consst 4968_2013
-
Upload
anon519001788 -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of consst 4968_2013
-
8/17/2019 consst 4968_2013
1/34
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTEN!A
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale
3097 del 2005, proposto da:
TORELLI IER L!I"I, rappresentato e di#eso dall$a%%& 'te#ano
(inti, con domicilio eletto presso 'te#ano (inti in Roma, %ia
Emilia, n& ))*
contro
+O!-E .I /R/, in persona del sindaco in carica,
rappresentato e di#eso dall$a%%& "uido rancesco Romanelli,
con domicilio eletto presso "uido & Romanelli in Roma, %ia
+osseria, n& 5*per la riforma
della senten1a del T&/&R& EILI/RO/"-/, se1ione staccata
di arma, 2 #e44raio 200, n& 6, resa tra le parti,
concernente risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio
di concessione edili1ia per costru1ione di maga11ino*
(isti il ricorso in appello e i relati%i allegati*
-
8/17/2019 consst 4968_2013
2/34
(isto latto di costitu1ione in giudi1io del +omune di arma*
(iste le memorie di#ensi%e*
(isti tutti gli atti della causa*Relatore nell$udien1a pu44lica del giorno 23 luglio 2063 il
+ons& +arlo 'altelli e uditi per le parti gli a%%ocati "& a#undi e
Romanelli*
Ritenuto in #atto e considerato in diritto 8uanto segue&
/TTO
6& Il Tri4unale amministrati%o regionale per lEmilia
Romagna, se1ione staccata di arma, con la senten1a n& 6 del
2 #e44raio 200, nella resisten1a dellintimato +omune di
arma, respinge%a il ricorso proposto dal sig& ier Luigi Torelli
per la condanna di 8uellamministra1ione comunale al
risarcimento del danno causato dal ritardo con cui gli era stata
assentita, solo in data 66 otto4re 699, la concessione edili1ia,
richiesta il 23 #e44raio 69)9, per la costru1ione di un
maga11ino per la stagionatura del #ormaggio grana, in
alandriano di 'an La11aro armense&
/d a%%iso del predetto tri4unale, la domanda risarcitoria, purastrattamente ammissi4ile, era in concreto in#ondata, in
8uanto: a innan1itutto dal 62 dicem4re 69)9 ;no al 25 giugno
6992 linter%enuta ado1ione di una %ariante allallora %igente
piano regolatore generale e la do%erosa applica1ione delle
misure di sal%aguardia a%e%a impedito il rilascio del titolo
richiesto* 4 il ritardo nel rilascio del titolo non era do%uto ad
iner1ia dellamministra1ione, 8uanto piuttosto a 8uella
-
8/17/2019 consst 4968_2013
3/34
dellinteressato che, per un %erso, a%e%a genericamente ed
occasionalmente sollecitato il riscontro della propria richiesta
solo due %olte, in particolare nel #e44raio del 6992 e nelgiugno del 699, e che, per altro %erso, a%e%a tenuto pertanto
un comportamento ac8uiescente, non a%endo impugnato il
silen1io ri;uto su di essa #ormatosi e< art& 36, comma , della
legge 67 agosto 692, n& 6650* c di#etta%a in ogni caso
lelemento psicologico della colpa nella pretesa iner1ia
dellamministra1ione, non essendo mai stata ritualmentedi=idata e messa in mora&
2& +on atto di appello ritualmente noti;cato il >7 aprile 2005
linteressato ha impugnato tale senten1a, chiedendone la
ri#orma alla stregua di 8uattro articolati moti%i di censura,
ru4ricati, rispetti%amente, ?(iola1ione e #alsa applica1ione
dellarticolo 36, comma @, della L& 67 agosto 692, n& 6650,
come modi;cato dalla l& agosto 697, n& 75A, ?(iola1ione e
#alsa applica1ione dellart& 203 cod& ci%& con ri#erimento
allaccertamento dellelemento soggetti%o dellillecito
commesso dall/mministra1ione +omunaleA,
?+ontraddittorietB, erroneitB, mani#esta illogicitB di
moti%a1ioneA e ?.i#etto di pronuncia su punti decisi%i della
contro%ersiaA&
E stata cosC riproposta la domanda risarcitoria #ormulata in
primo grado, di cui sono stati minu1iosamente illustrati tutti i
presupposti di #atto e di diritto Dsu=ragati anche dalle
conclusioni contenute nella rela1ione di consulen1a s%olta nelcorso del procedimento penale per gli stessi #atti a%%iato
-
8/17/2019 consst 4968_2013
4/34
presso la rocura della Repu44lica di arma, sottolineando le
macroscopiche illegittimitB compiute dagli u=ici
dellamministra1ione comunale, integranti, secondolappellante, la #attispecie dellillecito a8uiliano,
inopinatamente sotto%alutate e negate dai primi giudici con
moti%a1ione approssimati%a e super;ciale, conseguen1a di un
insu=iciente appre11amento dei #atti e della documenta1ione
pro4atoria in atti, oltre che di una #alsa applica1ione ed
interpreta1ione dellart& 203 c&c&&+on altro speci;co moti%o lappellante ha poi 8uanti;cato i
danni su4iti a causa del dedotto ritardo in & 2&23&620,)) Ddi
cui & 697&79,5) per maggiori oneri e costi sopportati in
conseguen1a del ritardato rilascio della concessione edili1ia* &
6&7)0&62&)5, per mancati rica%i dalla atti%itB di stagionatura
di #ormaggi nel periodo settennale di attesa del rilascio della
concessione edili1ia* & 25)&22),5 per perdita di clientela e
danno allimmagine, chiedendo lammissione di consulen1a
tecnica du=icio, se ritenuta necessaria, in ordine al 8uantum,
ed anche di pro%e testimoniali, in rela1ione allan, con
particolare riguardo a speci;ci #atti che a%e%ano causato il
ritardato rilascio del titolo edili1io, come emersi dalle
dichiara1ioni testimoniali rese da #un1ionari e dipendenti del
+omune di arma nel corso del procedimento penale a%%iato
dalla locale rocura della Repu44lica&
Il +omune di arma, sottolineata la corrette11a della senten1a
impugnata, ha chiesto il rigetto del gra%ame, deducendo lapretestuositB e la mani#esta in#ondate11a dei moti%i di appello
-
8/17/2019 consst 4968_2013
5/34
oltre alla macroscopica a4normitB della somma chiesta a titolo
di risarcimento del danno, pri%a a suo a%%iso di 8ualsiasi
adeguato riscontro pro4atorio&3& -ellimminen1a delludien1a di tratta1ione, le parti hanno
puntualmente illustrato con apposite memorie le proprie
rispetti%e tesi, richieste e conclusioni, replicando a 8uelle
a%%erse* in particolare il +omune di arma ha eccepito
linammissi4ilitB della nuo%a produ1ione documentale
depositata dallappellante il 7 maggio 2063& /lludien1a pu44lica del 23 luglio 2063, dopo la rituale
discussione, la causa F stata introitata per la decisione&
.IRITTO
& Lappello F #ondato, atteso che, di%ersamente da 8uanto
ritenuto dai primi giudici, la domanda risarcitoria proposta dal
sig& ier Luigi Torelli, di cui non F du44ia lappartenen1a alla
cogni1ione del giudice amministrati%o, F merite%ole di
#a%ore%ole considera1ione alla stregua delle osser%a1ioni che
seguono&
&6& In punto di #atto occorre premettere 8uanto segue&
&6&6& Il 'ig& ier Luigi Torelli in data 23 #e44raio 69)9
chiede%a al +omune di arma Dprot& n& 390 il rilascio di una
concessione edili1ia per la costru1ione di un maga11ino per la
stagionatura dei #ormaggi Dda eseguirsi in arma,
alandriano, %ia Tra%ersetolo, #oglio catastale n& 6, mappale
n& 5, del +omune di '& La11aro&
'u tale richiesta inter%eni%ano i pareri #a%ore%oli deicompetenti u=ici comunali, in particolare: nulla osta
-
8/17/2019 consst 4968_2013
6/34
dellu=icio istruttoria delle richieste di concessione edili1ia in
data 2 mar1o 69)9, sal%o assegno di linea prima dellini1io dei
la%ori e a condi1ione che il capannone a44ia unalte11a esternanon superiore a metri 60* parere #a%ore%ole in data maggio
69)9 degli u=ici ?strade #ognature %erde pu44licoA, a
seguito dellintegra1ione documentale richiesta il 36 mar1o
69)9* parere #a%ore%ole del 'er%i1io edicina re%enti%a ed
igiene del la%oro in data 66 mar1o 69)9&
Esprime%a in%ece parere s#a%ore%ole Ddi cui peraltro non Fnoto il contenuto in data ) maggio 69)9 la G circoscri1ione
cittadina&
La +ommissione Edili1ia Integrata nelladunan1a del 62 luglio
69)9 rin%ia%a lesame della richiesta del sig& Torelli ?per
supplemento di indaginiA, sen1a ulteriori precisa1ioni&
Tale decisione non F mai stata comunicata allinteressato, nH %i
F traccia di ulteriore atti%itB istruttoria du=icio s%olta al
riguardo&
&6&2& +on deli4ere consiliari n& 65 e n& 655 del 62
dicem4re 69)9 il +omune di arma adotta%a una %ariante al
piano regolatore generale e nuo%e norme tecniche
dattua1ione, per e=etto delle 8uali Dart& 35 ter le concessioni
edili1ie per i maga11ini di stagionatura pote%ano essere
assentite solo se i maga11ini #ossero annessi ai casei;ci&
/nche del %eri;carsi di tale nuo%a situa1ione, ostati%a al
rilascio del titolo edili1io richiesto, linteressato non F stato
mai in#ormato De del resto dalla documenta1ione %ersata in atti
-
8/17/2019 consst 4968_2013
7/34
risulta che essa #u meramente annotata sul #ascicolo du=icio
in data 29 maggio 6990&
'olo con la nota del 9 aprile 6992 Dprot& gen& n& 6))09, prot&spec& n& 37) lamministra1ione, peraltro riscontrando
lapposito sollecito del 25 #e44raio 6992 dellinteressato, gli
comunica%a limpossi4ilitB di assentire linter%ento richiesto a
causa delladottata %ariante al piano regolare generale ed alle
norme tecniche di attua1ione, aggiungendo che ?liter
4urocratico percorso dalla pratica in 8uestione F tuttorasospeso e pertanto la stessa de%e considerarsi in regime di
sal%aguardiaA&
&6&3& +on deli4era della "iunta regionale dellEmilia
Romagna n& 66) del 36 mar1o 6992 la predetta %ariante
%eni%a appro%ata Dperaltro, come risulta paci;camente dalla
documenta1ione in atti ed in particolare dalla rela1ione della
consulen1a disposta dalla rocura della Repu44lica di arma,
con unulteriore modi;ca dellart& 35 ter delle -orme Tecniche
di /ttua1ione che, pur consentendo la reali11a1ione di
maga11ini per la stagionatura dei #ormaggi solo se annessi ai
casei;ci, sal%aguarda%a tutta%ia le atti%itB esistenti e
pre%ede%a la possi4ilitB di rilasciare, pre%ia appro%a1ione del
+onsiglio comunale, nuo%e concessioni per la reali11a1ione dei
predetti maga11ini, anche non annessi ai casei;ci, 8ualora la
relati%a domanda #osse stata presentata prima del 62
dicem4re 69)9, 8ualera proprio la condi1ione dellistan1a
presentata il 23 #e44raio 69)9 dal sig& Torelli&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
8/34
La ricordata deli4era della giunta regionale, superato
positi%amente il %aglio dellorgano di controllo, espletate le
pu44lica1ioni di legge, di%eni%a e=icace il 25 giugno 6992&-eppure di tale circostan1a linteressato F stato reso edotto*
nH, %enuta meno la causa di sospensione del procedimento,
lamministra1ione ha proceduto alla relati%a riatti%a1ione
du=icio&
&6&& +on nota del 25 giugno 699 il sig& Torelli, richiamando
la precedente risposta dellamministra1ione del 9 aprile 6992,insiste%a per limmediato rilascio della concessione richiesta il
23 #e44raio 69)9, rile%ando di a%er piJ %olte #atto presente
allu=icio di essere titolare di casei;cio&
In;ne, in data 66 otto4re 699 %eni%a rilasciata la concessione
edili1ia n& 390>)9, essendo tra laltro inter%enuti i pareri
#a%ore%oli dellu=icio ur4anistica in data 20 settem4re 699
D?(iste le integra1ioni prodotte si F %eri;cato che linter%ento
richiesto F con#orme al dettato dellart& 35 ter delle norme
%igenti in 8uanto presentata prima della ado1ione alla %ariante
al R" 69)9 a%%enuta il 62&62&69)9 e allart& 35 ter delle
norme adottate il 66&60&6995 che consente la stagionatura dei
prodotti lattiero caseari& rima dellini1io dei la%ori do%rB
essere richiesto lassegno di lineaA e della +ommissione
Edili1ia Integrata nelladunan1a del 30 settem4re 699 D?a
condi1ione che %enga presentata peri1ia geologico tecnicaA&
&2& +osC delineato il Dperaltro paci;co su4strato #attuale della
contro%ersia, la 'e1ione F della%%iso che sussistanoe=etti%amente gli elementi costituti%i della #attispecie
-
8/17/2019 consst 4968_2013
9/34
dellillecito a8uiliano, sia sotto il pro;lo oggetti%o, sia sotto
8uello soggetti%o, sussistendo e=etti%amente il ritardo con cui
F stato assentito Dl66 otto4re 699 al sig& ier Luigi Torelli iltitolo edili1io Drichiesto il 23 #e44raio 69)9, 8uale e%ento
dannoso conseguen1a diretta ed immediata dei
comportamenti, commissi%i ed omissi%i, non con#ormi alla
normati%a %igente, posti in essere sia dallamministra1ione
comunale di arma che dallo stesso richiedente, come emerge
con su=iciente chiare11a e precisione dalla documenta1ione %ersata in atti, il che esclude la necessitB di accogliere la
richiesta di ammissione di pro%e testimoniali #ormulata
dallappellante&
&2&6& Kuanto allatti%itB posta in essere dallamministra1ione
si osser%a 8uanto segue&
&2&6&6& Occorre preliminarmente rammentare che anche
prima che con la legge 7 agosto 6990, n& 26 #osse
espressamente precisato: che latti%itB amministrati%a de%e
essere ispirata a criteri di economicitB, e=icacia, impar1ialitB,
pu44licitB e trasparen1a* che lamministra1ione non pu
aggra%are il procedimento se non per straordinarie e moti%ate
esigen1e imposte dalla do%erosa atti%itB istruttoria* che tutti i
procedimenti amministrati%i de%ono concludersi con un
pro%%edimento espresso e che tutti i pro%%edimenti
amministrati%i de%ono essere moti%ati i principi di legalitB,
impar1ialitB e 4uon andamento, predicati dallarticolo 97 della
+ostitu1ione, sono stati sempre ritenuti immediatamente
-
8/17/2019 consst 4968_2013
10/34
cogenti e direttamente applica4ili alla1ione della pu44lica
amministra1ione&
'ono stati ritenuti illegittimi gli atti e>o pro%%edimentiDs#a%ore%oli agli interessi dei pri%ati pri%i di adeguata
moti%a1ione e>o non supportati da adeguata moti%a1ione De<
pluri4us, +&d&'&, se1& (, 20 #e44raio 6990, n& 65)* 66 gennaio
69)9, n& 6* 20 otto4re 69)), n& 5)0, 8uelli che hanno
determinato un ingiusti;cato arresto procedimentale,
rin%iando sine die il do%eroso eserci1io della #un1ioneamministrati%a* " stata altres# a$er%ata la &iolazione dei
'rini'i di i%'arzialit) e *uon anda%ento allor+uando
l,a%%inistrazione a&esse inter'osto un ingiusti-ato
ritardo nell,es'leta%ento delle atti&it) s&olte a
'ro&&edere sull,istanza legitti%a%ente 'ro'osta dal
'ri&ato. arreandogli un 'regiudizio D+&d&'&, se1& (I, 2
luglio 69)7&
&2&6&2& +i precisato, de%e innan1itutto rile%arsi che, come
eccepito dallinteressato, sussiste la ingiusti;cata %iola1ione
dellart& 36, comma 5, della legge 67 agosto 692, n& 6650,
secondo cui ?le determina1ioni del sindaco sulle domande di
licen1a di costru1ione de%ono essere noti;cate allinteressato
non oltre 0 giorni dalla data di rice%imento delle domande
stesse o da 8uella di presenta1ione di documenti aggiunti%i
richiesti dal sindacoA&
In#atti, risultando presentata listan1a di concessione di cui si
discute il 23 #e44raio 69)9, lamministra1ione a%re44e do%utonoti;care le proprie determina1ioni, ancorchH negati%e, entro
-
8/17/2019 consst 4968_2013
11/34
il 2 aprile 69)9, il che non F a%%enuto sen1a alcuna plausi4ile
giusti;ca1ione, dando luogo ad una immoti%ata ed
irragione%ole iner1ia dellamministra1ione Dtanto piJ che,come si a%rB modo anche di sottolineare in seguito, non
esiste%a nH F stato mai indicato alcun elemento ostati%o al
rilascio del titolo richiesto, almeno ;no all66 dicem4re 69)9&
E appena il caso di aggiungere al riguardo, per un %erso, che
non si F in presen1a di un mero ritardo nelleserci1io
dellatti%itB amministrati%a, giacchH con la%%enuto rilascio deltitolo F stato incon#uta4ilmente ritenuto spettante
allinteressato il 4ene della %ita e=etti%amente perseguito, e,
per altro %erso, che F irrile%ante ai ;ni della con;gura4ilitB
dellillecito a8uiliano De dellammissi4ilitB della domanda
risarcitoria la circostan1a, en#ati11ata dallamministra1ione
comunale ed inopinatamente considerata rile%ante dai primi
giudici, del mancato eserci1io da parte dellinteressato del
diritto di impugna1ione del silen1io ri;uto #ormatosi, ai sensi
del comma del citato articolo 36 della legge n& 6650 del
692&
E su=iciente ricordare che il decorso del suddetto termine di
sessanta giorni dalla presenta1ione della richiesta di
concessione edili1ia non consuma il potere do%ere
dellamministra1ione di pro%%edere sulla domanda del pri%ato
D+&d&'&, se1& (, 2) no%em4re 2005, n& 23* se1& I(, 6@ otto4re
6993, n& )6), costituendo piuttosto il silen1io ri;uto un
pro%%edimento ;tti1io D+&d&'&, se1& (, 23 agosto 2000, n& 5con ;nalitB acceleratorie del procedimento di rilascio del titolo
-
8/17/2019 consst 4968_2013
12/34
concessorio e di sempli;ca1ione, in particolare attri4uendo al
pri%ato la #acoltB di li4erarsi delliner1ia dellamministra1ione
e dellonere della di=ida e messa in mora di 8uestultimaindispensa4ile per adire il giudice amministrati%o D+&d&'&, se1&
(, 25 settem4re 699), n& 632* se1& I(, 6@ otto4re 6993, n&
)6)* cosC che la mancata impugna1ione del silen1io ri;uto
rile%a sotto il di%erso pro;lo della sua e%entuale e=icacia
causale alla produ1ione del danno Dconcausa e della concreta
determina1ione del danno risarci4ile De< artt& 6227 c&c& e 30,comma 3, c&p&a&&
&2&6&3& -on s#ugge ad un giudi1io di illegittimitB la decisione
del 62 luglio 69)9 della +ommissione Edili1ia Integrata di
rin%iare lesame della richiesta di concessione edili1ia
presentata dal sig& ier Luigi Torelli per ?supplemento di
indaginiA&
E decisi%o al riguardo rile%are che non solo non sono state
esternate le ragioni che impone%ano lappro#ondimento
istruttorio, per 8uanto non F stato neppure indicato in che
cosa do%essero consistere le pretese ulteriori indagini e su chi
ricadesse Du=ici comunali o pri%ato lonere dei relati%i
adempimenti: la natura sostan1iale De non meramente #ormale
di tale palese di#etto assoluto di moti%a1ione F ancor meglio
appre11a4ile se si tiene conto che, come emerge dalla
documenta1ione in atti, gli u=ici comunali non s%olsero alcuna
ulteriore atti%itB istruttoria Dnessun ordine o diretti%a essendo
stato in tal senso diramati dalla predetta commissioneconsiliare o da altri organi del comune e neppure integra1ioni
-
8/17/2019 consst 4968_2013
13/34
documentali o chiarimenti Dsulla documenta1ione giB prodotta
#urono richiesti allinteressato&
+i induce a ritenere del tutto ragione%olmente che in realtBalcun moti%o ostati%o al rilascio del titolo edili1io esistesse
e=etti%amente, tantF che di esso non solo non %i F alcuna
traccia DnH in tal senso %i F alcuna osser%a1ione o indica1ione
da parte dellamministra1ione comunale neppure
successi%amente alla decisione in 8uestione* per 8uanto,
come si e%ince dalla lettura del parere #a%ore%ole espressodall!=icio !r4anistica il 20 settem4re 699, nellam4ito del
procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edili1io l66
otto4re 699, linter%ento richiesto era ?con#orme al dettato
dellart& 35 ter delle norme %igenti in 8uanto presentata prima
dellado1ione della %ariante al R" 69)9 a%%enuta il
62&62&69)9 e allart& 35 ter delle norme adottate il 66&60&6995
che consente la stagionatura dei prodotti lattiero caseariA&
Kuella decisione ha in de;niti%a, per un %erso, introdotto un
illogico, irragione%ole ed ar4itrario aggra%amento del
procedimento di rilascio della concessione edili1ia, peraltro
sen1a alcun %antaggio ed utilitB per linteresse pu44lico, e, per
altro %erso, ha di #atto impedito il rilascio del titolo stesso,
determinando peraltro anche larresto del procedimento per
e=etto della sopra%%enuta ado1ione, in data 62 dicem4re 69)9,
della %ariante al %igente piano regolatore generale e della
conseguente do%erosa applica1ione delle misure di
sal%aguardia di cui allart& 6 della legge 3 no%em4re 6952, n&6902&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
14/34
'ono pertanto pri%e di 8ualsiasi #ondamento le, peraltro
timide, di#ese dellamministra1ione sulla natura non
pro%%edimentale del parere della predetta commissione, tantopiJ che tale parere non risulta emesso e che, per contro, la
immoti%ata decisione interlocutoria ha causalmente contri4uto
al ritardato rilascio del titolo&
.e%e ancora sottolinearsi che nemmeno la decisione in
8uestione F stata comunicata, cosC che sono stati anche
macroscopicamente %iolati i principi di pu44licitB etrasparen1a Dinsiti nellart& 97 della +ostitu1ione, su4 specie
della %iola1ione dellimpar1ialitB e del 4uon andamento
della1ione amministrata, impedendosi allinteressato di
rappresentare tempesti%amente le proprie e%entuali
osser%a1ioni e controdedu1ioni o%%ero di atti%arsi per #ornire i
necessari chiarimenti sulla propria domanda e #ugare i du44i
della commissione e di e%itare cosC la successi%a
sottoposi1ione della sua domanda alle misure di sal%aguardia,
per e=etto della %ariante al piano regolatore generale adottata
il successi%o 62 dicem4re 69)9 Da distan1a di circa no%e mesi
dalla presenta1ione della domanda e di circa cin8ue mesi dalla
decisione interlocutoria&
&2&6&& /nche nellam4ito del segmento procedimentale
concernente lapplica1ione delle misure di sal%aguardia,
latti%itB degli u=ici comunali risulta caratteri11ata da
comportamenti non con#ormi alle pre%isioni normati%e&
In#atti, seppure, per un %erso, non possa du4itarsi che, pere=etto dellado1ione delle deli4ere consiliari n& 6 e 65
-
8/17/2019 consst 4968_2013
15/34
del 62 dicem4re 69)9, di %ariante al piano regolatore generale
ed alle norme di attua1ione, la richiesta di concessione
edili1ia, presentata dal sig& ier Luigi Torelli il 23 #e44raio69)9, non #osse piJ con#orme alle sopra%%enute pre%isioni
ur4anistiche e do%esse pertanto essere sottoposta
do%erosamente allapplica1ione delle misure di sal%aguardia,
per altro %erso de%e rile%arsi che larticolo unico della legge 3
no%em4re 6952, n& 6902 D?isure di sal%aguardia in penden1a
dellappro%a1ione dei piani regolatoriA prescri%eine8ui%oca4ilmente che, a decorrere dalla data della
deli4era1ione comunale di ado1ione dei piani regolatori
generali Ded o%%iamente delle loro %arianti, il sindaco possa
?con pro%%edimento moti%ato da noti;care al richiedente,
sospendere ogni determina1ione sulle domande di licen1a di
costru1ione, di cui allart& 36 della legge 67 agosto 692, n&
6650, 8uando riconosca che tali domande siano in contrasto
con il piano adottatoA&
La norma introduce a carico dellamministra1ione degli
o44lighi di moti%a1ione, pu44licitB e di trasparen1a per la
legittimitB dellapplica1ione delle misure di sal%aguardia
Dparticolarmente lesi%e dello Mus aedi;candi spettante al
pri%ato, onde assicurare il giusto contemperamento degli
interessi, pu44lici e pri%ati, in gioco N#acultando, per un %erso,
lamministra1ione a sospendere lesame delle richieste di
concessione edili1ia 8uando 8ueste ultime siano in contrasto
con le nuo%e scelte di tutela e gestione del territorio contenutenello strumento ur4anistico adottato De sino alla sua
-
8/17/2019 consst 4968_2013
16/34
appro%a1ione, ma consentendo, per altro %erso, allinteressato
di %eri;care lasserito contrasto della sua richiesta con la
nuo%a pre%isione ur4anistica attra%erso la comunica1ione delpro%%edimento di sospensione e le relati%e moti%a1ioni,
o44lighi anchessi di natura e%identemente non meramente
#ormale che nel caso di specie sono stati macroscopicamente
%iolati&
Lamministra1ione, in#atti, non solo non ha emanato alcun
pro%%edimento di sospensione dellesame della richiesta diconcessione edili1ia a%an1ata dal sig& Torelli per linter%enuta
ado1ione della %ariante al piano regolatore generale, per
8uanto non ha neppure in#ormato della conseguente
sospensione del procedimento di rilascio&
'ono circostan1e sintomatiche del comportamento negligente
e super;ciale tenuto dagli u=ici, in dispregio dei canoni di
legalitB, impar1ialitB e 4uon andamento, sia la mera
apposi1ione sul #ascicolo du=icio della pratica edili1ia in
8uestione, solo il 29 maggio 6990 Da distan1a di circa mesi
dalla%%enuta ado1ione della %ariante ed a circa 60 mesi dal
rin%io della decisione della +ommissione Edili1ia Integrata,
della seguente annota1ione: ?+on lado1ione della %ariante al
R" e alle -T/ linter%ento richiesto non pu essere
autori11ato in 8uanto i maga11ini di stagionatura che non
siano annessi a casei;ci non sono ammessi dal nuo%o art& 35
terA, sia la conoscen1a, del tutto estemporanea ed occasionale,
di tale situa1ione da parte dellinteressato il 9 aprile 6992,allatto del rice%imento della nota dellamministra1ione prot&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
17/34
gen& n& 6))09 prot& spec& n& 37), di riscontro del suo
sollecito inoltrato il 25 #e44raio 6992&
&2&6&5& 'otto altro pro;lo, de%e ricordarsi che le misure disal%aguardia, che per loro intrinseca natura hanno carattere
ecce1ionale e temporaneo, secondo la espressa pre%isione
dellarticolo unico, comma 3, della legge n& 6902 del 6952
Dcome sostituito dallart& 6 della legge 5 luglio 69, n& 567,
?non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di
deli4era1ioneA del piano&.a ci deri%a che, inter%enuta lappro%a1ione dello strumento
ur4anistico Do della sua %ariante o%%ero scaduto il termine
massimo di durata, lamministra1ione ha lo44ligo e non giB
una mera #acoltB di procedere allesame delle richieste di
concessione edili1ia sospese, proprio per la do%erosa
applica1ione della stessa legge n& 6902 del 6952 e dei piJ %olte
citati #ondamentali principi sanciti nellarticolo 97 della
+ostitu1ione&
-el caso di specie, tutta%ia, inter%enuta lappro%a1ione della
%ariante e di%enuta la stessa e=icace dal 25 giugno 6992
Dprima della scaden1a del termine massimo triennale di
%aliditB delle misure di sal%aguardia, scadente il 62 dicem4re
6992, gli u=ici dellamministra1ione sono rimasti
ingiusti;catamente inerti, in%ocando a giusti;ca1ione Dcome si
rica%a dalle dichiara1ioni testimonian1e rese dai #un1ionari nel
corso del procedimento penale instaurato dalla rocura della
Repu44lica di arma una non meglio precisata prassiamministrati%a, in osse8uio alla 8uale in tali casi si attende%a
-
8/17/2019 consst 4968_2013
18/34
che #osse autonomamente linteressato a sollecitare il riesame
della pratica sospesa o%%ero a presentare una nuo%a richiesta
di concessione edili1ia&'ennonchH tale prassi F palesemente inammissi4ile e contra
legem, macroscopico essendo lingiusti;cato ed insana4ile
contrasto con le ricordate disposi1ioni della legge n& 6902 del
6952 De con la sua ratio, oltre che con i principi di 4uona #ede
e tutela della=idamento, cui de%ono essere improntati i
rapporti tra cittadini e pu44lica amministra1ione, tanto piJche nella ricordata nota del 9 aprile 6992, la stessa
amministra1ione, in#ormando Dtardi%amente linteressato
dello stato di sospensione del procedimento, non a%e%a #atto
alcuna men1ione di 8uella prassi e 8uindi della necessitB, dopo
la cessa1ione delle misure di sal%aguardia, di sollecitare
lesame della richiesta sospesa o%%ero dellopportunitB di
presentare una nuo%a richiesta di concessione edili1ia&
/nche sotto tale pro;lo risulta autonomamente appre11a4ile
lillegittimitB del ritardo nel rilascio del titolo edili1io,
a%%enuto solo l66 otto4re 699, a seguito della nuo%a
ulteriore sollecita1ione dellinteressato del 25 giugno 699&
&2&6&& er complete11a, richiamando 8uanto giB esposto al
par& &2&6&2&, la 'e1ione osser%a che le riscontrate illegittimitB
non possano considerarsi assor4ite o rese irrile%anti, come
sostan1ialmente ritenuto dai primi giudici, per il solo #atto che
linteressato non a44ia impugnato il silen1io ri;uto che si
sare44e #ormato sullistan1a del 23 #e44raio 69)9 per linutiledecorso del termine di sessanta giorni, come pre%isto dal
-
8/17/2019 consst 4968_2013
19/34
com4inato disposto dei commi 5 e della legge 67 agosto
692, n& 6650, ci inPuendo soltanto, come giB e%iden1iato,
sulla e%entuale sussisten1a del danno e sulla sua concretadetermina1ione&
&2&6&7& .i%ersamente da 8uanto ritenuto dai primi giudici,
latti%itB Dcommissi%a ed omissi%a, cosC come ;n 8ui rile%ata
dal punto di %ista materiale posta in essere
dallamministra1ione comunale appellata F ad essa imputa4ile
anche sotto il pro;lo soggetti%o Ddel dolo o della colpa&'e F %ero, in#atti, /e ai -ni dell,a%%issi*ilit) dell,azione
risaritoria non " su$iiente il solo annulla%ento del
'ro&&edi%ento lesi&o o&&ero la sola risontrata
ingiusti-ata o illegitti%a inerzia dell,a%%inistrazione o
il ritardato eserizio della 0unzione a%%inistrati&a.
do&endo an/e aertarsi se l,adozione o la %anata o
ritardata adozione del 'ro&&edi%ento a%%inistrati&o
lesi&o sia onseguenza della gra&e &iolazione delle
regole di i%'arzialit). orrettezza e *uona 0ede. alle
+uali de&e essere ostante%ente is'irato l,eserizio della
0unzione. e si sia &eri-ata in un ontesto di 0atto ed in
un +uadro di ri0eri%ento nor%ati&o tale da 'alesare la
negligenza e l,i%'erizia degli u$ii o degli organi
dell,a%%inistrazione o&&ero se 'er on&erso la 'redetta
&iolazione sia asri&i*ile all,i'otesi dell,errore susa*ile.
'er la riorrenza di ontrasti giuris'rudenziali. 'er
l,inertezza del +uadro nor%ati&o o 'er la o%'lessit)della situazione di 0atto (tra le piJ recenti, +&d&'&, se1& (, 7
-
8/17/2019 consst 4968_2013
20/34
giugno 2063, n& 3633* se1& (I, maggio 2063, n& 269* se1& I(,
7 mar1o 2063, n& 60, nel caso di specie, ad a%%iso della
'e1ione, non pu negarsi la ricorren1a dellelementopsicologico della #attispecie risarcitoria, su4 specie della
colpa&
Le ripetute %iola1ioni di legge Dart& 36 della legge n& 6650 del
692, art& 6 della legge n& 6902 del 6952 e dei #ondamentali
principi cui de%e essere con#ormata latti%itB amministrati%a
e< art& 97 +ost& Dsu4 specie dellimpar1ialitB e del 4uonandamento e dei corollari di economicitB, spedite11a,
e=icien1a, 4uona #ede e della tutela della=idamento a causa
del riscontrato di#etto assoluto di moti%a1ione degli atti
emanati o%%ero per la mancata ado1ione di atti do%erosi, oltre
che lingiusti;cato, illogico ed ar4itrario aggra%amento e
conseguente arresto del procedimento che, come rile%ato,
hanno caratteri11ato il procedimento in esame, non possono
che ascri%ersi 8uanto meno a gra&e negligenza o i%'erizia
degli u$ii dell,a%%inistrazione o%unale
o%'lessi&a%ente onsiderati Dnon essendo neessario
'ro&are la sussistenza dell,ele%ento 'siologio in a'o
ad ogni singolo agente. di'endente. res'onsa*ile o
dirigente degli u$ii o%unali di &olta in &olta
interessati /e /anno ontri*uito ausal%ente ai singoli
atti e1o o%'orta%enti o%%issi&i od o%issi&i. i2
ostituendo una irragione&ole ed ina%%issi*ile
li%itazione del diritto di di0esa onsarato nell,art3 45della Costituzione&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
21/34
.altra parte non sono emersi nella #attispecie in esame 8uelle
peculiari circostan1e di o%'lessit) dei 0atti. di ontrasti
giuris'rudenziali o&&ero di inertezza nor%ati&a. /eintegrano la 0attis'eie dell,errore susa*ile e /e
esludono l,ele%ento 'siologio della res'onsa*ilit).
i2 senza ontare /e l,onere di 'ro&are l,esistenza di
tali irostanze (/e ostituisono delle eezioni di
%erito. in +uanto %odi-ati&e. i%'editi&e o estinti&e dei
0atti adotti in giudizio dalla ontro'arte ino%*e&a'ro'rio sull,a%%inistrazione a''ellata (e non " stato
%ini%a%ente ade%'iuto6 n7. o%e gi) aennato.
'ossono essere in&oate. a susante delle illegitti%it)
&eri-atesi. 'retese 'rassi o o%'orta%enti reiterati e
onsolidati degli u$ii. atteso /e essi non 'ossono
essere onsiderati ne''ure rile&anti allor+uando. o%e
nel aso in esa%e. siano ontra lege% e %ani0esta%ente
lesi&i degli interessi dei ittadini. i%'edendo loro
l,eserizio delle 0aolt) di tutela rionosiute dalla
legge3
&2&2& Kuanto al comportamento tenuto nel procedimento in
8uestione dal richiedente, sig& ier Luigi Torelli, anchesso, ad
a%%iso della 'e1ione, ha concorso al %eri;carsi delle%ento
dannoso, consistito nel ritardato rilascio del titolo edili1io&
&2&2&6& Occorre al riguardo ricordare che lart& 6227 c&c& al
comma 6 dispone che se il #atto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento F diminuitosecondo la gra%itB della colpa e lentitB delle conseguen1e che
-
8/17/2019 consst 4968_2013
22/34
ne sono deri%ate, aggiungendo, al successi%o comma 2, che il
risarcimento non F do%uto per i danni che il creditore a%re44e
potuto e%itare usando lordinaria diligen1a&E stato ritenuto sussistente il comportamento omissi%o
colposo del danneggiato, comma 6, ogni 8ual%olta tale iner1ia,
contraria a diligen1a, anche a prescindere dalla %iola1ione di
un o44ligo giuridico di atti%arsi, a44ia concorso a produrre
le%ento lesi%o in suo danno, precisandosi che la regola
ontenuta nell,art3 8449. o%%a 83. 33 non "es'ressione del 'rini'io di auto res'onsa*ilit). +uanto
'iuttosto un orollario del 'rini'io di ausalit), per cui
al danneggiante non pu #ar carico 8uella parte di danno che
non F a lui causalmente imputa4ile* on la onseguenza /e
la ol'a e: art3 8449. o%%a 8. 33 de&e essere intesa
non nel senso di riterio di i%'utazione del 0atto. %a
o%e re+uisito legale della rile&anza ausale del 0atto
del danneggiato D+ass& ci%&, ''&!!&, 26 no%em4re 2066, n&
20&
La giuris'rudenza a%%inistrati&a /a d,altra 'arte
sottolineato /e la regola della non risari*ilit) dei
danni e&ita*ili on l,i%'ugnazione del 'ro&&edi%ento e
on la diligente utilizzazione degli altri stru%enti di
tutela 're&isti dall,ordina%ento. sanita dall,artiolo ;
-
8/17/2019 consst 4968_2013
23/34
del anone di *uona 0ede e del 'rini'io di solidariet). ai
-ni dell,eslusione o della %itigazione del danno
e&ita*ile on la ordinaria diligenza. non 'i= o%e'relusione di rito. %a o%e 0atto da onsiderare in sede
di %erito ai -ni del giudizio sulla sussistenza e
onsistenza del 'regiudizio risari*ile D+&d&'&, se1& I(, 2
mar1o 2062, n& 6750* cosC sostan1ialmente anche +&d&'&, se1& (,
36 otto4re 2062, n& 555, con ri#erimento alla speci;ca scelta
del cittadino di non a%%alersi della tutela impugnatoria che,anche in %irtJ delle misure cautelari pre%iste dallordinamento
processuale, a%re44e pro4a4ilmente e%itato in tutto o in parte
il danno&
&2&2&2& -el caso in esame non pu ragione%olmente escludersi
che la tempesti%a impugna1ione da parte dellinteressato del
silen1io ri;uto, #ormatosi e< art& 36, comma , della legge n&
6650 del 692, sulla richiesta di concessione edili1ia
presentata il 23 #e44raio 69)9, a%re44e potuto impedire il
danno, costringendo, e%entualmente, anche attra%erso un non
implausi4ile pro%%edimento cautelare sollecitatorio o
propulsi%o, lamministra1ione a rilasciare il titolo edili1io
o%%ero costringendola a riesaminare la decisione della
+ommissione Edili1ia Integrata e>o ad indicare le e%entuali
ragioni ostati%e a tale rilascio, il tutto prima del 62 dicem4re
69)9, allor8uando, essendo stata adottata una %ariante al
piano regolatore generale %igente e alle relati%e norme
tecniche di attua1ione, F sopra%%enuta la do%erosaapplica1ione delle misure di sal%aguardia&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
24/34
'otto altro pro;lo poi, seppure, come F stato e%iden1iato in
preceden1a, lamministra1ione comunale ha
ingiusti;catamente ed immoti%atamente omesso dicomunicare allinteressato non solo la decisione della
+ommissione Edili1ia Integrata del 62 luglio 69)9, ma anche
lo stato di sospensione del procedimento a causa delladottata
%ariante allo strumento regolatore e alle norme tecniche di
attua1ione e la successi%a cessa1ione di tale stato, non risulta
altrimenti ragione%ole e giusti;cato, secondo lordinariadiligen1a e secondo lid 8uod plerum8ue accidit, che
linteressato a44ia atteso circa tre anni per sollecitare una
prima %olta Dcon la nota del 9 #e44raio 6992, riscontrata il
successi%o 25 #e44raio 6992 la sua originaria domanda e altri
8uattro anni Ddalla prima %olta, il 25 giugno 699, per
insistere nella richiesta di rilascio della concessione edili1ia*
daltra parte, anche ad ammettere astrattamente che non
#osse age%ole conoscere le=etti%a data di e=icacia della
deli4era regionale di appro%a1ione del piano regolatore
generale D25 giugno 6992, linteressato, proprio per e=etto
delle in#orma1ioni ottenute dallamministra1ione con la nota
del 25 #e44raio 6992, 4en pote%a conoscere la data della
scaden1a triennale di %aliditB delle misure di sal%aguardia D62
dicem4re 6992 o%%ero in#ormarsi sulle=etti%a scaden1a delle
stesse usando lordinaria diligen1a, cosC che non tro%a alcuna
adeguata giusti;ca1ione la sua iner1ia protrattasi ;no al 25
giugno 699&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
25/34
ertanto, anche sotto lesaminato pro;lo F piJ che ragione%ole
ritenere che un di%erso, e sicuramente esigi4ile,
comportamento dellappellante, improntato ai #ondamentaliprincipi di solidarietB e 4uona #ede e a sal%aguardare anche gli
altrui interessi, sen1a alcun diretto pregiudi1io per i propri,
a%re44e limitato considere%olmente il ritardo del rilascio del
titolo edili1io&
recisato poi che non %i F alcun elemento idoneo a #ar
du4itare della ri#eri4ilitB di tali comportamenti omissi%iallinteressato anche sotto il pro;lo psicologico, 8uanto alla
loro e=etti%a inciden1a causale nella %eri;ca1ione delle%ento
dannoso di cui si discute Dritardato rilascio del titolo edili1io,
la 'e1ione F della%%iso che, sulla scorta di tutti gli elementi di
#atto esaminati, esso possa e8uitati%amente e ragione%olmente
;ssarsi nella misura del 50Q&
&3& er complete11a la 'e1ione de%e rile%are che dagli atti di
causa Ded in particolare dal %er4ale di sommarie in#orma1ioni
rese dallo stesso sig& ier Luigi Torelli al -ucleo di oli1ia
Tri4utaria di arma in data 69 mar1o 699 risulta che il
casei;cio, per la cui costru1ione 8uegli a%e%a ottenuto la
concessione edili1ia n& 629>69), non era atti%o, in 8uanto sin
dal 5 otto4re 69)9 ne era stata chiesta la tras#orma1ione in
maga11ino Dconcessione edili1ia n& 2269>69)9 rilasciata il 6
agosto 6990: ci esclude lassenti4ilitB della concessione
richiesta il 23 #e44raio 69)9 per la reali11a1ione del
maga11ino di stagionatura, anche dopo linter%enuta ado1ionedella %ariante al piano regolatore, attesa la paci;ca
-
8/17/2019 consst 4968_2013
26/34
-
8/17/2019 consst 4968_2013
27/34
dallamministra1ione appellante, che, in particolare, non ha
#ornito alcun elemento, anche solo indi1iario, idoneo a #ar
du4itare delle=etti%a costru1ione del maga11ino assentito&Kuanto ai documenti di cui F stata contestata la produ1ione da
parte dellappellante, la 'e1ione F della%%iso che essi siano
comun8ue del tutto irrile%anti 8uanto alla pro%a delle=etti%a
costru1ione del maga11ino, attenendo piuttosto alla concreta
utili11a4ilitB del maga11ino Dcircostan1a 8uesta che potre44e
e%entualmente inPuire solo sulla concreta determina1ione deldanno risarci4ile&
&&2& In ordine alla 8uanti;ca1ione del danno su4ito,
lappellante ha chiesto a tale titolo complessi%amente &
2&23&620,)) Ddi cui & 697&79,5) per maggiori oneri e costi
sopportati in conseguen1a del ritardato rilascio della
concessione edili1ia Nesattamente & 2&),6), a titolo di
oneri ur4anistici, ed & 673&066,0, per maggiori costi di
reali11a1ione delle attre11ature e degli impianti* &
6&7)0&62&)5, per mancati rica%i dalla atti%itB di stagionatura
di #ormaggi nel periodo settennale di attesa del rilascio della
concessione edili1ia* & 25)&22),5 per perdita di clientela e
danno allimmagine, allegando a tal ;ne, come giB osser%ato,
copiosa documenta1ione, costituita soprattutto da #atture e da
rela1ioni tecnico conta4ili&
&&2&6& /l riguardo la 'e1ione osser%a che pu essere
innan1itutto riconosciuta a titolo di danni la somma di &
2&),6) per oneri ur4anistici corrisposti allamministra1ionecomunale Dcircostan1a che peraltro da 8uestultima non F stata
-
8/17/2019 consst 4968_2013
28/34
minimamente contestata in %irtJ del titolo edili1io rilasciato
l66 otto4re 699&
In%ero, anche per la mancan1a di alcuna speci;caosser%a1ione e controdedu1ione sul punto da parte della di#esa
dellamministra1ione comunale di arma, non pu che
ritenersi plausi4ile la tesi dellappellante secondo cui, 8ualora
la concessione edili1ia #osse stata regolarmente rilasciata
prima della %ariante ur4anistica adottata il 62 dicem4re 69)9,
allor8uando cioF i maga11ini per la stagionatura eranoassenti4ili anche se non annessi ai casei;ci, gli oneri
ur4anistici non sare44ero stati do%uti per la sua 8ualitB di
imprenditore agricolo a titolo principale DnH pu essere
sottaciuto che, come giB sottolineato, lappellante a%e%a
ottenuto e=etti%amente una concessione edili1ia per la
reali11a1ione del casei;cio e che solo dal 5 otto4re 69)9
dopo la presenta1ione della domanda di concessione edili1ia di
cui si discute e prima che il titolo non #osse piJ assenti4ile per
e=etto della adottata %ariante ur4anistica egli chiese la
tras#orma1ione di 8uella concessione per la reali11a1ione di
maga11ini di stagionatura&
&&2&2& E del tutto ragione%ole ammettere poi che il ritardato
rilascio del titolo edili1io a44ia inciso sui costi di costru1ione
del maga11ino, essendo intercorsi oltre sette anni dalla sua
richiesta&
'ul punto lappellante, dopo a%er pro%ato i costi sostenuti per
la costru1ione del maga11ino con apposite #atture Dche, siripete, non sono state contestate dallamministra1ione
-
8/17/2019 consst 4968_2013
29/34
appellata e con un ela4orato riassunti%o, de4itamente ;rmato
da un tecnico, per un importo complessi%o di & 6&92&)69&353,
ha prodotto altro ela4orato conta4ile da cui emerge che, se#ossero stati eseguiti nel 69)9, i la%ori di costru1ione del
maga11ino sare44e costati & 6&657&)22&52 Dessendo stato in
particolare indicato un non irragione%ole aumento del 20Q dei
costi delle opere edili, del 30Q di 8uelli delle opere di
lattonerie, del 30Q di 8uelli delle strutture pre#a44ricate, del
20Q di 8uelli di coi4enta1ione, del 25Q di 8uelli di impiantielettrici, del 30Q di 8uelli di impianti idrici e di
ra=reddamento, del 25Q di 8uelli delle serramenti e del 65Q
di 8uelli delle attre11atura&
Il ritardato rilascio del titolo edili1io e la conseguente ritardata
reali11a1ione del maga11ino ha comportato per laumento dei
costi di costru1ione un danno pari a & 33&99&796,
corrispondenti ad & 673&066,00&
/nche tale importo F riconosci4ile a titolo di risarcimento del
danno, essendo ragione%ole e su=icientemente pro%ato nelle
sue singole componenti, oltre a non essere stato minimamente
contestato dallamministra1ione appellata&
&&2&3& Lappellante ha altresC assunto di a%er su4ito un danno
pari a & 6&7)0&62,)5 per mancati rica%i dalla atti%itB di
stagionatura di #ormaggi a causa del ritardo di oltre sette anni
con il 8uale gli F stato assentito il titolo edili1io per la
reali11a1ione del maga11ino di stagionatura, 8uanti;cando tale
danno in 4ase ad una rela1ione di un dottore commercialista&
-
8/17/2019 consst 4968_2013
30/34
/l riguardo la 'e1ione rile%a che se, per un %erso, non pu
negarsi che il ritardato rilascio del titolo edili1io ed il
conse8uen1iale ritardo nella costru1ione del maga11ino a44iainPuito e=etti%amente anche sulla concreta atti%itB
commerciale Ddi %endita del prodotto, daltra parte la somma
indicata dallappellante, ancorchH non contestata
dallamministra1ione appellata, non pu essere interamente
riconosciuta&
Innan1itutto il periodo che pu essere preso in considera1ioneai ;ni della determina1ione della %oce di danno in esame de%e
essere ragione%olmente ridotto almeno di un anno, da sette a
sei anni, atteso che per la reali11a1ione del maga11ino e per la
sua e=etti%a utili11a4ilitB Dcompresa lac8uisi1ione del
certi;cato di collaudo, permessi e nulla osta sanitari,
antincendi, etc&, oltre che per il pieno a%%io dellatti%itB
commerciale, pu prudentemente ritenersi necessario un arco
temporale oscillante tra i 6) ed i 2 mesi Ddel resto le stesse
#atture prodotte dallappellante a dimostra1ione soltanto dei
costi di costru1ione del maga11ino si collocano tra il no%em4re
699 e il gennaio 699)&
u pertanto %erosimilmente ritenersi che, anche a
considerare che il titolo edili1io #osse stato rilasciato nei
sessanta giorni dalla sua richiesta e cioF per la ;ne del mese
di aprile 69)9, latti%itB commerciale legata al reali11ando
maga11ino di stagionatura non si sare44e pienamente a%%iata
prima dellini1io dellanno 6996, cosC che il periodo temporaleda prendere a ri#erimento per il danno da mancata atti%itB
-
8/17/2019 consst 4968_2013
31/34
commerciale F di circa sei anni ed il relati%o importo, cosC
come risultante dalla documenta1ione prodotta
dallinteressato, de%e essere ridotto a & 2&95&))0&000,corrispondenti a & 6&52&0)&
'ennonchH tale importo, come si e%ince dalla ricordata
documenta1ione prodotta dallappellante, attiene ai rica%i che
si sare44ero reali11ati dalla %endita del #ormaggio, ma non
tiene in minima considera1ione i costi di conser%a1ione del
prodotto e 8uelli piJ generali di gestione dellintero impianto*nH F plausi4ile ritenere che tutto il rica%o costituisse lutile
dellatti%itB di impresa, che solo pu essere e=etti%amente
considerato 8uale danno e=etti%amente su4ito&
'otto tale pro;lo de%e ritenersi e8uo che il mancato utile
conseguito per e=etto della atti%itB di impresa che sare44e
stata esercitata corrisponde al 25Q dei rica%i indicati e
dun8ue al 25Q di & 6&52&0) e cioF a & 390&567&
&&2&& -ulla pu essere in%ece riconosciuto allappellante,
che ne ha #atto solo mera richiesta, a titolo di danno per la
perdita di clientela e per danno allimmagine, perchH nessuna
pro%a F stata #ornita di presunte %oci di danno&
In#atti il danno per perdita della clientela presuppone
necessariamente una precedente atti%itB di %endita del
#ormaggio ed il conseguente s%iamento della clientela ad altri
punti %endita, a causa del ritardato rilascio del titolo edili1io in
discussione, circostan1e di cui nel caso di specie non %i F
traccia, tanto piJ che lappellante era titolare soltanto diconcessione edili1ia per la costru1ione di un casei;cio e che
-
8/17/2019 consst 4968_2013
32/34
latti%itB casearia non F necessariamente collegata a 8uella di
stagionatura e %endita del #ormaggio prodotto&
-H il ritardato rilascio del titolo edili1io, in mancan1a di8ualsiasi adeguato elemento anche solo indi1iario in tal senso,
pu inPuire per ci solo sulla reputa1ione e sullimmagine di
un imprenditore Dcon particolare ri#erimento alla sua capacitB,
pro#essionalitB e moralitB&
&&2&5& osto che le %oci di danno riconosci4ili ammontano
complessi%amente ad & 5)7&99,5) De cioF & 2&),6) peroneri ur4anistici* & 673&066,0 per maggiori costi di
costru1ione* & 390&567,00 per gli utili deri%ati dalla mancata
%endita del #ormaggio prodotto, il danno e=etti%amente
riconosci4ile allappellante a causa del ritardato rilascio del
titolo edili1io di cui si tratta ascende complessi%amente ad &
293&99),29 Dduecentono%antatremilano%ecentono%antotto euro
e %entino%e centesimi, per e=etto del concorso causale alla
determina1ione del danno dello stesso appellante, secondo
8uanto esposto nel paragra#o &2&2&2&
'u tale importo, 8uale credito di %alore, de%ono essere
riconosciuti la ri%aluta1ione monetaria e gli interessi legali, da
ritenersi comun8ue compresi nelloriginaria domanda
risarcitoria D+ass& ci%&, se1& III, 30 settem4re 2009, n& 2093,
dal giorno in cui si F %eri;cato le%ento dannoso D+ass& ci%&,
se1& III, 3 mar1o 2009, n& 505 luglio 2009, n& 6592)&
Il predetto importo de%e essere in particolare ri%alutato dalla
data del #atto generatore del danno Dcoincidente con l66otto4re 699, data di rilascio del titolo edili1io allattualitB
-
8/17/2019 consst 4968_2013
33/34
Ddata di deposito della presente senten1a, secondo gli annuali
indici I'T/T* spettano inoltre gli interessi legali sulla somma
ri%alutata dalla data della presente senten1a sino al soddis#o*spettano altresC gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno
sulla somma originaria D& 293&99),29 anchessa annualmente
ri%alutata dalla data del #atto sino alle=etti%o soddis#o&
5& In conclusione, alla stregua delle osser%a1ioni s%olte,
lappello de%e essere accolto e, per le=etto, in ri#orma
dellimpugnata senten1a, de%e essere accolto il ricorsoproposto in primo grado dal sig& ier Luigi Torelli, con
conseguente condanna del +omune di arma al risarcimento
del danno, cosC come indicato in moti%a1ione&
Le spese del doppio grado di giudi1io seguono la soccom4en1a
e sono li8uidate come in dispositi%o&
&K&&
Il +onsiglio di 'tato in sede giurisdi1ionale, 'e1ione Kuinta,
de;niti%amente pronunciando sul ricorso in appello proposto
dal sig& ier Luigi Torelli a%%erso la senten1a del Tri4unale
amministrati%o regionale per lEmilia Romagna, se1ione
staccata di arma, n& 6 del 2 #e44raio 200, cosC pro%%ede:
accoglie lappello e, per le=etto, in ri#orma della senten1a
impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal sig&
ier Luigi Torelli*
conseguentemente condanna il +omune di arma a risarcire
a 8uestultimo il danno su4ito per il ritardato rilascio della
concessione edili1ia, li8uidato in & 293&99),29Dduecentono%antatremilano%ecentono%antotto euro e
-
8/17/2019 consst 4968_2013
34/34
%entino%e centesimi, oltre ri%aluta1ione monetaria ed
interessi, come da moti%a1ione&
condanna altresC il +omune di arma al pagamento in #a%oredel sig& ier Luigi Torelli delle spese del doppio grado di
giudi1io, oltre I&(&/& e +/, se do%uti, che si li8uidano in
complessi%i & )&000,00 Dottomila, nonchH alla restitu1ione del
contri4uto uni;cato, se %ersato, per la proposi1ione del ricorso
di primo grado e per 8uello di appello&
Ordina che la presente senten1a sia eseguita dall$autoritBamministrati%a&
+osC deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23
luglio 2063 con l$inter%ento dei magistrati:
+armine (olpe, residente
+arlo 'altelli, +onsigliere, Estensore
'a4ato alinconico, +onsigliere
aolo "io%anni -icolo$ Lotti, +onsigliere
.oris .urante, +onsigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
.EO'IT/T/ I- 'E"RETERI/
Il 09>60>2063
IL 'E"RET/RIO
D/rt )9 co 3 cod proc amm