FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: DOVERI DI MANTENIMENTO

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: È POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, come nel caso del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli per lunghi anni può in- tegrare anche gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti: tale lesione, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.. L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo sta- tus genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nella ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole introdotte dal D.Lgs. 28 dicembre 2013.

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Figli nati fuori dal matrimonio: è possibile ottenere il risarcimento dei danni patiti per la violazione dei doveri di mantenimento.

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FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: È POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, come nel caso del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli per lunghi anni può in-tegrare anche gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti: tale lesione, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo sta-tus genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nella ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole introdotte dal D.Lgs. 28 dicembre 2013.

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Questo importante principio, già espresso dal giudice di legittimità, è stato confermato in una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657). La Corte di Cassazione ha con-fermato la sentenza impugnata con la quale il giudice territoriale aveva confermato la condanna del genitore inadempiente al pagamento di somme, anche a titolo risarcitorio, in favore della madre e di due figli.La sentenza ha puntualizzato che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice del merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale -desumibile da varie norme, quali, ad esempio, gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.- che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge.

La Cassazione ha inoltre confermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad una autonoma azione dei medesimi figli volta al ri-sarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. Costituisce infatti un compor-tamento rivelatore di responsabilità genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, ed idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.

Con questa recente pronuncia si è consolidato il principio per cui il genitore che non provvede al mantenimento dei figli è tenuto al risarcimento dei danni proprio per aver violato i suoi doveri.

Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it