BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
L’INQUINAMENTO L’INQUINAMENTO ACUSTICOACUSTICO
Avv. Federico PeresB & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosivia Leoni n. 4 – 37121 Veronatel. 045/8012901 – fax 045/8031355e-mail [email protected] www.buttiandpartners.com
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INQUINAMENTO ACUSTICO
NORMATIVA NAZIONALESPECIFICA
NORMATIVA COMUNITARIA
NORMATIVA NAZIONALEGENERALE
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (non vigente)
Ante 2002 - disciplina di settore
Post 2002 – disciplina generaleDIRETTIVA 49/2002
d.p.c.m. 1 marzo 1991
Decreti attuativi: es.d.p.c.m. 14 novembre 1997
TUTELA PENALEart. 659 c.p.
d.p.c.m. 1 marzo 1993
LEGGE quadro n. 447/1995
TUTELA CIVILEart. 844 c.c.
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
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Prima del 2002 DISCIPLINA di SETTORE: non esisteva una disciplina organica sull’inquinamento acustico. Erano stati adottati solamente una serie di provvedimenti che regolavano le singole sorgenti mobili.
Dopo il 2002 DISCIPLINA GENERALE: Direttiva 2002/49/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 18 del 18.07.2002.
NORMATIVA COMUNITARIA
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DIRETTIVA 2002/49/CE
prevenire, evitare e ridurre gli effetti nocivi derivati dall’esposizione al rumore ambientale.
OBIETTIVO
ECCEZIONI
Rumore prodotto dalla stessa persona esposta, dalle attività domestiche e dal vicinato
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DIRETTIVA 2002/49/CE:
VALORI LIMITE
La direttiva comunitaria contiene varie definizioni. Importante è la definizione di “descrittore acustico” – ovvero la quantità fisica che descrive il rumore ambientale avente un rapporto con l’effetto nocivo (ex art. 3, lett. d.) -
In essa si individuano, per i diversi periodi della giornata – diurno, serale, notturno e complessivo (che include giorno, sera e notte) -
Continua Dir. 49/2002
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il valore limite
Al SUPERAMENTO di tali valori, fissati dai singoli Stati membri,
Le competenti autorità dei singoli Stati esaminano o applicano provvedimenti di attenuazione del rumore (ex art. 3, lett. r)
Continua Dir. 49/2002
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Prevede inoltre una serie di
SCADENZE
In particolare:
18 luglio 2004
adozione da parte degli Stati membri delle DISPOSIZIONI legislative, regolamentari e amministrative necessarie per CONFORMARSI alla direttiva(art. 14, co. 1)
Continua Dir. 49/2002
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30 luglio 2007
18 luglio 2009
elaborazione da parte degli Stati membri e, ove opportuno, adozione di MAPPE ACUSTICHE relative al precedente anno solare per alcune località genericamente indicate (art. 7, co. 1)
presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una RELAZIONE sull’attuazione della Direttiva(art. 11, co. 1)
Continua Dir. 49/2002
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CRITICA
I valori limite riportati nell’Allegato VI della Direttiva, pur non essendo vincolanti per gli Stati, sono MENO RESTRITTIVI di quelli attualmente in vigore in Italia, ai sensi del D.P.C.M. n. /1997
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D.lgs 19 agosto 2005, n. 194
emanato in attuazione della
DIRETTIVA 2002/49/Ce
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
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In particolare:
STATO – funzioni generali.es: disciplina inquinamento acustico porti,
aeroporti, ferrovie.
REGIONI – controllo e prevenzione inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse in generale.
COMUNI – controllo rumore derivante dalla circolazione stradale.
NORMATIVA NAZIONALE
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (non vigente)
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● rubricato: “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
● il decreto è ancora applicato, in quanto richiamato nel regime transitorio della legge quadro 447/1995.
continua: normativa nazionale
D.P.C.M. 1 marzo 1991
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Decreto emanato in attuazione dell’art. 4, L. 23.12.1978,
n.833 e dell’art. 2, co. 14, L. 8.07.1986, n.349.
Disciplinava inquinamento acustico proveniente da IMPIANTI INDUSTRIALI e da ATTIVITÀ TEMPORANEE.
Nel preambolo si chiariva il CARATTERE TRANSITORIO del decreto, in attesa di approvazione di una legge quadro in materia.
continua: normativa nazionale
D.P.C.M. 1 marzo 1993
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Richiedeva ai COMUNI di effettuare la ZONIZZAZIONE ACUSTICA – ovvero suddividere territorio in classi o aree acusticamente omogenee.
Non prevedeva un termine entro il quale ultimare la classificazione.
Individuava DUE REGIMI differenti:
continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
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TRANSITORIO – in vigore in attesa della zonizzazione. Associava alle 4 DIVERSE ZONE individuate all’art. 6, dei limiti di accettabilità per il periodo diurno e notturno.
DEFINITO – in vigore ultimata la zonizzazione. Prevedeva differenti limiti per le SEI CLASSI in cui si sarebbe dovuto suddividere il territorio comunale.
continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
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Le SEI CLASSI previste (poi riprese dalla legge quadro) erano:
Classe I – aree particolarmente protette Classe II – aree per uso prevalentemente
residenziale Classe III – aree di tipo misto Classe IV – aree di intensa attività umana Classe V – aree prevalentemente industriali Classe VI – aree esclusivamente industriali
continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
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Erano previsti dei PIANI di RISANAMENTO - le IMPRESE avrebbero dovuto presentare questi
piani alla REGIONI entro 6 MESI dall’entrata in vigore del decreto, per garantire l’adeguamento ai limiti previsti dal decreto.
La Corte Costituzionale con
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti del decreto perché incidenti sulla competenza delle regioni e delle province autonome.
continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
Sentenza 30.12.1991, n. 517
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La ZONIZZAZIONE ACUSTICA non è stata attuata
Solo il REGIME TRANSITORIO ha trovato parziale applicazione.
In questo contesto normativo è stata approvata la
continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993
LEGGE QUADRO 447/1995
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Ampi poteri alla REGIONI e agli ENTI LOCALI
Obiettivo: tutela AMBIENTE ESTERNO e AMBIENTE ABITATIVO dall’inquinamento acustico
Mantiene obbligo per i COMUNI di effettuare ZONIZZAZIONE ACUSTICA
LEGGE QUADRO 447/1995
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rispetto al D.P.C.M. 1 marzo 1993:
Ruolo delle REGIONI:
elaborare CRITERI GUIDA per zonizzazione
POTERI SOSTITUTIVI in caso di INERZIA dei Comuni
continua: legge quadro 447/1995
DIFFERENZA
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Riprende dal d.p.c.m. del 1 marzo 1991, specificandoli ulteriormente, una serie di
tra cui:
VALORI limite di EMISSIONE – valore massimo di rumore che può essere emesso da sorgente sonora. Da misurarsi in prossimità sorgente stessa.
VALORI limite di IMMISSIONE – valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente, abitativo o esterno. Da misurarsi in prossimità dei ricettori.
continua: legge quadro 447/1995
LIMITI di ACCETTABILITA’
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VALORI di ATTENZIONE – valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.
VALORI di QUALITA’ – valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di tutela previsti dalla legge.
continua: LIMITI di ACCETTABILITA’
Tra i valori limite di immissione rientra il c.d.
VALORE LIMITE DIFFERENZIALE
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dato dalla DIFFERENZA tra il RUMORE AMBIENTALE e il RUMORE RESIDUO
Dal momento che il RUMORE AMBIENTALE è costituito dall’insieme del rumore residuo e del rumore prodotto dalle specifiche fonti disturbanti
il VALORE DIFFERENZIALE ha lo scopo di misurare il RUMORE PRODOTTO dalle singole fonti disturbanti
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Non trova applicazione per la classe IV – che comprende AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
Il LIMITE DIFFERENZIALE
è quantificato in:
5 dB nel periodo diurno 3 dB nel periodo notturno
ATTENZIONE
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coincidente con il regime transitorio già disciplinato nel d.p.c.m. 1° marzo 1991, in quanto COMPATIBILE con la legge
quadro.
ha individuato per ognuna delle sei classi i VALORI LIMITE di emissione, immissione, attenzione e qualità.
In attesa che i Comuni procedano a suddividere il territorio in classi, la legge quadro ha previsto
REGIME TRANSITORIO
d.p.c.m. 14 novembre 1997
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La legge quadro prevede
di natura esclusivamente
continua: legge quadro 447/1995
La legge quadro prevede l’emanazione di numerosi DECRETI ATTUATIVI, molti dei quali sono già stati adottati. Ad esempio il d.p.c.m. 14.11.1997.
SANZIONI
AMMINISTRATIVA
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continua: legge quadro 447/1995
ESEMPI di sanzioni sono:
Sanzione da 1.033 a 10.330 euro per chi non ottempera ad ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 9 (salve le eventuali conseguenze penali ex art. 650 c.p.).
Sanzione da 571 a 5.165 euro per chi, nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione.
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continua: normativa nazionale
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal
a norma dell’art. 11 della legge 447/1995
TRAFFICO VEICOLARE
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In particolare si osservi che:
L’ordinamento nazionale fornisce ulteriori strumenti di tutela dall’inquinamento acustico:
sotto il PROFILO PENALE
sotto il PROFILO CIVILE
continua: normativa nazionale
art. 659 c.p.
art. 844 c.c.
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A. PROFILO PENALE
continua: normativa nazionale
art. 659 c.p.Ai sensi dell’ “Chiunque, mediante schiamazzio rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 310. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 518 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
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A. PROFILO PENALE
continua: normativa nazionale
A seguito dell’entrata in vigore della legge 447/1995, la giurisprudenza della Cassazione penale non è un’unanime nel pronunciarsi sul tema
SOPRAVVIVENZA art. 659 c.p.Questione:
E’ABROGATO per la Cass. pen., sez. I, 19.05.1999, n. 6291: deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialità (…), costituendo tale condotta l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, co. 2, L. 447/1995.
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continua: A. Profilo penale
SOPRAVVIVENZA art.659 c.p.
NON è ABROGATO per la Cass. pen., sez. I, 19.01.2001, n. 443: si esclude l’abrogazione per entrata in vigore dell’art. 10, co. 2, L.447/1995, poiché le due le due norme perseguono scopi diversi: l’art. 659 c.p. sanziona gli EFFETTI negativi della rumorosità sulla tranquillità pubblica;
l’art. 10, co. 2, L. 447/1995 sanziona il SUPERAMENTO dei LIMITI di rumorosità fissati, indipendentemente da un effettivo disturbo.
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B. PROFILO CIVILE
continua: normativa nazionale
art. 844 c.c. L’ pone un divieto a carattere generale.
Il proprietario di un fondo può far cessare le immissioni (incluse quelle acustiche) sul proprio fondo che superino la NORMALE TOLLERABILITÀ, avuto riguardo:
alla condizione dei luoghi; al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; alla priorità di un determinato uso.
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B. PROFILO CIVILEcontinua: normativa nazionale
L’APPLICAZIONE dell’art. 844 c.c. ha comportato numerose pronunce giurisprudenziali, dalle quali si può dedurre che:
per DETERMINARE L’INTOLLERABILITÀ delle immissioni acustiche si possono utilizzare i limiti fissati dal d.p.c.m. 14.11.1997, n;
la disciplina di settore persegue una finalità pubblica.
Non è quindi da escludere l’APPLICABILITÀ dell’art. 844 c.c. ai RAPPORTI TRA PRIVATI.
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