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    R E P U B B L I C A I T A L I A N A  

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quinta

    ha pronunciato la presente

    SENTEN!A 

    sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale

    3097 del 2005, proposto da:

    TORELLI IER L!I"I, rappresentato e di#eso dall$a%%& 'te#ano

     (inti, con domicilio eletto presso 'te#ano (inti in Roma, %ia

    Emilia, n& ))*

    contro

    +O!-E .I /R/, in persona del sindaco in carica,

    rappresentato e di#eso dall$a%%& "uido rancesco Romanelli,

    con domicilio eletto presso "uido & Romanelli in Roma, %ia

    +osseria, n& 5*per la riforma

    della senten1a del T&/&R& EILI/RO/"-/, se1ione staccata

    di arma, 2 #e44raio 200, n& 6, resa tra le parti,

    concernente risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio

    di concessione edili1ia per costru1ione di maga11ino*

     (isti il ricorso in appello e i relati%i allegati*

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     (isto latto di costitu1ione in giudi1io del +omune di arma*

     (iste le memorie di#ensi%e*

     (isti tutti gli atti della causa*Relatore nell$udien1a pu44lica del giorno 23 luglio 2063 il

    +ons& +arlo 'altelli e uditi per le parti gli a%%ocati "& a#undi e

    Romanelli*

    Ritenuto in #atto e considerato in diritto 8uanto segue&

    /TTO

    6& Il Tri4unale amministrati%o regionale per lEmilia

    Romagna, se1ione staccata di arma, con la senten1a n& 6 del

    2 #e44raio 200, nella resisten1a dellintimato +omune di

    arma, respinge%a il ricorso proposto dal sig& ier Luigi Torelli

    per la condanna di 8uellamministra1ione comunale al

    risarcimento del danno causato dal ritardo con cui gli era stata

    assentita, solo in data 66 otto4re 699, la concessione edili1ia,

    richiesta il 23 #e44raio 69)9, per la costru1ione di un

    maga11ino per la stagionatura del #ormaggio grana, in

    alandriano di 'an La11aro armense&

     /d a%%iso del predetto tri4unale, la domanda risarcitoria, purastrattamente ammissi4ile, era in concreto in#ondata, in

    8uanto: a innan1itutto dal 62 dicem4re 69)9 ;no al 25 giugno

    6992 linter%enuta ado1ione di una %ariante allallora %igente

    piano regolatore generale e la do%erosa applica1ione delle

    misure di sal%aguardia a%e%a impedito il rilascio del titolo

    richiesto* 4 il ritardo nel rilascio del titolo non era do%uto ad

    iner1ia dellamministra1ione, 8uanto piuttosto a 8uella

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    dellinteressato che, per un %erso, a%e%a genericamente ed

    occasionalmente sollecitato il riscontro della propria richiesta

    solo due %olte, in particolare nel #e44raio del 6992 e nelgiugno del 699, e che, per altro %erso, a%e%a tenuto pertanto

    un comportamento ac8uiescente, non a%endo impugnato il

    silen1io ri;uto su di essa #ormatosi e< art& 36, comma , della

    legge 67 agosto 692, n& 6650* c di#etta%a in ogni caso

    lelemento psicologico della colpa nella pretesa iner1ia

    dellamministra1ione, non essendo mai stata ritualmentedi=idata e messa in mora&

    2& +on atto di appello ritualmente noti;cato il >7 aprile 2005

    linteressato ha impugnato tale senten1a, chiedendone la

    ri#orma alla stregua di 8uattro articolati moti%i di censura,

    ru4ricati, rispetti%amente, ?(iola1ione e #alsa applica1ione

    dellarticolo 36, comma @, della L& 67 agosto 692, n& 6650,

    come modi;cato dalla l& agosto 697, n& 75A, ?(iola1ione e

    #alsa applica1ione dellart& 203 cod& ci%& con ri#erimento

    allaccertamento dellelemento soggetti%o dellillecito

    commesso dall/mministra1ione +omunaleA,

    ?+ontraddittorietB, erroneitB, mani#esta illogicitB di

    moti%a1ioneA e ?.i#etto di pronuncia su punti decisi%i della

    contro%ersiaA&

    E stata cosC riproposta la domanda risarcitoria #ormulata in

    primo grado, di cui sono stati minu1iosamente illustrati tutti i

    presupposti di #atto e di diritto Dsu=ragati anche dalle

    conclusioni contenute nella rela1ione di consulen1a s%olta nelcorso del procedimento penale per gli stessi #atti a%%iato

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    presso la rocura della Repu44lica di arma, sottolineando le

    macroscopiche illegittimitB compiute dagli u=ici

    dellamministra1ione comunale, integranti, secondolappellante, la #attispecie dellillecito a8uiliano,

    inopinatamente sotto%alutate e negate dai primi giudici con

    moti%a1ione approssimati%a e super;ciale, conseguen1a di un

    insu=iciente appre11amento dei #atti e della documenta1ione

    pro4atoria in atti, oltre che di una #alsa applica1ione ed

    interpreta1ione dellart& 203 c&c&&+on altro speci;co moti%o lappellante ha poi 8uanti;cato i

    danni su4iti a causa del dedotto ritardo in & 2&23&620,)) Ddi

    cui & 697&79,5) per maggiori oneri e costi sopportati in

    conseguen1a del ritardato rilascio della concessione edili1ia* &

    6&7)0&62&)5, per mancati rica%i dalla atti%itB di stagionatura

    di #ormaggi nel periodo settennale di attesa del rilascio della

    concessione edili1ia* & 25)&22),5 per perdita di clientela e

    danno allimmagine, chiedendo lammissione di consulen1a

    tecnica du=icio, se ritenuta necessaria, in ordine al 8uantum,

    ed anche di pro%e testimoniali, in rela1ione allan, con

    particolare riguardo a speci;ci #atti che a%e%ano causato il

    ritardato rilascio del titolo edili1io, come emersi dalle

    dichiara1ioni testimoniali rese da #un1ionari e dipendenti del

    +omune di arma nel corso del procedimento penale a%%iato

    dalla locale rocura della Repu44lica&

    Il +omune di arma, sottolineata la corrette11a della senten1a

    impugnata, ha chiesto il rigetto del gra%ame, deducendo lapretestuositB e la mani#esta in#ondate11a dei moti%i di appello

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    oltre alla macroscopica a4normitB della somma chiesta a titolo

    di risarcimento del danno, pri%a a suo a%%iso di 8ualsiasi

    adeguato riscontro pro4atorio&3& -ellimminen1a delludien1a di tratta1ione, le parti hanno

    puntualmente illustrato con apposite memorie le proprie

    rispetti%e tesi, richieste e conclusioni, replicando a 8uelle

    a%%erse* in particolare il +omune di arma ha eccepito

    linammissi4ilitB della nuo%a produ1ione documentale

    depositata dallappellante il 7 maggio 2063& /lludien1a pu44lica del 23 luglio 2063, dopo la rituale

    discussione, la causa F stata introitata per la decisione&

    .IRITTO

    & Lappello F #ondato, atteso che, di%ersamente da 8uanto

    ritenuto dai primi giudici, la domanda risarcitoria proposta dal

    sig& ier Luigi Torelli, di cui non F du44ia lappartenen1a alla

    cogni1ione del giudice amministrati%o, F merite%ole di

    #a%ore%ole considera1ione alla stregua delle osser%a1ioni che

    seguono&

    &6& In punto di #atto occorre premettere 8uanto segue&

    &6&6& Il 'ig& ier Luigi Torelli in data 23 #e44raio 69)9

    chiede%a al +omune di arma Dprot& n& 390 il rilascio di una

    concessione edili1ia per la costru1ione di un maga11ino per la

    stagionatura dei #ormaggi Dda eseguirsi in arma,

    alandriano, %ia Tra%ersetolo, #oglio catastale n& 6, mappale

    n& 5, del +omune di '& La11aro&

    'u tale richiesta inter%eni%ano i pareri #a%ore%oli deicompetenti u=ici comunali, in particolare: nulla osta

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    dellu=icio istruttoria delle richieste di concessione edili1ia in

    data 2 mar1o 69)9, sal%o assegno di linea prima dellini1io dei

    la%ori e a condi1ione che il capannone a44ia unalte11a esternanon superiore a metri 60* parere #a%ore%ole in data maggio

    69)9 degli u=ici ?strade #ognature %erde pu44licoA, a

    seguito dellintegra1ione documentale richiesta il 36 mar1o

    69)9* parere #a%ore%ole del 'er%i1io edicina re%enti%a ed

    igiene del la%oro in data 66 mar1o 69)9&

    Esprime%a in%ece parere s#a%ore%ole Ddi cui peraltro non Fnoto il contenuto in data ) maggio 69)9 la G circoscri1ione

    cittadina&

    La +ommissione Edili1ia Integrata nelladunan1a del 62 luglio

    69)9 rin%ia%a lesame della richiesta del sig& Torelli ?per

    supplemento di indaginiA, sen1a ulteriori precisa1ioni&

    Tale decisione non F mai stata comunicata allinteressato, nH %i

    F traccia di ulteriore atti%itB istruttoria du=icio s%olta al

    riguardo&

    &6&2& +on deli4ere consiliari n& 65 e n& 655 del 62

    dicem4re 69)9 il +omune di arma adotta%a una %ariante al

    piano regolatore generale e nuo%e norme tecniche

    dattua1ione, per e=etto delle 8uali Dart& 35 ter le concessioni

    edili1ie per i maga11ini di stagionatura pote%ano essere

    assentite solo se i maga11ini #ossero annessi ai casei;ci&

     /nche del %eri;carsi di tale nuo%a situa1ione, ostati%a al

    rilascio del titolo edili1io richiesto, linteressato non F stato

    mai in#ormato De del resto dalla documenta1ione %ersata in atti

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    risulta che essa #u meramente annotata sul #ascicolo du=icio

    in data 29 maggio 6990&

    'olo con la nota del 9 aprile 6992 Dprot& gen& n& 6))09, prot&spec& n& 37) lamministra1ione, peraltro riscontrando

    lapposito sollecito del 25 #e44raio 6992 dellinteressato, gli

    comunica%a limpossi4ilitB di assentire linter%ento richiesto a

    causa delladottata %ariante al piano regolare generale ed alle

    norme tecniche di attua1ione, aggiungendo che ?liter

    4urocratico percorso dalla pratica in 8uestione F tuttorasospeso e pertanto la stessa de%e considerarsi in regime di

    sal%aguardiaA&

    &6&3& +on deli4era della "iunta regionale dellEmilia

    Romagna n& 66) del 36 mar1o 6992 la predetta %ariante

     %eni%a appro%ata Dperaltro, come risulta paci;camente dalla

    documenta1ione in atti ed in particolare dalla rela1ione della

    consulen1a disposta dalla rocura della Repu44lica di arma,

    con unulteriore modi;ca dellart& 35 ter delle -orme Tecniche

    di /ttua1ione che, pur consentendo la reali11a1ione di

    maga11ini per la stagionatura dei #ormaggi solo se annessi ai

    casei;ci, sal%aguarda%a tutta%ia le atti%itB esistenti e

    pre%ede%a la possi4ilitB di rilasciare, pre%ia appro%a1ione del

    +onsiglio comunale, nuo%e concessioni per la reali11a1ione dei

    predetti maga11ini, anche non annessi ai casei;ci, 8ualora la

    relati%a domanda #osse stata presentata prima del 62

    dicem4re 69)9, 8ualera proprio la condi1ione dellistan1a

    presentata il 23 #e44raio 69)9 dal sig& Torelli&

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    La ricordata deli4era della giunta regionale, superato

    positi%amente il %aglio dellorgano di controllo, espletate le

    pu44lica1ioni di legge, di%eni%a e=icace il 25 giugno 6992&-eppure di tale circostan1a linteressato F stato reso edotto*

    nH, %enuta meno la causa di sospensione del procedimento,

    lamministra1ione ha proceduto alla relati%a riatti%a1ione

    du=icio&

    &6&& +on nota del 25 giugno 699 il sig& Torelli, richiamando

    la precedente risposta dellamministra1ione del 9 aprile 6992,insiste%a per limmediato rilascio della concessione richiesta il

    23 #e44raio 69)9, rile%ando di a%er piJ %olte #atto presente

    allu=icio di essere titolare di casei;cio&

    In;ne, in data 66 otto4re 699 %eni%a rilasciata la concessione

    edili1ia n& 390>)9, essendo tra laltro inter%enuti i pareri

    #a%ore%oli dellu=icio ur4anistica in data 20 settem4re 699

    D?(iste le integra1ioni prodotte si F %eri;cato che linter%ento

    richiesto F con#orme al dettato dellart& 35 ter delle norme

     %igenti in 8uanto presentata prima della ado1ione alla %ariante

    al R" 69)9 a%%enuta il 62&62&69)9 e allart& 35 ter delle

    norme adottate il 66&60&6995 che consente la stagionatura dei

    prodotti lattiero caseari& rima dellini1io dei la%ori do%rB

    essere richiesto lassegno di lineaA e della +ommissione

    Edili1ia Integrata nelladunan1a del 30 settem4re 699 D?a

    condi1ione che %enga presentata peri1ia geologico tecnicaA&

    &2& +osC delineato il Dperaltro paci;co su4strato #attuale della

    contro%ersia, la 'e1ione F della%%iso che sussistanoe=etti%amente gli elementi costituti%i della #attispecie

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    dellillecito a8uiliano, sia sotto il pro;lo oggetti%o, sia sotto

    8uello soggetti%o, sussistendo e=etti%amente il ritardo con cui

    F stato assentito Dl66 otto4re 699 al sig& ier Luigi Torelli iltitolo edili1io Drichiesto il 23 #e44raio 69)9, 8uale e%ento

    dannoso conseguen1a diretta ed immediata dei

    comportamenti, commissi%i ed omissi%i, non con#ormi alla

    normati%a %igente, posti in essere sia dallamministra1ione

    comunale di arma che dallo stesso richiedente, come emerge

    con su=iciente chiare11a e precisione dalla documenta1ione %ersata in atti, il che esclude la necessitB di accogliere la

    richiesta di ammissione di pro%e testimoniali #ormulata

    dallappellante&

    &2&6& Kuanto allatti%itB posta in essere dallamministra1ione

    si osser%a 8uanto segue&

    &2&6&6& Occorre preliminarmente rammentare che anche

    prima che con la legge 7 agosto 6990, n& 26 #osse

    espressamente precisato: che latti%itB amministrati%a de%e

    essere ispirata a criteri di economicitB, e=icacia, impar1ialitB,

    pu44licitB e trasparen1a* che lamministra1ione non pu

    aggra%are il procedimento se non per straordinarie e moti%ate

    esigen1e imposte dalla do%erosa atti%itB istruttoria* che tutti i

    procedimenti amministrati%i de%ono concludersi con un

    pro%%edimento espresso e che tutti i pro%%edimenti

    amministrati%i de%ono essere moti%ati i principi di legalitB,

    impar1ialitB e 4uon andamento, predicati dallarticolo 97 della

    +ostitu1ione, sono stati sempre ritenuti immediatamente

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    cogenti e direttamente applica4ili alla1ione della pu44lica

    amministra1ione&

    'ono stati ritenuti illegittimi gli atti e>o pro%%edimentiDs#a%ore%oli agli interessi dei pri%ati pri%i di adeguata

    moti%a1ione e>o non supportati da adeguata moti%a1ione De<

    pluri4us, +&d&'&, se1& (, 20 #e44raio 6990, n& 65)* 66 gennaio

    69)9, n& 6* 20 otto4re 69)), n& 5)0, 8uelli che hanno

    determinato un ingiusti;cato arresto procedimentale,

    rin%iando sine die il do%eroso eserci1io della #un1ioneamministrati%a* " stata altres# a$er%ata la &iolazione dei

    'rini'i di i%'arzialit) e *uon anda%ento allor+uando

    l,a%%inistrazione a&esse inter'osto un ingiusti-ato

    ritardo nell,es'leta%ento delle atti&it) s&olte a

    'ro&&edere sull,istanza legitti%a%ente 'ro'osta dal

    'ri&ato. arreandogli un 'regiudizio  D+&d&'&, se1& (I, 2

    luglio 69)7&

    &2&6&2& +i precisato, de%e innan1itutto rile%arsi che, come

    eccepito dallinteressato, sussiste la ingiusti;cata %iola1ione

    dellart& 36, comma 5, della legge 67 agosto 692, n& 6650,

    secondo cui ?le determina1ioni del sindaco sulle domande di

    licen1a di costru1ione de%ono essere noti;cate allinteressato

    non oltre 0 giorni dalla data di rice%imento delle domande

    stesse o da 8uella di presenta1ione di documenti aggiunti%i

    richiesti dal sindacoA&

    In#atti, risultando presentata listan1a di concessione di cui si

    discute il 23 #e44raio 69)9, lamministra1ione a%re44e do%utonoti;care le proprie determina1ioni, ancorchH negati%e, entro

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    il 2 aprile 69)9, il che non F a%%enuto sen1a alcuna plausi4ile

    giusti;ca1ione, dando luogo ad una immoti%ata ed

    irragione%ole iner1ia dellamministra1ione Dtanto piJ che,come si a%rB modo anche di sottolineare in seguito, non

    esiste%a nH F stato mai indicato alcun elemento ostati%o al

    rilascio del titolo richiesto, almeno ;no all66 dicem4re 69)9&

    E appena il caso di aggiungere al riguardo, per un %erso, che

    non si F in presen1a di un mero ritardo nelleserci1io

    dellatti%itB amministrati%a, giacchH con la%%enuto rilascio deltitolo F stato incon#uta4ilmente ritenuto spettante

    allinteressato il 4ene della %ita e=etti%amente perseguito, e,

    per altro %erso, che F irrile%ante ai ;ni della con;gura4ilitB

    dellillecito a8uiliano De dellammissi4ilitB della domanda

    risarcitoria la circostan1a, en#ati11ata dallamministra1ione

    comunale ed inopinatamente considerata rile%ante dai primi

    giudici, del mancato eserci1io da parte dellinteressato del

    diritto di impugna1ione del silen1io ri;uto #ormatosi, ai sensi

    del comma del citato articolo 36 della legge n& 6650 del

    692&

    E su=iciente ricordare che il decorso del suddetto termine di

    sessanta giorni dalla presenta1ione della richiesta di

    concessione edili1ia non consuma il potere do%ere

    dellamministra1ione di pro%%edere sulla domanda del pri%ato

    D+&d&'&, se1& (, 2) no%em4re 2005, n& 23* se1& I(, 6@ otto4re

    6993, n& )6), costituendo piuttosto il silen1io ri;uto un

    pro%%edimento ;tti1io D+&d&'&, se1& (, 23 agosto 2000, n& 5con ;nalitB acceleratorie del procedimento di rilascio del titolo

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    concessorio e di sempli;ca1ione, in particolare attri4uendo al

    pri%ato la #acoltB di li4erarsi delliner1ia dellamministra1ione

    e dellonere della di=ida e messa in mora di 8uestultimaindispensa4ile per adire il giudice amministrati%o D+&d&'&, se1&

     (, 25 settem4re 699), n& 632* se1& I(, 6@ otto4re 6993, n&

    )6)* cosC che la mancata impugna1ione del silen1io ri;uto

    rile%a sotto il di%erso pro;lo della sua e%entuale e=icacia

    causale alla produ1ione del danno Dconcausa e della concreta

    determina1ione del danno risarci4ile De< artt& 6227 c&c& e 30,comma 3, c&p&a&&

    &2&6&3& -on s#ugge ad un giudi1io di illegittimitB la decisione

    del 62 luglio 69)9 della +ommissione Edili1ia Integrata di

    rin%iare lesame della richiesta di concessione edili1ia

    presentata dal sig& ier Luigi Torelli per ?supplemento di

    indaginiA&

    E decisi%o al riguardo rile%are che non solo non sono state

    esternate le ragioni che impone%ano lappro#ondimento

    istruttorio, per 8uanto non F stato neppure indicato in che

    cosa do%essero consistere le pretese ulteriori indagini e su chi

    ricadesse Du=ici comunali o pri%ato lonere dei relati%i

    adempimenti: la natura sostan1iale De non meramente #ormale

    di tale palese di#etto assoluto di moti%a1ione F ancor meglio

    appre11a4ile se si tiene conto che, come emerge dalla

    documenta1ione in atti, gli u=ici comunali non s%olsero alcuna

    ulteriore atti%itB istruttoria Dnessun ordine o diretti%a essendo

    stato in tal senso diramati dalla predetta commissioneconsiliare o da altri organi del comune e neppure integra1ioni

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    documentali o chiarimenti Dsulla documenta1ione giB prodotta

    #urono richiesti allinteressato&

    +i induce a ritenere del tutto ragione%olmente che in realtBalcun moti%o ostati%o al rilascio del titolo edili1io esistesse

    e=etti%amente, tantF che di esso non solo non %i F alcuna

    traccia DnH in tal senso %i F alcuna osser%a1ione o indica1ione

    da parte dellamministra1ione comunale neppure

    successi%amente alla decisione in 8uestione* per 8uanto,

    come si e%ince dalla lettura del parere #a%ore%ole espressodall!=icio !r4anistica il 20 settem4re 699, nellam4ito del

    procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edili1io l66

    otto4re 699, linter%ento richiesto era ?con#orme al dettato

    dellart& 35 ter delle norme %igenti in 8uanto presentata prima

    dellado1ione della %ariante al R" 69)9 a%%enuta il

    62&62&69)9 e allart& 35 ter delle norme adottate il 66&60&6995

    che consente la stagionatura dei prodotti lattiero caseariA&

    Kuella decisione ha in de;niti%a, per un %erso, introdotto un

    illogico, irragione%ole ed ar4itrario aggra%amento del

    procedimento di rilascio della concessione edili1ia, peraltro

    sen1a alcun %antaggio ed utilitB per linteresse pu44lico, e, per

    altro %erso, ha di #atto impedito il rilascio del titolo stesso,

    determinando peraltro anche larresto del procedimento per

    e=etto della sopra%%enuta ado1ione, in data 62 dicem4re 69)9,

    della %ariante al %igente piano regolatore generale e della

    conseguente do%erosa applica1ione delle misure di

    sal%aguardia di cui allart& 6 della legge 3 no%em4re 6952, n&6902&

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    'ono pertanto pri%e di 8ualsiasi #ondamento le, peraltro

    timide, di#ese dellamministra1ione sulla natura non

    pro%%edimentale del parere della predetta commissione, tantopiJ che tale parere non risulta emesso e che, per contro, la

    immoti%ata decisione interlocutoria ha causalmente contri4uto

    al ritardato rilascio del titolo&

    .e%e ancora sottolinearsi che nemmeno la decisione in

    8uestione F stata comunicata, cosC che sono stati anche

    macroscopicamente %iolati i principi di pu44licitB etrasparen1a Dinsiti nellart& 97 della +ostitu1ione, su4 specie

    della %iola1ione dellimpar1ialitB e del 4uon andamento

    della1ione amministrata, impedendosi allinteressato di

    rappresentare tempesti%amente le proprie e%entuali

    osser%a1ioni e controdedu1ioni o%%ero di atti%arsi per #ornire i

    necessari chiarimenti sulla propria domanda e #ugare i du44i

    della commissione e di e%itare cosC la successi%a

    sottoposi1ione della sua domanda alle misure di sal%aguardia,

    per e=etto della %ariante al piano regolatore generale adottata

    il successi%o 62 dicem4re 69)9 Da distan1a di circa no%e mesi

    dalla presenta1ione della domanda e di circa cin8ue mesi dalla

    decisione interlocutoria&

    &2&6&& /nche nellam4ito del segmento procedimentale

    concernente lapplica1ione delle misure di sal%aguardia,

    latti%itB degli u=ici comunali risulta caratteri11ata da

    comportamenti non con#ormi alle pre%isioni normati%e&

    In#atti, seppure, per un %erso, non possa du4itarsi che, pere=etto dellado1ione delle deli4ere consiliari n& 6 e 65

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    del 62 dicem4re 69)9, di %ariante al piano regolatore generale

    ed alle norme di attua1ione, la richiesta di concessione

    edili1ia, presentata dal sig& ier Luigi Torelli il 23 #e44raio69)9, non #osse piJ con#orme alle sopra%%enute pre%isioni

    ur4anistiche e do%esse pertanto essere sottoposta

    do%erosamente allapplica1ione delle misure di sal%aguardia,

    per altro %erso de%e rile%arsi che larticolo unico della legge 3

    no%em4re 6952, n& 6902 D?isure di sal%aguardia in penden1a

    dellappro%a1ione dei piani regolatoriA prescri%eine8ui%oca4ilmente che, a decorrere dalla data della

    deli4era1ione comunale di ado1ione dei piani regolatori

    generali Ded o%%iamente delle loro %arianti, il sindaco possa

    ?con pro%%edimento moti%ato da noti;care al richiedente,

    sospendere ogni determina1ione sulle domande di licen1a di

    costru1ione, di cui allart& 36 della legge 67 agosto 692, n&

    6650, 8uando riconosca che tali domande siano in contrasto

    con il piano adottatoA&

    La norma introduce a carico dellamministra1ione degli

    o44lighi di moti%a1ione, pu44licitB e di trasparen1a per la

    legittimitB dellapplica1ione delle misure di sal%aguardia

    Dparticolarmente lesi%e dello Mus aedi;candi spettante al

    pri%ato, onde assicurare il giusto contemperamento degli

    interessi, pu44lici e pri%ati, in gioco N#acultando, per un %erso,

    lamministra1ione a sospendere lesame delle richieste di

    concessione edili1ia 8uando 8ueste ultime siano in contrasto

    con le nuo%e scelte di tutela e gestione del territorio contenutenello strumento ur4anistico adottato De sino alla sua

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    appro%a1ione, ma consentendo, per altro %erso, allinteressato

    di %eri;care lasserito contrasto della sua richiesta con la

    nuo%a pre%isione ur4anistica attra%erso la comunica1ione delpro%%edimento di sospensione e le relati%e moti%a1ioni,

    o44lighi anchessi di natura e%identemente non meramente

    #ormale che nel caso di specie sono stati macroscopicamente

     %iolati&

    Lamministra1ione, in#atti, non solo non ha emanato alcun

    pro%%edimento di sospensione dellesame della richiesta diconcessione edili1ia a%an1ata dal sig& Torelli per linter%enuta

    ado1ione della %ariante al piano regolatore generale, per

    8uanto non ha neppure in#ormato della conseguente

    sospensione del procedimento di rilascio&

    'ono circostan1e sintomatiche del comportamento negligente

    e super;ciale tenuto dagli u=ici, in dispregio dei canoni di

    legalitB, impar1ialitB e 4uon andamento, sia la mera

    apposi1ione sul #ascicolo du=icio della pratica edili1ia in

    8uestione, solo il 29 maggio 6990 Da distan1a di circa mesi

    dalla%%enuta ado1ione della %ariante ed a circa 60 mesi dal

    rin%io della decisione della +ommissione Edili1ia Integrata,

    della seguente annota1ione: ?+on lado1ione della %ariante al

    R" e alle -T/ linter%ento richiesto non pu essere

    autori11ato in 8uanto i maga11ini di stagionatura che non

    siano annessi a casei;ci non sono ammessi dal nuo%o art& 35

    terA, sia la conoscen1a, del tutto estemporanea ed occasionale,

    di tale situa1ione da parte dellinteressato il 9 aprile 6992,allatto del rice%imento della nota dellamministra1ione prot&

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    gen& n& 6))09 prot& spec& n& 37), di riscontro del suo

    sollecito inoltrato il 25 #e44raio 6992&

    &2&6&5& 'otto altro pro;lo, de%e ricordarsi che le misure disal%aguardia, che per loro intrinseca natura hanno carattere

    ecce1ionale e temporaneo, secondo la espressa pre%isione

    dellarticolo unico, comma 3, della legge n& 6902 del 6952

    Dcome sostituito dallart& 6 della legge 5 luglio 69, n& 567,

    ?non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di

    deli4era1ioneA del piano&.a ci deri%a che, inter%enuta lappro%a1ione dello strumento

    ur4anistico Do della sua %ariante o%%ero scaduto il termine

    massimo di durata, lamministra1ione ha lo44ligo e non giB

    una mera #acoltB di procedere allesame delle richieste di

    concessione edili1ia sospese, proprio per la do%erosa

    applica1ione della stessa legge n& 6902 del 6952 e dei piJ %olte

    citati #ondamentali principi sanciti nellarticolo 97 della

    +ostitu1ione&

    -el caso di specie, tutta%ia, inter%enuta lappro%a1ione della

     %ariante e di%enuta la stessa e=icace dal 25 giugno 6992

    Dprima della scaden1a del termine massimo triennale di

     %aliditB delle misure di sal%aguardia, scadente il 62 dicem4re

    6992, gli u=ici dellamministra1ione sono rimasti

    ingiusti;catamente inerti, in%ocando a giusti;ca1ione Dcome si

    rica%a dalle dichiara1ioni testimonian1e rese dai #un1ionari nel

    corso del procedimento penale instaurato dalla rocura della

    Repu44lica di arma una non meglio precisata prassiamministrati%a, in osse8uio alla 8uale in tali casi si attende%a

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    che #osse autonomamente linteressato a sollecitare il riesame

    della pratica sospesa o%%ero a presentare una nuo%a richiesta

    di concessione edili1ia&'ennonchH tale prassi F palesemente inammissi4ile e contra

    legem, macroscopico essendo lingiusti;cato ed insana4ile

    contrasto con le ricordate disposi1ioni della legge n& 6902 del

    6952 De con la sua ratio, oltre che con i principi di 4uona #ede

    e tutela della=idamento, cui de%ono essere improntati i

    rapporti tra cittadini e pu44lica amministra1ione, tanto piJche nella ricordata nota del 9 aprile 6992, la stessa

    amministra1ione, in#ormando Dtardi%amente linteressato

    dello stato di sospensione del procedimento, non a%e%a #atto

    alcuna men1ione di 8uella prassi e 8uindi della necessitB, dopo

    la cessa1ione delle misure di sal%aguardia, di sollecitare

    lesame della richiesta sospesa o%%ero dellopportunitB di

    presentare una nuo%a richiesta di concessione edili1ia&

     /nche sotto tale pro;lo risulta autonomamente appre11a4ile

    lillegittimitB del ritardo nel rilascio del titolo edili1io,

    a%%enuto solo l66 otto4re 699, a seguito della nuo%a

    ulteriore sollecita1ione dellinteressato del 25 giugno 699&

    &2&6&& er complete11a, richiamando 8uanto giB esposto al

    par& &2&6&2&, la 'e1ione osser%a che le riscontrate illegittimitB

    non possano considerarsi assor4ite o rese irrile%anti, come

    sostan1ialmente ritenuto dai primi giudici, per il solo #atto che

    linteressato non a44ia impugnato il silen1io ri;uto che si

    sare44e #ormato sullistan1a del 23 #e44raio 69)9 per linutiledecorso del termine di sessanta giorni, come pre%isto dal

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    com4inato disposto dei commi 5 e della legge 67 agosto

    692, n& 6650, ci inPuendo soltanto, come giB e%iden1iato,

    sulla e%entuale sussisten1a del danno e sulla sua concretadetermina1ione&

    &2&6&7& .i%ersamente da 8uanto ritenuto dai primi giudici,

    latti%itB Dcommissi%a ed omissi%a, cosC come ;n 8ui rile%ata

    dal punto di %ista materiale posta in essere

    dallamministra1ione comunale appellata F ad essa imputa4ile

    anche sotto il pro;lo soggetti%o Ddel dolo o della colpa&'e F %ero, in#atti, /e ai -ni dell,a%%issi*ilit) dell,azione

    risaritoria non " su$iiente il solo annulla%ento del

    'ro&&edi%ento lesi&o o&&ero la sola risontrata

    ingiusti-ata o illegitti%a inerzia dell,a%%inistrazione o

    il ritardato eserizio della 0unzione a%%inistrati&a.

    do&endo an/e aertarsi se l,adozione o la %anata o

    ritardata adozione del 'ro&&edi%ento a%%inistrati&o

    lesi&o sia onseguenza della gra&e &iolazione delle

    regole di i%'arzialit). orrettezza e *uona 0ede. alle

    +uali de&e essere ostante%ente is'irato l,eserizio della

    0unzione. e si sia &eri-ata in un ontesto di 0atto ed in

    un +uadro di ri0eri%ento nor%ati&o tale da 'alesare la

    negligenza e l,i%'erizia degli u$ii o degli organi

    dell,a%%inistrazione o&&ero se 'er on&erso la 'redetta

     &iolazione sia asri&i*ile all,i'otesi dell,errore susa*ile.

    'er la riorrenza di ontrasti giuris'rudenziali. 'er 

    l,inertezza del +uadro nor%ati&o o 'er la o%'lessit)della situazione di 0atto (tra le piJ recenti, +&d&'&, se1& (, 7

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    giugno 2063, n& 3633* se1& (I, maggio 2063, n& 269* se1& I(,

    7 mar1o 2063, n& 60, nel caso di specie, ad a%%iso della

    'e1ione, non pu negarsi la ricorren1a dellelementopsicologico della #attispecie risarcitoria, su4 specie della

    colpa&

    Le ripetute %iola1ioni di legge Dart& 36 della legge n& 6650 del

    692, art& 6 della legge n& 6902 del 6952 e dei #ondamentali

    principi cui de%e essere con#ormata latti%itB amministrati%a

    e< art& 97 +ost& Dsu4 specie dellimpar1ialitB e del 4uonandamento e dei corollari di economicitB, spedite11a,

    e=icien1a, 4uona #ede e della tutela della=idamento a causa

    del riscontrato di#etto assoluto di moti%a1ione degli atti

    emanati o%%ero per la mancata ado1ione di atti do%erosi, oltre

    che lingiusti;cato, illogico ed ar4itrario aggra%amento e

    conseguente arresto del procedimento che, come rile%ato,

    hanno caratteri11ato il procedimento in esame, non possono

    che ascri%ersi 8uanto meno a gra&e negligenza o i%'erizia

    degli u$ii dell,a%%inistrazione o%unale

    o%'lessi&a%ente onsiderati  Dnon essendo neessario

    'ro&are la sussistenza dell,ele%ento 'siologio in a'o

    ad ogni singolo agente. di'endente. res'onsa*ile o

    dirigente degli u$ii o%unali di &olta in &olta

    interessati /e /anno ontri*uito ausal%ente ai singoli

    atti e1o o%'orta%enti o%%issi&i od o%issi&i. i2

    ostituendo una irragione&ole ed ina%%issi*ile

    li%itazione del diritto di di0esa onsarato nell,art3 45della Costituzione&

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    .altra parte non sono emersi nella #attispecie in esame 8uelle

    peculiari circostan1e di o%'lessit) dei 0atti. di ontrasti

    giuris'rudenziali o&&ero di inertezza nor%ati&a. /eintegrano la 0attis'eie dell,errore susa*ile e /e

    esludono l,ele%ento 'siologio della res'onsa*ilit).

    i2 senza ontare /e l,onere di 'ro&are l,esistenza di

    tali irostanze (/e ostituisono delle eezioni di

    %erito. in +uanto %odi-ati&e. i%'editi&e o estinti&e dei

    0atti adotti in giudizio dalla ontro'arte ino%*e&a'ro'rio sull,a%%inistrazione a''ellata (e non " stato

    %ini%a%ente ade%'iuto6 n7. o%e gi) aennato.

    'ossono essere in&oate. a susante delle illegitti%it)

     &eri-atesi. 'retese 'rassi o o%'orta%enti reiterati e

    onsolidati degli u$ii. atteso /e essi non 'ossono

    essere onsiderati ne''ure rile&anti allor+uando. o%e

    nel aso in esa%e. siano ontra lege% e %ani0esta%ente

    lesi&i degli interessi dei ittadini. i%'edendo loro

    l,eserizio delle 0aolt) di tutela rionosiute dalla

    legge3

    &2&2& Kuanto al comportamento tenuto nel procedimento in

    8uestione dal richiedente, sig& ier Luigi Torelli, anchesso, ad

    a%%iso della 'e1ione, ha concorso al %eri;carsi delle%ento

    dannoso, consistito nel ritardato rilascio del titolo edili1io&

    &2&2&6& Occorre al riguardo ricordare che lart& 6227 c&c& al

    comma 6 dispone che se il #atto colposo del creditore ha

    concorso a cagionare il danno, il risarcimento F diminuitosecondo la gra%itB della colpa e lentitB delle conseguen1e che

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    ne sono deri%ate, aggiungendo, al successi%o comma 2, che il

    risarcimento non F do%uto per i danni che il creditore a%re44e

    potuto e%itare usando lordinaria diligen1a&E stato ritenuto sussistente il comportamento omissi%o

    colposo del danneggiato, comma 6, ogni 8ual%olta tale iner1ia,

    contraria a diligen1a, anche a prescindere dalla %iola1ione di

    un o44ligo giuridico di atti%arsi, a44ia concorso a produrre

    le%ento lesi%o in suo danno, precisandosi che la regola

    ontenuta nell,art3 8449. o%%a 83. 33 non "es'ressione del 'rini'io di auto res'onsa*ilit). +uanto

    'iuttosto un orollario del 'rini'io di ausalit), per cui

    al danneggiante non pu #ar carico 8uella parte di danno che

    non F a lui causalmente imputa4ile* on la onseguenza /e

    la ol'a e: art3 8449. o%%a 8. 33 de&e essere intesa

    non nel senso di riterio di i%'utazione del 0atto. %a

    o%e re+uisito legale della rile&anza ausale del 0atto

    del danneggiato  D+ass& ci%&, ''&!!&, 26 no%em4re 2066, n&

    20&

    La giuris'rudenza a%%inistrati&a /a d,altra 'arte

    sottolineato /e la regola della non risari*ilit) dei

    danni e&ita*ili on l,i%'ugnazione del 'ro&&edi%ento e

    on la diligente utilizzazione degli altri stru%enti di

    tutela 're&isti dall,ordina%ento. sanita dall,artiolo ;

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    del anone di *uona 0ede e del 'rini'io di solidariet). ai

    -ni dell,eslusione o della %itigazione del danno

    e&ita*ile on la ordinaria diligenza. non 'i= o%e'relusione di rito. %a o%e 0atto da onsiderare in sede

    di %erito ai -ni del giudizio sulla sussistenza e

    onsistenza del 'regiudizio risari*ile D+&d&'&, se1& I(, 2

    mar1o 2062, n& 6750* cosC sostan1ialmente anche +&d&'&, se1& (,

    36 otto4re 2062, n& 555, con ri#erimento alla speci;ca scelta

    del cittadino di non a%%alersi della tutela impugnatoria che,anche in %irtJ delle misure cautelari pre%iste dallordinamento

    processuale, a%re44e pro4a4ilmente e%itato in tutto o in parte

    il danno&

    &2&2&2& -el caso in esame non pu ragione%olmente escludersi

    che la tempesti%a impugna1ione da parte dellinteressato del

    silen1io ri;uto, #ormatosi e< art& 36, comma , della legge n&

    6650 del 692, sulla richiesta di concessione edili1ia

    presentata il 23 #e44raio 69)9, a%re44e potuto impedire il

    danno, costringendo, e%entualmente, anche attra%erso un non

    implausi4ile pro%%edimento cautelare sollecitatorio o

    propulsi%o, lamministra1ione a rilasciare il titolo edili1io

    o%%ero costringendola a riesaminare la decisione della

    +ommissione Edili1ia Integrata e>o ad indicare le e%entuali

    ragioni ostati%e a tale rilascio, il tutto prima del 62 dicem4re

    69)9, allor8uando, essendo stata adottata una %ariante al

    piano regolatore generale %igente e alle relati%e norme

    tecniche di attua1ione, F sopra%%enuta la do%erosaapplica1ione delle misure di sal%aguardia&

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    'otto altro pro;lo poi, seppure, come F stato e%iden1iato in

    preceden1a, lamministra1ione comunale ha

    ingiusti;catamente ed immoti%atamente omesso dicomunicare allinteressato non solo la decisione della

    +ommissione Edili1ia Integrata del 62 luglio 69)9, ma anche

    lo stato di sospensione del procedimento a causa delladottata

     %ariante allo strumento regolatore e alle norme tecniche di

    attua1ione e la successi%a cessa1ione di tale stato, non risulta

    altrimenti ragione%ole e giusti;cato, secondo lordinariadiligen1a e secondo lid 8uod plerum8ue accidit, che

    linteressato a44ia atteso circa tre anni per sollecitare una

    prima %olta Dcon la nota del 9 #e44raio 6992, riscontrata il

    successi%o 25 #e44raio 6992 la sua originaria domanda e altri

    8uattro anni Ddalla prima %olta, il 25 giugno 699, per

    insistere nella richiesta di rilascio della concessione edili1ia*

    daltra parte, anche ad ammettere astrattamente che non

    #osse age%ole conoscere le=etti%a data di e=icacia della

    deli4era regionale di appro%a1ione del piano regolatore

    generale D25 giugno 6992, linteressato, proprio per e=etto

    delle in#orma1ioni ottenute dallamministra1ione con la nota

    del 25 #e44raio 6992, 4en pote%a conoscere la data della

    scaden1a triennale di %aliditB delle misure di sal%aguardia D62

    dicem4re 6992 o%%ero in#ormarsi sulle=etti%a scaden1a delle

    stesse usando lordinaria diligen1a, cosC che non tro%a alcuna

    adeguata giusti;ca1ione la sua iner1ia protrattasi ;no al 25

    giugno 699&

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    ertanto, anche sotto lesaminato pro;lo F piJ che ragione%ole

    ritenere che un di%erso, e sicuramente esigi4ile,

    comportamento dellappellante, improntato ai #ondamentaliprincipi di solidarietB e 4uona #ede e a sal%aguardare anche gli

    altrui interessi, sen1a alcun diretto pregiudi1io per i propri,

    a%re44e limitato considere%olmente il ritardo del rilascio del

    titolo edili1io&

    recisato poi che non %i F alcun elemento idoneo a #ar

    du4itare della ri#eri4ilitB di tali comportamenti omissi%iallinteressato anche sotto il pro;lo psicologico, 8uanto alla

    loro e=etti%a inciden1a causale nella %eri;ca1ione delle%ento

    dannoso di cui si discute Dritardato rilascio del titolo edili1io,

    la 'e1ione F della%%iso che, sulla scorta di tutti gli elementi di

    #atto esaminati, esso possa e8uitati%amente e ragione%olmente

    ;ssarsi nella misura del 50Q&

    &3& er complete11a la 'e1ione de%e rile%are che dagli atti di

    causa Ded in particolare dal %er4ale di sommarie in#orma1ioni

    rese dallo stesso sig& ier Luigi Torelli al -ucleo di oli1ia

    Tri4utaria di arma in data 69 mar1o 699 risulta che il

    casei;cio, per la cui costru1ione 8uegli a%e%a ottenuto la

    concessione edili1ia n& 629>69), non era atti%o, in 8uanto sin

    dal 5 otto4re 69)9 ne era stata chiesta la tras#orma1ione in

    maga11ino Dconcessione edili1ia n& 2269>69)9 rilasciata il 6

    agosto 6990: ci esclude lassenti4ilitB della concessione

    richiesta il 23 #e44raio 69)9 per la reali11a1ione del

    maga11ino di stagionatura, anche dopo linter%enuta ado1ionedella %ariante al piano regolatore, attesa la paci;ca

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    dallamministra1ione appellante, che, in particolare, non ha

    #ornito alcun elemento, anche solo indi1iario, idoneo a #ar

    du4itare delle=etti%a costru1ione del maga11ino assentito&Kuanto ai documenti di cui F stata contestata la produ1ione da

    parte dellappellante, la 'e1ione F della%%iso che essi siano

    comun8ue del tutto irrile%anti 8uanto alla pro%a delle=etti%a

    costru1ione del maga11ino, attenendo piuttosto alla concreta

    utili11a4ilitB del maga11ino Dcircostan1a 8uesta che potre44e

    e%entualmente inPuire solo sulla concreta determina1ione deldanno risarci4ile&

    &&2& In ordine alla 8uanti;ca1ione del danno su4ito,

    lappellante ha chiesto a tale titolo complessi%amente &

    2&23&620,)) Ddi cui & 697&79,5) per maggiori oneri e costi

    sopportati in conseguen1a del ritardato rilascio della

    concessione edili1ia Nesattamente & 2&),6), a titolo di

    oneri ur4anistici, ed & 673&066,0, per maggiori costi di

    reali11a1ione delle attre11ature e degli impianti* &

    6&7)0&62&)5, per mancati rica%i dalla atti%itB di stagionatura

    di #ormaggi nel periodo settennale di attesa del rilascio della

    concessione edili1ia* & 25)&22),5 per perdita di clientela e

    danno allimmagine, allegando a tal ;ne, come giB osser%ato,

    copiosa documenta1ione, costituita soprattutto da #atture e da

    rela1ioni tecnico conta4ili&

    &&2&6& /l riguardo la 'e1ione osser%a che pu essere

    innan1itutto riconosciuta a titolo di danni la somma di &

    2&),6) per oneri ur4anistici corrisposti allamministra1ionecomunale Dcircostan1a che peraltro da 8uestultima non F stata

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    minimamente contestata in %irtJ del titolo edili1io rilasciato

    l66 otto4re 699&

    In%ero, anche per la mancan1a di alcuna speci;caosser%a1ione e controdedu1ione sul punto da parte della di#esa

    dellamministra1ione comunale di arma, non pu che

    ritenersi plausi4ile la tesi dellappellante secondo cui, 8ualora

    la concessione edili1ia #osse stata regolarmente rilasciata

    prima della %ariante ur4anistica adottata il 62 dicem4re 69)9,

    allor8uando cioF i maga11ini per la stagionatura eranoassenti4ili anche se non annessi ai casei;ci, gli oneri

    ur4anistici non sare44ero stati do%uti per la sua 8ualitB di

    imprenditore agricolo a titolo principale DnH pu essere

    sottaciuto che, come giB sottolineato, lappellante a%e%a

    ottenuto e=etti%amente una concessione edili1ia per la

    reali11a1ione del casei;cio e che solo dal 5 otto4re 69)9

    dopo la presenta1ione della domanda di concessione edili1ia di

    cui si discute e prima che il titolo non #osse piJ assenti4ile per

    e=etto della adottata %ariante ur4anistica egli chiese la

    tras#orma1ione di 8uella concessione per la reali11a1ione di

    maga11ini di stagionatura&

    &&2&2& E del tutto ragione%ole ammettere poi che il ritardato

    rilascio del titolo edili1io a44ia inciso sui costi di costru1ione

    del maga11ino, essendo intercorsi oltre sette anni dalla sua

    richiesta&

    'ul punto lappellante, dopo a%er pro%ato i costi sostenuti per

    la costru1ione del maga11ino con apposite #atture Dche, siripete, non sono state contestate dallamministra1ione

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    appellata e con un ela4orato riassunti%o, de4itamente ;rmato

    da un tecnico, per un importo complessi%o di & 6&92&)69&353,

    ha prodotto altro ela4orato conta4ile da cui emerge che, se#ossero stati eseguiti nel 69)9, i la%ori di costru1ione del

    maga11ino sare44e costati & 6&657&)22&52 Dessendo stato in

    particolare indicato un non irragione%ole aumento del 20Q dei

    costi delle opere edili, del 30Q di 8uelli delle opere di

    lattonerie, del 30Q di 8uelli delle strutture pre#a44ricate, del

    20Q di 8uelli di coi4enta1ione, del 25Q di 8uelli di impiantielettrici, del 30Q di 8uelli di impianti idrici e di

    ra=reddamento, del 25Q di 8uelli delle serramenti e del 65Q

    di 8uelli delle attre11atura&

    Il ritardato rilascio del titolo edili1io e la conseguente ritardata

    reali11a1ione del maga11ino ha comportato per laumento dei

    costi di costru1ione un danno pari a & 33&99&796,

    corrispondenti ad & 673&066,00&

     /nche tale importo F riconosci4ile a titolo di risarcimento del

    danno, essendo ragione%ole e su=icientemente pro%ato nelle

    sue singole componenti, oltre a non essere stato minimamente

    contestato dallamministra1ione appellata&

    &&2&3& Lappellante ha altresC assunto di a%er su4ito un danno

    pari a & 6&7)0&62,)5 per mancati rica%i dalla atti%itB di

    stagionatura di #ormaggi a causa del ritardo di oltre sette anni

    con il 8uale gli F stato assentito il titolo edili1io per la

    reali11a1ione del maga11ino di stagionatura, 8uanti;cando tale

    danno in 4ase ad una rela1ione di un dottore commercialista&

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     /l riguardo la 'e1ione rile%a che se, per un %erso, non pu

    negarsi che il ritardato rilascio del titolo edili1io ed il

    conse8uen1iale ritardo nella costru1ione del maga11ino a44iainPuito e=etti%amente anche sulla concreta atti%itB

    commerciale Ddi %endita del prodotto, daltra parte la somma

    indicata dallappellante, ancorchH non contestata

    dallamministra1ione appellata, non pu essere interamente

    riconosciuta&

    Innan1itutto il periodo che pu essere preso in considera1ioneai ;ni della determina1ione della %oce di danno in esame de%e

    essere ragione%olmente ridotto almeno di un anno, da sette a

    sei anni, atteso che per la reali11a1ione del maga11ino e per la

    sua e=etti%a utili11a4ilitB Dcompresa lac8uisi1ione del

    certi;cato di collaudo, permessi e nulla osta sanitari,

    antincendi, etc&, oltre che per il pieno a%%io dellatti%itB

    commerciale, pu prudentemente ritenersi necessario un arco

    temporale oscillante tra i 6) ed i 2 mesi Ddel resto le stesse

    #atture prodotte dallappellante a dimostra1ione soltanto dei

    costi di costru1ione del maga11ino si collocano tra il no%em4re

    699 e il gennaio 699)&

    u pertanto %erosimilmente ritenersi che, anche a

    considerare che il titolo edili1io #osse stato rilasciato nei

    sessanta giorni dalla sua richiesta e cioF per la ;ne del mese

    di aprile 69)9, latti%itB commerciale legata al reali11ando

    maga11ino di stagionatura non si sare44e pienamente a%%iata

    prima dellini1io dellanno 6996, cosC che il periodo temporaleda prendere a ri#erimento per il danno da mancata atti%itB

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    commerciale F di circa sei anni ed il relati%o importo, cosC

    come risultante dalla documenta1ione prodotta

    dallinteressato, de%e essere ridotto a & 2&95&))0&000,corrispondenti a & 6&52&0)&

    'ennonchH tale importo, come si e%ince dalla ricordata

    documenta1ione prodotta dallappellante, attiene ai rica%i che

    si sare44ero reali11ati dalla %endita del #ormaggio, ma non

    tiene in minima considera1ione i costi di conser%a1ione del

    prodotto e 8uelli piJ generali di gestione dellintero impianto*nH F plausi4ile ritenere che tutto il rica%o costituisse lutile

    dellatti%itB di impresa, che solo pu essere e=etti%amente

    considerato 8uale danno e=etti%amente su4ito&

    'otto tale pro;lo de%e ritenersi e8uo che il mancato utile

    conseguito per e=etto della atti%itB di impresa che sare44e

    stata esercitata corrisponde al 25Q dei rica%i indicati e

    dun8ue al 25Q di & 6&52&0) e cioF a & 390&567&

    &&2&& -ulla pu essere in%ece riconosciuto allappellante,

    che ne ha #atto solo mera richiesta, a titolo di danno per la

    perdita di clientela e per danno allimmagine, perchH nessuna

    pro%a F stata #ornita di presunte %oci di danno&

    In#atti il danno per perdita della clientela presuppone

    necessariamente una precedente atti%itB di %endita del

    #ormaggio ed il conseguente s%iamento della clientela ad altri

    punti %endita, a causa del ritardato rilascio del titolo edili1io in

    discussione, circostan1e di cui nel caso di specie non %i F

    traccia, tanto piJ che lappellante era titolare soltanto diconcessione edili1ia per la costru1ione di un casei;cio e che

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    latti%itB casearia non F necessariamente collegata a 8uella di

    stagionatura e %endita del #ormaggio prodotto&

    -H il ritardato rilascio del titolo edili1io, in mancan1a di8ualsiasi adeguato elemento anche solo indi1iario in tal senso,

    pu inPuire per ci solo sulla reputa1ione e sullimmagine di

    un imprenditore Dcon particolare ri#erimento alla sua capacitB,

    pro#essionalitB e moralitB&

    &&2&5& osto che le %oci di danno riconosci4ili ammontano

    complessi%amente ad & 5)7&99,5) De cioF & 2&),6) peroneri ur4anistici* & 673&066,0 per maggiori costi di

    costru1ione* & 390&567,00 per gli utili deri%ati dalla mancata

     %endita del #ormaggio prodotto, il danno e=etti%amente

    riconosci4ile allappellante a causa del ritardato rilascio del

    titolo edili1io di cui si tratta ascende complessi%amente ad &

    293&99),29 Dduecentono%antatremilano%ecentono%antotto euro

    e %entino%e centesimi, per e=etto del concorso causale alla

    determina1ione del danno dello stesso appellante, secondo

    8uanto esposto nel paragra#o &2&2&2&

    'u tale importo, 8uale credito di %alore, de%ono essere

    riconosciuti la ri%aluta1ione monetaria e gli interessi legali, da

    ritenersi comun8ue compresi nelloriginaria domanda

    risarcitoria D+ass& ci%&, se1& III, 30 settem4re 2009, n& 2093,

    dal giorno in cui si F %eri;cato le%ento dannoso D+ass& ci%&,

    se1& III, 3 mar1o 2009, n& 505 luglio 2009, n& 6592)&

    Il predetto importo de%e essere in particolare ri%alutato dalla

    data del #atto generatore del danno Dcoincidente con l66otto4re 699, data di rilascio del titolo edili1io allattualitB

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    Ddata di deposito della presente senten1a, secondo gli annuali

    indici I'T/T* spettano inoltre gli interessi legali sulla somma

    ri%alutata dalla data della presente senten1a sino al soddis#o*spettano altresC gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno

    sulla somma originaria D& 293&99),29 anchessa annualmente

    ri%alutata dalla data del #atto sino alle=etti%o soddis#o&

    5& In conclusione, alla stregua delle osser%a1ioni s%olte,

    lappello de%e essere accolto e, per le=etto, in ri#orma

    dellimpugnata senten1a, de%e essere accolto il ricorsoproposto in primo grado dal sig& ier Luigi Torelli, con

    conseguente condanna del +omune di arma al risarcimento

    del danno, cosC come indicato in moti%a1ione&

    Le spese del doppio grado di giudi1io seguono la soccom4en1a

    e sono li8uidate come in dispositi%o&

    &K&&

    Il +onsiglio di 'tato in sede giurisdi1ionale, 'e1ione Kuinta,

    de;niti%amente pronunciando sul ricorso in appello proposto

    dal sig& ier Luigi Torelli a%%erso la senten1a del Tri4unale

    amministrati%o regionale per lEmilia Romagna, se1ione

    staccata di arma, n& 6 del 2 #e44raio 200, cosC pro%%ede:

    accoglie lappello e, per le=etto, in ri#orma della senten1a

    impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal sig&

    ier Luigi Torelli*

    conseguentemente condanna il +omune di arma a risarcire

    a 8uestultimo il danno su4ito per il ritardato rilascio della

    concessione edili1ia, li8uidato in & 293&99),29Dduecentono%antatremilano%ecentono%antotto euro e

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     %entino%e centesimi, oltre ri%aluta1ione monetaria ed

    interessi, come da moti%a1ione&

    condanna altresC il +omune di arma al pagamento in #a%oredel sig& ier Luigi Torelli delle spese del doppio grado di

    giudi1io, oltre I&(&/& e +/, se do%uti, che si li8uidano in

    complessi%i & )&000,00 Dottomila, nonchH alla restitu1ione del

    contri4uto uni;cato, se %ersato, per la proposi1ione del ricorso

    di primo grado e per 8uello di appello&

    Ordina che la presente senten1a sia eseguita dall$autoritBamministrati%a&

    +osC deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23

    luglio 2063 con l$inter%ento dei magistrati:

    +armine (olpe, residente

    +arlo 'altelli, +onsigliere, Estensore

    'a4ato alinconico, +onsigliere

    aolo "io%anni -icolo$ Lotti, +onsigliere

    .oris .urante, +onsigliere 

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

     

    .EO'IT/T/ I- 'E"RETERI/ 

    Il 09>60>2063

    IL 'E"RET/RIO

    D/rt )9 co 3 cod proc amm