, o decide di tenerlo e dovrà quindi ritornarea casa.

Per cominciare, sappiate che chiedervi di togliervi il velo per effettuare un colloquio è illegale.L’ambito di un colloquio è un ambito specico: non vi presentate come membro della struttura,ma come semplice candidato/a, esterno/a alla struttura. La libertà di coscienza, libertà fonda-mentale, si applica dunque in questo caso.

Invece, il caso in sé stesso è più delicato visto che dipende dalla legislazione relativa al diritto dellavoro in vigore nel vostro paese. In Francia, per esempio, un datore di lavoro può giusticare ilriuto di una candidata che porta il velo se il relativo posto di lavoro comprende una dimen-sione pubblica, il che signica che la persona sarà portata a rappresentare l’azienda di fronte a

un pubblico. Ma dovete assolutamente informarvi sulla legge in vigore nel vostro paese al ne disapere se la vostra libertà di coscienza può essere ristretta o no nel mondo del lavoro.

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• Discriminazione negli studi

In Europa, la libertà di coscienza e la libertà di culto sono due libertà fondamen-tali protette sia dal diritto nazionale che dal diritto europeo.

 Purtroppo, l’Europa è incancrenita, da qualche anno a questa parte, da un’islamo-fobia insidiosa e ormai dichiarata che ha guadagnato terreno nelle istituzioni inter-nazionali. È così che alcuni paesi hanno legiferato al fine di restringere la libertà dicoscienza, in particolare nell’ambito degli studi.

I cittadini di confessione musulmana sono chiaramente presi di mira. In Francia peresempio, il velo è vietato nelle scuole dalle elementari alle superiori. Il Belgio, nella

regione fiamminga, lo vieta ugualmente nelle scuole pubbliche.

Ma, in modo generale, la pratica religiosa non dovrebbe costituire un freno agli stu-di. Nell’insegnamento superiore, la libertà di coscienza è una libertà fondamentaleche permette agli studenti di conciliare liberamente le proprie convinzioni religiosecon i propri studi.

Ogni impedimento o pressione esercitata contro uno/a studente/ssa a causa dellesue convinzioni religiose costituisce un comportamento discriminatorio e illegale.

• Discriminazione sul posto di lavoro 

Le persone di confessione musulmana incontrano talvolta delle difficoltà sul la-voro. Si tratta inoltre di una forma di discriminazione islamofoba molto diffusa.

Qui ancora, applicare un trattamento differenziato ai propri impiegati in funzionedel colore della pelle, del sesso o della religione è discriminatorio e illegale.

Esempi

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Un uomo di confessione musulmana si occupa delle consegne in un’azienda. Decide di lasciar

crescere la propria barba. Dopo qualche settimana, il datore di lavoro lo convoca e gli chiede dirasare la barba poiché questo nuoce all’immagine dell’impresa. L’uomo riuta, il datore minac-cia di licenziarlo.

A seguito di questo episodio, il datore di lavoro fa di tutto per licenziare l’impiegato. Minacce,mobbing, riuto di ferie, etc.

Evidentemente, maltrattare un impiegato perché non se ne gradisce l’apparenza sica, è discri-minatorio e illegale.

Una barba non è considerata dalla legge come un segno di ostentazione religiosa, il datore dilavoro dovrà dunque provare in modo concreto e circostanziato che la barba dell’impiegato èdannosa per l’immagine dell’azienda o impedisce l’esercizio delle funzioni lavorative.

UnUn’impiegata pubblica di confessione musulmana chiede una mutazione da anni. È moltoben posizionata in graduatoria ed è una lavoratrice esemplare. Il suo solo “torto” è di essere mu-sulmana. Non porta il velo, ma mangia halal, non beve alcol durante “gli aperitivi tra colleghi” 

e si assenta talvolta per le feste religiose (due o tre giorni all’anno al massimo, e beninteso nelrispetto della regolamentazione delle ferie).

Per questo motivo la gerarchia la mette “in disparte” , ossia in ragione delle sue convinzioni per-sonali. Le sue richieste di mutazione sono sistematicamente riutate, le sue richieste di ferie sonoallo stesso modo regolarmente riutate.

Questo è un trattamento differenziato, discriminatorio e illegale.

Un tecnico d’azienda, di confessione musulmana, desidera approttare delle proprie pauselegali durante la giornata (20,30 minuti al giorno, al di fuori della pausa pranzo) per fare leproprie preghiere. Il datore di lavoro riuta.

In Europa, gli orari di lavoro sono regolamentati in modo relativamente rigido. L’impiegato,come il datore di lavoro, sono tenuti a rispettare questi orari. Quello che fa l’impiegato durantele proprie pause riguarda solo lui, ntanto che non fa nulla di illegale o di dannoso per gli altri.Perciò, se una persona desidera approttare delle pause per pregare, ha il diritto di farlo.

Dall’altro lato, la persona non può impedire il lavoro dei propri colleghi o andare oltre il tempodi pausa. Allo stesso modo, non può occupare lo spazio di lavoro nel fare la preghiera.

È necessario informarsi sul diritto in vigore nel vostro paese per per sapere se siete in diritto direclamare uno spazio confessionale al lavoro. Nella maggior parte dei casi, il datore di lavoronon è tenuto all’obbligo di fornire uno spazio confessionale per i propri impiegati. Ma non può

impedirvi di utilizzare la vostra pausa come volete. Sarà necessario dunque trovare un luogodiscreto per fare la vostra preghiera senza impedire il funzionamento dell’impresa.

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ai discorsi di odio e di incitamento all’odio sempre più numerosi, non ha fatto altroche incoraggiare il fenomeno.

Perciò, i discorsi e le dimostrazioni orali di islamofobia devono essere combattuticon la stessa fermezza di una discriminazione o un’aggressione fisica. Le vittimesono le prime interessate da questa battaglia. È denunciando i discorsi di odio eportandoli fino a davanti i tribunali quando necessario che, da una parte, si man-tiene la propria dignità e, dall’altra, si partecipa alla lotta contro l’islamofobia e alsuo riconoscimento – politico e giuridico – in quanto forma specifica di razzismo,allo stesso titolo che l’antisemitismo.

Ma, concretamente, cos’è un discorso di odio? Cos’è un’espressione islamofoba?

Si tratta di qualsiasi contenuto – parola, suono, video, immagine – che stigmatizzala comunità musulmana nel suo insieme, o un membro in particolare, chiamandoallo stesso tempo all’odio dei musulmani.

Questo contenuto può essere privato ( in seno a un’azienda, tenuto da un medicodurante una visita, da un professore, etc.) o pubblico (reti sociali, discorsi politici,propositi tenuti durante una trasmissione televisiva, etc.)

Esempio di un discorso politico che incita all’odio:

Marine le Pen (Francia, presidente del Fronte Nazionale) compara il blocco (le-gale) di alcune vie in Francia, realizzato per permettere ai fedeli musulmani di pre-gare (per mancanza di posti sufficienti nelle moschee), all’occupazione nazi4.

Stigmatizzazione della comunità musulmana nel suo insieme 

4 - Il Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia (CCIF) ha sporto denuncia contro M. Le Pen eha ottenuto, nel Luglio 2013, il ritiro dell’immunità parlamentare. Sarà dunque giudicata per idiscorsi tenuti.

• Riuto di servizio

Si tratta in questo caso di una forma di discriminazione estremamente grave, perdue ragioni.

La prima è che illustra a che punto l ’islamofobia si sia banalizzata nello spazio pub-blico. La seconda è che si tratta di una forma molto violenta di esclusione dei citta-dini di confessione musulmana.

Esempi

 Il rifiuto di un servizio a un beneficiario in ragione della sua appartenenzareligiosa è discriminatoria e illegale. Si tratta addirittura di un delitto passibiledi pene dalla multa alla libertà condizionale. Ecco perché si rende necessarioandare a denunciare l’accaduto.

• Discorso/espressione

Si tratta forse della forma primaria di islamofobia, da dove tutto è cominciato.

I discorsi sono diventati sempre più senza scrupolo e si sono radicalizzati all’iniziodegli anni 2000. L’incredibile mancanza di risposte giudiziarie e politiche di fronte

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Una donna col velo entra in una pizzeria con un’amica. Una volta sedutasi a tavola, il respon-sabile del locale viene a chiedere loro di andarsene, affermando di non servire le donne col velo.Si tratta chiaramente di una discriminazione odiosa e illegale. In questo caso preciso, bisognaimmediatamente andare a sporgere denuncia

Una giovane donna desidera iscriversi in una palestra. La persona della reception le precisa chenon potrà fare sport con il velo “per delle ragioni di sicurezza” e perché i copricapo sono vietatodal regolamento interno.

È chiaro che quando ci si iscrive in un club sportivo qualunque, quest’ultimo ha il dovere divegliare alla sicurezza. Perciò, se portate un velo molto lungo o un jilbeb, è accettabile che lapalestra richieda di adattare la vostra tenuta per evitare qualsiasi incidente.

Detto questo, non vi si può in alcun caso proibire di coprirvi.

Se vi si riuta categoricamente l’accesso alla palestra, bisogna sporgere denuncia.

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strada o in ambito privato, per insultarvi a causa della vostra appartenenza reli-giosa. Questa persona non alza le mani su di voi (altrimenti si tratterebbe di un’ag-gressione fisica), non attenta alla vostra integrità fisica, ma alla vostra integritàmorale.

Esempi di aggressione verbale:

Sul binario della metropolitana, un uomo inveisce contro una passeggera cheporta il velo : “Razza di deficiente con il tuo velo!”

Il vostro vicino vi incrocia nell’atrio del palazzo e vi apostrofa “Sozza musulmana,ne ammazzerei di velate come te”. In questo esempio preciso, l’aggressione ver-bale è accompagnata anche da una minaccia di morte.

Come è necessario denunciare e segnalare discorsi e modi di esprimersi islamofobi,è molto importante sporgere denuncia quando subite un’aggressione verbale, af-

finché l’autore sia punito e che gli passi la voglia di recidiva, o di andare addiritturaoltre.

• Aggressione sica

A partire dal momento in cui una persona attenta alla vostra integrità fisicatoccandovi, qualunque sia il gesto (una “semplice” gomitata, o più grave ancora),questo costituisce un’aggressione fisica.

Dalle “più leggere” alle più gravi, le aggressioni fisiche dimostrano che l’islamofobiaha evoluto verso un passaggio all’atto più violento e virulento.

È certo indispensabile sporgere denuncia dal momento in cui si attenta alla vostraintegrità fisica, in particolare al fine di fare costatare le vostre eventuali sequelefisiche e psicologiche.

La denuncia deve comunque essere sistematica quando di tratta di atti islamofobi.

• Profanazione/degradazioneQuesta categoria può riguardare un’istituzione (moschea, cimitero,etc.) o uno

spazio privato (veicolo di un privato, porta di un’abitazione, etc.).

Si tratta dei casi in cui un bene – che è identificato come appartenente a un mu-sulmano o alla comunità musulmana – subisce degradazioni in modo chiaramenteislamofobo.

Esempio di contenuti islamofobi su Facebook:

“Il Ramadan, questo strano rito per cui alcuni si privano di mangiare e di bere durante il

giorno col rischio di ammalarsi per rimpinzarsi per 4 una volta calata la notte...cosa che

non è per nulla ipocrita.” 

Esempi di propositi islamofobi verso una persona in particolare:

Durante una riunione, il responsabile di una giovane donna (che non porta il veloal lavoro ma che lo porta all’esterno e mangia halal) esclama davanti a tutti i suoicolleghi :

“Chiederemo a Fatima (che non è il nome della ragazza) di fare le pulizie e portarcii caffè, con la sua burqa, da brava donna sottomessa qual’è!”

Tutti questi propositi sono certo condannabili e meritano di essere denunciati. 

• Aggressione verbale

 Questa categoria assomiglia certo a quella del discorso, che abbiamo appenaanalizzato, ma con un grado di violenza maggiore. In effetti, un discorso, anchequando incita all’odio non è obbligatoriamente un insulto e non sarà punito dallalegge nella stessa maniera.

Si verifica un’aggressione verbale islamofoba, quando qualcuno vi interpella, per

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non impediscono la libertà e la sicurezza altrui.

In tal modo, quando si cerca di “negoziare” con la vostra libertà, non cedete ! Siate

fermi poiché siete nel vostro diritto. Non si toglie il proprio velo per un colloquio,

per accedere a un ristorante o ancora per passare il controllo di sicurezza di un

aeroporto. Non si è obbligati a interrompere il digiuno di Ramadan perché il vostro

datore di lavoro ve lo impone. E così via…

• Dialogare

È vero che esiste una parte di ignoranza nell’islamofobia. La scarsa conoscenzadella religione e dei suoi adepti, accompagnata di immagini stigmatizzanti e vio-lente diffuse dai media, porta a una forma di razzismo e di intolleranza.

Quando siete confrontati/e all’islamofobia, che si tratti di discorsi, di atti di discri-

minazione e di violenza, è importante DIALOGARE con la persona che vi maltratta.se un dialogo è, beninteso, possibile.

Talvolta, una buona comunicazione realizza un lavoro di mediazione e di educa-zione delle persone che discriminano, permettendo in tal modo di evitare le reci-dive.Il dialogo può ugualmente evitare delle situazioni discriminatorie.

Esempio

Esempi:

 Una moschea con un tag “islam fuori dall’Europa”

 Une mamma (di confessione musulmana, velata) lascia come al solito il passeg-gino nell’atrio del suo palazzo. Il giorno dopo ritrova appoggiata sopra una testa dimaiale.

 Un cimitero profanato, delle svastiche sono tracciate sulle tombe.

Prima di tutto, dovete comprendere e integrare una cosa essenziale : l’isla-

mofobia, non è una vostra colpa. I pregiudizi, le stigmatizzazioni, la discriminazionee la violenza non sono causati da voi, ma al contrario da quelli che per ideologia oindottrinamento nutrono un odio malsano verso le persone di confessione musul-mana, e cercano quindi di danneggiarle. L’islamofobia, come l’antisemitismo, l’omo-fobia o ancora la negrofobia, è un delitto grave e passibile di sanzioni penali.

Quando si è vittime, ci si sente talvolta colpevoli. Essere coscienti della propriaidentità, e agire per proteggerla, è prendere il potere!

I 4 poteri

Non cedere mai sulle proprie connvinzioni/valoriDialogare

Conoscere i propri dirittiAgire in caso di pregiudizio

• Non cedere mai sulle vostre convinzioni e sui vostri valori

Le vostre convinzioni personali fanno parte della vostra identità, allo stesso titolo

che il vostro colore della pelle e il vostro genere.

Così come non potreste fare concessioni sul vostro colore della pelle o sul vostro

genere, nulla vi obbliga a negligere una fetta dei vostri valori e delle vostre convin-

zioni che sono parte integrante di voi.

Chi può impedirvi di pensare e di credere? Chi avrebbe il diritto di dettare la vostra

tenuta vestimentaria o le vostre abitudini alimentari? In uno stato di diritto, il citta-

dino e la cittadina sono liberi di pensare e di vivere come preferiscono fintantoché

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Empowerment

Una ragazza si candida presso un’agenzia di baby-sitting. Al momento del colloquio di assun-zione non porta il velo. Qualche giorno più tardi l’agenzia le trova una famiglia con due bambinia cui badare. La ragazza incontra i genitori e rma un contratto.

Prima di cominciare la propria missione, la ragazza decide di portare il velo. Ha paura chequesto disturbi la coppia di genitori tanto da rescindere il contratto.In buona fede, ne parla all’agenzia che fa da intermediario tra lei e la famiglia. L’agenzia lecontrobatte che non ha il diritto di portare il velo durante il baby-sitting e le indica che vuolerompere il contratto. Cosa che è illegale.La ragazza, dopo aver cercato consiglio presso un’associazione di lotta contro l’islamofobia, de-cide di dialogare direttamente con i genitori, spiegando loro la sua decisione di portare il velo,rassicurandoli sul fatto che questo non avrà alcuna conseguenza sul proprio lavoro.I genitori, apprezzando molto la franchezza della ragazza, decidono di mantenere il contratto.

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È per voi estremamente importante riportare gli atti di violenza e di discri-minazione di cui siete vittime. Si tratta in effetti del modo migliore per andare oltreil vostro statuto di vittime (che è interamente legittimo) e riprendere in mano lavostra situazione.

Ma è anche primordiale per gli altri. Per la comunità. Per la società in modo gene-rale.

Perché?

• Per gli altri

Prendiamo un esempio concreto

Ecco perché è indispensabile denunciare l’islamofobia. Questo permette diottenere giustizia e soprattutto di impedire che altre persone siano discrimi-nate o subiscano violenze della stessa maniera.

• Conoscere i propri dirittiPrendere conoscenza e informarsi sui propri diritti è essenziale. Da una parte,

questo vi permetterà di sapere in quale momento essi sono lesi, e dall’altra vi per-metterà di apportare argomenti e difendervi se bisogno.

Maggiore conoscenza avrete dei vostri diritti, meno rischierete di farvi “prendere ingiro” e di essere danneggiati.

• AGIRE. Riportare, denunciare, farsi aiutare

Come abbiamo visto, l’islamofobia può prendere delle forme molto varie. Tuttequeste forme sono condannabili, apportano un pregiudizio alla vostra vita di tutti igiorni, prevaricando talvolta i vostri diritti.

L’islamofobia non deve quindi rimanere impunita in alcun caso. La prima cosa dafare è di riportare i fatti alle autorità competenti.

Informare la gerarchia, effettuare una denuncia, allertare i media: si tratta di gestiche permettono di lottare quotidianamente contro l’islamofobia, nel quotidiano.

È anche vero che non è proprio facilissimo, per un/a semplice cittadino/a, occuparsidi tutto ciò.

Ecco perché è necessario che delle strutture di tipo associativo e ONG esistano perassistere le vittime di islamofobia e realizzare il prezioso lavoro di sensibilizzazionenelle strade e nelle istituzioni5.

Prendete contatto con queste organizzazioni, che sono specializzate nella lottacontro l’islamofobia e che potranno assistervi in modo personalizzato ed efficace.Esse potranno ugualmente orientarvi verso un avvocato se necessario.

Il progetto IMAN riunisce infatti delle organizzazioni di questo tipo in 8 paesi inEuropa6. Nell’ambito dell’IMAN, le ONG partner sono state formate a una metodolo-

gia comune al fine di realizzare delle campagne di sensibilizzazione sul campo, diaccompagnare moralmente e giuridicamente le vittime, e di fare lobbying istituzio-nale.

Queste ONG mettono a disposizione un sistema in linea e/o una permanenza telefo-nica per darvi la possibilità di riferire, in modo semplice e rapido, un atto islamofobodi cui potreste essere vittime o testimoni.

5 - Riportatevi alla lista delle organizzazioni membro dell ’IMAN fornita in Allegato.6 - Vd. Allegato2 23

Le cifre la dicono lunga

Il ristorante Memphis a Marsiglia (France) riutava sistematicamente, e ormai da qualche tem-po, l’entrata nel proprio locale alle donne velate, con pretesto di un regolamento interno cheproibiva i copricapo. Parecchie donne si sono viste riutare in questo modo l’entrata, umiliate emesse in disparte in ragione delle proprie convinzioni personali. Ma nessuna ha mai sporto de-nuncia, il ristorante ha dunque continuato a discriminarle durante diversi mesi.

Alla ne, due giovani ragazze musulmane con il velo, avendo sentito parlare di questo affare,hanno deciso di effettuare un test, cioè di andare apposta nel ristorante, munite di un apparec-chio per registrare, al ne di vericare cosa accadesse veramente e poter agire se bisogno.

Come le altre, si sono viste riutare l’entrata. Loro però hanno registrato tutta la conversazionecon il cameriere e con il responsabile del ristorante, i quali hanno espresso chiaramente che non

accettavano nel loro ristorante le donne col velo.

Grazie a questa semplice azione di due giovani donne, è stata sporta denuncia e ne è derivataun’importante mobilizzazione pubblica. Numerosi media nazionali hanno diffuso l’informazionee il ristorante si è quindi trovato in grande difcoltà. Delle azioni giudiziarie sono state intrapresee il ristorante ha soppresso il suo regolamento interno e cambiato i propri modi di fare.

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Q uando siete vittima dell’islamofobia, ecco gli strumenti di cui disponeteper far valere i vostri diritti.

• Riferire alla polizia

Anche se non avete una fiducia illimitata nella polizia, è molto importante di spor-gere denuncia quando subite una discriminazione, o una violenza, in ragione dellevostre convinzioni religiose.

In effetti, una denuncia alla polizia permette l’apertura di un’inchiesta, la messa adisposizione di un avvocato e delle conseguenze giuridiche per la persona che viha danneggiato. Questo permette allo stesso modo di evitare che questa personaripeta il suo atto.

D’altro canto, riportare i fatti alla polizia significa rompere la spirale del silenzioche impedisce all’islamofobia di arretrare. Significa permettere alle autorità di pro-durre delle cifre sui delitti e sui crimini perpetrati contro i musulmani.

• Riferire alle ONG/associazioni

Come precedentemente l’abbiamo visto, è importante riportare gli atti di cui

• Per la comunità

La comunità musulmana in Europa rappresenta più del 6% della popolazione eu-ropea. È particolarmente presente in Francia e in Inghilterra. È numericamente im-portante, culturalmente diversificata, coltivata e economicamente molto presente.

Eppure, la comunità musulmana pena a farsi rispettare sia politicamente che daimedia. C’è ancora un gran lavoro da realizzare sul campo per incitare i musulmania impegnarsi nella vita pubblica e a prendere più spesso la parola.Uno dei compiti che potete assolvere, è giustamente di denunciare le ingiustiziedi cui siete vittime – e, per estensione, di cui è vittima la comunità – e incitare lepersone intorno a voi a fare lo stesso. Per effetto di mimetismo e di imitazione na-turale, la gente denuncerà più facilmente i fatti se ha già visto qualcuno farlo condeterminazione e successo.

Da notare che, inseguito all’episodio del Memphis Restaurant in Francia, sono stateregistrate numerose segnalazioni relative a casi simili discriminazione.

Dall’empowerment individuale deriva l’empowerment comunitario. E vice-versa. È quello che è chiamato community organizing. Il vostro interesse per-sonale (non essere discriminati e ottenere una vittoria giuridica) è legato aquello della comunità.

• Per la società tutta intera

Quando denunciate e riportate (alle autorità così come a un’associazione) gli attidi islamofobia di cui siete stati vittima o testimone, questo permette ugualmente diprodurre delle cifre.

Produrre delle cifre, delle statistiche, delle tendenze, ecco un’azione essenziale delprogetto IMAN.

In effetti le cifre sono estremamente potenti e efficaci per fare lobbying, poiché sitratta di elementi matematici che forniscono una visione obiettiva del fenomeno.Nel caso dell’islamofobia, ciò permette di quantificare e di qualificare il fenomenoper denunciarlo meglio. Quante vittime? Quali tipi di atto? Chi ne è responsabile? Inquale contesto si verificano tali episodi?

Produrre delle cifre permette di legittimare il fenomeno e di realizzare un lavorostrutturato e organizzato di lobbying presso le istituzioni, chiedendo loro di pren-dere immediatamente delle misure per arginare il fenomeno.

Queste cifre, non possiamo inventarle ne indovinarle. Abbiamo bisogno delle vostresegnalazioni e delle vostre testimonianze per produrle.

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Il “  vivere insieme” 

Questa espressione così gettonata dai politici di tutte le sponde, rinvia prima di tutto a unamissione che incombe loro e che incombe alle istituzioni. Ma in questo campo, l’attualità provache non svolgono il proprio lavoro e approttano del fatto che un fenomeno non reso in cifre nonè – nella pratica – legittimo. Allorché la violenza subita e il sentimento delle vittime sono benreali, e le tensioni e frustrazioni che ne derivano degradano profondamente la coesione sociale.

Segnalando il proprio caso, si pone una prima pietra all’edicio, riutando la frattura sociale checi è imposta e ristabilendo per quel poco che sia la giustizia e l’equità tra i cittadini.

Il diritto di agirePiccola guida per far valere i propri diritti

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• Sensibilizzare intorno a sé

Per finire, è vostra responsabilità informare ed educare le persone che vi cir-condano per incoraggiarle ad agire della stessa maniera, a denunciare le ingiusti-zie di cui sono vittima e a far valere i propri diritti.

Una dinamica di gruppo e di comunità è spesso molto più efficace e duratura cheuna dinamica individuale.

siete vittime o testimoni alle associazione e ONG specializzate nella lotta contro ilrazzismo e l’islamofobia.

Da una parte, infatti, è così che queste strutture potranno produrre delle cifre sull’is-lamofobia in modo autonomo, al fine di misurare il fenomeno è di effettuare unlobbying politico e mediatico. Le cifre hanno potenza di persuasione enorme sulleistituzioni, ecco perché non bisogna tralasciarne l’importanza.

Al di là delle cifre, queste strutture potranno anche sostenervi e accompagnarvinelle vostre azioni. Potranno, se necessario, mettervi in relazione con un avvocato oun esperto del diritto che porterà la vostra pratica fino in fondo.

• Lavoro di mediazione

L’islamofobia è principalmente caratterizzata da atti di discriminazione. Nellapiù parte dei casi arrivare fino al processo non è obbligatorio. Un lavoro di media-zione tra colui che discrimina e quello che è discriminato può essere effettuato daun/a esperto/a di diritto competente o anche da voi stessi, se siete sostenuti/e econsigliati/e da una struttura competente.

Il lavoro di mediazione consiste generalmente a riferirsi ufficialmente alle gerarchiecompetenti al fine di segnalare i casi di discriminazione e di esigere che il com-portamento discriminatorio cessi. Può anche trattarsi semplicemente di richiamareall’ordine rispetto alla legge coloro che discriminano, perché mettano fine alle loroazioni e affinché il pregiudizio che avete subito sia riparato.

Quando il lavoro di mediazione fallisce, allora il vostro esperto di diritto/avvocato viaccompagnerà - se lo desiderate - fino al processo, affinché la Giustizia si pronunci.

• Recuperare i propri diritti

Quando si è stati discriminati e si ottiene una vittoria giuridica, questa costituisce

la ricompensa per tutte le azioni che avete intrapreso. Si tratta inoltre di una dop-pia ricompensa, poiché grazie alle vostre azioni evitate ad altre persone di esserediscriminate della stessa maniera.

Quando avete subito un’aggressione, l’arresto e la conseguente sentenza di penaper il vostro aggressore sono essenziali per ricostruirvi e riprendere il controllosulla vostra identità, la vostra dignità e la vostra cittadinanza.

Tutto questo non può realizzarsi che intraprendendo delle azioni volte a far valerei vostri diritti.

Il torto non risiede nel fatto di essere di confessione musulmana. Il torto è dal latodella persona che ha infranto la legge ledendo i vostri diritti.

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Success Stories

Un agente aeroportuale è sospeso dalle proprie funzioni per aver detto “salam alaykoum” 

a un collega di lavoro . Il Prefetto stima che si tratta di un segno di “radicalizzazione religiosa”..

Il giovane uomo ha immediatamente sollecitato il Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia chegli ha indicato un avvocato. L’avvocato ha sporto una denuncia per violazione della libertàpresso il Tribunale Amministrativo e ha vinto a due riprese (poiché la Prefettura ha fatto appelloalla prima decisione della Giustizia).Il giovane uomo ha quindi reintegrato il proprio posto di lavoro e la Prefettura ha non ha piùpotuto discriminarlo in ragione delle sue convinzioni.

Una studentessa ha passato brillantemente il concorso per entrare in una Facoltà di Economiae Commercio molto prestigiosa, ma in seguito le viene riutato l’accesso alla scuola a causa delsuo velo. L’argomento fornito è che i copricapo - ivi compreso il velo -sono vietati all’internodella scuola. Non potendo il velo essere considerato come un copricapo e garantendo la legge lalibertà di coscienza, questo regolamento risulta chiaramente illegale.La studentessa sollecita quindi il direttore della scuola, sostenuta da un’esperta di diritto che lefornisce tutti gli strumenti necessari per produrre gli argomenti contro il regolamento discrimi-nante della scuola.Grazie ai suoi argomenti legali, il direttore si trova a dover modicare il regolamento interno ela giovane donna può frequentare la scuola senza problemi.

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? Risposte

1. Falso Durante un colloquio di lavoro è illegale porre domande a carattere discri-minatorio al candidato, infatti le domande che riguardano la religione e la sessua-lità, il genere o le pratiche culturali sono proibite.

2. Falso Un velo islamico classico non copre il viso interamente e lascia scopertigli occhi. Anche il niqab non è considerato come un elemento che può disturbare laguida. Perciò l’ispettore della patente non può esigere che togliate il velo. Per mag-giori precisazioni informatevi sulle leggi in vigore nel vostro paese.

3. Questo dipende dalla legislazione del vostro paese. In alcuni paesi, come l’Inghil-terra, l’insulto non è considerato un delitto, quando altri paesi lo classificano comeun delitto passibile di conseguenze penali e, a maggior ragione, se l’insulto è ag-gravato da un carattere razzista. Informatevi e non lasciate mai impuniti tali atti diviolenza!

4. Vero Nell’insegnamento superiore la libertà di coscienza prevale, questo per-mette la libertà d’espressione della propria religione fintantoché non ci si dedica alproselitismo attivo (cercare di convertire i propri compagni).

5. Falso Un dottore non può rifiutare di curarvi col solo pretesto che la vostratenuta vestimentaria non gli piace o che non ama i musulmani in modo generale.Si tratta di una discriminazione e di una mancato rispetto dell’etica medica. Do-vete denunciare i fatti all’Ordine dei Medici (o la gerarchia competente nel vostropaese) al fine di segnalare e di denunciare il comportamento del dottore.

6. Vero Ogni rifiuto di erogare un servizio o di accedervi in ragione dell’apparte-nenza religiosa, è illegale e passibile di pena.

7. Falso Per ragioni di sicurezza un’agente aeroportuale può eventualmente pro-cedere a una perquisizione più approfondita e chiedervi di togliere alcune parti deivestiti, come il velo o il jilbeb. Detto questo, avete il diritto di chiedere che l’agente

che effettua la perquisizione sia una donna e che l’azione si svolga in una stanzaisolata e chiusa. Non si può esigere da voi che lo togliate davanti a tutti davanti alleporte di sicurezza. Tra l’altro, questo vale per tutti gli utenti.

8. Falso La barba non è in alcun caso considerata - agli occhi della legge - comeun segno religioso si tratta di una caratteristica estetica che, nell’intimità, avete ildiritto di assimilare a una pratica religiosa. Il vostro datore di lavoro non può legal-mente esigere che vi rasiate la barba per questa ragione.

9. Questo dipende dalla legislazione in vigore nel vostro paese. In Francia, peresempio, non potete esigere da parte del vostro datore di lavoro una stanza o unospazio specifico per la preghiera. Ma in alcuni paesi europei è possibile. Informatevidunque al fine di conoscere bene i vostri diritti sul lavoro.

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QUIZZConoscete i vostri diritti?

1 - Durante un colloquio di lavoro vi viene chiesto se effet-tuate regolarmente la vostra preghiera. Questo è perfetta-mente legale.

2 - L’ispettore della patente vi chiede di togliere il velo du-rante l’esame, poiché stima che questo affetti il vostro cam-po visivo. Dovete quindi toglierlo.

3 - Una persona vi insulta per strada e vi da una spinta trat-tandovi di “sozzo musulmano di merda”. Non serve a nullasporgere denuncia, visto che non si tratta di un delitto.

4 - È assolutamente legale portare un segno di ostentazionereligiosa all’università e nell’insegnamento superiore.

5 - Un medico è libero di rifiutare di ricevervi se si sente adisagio o disapprova la vostra tenuta (velo, jilbeb).

6 - Un regolamento che stipula l’interdizione di portare uncopricapo o un segno religioso in una palestra o in un risto-rante è illegale.

7 - Per ragioni di sicurezza dovete togliere il vero duranteil controllo di routine all’aeroporto, se l’agente ve lo chiede.

8 - Il vostro datore di lavoro ha il diritto di chiedervi di ra-sare la barba poiché si tratta di un segno di ostentazionereligiosa.

9 - In qualità di impiegato, avete il diritto di esigere unastanza o uno spazio in seno alla vostra impresa per potereffettuare le preghiere.

10 - Durante un colloquio, il datore di lavoro ha la possibilitàdi interrompere il colloquio se rifiutate di togliervi il velo.

11 - Su internet le espressioni islamofobe e/o razziste nonsono condannabili perché concernenti la libertà d’espres-sione.

Vero / Falso

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L’islamofobia è una forma di crimine/delitto di odio che non è riconosciutain modo ufficiale nella maggiore parte dei paesi europei.

L’Inghilterra la riconosce in parte poiché il Metropolitan Police di Londra ha adot-tato - grazie al lavoro sul campo delle ONG - la categoria “islamofobia” per quali-ficare i delitti e i crimini di odio commessi nei confronti dei cittadini di confessionemusulmana.

Riconosciuta o meno, l’Islamofobia non è meno pregnante nella società e non menorappresentativa di un fenomeno di grande ampiezza, che porta a numerosi delittie crimini, così come a delle situazioni di tensione sociale.

La mancanza di informazioni e di formazioni dei rappresentanti dello Stato, in par-ticolare dei funzionari di polizia e della Giustizia, ha come conseguenza una cattivagestione degli atti e delle vittime.

In tal modo non solo il fenomeno viene sottostimato - ossia le cifre prodotte daigoverni, quando sono prodotte, si rivelano ampiamente al di sotto della realtà - male vittime sono abbandonate a sé stesse e esitano troppo spesso a intraprenderedelle azioni volte a far valere i propri diritti.

Il Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia, che raccoglie dei dati sugli atti di isla-mofobia e supporta le vittime da 10 anni, nota che gli atti che registra sono moltopiù numerosi che le cifre fornite dal Ministero dell’Interno, e che solamente il 30 per

cento circa delle vittime fa appello alla polizia e sporge denuncia7

.

Questa situazione ha come conseguenza da una parte di conferire un sentimentodi impunità agli autori degli atti islamofobi, che li spinge a passare all’atto o addirit-tura a ripetersi, e d’altra parte di suscitare delle tensioni tra cittadini e rappresen-tanti dello Stato.

Numerose discriminazioni potrebbe per esempio essere evitate, o almeno puniteall’altezza della loro gravità, se i funzionari dello Stato (giustizia, servizi pubblici,polizia) fossero sensibilizzati e formati su fenomeno dell’islamofobia.

7 - Collettiivo Contro l ’Islamofobia in Francia, website http://www.islamophobie.net/rapport-annuel

10. Falso Rifiutare un colloquio o subordinarne lo svolgimento al ritiro di un segnoreligioso è discriminatorio è passibile di pene legali.

11. Falso… nella maggior parte dei casi. Ancora una volta questo dipende dallalegislazione in vigore nel vostro paese, ma in modo generale i discorsi di odio eche incitano all’odio nei confronti di una popolazione mirata, sono passibili di penelegali. Essere vigilanti su internet è molto importante al fine di evitare la prolifera-zione di discorsi di odio e incitanti al la violenza.

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ProfessionistiIdenticare/qualicare l’Islamofobia

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• Chi sono le vittime?

Non ci si deve sbagliare. L’islamofobia non prende di mira un’etnia o una culturain particolare. Essa prende di mira le persone in funzione delle loro convinzioni re-ligiose, soprattutto quando queste sono visivamente riconoscibili.

Come l’antisemitismo - riconosciuto come una forma specifica di delitto e criminedi odio – l’islamofobia non fa distinzione di colore o di origine. Così come la kippaè un segno distintivo, che ha purtroppo permesso ad alcuni aggressori antisemitidi attaccare delle persone di confessione ebrea, la tenuta vestimentaria di alcunedonne musulmane (velo, jilbeb, jellaba, etc.) porta degli individui a prenderle dimira per aggredirle.

Le donne rappresentano in effetti la vasta maggioranza delle vittime d’islamofobia(una media dell’80% delle vittime e la quasi totalità delle vittime di aggressione fi-

sica9

), questo, contrariamente all’antisemitismo, ne fa una forma molto particolaredi sessismo. La visione ridotta e riduttiva di quello che deve essere una donna nellesocietà europea (dell’Europa occidentale) detta moderna, esclude di fatto e cos-cientemente le donne musulmane.

9 - Cifre 2013 del Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia, confermate dalle constatazionidelle ONG partner di IMAN. Ad oggi, tutte le vittime di aggressioni fisiche violente a carattereislamofobo sono delle donne che portano il velo. Una delle più drammatiche e simboliche èstata quella di Marwa El Sherbini, giovane donna incinta assassinata il primo Luglio 2009 inGermania da un islamofobo. 

Esiste dunque un reale lavoro da effettuare da parte delle istituzioni nazionali eeuropee, ma anche da parte delle ONG per realizzare delle campagne di sensibi-lizzazione in seno ai servizi pubblici affinché i cittadini e le cittadine di confessionemusulmana abbiano infine il posto che spetta loro nella società.

• Quali tipi di atto?

Dalla discriminazione all’aggressione, passando dall’insulto o ancora dall’incita-mento all’odio, l’islamofobia prende delle forme diverse e si trova praticamentesempre a infrangere la legge. In effetti, discriminare o fare violenza (oralmente ofisicamente) su qualcuno in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa è undelitto o un crimine punito dalla legge.

Da qualche anno a questa parte, attraverso l’Europa, l’islamofobia - con il razz ismo

anti-Rom - è divenuta la forma più presente è più violenta di razzismo. Gli atti simoltiplicano e si radicalizzano con un passaggio all’azione sempre più violento. Lerisposte politiche, giudiziarie e istituzionali troppo deboli e ancora troppo timide,generano un sentimento di impunità che rinforza e incoraggia la violenza, e il pas-saggio all’atto islamofobo.

Si vedono apparire degli atti sempre più scioccanti e sintomatici, quali il rifiuto dierogare un servizio a causa dell’appartenenza religiosa ( donne a cui è rifiutatal’entrata in palestra, nei parchi-giochi o nei ristoranti), la discriminazione sistema-tica all’assunzione, i discorsi e le espressioni di odio islamofobo nella sfera politica(media, reti sociali, etc.) e le aggressioni violente contro le donne musulman8.

8 - Fonte : rapporto annuale del CCIF http://www.islamophobie.net/rapport-annuel, constata-zioni delle ONG sul campo, fatti di cronaca particolarmente violenti in Francia e in Inghilterranel 2013 e nel 20142 33

L’islamofobia uccide

Marwa El Sherbini –1 Luglio 2009 (31 anni, incinta), assassinata davanti al marito e al glio di3 anni da un islamofobo (Germania)

Bambino di Leila – 13 Giugno 2013, Leila è violentemente aggredita per strada da un gruppo diuomini che la massacrano di colpi. Perde il bambino a seguito dell’aggressione (Francia)

Studentessa saudita - 19 Giugno 2014, assassinata in modo selvaggio sulla strada per l’università.Portavo una abaya e un velo. La polizia propende subito per un crimine di islamofobia (Inghil-terra)

Di cosa ha bisogno una vittima islamofobia?

Che si riconosca il carattere islamofobo dell’atto di cui è stata la vittima.È primordiale, come per le vittime di violenza sessuale. La vittima in maniera generale ha unsentimento di colpa, ma rimette anche in questione in modo estremamente violento e doloroso,la propria identità. In effetti, è stata attaccata a causa della sua identità, delle sue convinzionipersonali.

La vittima penserà spontaneamente che l’unica soluzione per evitare l’aggressione o la discrimi-nazione sarebbe stata di... essere qualcun altro.

Ha dunque bisogno che il carattere di odio dell’atto che ha subito sia riconosciuto dalle autorità

e sia giudicato come tale. In questo modo, il fatto di mettere in causa l’autore dell’atto e non lavittima, le permetterà una migliore ripresa sica e psicologica.

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• Delle conseguenze drammatiche sul vivere insieme

La banalizzazione del islamofobia, l’aumento crescente degli episodi, la nonconsiderazione del fenomeno da parte delle autorità competenti inducono di fattodelle conseguenze nefaste sul vivere insieme, così caro alle democrazie e alle repu-bbliche europee.

La crisi economica, che affligge l’Europa da qualche anno a questa parte, non èfacile da vivere per i cittadini europei, il cui morale è già a terra. Disoccupazione,perdita di reddito, difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro, difficoltà di allog-gio… A questo si aggiunge molto spesso una recrudescenza delle ideologie fascistee xenofobe in tutta l’Europa, sostenute a scopo elettorale da violenti discorsi di uo-mini e donne della politica.

Attraverso l’Europa, le organizzazioni antirazziste sembrano sempre più preoccu-

pate dall’aumento dei crimini a sfondo di odio contro non solo gl i immigrati e i resi-denti stranieri, ma anche contro i cittadini il cui colore della pelle o la cui religioneè sistematicamente additata dall’intellighenzia nazionale.

Una tensione palpabile s’installa perciò nella società e un clima deleterio si fa sen-tire. Aggressioni, insulti, minacce, discorsi di odio sul web, i cittadini sfogano le lorofrustrazioni su un pubblico mirato. Questo pubblico è, nella maggior parte dei casi,musulmano. (I Rom d’Europa soffrono anch’essi enormemente di questo clima).

Si possono enumerare molti incidenti tra le forze di polizia e i cittadini. Numerosie tragici fatti di cronaca, durante i quali i cittadini si sono fatti giustizia da soli.Sempre più attacchi contro le persone. Divisioni in seno alle scuole (giovani ragaz-ze musulmane perseguitate e messe in disparte).

Un tale clima spinge naturalmente la gente a rinchiudersi in seno alle proprie co-munità rispettive per ritrovare in esse sostegno e sicurezza.E il vivere-insieme ne prende un colpo.

• Un lavoro di squadra

Quando si parla della lotta contro il razzismo e i diritti e crimini di odio, la nozionedi lavoro di squadra si impone. È infatti necessaria una collaborazione aperta e ef-ficace tra le autorità (e i rappresentanti dello Stato) e gli attori sul campo.

Come ricordato in precedenza per Londra a proposito della London MetropolitanPolice, sono le associazioni musulmani londinesi, in particolare iENGAGED (diven-tata MEND) che, avendo stabilito delle solide relazioni con le forze di polizia, hannoottenuto l’applicazione di una categoria specifica di qualifica dei delitti e crimini diodio, “l’islamofobia”.

• Chi sono gli autori?

Come per il profilo delle vittime d’islamofobia, non bisogna sbagliarsi sul profilodegli autori degli atti di islamofobia. Non si tratta solamente di persone che ven-gono da gruppi di estrema destra. Questi sono addirittura minoritari. Si tratta inrealtà di cittadini e cittadine qualunque, di tutte le sponde politiche, in provenienzadalle classi popolari, medie o alte.

In Francia il Collettivo Contro l ’Islamofobia recensisce da 10 anni a questa parte gliatti islamofobia riportati delle vittime, sempre più numerosi ogni anno10. Da 10 anni ilCCIF costatata che l’islamofobia è lontana dall’essere una prerogativa dei militantidi estrema destra, ma che al contrario, è distillata dai discorsi politici che stigma-tizzano e incitano all’odio contro i musulmani, discorsi che arrivano da ogni angolodello scacchiere politico.

La banalizzazione di questi discorsi ha causato una banalizzazione degli atti an-ti-musulmani nella pratica, in particolare all’interno delle istituzioni. In effetti lecifre del CCIF provano che la grande maggioranza delle discriminazioni si verificanell’ambito delle istituzioni ed è opera dei dipendenti dello Stato11.

Per quanto riguarda le aggressioni, il passaggio all’atto violento è facilitato da unclima generale deleterio e molto ostile ai musulmani, in particolare alle musulmaneche portano il velo, che diventano quindi l’obiettivo principale degli aggressori. Nonesiste un profilo tipico di aggressore, si tratta di uomini e donne di ogni età, livelloculturale e estrazione sociale. Il loro unico punto in comune è quello di aver svilup-pato un odio e una collera profondi contro i loro concittadini musulmani. Quest’odioè alimentato dai discorsi politici e dei media, che stigmatizzano i musulmani.

10 - Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia http://www.islamophobie.net/rapport-annuel11 - Secondo le cifre del CCIF, il 56% delle discriminazioni islamofobe si verifica in seno alleistituzioni (servizi pubblici, pubblica amministrazione)4 35

Comprendere e riportare le motivazioni dei delinquenti

È estremamente importante, in particolare per polizia e avvocati, porre delle domande sullemotivazioni dell’autore dell’atto d’islamofobia. In effetti, comprendere i motivi di un passaggioall’atto violento, comprendere i motivi di una discriminazione o del riuto di un servizio, per-

mette di analizzare meglio il fenomeno dell’islamofobia. Permette anche e soprattutto di tras-mettere le informazioni raccolte alle istituzioni interessate, afnché queste prendano le misurenecessarie per arginare il fenomeno.

Per esempio, il fatto che l’islamofobia sia sempre più presa in considerazione dall’autorità inInghilterra, è dovuta in parte al fatto che le forze di polizia registrano gli atti di carattere islamo-fobo e trasmettono le loro cifre al governo.

Questo lavoro è primordiale per mirare a una diminuzione effettiva di questi atti.

Come organizzarsi per arginare il fenomeno?

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Le discriminazioni- Rifiuto di servizio 

 Distribuire dei pamphlet per sensibilizzare il pubblico (sullascia delle campagne di sensibilizzazione sulla violenza domes-tica per esempio)

 Recarsi sui luoghi in cui i fatti di discriminazione sono più ri-correnti

 Multare i locali quando i regolamenti sono discriminatori (sen-za attendere che la discriminazione si concretizzi)

Le discriminazioni - Nelle Istituzioni

 Formazioni costanti per i dipendenti pubblici sulla sensibiliz-zazione alle discriminazioni

 Aggiornamento regolare in ambito religioso (scuole, comuni,prefetture, servizi pubblici)

 Circolare diffusa delle autorità competenti12 quando necessa-rio

 Guide e pamphlet di sensibilizzazione distribuiti ai dipendentipubblici

Le discriminazioni - Nel mondo del Lavoro

Far intervenire degli avvocati specializzati per sensibiliz-zare direttamente in seno alle aziende private (piccole, medieo grandi)

 Spot di sensibilizzazione (reti sociali, media, TV)

Aggressioni 

 Caccia ai discorsi di odio su internet e nei media

 Migliore considerazione delle vittime

 Inchieste minuziose e report delle informazioni al governo

Contenuti di odio e razzisti sul net

 Attivazione di un servizio di vigilanza così come è stato fattoper la pedofilia

12 - Un centro di formazione (GRETA) in Mosella (Francia) ha diffuso nel Giugno 2014 una cir-colare ufficiale in seno all’istituzione per ricordare che il fatto di portare il velo è autorizzato,in seguito al comportamento discriminatorio di più professori volto a escludere dalla loroformazione le donne velate.

Allo stesso modo, in Francia, il collettivo Stop al controllo di Facies (controllo dipolizia legato all’apparenza fisica esteriore) non ha mai smesso di lavorare in col-laborazione con i sindacati di polizia per trovare insieme la soluzione migliore perlottare contro i controlli legati alle apparenze fisiche. Un servizio giuridico è statoinoltre attivato in collaborazione con degli avvocati, al fine di raccogliere le segna-lazioni delle persone controllate in modo abusivo e accompagnarle davanti allagiustizia per far valere i propri diritti.

È pertanto primordiale che, da un lato come dall’altro, si stabilisca un contatto eche si organizzino regolarmente delle riunioni di lavoro e delle formazioni, con leautorità e gli attori sul campo. Si tratta tra l’altro di uno degli obiettivi faro del pro-getto IMAN, quello cioè di organizzare delle sessioni di formazione destinate alleassociazioni/ONG e ai professionisti che sono in relazione con le vittime dei delitt ie crimini di odio.

• I partnerLe associazioni sul campo

Buona conoscenza pratica della realtà e legittimità presso ilpubblico obiettivo

Apprezzamento dell’esperienza vissuta e dei sentimenti dellevittime

Miglior profiling degli autori degli atti razzisti

I leader comunitari 

Imam

 Responsabili dei centri educativi e/o religiosi 

• L’equilibrio tra prevenzione e repressione

La lotta contro i delitti e crimini di odio quali islamofobia non necessita solamentedi punire gli autori degli atti islamofobia. Si tratta anche di intraprendere un lavorodi fondo, a monte, per prevenire l’apparizione sistematica e sempre più frequentedi atti islamofobia ricorrenti. La punizione legale resta comunque fondamentale peril suo effetto dissuasivo e simbolico sulla società intera.

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• Costruire una dinamica reale

Q uella all’islamofobia non dev’essere una lotta circoscritta ai musulmani.Al contrario. Essa infatti concerne una moltitudine di individui, indipendentementedalle origini etniche e culturali, dall’estrazione sociale e dalle convinzioni politiche.Pertanto, questa deve tradursi in una lotta convergente per le differenti associa-zioni anti-razzismo e l’occasione di implementare la Cross community action.

• L’universalità dell’ islamofobia

Come dimostrato e spiegato in questo manuale, l’islamofobia non può in alcuncaso essere riassunta a del “razzismo anti-arabo”.

Da una parte bisogna tener conto dell’incredibile diversità della comunità musulma-na. Se in Francia le persone di origine araba e magrebina sono senza dubbio mag-gioritarie in seno alla comunità, questo non è per esempio il caso dell’Inghilterra, incui gli asiatici sono largamente rappresentati.

Dall’altra, l’islamofobia è una forma di razzismo che si attacca in primis  all’apparte-nenza religiosa della persona. L’Europa conta sempre più musulmani convertiti, chehanno un aspetto “europeo” e che sono, malgrado tutto, vittime di discriminazionie di violenze.

Quando si è musulmani, si “accumulano” generalmente gli “handicap”. Per esempio,una donna nera, musulmane e velata, sarà tanto più discriminata e rifiutata. Per un

uomo arabo e musulmano vale la stessa cosa.

Di fronte all’universalità dell’islamofobia è dunque necessario realizzare una lottauniversale, che riunisca diversi attori in questo ambito e differenti associazioni.Il fatto che esistano delle associazioni specializzate nella lotta contro l’islamofobia èuna buona cosa. Questo permette di stabilire un focus organizzato e efficace sul fe-nomeno. Non per questo, le associazioni più generiche o comunitarie devono essereescluse: al contrario, esse devono impegnarsi e partecipare alla lotta apportando leproprie esperienze e competenze.

È grazie a una dinamica comune ai differenti tipi di attori e grazie alla convergenzadi interessi specifici, che una lotta può arrivare a dei progressi concreti.

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ONGIdenticare l’islamofobia come una forma specicadi razzismo

L’islamofobia una forma di sessismo

Le donne rappresentano la maggioranza delle vittime di islamofobia (da 70 a 80 % in media)e la quasi totalità delle vittime d’aggressione.

Si ricorda l’uccisione di Marwa El-Sherbini (donna velata, incinta, di 31 anni) in Germania nel2009 in pieno tribunale.Si ricorda la serie di aggressione violente dell’estate 2013 in regione parigina, contro delle giovanidonne velate. Una di queste perderà il bambino che aspettava in seguito all’aggressione.Si ricorda l’assassinio, in Inghilterra nel 2014, di una studentessa saudita che portava, anche lei, ilvelo.

Questi tragici e emblematici esempi mostrano a che punto la donna rappresenti sistematica-mente l’obiettivo delle violenze e dell’odio di quelli che disprezzano e detestano la loro religionee il loro velo.

Le donne, in modo generale, quando sono vittime di violenza, lo sono sempre perché c i si attaccala loro personalità. Velata o con una gonna, è vittima della stessa violenza sessista.

Da qui l’importanza del fatto che la lotta contro islamofobia converga verso delle lotte femmi-niste.

DonneNeri

Arabi

Musulmani

Ebrei

Giovani

Quartierisensibili

Politica

Cultura

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La lotta deve avanzare su tre campi incrociati 

- Il campo associativo- Il campo istituzionale- Il campo pubblico e mediatico

Quando comunicate, questi tre campi devono costituire il vostro obiettivo.

L’islamofobia è un fenomeno grave e largamente diffuso, eppure il suo riconosci-mento pubblico e politico non si rivela all’altezza delle conseguenze nefaste cheesso ha sulla società. Pertanto, le campagne di sensibilizzazione devo essere dimaggiore impatto e devono avere l’obiettivo di rendere l’islamofobia visibile e lesue vittime legittimate.

L’islamofobia è anche una problematica che raggruppa una moltitudine di temi.

Spetta a voi identificare gli attori locali e nazionali e di vedere in quale misura po-tete collaborare con loro, su certi temi, nell’ambito della lotta contro islamofobia.

È certo essenziale collaborare ugualmente con gli attori politici e istituzionali, puntoche tratteremo nella seconda sottosezione.

• Organizzare delle campagne di sensibilizzazione

Se è necessario costruire dei ponti con le associazioni militanti, con cui è possi-bile collaborare, è ugualmente primordiale comunicare.

Comunicare per informare, comunicare per sensibilizzare.

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Discrimina-zionelavoro

Discrimina-zione

scuola/educazione

Violenzeperpetratecontro ledonne

Sessismo

Disugua-glianze

Vivereinsieme Ambito

religioso

Campo associativo Campo istituzionale

 Interpellare lo Stato i suoirappresentanti

Esigere delle misure

Spiegare cos’è l’islamofobiae l’universalità della lotta

Campo pubblicoe mediatico

Sensibilizzare il pubblico, suscitare empatia e emozioni (indignazione).Assicurarsi che il discorso anti-islamofobia sia più

Rappresentato nei media che il discorso islamofobo

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Come l’abbiamo precedentemente visto, è necessario costruire dei parte-nariati solidi e basati sulla fiducia, con diversi attori locali e nazionali, per far avan-zare la lotta ed essere efficaci su tutti i piani.

In apparenza questi diversi attori posso non avere niente in comune o trovarsi ad-dirittura in opposizione su alcuni soggetti.Eppure dovrete sollecitarli sulla base di un tema comune, che è l’islamofobia. E lisolleciterete ognuno sulla base dei suoi interessi specifici.

• I “ community leader ” 

Attori sul campo di cui non si può fare a meno, si tratta delle prime persone chedovrete sollecitare nell’ambito della lotta contro islamofobia.Questi community leader hanno una buona conoscenza della propria realtà e unbuon contatto con il loro pubblico. Vi faciliteranno in questo modo il lavoro.

Si tratta di persone che “dirigono una certa comunità” o che comunque occupanoun posto preponderante, con una legittimità affermata in seno a questa stessa co-munità.

I leader religiosi

Le moschea, o il centro culturale islamico, sono dei luoghi privilegiati di socializ-zazione e di frequentazione da parte dei musulmani/e. Il lavoro di sensibilizzazionedeve cominciare in questo luogo strategico propizio agli scambi e al dialogo. Gli

imam o i responsabili culturali a cui vi indirizzerete saranno i vostri migliori alleati.Vi permetteranno di prendere la parola o di distribuire della documentazione primao dopo la preghiera o il sermone del venerdì, e vi permetteranno anche di metterei documenti disposizione del pubblico nella moschea e nel centro.

Potranno inoltre mettervi in relazione con degli attori associativi e delle personeche sono investite localmente.Infine, attraverso la loro intermediazione, potrete raccogliere dei doni e trovare deivolontari.

I responsabili delle moschee sono anche ben al corrente dei soggetti che preoccu-pano i fedeli. Saranno quindi molto probabilmente sensibili al problema dell’isla-mofobia, che riscontrano quasi quotidianamente i cittadini/e di confessione musul-mana.

Un’ingiustizia resa invisibile è la forma di ingiustizia più pericolosa.

Sistematicamente, la non legittimazione della lotta contro islamofobia porta ladisumanizzazione delle vittime, che soffrono di conseguenza il doppio. Soffrono perla discriminazione o la violenza e soffrono al tempo stesso a causa della negazionedel loro dolore da parte della Giustizia e dei media.

Le campagne di sensibilizzazione permettono giustamente di rendere legittima lalotta e di assegnare alle vittime lo statuto che esse meritano.Lontano dalla ”vittimizzazione”, è invece proprio quando le vittime sono al lorogiusto posto che possono ritrovare la fiducia, acquisire gli strumenti per difendersie risollevare il capo.

Le campagne di sensibilizzazione hanno anche un impatto estremamente impor-tante : rendono la vostra organizzazione visibile.Se ben organizzata, una campagna di sensibilizzazione permetterà alla vostra or-ganizzazione di guadagnare visibilità e legittimità presso i tre campi incrociati so-

pra citati.

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Campo associativo Campo istituzionale

Legittimità e visibilitàMaggior ascolto da parte dei

rappresentanti dello Stato

Legittimità e visibilitàMaggioro possibilità di partnership

Campo pubblico

e mediatico

Legittimità: ducia del pubblicoLe vittime si sentono rappresentate, possono quindi sollecitarvi per un sostegno

Visibilità : maggiore presenza sul campoI media vi sollecitano sempre di più e il vostro discorso è presente nella loro comunica-

zione

Identicare gli attori locali e nazionali per costruiredei partenariati eicaci

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Nel caso dell’islamofobia, le vittime hanno generalmente un passivo con la polizia enon hanno fiducia in quest’ultima.Il fatto che l’islamofobia non sia riconosciuta come una forma specifica di razzismo- nella maggior parte dei paesi europei - accresce questo sentimento di diffidenzae porta le vittime a non riportare gli atti subiti e quindi molto spesso a non intra-prendere delle azioni legali.

I poliziotti dunque non hanno che una conoscenza molto ridotta del fenomeno e losottostimano largamente.

In qualità di associazione di lotta contro il razzismo e l’islamofobia, la polizia deve,volente o nolente, diventare uno dei vostri partner del lavoro sul campo.Il vostro obiettivo è in effetti che la polizia locale, e nazionale poi, riconosca l’isla-mofobia come una forma specifica di delitto e crimine di odio, e che prenda così inconto lo statuto delle vittime.Il riconoscimento dell’islamofobia da parte della polizia permetterà una miglioregestione delle vittime (ne deriverà un maggior numero di denunce) e delle inchiestepiù approfondite.

Che interesse hanno a collaborare?

 Collaborare con voi offrirà loro una migliore conoscenza del contesto, delle violenze che su-bisce la gente, e della maniera in cui possono canalizzare le violenze nella vita reale.

 La vostra collaborazione può ugualmente permettere loro di realizzare delle inchieste inmodo più facile, in particolare presso il vicinato.

 Essere in contatto con delle associazioni anti-razzismo, è una legittimazione per la poliziatanto a livello pratico, che a livello istituzionale.

 Questo permette di prevenire gli atti recidivi e i drammi, in particolare quando i cittadini sifanno giustizia da soli13. 

13 - Il 13 Giugno in Francia, nella periferia parigina, un giovane Rom di 16 anni é linciato e las-ciato in fin di vita per avere rubato qualche bijou in un appartamento. I giovani del quartierehanno fatto giustizia da soli, persuasi che la polizia non sarebbe intervenuta e accecati dal loroodio e dalla loro collera.

La comunità musulmane in Europa è molto varia, ed è frequente che i suoi membrisi raggruppino - in modo formale o informale - secondo le origini etniche o culturali.Instaurare delle buone relazioni con i diversi leader religiosi, provenienti dalle di-verse comunità etniche e culturali, vi permetterà di toccare un pubblico più grandee di non restare rilegati a un solo gruppo della comunità.

Per tutte queste ragioni è necessario integrare questi community leader nelle vostreattività sul campo, poiché sono gli intermediari tra voi e il pubblico a cui vi indiriz-zate. In più, potranno effettuare, in parallelo al vostro, un lavoro di sensibilizzazionepresso il pubblico prescelto, cose che non farà che rinforzare l’efficacia delle vostreazioni.

• Che interesse hanno a sostenervi a partecipare alla vos-tra lotta ?

 L’interesse dei leader religiosi è la coesione della loro comunità. Ora, la coe-sione è rinforzata dal momento in cui membri della comunità si impegnano in-torno ad uno stesso tema, e si rendono conto che vivono la stessa cosa. Se lacomunità musulmana è estremamente eterogenea, l’islamofobia è invece univer-sale, cosa che è di fatto un problema comune a tutti i musulmani.

 I fedeli sollecitano molto i leader religiosi su soggetti molteplici, ivi compresala questione del razzismo e dell’islamofobia.Il fatto di avere altre persone formate e qualificate, in misura di supportarli e disostenere i fedeli quando sono vittima di discriminazione e violenza non può es-sere che un vantaggio per loro.

Infine, non bisogna dimenticare che i leader religiosi, così come le istituzioniche rappresentano e di cui hanno la responsabilità (mosche, scuole, cimiteri, etc.)sono, come gli altri musulmani, degli obiettivi potenziali di attacchi islamofobi.A titolo di esempio, in Francia nel 2013, in media un’istituzione a settimana è statapresa di mira da attacchi islamofobi, quali graffiti, teste di maiale lasciate all’en-trata, tombe oggetto di atti vandalici…Così l’islamofobia, e la lotta contro questa forma di odio, è una preoccupazione

certa dei leader religiosi.

Le forze di polizia

Le relazioni polizia-cittadino, in alcuni paesi europei, non sono sempre serene.Controlli sulla base all’apparenza fisica, accuse di razzismo, sbavature… In alcuniquartieri il legame è molto facilmente rotto dalle forze dell’ordine e i cittadini/e.

Molte associazioni operano per ristabilire un legame e per lottare contro i compor-tamenti abusivi che rinforzano, da un lato come nell’altro, la collera e i rancori.

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In alcuni casi di discriminazione, quali un riuto di erogazione di servizio, la polizia riutatalvolta di prendere la denuncia, poiché non capisce/non riconosce il carattere discriminato-rio aggravante dell’incidente. Succede ugualmente che deve aggressioni violente conto dellepersone di confessione musulmana, siano minimizzate in “semplici sbavature” quando le vit-

time sono state prese evidentemente di mira in funzione della loro appartenenza religiosa.

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LA MTE fa un lavoro sul campo sensibilizzando i genitori degli allievi, i professori alfine di costituire dei collettivi di sostegno. Il collettivo incoraggia ugualmente tuttele madri discriminate a protestare e a difendere i propri diritti. La MTE organizzadelle manifestazioni e pubblica regolarmente dei tribune e dei comunicati stampa.

Il CCIF e la MTE lavorano in comune sul terreno mediatico adottando una strategiacomune di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico e dei politici

Lavorare con le altre comunità

Come abbiamo visto, la lotta contro l ’islamofobia è una lotta universale. Essa riu-nisce molteplici attori della dimensione pratica e attori istituzionali.

Tutti i metodi pratici che abbiamo descritto in questo manuale che sono stati utiliz-

zati da altre comunità, in part icolare la comunità ebrea, che si è organizzata moltoprima che la comunità musulmana cominci essa stessa a organizzarsi.

Sotto molti aspetti, la lotta contro l’islamofobia riunisce e raggiunge la lotta control’antisemitismo in Europa. Ecco perché è interessante e arricchente costruire deiponti e dei partenariati con delle associazioni che lottano contro altre forme di raz-zismo, al fine di condividere delle buone pratiche, dei contatti e delle esperienzeper fare avanzare la propria lotta.

Il progetto IMAN ha, per esempio stabilito delle relazioni di lavoro con il CEJI, or-ganismo ebreo laico europeo basato a Bruxelles, che combatte ugualmente il raz-zismo e i crimini di odio in Europa.CEJI ha condotto il progetto “Facing Facts!”, la cui metodologia e i cui obiettivi siavvicinano a quelli dell’IMAN.

CEJI - Una Contribuzione ebrea per un’ Europa inclusivaTelefono: + 32 (0)2 - 344 34 44Fax : + 32 (0)2 - 344 67 35

Sito internet: www.ceji.org

Facing Facts ! project - http://www.ceji.org/facingfacts/

I leader associativi

Come visto nella prima sottosezione, la collaborazione con altre associazioni dilotta anti-razzismo è essenziale.

I vostri primi obiettivi devono dunque essere i leader associativi che hanno unabuona influenza sul terreno è che intrattengono dei buoni contatti con il pubblicoobiettivo.

Esempio di collaborazione effettiva

CCIF (Collettivo Contro l’Islamofobia in Francia) e MTE(Mamme Tutte Uguali)

Problema identificato:

Sempre più mamme di confessione musulmana e che portano il velo, sono es-cluse dalle uscite scolastiche, e non possono più partecipare alla vista scolastica deipropri figli.

Il CCIF è sempre più sollecitato da madri in situazione di disagio e deve pertanto –in parallelo al suo lavoro giuridico – organizzare un lavoro sul campo. Ma per questoc’è bisogno di rinforzi, e ha bisogno di mamme che si mobilizzino.

MTE è un collettivo di mamme che si mobilizzano e che provengono da città dif-ferenti (in regione Ile-de-France), collettivo che si è formato giustamente per de-nunciare l’esclusione delle mamme velate.

Partenariato:

Il CCIF lavora sull’aspetto giuridico sollecitando il Rettorato, preparando le pra-tiche per presentare il caso davanti ai tribunali. Inoltre recensisce tutti i casi di dis-criminazione di questo tipo che gli sono segnalati.

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http://iman-project.org/fr/network/organisations-partenaires/

Svezia

Musulmani per la Pace e la Giustiziahttp://muslimerforfred.org

Centro Contro il Razzismowww.centrummotrasism.nu

Italia

CAIM - Coordinamento Associazioni Islamichedi Milano e Monza e Brianza

GMI Giovani Musulmani d’Italiahttp://www.giovanimusulmani.it/GMI

iman-project.org

Contatto

Elsa Ray – Project [email protected]

With the support of EU Fundamental Rights & Citizenship Programme

Le idee e opinioni espresse in questa pubblicazione riguardano esclusivamente i loro autori e non

riflettono necessariamente quelle della Commissione Europea, o di altre parti.

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La rete IMAN

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France

CCIF - Collettivo Contro l’Islamofobia in Franciawww.islamophobie.net

EMF – Studenti musulmani di Franciawww.emf-asso.com

Ungheria

Organization of Muslims in Hungaryhttp://iszlam.com

Germania

Federation against Injustice and Racism [email protected]

Inghilterra

Federation of Student Islamic Societieswww.fosis.org.uk

Mend ex iENGAGEwww.iengage.org.uk

Muslim Council of Britainhttp://www.mcb.org.uk

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1963 - 2013

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Belgio

Forum Européens des OrganisationsEtudiantes Musulmaneshttp://www.femyso.org

Kif Kif (organisation flamande)http://www.kifkif.be

Collectif Contre l’Islamophobieen Belgiquehttp://www.islamophobia.be

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fornitura di beni e servizi.

Un caso risolto nel 2013, Muhammadiah v. Comune di Brescia , ha visto ‘Muhamma-diah’, un’associazione musulmana di Brescia, fare appello contro un Piano di Go-verno Locale adottato dal Comune della città sostenendo che questo ignorasse ibisogni di tutte le comunità religiose, ad esclusione di quella cattolica. Il TribunaleAmministrativo Regionale ha concluso che il Comune di Brescia avesse il dovere diorganizzare il servizio pubblico prendendo in conto le comunità religiose presentisul territorio. Il TAR ha dunque ordinato la modifica del contenuto del Piano.

• Educazione

Il Decreto sull’Immigrazione del 1998  concerne la discriminazione basata sulareligione. E’ applicabile per tutte le scuole che vogliono fornire dei titoli riconosciuti

dallo Stato.

• Lavoro

L’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori del 1970 tratta degli atti discriminatori,a sfondo religioso, nei confronti dei lavoratori. Questa legge si applica ai settoridell’impiego sia pubblico che privato.

La legge italiana non ha implementato un dovere di fornire un ambito favorevole,nei limiti del possibile, alla pratica di religioni e credenze, quindi, i datori di lavorinon hanno nessun dovere legale di prendere delle misure ragionevoli per assicurareil godimento effettivo del diritto di manifestare o praticare la propria religione ocredenza.

Riguardo le sanzioni, la legge riconosce con i danni, l’invalidità di ogni atto discri-minatorio così come di ogni misura di licenziamento illegale (prevedendo la reinte-grazione obbligatoria sul posto di lavoro).

 Eccezioni

Eventuali differenze di trattamento che siano basate sulla religione o sulle cre-denze e che siano attuate all’interno di chiese e di altre organizzazioni private o pu-bbliche, non costituiscono un atto di discriminazione laddove, a causa della naturadell’attività lavorativa in questione , essere un seguace di una particolare religioneo credenza è un requisito lavorativo genuino, legittimo e giustificato. (Decreto Le-gislativo 216/2013, art 3 comma 5).

La legge 108/1990 limita i rimedi a disposizione in caso di licenziamento abusivo diun dipendente da parte di un datore di lavoro “che abbia carattere non imprendi-toriale”, che eserciti attività politiche, sindacali, di educazione culturale, religiosa o

• Introduzione

L’articolo 3 della Costituzione del 1948 riconosce pari dignità e uguaglianzadi fronte alla legge senza distinzione, tra gli altri, in campo religioso. Esso stabilisce

ugualmente (Articolo 8, sezione 1) che ‘Tutte le confessioni religiose sono egual- 

mente libere davanti alla legge.’, e (Articolo 19) che ‘Tutti hanno diritto di professare

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di

farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si

tratti di riti contrari al buon costume.’ 

La prima promulgazione di una legge avanzata contro la discriminazione ha avutoluogo con il Decreto sull’Immigrazione del 1998. Questa legge fornisce una serie dirimedi contro la discriminazione razziale etnica e religiosa.

L’Articolo 44 del Decreto Legislativo 286/1998  contiene un’azione civile miratacontro la discriminazione basata su razza, colore della pelle, discendenza, originenazionale o etnica e confessione religiosa, in ogni situazione in cui un’entità privatao un’istituzione pubblica siano all’origine di tale discriminazione.

Convenzioni Internazionali

L’Italia ha sottoscritto i maggiori trattati e convezioni internazionali, comprese

la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, laConvenzione ILO No. 111 sulla Discriminazione, che sono state trasposte in leggi do-mestiche.

• Servizzi

Il Decreto sull’Immigrazione del 1998 proibisce la discriminazione nell’accesso aiservizi sociali, come la sanità, l’alloggio e l’assistenza sociale, sulla base della reli-gione.

Esso si applica ugualmente ai casi di discriminazione sulla base della religione nella

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Legal Analysis

Italia

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casi civili). Il giudice può richiedere che sia tracciato.

Nel caso di una discriminazione collettiva, il giudice decide se un piano antidiscrimi-natorio sia necessario dopo aver ascoltato le opinioni delle associazioni che hannosporto la denuncia. Si può fare appello alla Corte d’Appello (in seconda istanza)entro 30 giorni; la decisione in Appello può essere contestata davanti alla Corte Su-prema (in terza istanza). Una mediazione pre-processuale è ora obbligatoria nellecontroversie antidiscriminatorie.

In casi eccezionalmente urgenti, il giudice può emettere un ordine ad interim, laviolazione del quale costituisce un delitto penale. Il giudice può chiedere la crea-zione di un piano per la rettificazione della discriminazione.

I limiti temporali sono gli stessi che sono applicabili per la responsabilità aquiliana,

cioè cinque anni (Articolo 2947 del Codice Civile).

 Comparizione in giudizio

Nei casi riguardanti la religione e le credenze e altri campi di discriminazione,l’Art 5 del Decreto Legislativo 216/2003  autorizza i sindacati, le associazioni e lepersone morali ad agire a supporto o per conto delle vittime di discriminazione,senza nessun protocollo particolare.

Il Decreto permette alle associazioni di intraprendere le procedure civili e ammi-nistrative. E’ possibile per queste di comparire in processi di casi di crimine al finedi richiedere delle pene pecuniarie: i rappresentanti possono comparire se sono levittime o a supporto delle vittime del crimine.

Le entità che compaiono in giudizio devono avere l’autorizzazione di difesa fornitadalla vittima in forma scritta (con sigillo). Le associazioni che compaiono al pro-cesso possono portare un caso in tribunale nell’eventualità di una discriminazionecollettiva, in cui le vittime non possono essere direttamente e immediatamenteindividuate.

Nelle controversie sul lavoro, i Sindacati hanno il diritto legale di comparire per

conto o a supporto della vittima di discriminazione (Articolo 43, paragrafo 10, De-creto Legislativo 1998/286; Articolo 18, Decreto Legislativo 1970/300).

 L’onere della prova

L’ Articolo 28 del Decreto Legislativo 150/2011 stabilisce che, una volta che l’accu-sa fornisce una prova che può stabilire in modo preciso e coerente una presunzionedell’esistenza di atti, decisioni o comportamenti discriminatori, starà alla personaaccusata di discriminazione di giustificare con elementi oggettivi i propri atti.

cultuale. Un lavoratore abusivamente licenziato da un’organizzazione consideratedall’atto del 1990, avrà diritto al solo risarcimento danni e non alla reintegrazione suordine del giudice, come nei casi ordinari.

• Delitti penali / Crimini di odio

L’ Atto del 1993 stabilisce che un aumento delle pene applicabili dal diritto può ve-rificarsi per affrontare un aumento di violenza razzista, intolleranza e xenofobia.

L’incitamento a commettere, e commettere, “atti violenti o provocazioni” a sfondorazziale, etnico, nazionale o religioso sono proibiti dall’ Atto 122/1993, sezione 3(1)(b).

 Incitamento alla violenza

Associazioni, organizzazioni, gruppi o movimenti, il cui scopo è di incitare alladiscriminazione razziale o all’odio sono proibiti alla sezione 3(2) dell’Atto del 1993.

E’ proibito parteciparvi o fornire assistenza a tali associazioni o organizzazioni. Lepene sono maggiori per quelli che promuovono o agiscono come leader di tali or-ganizzazioni e gruppi.

Diffondere delle idee radicate nell’odio o nella superiorità razziale è proibito allasezione 3(1)(b) dell’Atto del 1993.

 Vittimizzazione

L’ Articolo 4-bis, del decreto 216/2003 protegge dalla vittimizzazione (vedere intro- 

duzione).

• Come intraprendere un’azione legale?

L’articolo 28 del Decreto Legislativo 150/2011 applica il Procedimento Sommariodi Cognizione (introdotto dall’articolo 702-bis del Codice di Procedura Civile) per lecontroversie in materia di discriminazione.

In virtù del Procedimento Sommario di Cognizione, la vittima di discriminazionepuò rivolgersi , anche personalmente (cioè senza l’assistenza di un avvocato), algiudice in una corte civile ordinaria con giurisdizione sul proprio luogo di residenza.Il giudice può emettere una sentenza che ordini la cessazione dell’attività discrimi-natoria così come il risarcimento danni (inclusi i danni morali, di norma esclusi nei

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• Chi contattare?

 Organizzazioni Ufficiali

L’UNAR fornisce assistenza alle vittime di discriminazione – offre consulenze le-gali e può contattare l’accusato per accertarsi che un termine possa essere messoalla discriminazione senza azioni ulteriori. Tuttavia, l’UNAR non è abilitata a compa-rire in giudizio per conto delle vittime di discriminazione, e può solamente fornireun’assistenza esterna prima e durante la controversia.Può essere sollecitata tramite tre centri di contatto che dispongono di numeri gra-tuiti e di operatori telefonici che parlano diverse lingue (italiano, inglese, francese,arabo, etc.).L’UNAR organizza inoltre attività di diffusione e formazione per avvocati e ONG. Leinformazioni legali (insieme ad un manuale per i professionisti) sono disponibili sul

sito internet dell’associazione.

L’OSCAD raccoglie i report degli atti discriminatori relativi all’attività della poliziae di altri corpi responsabili della sicurezza pubblica, istituzioni, associazioni profes-sionali e sindacati, privati, al fine di monitorare la discriminazione. Essa organizzainoltre dei moduli di formazione per gli agenti di polizia nell’ambito della condu-zione di attività antidiscriminatorie e partecipa ai programmi di formazione conistituti pubblici e privati. Assicura in più la messa in opera di misure appropriate diprevenzione e lotta contro la discriminazione.

ONG:La Co-operation for the Development of Emerging Countries è una ONG che for-nisce formazioni antirazzismo.

 Partner dell’IMAN

CAIM - CoordinamentoAssociazioniIslamichedi Milano e Monza e BrianzaViale Monza 50, 20127

Milano - ItaliaTel.: (+39) 0287187624Fax: (+39) 0287163937Email: [email protected]

GMI Giovani Musulmani d’Italiahttp://www.giovanimusulmani.it/GMI/Viale Monza,50 - Mlano 20127

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LEGALOVERVIEWS

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• Education• Associations• Hate crimes

 Interferences in religious practice 

 Hate speech

 Harassment

• Who to contact?

6. The Netherlands

• Services• Employment• Education• Associations• Political Parties• Criminal Offences

• Who to contact?

7. Sweden

• Services• Employment• Education

 Financial Aid 

 Positive duty

• Hate crimes• Where to get help?

8. Hungary 

Introduction: the Fundamental Law• Services• Employment• Education• Criminal Offences• How to get a legal protection?

• Access to counselling and/or legal assistance• Who to contact?

9. Italy 

Introduction• Services• Education• Employment• Criminal offences / Hate crimes• How to undertake a legal action?• Who to contact?

1. Introduction

2. France

• The bans on discrimination in the Labour Code• Prohibition of the discriminations in the Penal Code

Direct discrimination

Hate speech

• Criminal offences: attacks on property or individuals Physical attacks 

Property crimes 

Verbal assault

• Indirect discrimination: French prohibitive legislation towards Muslim wo-men citizens.• How to defend yourself against discrimination?• Contacts

3. The United Kingdom

• Discrimination in Provision of Services• Employment• Education• Associations• Political Parties• Public sector equality duty• Criminal Offences• Who to contact?

4. Germany 

• Services• Employment

Indirect discrimination

Direct discrimination

 Positive duty

Exceptions 

• Education• Hate crimes• Who to contact?

5. Belgium

• Services• Employment

 Recruitment and dismissal 

 Working conditions 

 Harassment

 Positive discrimination

 Exceptions 

 How to complain

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• VictimizationIt is where you feel you have been treated unfairly because you have brought adiscrimination claim previously.

The key sources of legislative protection in the EU are the Council Directive 2000/43/ EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between per-sons irrespective of racial or ethnic origin 1 and on a higher level the article 9 of theEuropean Convention of Human Rights which also bounds the EU.

Article 9 of the ECHR reads as follows:

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this rightincludes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or incommunity with others and in public or private, and to manifest his religion or be-lief, in worship, teaching, practice and observance.

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limi-tations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in theinterests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or forthe protection of the rights and freedoms of others.

As we tried to sum up the most important legal sources and the clearest ones, theselegal overviews may not be exhaustive; but the institutions and organisations thatcan help you to know more about your rights are numerous and we tried to gathera maximum of contacts. Do not hesitate to contact them if you have any doubt.

1 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML

Islamophobia, noun, /ɪzˌlaməˈfəʊbɪə/: any act of discrimination or act of violence,verbal or physical, concerning individuals (or institutions) due to their supposedmembership to Islam.

Since 9/11, Muslims towards the world have witnessed an increase of is-lamophobia which got even more alarming in the European continent in the lastcouple of years. Far right parties are achieving scores records and assaults againstMuslims have become commonplace. Also, many persons (either public or private)abuse their position to discriminate against the citizens, often breaching their na-tional law when doing so.

On the other hand, many NGOs have been created to fight against this dangerouswave and with the help of partners from eight different European countries, theIMAN project was born at this aim. We noticed that because of recurring islamopho-bic speeches from public figures, the Muslim citizens often tend to believe that theyhave less right than they actually do and this is the reason why we believed thatthese legal overviews can be really helpful. Knowing what is written in your legis-lation about discrimination can help you defend yourself against discrimination atwork, in the provision of services and even for your access to education. Knowledgeis a weapon especially when it comes to your rights and this documentation willintroduce you to the basic information.

As all the IMAN partner countries are members of the EU, many pieces of legislationare from European sources and are similar in that sense. For example, we noticethat in every country, the definition of discrimination is multi-faceted, there are dif-ferent forms of discrimination and all of them are forbidden:

• Direct Discrimination:A person suffers direct discrimination when he or she is treated less favourably than

someone else is treated, has been treated or would have been treated in a compa-rable situation, if this disadvantaging is associated with sex, transgender identityor expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

• Indirect DiscriminationIt occurs wheresomeone is disadvantaged by the application of a provision, a cri-terion or a procedure that appears neutral but that may put people of a certainreligion or belief at a particular disadvantage.

• HarassmentHarassment is conduct that violates a person’s dignity and that is associated withone of the grounds of discrimination, including having a certain religion or otherbelief.

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Introduction

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The Act of 1st July 1972 deal ing with the fight against racism introduced intoour legal system the repression of racially-motivated offences and other racist be-haviours. This legal arsenal has been reinforced and completed on a regular basisby new legislative reforms over the years.

This framework consists in two parts: offences specifically related to racism and of-fences committed with the aggravating circumstance of having a racist motivation,thus making the penal sanction stricter.

Concerning the fight against islamophobia, we will focus on the offences specificto anti-Muslim acts and on the offences committed with the aggravating circums-tance of targeting people because of their religion.

• The bans on discrimination in the Labour Code

In the field of employment, there also exists a legislation which protects indivi-duals against islamophobic behaviours through provisions which both guaranteethe religious expression within the company – subject to certain limitations, andprohibit an penalize discriminatory acts.

Article L1121-1 and articleL1133-1 of the Labour Code  provide that only the differencesin treatment and the restrictions on the right justified by the nature of the work andproportional to the aim sought are valid.

Article L1132-1 deals with the prohibition of discriminations in recruitment and inhiring, but also the prohibition of sanctions, dismissals and any other discrimina-tory measure whether it is direct or indirect and lastly discriminations within yourcareer development.

Article L1132-3 specifies that no employee can be sanctioned, dismissed or subjectof a discriminatory measure for having reported discriminatory acts or for havingrecounted them. Article L1321-3  recalls that the internal rules of companies or institutions cannotcontain provisions that contradict laws and regulations in force; neither can theycontradict conventions and collective labour agreements applicable in the underta-king or establishment or any other obstacle to the individual freedoms as protectedby the French law.

• Prohibition of the discriminations in the Penal Code

Offences specific to islamophobic acts referred to and penalized in the PenalCode are twofold: on one hand, press offences committed because of people’s affi-liation or non-affiliation to a particular religion; and on the other hand, discrimina-tions because of the same motives. 

 Direct discriminations

The following acts of discrimination based on the actual or assumed membershipor lack of membership of a particular religion are punished to three years of prisonand by a fine of 45 000 euros (articles 225-1 and 225-2 of the PenalCode) :

• Refusing to supply goods or services (access to a restaurant, to a sports club,

to a bank…),• Restricting the exercise of an economic activity,• Refusing to hire, sanction, dismissal,• Subordinating the supplying of a good or a service,• Subordinating an offer of employment, an internship application or a trainingperiod (e. g., subordinating access to a traineeship to the removal of the hijab).• Refusing to accept someone in one of the internships provided for in the2nd paragraph of the article L.412-8 in the Social Security Code (internshipscarried out by pupils and/or students of the secondary, technical and highereducation…),• Discriminatory refusal to supply a good or a service committed in a publicspace (restaurant, sports club, bowling…) or aiming at prohibiting its access, ispunished by imprisonment of 5 years and a fine of 75.000€.

Some discriminatory acts based on the actual or assumed membership or lack ofmembership of a particular religion committed by representatives of the publicauthority or in charge of a public service mission committed in the performance oftheir official duties are punished by imprisonment of five years and a fine of 75.000€.

 

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France

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 Physical attacks

Property crimes

  The prohibition against hate speech by the Act of 29 July 1881

Abuses of freedom of expression at the expense of a religious group forbidden bythe Penal Code are as followed:

• Criminal oences: attacks on property or indivi-duals

The offences enumerated in the Penal code, where they are committed with theaggravating circumstance of targeting one or several persons on ground of theirassumed or actual affiliation or non-affiliation to a specific religion have their pe-nalties increased.

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Oence Penalty Legislation

Incitementto

d i s c r i m i -nation, tohatred or to

 violence

Not-PublicImprisonment of oneyear and/or a fine of

45.000 €

Article R.625-7 of thePenal code

PublicImprisonment of oneyear and/or a fine of

45.000 

Article 24 paragraph 8of the Act of 29 July 1881

Insult

Not-Public A fine of 750 

€Article R.624-4 of the

Penal code

PublicImprisonment of 6

months and/or a fine of22.500 €

Article 33 paragraph 3of the Act of 29 July 1881

Defama-tion

Not-PublicImprisonment of oneyear and/or a fine of

45.000 €

Article 32 paragraph 2of the Act of 29 July 1881

Public A fine of 750 

€Article R.624-3 of the

Penal code

Oence Penalty  

Manslaughter Life imprisonment instead of 30 years

Torture and acts of barbarityImprisonment of 20 years instead of 15

years

Assault and battery involuntarily resul-ting in death

Imprisonment of 20 years instead of 15years

Acts of violence resulting in mutilation

or permanent disability

Imprisonment of 15 years instead of 10

years and a fine of 150.000€ 

insteadof 75.000 €

Acts of violence resulting in a com-plete work disability of more than 8

days

Imprisonment of 5 years and a fineof 75.000 € instead of 3 years and

45.000 €

Acts of violence resulting in a com-plete work disability of less than or

equal to 8 days

Imprisonment of 3 years and a fine of45.000 € instead of 1.500 €

Criminal damage toprivate property 

Imprisonment of 3 years instead of 2years and a fine of 45.000 € instead

of 30.000 €

Criminal damage to a placeof worship

The penalty is increased to imprison-ment of 5 years and a fine of 75.000 €

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• How to defend yourself against discrimination?

When someone gets discriminated against, they have to communicate the factswhich suggest the existence of a direct or indirect discrimination, as defined in the1st article of theAct of 27 May 20084. Then, the person accused of discrimination willhave to prove with objective elements that their decision was justified.

• Contacts

In case of discrimination experienced in the working environment, whetheryou are a candidate, in a training period, an employee or an intern, you may turn to:

- Trade union organisations,- Associations regularly constituted for at least five years aiming atfighting discriminations.

  The Humanrights defender :

www.defenseurdesdroits.fr/contacter-votre-delegue7 rue Saint-Florentin75409 Paris Cedex 0809 69 39 00 00

  IMAN organisations

CCIF - Collectif contre l’islamophobie en Francewww.islamophobie.netBP 7023375 463 Paris Cedex 1009.54.80.25.93

[email protected]

EMF – Etudiants musulmans de Francewww.emf-asso.comwww.emf-asso.com/index.php/contact-us

4 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783

Verbal assault

For more information, please refer to the detailed articles on Legifrance website 2 .

• Indirect discrimination: French prohibitive legislationtowards Muslim women citizens

The Act of 15 March 2004 governing, in pursuance to the principle of secularism(“laïcité” ), the wearing of symbols or clothing denoting a religious belonging in pri-mary and secondary schools, which came into force in September 2004.

The Act of 11 October 2010 prohibiting the concealment of the face in public space,

which came into force on 11 April 2011.

The Chatel circular of 27 March 2012 concerning the “guidelines and instructions for

the preparation of the back-to-school season 2012”  which contains a recommen-dation to prohibit the wearing of religious signs for the chaperoning parents andwhich can be viewed on the website of the Ministry of National Education3. It has nointrinsic legislative value and only serves as a recommendation to the primary andsecondary public education staff.

These three texts were written following polemics about the “Islamic veil” and clear-ly target Muslim women citizens.

2 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006417561&idSectionTA=LEGISCTA000006165276&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=201002093 - http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=597260 71

Threats of committing a crimeagainst people

Imprisonment of 2 years instead of 6months and a fine of 3.000 € instead

of 7.500 €

DeaththreatsImprisonment of 5 years instead of 3years and a fine of 75.000 € instead

of 45.000 €

Threats of committing a crime withthe order to satisfy a condition

Imprisonment of 5 years instead of 3years and a fine of 75.000 € instead

of 45.000 €

Death threats with the obligationto satisfy a condition

Imprisonment of 7 years instead of 5years and a fine of 100.000€ instead

of 75.000 €

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In addition, an employer must not discriminate, victimise or harass an employee inrelation to an occupational pension scheme (unless they have the power to makethe necessary alterations).13

» Exceptions 

A person does not contravene the above provisions that apply to employmentif they require employees to be of a particular religion due to the nature of thework or the employment is for the purpose of an organised religion (e.g. a churchrequires that a priest must be Christian), as long as the application of this require-ment is a proportionate means of achieving a legitimateaim or the requirement isapplied so as to avoid conflicting with the strongly held religious convictions of asignificant number of the religion’s followers.

• Education

The responsible body of a school to which this section applies must not discri-minate against or victimise a pupil or even an appl icant in the way they choose toadmit a person as a pupil14.

Also, they must not harass a pupil or a person applying to be admitted as a pupiland these people must not be victimised for the acts of parents or siblings 15. Thesame prohibitions apply for students in higher education.

• Associations16 

An association is prohibited from discriminating against or victimising you whenapplying for membership:

- when deciding on the arrangements for choosing who to admit to theassociation,- when deciding the terms of whether to accept you as a member, or- by deciding not to admit you as a member17.

13 - Sections 61 and 62 of the Act.14 - Sections 85(2) and 85(5) of the Act.&Sections 85(1) and 85(4) of the Act. ‘School’ includes stateschools and independent schools (section 85(8)).15 - Section 85(3) of the Act.&Section 86 of the Act.16 - The definition of ‘association’ is an association of persons with at least 25 members – section 107.17 - Section 101 of the Act.

It is mainly covered under the Equality Act (2010) which prohibits discrimina-tion based on religion or belief5.

The law prohibits different types of discrimination, including:

• Direct discrimination6 or harassment7 • Indirect discrimination8 • Victimisation9

• Discrimination in Provision of ServicesIt is illegal for a person to refuse to provide a service to you when you require

that service, because you are of a particular religion or appear to be of a particularreligion. It is also illegal for them to give the service to you on different terms thananother person, or to terminate the service, because of your religion 10. It includesthe case of housing and protects people from possible acts of discrimination fromtheir lessor.

It also protects employees from discriminations from part of their employers withregards of the terms of their employment contract and the arrangements theymake for deciding who to offer employment to for instance (for further information,please visit: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/39).

• Employment

It is also prohibited for your employer to instruct, cause or induce another per- 

son to discriminate against, harass or victimise you in your employment, based onyour religion or belief11. Moreover, during your employment, your employer has aduty to take reasonable steps to prevent colleague, client, or other third party fromharassing you, as long as the employer has knowledge of the occurrence of pre-vious harassment on at least two occasions (either by the same person or differentpeople)12. Such acts may make your employer liable. 

5- Section 4 of the Act enlists protected characteristics, which include race and religion. Section 9 and10 define race and religion or belief.6 - Section 13 of the Equality Act 2010.7 - Section 26 of the Act.8 - Section 19 of the Act.9 - Section 27 of the Act.10 - Section 29 and 30 of the Act (extending to immigration control).11 - Section 111 of the Act.12 - Section 40 of the Act.2 73

The United Kingdom

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• Criminal oences

Physical or verbal abuse because of religion or belief:

It’s a criminal offence to attack you because of your religion or belief, or becauseof your lack of religion. This includes both physical and verbal abuse.

A religiously aggravated hate crime is a criminal offense committed against per-sons or property that is motivated, in whole or in part, by the offender’s hostility tothe victim’s religion or perceived religion22.

An offence is religiously aggravated if:

(a) at the time of committing the offence, or immediately before or after doing so,the offender demonstrates towards the victim of the offence hostility based on the

victim’s membership (or presumed membership) of a religious group; or

(b) the offence is motivated (wholly or partly) by hostility towards members of areligious group based on their membership of that group.In addition to standard physical violent attacks, these offences can be consideredas aggravated offences:

• Threatening behaviour (including verbal or written threats or abuse –abusive or threatening emails, leaflets, text messages, mass mailings, pos-ters), hoax bombs, etc.• Harassment and stalking• Causing fear of violence or distress• Property damage• Stirring up religious hatred23

The Racial and Religious Hatred Act, 2006 lists a number of acts that are prohibitedwhere the person has the intention to stir up religious hatred.Please note there are exceptions for criticism of religious beliefs or sexual conduct.

For more details about the content of the Equality act (2010), please visit:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 

• Who to Contact?

If you think you have suffered discrimination or hate crime, we recommend youto contact one of the following:

22 - «Religious group» is defined in Section 28(5) of the Crime and Disorder Act 1998.23 - Racial and Religious Hatred Act, 2006.

If you are a member of an association, it is prohibited from discriminating againstor victimising you18:

- in the way it gives you access, or by not giving you access, to a benefit,facility or service;- by depriving you of membership or varying your terms of membership;- by subjecting you to any other detriment19.

• Political parties

A political party must not refuse membership to you, or grant membership to youon less favourable terms (e.g. charging you a higher membership rate), because ofyour religion or belief.

A political party must not offer membership terms, benefits and services that arediscriminatory (e.g. if the party imposed a condition on you which is harder for youto comply with because of your religion or belief, for example, compelling you toattend a set number of meetings taking place during the time of Friday prayer, thiswould be indirect discrimination unless the party can show that the condition isobjectively justified).

Political parties must not discriminate in allowing members to participate in theiractivities – e.g. if the political party tells a member who is Muslim that the partydoes not want them to campaign on its behalf by knocking on doors gatheringpeople’s views, this would probably be direct discrimination20.

• Public sector equality duty

Public authorities and individuals exercising public functions have a duty to takesteps to advance equality21. Advancing equality means taking steps to remove orminimise disadvantages suffered by persons who share a protected characteristic,to meet the needs of these persons and to encourage them to participate in public

life or in any other activity in which participation by such persons is disproportio-nately low.

18 - Sections 101(2) and (6) of the Act.Please visit http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/7/crossheading/membership-etc for fur-ther information about association membership19 - Sections 101(2) and (6) of the Act.20 - The law applies to parties at a national, regional, constituency and local level and to people wor-king for them or taking decisions regarding the party’s membership and activities. Please visit http://www.equalityhumanrights.com/your-rights/employment/guidance-workers for further information.21 - Part 11, section 149.4 75

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Protection against discrimination in Germany is mainly provided under theBasic Rights, General Law on Equal Treatment and the Work Constitution Act.

All individuals have the right to equality before the law, regardless of religious be-lief, and the right to freedom of discrimination on the basis of religion or presumedreligion24.

• Services

It is prohibited to discriminate on the basis of religion:

• in the provision of public services by public authorities25.• in the provision of goods or services by public authorities, such as water,electricity, gas or transport through private companies.• in all provision of goods and services to the public involving legal tran-sactions, such as restaurants, shops, transport, etc26.

(However, this prohibition does not apply to legal relations of a personal kind or if there is a special

relation of confidence between the parties concerned 27 .) 

• in providing social advantages and protection, including social welfarebenefits and health care28.• in transactions involving housing either by public or private bodies.

(However, this does not apply to landlords or landladies who rent out fewer than 50 flats 29 .) 

»  Exceptions 

Differences in treatment in housing is permissible where it is necessary in orderto create and maintain socially stable structures of inhabitants and balanced struc-tures of settlement and balanced economic, social and cultural relations.

Difference in treatment on the ground of religion in the provision of private insu-rance is admissible if it is based on acknowledged principles of calculations ade-quate to the risks, especially on actuarial evaluation based on statistical data30.

24 - Basic Law (Grundgesetz), Article 3.1, Article 3.3.25 - Basic Law (Grundgesetz), Article 3.1, Article 3.3.26 - General Law on Equal Treatment, Section 19.1(1).27 - General Law on Equal Treatment, Section 19.5(1).28 - Social Code I (Sozialgesetzbuch I), Section 33c.&General Law on Equal Treatment, Article 1 Part 1 §229 - General Law on Equal Treatment, Section 19.5(3)30 - General Law on Equal Treatment, Section 19.3 and Section 20.2.

Equality Advisory Support Service:0808 800 0082http://www.equalityadvisoryservice.com

Citizens Advice Bureauhttp://www.citizensadvice.org.uk

Inter Faith Network:Promoting good relations between people of different

faiths.

www.interfaith.org.ukTelephone: 020 7931 7766Fax: 020 7931 7722Email: [email protected]

  IMAN organisations

Federation Of Student Islamic Societies:www.fosis.org.uk38 Mapesbury RoadLondonNW2 [email protected]

Mend UK:www.iengage.org.ukhttp://iengage.uk.net/[email protected]

Muslim Council of Britain:http://www.mcb.org.ukThe Muslim Council of BritainPO Box 57330, London E1 2WJ, United Kingdom0845 26 26 786 | E: [email protected]

6 77

1963 - 2013

Germany 

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 Positive Duty to Protect against Discrimination

Employers37, work councils38 and executives39 must ensure that all employees aretreated in conformity with the principles of law and fairness, and in particular thatnobody is discriminated against because of religion.

Employers have the duty to take the appropriate measures to protect employeesagainst discrimination by third parties.They are also under a duty to provide ap-propriate measures of protection against and prevention of discrimination. Theyhave to educate employees as to principles of non-discrimination40.

 Exceptions

Discrimination may be justified on the basis of the avoiding of dangers, the pre-vention of damage, or protection of the intimate sphere or personal security.

Discrimination may be justifiable where, by reason of the nature  of the particularoccupational activities concerned or of the context in which they are carried out, acharacteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement –e.g. a church requires that a priest must be Christian (provided that the objectiveis legitimate  and the requirement is proportionate )41.

• Education

It is prohibited to discriminate on the basis of religion in the provision of educa-tion42, both for public education and education provided on the basis of a privatecontract.

 Vocational Education and Training

It is prohibited to discriminate on the grounds of religion in giving benefits concer-ning the access to all forms and levels of vocational guidance, vocational training,vocational advanced training, vocational retraining including practical work expe-rience43.

37 - Section 67 Federal Employee Representation Law (Bundespersonalvertretungsgesetz).38 - Section 75.1 Work Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz).39 - Section 27.1 Law on Bodies of Executives (Sprecherausschussgesetz).40 - General Law on Equal Treatment, Section 12.4, Section 12.1 &Section 12.541 - General Law on Equal Treatment, Section 20.1, Sections 8 and 9.42 - General Law on Equal Treatment, Section 2.1(7).43 - Social Code IV (Sozialgesetzbuch IV), Section 19a.

• Employment

The prohibition on discrimination applies to all sectors of employment, includingprivate sector, public sector, civil service and self- employment.

 Indirect Discrimination

Employers have to pay due consideration to the fundamental right to freedomof religion – for example, an employer should al low employees a break for prayers,unless it would cause disruption to the process of production31.

However, if an employer dismisses an employee because of his or her refusal tohandle alcoholic beverages on grounds of religious convictions, this might be justi-

fied if the employee cannot be usefully occupied in other tasks without great diffi-culties32.

 Direct Discrimination

It is prohibited to:

• discriminate on the basis of religion in the provision of access to em-ployment, including job advertisements, application procedures, job inter-views, selection criteria and conditions of recruitment33.• discriminate on the basis of religion when negotiating employmentcontracts terms and conditions (of employment and working conditions,earnings, fringe benefits, social security benefits).• discriminate on the basis of religion in connection with questions of ca-reer advancement, including promotion, transfer to another post for alonger period of time or assignment of new functions within the same job.• dismiss an employee based on his religion or religious practice34.• discriminate in access to civil service employment on the grounds of

religion35.• discriminate in access to membership of, and involvement in, an orga-nisation of workers or employers, or any organisation whose memberscarry on a particular profession, including the benefits provided for bysuch organisations36.• discriminate in access to and the terms of occupational pension sche-mes.

31 - Land Labour Court (Landesarbeitsgericht) Hamm, 18 January 2002, 5 Sa 1782/01.32 - Federal Labour Court (Bundesarbeitsgericht), BAG 2 AZR 636/09.33 - General Law on Equal Treatment, Section 11.34 - L aw on Protection against Dismissal (Kündigungsschutzgesetz).35 - Section 9 Federal Law on the Civil Service (Bundesbeamtengesetz), Section 67 Federal EmployeeRepresentation Law.36 - General Law on Equal Treatment, Section 18.2.8 79

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• Who to Contact ?

If you experience discrimination or harassment in your workplace, contact thecompetent body within your enterprise, or a trade union representative. Pleasenote there is a time limit of two months for claiming damages in labour or civil lawso you should contact them promptly after any incident of discrimination.

For legal advice, counselling and information you can contact the Federal Anti-Discrimination Agency. This service is not subject to any prior conditions, fees, ortime limits. People affected by discrimination can contact the agency by telephone,e-mail, letter or fax.

It is also possible to arrange a private meeting with counsellors.Phone: 030185551865https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Service/Kontakt/beratungsformu-lar_node.html

Prayer in Schools

A school may legally refuse to provide a prayer space for pupils where it fee-ls doing so may constitute a breach of the peace of the school, where religiousconflicts have previously been the consequence of the prayer of the pupil44.

• Hate crimes

When criminal offense committed against persons or property are motivated, inwhole or in part, by the offender’s hostility to the victim’s religion or perceived reli-gion then the degree of penalty might increase.

44 - Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht), 6 C 20.10, 30.11.2011.0 81

Criminal Oence Penalty Legal Source

Destroy objects of veneration of areligious society existing in the state o rproperty dedicated to religious service,

or tombstones.

3 years or afine

German Criminal Code,Chapter 27, Section 304

Intentionally and in a gross manner disturba religious service or an act of a religious service

of a religious society located in Germany.

3 years or afine

German Criminal Code,Chapter 11, Section 167

Commit insulting mischief at a placededicated to the religious services of areligious society located in Germany.

3 years or afine

Steal property that is used in religiousservices or for religious veneration from

a building or space used for the practice ofreligion.

3 months to10 years

German Criminal Code,Chapter 11, Section 243 §4

Criminal Oence Penalty Legal Source

Disseminate written materials which incite hatredagainst segments of the population or a religiousgroup, which call for violent or arbitrary measuresagainst them, or which assault the human dignity

of others by insulting, maliciously maligning ordefaming segments of the population or a

religious group.

3 months to5 years

German Criminal Code,Chapter 7, Section 130 Agi-

tation of the People

 • Disseminate such written materials, publiclydisplay, post, present, or otherwise make them

accessible, oer, supply or make them accessibleto a person under eighteen years; or produce,announce, commend or undertake to import or

export them, in order to use them or copiesobtained from them or facilitate such use by

another.

 • Disseminate a presentation of such materialsby radio, media services, or telecommunication

services.

3 years or afine

Publicly or through dissemination of writingsinsult the content of others’ religious faith or

faith related to a philosophy of life in a mannerthat is capable of disturbing the public peace.

3 years or afine

GermanCriminal Code,Chapter 11, Section 166

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 As Belgium is a federalist state, the legal framework for non-discriminationis divided between federal laws and a variety of laws enacted by Belgium’s territo-rial Regions and linguistic Communities.

Article 11 of the Belgian Constitution sets out a general principle of non-discrimina-tion. Protection against discrimination under Belgian law is mainly set out in threeActs adopted on 10 May 2007. First, the Federal Act amending the Act of 30 July1981 (the “Racial Equality Federal Act”), the Federal Act pertaining to fighting cer-

tain forms of discrimination, (the “General Anti-discrimination Federal Act”) andthe Law Against Racism and Xenophobia 1981 (“Moureaux Law ”) amended in 1994.The General Anti-Discrimination Law forbids discrimination on the basis of “faith orpersonal belief”45.

Religious Dress in Public Spaces

The Act of 23 July 2011 prohibits covering the forehead, the cheeks, the eyes, theears, the nose and the chin in public. Consequently, the niqab or burka is forbidden.The penalty ranges from a fine to up to seven days’ imprisonment.

• Services

 Provision of Goods or Services

It is prohibited for any person to discriminate on the basis of religion or belief inthe provision of goods or services available to the public46.

It is also prohibited to discriminate on the basis of religion or belief:

• in the provision of housing.• in the provision of health care, social security and social benefits.• in access to participation in economic, social, cultural, or political activi-ties open to the public47.

45 - Article 3, General Anti-Discrimination Law.46 - General Anti-Discrimination Law.47 - General Anti-Discrimination Law.

IMAN organisations

IslamischeGemeinschaftMilliGörüs, RechtsabteilungTel.: (0049) 0221/ 9422400,Fax: (0049) 0221/942240119Address: Merheimerstr. 229, 50733 KölnEmail: [email protected]

Federation against Injustice and Racism FAIR e.V.Address: Luxemburger Str. 19, 50674 KölnEmail: [email protected], [email protected]

2 83

Belgium

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The City of Charleroi has banned teachers from wearing “visible religious, political

or philosophical symbols ” including Islamic headscarves on school property on thegrounds that it violates the principle of “neutrality” towards religion and impededpupils’ freedom of thought. The Council of State ruled that this did not constitutediscrimination.

 Harrassment

Victims of harassment must have recourse to the Act of August 4 1996, which co-vers the welfare of employees while undertaking their professional activity.

 Positive discrimination

Affirmative action is permitted if the following conditions are fulfilled:

• there must be an apparent inequality;• the abandonment of this inequality must be the objective of the affirma-tive action;• the positive action must be temporary and must stop when the objec-tive (i.e. equality) is reached;• the positive action must not harm another individual’s rights.

 Exceptions

Organisations based on religion or belief can make a distinction on the groundof religion or belief if that is necessary in regard to the context or the nature of theactivity.

 How to complain

Employees may file a complaint with the Social Inspection Services or the Centerfor the Equal Opportunities and Opposition to Racism.

• Education

It is illegal to discriminate in the provision of primary or secondary educationbased on religion or belief. It is also illegal to discriminate in the provision of accessto all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advancedvocational training and retraining, including practical work experience.

In the Walloon region, discrimination in the areas of vocational guidance, socio-pro-fessional integration, the placement of workers, the allocation of aid for the promo-tion of employment and vocational training in both the public and the private sec-tors is forbidden48. For example, a café that refused to serve a customer becauseshe was wearing a headscarf was found guilty of discrimination49.

In the region of Brussels-capital, it’s required that both public employment officesand private employment agencies respect a general requirement of non-discrimi-nation50.

• Employment

The following are prohibited under Belgian federal law, in both the private andthe public sectors:

• direct discrimination• indirect discrimination• harassment or intimidation• an instruction to discriminate.51 

Recruitment & Dismissal

It is prohibited for an employer to discriminate on the basis of religion or beliefduring the recruitment process.

An employer is prohibited from dismissing an employee on the grounds of religionor belief. An employer cannot dismiss an employee or unilaterally change his or herworking conditions on the basis that he or she has filed a complaint, or appearedin Court (either in person or as a witness) in relation to a claim of discriminationunder the Anti-Discrimination Acts (unless the termination or unilateral change isunrelated to the complaint or court action).

Working Conditions

It is prohibited for an employer to discriminate with respect to promotion oppor-tunities or working conditions.

The Labor Court of Tongres held that a woman who had been dismissed by theHema store in Flanders after customers complained about her headscarf had beendiscriminated against. The court awarded her six month’s salary in compensation.

48 - Decree of 27 May 2004 on Equal Treatment in Employment and Professional Training.49 - Brussels Court, 25.01.11.50 - Ordinance on the Joint Management of the Labour Market in the Region of Brussels-Capi-tal26/06/2003.51 - General Anti-Discrimination Law.4 85

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 Hate Speech

Incitement to discrimination, segregation, hatred or violence against a personor group on account of his or her religion is prohibited 54. It applies to speech orconduct that occurs in a public meeting or place, or in the presence of severalpeople, or in a non-public place where people are entitled to meet, in the presenceof an offended person and before witnesses, or in documents that have been dis-played, distributed or disseminated to several people.

There must be an intention to stir up hatred, discrimination or segregation and thespeech has to have a disdainful or hateful range55.

 Harassment

Harassment - unwanted conduct related to a protected criterion, taking placewith the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an in-timidating environment - is a criminal offence56. Complaints can only be prosecutedif lodged by the person claiming to be the victim.

It is a criminal offence to participate in organisations that promote and incite toracial discrimination57. The member of the association or group advocating for ra-cial discrimination has to know that the activity of the association or group is toadvocate for racial discrimination, and has to have the will to participate in thoseactivities58.

• Who to contact?

  Walloon Region and French Community

The Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism is a public institu-tion that aims to “promote equality of opportunity and to combat all forms of dis-crimination, exclusion, restriction or preferential treatment”.

The Centre receives discrimination complaints, provides information and supportto victims of discrimination; provides advice to organizations or individuals uponrequest, and monitors and reports on discrimination issues. It can file a civil or cri-minal complaint against the alleged offender, with the consent of the alleged victim.

54 - Criminal Code, art. 444 (Belgium, 1867).55 - Decision no. 17/2009, para. B.74.5; decision no. 40/2009, para. B.70.2.56 - Art. 442bis penal code (inserted 1998).57 - Article 22, Racial Equality Federal Act.58 - Decision no. 17/2009, para. B.82.7; decision no; 40/2009, para. B.44.3.

In public schools in Flanders, teachers of Islam in religious classes may wear theheadscarf during class and also outside the classroom as long as they are exerci-sing their function of religion teacher.

• Associations

It is prohibited to discriminate on the basis of religion or belief with regards to-membership of or other involvement in a trade union, federation of employers orother organization based on professional status, including the benefits offered bysuch organizations.

• Hate crimes

 Physical violence

Where the following acts of violence against persons or property are perpetua-ted with the motivation, by the offender’s hostility to the victim’s religious convic-tions, judges are permitted to either double the minimum penalty or add two yearsof prison time:52 

• indecent assault• rape• murder• manslaughter• intentional injury• non-assistance to a person in danger• violation of the personal liberty and of the inviolability of private pro-perty• harassment• violation of tombs or burial• arson• destruction of personal possessions or property.

 Interference in Religious Practice

It is prohibited to interfere in religious practice through violence, threats, pro-perty destruction, or other disruptions53. The punishment is a fine or up to 3 months’imprisonment. If the offense causes serious physical harm, up to 5 years’ imprison-ment.

52 - Anti-Discrimination Law, arts. 33-42 (Belgium, 2007).53 - Criminal Code, art. 142 (Belgium, 1867).6 87

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Protection against discrimination under Dutch law is mainly provided un-der the General Equal Treatment Act of 2 March 1994 (“GETA”)59 which guarantees“Equal treatment of persons irrespective of their religion, belief, political opinion,

race, sex, nationality, […]”  60. Discrimination under the Act includes direct and indi-rect discrimination61.

In addition, the new Dutch Constitution adopted in 1983 states that “All persons in

the Netherlands shall be treated equally in all circumstances. Discrimination on the

grounds of religion, belief, political opinion, race, or sex or on any other grounds

whatsoever shall not be permitted” .62

• Services

It is unlawful to discriminate in offering goods or services, in concluding, imple-menting or terminating agreements relating to provision of goods or services, andin providing educational or careers guidance if such acts of discrimination are com-mitted:

a. in the course of carrying on a business or practising a profession;b. by the public sector;c. by institutions which are active in the fields of housing, social services,health care, cultural affairs or education, ord. by private persons not engaged in carrying on a business or practisinga profession, insofar as the offer is made publicly63.

• Employment

Section 5 of the General Equal Treatment Act 1994Act states that it is unlawful todiscriminate in or with regards to:

a. advertisements for job vacancies and procedures leading to the fillingof vacancies;b. job placement;c. the commencement or termination of an employment relationship;d. the appointment and dismissal of civil servants;

59 - As amended in 2004.60 - Chapter 1 of GETA.61 - Section 1a of GETA.62 - Article 1 of the Dutch Criminal Code.63 - Section 6 of GETA.

You can also find 13 Equal Treatment Offices in the larger cities of Flanders.Website: http://www.diversiteit.be/?setLanguage=3Phone: +32 (0)2/212 30 00

  IMAN organisations

KIF KIFhttp://www.kifkif.beAlgemeen secretariaat Kif KifTIMMERWERFSTRAAT 402000 ANTWERPENTel: 03/667.69.33Mail: [email protected]: 001-3569457-30

FEMYSOForum of European Muslim Youth and Student Organi- 

sations 

Rue Archimède 50, 1000 Bruxelles, BelgiumTel: +32 2 280 69 21http://www.femyso.org/

8 89

 

The Netherlands

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• Political parties

Whilst in general, the law on anti-discrimination prevents discrimination on theground of political opinion, requirements governing political opinion may reaso-nably be imposed in connection with appointments to administrative or advisorybodies69. Requirements governing political opinion may also reasonably be imposedin connection with appointments to confidential posts70.

• Criminal oences

69 - Section 5(4) of GETA.70 - Section 5(5) of GETA.

e. terms and conditions of employment;f. permitting staff to receive education or training during or prior to em-ployment;g. promotion;h. working conditions.

If an employer terminates an employee’s contract of employment in contraventionof section 5 of GETA or on the grounds that the employee has invoked section 5, thetermination may be void.

The right of an employee to void the termination of employment lapses two monthsafter the termination of the employment relationship and the right to institute legalproceedings in connection with voidance lapses six months after the date on whichthe employment relationship was terminated64.

Employers also have a positive obligation to prevent and combat discrimination65.‘Employment’ under the various Acts must be understood broadly: it covers both

public and private sector employment; it ranges from the recruitment stage to dis-missal and covers self-employment.

• Education

It is unlawful to discriminate in or with regard to the conditions for and access tothe professions and opportunities to pursue such professions or for developmentwithin them66.

• Associations

It is unlawful to discriminate with regard to membership of or involvement in anemployers’ organisation or trade union, or a professional association, or with re-gard to the benefits which arise fromsuch membership or involvement67.

There are some exceptions to this prohibition such as the freedom of an organisa-tion or association founded on religious or ideological principles to impose requi-rements which, having regard to its purpose, are necessary to meet its foundingprinciples; and the freedom of an organisation or association founded on politicalprinciples to impose requirements which, having regard to its purpose, are neces-sary to meet its founding principles68. Such requirements may not however lead todiscrimination on the sole ground of race, sex, nationality, heterosexual or homo-sexual orientation or civil status.

64 - Section 8(1) of GETA.65 - The Act on Working Conditions (“Arbeidsomstandighedenwet”).66 - Section 6 of GETA.67 - Section 6a(1) of GETA.68 - Section 6a(2) of GETA.0 91

Criminal OencePenalty 

Legal SourceImprison-ment Other 

Preventing by violence or by threatof violence  either a lawful public gatheringintended to profess a religion or a belief,or a lawful ceremony for the professing ofa religion or a belief, or a lawful funeral

service from taking place.

Up tooneyear

(or a) fineof the 3rdcategory

Article 145 ofthe Dutch Penal

Code

Incitement  against a communitypublicly,orally or in writing or image.

Violence  against person or property on thegrounds of their race, religion or beliefs […]

Up tooneyear

(or a) fineof the 3rdcategory Article 137(c) of

the Dutch PenalCode

 When making it their profession or habit. Where two or more people act in asso-ciation.

Up to 2years

(or a)fineof 4th

category

Publicly, verbally or in writing or image,deliberately expressing oneself in a wayinsulting of a group of people because of

their race, their religion or belief […]

Up toone

year

(or a) fineof the 3rd

category Article 137(c) ofthe Dutch Penal

Code When making it their profession or habit Where two or more people act in asso-ciation

Up to 2years

(or a) fineof 4th

category

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The main source of legal protection against religious discrimination is theDiscrimination Act (SFS 2008:567), which prohibits discrimination related to a per-son’s actual or presumed religion or other belief, or related to a person’s associa- 

tion with persons of a particular  religion or belief. Different forms of discriminationare prohibited:

• Direct Discrimination• Indirect Discrimination• Harassment

• Victimization (It is prohibited to undertake any act, statement or omis-sion to act, based on an individual’s religion or belief, which leads to adamage or a sense of discomfort for that individual.)72 

• Services

It is prohibited for anyone (individual, company, association, etc.), whether publicor private, who supplies goods, services or housing to the general public (outsidethe private and family sphere) to discriminate against a person on grounds of thatperson’s religious belief by not dealing with that person under the terms and condi-tions normally applied by the person in the course of his or her business with otherpersons.This includes health, medical care, housing, social insurance, unemployment insu-rance, social services, public transport, leisure facilities and state financial aid forstudies73.

In the case of a private business or public administration, it is a criminal offence totreat customers unfavourably because of their religion74.

However, a private person can lawfully discriminate in the provision of services aslong as the provision stays within a small group of people.For example, where an individual is selling an apartment and they have two pos-sible buyers, the seller can chose the lower bid for religious reasons. As long as it isthe seller’s decision and the real estate agent treats both buyers equally, there is nounlawful discrimination under Swedish law.

72 - Discrimination Act, Chapter 2, Sections 18 and 19.73 - Discrimination Act, Chapter 2, Sections 12, 13 and 14.74 - Swedish Penal Code. Chapter 16, Section 9.

• Who to contact?

In the event that you feel you have been subject to discrimination, you shouldwrite to the Netherlands Institute for Human Rights  which is responsible for exa-mining cases of direct and indirect discrimination in employment, education andthe provision of goods and services (and working hours in employment). It may, inresponse to a request in writing, conduct an investigation to determine whetherdiscrimination has taken or is taking place71.

Postal address: Kleinesingel 1-3, 3572 CG Utrecht, The NetherlandsTelephone: +31 (0) 30 888 38 88General email address: [email protected]: http://www.mensenrechten.nl

There are also 35 local anti-discrimination bureaus (ADBs) in Dutch cities which fo-

cus on racial discrimination.The Dutch National Bureau against Racism (LBR)

IMAN organisations

Moslimvrouwenorganisatie AL NISAhttp://www.alnisa.nlPostbus 93500 AA UtrechtTelefoon: 06-26 23 29 [email protected]

EMCEMOwww.emcemo.nlEersteWeteringplantsoen 2c1017 [email protected]

0031 (0)20-42888250031 (0)20 – 463 62 22

SPIORStichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond 

http://www.spior.nlTeilingerstraat 1223032 AW Rotterdam010 466 [email protected]

71 - Section 12(1), (2) of GETA.2 93

Sweden

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Discrimination or harassment by colleagues is not prohibited. However, your em-ployer may be liable if he or she has been negligent by, for example, not taking ac-tion promptly when they are informed of harassment or by giving authority to thecolleague to undertake such conduct.

 Professional associations and trade unions

It is prohibited to discriminate against an employee based on his or her religionor belief in relation to membership or participation in an association of employees(i.e. a labour union), an association of employers or a professional organisation, andthe benefits awarded by such organisations to their members82.

 Self-Employed

Professional organisations are prohibited from discriminating against the self-employed as well as the employed83. Public authorities are prohibited from discri-minating against the self-employed in the provision of permits, approvals certifica-tion and financial support.

 Exceptions

Treating religious groups differently may be justified if for reasons of the natureof the work or the context in which the work is carried out or if religion is a genuineand determining occupational requirement that has a legitimate purpose and therequirement is appropriate and necessary to achieve that purpose. For example, aMuslim organisation has the right to demand that an imam be of Muslim faith, buthas no right to insist that a cleaner be Muslim.

• EducationEducation providers are prohibited from discriminating against, victimizing or

harassing a pupil or student based on his or her religion or belief.

This prohibition applies to all sorts of education providers from day care, schools touniversities and vocational training institutions.

82 - Discrimination Act, Chapter 2, Section 11.83 - Discrimination Act, Chapter 2, Section 11.

It is prohibited for any organiser of a public gathering, or any collaborator of suchan organiser, to discriminate against a person on grounds of his or her religiousbelief by refusing him or her access to the public assembly or gathering under theterms and conditions normally applied to other persons75.

• Employment

Employers are prohibited from discriminating against, victimizing or harassingan employee based on his or her religion or belief76. A general rule which has aparticularly negative impact on employees from a specific religion or belief mayconstitute indirect discrimination. For example, if the headscarf is prohibited in thework environment by a general health and safety rule, it may be indirect discrimi-nation - a proportionality test will be applied to determine whether this restrictionis justified or not.

 Positive Duties of Employers

Employers have a duty to actively promote equal rights and opportunities in wor-king life regardless of religion or other belief77.Employers have a duty to implement measures to ensure that working conditionsare suitable for all employees regardless of religion or other belief78.

However, there is no specific requirement for an employer to provide reasonableaccommodation in relation to religion or belief – e.g. no law requires an employerto accomodate a group of Muslims who ask for a place to pray in their workplace.

An employer who has knowledge of the fact that an employee feels that she orhe has suffered harassment related to their religion or belief, has the duty to in-vestigate the matter and, where appropriate, to take action to prevent such ha-rassment from continuing79. Employees who are subjected to victimization shall begiven speedy access to help or support. Employers have a duty to establish specialmechanisms for this80.

They also have a duty to work to ensure that people have the opportunity to apply for vacant positions regardless of their religion or other belief81.

75 - Discrimination Act, Chapter 2, Section 12.76 - Discrimination Act, Chapter 2, Section 1.77 - Swedish Code of Statutes, Discrimination Act, Chapter 3.78 - Subject to their resources and other circumstances - Swedish Code of Statutes, Discrimination Act,Chapter 3, section 4.79 - Swedish Code of Statutes, Discrimination Act, Chapter 3, section 6.80 - Ordinance of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health containing Provisionson measures against Victimization at Work the Adopted 21st September 1993, section 6.81 Swedish Code of Statutes, Discrimination Act, Chapter 3, section 7.4 95

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• Where to get Help?

  At work

If you are a member of a trade union and you think you have suffered discrimina-tion, harassment or victimisation at work, speak to your trade union representative.

 Equality Ombudsman(DO)

It is a government agency that seeks to combat discrimination and promoteequal rights and opportunities. You can file a complaint with the Ombudsman byfilling in one of the claim forms that can be downloaded from www.do.se

The Equality Ombudsman will investigate the claim. The person or institution thathas been reported is given the opportunity to give their version of the events. TheEquality Ombudsman will then assess if and how the case should be pursued. Thisdoes not cost you anything, and the Equality Ombudsman must cover the costseven if the case is lost.

An education provider has the duty to take measures to prevent any child, pupil orstudent who is participating in or applying for its activities from being subjected toharassment associated with religion or other belief84. If the educational institutionhas knowledge of the fact that a student feels that she or he has suffered harass-ment related to any protected ground, it has a duty to investigate the matter and,when appropriate, to take action to prevent such harassment from continuing.

 Financial Aid

It is prohibited for the state to discriminate against a person on grounds of thatperson’s religious belief in providing state financial aid for studies85.

 Positive Duty 

An education provider conducting education or other activities under the Educa-tion Act has the duty to take steps to actively promote equal rights and opportuni-ties for the children, pupils or students participating in or applying for its activities,regardless of religion or other belief86.

However, there is no specific requirement for an education provider to providereasonable accommodation in relation to religion or belief – e.g. no law requiresa school to accommodate a group of Muslims who ask for a place to pray in thatschool.

An education provider has the duty to draw up a plan each year containing anoverview of the measures needed to promote equal rights and opportunities for thechildren, pupils or students participating in or applying for its activities, regardlessof religion or other belief. An account of how the measures planned have been im-plemented is to be included in the following year’s plan87.

• Hate crimes

Where the motive for the crime is to aggrieve a person, ethnic group or someother similar group of people by reason of religious belief, this can make the punish-ment for the offender more serious88.

84 - Discrimination Act, Chapter 3, Section 15.85 - Discrimination Act, Chapter 2, Section 14.86 - Discrimination Act, Chapter 3, Section 14.87 - Discrimination Act, Chapter 3, Section 16.88 - Law 1994:306.6 97

OencePenalty 

Legal SourceImprisonment Other  

 Assault:  inicting bodily injury,illness or pain upon another or

renders him or her powerless or ina similar helpless state

Up to 2 years The SwedishPenal Code; PART 2;Chapter 3; Section 5

(Law 1998:393)

 if the crime is petty,Up to 6months

Or a fine

 if the assault is considered grossFrom 1 yearto 10 years

The SwedishPenal Code; PART 2;

Chapter 3;Section 6

(Law 1998:393)

Threatening or hateful statements Up to 2 years

A fine

(if the crimeis petty)

Section 8, Law1988:835

Defacing Graves or CorpsesUp to 6months

Or a fineSection 10, Law

1993:207

Insulting behaviour Up to 6months

Or a fineSwedish Penal Code,chapter 5, section 3

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• The Fundamental Law

 According to article 22, the following shall not constitute a violation of therequirement of equal treatment:

a) if the discrimination is proportional, justified   by the characteristicsor nature of the work and is based on all relevant and lawful terms and

conditions considered during the employment, or

b) if the discrimination is based on religious or other ideological convic-tions, or national or ethnic origin, which stem directly from the intellectualunderpinnings that fundamentally shape the organisation’s character, ifthe discrimination is justified on the basis of the substance or nature ofthe given position, and if it is proportional and based on genuine workrequirements.

• Services

(e.g. in shops, hotels, hospitals, restaurants, etc.) 

  The Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities Act in December 2003

According to articles 4 and 5:The principle of equal treatment shall be observed by:

• organisations performing public services,• persons and institutions providing social care and child protection ser-vices, and child welfare service,• those who make a proposal to persons not previously selected to enterinto contract or invite such persons for tender,• those who provide services or sell goods at their premises open to cus-tomers.

 Parliamentary Ombudsmen (Riksdagensombudsmän)

A complaint to the Parliamentary Ombudsman (Riksdagensombudsmän) canbe made by anybody who feels that he or she or someone else has been treatedwrongly or unjustly by a public authority or an official employed by the civil serviceor local government. It is not necessary for you to be a Swedish citizen. Your com-plaint does not have to be about something that has affected you personally.

 IMAN organisations

MUSLIMER FOR FRED (SMFR)http://muslimerforfred.org+4676 065 07 [email protected]

Postadress:

PO Box 11158,10061 Stockholm

CENTRUM MOT RASISM(CMR)www.centrummotrasism.nu08-661 14 [email protected] 5174 52 Sundbyberg

8 99

Besöksadress: 

Dalslandsgatan 2,118 58 Stockholm

Hungary 

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• Education

THE FUNDAMENTAL LAW OF HUNGARY 25 April 2011; Article XI

(1) Every Hungarian citizen shall have the right to education.

(2) Hungary shall ensure this right by extending and generalising publiceducation, by providing free and compulsory primary education, free andgenerally accessible secondary education, and higher education acces-sible to everyone according to his or her abilities, and by providing finan-cial support as provided for by an Act to those receiving education.

• Criminal oences

 Article 30

It is forbidden to neglect or deny the provision of services or sale of goods or notselling the goods of the same quality as those normally available at the particularpremises where premises are open to customers, particularly in catering, commer-cial, cultural and entertainment establishments based on your religion or belief.

 Act on Health Care No. CLIV of 1997 

According to § 7 of the Act every patient is entitled - within the boundaries defi-ned by law - to health care services, that is warranted by the state of health, appro-priate, accessible continuously and without any discrimination.

• Employment

The Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities Act in December2003 enacts in its article XII the right for everyone to freely choose their work, oc-cupation and to engage in entrepreneurial activities and the obligation of the stateto strive to create the conditions ensuring that everyone who is able and willing towork has the opportunity to do so.

Act I of 2012 on the Labor Code (Adopted by Parliament on 13 December

2011) 

Section 231(1) In accordance with the conditions prescribed by law, employees andemployers shall have the right to establish together with others, withoutany form of discrimination whatsoever, interest representation organiza-tions for the promotion and protection of their economic and social inte-

rests, and, at their discretion, to join or not to join an organization of theirchoice, depending exclusively on the regulations of such organization.

(2) Interest representation organizations shall be entitled to establish as-sociations or to join such, including international federations as well.

(3) Employees shall be entitled to set up trade unions at their place ofemployment.Trade union shall be entitled to set up organs at the employers, and toinvolve their members in the operation of such.

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Criminal oencePenalty 

Legal SourceImprisonment Other  

Violation of the Freedom ofConscience and Religion

Up to 3 yearsSection 174/A; Act IV

of 1978; Criminal Code

Violence Against a Memberof a National, Ethnic, Racial or

Religious Group

Up to 5 years.From 2 years to8 years in parti-cular situations

Section 174/B;Act IV of 1978;Criminal Code

Incitement against a community  Up to 3 yearsSection 269; Act IV of1978; Criminal Code

Deterioration:graves, burial sites or objects placedin memory of the dead in cemeteries

and other burial sites

From 1 to 10years

Section 324Deterioration;

Act IV of 1978;Criminal Code

 if it causes smaller damage Up to 1 yearLabour in the

public interest,

or fine

if it causes especially greatdamage

2 to 8 years

 if it results in particularlysubstantial damage

5 to 10 years

Commitment of a homicide 5 to 15 yearsArticle 166, Section 1&  2c; Act IV of 1978; of

the Criminal CodeHomicide committed for a base,reason or purpose

10 to 20 years,or life

imprisonment

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Decision of indictment

«  In Hungary, the initial decision-makers on the legal classification of the offence

are police officers. Once the police finish the investigation, they decide – based on

the information, data and facts collected – whether the case is suitable for indict- 

ment. After [that], the prosecutor examining the case decides whether to bring

charges or discontinue the case. The final decision on the indictment of the defen- 

dant is within the discretion of the prosecutor, but according to an analyst, he/she

usually follows the police’s determination of the nature of the criminal offence in

question. » (Amnesty International)

• Access to counselling and/or legal assistance

The Equal Treatment Authority (ETA) conducts proceedings if the principle of

equal treatment might have been violated either at the request of the injured par-ty or upon its own motion (ex officio) in cases set forth by law in order establishwhether any discrimination occurred.

The Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) is a non-profit human rights watchdogNGO established in 1994. It is a law reform and legal defence public interest NGOin Hungary. HCLU’s aim is to promote the case of fundamental rights and prin-ciples laid down by the Constitution of the Republic of Hungary and by internationalconventions.

Also, The Hungarian Helsinki Committee (HHC) has been monitoring whether rightsthat are assured by domestic law can be effectively exercised, and whether Hun-garian legislation guarantees the rights that it should under either internationaltreaties or the general principles of human rights since its establishment in 1989. Itoffers legal assistance.

According to AI: « The law in Hungary ( Act on Crime Victim Support and State Com- 

pensation) provides for legal aid to individuals who are acknowledged as victims

by the victims support service and who apply for such service within six months of

the date of the crime. Legal aid is provided free of charge to those whose income

falls below €  480.

The aid involves legal advice and assistance to help the victim to get the remedy

for the crime ». Although let’s note that it is not easily accessible.

 • How to get a legal protection?

In a case of discrimination, depending partly on the field where discriminationhas occurred, victims can turn to:

• the civil court;• the labour court (if discrimination occurs in connection with employ-ment);• the Equal Treatment Authority (since 1 February 2005);• the administrative bodies authorized to sanction discrimination in theirspecific fields (e.g. the Consumer Protection Inspectorate in the field ofaccess to goods and services or the Labour Inspectorate in the field ofemployment);• to the local notary (in order to initiate a petty offence procedure in anumber of fields, such as health care or employment).

Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary; Section 84 

(1) A person whose inherent rights have been violated may have the fol-lowing options under civil law, depending on the circumstances of thecase:

a) demand a court declaration of the occurrence of the infringement,b) demand to have the infringement discontinued and the perpetra-tor restrained from further infringement;c) demand that the perpetrator make restitution in a statement orby some other suitable means and, if necessary, that the perpetrator,at his own expense, make an appropriate public disclosure for resti-tution;d) demand the termination of the injurious situation and the restora-tion of the previous state by and at the expense of the perpetratorand, furthermore, to have the effects of the infringement nullified ordeprived of their injurious nature;e) file charges for punitive damages in accordance with the liability

regulations under civil law.

(2) If the amount of punitive damages that can be imposed is insufficientto mitigate the gravity of the actionable conduct, the court shall also beentitled to penalize the perpetrator by ordering him to pay a fine to beused for public purposes.

(3) The above provisions shall also apply if the infringement occurredthrough the publication of an illegal advertisement.

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• Introduction

 Article 3 of the 1948 Constitution recognises equal dignity and equality un-der the law without distinction on the grounds of religion among others. It alsoestablishes (Article 8, section 1) that ‘All religious beliefs are equally free before

the law’, and (Article 19) that ‘[all] shall be entitled to profess their religious beliefs

freely in any form, individually or in association with others, to promote them, andto celebrate their rites in public or in private, provided that they are not offensive

to public morality.’ 

The first enactment of advanced anti-discrimination rules took place with the 1998Immigration Decree. This law provides a set of remedies against racial, ethnic andreligious discrimination.

Article 44 of Legislative Decree 286/1998 contains a specific civil action against dis-crimination based on race, colour, descent, national or ethnic origin and religiousbelief in all instances where either a private entity or a public body has causeddiscrimination.

International Conventions

Italy is party to the major international treaties and conventions against discri-mination, including the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discri-mination, ILO Convention No. 111 on Discrimination, which have all been transposedinto domestic law.

• Services

The 1998 Immigration Decree prohibits discrimination in the provision of socialservices, such as health care, housing and social security, on the basis of religion.

It also applies to discrimination on the basis of religion in the provision of goods andservices.

A case decided in 2013, Muhammadiah v. Comune di Brescia, ‘Muhammadiah’, anIslamic association based in Brescia appealed against a Plan of Local Governanceadopted by the Brescia Municipality, which it argued disregarded the needs of reli-

• Who to contact?

 IMAN organisations

Organization of Muslims in Hungaryhttp://iszlam.comBudapest Mosque1119, Fehérvári 41stTel: + 36-1-208-4040E-mail: [email protected]

04 10

Italy 

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• Criminal oences / Hate crimes

The 1993 Act provides that there can be an increase in the penalties available un-der criminal law in response to a rise in racial violence, intolerance and xenophobia.Incitement to commit or the commission of “violent acts or provocation” for ra-cial, ethnic, national or religious reasons is prohibited under Act 122/1993 (the “1993Act”)section 3(1)(b).

 Incitement to violence

Associations, organisations, groups or movements, the purpose of which is incite-ment to racial discrimination or hatred are prohibited under 1993 Act section 3(2).

Participating in or giving assistance to, such an association or organisation is pro-hibited. The penalty is increased for those who promote or act as leaders of suchan organisation or group.

Spreading ideas rooted in racial hatred or superiority is prohibited under 1993 Actsection 3(1)(b).

 Victimisation

Article 4-bis , Decree 216/2003 protects from victimisation (see introduction).

• How to undertake a legal action?

Article 28 of Legislative Decree 150/2011 applies the general fast track procedure(provided by Article 702-bis of the Civil Procedure Code) to non-discrimination

claims.Under the fast track procedure, a victim of discrimination can apply, even in per-son (i.e. without assistance by a lawyer), to the judge in an ordinary civil courtwith

 jurisdiction over the place of his/her residence. The judge can issue a judgmentordering cessation of the discriminatory activity as well as damages (including fornon-pecuniary losses, ordinarily excluded in civil cases). The judge can order ananti-discrimination plan to be drafted.

In the case of collective discrimination, the judge decides whether an anti-discrimi-nation plan is needed after hearing the opinion of the association which introducedthe complaint. The judgment can be appealed to the Court of Appeal (second ins-tance) within thirty days; the decision on appeal can be challenged before theSu-preme Court(third instance). Pre-trial mediation is now mandatory in anti-discrimi-

gious communities other than the Catholic community. The Regional AdministrativeTribunal of Lombardia concluded that the Brescia Municipality has a duty to planthe city’s public services taking into account the religious communities based in thearea. The Tribunal ordered the amendment of its content.

• Education

The 1998 Immigration Decree applies to discrimination on the basis of religion inthe provision of education. This applies to all schools that wish to issue State-reco-gnised qualifications.

• Employment

Article 15 of the Workers’ Act 1970 prohibits discriminatory acts against workerson the basis of religion. This rule applies to both sectors of public and private em-ployment.

Italian law has not implemented a duty to provide reasonable accommodation inrespect of religion and belief, so employers have no legal duty to take reasonablemeasures to ensure the effective enjoyment of the right to manifest or practiceone’s religion or belief.

As regards penalties, the law provides for damages, the invalidity of any discrimi-natory act as well as measures against unlawful dismissal (including compulsoryreinstatement in the work place).

 Exceptions

Differences in treatment based on religion or belief and enacted within churchesand other public or private organisations do not constitute discriminatory actswhere, because of the nature of the particular occupational activity carried out bythat organisation or the context in which they are carried out, being a follower of aparticular religion or belief is a genuine, legitimate and justified occupational requi-rement (Legislative Decree 216/2003, art. 3 §5).

Law 108/1990  limits the remedies available in the case of unfair dismissal of anemployee by an employer of ‘a non-entrepreneurial character that perform on anon-profit basis political, trade unionist, cultural instruction or religious or cult acti-vities’. A worker unfairly dismissed by an organisation covered by the 1990 act willbe entitled only to damages and not to reinstatement by order of the judge as inordinary cases.

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advice and can contact the alleged discriminator to see whether the discriminationcan be stopped without further action. However, UNAR has no standing to litigateon behalf of victims of discrimination, and can only provide external assistance be-fore and during litigation.It can be contacted through three contact centres with a toll-free number and ope-rators speaking several languages (Italian, English, French, Arabic, etc.).UNAR also organises dissemination and training activities for lawyers and NGOs.Legal information (as well as a handbook for practitioners) is available on its web-site.

OSCAD receives reports of discriminatory actsrelating to the activity of the policeand other bodies charged with ensuring public security from institutions, professio-nal or trade associations and private individuals, in order to monitor discrimination,and prepares modules to train police officers in conducting anti-discrimination ac-tivity and participates in training programmes with public and private institutions;and it putsforward appropriate measures to prevent and fight discrimination.

NGOsCo-operation for the Development of Emerging Countries is an NGO that providesanti-racism training.

 IMAN partners

CAIM - CoordinamentoAssociazioniIslamichedi Milano e Monza e BrianzaViale Monza 50, 20127Milano - ItaliaTel.: (+39) 0287187624Fax: (+39) 0287163937Email: [email protected]

GMI Giovani Musulmani d’Italiahttp://www.giovanimusulmani.it/GMI/Viale Monza,50 - Mlano 20127

nation cases.

In especially urgent cases, the judge can issue an interim order, the violation ofwhich is a criminal offence. The judge can order the production of a plan for therectification of discrimination.

Time limits are the same as applicable to ordinary liability in tort, that is, five years(Article 2947 of the Civil Code) .

 Standing

In cases concerning religion and belief and other grounds of discrimination, Ar-ticle 5 of Legislative Decree 216/2003 entitles Trade unions, associations and legalpersons to act in support or on behalf of victims of discrimination, with no special

register.The Decrees allow associations to engage in civil and administrative proceedings.Standing to litigate in criminal cases is possible in order to claim for pecuniaryredress: representatives are allowed to stand if they are a victim or in support ofcrime victims.

The entities that have standing to litigate must have a power of attorney providedby the victim in written form (under seal). Associations having standing to litigatecan bring a case to court in the event of collective discrimination where victimscannot be identified in a direct and immediate way.

In employment cases, trade unions have legal standing on behalf or in support ofvictims of discrimination (Article 43, paragraph 10, Legislative Decree 1998/286; Ar-ticle 18, Legislative Decree 1970/300).

 Burden of proof 

Article 28 of Legislative Decree 150/2011 provides that once the claimant pro-duces evidence that can precisely and consistently establish a presumption of theexistence of discriminatory acts, agreements or behavior, the person accused ofdiscrimination will have to prove with objective elements that their decision was

 justified.

• Who to contact?

 Official Organisations

UNAR provides assistance in litigation to victims of discrimination – it offers legal

08 109

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