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VIDEO20 Maggio 2014

Il !!!

TASI

IMU

IMI

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• TASI: il nuovo tributo sui servizi indivisibili

• IMU: l’imposta municipale propria dal 1/1/2014

• IMI: l’imposta municipale immobiliare Provincia di Bolzano

PROGRAMMA

• Intervento Claudio Carpentieri

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TASITributo sui servizi

indivisibili

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IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE

IL PRIMO:

COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE (IMU)

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IUC

IL SECONDO:

COLLEGATO ALLA EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI:

• TASI • TARI

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IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE

PRESSIONE FISCALE IMU/TASI

IMU: di natura patrimoniale dovuta dal possessore con esclusione delle abitazioni principali

+

TASI (Tributo sui servizi indivisibili): destinato a finanziare i servizi indivisibili e dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore

SOGLIA MASSIMA

D.L. 16/2014

c. 639/640

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PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

Possesso o detenzione a qualsiasi titolo:

• fabbricati compresa l’abitazione principale• aree edificabili

N.B.: non si verifica il presupposto impositivo in riferimento ai terreni agricoli e alle aree scoperte

TASI

Adibiti a qualsiasi uso

La definizione degli immobili è la stessa dell’IMU

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TASI

SPECIFICHE ESENZIONI

• gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

• i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi

• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973, e successive modificazioni

• i fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto

Segue …

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TASI

SPECIFICHE ESENZIONI

• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense

• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

• i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985

In riferimento a tali fabbricati sono applicabili le disposizioni di cui all’Art.91 bis del D.L. 1/2012 

… segue

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TASI

POTESTA’ REGOLAMENTARE DEL COMUNE: ESENZIONI

• abitazioni con unico occupante

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo

• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi annui all’estero

• locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente

• fabbricati rurali ad uso abitativo

Le esenzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia come

attestata dall’ISEE da produrre al Comune ai fini dell’agevolazione

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TASI

SOGGETTO PASSIVO:

Chiunque:

• possieda (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, coniuge affidatario titolare del diritto di abitazione, superficiario)

o • detenga a qualsiasi titolo (affittuario, comodatario, ecc.)

gli immobili soggetti a TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

AUTONOME OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

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TASI

• Pluralità di possessori: solidarietà nell’obbligazione tributaria

• Pluralità di detentori: solidarietà nell’obbligazione tributaria

N.B.: NO SOLIDARIETA’ tra possessori e detentori

PARTICOLARITA’ SOGGETTO PASSIVO:

• Detenzione temporanea fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: imposta dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o superficie

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TASI

PARTICOLARITA’ SOGGETTO PASSIVO:

• Locazione finanziaria: soggetto passivo è il locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso

Durata: periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata da verbale di riconsegna

• Locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati: soggetto passivo tenuto al versamento è il soggetto che gestisce i servizi comuni

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TASI

BASE IMPONIBILE:

QUELLA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU

Tipologia Immobile Norma applicabile

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano cui è attribuibile autonoma rendita

Art. 13, c. 4 D.L. 201/2011

(rendita rivalutata x coefficiente IMU)

Fabbricati non iscritti in catasto categoria D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

Art. 5, c. 3 D.Lgs. 504/1992

(valore contabile per coefficienti annuali)

Aree fabbricabili Art. 5, c. 5 e 6 D.Lgs. 504/1992

(valore venale )

Fabbricati di interesse storico/artistico o inagibili: riduzione 50% ???Occorre previsione regolamentare

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TASI

DETERMINAZIONE IMPOSTA

• E’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di detenzione e si ritiene ai mesi dell’anno nei quali gli stessi si sono protratti

• Ai fini del calcolo del periodo di possesso o di detenzione si computa per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni

• calcolo imposta:BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA ALIQUOTA DI BASE PARI A 1 PER MILLE

POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

Fabbricati rurali strumentali: aliquota massima 1 per mille (aliquota base)

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TASI

ALIQUOTE: POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

• Il comune può ridurre l’aliquota fino al completo azzeramento

• Il comune può determinare l’aliquota (anche in aumento) rispettando il vincolo:

(IMU + TASI) < all’aliquota massima consentita per l’IMU per ciascuna tipologia di immobile nel 2013 (10,6 – 6)

• Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

Segue …

N.B.: D.L. 16/2014: Per anno 2014 possibilità di incremento misura massima

aliquota TASI dello 0,8 per mille

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TASI

Riepilogo ALIQUOTE TASI anno 2014:

Immobili Aliquota TASI Limite IMU + TASI

Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso

da 0 a 3,3 per mille 3,3 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze di lusso

da 0 a 3,3 per mille 6,8 per mille

Altri immobili (esclusi fabbricati rurali strumentali)

da 0 a 3,3 per mille

11,4 per mille

Fabbricati rurali strumentali da 0 a 1 per mille 1 per mille

Fabbricati merce imprese costruzione

da 0 a 3,3 per mille 3,3 per mille

Terreni agricoli NO 10,6 per mille

Considerazioni

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TASI

POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI:

• Il Comune può prevedere riduzioni (anche di aliquota) per i fabbricati ad uso abitativo in determinati casi:

• abitazioni con unico occupante• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora

per più di sei mesi annui all’estero• locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente• fabbricati rurali ad uso abitativo

• Per l’anno 2014 in riferimento all’abitazione principale e relative pertinenze potranno essere previste specifiche detrazioni

• Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 18

TASI

DETRAZIONI

• Finalità: evitare che il carico fiscale TASI sulle abitazioni principali ed equiparate risulti maggiore di quello prodotto con l’applicazione dell’IMU

• Sono riconosciute a condizione che il loro finanziamento derivi dall’aumento dello 0,8 per mille

• Sono riconosciute in riferimento all’abitazione principale e alla unità immobiliari ad esse equiparate

• Il Consiglio Comunale ne stabilisce l’ammontare e le modalità di applicazione

POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 19

TASI

AMPIA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI NELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA E DELLA MODALITÀ DELLA DETRAZIONE:

• fissa per ogni punto di aliquota• differenziata per scaglioni di rendita catastale• percentuale da applicare in riferimento all’imposta dovuta• algoritmi per regressione applicati in riferimento alla rendita• ecc.

Il Comune potrà anche:• agganciare le detrazioni alla situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo• accordare una detrazione rapportata al numero dei figli eventualmente limitandola a quelli esclusivamente a carico• accordare una detrazione in presenza di portatori di handicap• limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti

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TASI

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE:

NON OPERA IN FUNZIONE DELLA QUOTA DI DESTINAZIONE (come in IMU)

VA RIPARTITA IN RAGIONE DELLA QUOTA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E CIOE’:

Solo possessori: in base alla quota di possesso di ognuno

Possessore e detentore: in base alla quota determinata dal comune all’interno del range previsto:

o dal 70 al 90% per i possessorio dal 30 al 10% per i detentori

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TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE

• Occupante: versamento nella misura stabilita dal regolamento comunale che deve essere compresa tra il 10% e il 30% (potestà regolamentare del Comune) dell’ammontare complessivo della TASI

• Proprietario o titolare del diritto reale: versamento della restante parte

N.B.: In caso di detenzione temporanea (non superiore a sei mesi nel corso dell’anno il versamento è dovuto al 100% dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento

Dubbio: nascono due obbligazioni autonome in presenza di concessioni, unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, case assegnate al coniuge affidatario, ecc. ?

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TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Unità immobiliare assegnata al coniuge assegnatario di proprietà 100% del coniuge non assegnatario

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Coniuge non assegnatario proprietario

X X Dal 70 al 90% SI - dal 70 al 90%

Coniuge Assegnatario

X X Dal 10 al 30% SI - dal 10 al 30%

Aliquota TASI: quella applicabile all’abitazione principaleN.B.: necessitano chiarimenti

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TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Unità immobiliare data in locazione

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Proprietario locatore

X X Dal 70 al 90% NO

Conduttore (affittuario)

X X Dal 10 al 30% NO

N.B.: necessitano chiarimenti

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TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Unità immobiliare data in comodato al figlio (si condizioni per assimilazione ad abitazione principale)

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Proprietario X X Dal 70 al 90% SI - dal 70 al 90%

Comodatario X X Dal 10 al 30% SI - dal 10 al 30%

N.B.: necessitano chiarimenti

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 25

TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Unità immobiliare strumentale in leasing

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Società di leasing

X X 0 -

Utilizzatore X X 100% -

N.B.: necessitano chiarimenti

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TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Immobili in concessione (Es.: stabilimenti balneari - D12)

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Concedente X X 0 -

Concessionarioin diritto di superficie

X X 100% -

N.B.: necessitano chiarimenti

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 27

TASI

UNITÀ IMMOBILIARE OCCUPATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

Immobili in concessione (Es.: stabilimenti balneari - D12)

Soggetto IMU TASI Misura TASI Detrazione

Si No Si No

Concedente X X oesente

Dal 70 al 90% -

Concessionarionon in diritto di superficie

X X Dal 10 al 30% -

N.B.: necessitano chiarimenti

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TASI

TERMINI DI VERSAMENTO TASI A REGIME: Art. 9, c. 3, D.lgs 23/2011

«I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno»

AMMONTARE SCADENZA RIFERIMENTO

Prima Rata 16/6 Sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno

precedente

Seconda rata 16/12 Conguaglio annuale sulla base degli atti pubblicati sul sito MEF

al 28/10

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 29

TASI

TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014: REGOLE PARTICOLARI IN BASE:

alla tipologia di immobili: immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione

principale immobili adibiti ad abitazione principale

al fatto che entro il 31 maggio 2014 siano state deliberate e/o pubblicate sul sito www.finanze.it le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni.

Dubbio: e le relative pertinenze? La disposizione normativa non richiama le pertinenzeSi ritiene che alle pertinenze siano applicabili le stesse disposizioni applicabili all’immobile di cui costituiscono pertinenze

DOPPIA VERIFICA

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 30

TASI

TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014: IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Delibera NO pubblicazione

entro 31/5/2014Sito MEF

Versamento unica rata entro 16 dicembre 2014

Delibera* SI pubblicazione entro 31/5/2014

Sito MEF

Versamento due rate nei normali termini:

Prima rata: 16/6/2014 Seconda rata: 16/12/2014

(*) Invio telematico al sito del MEF entro 23/5/2014(**) Comunicato MEF n. 128 del 19/5/2014

ENTRO SETTEMBRE 2014**

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 31

TASI

TERMINI DI VERSAMENTO TASI 2014:UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE

Delibera NO (pubblicazione)

entro 31/5/2014Sito MEF

Versamento due rate nei normali termini: Prima rata: 16/6/2014 determinata applicando

l’aliquota TASI base (1 per mille) riferibile al semestre interessato

Seconda rata: 16/12/2014 saldo a conguaglio determinato applicando le aliquote deliberate

successivamente

Delibera* SI (pubblicazione)

entro 31/5/2014Sito MEF

Versamento due rate nei normali termini:

Prima rata: 16/6/2014 Seconda rata: 16/12/2014

ENTRO SETTEMBRE 2014**

(*) Invio telematico al sito del MEF entro 23/5/2014(**) Comunicato MEF n. 128 del 19/5/2014

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 32

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO TASI:

D. L. 16/2014« il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’Art.52 del D.lgs 446/1997, secondo le disposizioni dell’Art. 17 del D.lgs 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato Art. 17 in quanto compatibili»

MODELLO F24 (ANCHE SEMPLIFICATO)

BOLLETTINO POSTALE CENTRALIZZATO

N.B.: Non possono essere utilizzate le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

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TASI

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE - RISOLUZIONE 46/E DEL 24/4/2014

Codice Tributo Denominazione3958 “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative

pertinenze – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.”3959 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale –

art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.”3960 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L.

147/2013 e succ. modif.”3961 “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L.

147/2013 e succ. modif.”N.B.: in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta

I codici tributo sopraevidenziati sono utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito di attività di controllo

In tali casi, le sanzioni e gli interessi devono essere versati con i codici tributo sottoripotati

3962 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI

3963 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 34

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

2014: VERSAMENTO PRIMA RATA

2014: MODELLI DI VERSAMENTO PRECOMPILATI

DO IT YOURSELF ?!?!

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TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

N.B.: comma 689 L. 147/2013 istitutiva della IUC prevede:

«Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli

di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori»

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TASI

DICHIARAZIONE:

« I SOGGETTI PASSIVI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INIZIO DEL

POSSESSO O DELLA DETENZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTATE AL TRIBUTO»

(c. 684 L. 147/2013)

« PER LA DICHIARAZIONE TASI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMU»

(c. 688 L. 147/2013)

N.B.: VIENE PREVISTA LA REDAZIONE SU MODELLO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

(c. 685 L. 147/2013)

MANCANO REGOLE TRANSITORIE !!!!!!!!!!

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 37

TASI

PROROGASCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA TASI

???COMUNICATO STAMPA MEF n. 128 del 19/5/2014«Dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei Consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire al contribuente

certezza sugli adempimenti fiscali, Il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il

pagamento della prima rata della TASI resta il 16 giugno»

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 38

8 MAGGIO 2014

• Versamento della prima rata del tributo, indipendentemente dalla pubblicazione delle delibere, al 30 / 9 / 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi

In subordine:• Versamento intero tributo abitazioni principali al 16/12/2014 senza sanzioni e

interessi

• Versamento intero tributo detentori al 16/12/2014 senza sanzioni e interessi

• Versamento prima rata 16/6/2014 solo per proprietari e titolari diritti reali (calcolo imposta: aliquota base 1 per mille in riferimento al 70% della base imponibile / 2)

• Possibilità in fase di saldo di compensazione TASI / IMU

TASI

RICHIESTE:

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 39

14 maggio 2014

INTERVENTO D’URGENZA

• Differimento termine di pagamento del primo acconto unificandolo con il saldo al 16/12

• Richiesta di esenzione o di esclusione dalla TASI per:

immobili strumentali delle imprese Immobili merce imprese di costruzione/ristrutturazione

TASI

RICHIESTE:

Emendamento: no sanzioni per errati/omessi versamenti

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Video 20 maggio 2014 – TASI/IMU/IMI 40

INTERVENTO D’URGENZA

• Differimento termine di pagamento del primo acconto unificandolo con il saldo al 16/12

• Richiesta di esenzione o di esclusione dalla TASI per:

immobili strumentali delle imprese Immobili merce imprese di costruzione/ristrutturazione

TASI

RICHIESTE:

Emendamento: no sanzioni per errati/omessi versamenti