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  • 8/17/2019 consst 1406_2013

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    R E P U B B L I C A I T A L I A N A  

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta

    ha pronunciato la presente

    SENTEN!A 

    sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2010,

    proposto da:

    Francesca Srl, in persona del legale rappresentante in carica

    rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Stefania

    manuela !ona, Stefano "ceto, con domicilio eletto presso

    Mario Sanino in #oma, viale $arioli, 1%0&

    contro

    !omune di 'esen(ano del )arda, in persona del legale

    rappresentante in carica rappresentato e difeso dall*avv.

    'omenico +e((i, con domicilio eletto presso $aolo #olfo in#oma, via "ppia uova 9-&

    per la riforma

    della senten(a del .".#. della /M+"#'" Se(ione Staccata

    di +#S!" 3 S n. 00%592009, resa tra le parti,

    concernente $#MSS ' !S#6# $"#!7))

    $6++/!.

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     8isti il ricorso in appello e i relativi allegati&

     8isto l*atto di costitu(ione in giudi(io del !omune di

    'esen(ano del )arda& 8iste le memorie difensive&

     8isti tutti gli atti della causa&

    #elatore nell*udien(a pulica del giorno 22 gennaio 201 il

    !onsigliere Faio aormina e uditi per le parti gli "vvocati

    Mario Sanino e $aolo #olfo ;su delega delluale era stato chiesto

    luanto versato in piB dalla originariaricorrente.

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    ra stata altresC richiesta la condanna delluistati come risulta dalla

    planimetria allegata al citato atto di provenien(a sotto la

    lettera +G. $oichA l

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    istan(a presentata il 2 dicemre 2005, essa aveva chiesto

    l

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    a=mancan(a di un titolo vincolante che imponesse la cessione

    al !omune delluanto riguardava il computo delluanto ai

    Eni del calcolo del contriuto sul costo di costru(ione non era

    stato scorporato il costo della piscina non reali((ata& g=

    irragionevole((a, in >uanto ai Eni del calcolo degli oneri di

    urani((a(ione non era stata scorporata la S/$ relativa alle

    attivit? accessorie& h= irragionevole((a per mancato scomputo

    dagli oneri di urani((a(ione del costo dello spostamento della

    fognatura comunale.

    7a parimenti eviden(iato che era stata altresC chiesta la

    condanna del !omune al risarcimento del danno consistente

    nelle conseguen(e negative derivanti dall

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    Duanto al primo proElo del gravame ;non aIerente alle

    prolematiche relative al calcolo del costo di costru(ione ed

    allo scomputo degli oneri di urani((a(ione= il primo giudiceha respinto le prime tre censure, ed ha invece accolto ;capi

    2132 della gravata senten(a= la >uarta doglian(a aIermando

    la illogicit? del divieto di collocare pannelli fotovoltaici sul

    piano di copertura mediante un apposito pergolato posto a

    prote(ione degli stessi.

    SoIermandosi poi sulla parte del me((o di primo gradocontenente le censure aIerenti al calcolo del costo di

    costru(ione il primo giudice ha disatteso il >uinto motivo

    incentrato sulla supposta viola(ione delluale si censurava la

    irragionevole((a del calcolo del contriuto sul costo di

    costru(ione sen(a scorporare la piscina sul piano di copertura

    ;opera presente nel progetto originario ma non reali((ata

    perchA sostituita da una piscina al piano terra=.

    !iJ perchA, essendo suentrata nella posi(ione della dante

    causa, la originaria ricorrente poteva avvalersi dell

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    ale aIerma(ione perJ, ha precisato il ar, poteva riguardare

    tuttavia solo il costo di costru(ione della piscina vera e propria

    sul piano di copertura e non >uello dei pilastri rinfor(ati edelle altre opere accessorie, che essendo al servi(io delluanto interferente con il parcheggio interrato

    del nuovo progetto=.

    l ar ha >uindi precisato l

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    mentre dall< annullamento del mancato scorporo dal costo di

    costru(ione della piscina originariamente progettata sul piano

    di copertura derivava luesta ase il contriuto eIettivamente dovuto mentre la

    diIeren(a avree dovuto essere restituita alla originaria

    ricorrente con gli interessi legali dalla comunica(ione della

    senten(a ; previa ac>uisi(ione della prova documentale

    dellue in ritardo parte della

    documenta(ione richiesta.

    uisito

    della condotta colposa in capo alluantiEca(ione del danno risarciile, il ar haindividuato i criteri individuativi delle vociG di danno,

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    stailendo che lo stesso, armonicamente ai detti criteri fosse

    determinato dall

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     "lla camera di consiglio del 20 luglio Essata per la delia(ione

    della istan(a di sospensione della esecutivit? della senten(a

    gravata proposta dall

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    1./uanto richiesto dall

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    Si K sostenuto infatti che non vuest

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    e discende che nulla puJ essere oiettato se la previsione sia

    contenuta nelluisto eo se della sussisten(a del

    vincoloG luirente fosse stato edotto: egli K an(i tenuto arispettare detta previsione.

    el caso di specie nel rogito di ac>uisto dell

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    incomeva su se stessa e neppure sulla propria dante causa.

    SenonchK, in disparte la circostan(a che la preesisten(a del

     vincolo a cedere luale iter logico

    possa essere prospettata la detta domanda.

     "rgomentando per pura comodit? espositiva ipoti((ando che

    l

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    loro a#enti causa+5 ;.".#. !alaria !atan(aro Se(. , 193093

    2011, n. 12259.

    Ma ciJ non integra aIatto luale K possiile convenire una cessione di aree

    all

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    analogo atto duanto aIetto da vi(io del consenso.

    'a >ualsiasi angolo prospettico la si valuti, la doglian(a va

    sicuramente disattesa.

    . 8anno adesso partitamente vagliate le ulteriori doglian(e

    articolate dalluantiEca(ione risarcitoria.

    .1. $ossono essere esaminate congiuntamente le censure

    ruricate ai nn. 2 e delluindi nella volumetria, violeree l

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    servi(io autonomo di cucina, ed altri servi(i accessori per il

    soggiorno, compresi eventuali servi(i di ar e ristorante.

    /e a(iende alerghiere si distinguono in:a= NalerghiO >uando oIrono alloggio prevalentemente in

    camere&

    = Nresiden(e turistico3alerghiereO ;#..".= >uando oIrono

    alloggio in appartamenti costituiti da uno o piB locali, dotati di

    servi(io autonomo di cucina.

    /*appartenen(a all*una o all*altra tipologia viene determinatadalla prevalen(a nel computo della capacit? ricettiva tra

    camere ed appartamenti, fermo restando che per le #", la

    durata del periodo di permanen(a non puJ essere inferiore a

    sette giorniG.

    Sulla valen(a di tale disposi(ione v

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    feraio 200-, aveva preso atto che luella alerghiera.

    Superato luale escludeva dal computo della S/$ le parti

    interrate o seminterrate che fossero state vincolate ad attivit?

    accessorie a >uella alerghiera mediante un atto diasservimento registrato e trascritto.

    SenonchK, ha osservato il primo giudice, >uando il permesso

    di costruire era stato rilasciato ;0 luglio 200@= >uesta norma

    era ormai stata sostituita dal nuovo art. @ delle ", il >uale

    introduceva un limite ulteriore consentendo la deroga soltanto

    per i locali interrati e non piB anche per i seminterrati come il

    ristorante in >uestione. n salvaguardia l

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    e>uipara(ione tra interrato e seminterrato illo tempore

    esistente.

    /a censura K fondata per due ordini di ragioni: una di esse Kendemicamente connessa alla speciEca situa(ione di fatto&

    l

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    "on so%ra##enute dis%osizioni %ossa essere "o-un3ue

    %ortata a "o-%i-ento+

    Se cosC K, non potendo la necessit? di presentare una varianteal permesso di costruire ;discendente dalla introdu(ione di

    una norma poi reputata illegittima perchA illogica ed aritraria

    in sede giudi(iale= ridondare in pregiudi(io dell< originario

    ricorrente vincitore, e non potendosi fare carico a >uesti della

    circostan(a di avere presentato una variante, pare al !ollegio

    che non fosse applicaile, nello speciEco caso, la disciplina insalvaguardia sopravvenuta eL art. @ delle ".

    < appena il caso di precisare, per altro, che luanto secondo il

    proprio angolo prospettico3 la propria posi(ione non

    soggiaceva alla disposi(ione in ultimo introdotta in epoca

    successiva al rilascio del permesso di costruire ed antecedente

    alla presenta(ione della detta variante.

    /a censura va >uindi accolta, non essendovi alcuna necessit?

    ;come dal primo giudice ipoti((ato= di estendere la previsione

    delluale escludeva dal computo della S/$ le parti

    interrate o seminterrate che fossero state vincolate ad attivit?

    accessorie a >uella alerghiera mediante un atto diasservimento registrato e trascritto ;come, peraltro,in prima

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    attuta ritenuto dallo stesso comune, che richiese l

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    risultando proante in senso contrario la normativa Escale in

    punto di categoria di accatastamento.

    4./a >uarta censura si incentra sul disposto di cui all

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    $er gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il

    contriuto del 10 per cento K rapportato unicamente al costo

    degli ediEci posti al servi(io o annessi all*intervento.$er gli interventi di ristruttura(ione edili(ia non comportanti

    demoli(ione e ricostru(ione il costo di costru(ione K

    determinato in rela(ione al costo reale degli interventi stessi,

    cosC come individuato sulla ase del progetto presentato e

    comun>ue non puJ superare il valore determinato per le nuove

    costru(ioni ai sensi dei commi da 1 a 5./a >uota di contriuto relativa al costo di costru(ione,

    determinata all*atto del rilascio, ovvero per eIetto della

    presenta(ione della denuncia di ini(io attivit?, K corrisposta in

    corso d*opera, con le modalit? e le garan(ie stailite dal

    comune e comun>ue non oltre sessanta giorni dalla data

    dichiarata di ultima(ione dei lavori. G

    l primo giudice ha motivato in senso reiettivo considerando i

    precetti di cui ai commi 4 e - una speciEca(ione del disposto

    di cui al comma 1.

    !osC non appare al !ollegio, in adesione alle doglian(e di parte

    appellante che ha uon giuoco nel sottolineare che il costo

    reale e documentatoG ;ovviamente presumiile secondo un

    giudi(io eL ante= previsto ai commi 4 e - ;che, stante la natura

    delluello previsto al comma

    1 ed escludente >uest

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    /a esigen(a di uniformare il costo di costru(ione che

    deriveree dalla natura di >uesta presta(ione patrimoniale,

    che deve essere ascritta alla categoria dei triuti localiG Kstata evidentemente ritenuta dal legislatore regionale

    recessiva rispetto ad una >uantiEca(ione caso per caso che

    tenga conto della speciEcit? delle opere progettate.

    'i tale diversa aspira(ione, che rientra nella lata

    discre(ionalit? del legislatore regionale, aIerendo alle

    modalit? determinative non si puJ che tenere conto, epertanto la prima parte della doglian(a, aIerente al criterio

    determinativo fondato sul costo reale documentato va accolta.

    on colgono nel segno, invece, le doglian(e articolate nella

    seconda parte della motiva(ione contenuta nel decisum di

    primo grado: ivi il ar, seppur con un ragionamento di natura

    ipotetica, ha eviden(iato che ;si riporta integralmente il testo

    del decisum di primo grado in parte >ua= luanto se lo

    scopo perseguito era di ottenere la spesa eIettiva la veriEca

    doveva essere eIettuata su ogni singola voce di costo. /a

    ricorrente ha invece eIettuato una generali((a(ione della

    media del risparmio calcolato su 1 voci sen(a dare alcuna

    dimostra(ione della congruen(a di >uesta percentuale rispetto

    alla parte residua dei costiG.

    l !ollegio condivide in pieno tale articola(ione della

    motiva(ione: non si tratta, come ingenerosamente sostenuto

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    da parte della appellante societ? di pretendere la massima

    analiticit?G.

    Si tratta invece di applicare la norma a uon diritto invocatadalluanto si tratta di

    ediEca(ioni che accrescono le esigen(e di infrastruttura(ione

    del territorio.

    l !ollegio riadisce il detto convincimento, che perJ, per le

    gi? chiarite ragioni non puJ riguardare l

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    applica(ione dell

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    il detto carico superiore K esclusivamente ascriviile ad una

    op(ione della appellante: come esattamente rilevato dal ar in

    primo grado i pilastri rinfor(ati e le altre opere accessorie, cheessendo al servi(io dell

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    gravi su >uestuella articolata in primo grado e, come tale, saree

    inammissiile impingendo nel disposto di cui all

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    -.2.1. Muovendo dalla incontestata ed incontestaile

    constata(ione per cui la odierna parte appellante, allorchK

    propose il ricorso di primo grado, procedette ad una analiticaelenca(ioni delle voci di danno risarciileG il !ollegio

    condivide e fa proprio il costante orientamento della

    giurispruden(a civile di legittimit? che, a far data dalla

    importante decisione della er(a Se(ione della !assa(ione

    !ivile 09305319%%, n. 40, ha costantemente aIermato il

    principio per cui in tema di risarcimento dei danni daresponsailit?* civile, l*unitariet? del diritto al risarcimento ed

    il suo riesso processuale dell*ordinaria infra(ionailit? del

    giudi(io di li>uida(ione comportano che, 3uando un soggetto

    agis"e in giudizio %er "2iedere il risar"i-ento dei danni

    "agionatigli da un deter-inato "o-%orta-ento del

    "on#enuto* la do-anda si ri)eris"e a tutte le

    %ossi$ili voci di danno originate da 3uella "ondotta<

    tutta#ia* tale %rin"i%io non %u= tro#are a%%li"azione

    3uando l'attore a$ initio o durante il "orso del giudizio

    a$$ia es%li"ita-ente es"luso il ri)eri-ento della

    do-anda a tutte le %ossi$ili voci di danno* do#endosi

    "oordinare il %rin"i%io di in)raziona$ilit; della ri"2iesta

    di risar"i-ento "on il %rin"i%io della do-anda+  e

    consegue che, >ualora nell*atto di cita(ione siano indicate

    speciEche voci di danno e tra le stesse non sia indicata >uella

    relativa ai danni materiali, l*eventuale domanda proposta in

    appello K inammissiile per novit?, mentre deve intendersiaandonata se precedentemente formulata e non riproposta

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    nella precisa(ione delle conclusioni.G;!ass. civ. Se(. , 0@3123

    2004, n. 229%@ in punto di danno iologico, ma si veda anche,

    ancora di recente, !ass. civ. Se(. Sent., 2230%3200@, n.1@%@ e, soprattutto, !ass. civ. Se(. Sent., 203023200@, n.

    9-=.

     "lla stregua del superiore principio ;e con esclusivo

    riferimento alle richieste articolate nelluanto nuovo e non mai proposto in primo

    grado il petitum di cui al punto .1. esposto alle pagg. 5 e -

    dell

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    risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi,

    non può negarsi la risarcibilità del danno subito

    dall'amministrato in presenza di una lesionedirettamente conseguente dall'atto illegittimo. l

    solo ritardo nell'emanazione di un atto ! elemento

    su"iciente per con#gurare un danno ingiusto, con

    conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di

    procedimento amministrativo lesivo di un interesse

    pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento siada concludere con un provvedimento favorevole per il

    destinatario$ ;!ons. Stato Se(. 8, 23032010, n. 1-99=.

    !iJ in %uanto “il risarcimento del danno ingiusto

    cagionato dalla pubblica amministrazione in

    conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del

    termine di conclusione del procedimento presuppone

    c&e il tempo ! un bene della vita per il cittadino e

    il ritardo nella conclusione di un %ualun%ue

    procedimento &a sempre un costo.$ ; si veda !ons. Stato

    Se(. 8, 2%30232011, n. 12@1 proprio con riferimento al caso

    di ritardo nel rilascio di un permesso di costruire in variante=.

    /a successiva evolu(ione giurispruden(iale ha chiarito "2e la

    ri"2iesta di a""erta-ento del danno da ritardo o##ero

    del danno deri#ante dalla tardi#a e-anazione di un

    %ro##edi-ento )a#ore#ole* se da un lato de#e essere

    ri"ondotta al danno da lesione di interessi legitti-i

    %retensi#i* %er l'ontologi"a natura delle %osizioni )atte #alere* dall'altro* in osse3uio al %rin"i%io dell'ati%i"it;

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    dell'ille"ito "i#ile* "ostituis"e una )attis%e"ie sui generis*

    di natura del tutto s%e"i4"a e %e"uliare* "2e de#e essere

    ri"ondotta nell'al#eo dell'art. ()* c.c. %er l'identi4"azione degli ele-enti "ostituti#i della

    res%onsa$ilit;+ Di "onseguenza* l'ingiustizia e la

    sussistenza stessa del danno non %ossono* in linea di

    %rin"i%io* %resu-ersi iuris tantu-* in -e""ani"a ed

    es"lusi#a relazione al ritardo nell'adozione del

    %ro##edi-ento a--inistrati#o )a#ore#ole* -a ildanneggiato de#e* e> art. 697 c.c.* %ro#are tutti gli

    ele-enti "ostituti#i della relati#a do-anda ; si veda !ons.

    St., se(. 8, 4 maggio 2011, n. 2-@5, ma si veda anche !ons.

    Stato Se(. 8, 213032011, n. 1@9=.

     n particolare, occorre veri#care la sussistenza sia dei

    presupposti di carattere oggettivo +prova del danno e del

    suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale,

    sia di %uello di carattere soggettivo +dolo o colpa del

    danneggiante- in sostanza, il mero “superamento$ del

    termine #ssato e lege o per via regolamentare alla

    conclusione del procedimento costituisce indice

    oggettivo, ma non integra “piena prova del danno$ .

    /a valuta(ione K di natura relativistica, deve tenere conto della

    speciEca complessit? procedimentale, ma anche in senso

    negativo per le ragioni dell

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    mancata organizzazione dell'u"icio e il ritardo nelle

    risposte alle legittime esigenze del privato comporta

    una responsabilità del 2omune c&e ritarda il rilascio delpermesso di costruire in variante con il risarcimento a

     favore del privato non solo del danno patrimoniale, ma

    anc&e di %uello non patrimoniale.$ ;!ons. Stato Se(. 8, 2%3

    0232011, n. 12@1=.

    -..2. Secondo l

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     l 2ollegio condivide la tesi per cui il danno da ritardo

    potrebbe in via teorica sussistere anc&e nel caso di

    riscontrata legittimità della statuizione #nale reiettiva oparzialmente reiettiva- senonc&! in un caso %uale %uello

    all3esame dal 2ollegio, caratterizzato dalla continua

    interlocuzione tra le parti ;come K ene che sia, al Ene di

    evitare il proliferare di inutili e dispendiosi conten(iosi= non

    puJ certo aIermarsi la speciosit? o dilatori et? delle richieste

    di chiarimenti del !omune, sol che si consideri che taluni diessi erano diretti a provvedere a richieste delluesto !ollegio.

    A dicasi come sostiene parte appellante3 che dalla

    circostan(a che il progetto di variante riguardava soltanto il

    10Q della superEcie complessiva dell

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    Secondo luentemente prestJ sostan(iale ac>uiescen(a= a

    riprova della non palese illegittimit? di tale modus operandi.

    n considera(ione di >uanto En >ui esposto, appare evidente

    che, tenuto anche dei tempi tecnici legati alluanto sopra

    eviden(iato, tali da rendere congrui i tempi impiegati=,

    davvero non si ravvisa nella condotta dell*"mministra(ione la

    sussisten(a di manifeste viola(ioni di legge colposamente

    commesse, il che esclude la risarciilit? del danno lamentato

    ;eL multis: “la domanda

    di risarcimento del danno da ritardo, azionata e art.

     ()* c.c. , può essere accolta dal giudice solo se

    l'istante dimostra c&e il provvedimento favorevole

    avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già ab

    origine e c&e sussistono tutti i re%uisiti costitutividell'illecito a%uiliano, tra i %uali elementi univoci

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    indicativi della sussistenza della colpa in capo alla

    pubblica amministrazione.$4!ons. Stato Se(. 8, 293053

    200%, n. 25-43=. 8anno pertanto respinte le censure proposte su parte + del

    ricorso in appello, al punto 2 ;pagg. 2% 353= ed ai punti da .2.

    ai punti .2.@. in >uanto costituenti speciEca(ione delle voci

    riconduciili al ritardo nelluantum lastatui(ione risarcitoria relativa al motivo del me((o di primo

    grado accolto, per la mancata installa(ione dell

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    luiescen(a.

    -.4.2. !iJ premesso, sostiene parte appellante censura il puntoc= della speciEca motiva(ione del primo giudice >uanto a tale

    aspetto, laddove si K stailito che in via e>uitativa la durata

    della perdita risarciile decorre dal 1 ottore 200@ ;ossia circa

    due mesi dopo il rilascio del permesso di costruire, per tenere

    conto dei tempi di installa(ione e attiva(ione dell

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    incentivanti, pari a 0,-5 per Th prodotto, previste dai

    decreti ministeriali per gli impianti messi in eserci(io entro

    1.12.2010= nA il mancato conseguimento degli stessi.n particolare non K stato dimostrato che tale impossiilit? a

    godere degli incentivi consegua di necessit? anche in ipotesi di

    presenta(ione del progetto approvatoapprovaile a seguito

    della statui(ione del ar, mentre il danno da decremento di

     valoreG dell

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    /e censure da ..1. a .. vanno pertanto disattese, mentre

    la infondate((a di >uella di cui al punto .4. discende dalla non

    ritenuta sussisten(a di un ritardo colposo nella deEni(ione delprocedimento di rilascio del permesso di costruire ascriviile

    all

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    'iego Saatino, !onsigliere

    #aIaele $oten(a, !onsigliere 

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

     

    '$S"" S)##" 

    l 0@0201

    / S)#"#

    ;"rt. %9, co. , cod. proc. amm.=