consst 1406_2013
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTEN!A
sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2010,
proposto da:
Francesca Srl, in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Stefania
manuela !ona, Stefano "ceto, con domicilio eletto presso
Mario Sanino in #oma, viale $arioli, 1%0&
contro
!omune di 'esen(ano del )arda, in persona del legale
rappresentante in carica rappresentato e difeso dall*avv.
'omenico +e((i, con domicilio eletto presso $aolo #olfo in#oma, via "ppia uova 9-&
per la riforma
della senten(a del .".#. della /M+"#'" Se(ione Staccata
di +#S!" 3 S n. 00%592009, resa tra le parti,
concernente $#MSS ' !S#6# $"#!7))
$6++/!.
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8isti il ricorso in appello e i relativi allegati&
8isto l*atto di costitu(ione in giudi(io del !omune di
'esen(ano del )arda& 8iste le memorie difensive&
8isti tutti gli atti della causa&
#elatore nell*udien(a pulica del giorno 22 gennaio 201 il
!onsigliere Faio aormina e uditi per le parti gli "vvocati
Mario Sanino e $aolo #olfo ;su delega delluale era stato chiesto
luanto versato in piB dalla originariaricorrente.
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ra stata altresC richiesta la condanna delluistati come risulta dalla
planimetria allegata al citato atto di provenien(a sotto la
lettera +G. $oichA l
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istan(a presentata il 2 dicemre 2005, essa aveva chiesto
l
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a=mancan(a di un titolo vincolante che imponesse la cessione
al !omune delluanto riguardava il computo delluanto ai
Eni del calcolo del contriuto sul costo di costru(ione non era
stato scorporato il costo della piscina non reali((ata& g=
irragionevole((a, in >uanto ai Eni del calcolo degli oneri di
urani((a(ione non era stata scorporata la S/$ relativa alle
attivit? accessorie& h= irragionevole((a per mancato scomputo
dagli oneri di urani((a(ione del costo dello spostamento della
fognatura comunale.
7a parimenti eviden(iato che era stata altresC chiesta la
condanna del !omune al risarcimento del danno consistente
nelle conseguen(e negative derivanti dall
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Duanto al primo proElo del gravame ;non aIerente alle
prolematiche relative al calcolo del costo di costru(ione ed
allo scomputo degli oneri di urani((a(ione= il primo giudiceha respinto le prime tre censure, ed ha invece accolto ;capi
2132 della gravata senten(a= la >uarta doglian(a aIermando
la illogicit? del divieto di collocare pannelli fotovoltaici sul
piano di copertura mediante un apposito pergolato posto a
prote(ione degli stessi.
SoIermandosi poi sulla parte del me((o di primo gradocontenente le censure aIerenti al calcolo del costo di
costru(ione il primo giudice ha disatteso il >uinto motivo
incentrato sulla supposta viola(ione delluale si censurava la
irragionevole((a del calcolo del contriuto sul costo di
costru(ione sen(a scorporare la piscina sul piano di copertura
;opera presente nel progetto originario ma non reali((ata
perchA sostituita da una piscina al piano terra=.
!iJ perchA, essendo suentrata nella posi(ione della dante
causa, la originaria ricorrente poteva avvalersi dell
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ale aIerma(ione perJ, ha precisato il ar, poteva riguardare
tuttavia solo il costo di costru(ione della piscina vera e propria
sul piano di copertura e non >uello dei pilastri rinfor(ati edelle altre opere accessorie, che essendo al servi(io delluanto interferente con il parcheggio interrato
del nuovo progetto=.
l ar ha >uindi precisato l
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mentre dall< annullamento del mancato scorporo dal costo di
costru(ione della piscina originariamente progettata sul piano
di copertura derivava luesta ase il contriuto eIettivamente dovuto mentre la
diIeren(a avree dovuto essere restituita alla originaria
ricorrente con gli interessi legali dalla comunica(ione della
senten(a ; previa ac>uisi(ione della prova documentale
dellue in ritardo parte della
documenta(ione richiesta.
uisito
della condotta colposa in capo alluantiEca(ione del danno risarciile, il ar haindividuato i criteri individuativi delle vociG di danno,
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stailendo che lo stesso, armonicamente ai detti criteri fosse
determinato dall
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"lla camera di consiglio del 20 luglio Essata per la delia(ione
della istan(a di sospensione della esecutivit? della senten(a
gravata proposta dall
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1./uanto richiesto dall
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Si K sostenuto infatti che non vuest
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e discende che nulla puJ essere oiettato se la previsione sia
contenuta nelluisto eo se della sussisten(a del
vincoloG luirente fosse stato edotto: egli K an(i tenuto arispettare detta previsione.
el caso di specie nel rogito di ac>uisto dell
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incomeva su se stessa e neppure sulla propria dante causa.
SenonchK, in disparte la circostan(a che la preesisten(a del
vincolo a cedere luale iter logico
possa essere prospettata la detta domanda.
"rgomentando per pura comodit? espositiva ipoti((ando che
l
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loro a#enti causa+5 ;.".#. !alaria !atan(aro Se(. , 193093
2011, n. 12259.
Ma ciJ non integra aIatto luale K possiile convenire una cessione di aree
all
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analogo atto duanto aIetto da vi(io del consenso.
'a >ualsiasi angolo prospettico la si valuti, la doglian(a va
sicuramente disattesa.
. 8anno adesso partitamente vagliate le ulteriori doglian(e
articolate dalluantiEca(ione risarcitoria.
.1. $ossono essere esaminate congiuntamente le censure
ruricate ai nn. 2 e delluindi nella volumetria, violeree l
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servi(io autonomo di cucina, ed altri servi(i accessori per il
soggiorno, compresi eventuali servi(i di ar e ristorante.
/e a(iende alerghiere si distinguono in:a= NalerghiO >uando oIrono alloggio prevalentemente in
camere&
= Nresiden(e turistico3alerghiereO ;#..".= >uando oIrono
alloggio in appartamenti costituiti da uno o piB locali, dotati di
servi(io autonomo di cucina.
/*appartenen(a all*una o all*altra tipologia viene determinatadalla prevalen(a nel computo della capacit? ricettiva tra
camere ed appartamenti, fermo restando che per le #", la
durata del periodo di permanen(a non puJ essere inferiore a
sette giorniG.
Sulla valen(a di tale disposi(ione v
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feraio 200-, aveva preso atto che luella alerghiera.
Superato luale escludeva dal computo della S/$ le parti
interrate o seminterrate che fossero state vincolate ad attivit?
accessorie a >uella alerghiera mediante un atto diasservimento registrato e trascritto.
SenonchK, ha osservato il primo giudice, >uando il permesso
di costruire era stato rilasciato ;0 luglio 200@= >uesta norma
era ormai stata sostituita dal nuovo art. @ delle ", il >uale
introduceva un limite ulteriore consentendo la deroga soltanto
per i locali interrati e non piB anche per i seminterrati come il
ristorante in >uestione. n salvaguardia l
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e>uipara(ione tra interrato e seminterrato illo tempore
esistente.
/a censura K fondata per due ordini di ragioni: una di esse Kendemicamente connessa alla speciEca situa(ione di fatto&
l
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"on so%ra##enute dis%osizioni %ossa essere "o-un3ue
%ortata a "o-%i-ento+
Se cosC K, non potendo la necessit? di presentare una varianteal permesso di costruire ;discendente dalla introdu(ione di
una norma poi reputata illegittima perchA illogica ed aritraria
in sede giudi(iale= ridondare in pregiudi(io dell< originario
ricorrente vincitore, e non potendosi fare carico a >uesti della
circostan(a di avere presentato una variante, pare al !ollegio
che non fosse applicaile, nello speciEco caso, la disciplina insalvaguardia sopravvenuta eL art. @ delle ".
< appena il caso di precisare, per altro, che luanto secondo il
proprio angolo prospettico3 la propria posi(ione non
soggiaceva alla disposi(ione in ultimo introdotta in epoca
successiva al rilascio del permesso di costruire ed antecedente
alla presenta(ione della detta variante.
/a censura va >uindi accolta, non essendovi alcuna necessit?
;come dal primo giudice ipoti((ato= di estendere la previsione
delluale escludeva dal computo della S/$ le parti
interrate o seminterrate che fossero state vincolate ad attivit?
accessorie a >uella alerghiera mediante un atto diasservimento registrato e trascritto ;come, peraltro,in prima
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attuta ritenuto dallo stesso comune, che richiese l
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risultando proante in senso contrario la normativa Escale in
punto di categoria di accatastamento.
4./a >uarta censura si incentra sul disposto di cui all
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$er gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il
contriuto del 10 per cento K rapportato unicamente al costo
degli ediEci posti al servi(io o annessi all*intervento.$er gli interventi di ristruttura(ione edili(ia non comportanti
demoli(ione e ricostru(ione il costo di costru(ione K
determinato in rela(ione al costo reale degli interventi stessi,
cosC come individuato sulla ase del progetto presentato e
comun>ue non puJ superare il valore determinato per le nuove
costru(ioni ai sensi dei commi da 1 a 5./a >uota di contriuto relativa al costo di costru(ione,
determinata all*atto del rilascio, ovvero per eIetto della
presenta(ione della denuncia di ini(io attivit?, K corrisposta in
corso d*opera, con le modalit? e le garan(ie stailite dal
comune e comun>ue non oltre sessanta giorni dalla data
dichiarata di ultima(ione dei lavori. G
l primo giudice ha motivato in senso reiettivo considerando i
precetti di cui ai commi 4 e - una speciEca(ione del disposto
di cui al comma 1.
!osC non appare al !ollegio, in adesione alle doglian(e di parte
appellante che ha uon giuoco nel sottolineare che il costo
reale e documentatoG ;ovviamente presumiile secondo un
giudi(io eL ante= previsto ai commi 4 e - ;che, stante la natura
delluello previsto al comma
1 ed escludente >uest
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/a esigen(a di uniformare il costo di costru(ione che
deriveree dalla natura di >uesta presta(ione patrimoniale,
che deve essere ascritta alla categoria dei triuti localiG Kstata evidentemente ritenuta dal legislatore regionale
recessiva rispetto ad una >uantiEca(ione caso per caso che
tenga conto della speciEcit? delle opere progettate.
'i tale diversa aspira(ione, che rientra nella lata
discre(ionalit? del legislatore regionale, aIerendo alle
modalit? determinative non si puJ che tenere conto, epertanto la prima parte della doglian(a, aIerente al criterio
determinativo fondato sul costo reale documentato va accolta.
on colgono nel segno, invece, le doglian(e articolate nella
seconda parte della motiva(ione contenuta nel decisum di
primo grado: ivi il ar, seppur con un ragionamento di natura
ipotetica, ha eviden(iato che ;si riporta integralmente il testo
del decisum di primo grado in parte >ua= luanto se lo
scopo perseguito era di ottenere la spesa eIettiva la veriEca
doveva essere eIettuata su ogni singola voce di costo. /a
ricorrente ha invece eIettuato una generali((a(ione della
media del risparmio calcolato su 1 voci sen(a dare alcuna
dimostra(ione della congruen(a di >uesta percentuale rispetto
alla parte residua dei costiG.
l !ollegio condivide in pieno tale articola(ione della
motiva(ione: non si tratta, come ingenerosamente sostenuto
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da parte della appellante societ? di pretendere la massima
analiticit?G.
Si tratta invece di applicare la norma a uon diritto invocatadalluanto si tratta di
ediEca(ioni che accrescono le esigen(e di infrastruttura(ione
del territorio.
l !ollegio riadisce il detto convincimento, che perJ, per le
gi? chiarite ragioni non puJ riguardare l
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applica(ione dell
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il detto carico superiore K esclusivamente ascriviile ad una
op(ione della appellante: come esattamente rilevato dal ar in
primo grado i pilastri rinfor(ati e le altre opere accessorie, cheessendo al servi(io dell
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gravi su >uestuella articolata in primo grado e, come tale, saree
inammissiile impingendo nel disposto di cui all
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-.2.1. Muovendo dalla incontestata ed incontestaile
constata(ione per cui la odierna parte appellante, allorchK
propose il ricorso di primo grado, procedette ad una analiticaelenca(ioni delle voci di danno risarciileG il !ollegio
condivide e fa proprio il costante orientamento della
giurispruden(a civile di legittimit? che, a far data dalla
importante decisione della er(a Se(ione della !assa(ione
!ivile 09305319%%, n. 40, ha costantemente aIermato il
principio per cui in tema di risarcimento dei danni daresponsailit?* civile, l*unitariet? del diritto al risarcimento ed
il suo riesso processuale dell*ordinaria infra(ionailit? del
giudi(io di li>uida(ione comportano che, 3uando un soggetto
agis"e in giudizio %er "2iedere il risar"i-ento dei danni
"agionatigli da un deter-inato "o-%orta-ento del
"on#enuto* la do-anda si ri)eris"e a tutte le
%ossi$ili voci di danno originate da 3uella "ondotta<
tutta#ia* tale %rin"i%io non %u= tro#are a%%li"azione
3uando l'attore a$ initio o durante il "orso del giudizio
a$$ia es%li"ita-ente es"luso il ri)eri-ento della
do-anda a tutte le %ossi$ili voci di danno* do#endosi
"oordinare il %rin"i%io di in)raziona$ilit; della ri"2iesta
di risar"i-ento "on il %rin"i%io della do-anda+ e
consegue che, >ualora nell*atto di cita(ione siano indicate
speciEche voci di danno e tra le stesse non sia indicata >uella
relativa ai danni materiali, l*eventuale domanda proposta in
appello K inammissiile per novit?, mentre deve intendersiaandonata se precedentemente formulata e non riproposta
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nella precisa(ione delle conclusioni.G;!ass. civ. Se(. , 0@3123
2004, n. 229%@ in punto di danno iologico, ma si veda anche,
ancora di recente, !ass. civ. Se(. Sent., 2230%3200@, n.1@%@ e, soprattutto, !ass. civ. Se(. Sent., 203023200@, n.
9-=.
"lla stregua del superiore principio ;e con esclusivo
riferimento alle richieste articolate nelluanto nuovo e non mai proposto in primo
grado il petitum di cui al punto .1. esposto alle pagg. 5 e -
dell
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risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi,
non può negarsi la risarcibilità del danno subito
dall'amministrato in presenza di una lesionedirettamente conseguente dall'atto illegittimo. l
solo ritardo nell'emanazione di un atto ! elemento
su"iciente per con#gurare un danno ingiusto, con
conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di
procedimento amministrativo lesivo di un interesse
pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento siada concludere con un provvedimento favorevole per il
destinatario$ ;!ons. Stato Se(. 8, 23032010, n. 1-99=.
!iJ in %uanto “il risarcimento del danno ingiusto
cagionato dalla pubblica amministrazione in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento presuppone
c&e il tempo ! un bene della vita per il cittadino e
il ritardo nella conclusione di un %ualun%ue
procedimento &a sempre un costo.$ ; si veda !ons. Stato
Se(. 8, 2%30232011, n. 12@1 proprio con riferimento al caso
di ritardo nel rilascio di un permesso di costruire in variante=.
/a successiva evolu(ione giurispruden(iale ha chiarito "2e la
ri"2iesta di a""erta-ento del danno da ritardo o##ero
del danno deri#ante dalla tardi#a e-anazione di un
%ro##edi-ento )a#ore#ole* se da un lato de#e essere
ri"ondotta al danno da lesione di interessi legitti-i
%retensi#i* %er l'ontologi"a natura delle %osizioni )atte #alere* dall'altro* in osse3uio al %rin"i%io dell'ati%i"it;
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dell'ille"ito "i#ile* "ostituis"e una )attis%e"ie sui generis*
di natura del tutto s%e"i4"a e %e"uliare* "2e de#e essere
ri"ondotta nell'al#eo dell'art. ()* c.c. %er l'identi4"azione degli ele-enti "ostituti#i della
res%onsa$ilit;+ Di "onseguenza* l'ingiustizia e la
sussistenza stessa del danno non %ossono* in linea di
%rin"i%io* %resu-ersi iuris tantu-* in -e""ani"a ed
es"lusi#a relazione al ritardo nell'adozione del
%ro##edi-ento a--inistrati#o )a#ore#ole* -a ildanneggiato de#e* e> art. 697 c.c.* %ro#are tutti gli
ele-enti "ostituti#i della relati#a do-anda ; si veda !ons.
St., se(. 8, 4 maggio 2011, n. 2-@5, ma si veda anche !ons.
Stato Se(. 8, 213032011, n. 1@9=.
n particolare, occorre veri#care la sussistenza sia dei
presupposti di carattere oggettivo +prova del danno e del
suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale,
sia di %uello di carattere soggettivo +dolo o colpa del
danneggiante- in sostanza, il mero “superamento$ del
termine #ssato e lege o per via regolamentare alla
conclusione del procedimento costituisce indice
oggettivo, ma non integra “piena prova del danno$ .
/a valuta(ione K di natura relativistica, deve tenere conto della
speciEca complessit? procedimentale, ma anche in senso
negativo per le ragioni dell
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mancata organizzazione dell'u"icio e il ritardo nelle
risposte alle legittime esigenze del privato comporta
una responsabilità del 2omune c&e ritarda il rilascio delpermesso di costruire in variante con il risarcimento a
favore del privato non solo del danno patrimoniale, ma
anc&e di %uello non patrimoniale.$ ;!ons. Stato Se(. 8, 2%3
0232011, n. 12@1=.
-..2. Secondo l
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l 2ollegio condivide la tesi per cui il danno da ritardo
potrebbe in via teorica sussistere anc&e nel caso di
riscontrata legittimità della statuizione #nale reiettiva oparzialmente reiettiva- senonc&! in un caso %uale %uello
all3esame dal 2ollegio, caratterizzato dalla continua
interlocuzione tra le parti ;come K ene che sia, al Ene di
evitare il proliferare di inutili e dispendiosi conten(iosi= non
puJ certo aIermarsi la speciosit? o dilatori et? delle richieste
di chiarimenti del !omune, sol che si consideri che taluni diessi erano diretti a provvedere a richieste delluesto !ollegio.
A dicasi come sostiene parte appellante3 che dalla
circostan(a che il progetto di variante riguardava soltanto il
10Q della superEcie complessiva dell
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Secondo luentemente prestJ sostan(iale ac>uiescen(a= a
riprova della non palese illegittimit? di tale modus operandi.
n considera(ione di >uanto En >ui esposto, appare evidente
che, tenuto anche dei tempi tecnici legati alluanto sopra
eviden(iato, tali da rendere congrui i tempi impiegati=,
davvero non si ravvisa nella condotta dell*"mministra(ione la
sussisten(a di manifeste viola(ioni di legge colposamente
commesse, il che esclude la risarciilit? del danno lamentato
;eL multis: “la domanda
di risarcimento del danno da ritardo, azionata e art.
()* c.c. , può essere accolta dal giudice solo se
l'istante dimostra c&e il provvedimento favorevole
avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già ab
origine e c&e sussistono tutti i re%uisiti costitutividell'illecito a%uiliano, tra i %uali elementi univoci
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indicativi della sussistenza della colpa in capo alla
pubblica amministrazione.$4!ons. Stato Se(. 8, 293053
200%, n. 25-43=. 8anno pertanto respinte le censure proposte su parte + del
ricorso in appello, al punto 2 ;pagg. 2% 353= ed ai punti da .2.
ai punti .2.@. in >uanto costituenti speciEca(ione delle voci
riconduciili al ritardo nelluantum lastatui(ione risarcitoria relativa al motivo del me((o di primo
grado accolto, per la mancata installa(ione dell
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luiescen(a.
-.4.2. !iJ premesso, sostiene parte appellante censura il puntoc= della speciEca motiva(ione del primo giudice >uanto a tale
aspetto, laddove si K stailito che in via e>uitativa la durata
della perdita risarciile decorre dal 1 ottore 200@ ;ossia circa
due mesi dopo il rilascio del permesso di costruire, per tenere
conto dei tempi di installa(ione e attiva(ione dell
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incentivanti, pari a 0,-5 per Th prodotto, previste dai
decreti ministeriali per gli impianti messi in eserci(io entro
1.12.2010= nA il mancato conseguimento degli stessi.n particolare non K stato dimostrato che tale impossiilit? a
godere degli incentivi consegua di necessit? anche in ipotesi di
presenta(ione del progetto approvatoapprovaile a seguito
della statui(ione del ar, mentre il danno da decremento di
valoreG dell
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/e censure da ..1. a .. vanno pertanto disattese, mentre
la infondate((a di >uella di cui al punto .4. discende dalla non
ritenuta sussisten(a di un ritardo colposo nella deEni(ione delprocedimento di rilascio del permesso di costruire ascriviile
all
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'iego Saatino, !onsigliere
#aIaele $oten(a, !onsigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
'$S"" S)##"
l 0@0201
/ S)#"#
;"rt. %9, co. , cod. proc. amm.=