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APRILE 2013 PARTE II FISCO In evidenza Disponibile il software per la compilazione dei Parametri 2013 pag. 2 Modifiche per i modelli 770 Semplificato e Ordinario pag. 2 Modifiche per UNICO PF pag. 3 LAVORO In evidenza Vademecum sulla riforma Fornero pag. 4 La normativa sul congedo del padre verso l'assetto definitivo pag. 5 INPS: istruzioni sui flussi di ingresso 2013 pag. 5 IMPRESA In evidenza Stp, le prime indicazioni pag. 6 SISTRI: dal 1° ottobre si parte per i produttori di rifiuti pericolosi pag. 6 Incubatori di start-up innovative, i requisiti per la certificazionepag. 6 ADEMPIMENTI Prima chiamata per il modello 730 pag. 7 GUIDE OPERATIVE Vademecum sulla Riforma del lavoro pag. 9 Ini-Pec, al via il pubblico elenco pag. 11 No al fallimento per le STP pag. 12 Quadro degli incentivi per gli iscritti nelle liste di mobilità pag. 14 STUDIO BAFUNNO 1

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APRILE 2013 PARTE II

FISCO

In evidenza

Disponibile il software per la compilazione dei Parametri 2013 pag. 2Modifiche per i modelli 770 Semplificato e Ordinario pag. 2Modifiche per UNICO PF pag. 3

LAVORO

In evidenza

Vademecum sulla riforma Fornero pag. 4La normativa sul congedo del padre verso l'assetto definitivo pag. 5INPS: istruzioni sui flussi di ingresso 2013 pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Stp, le prime indicazioni pag. 6SISTRI: dal 1° ottobre si parte per i produttori di rifiuti pericolosi pag. 6Incubatori di start-up innovative, i requisiti per la certificazione pag. 6

ADEMPIMENTI Prima chiamata per il modello 730 pag. 7

GUIDE OPERATIVE Vademecum sulla Riforma del lavoro pag. 9Ini-Pec, al via il pubblico elenco pag. 11No al fallimento per le STP pag. 12Quadro degli incentivi per gli iscritti nelle liste di mobilità pag. 14

FOCUSI documenti di corredo al bilancio: la relazione sulla gestione pag. 17

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FISCO

730/2013, online il software di compilazione delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è disponibile l’ultima versione dell’applicativo per la compilazione e l’elaborazione del modello 730/2013 online.

Disponibile il software per la compilazione dei Parametri 2013L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software “Parametri 2013”, attraverso il quale è possibile determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, con riferimento alle quali non risultino approvati gli studi di settore.

IMU, definiti i coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catastoIl MEF aggiorna i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati non iscritti in catasto, classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, agli effetti dell’IMU dovuta per il 2013.Ministero dell’economia e finanze, Decreto 18/4/2013 (G.U. 26/4/2013, n. 97)

Plusvalenze latenti, ''exit tax'' spagnola contraria alle norme comunitarieAdottando l'articolo del testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società in base al quale, in caso di trasferimento in un altro Stato membro di residenza di una società con sede in Spagna e le attività di una stabile organizzazione in Spagna, i guadagni non realizzati sono inclusi nel reddito imponibile dell'esercizio, mentre questi guadagni non hanno conseguenze fiscali immediate se tali operazioni hanno luogo sul territorio spagnolo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del TFUE.Corte di Giustizia UE, sentenza 25/4/2013, n. 64

Varato il decreto sulle emergenzeVia libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge, da cui non derivano maggiori oneri per le finanze dello Stato, che affronta alcune emergenze che impongono un intervento della massima urgenza. Il decreto riguarda l'emergenza sisma 2012, la ricostruzione in Abruzzo, il Porto di Piombino, i rifiuti di Palermo, misure ambientali in Campania e l'Expo 2015.Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 24/4/2013, n. 79

Modifiche per i modelli 770 Semplificato e OrdinarioL’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, alle istruzioni e alle relative specifiche tecniche.Agenzia delle Entrate, provvedimento 24/4/2013, n. 2013/50172

Società sportive dilettantistiche, come non perdere i benefici fiscaliL’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla disciplina delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato: dalla mancata annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell’ammontare dei corrispettivi con riferimento al mese precedente, alla mancata redazione del rendiconto annuale e alle violazioni formali derivanti dal mancato rispetto delle clausole di democraticità del sodalizio contenute nello statuto delle associazioni.Agenzia delle Entrate, circolare 24/4/2013, n. 9/E

Istanze di rimborso per l’IRAP versata sul costo del lavoro: incertezze sul trattamento degli interessiIn un documento di recente pubblicazione Assonime illustra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 2013, in merito alla deducibilità analitica delle imposte sui redditi dell’IRAP relativa al costo del lavoro. Tra i principali aspetti esaminati, ci si interroga sulla natura e sul trattamento degli interessi maturati sulle somme chieste a rimborso.Assonime, circolare 24/4/2013, n. 9

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Nuovo redditometro, ''in media non stat virtus''Il nuovo strumento di accertamento generalizzato, anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della ricostruzione reale dei redditi, tende a privilegiare l'accertamento mercé il redditometro: strumento meramente burocratico, meno dispendioso in tempo di costi e di energia e soprattutto strutturato in modo tale da rendere non sempre praticabile un reale ed efficace contraddittorio, tanto da escludere, anzi, per certi aspetti e in una certa misura, la stessa possibilità di una prova liberatoria; pone in evidente pericolo l'integrità morale della sfera privata nella sua completezza con potenzialità pregiudizievoli irreparabili e imprevedibili nelle loro evidenti proiezioni in danno della dignità umana e della relativa libertà e vita privata.Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza 18/4/2013

Modifiche per UNICO PFL’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello di dichiarazione UNICO 2013-PF e alle relative istruzioni.Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/4/2013, n. 2013/47941

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo senza nullaosta riportabile in Unico 2012Anche per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è compensabile in F24 il credito d’imposta per le attività di R&S avviate prima del 29 novembre 2008 per le quali, alla presentazione del modello FRS, non abbia fatto seguito il rilascio del nullaosta da parte dell’Agenzia. A tal fine, l’ammontare complessivo del credito dovrà essere esposto nell’apposito rigo del quadro RU del modello UNICO 2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 26/E di ieri.Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/4/2013, n. 26/E

Rimborsi IVA: fissato il target delle richieste da soddisfare nel 2013Nel corso del 2013 potranno essere soddisfatte oltre 63 mila richieste di rimborsi IVA, per un importo di quasi 11 miliardi di euro e circa 2,3 miliardi di rimborsi relativi alle imposte dirette. Lo annuncia il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervenuto ieri in audizione dinanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato sul decreto sblocca crediti della PA.Agenzia delle Entrate, audizione 17/4/2013

Spesometro: rinvio a data da destinarsiCon un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il rinvio a data da destinarsi del termine, in scadenza al 30 aprile, per la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012. Semplificazioni in vista per gli operatori nei contratti di locazione e noleggio.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 15/4/2013

L'esistenza dell'operazione prevale sull'erronea forma del documentoAi fini della configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta "qualificata", previsto dell'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, è ipotizzabile la provenienza del documento falso dallo stesso utilizzatore-dichiarante. Tuttavia, per ritenere integrata la condotta punibile, non è sufficiente che il documento sia incongruo solo formalmente. Cassazione penale, sez. III, sentenza 11/4/2013, n. 16453

L’IMU non è incostituzionaleL’IMU non è incostituzionale; con la breve ma importantissima sentenza n. 28/5/13 (la prima del genere), la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha respinto il ricorso di un cittadino bresciano e ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale.Commissione tributaria provinciale Brescia, sez. V, sentenza 5/4/2013, n. 28

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LAVORO

Marina Calderone indica le priorità del lavoroDefinizione di un complesso di norme speciali e straordinarie per la gestione delle politiche attive del lavoro, previsione dell'esenzione fiscale totale per le nuove assunzioni e dell'esenzione contributiva totale per l’assunzione di soggetti esodati, avvio di piani specifici per l’occupazione femminile. Queste le richieste in materia di lavoro del Presidente del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, inviate venerdì 26 aprile al premier Enrico Letta.Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, comunicato stampa 29/4/2013

DURC valido ''oltre'' la singola gara in cui viene prodottoI giudici di palazzo Spada hanno rilevato che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem. Con questa affermazione il Consiglio di Stato ''azzera'' di fatto le circolari dell'Inps, dell'Inail e del Ministero del lavoro che fornivano indicazioni di segno opposto.Consiglio di Stato, ordinanza 23/4/2013, n. 1465

Vademecum sulla riforma ForneroIl Ministero del lavoro ha diffuso un vademecum sulla riforma del lavoro che racchiude orientamenti interpretativi condivisi con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, definiti nel corso dell'incontro del 7 e 8 febbraio 2013. Lavoro a termine, lavoro intermittente, apprendistato e collaborazione coordinata e continuativa a progetto sono alcuni dei temi affrontati.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lettera circolare 22/4/2013, n. 7258

Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:Vademecum sulla Riforma del lavoro

Congedi per handicap a favore degli iscritti INPGIPer i giornalisti INPGI l’autorizzazione al congedo straordinario e/o alla fruizione dei permessi per handicap, nonché il pagamento delle relative indennità economiche, rientra nelle competenze dell’INPS.INPGI, circolare 22/4/3013, n. 3

Lavoratore frontaliero e calcolo della pensione di vecchiaia Nel calcolo della pensione di vecchiaia in Belgio di un lavoratore migrante, deve tenersi conto anche del periodo di inabilità lavorativa per il quale ha beneficiato di una prestazione di assicurazione malattia in un altro Stato membro (Paesi Bassi), con la trattenuta dei contributi per l’assicurazione di vecchiaia. Secondo la Corte Ue, la normativa nazionale (nella specie, belga) deve considerare tale periodo di inabilità al lavoro quale “periodo di assicurazione” a prescindere dal requisito della residenza.CGUE (sez. III), sentenza 18/4/2013 (C-548/11), Mulders

Non c'è un obbligo di garantire i crediti dei lavoratori subordinatiNel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente, gli Stati UE non sono obbligati a prevedere delle garanzie per i crediti dei lavoratori in ognuna delle fasi della procedura di insolvenza. Alla stregua di ciò, è legittima la normativa nazionale che preveda una garanzia nella sola ipotesi di crediti dei lavoratori maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, anche se tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.Corte Giust. CE, sez. V, sentenza 18/4/2013, C-247/12

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La normativa sul congedo del padre verso l'assetto definitivoPubblicate le attese istruzioni operative INPS per la compilazione del flusso Uniemens in caso di utilizzo del congedo obbligatorio/facoltativo da parte del lavoratore padre, a norma di quanto previsto dalla Riforma Fornero.INPS, messaggio 18/4/2013, n. 6499

Contributo addizionale ASPI, estensione massimaIl Ministero del lavoro risponde al quesito posto dall'Assosomm in merito all'applicabilità del contributo addizionale, pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, previsto per i contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”. La disciplina delle esclusioni dal versamento trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine? Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 17/4/2013, n. 15

Società a capitale misto? Si alla indennità di malattia e relativa contribuzioneLaddove si tratti del settore terziario e dei servizi, sia nel caso di datori di lavoro privati che di aziende pubbliche privatizzate o a capitale misto, l’indennità di malattia si applica anche ai dipendenti con qualifica di impiegati. Così il Ministero in risposta ad un quesito concernente le società a capitale misto.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 17/4/2013, n. 14

Contributi artigiani e commercianti, comunicazioni onlineSi conferma che gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti non riceveranno più in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24. Gli interessati si devono attivare autonomamente accedendo al Cassetto Previdenziale via internet.INPS, messaggio 12/4/2013, n. 6216

Anche con reiterazione, i contratti a tempo determinato non si trasformano in “a tempo indeterminato”Dalla sentenza della Corte di Giustizia UE emerge la conferma dell’ampio ambito d’applicazione dell’Accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato che riguarda in generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”. CGUE (Ottava sezione), sentenza 11/4/2013 (C-290/12), Della Rocca

INPS: istruzioni sui flussi di ingresso 2013L'INPS riepiloga le prescrizioni normative e le indicazioni ministeriali in ordine alla corretta gestione delle domande di ingresso in Italia per lavoratori stranieri stagionali sulla base della stabilita programmazione 2013.INPS, messaggio 4/4/2013, n. 5603

IMPRESA

MUD 2013, con presentazione telematicaScade oggi il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2013, contenente i dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2012; la novità più importante di quest’anno riguarda l’obbligatorietà della trasmissione per via telematica di tutte le dichiarazioni, fatta eccezione per il MUD redatto in forma semplificata.

Prorogata l'emergenza ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013 il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”

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Decreto legge 26/4/2013, n. 43 (G.U. 26/4/2013, n. 97)

Stp, le prime indicazioniIl giorno stesso della partenza ufficiale delle società tra professionisti, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha reso nota una circolare che fornisce le prime indicazioni operative sulle modalità di applicazione delle nuove regole.Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, circolare 22/4/2013, n. 1092

SISTRI: dal 1° ottobre si parte per i produttori di rifiuti pericolosiPubblicato in GU il decreto del Ministero dell’Ambiente che fissa i termini di riavvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ponendo così fine alla sospensione disposta dall’art. 52 del D.L. n. 83/2012. Fissato al 1° ottobre il termine iniziale di operatività per i produttori di rifiuti speciali con più di 10 dipendenti.Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, decreto 20/3/2013 (G.U. 19/4/2013, n. 92)

Imprese a forte consumo energetico: pubblicato il regolamento che introduce i criteri di qualificazioneSulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile è stato pubblicato il regolamento che introduce i criteri per la qualificazione di “impresa a forte consumo energetico” ai fini dell’accesso ai benefici fiscali riconosciuti dalla normativa vigente.Ministero dell’economia e della finanze, decreto 5/4/2013 (G. U. 18/4/2013, n. 91)

Incubatori di start-up innovative, i requisiti per la certificazioneE' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MISE che declina i criteri e gli indicatori necessari per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto crescita per gli incubatori certificati di start-up innovative. Ministero dello sviluppo economico, decreto 21/2/2013 (G.U. 18/4/2013, n. 91)

Assunzione di parenti dell’imprenditore: legittime le agevolazioni fiscali e gli incentiviE’ legittimo che anche l’imprenditore usufruisca di incentivi e agevolazioni fiscali per l’assunzione di un parente; lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 17 aprile 2013, n. 9298.Corte di Cassazione, sentenza 17/4/2013, n. 9298

Enti cooperativi: contributi di revisione per il biennio 2013-2014Pubblicato nella GU n. 89 del 16 aprile 2013 il decreto del Ministero dello sviluppo economico che fissa il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.Ministero dello sviluppo economico, decreto 7/2/2013 (G.U. 16/4/2013, n. 89)

Compensi degli amministratori, se sproporzionati sono indeducibiliE' legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto ad un Amministratore Unico, se lo stesso compenso appaia sproporzionato in relazione all’attività svolta. Corte di Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 15 /4/2013, n. 9036

Trasferire all’estero la sede legale di una S.r.l. non salva dal fallimentoQualora il trasferimento della sede sociale all’estero sia fittizio, non viene meno la giurisdizione del giudice italiano né, come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese italiano, opera il decorso del termine previsto dall’art. 10 della Legge fallimentare.Corte di Cassazione, sentenza 18/4/2013, n. 9414

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ADEMPIMENTI

Martedì 30 aprilePRIMA CHIAMATA PER IL MODELLO 730Emiliano Ribacchi

Il modello 730 riferito ai redditi 2012 può essere presentato, entro oggi, al datore di lavoro o all’ente pensionistico. In alternativa, entro il 31 maggio il modello può essere consegnato a un CAF o a un intermediario abilitato, successivamente tenuto alla trasmissione della dichiarazione e del correlato prospetto di liquidazione. In merito alle novità contenute nel modello, dal 2012 trovano applicazione le nuove regole in materia di determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico nonché le regole IRPEF correlate all’introduzione dell’IMU.

Il 30 aprile è il termine “ordinario” entro cui il modello 730 deve essere consegnato al datore di lavoro oppure all’ente pensionistico. Entro il 31 maggio il datore di lavoro o l’ente pensionistico consegnerà al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Modello 730: termini di consegna e novità relative ai redditi conseguiti nel 2012

In termini generali, a meno di proroghe (talvolta riscontrate negli scorsi anni), entro il 30 aprile 2013 i contribuenti possono presentare il modello 730 relativo al 2012 al proprio datore di lavoro (o all’ente pensionistico). Tuttavia, in via alternativa, i contribuenti potranno optare per la trasmissione del medesimo modello entro il 31 maggio direttamente a un CAF o a un intermediario abilitato; in questo caso il CAF od il professionista (incaricato) abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

I lavoratori dipendenti (nonché i pensionati) possono presentare la dichiarazione con il modello 730 che comporta una compilazione del modello dichiarativo più semplice rispetto a UNICO PF. Inoltre non va eseguita alcuna trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate, posto che tale adempimento spetta unicamente al datore di lavoro, all’ente pensionistico od all’intermediario e, soprattutto, il rimborso dell’imposta eventualmente spettante confluisce direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a decorrere dal mese di luglio (oppure a partire dal mese di agosto o di settembre per i pensionati). Diversamente, nel caso in cui risultino imposte da versare, le stesse vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Si segnala che alcune tipologie di contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello UNICO PF 2013 e non possono quindi utilizzare il 730. Tra gli altri si ricordano coloro che nel 2012 hanno posseduto (ovvero generato) redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA. Si rinvia alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’elencazione completa dei soggetti cui è espressamente preclusa la presentazione del Modello 730.

Possono invece utilizzare il modello 730, tra gli altri, i pensionati e lavoratori dipendenti nonché i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e chi possiede redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Anche in questo caso, ai fini dell’elencazione completa dei soggetti che possono “optare” per il 730, si rinvia alle istruzioni.

In merito alle principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi, si rileva quanto segue per le casistiche che trovano maggiore riscontro nella prassi dichiarativa, fermo restando una disamina completa desumibile dalle istruzioni allegate al modello.

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In primis, si evidenzia che, in ragione dell’introduzione e prima applicazione dell’IMU nel corso del 2012, non è dovuta l’IRPEF e le relative addizionali (in quanto appunto sostituite dall’IMU) sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Diversamente, per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. Nel quadro dei terreni (colonna 9 del quadro A) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12 del quadro B) va indicata la presenza di una causa di esenzione dall’IMU.

Tra le novità di maggiore importanza va certamente evidenziata quella afferente il reddito dei fabbricati di interesse storico od artistico concessi in locazione che per il 2012 è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, ed il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B del modello 730 la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico è esposta nella misura ridotta del 50%. Peraltro, tenuto conto che di tali regole bisognava già tenere conto in sede di versamento degli acconti 2012, i dati relativi agli stessi così ricalcolati vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

Con riferimento alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta è elevata dal 36% al 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro. Analoga detrazione è stata estesa per gli interventi necessari alla ricostruzione od al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato il relativo stato di emergenza. Inoltre non è più prevista da quest’anno la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono quindi ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

In relazione alla compilazione dei righi da E41 a E44 inerenti tali interventi - che si ritiene interessino un numero elevato di contribuenti - è opportuno rammentare che per ogni anno e per ogni unità immobiliare deve essere compilato un singolo rigo. Nella colonna 1 bisogna indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese mentre nella colonna 2 vi è l’indicazione del relativo codice per individuare le spese state sostenute nel 2006 o nel 2012. La Colonna 3 (“Codice fiscale”) invece va compilata solo in taluni casi (e.g. lavori effettuati su parti comuni condominiali), così come la colonna 4 che prevede limitate fattispecie con evidenza dei relativi codici. Le colonne 5, 6 e 7 (“Situazioni particolari”) devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno già rideterminato negli anni dal 2008 al 2011 il numero delle rate. Le colonne 8 e 9 riprendono, rispettivamente, il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012 e l’intero importo delle spese sostenute nell’anno.

Come accennato, per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro, dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti.

Peraltro, nella Sezione III B (“Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento”), per gli interventi iniziati a partire dal 2011, si rende necessario indicare i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36% o del 50%.

Si segnala, infine, come ripreso peraltro dalle istruzioni al modello, che in ordine alla detrazione del 55% relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, la stessa è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche ad altri interventi - ovvero, in linea con le istruzioni e le regole vigenti, alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria - assimilabili rispetto a quelli in precedenza previsti dalla norma che originariamente ha disciplinato tale agevolazione.

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GUIDE OPERATIVE

VADEMECUM SULLA RIFORMA DEL LAVOROGiuseppe Buscema

Il documento è un vero e proprio vademecum sulla Riforma del lavoro che ha lo scopo di fornire uno strumento per meglio orientare i comportamenti del personale ispettivo del Ministero e dei consulenti del lavoro. Tra gli aspetti più interessanti il lavoro a tempo determinato acausale, la comunicazione di prosecuzione del rapporto oltre il termine originariamente fissato e la maxi sanzione per lavoro nero, l'apprendistato.

Arrivano gli orientamenti del Ministero del Lavoro e dei Consulenti del lavoro sulla Riforma Fornero.

E' stata infatti diffusa la lettera circolare prot. 37/0007258/MA008.A001 del 22 aprile 2013 con cui la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da evidenza degli orientamenti interpretativi su diversi aspetti della Riforma del Mercato del Lavoro.

Si tratta di elementi di criticità emersi nel corso dell'incontro organizzato a Roma il 7 e 8 febbraio scorsi dalla Direzione generale cui hanno partecipato i Dirigenti nelle strutture territoriali ed i Presidenti provinciali degli Ordini.

Il documento di prassi è un vero e proprio vademecum sulla Riforma del lavoro che ha lo scopo di fornire uno strumento per meglio orientare i comportamenti sia del personale ispettivo del Ministero che dei consulenti del lavoro.

Vediamo alcuni degli interessanti aspetti contenuti nel documenti.

Sul lavoro a tempo determinato acausale previsto dal comma 1-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001 che, come noto, può essere stipulato fino ad un anno, a condizione che si tratti del primo rapporto a tempo determinato, viene sposata la tesi già evidenziata nella circolare n. 18/2012. In particolare, la questione verte sulle diverse interpretazioni esistenti che ritengono siano ostativi solo pregressi contratti a tempo determinato mentre altre che, tenendo conto delle finalità del contratto che è quello di provare il lavoratore, non ritengono giustificabile la stipula se tra le parti siano intercorsi in passato rapporti di lavoro subordinato; altre ancora, limitano la possibilità di instaurazione anche nel caso di rapporti di lavoro parasubordinato.

Il vademecum afferma che tale contratto può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad esempio, un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente o somministrazione di lavoro). Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale”. Peraltro nel caso sia instaurato per un periodo minore, la norma prevede che non sarà possibile alcuna proroga. Su tale aspetto, la nota di prassi prevede che è possibile fruire dei “periodi cuscinetto” – non superiori a 30 o 50 giorni, a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi – anche in relazione al primo contratto a termine acausale, evitando in tal modo una trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento del termine inizialmente fissato.

Di conseguenza, la durata massima del primo contratto a termine acausale, nell’ipotesi di fruizione del c.d. periodo cuscinetto, è pari complessivamente a 12 mesi e 50 giorni.

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Altro aspetto affrontato è quello relativo alla comunicazione di prosecuzione del rapporto oltre il termine originariamente fissato nonché nel caso di superamento dei c.d. periodi cuscinetto. Sul punto, il Ministero ritiene inapplicabile la disciplina sanzionatoria fissata ex art. 19, D.Lgs. n. 276/2003 nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l’impiego ex 5, comma 2-bis, D.Lgs. n. 368/200 in quanto non espressamente prevista dal legislatore. Sempre in tema di prosecuzione, un altro problema riguarda l'eventuale contestazione della maxi sanzione per lavoro nero.

Le indicazioni al personale ispettivo in tal senso sono che la maxi sanzione trova applicazione a partire rispettivamente dal 31° e dal 51° giorno. In particolare, entro i limiti dei c.d. cuscinetto di 30 e 50 giorni, la sanzione non andrà irrogata in quanto tali periodi di “tolleranza” sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione.

Diversamente la prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione “in nero”, rispetto alla quale trovano applicazione le scriminanti di carattere generale descritte con circolare ministeriale n. 38/2010.

Dietro front ministeriale invece sugli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato ed il successivo anche per ragioni sostitutive. Nel mese di ottobre scorso, era apparsa infatti una faq sul sito internet del ministero che rispondendo ad uno specifico quesito riteneva in caso di assunzione sostitutiva di lavoratrice in maternità non si applicasse la disciplina dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 sugli intervalli.

L’obbligo del rispetto degli intervalli - indica la circolare di lunedì scorso - vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. sostituzione per maternità.

L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. n. 368/2001 ma dall’art. 8, comma 2, legge n. 223/1991.

Sempre sugli intervalli, il Ministero ritiene che la riduzione dei tempi che consente alla contrattazione collettiva di individuare diverse e ulteriori ipotesi sopra onera le parti a declinarle specificatamente.

Massima libertà invece sul lavoro intermittente che può essere stipulato anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. Determinante, infatti, è la astratta mancata coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto che risulta fondamentale nella individuazione dei presupposti della discontinuità o intermittenza.

Nell’ipotesi di stipulazione di contratto di lavoro intermittente in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi è invece necessario individuare specifici periodi che circoscrivano all'interno di un arco temporale tale possibilità.

Pertanto, prevedere quale periodo predeterminato l'intero anno comporterà al conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di mancata comunicazione della chiamata, invece, la sanzione da 400 a 2.400 euro prevista dall'art. 4, comma 21, lettera b), legge n. 92/2012 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione trova applicazione al singolo lavoratore e non per ciascuna giornata di lavoro.

Sull'apprendistato, confermati invece gli orientamenti contenuti nella circolare n. 5/2013. Tra gli altri, è stata rimarcata la necessità di annotare l'attività formativa su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità. Ciò fin tanto non prenderà avvio il libretto formativo del cittadino. Il registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, mediante i riscontri di carattere documentale nonché di dichiarazioni dei lavoratori, al fine di constatarne la conformità con il piano formativo individuale dell’apprendista.

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Ai fini della stipula del lavoro accessorio occorre tenere conto esclusivamente del limite di carattere economico di 5.000 euro che andrà considerato al netto delle trattenute previste dalla legge.

In sede di accertamento ispettivo, ed esclusivamente con riferimento al soggetto committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo

INI-PEC, AL VIA IL PUBBLICO ELENCONicola Fabiano

Lo scorso 9 aprile è stato pubblicato in GU il decreto che regolamenta le modalità di realizzazione e gestione operativa del nuovo Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti(INI-PEC), istituito dal Decreto crescita-bis.

Nel percorso di normazione che riguarda la posta elettronica certificata si sono succeduti parecchi provvedimenti. Tra essi il più recente è stato il D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l’art. 6-bis al Codice dell’amministrazione digitale (CAD). Detto articolo è rubricato “Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti”.

Il comma 1 di tale norma enuncia le finalità della norma, indicando il “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica”.

Pertanto, tale norma istituisce il citato indice nazionale, meglio noto con l’acronimo di INI-PEC, che è un elenco pubblico presso il Ministero dello sviluppo economico. La norma in questione, già oggetto di commento da parte dello scrivente, al comma 4 statuiva l’emanazione di un regolamento da emanare entro 60 giorni al fine di disciplinare la gestione e le modalità di accesso e di aggiornamento dell’INI-PEC.

Il successivo comma 5 precisa che il regolamento in questione deve anche “definire le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi di PEC relativi ai professionisti di propria competenza”.

La legge su citata è entrata in vigore il 19/12/2012. Allo scadere del termine di 60 giorni è stato adottato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013. Detto decreto recante "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)" definisce, appunto, le modalità di comunicazione e aggiornamento.

È strutturato in due Sezioni:

1. Sezione imprese

2. Sezione professionisti.

La Sezione imprese riporta le seguenti informazioni: provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC. La Sezione professionisti riporta: provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC.

L’art. 3, comma 3, del decreto in commento recita “La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché le regole di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto”. Sul tema del dato aperto bisogna fare riferimento al CAD (art. 68, comma 3, modificato dal citato D.L. 179/2012) secondo cui:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

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b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

… Riguardo alla fruizione dei dati dell’INI-PEC l’art. 6, comma 5, dispone che i dati possono essere resi disponibili da Infocamere ma “nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni”.

L’acquisizione dei dati della Sezione imprese "è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC" (art. 4, comma 2). Gli aggiornamenti saranno curati da Infocamere con le "informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a: imprese già presenti nell'INI-PEC; imprese di nuova costituzione; imprese cessate".

La Sezione professionisti "è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti" (art. 4, comma 3).

Per l'aggiornamento si dovranno valutare le "variazioni intervenute relative a: professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC; professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale; professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale". I predetti dati dovranno essere acquisiti entro il 9 giugno 2013 (entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in questione in GU). Gli aggiornamenti saranno ogni 30 giorni, ma dopo sei mesi l’aggiornamento sarà giornaliero (art. 5).

Il provvedimento in esame costituisce l’ennesimo caso di voler disciplinare la materia “digitale” con una prevalente e quasi esclusiva attenzione agli aspetti tecnici ma con assoluta prevaricazione degli aspetti prettamente giuridici che vengono sistematicamente frustrati.

NO AL FALLIMENTO PER LE STPRiccardo Patimo

Dopo la pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale, partenza ufficiale delle società tra professionisti. Si tratta di modelli societari che, ad eccezione della società semplice, sono destinati ad essere usati per lo svolgimento di attività commerciali e quindi potenzialmente assoggettabili al fallimento e alle altre procedure del R.D. 267/42. Contro tale impostazione, fondata sul tipo di società adottato per la costituzione della STP, contrasta però il fatto che tali soggetti sono destinati all’esercizio, in via esclusiva, di attività professionali. Le società professionali non sarebbero dunque fallibili non potendo svolgere attività di impresa. Ne consegue che, in caso di stato di insolvenza, questi soggetti potrebbero soltanto ricorrere alle procedure previste dalla L. 3/2012 per composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tra le questioni ancora da definire in tema di società tra professionisti, vi è quella della assoggettabilità o meno di tali soggetti al fallimento e alle altre procedure contenute nel R.D. 16/3/1942 n. 267 (c.d. Legge Fallimentare). Né il 3° comma dell’articolo 10 della L. 183/2011, che contiene la normativa quadro per le

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STP, né il successivo regolamento attuativo (D.M. 8/2/2013, n. 34), includono espliciti riferimenti a quale sia la procedura da applicare nel caso in cui lo stato di insolvenza investa una delle nuove società professionali.

Da un lato, l’esplicito richiamo, da parte dell’articolo 10, comma 3, della L. 183/2011, ai modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, consente la costituzione di STP in forma di società semplici, di persone o di capitali e l’ultimo periodo della stessa norma estende tale possibilità anche alle società cooperative purché costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Tutti modelli societari che, ad eccezione della società semplice, sono destinati ad essere costituiti per l’esercizio di attività commerciali e dunque di impresa.

Conseguentemente, ove la STP dovesse superare i limiti dimensionali previsti dal secondo comma dell’articolo 1 della Legge Fallimentare, essa sarebbe assoggettabile al fallimento e alle altre procedure ivi previste. Sfuggirebbero al fallimento solo le STP in grado di dimostrare il possesso congiunto dei noti requisiti dimensionali ovvero:

1) Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000 (c.d. requisito patrimoniale);

2) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000 (c.d. requisito reddituale);

3) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000; Contro tale interpretazione basata esclusivamente sul tipo di modello societario adottato contrasta, però, il dato incontrovertibile che la società tra professionisti può essere costituita solo per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (art. 10, comma 3, L. 183/2011).

Peraltro, tale concetto viene ribadito dal successivo 4° comma in cui viene stabilito che l’atto costitutivo deve prevedere: “… l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci”. Ma vi è di più. L’atto costitutivo della STP deve prevedere l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi.

L’inserimento nella compagine sociale di soci non professionisti è consentito solo a condizione che questi vengano destinati allo svolgimento di prestazioni tecniche o che partecipino con finalità di investimento. In nessun caso, dunque, l’attività dei soci non professionisti può essere prevalente rispetto a quella degli altri soci al punto che viene imposto, per legge, che i soci professionisti debbano essere presenti in numero tale da assicurare una maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

L’atto costitutivo deve prevedere, inoltre, le modalità di esclusione del socio che venga cancellato, con provvedimento definitivo, dal rispettivo albo, circostanza questa che ben potrebbe incidere sulla sopravvivenza della società nel caso in cui, per effetto dell’esclusione di uno o più soci, la riduzione del numero di quelli professionisti dovesse far saltare il requisito della prevalenza di questi rispetto ai soci di capitale.

Tale circostanza costituisce, infatti, una causa di scioglimento della società e ne comporta la cancellazione dall’Ordine o collegio professionale presso cui è iscritta se, nel termine perentorio di 6 mesi, non viene ripristinata la proporzione legale tra soci professionisti e non. Esistono poi norme specifiche destinate ad assicurare ai potenziali clienti delle STP che tali società sono in grado di svolgere una specifica attività professionale.

Per cominciare, è previsto che questi soggetti si iscrivano sia presso una sezione speciale del Registro Imprese sia presso l’Ordine di appartenenza dei soci professionisti e inoltre che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, contenga l’indicazione di “società tra professionisti”.

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In sostanza, già dal “biglietto da visita” della società, il cliente è in grado di sapere che si sta rivolgendo ad un soggetto che svolge l’attività professionale di cui è in cerca. E infine, come previsto dalle norme del regolamento attuativo, il cliente deve essere informato circa la possibilità di indicare quali tra i soci professionisti dovranno svolgere l’incarico conferito e se vi sono situazioni di conflitto di interesse tra cliente e la società, anche nel caso in cui siano determinate dalla presenza di soci di capitale. Posto che l’attività svolta dalle STP non può che essere di tipo professionale, non si può non concludere che tali società non possono essere assoggettate alla disciplina del fallimento.

L’incompatibilità tra il fallimento e il tipo di attività svolto dalle STP appare ancor più evidente sol che si pensi alla sorte di eventuali incarichi in corso di esecuzione alla data di dichiarazione del fallimento. In assenza di norme specifiche, ci si dovrebbe riferire a quelle contenute nella Sezione IV della L.F., con la conseguenza che l’eventuale prosecuzione dell’incarico da parte del socio professionista rimarrebbe sospesa fino a quando il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di voler subentrare nel contratto in luogo della società fallita o di volersi sciogliere dallo stesso.

Ma quale interesse potrebbe avere il socio professionista a portare a termine l’incarico, atteso che per ottenere i relativi compensi sarebbe obbligato ad insinuarsi nel passivo della società? Peraltro, per il cliente, vi sarebbe tutto l’interesse ad interrompere il rapporto con la società fallita e a proseguirlo, individualmente, con il socio professionista che fino a quel momento a seguito l’incarico.

Problema inverso, ma non per questo meno privo di rilevanza, è quello della STP che svolga, di fatto, un’attività commerciale in luogo di quella professionale prevista dall’atto costitutivo. Al di là dei profili relativi alla responsabilità dell’organo amministrativo, per aver posto in essere attività diverse da quelle contenute nell’oggetto sociale, si dovrebbe ritenere che in questo caso la STP, avendo perso il requisito di società professionale, possa essere assoggettata al fallimento al pari di una qualsiasi altra società commerciale.

Per concludere, i vincoli posti al tipo di attività che può essere svolta dalle STP impongono la sottrazione di questi soggetti alla disciplina della legge fallimentare con la conseguenza che, in caso di insolvenza, tali società dovranno ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 dedicate, appunto, a tutti i soggetti che non possono essere sottoposti al fallimento,

QUADRO DEGLI INCENTIVI PER GLI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ Beniamino Gallo

Per l’anno 2013 non è stata prorogata l’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggetto connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività. La mancata proroga ha effetti anche sulle assunzioni già effettuate.

L’iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità consente ai datori di lavoro che assumono tali lavoratori di beneficiare di agevolazioni contributive consistenti nel versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti per le assunzioni a termine per un massimo di 12 mesi (art. 8 c. 2 legge 223/1991) e nel prolungamento delle agevolazioni per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato entro la durata del rapporto a termine.

Qualora l’assunzione sia fatta sin dall’origine a tempo indeterminato, lo sgravio spetta per una durata di 18 mesi. Qualora il lavoratore avesse avuto diritto anche all’indennità di mobilità, al datore di lavoro verrebbe riconosciuto anche un beneficio economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.

Fino al 31.12.2012, anche per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti

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e nel caso di licenziamenti per i quali non ricorrevano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti plurimi), era possibile iscriversi nelle liste di mobilità e portare in dote ai datori di lavoro che li assumevano i benefici previsti.

La deroga che ha consentito l’iscrizione a termine è stata introdotta dall’art. 4, comma 1 della Legge 236 del 1993 ed è stata annualmente prorogata fino allo scorso anno. L’iscrizione nelle liste di mobilità non è stata però prorogata nel 2013, pertanto non sarà possibile iscriversi nelle liste di mobilità a decorrere dal 1.1.2013.

Anche i benefici per gli iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi per procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, per i quali la concessione dei benefici era a regime e non sottoposta a rinnovi annuali, risentono del mutato quadro normativo, introdotto dalla legge n. 92/2012, che porterà alla cancellazione delle liste di mobilità (e ai connessi benefici per le assunzioni) a decorrere dal 1.1.2017.

Quadro che si delinea con la nuova riforma e il mancato rinnovo dell’iscrizione in deroga

Con la riforma del lavoro a regime, cesseranno di essere riconosciuti gli incentivi per le assunzioni dalle liste di mobilità. Nel frattempo, gli effetti che si avranno sulle assunzioni già in essere fino alla data del 1.1.2017 sono riportati nella tabella che segue.

Incentivi attualmente in vigore (iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991)

Si applicano ad assunzioni, trasformazioni, proroghe che vengano effettuate fino al 31 dicembre 2016. Per queste, l’incentivo spetta fino alla naturale scadenza prevista dalle disposizioni abrogate anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente al dicembre 2016.

Trasformazione di rapporto iniziato entro il 31.12.2016 (per iscritti nelle liste ai sensi della legge 223/1991)

Se un lavoratore viene assunto a termine per 12 mesi dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, qualora il datore di lavoro trasformasse il rapporto a tempo indeterminato dal 1 dicembre 2016, avrebbe diritto al beneficio fino al 30 novembre 2017 anche se nel 2017 la normativa sarà stata abrogata.

Qualora invece il lavoratore sia assunto a termine dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2017, l’incentivo spetterà per tutti e 12 mesi. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, poiché la trasformazione avviene nel 2017 non potranno essere riconosciuti gli ulteriori 12 mesi di incentivo. Pertanto, il datore di lavoro che avesse rapporti a termine in scadenza nel 2017 dovrebbe valutare la possibilità di trasformare i rapporti in anticipo, entro il 2016, in modo da poter fruire degli ulteriori 12 mesi di beneficio.

Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017

L’incentivo non spetta anche se il lavoratore assunto è iscritto nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016 e rimane in godimento dell’indennità di mobilità oltre il 31 dicembre 2016.

Sgravio contributivo per le assunzione fatte nel 2012di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in deroga (ai sensi della legge 236/1993)

Per coloro che hanno assunto nell’anno 2012 un lavoratore iscritto nella lista e per il quale il beneficio spetterebbe anche per alcuni mesi dell’anno 2013, l’Inps ha sospeso cautelativamente il beneficio al 31.12.2012 in attesa di chiarimenti ministeriali.

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Trasformazione di rapporto iniziato entro il 31.12.2012 (per iscritti nelle liste ai sensi della legge 236/1993)

Per coloro che sono già stati assunti nell’anno 2012, non possono essere riconosciute agevolazioni per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2013 in quanto mancano i finanziamenti.

Sgravio contributivo per l’assunzione nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in deroga (ai sensi della legge 236/1993)

Per coloro che sono già stati iscritti nelle liste nell’anno 2012 o negli anni precedenti, non possono essere riconosciute agevolazioni per le assunzioni avvenute nel 2013 in quanto mancano i finanziamenti.

Contributivo economico per l’assunzione nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in deroga (ai sensi della legge 236/1993)

Per l’anno 2013 il Ministero del lavoro ha anticipato la notizia della concessione di un contributo economico in cifra fissa di 190 euro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di 6 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato. Al momento non sono note le modalità applicative per fruire del beneficio.

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FOCUS

I DOCUMENTI DI CORREDO AL BILANCIO: LA RELAZIONE SULLA GESTIONEAndrea Sergiacomo

Il bilancio di esercizio oltre a prevedere la redazione della nota integrativa, deve essere accompagnato in taluni casi dalla relazione sulla gestione di cui all'art 2428 del c.c. . La presenza della relazione sulla gestione, di fatto obbligatoria in alcuni casi e facoltativa negli altri individuati dallo stesso articolo 2428 del c.c., permette al lettore e o utilizzatore del bilancio un maggior grado di dettaglio e trasparenza nella lettura dello stesso. Analizziamo gli aspetti degli indicatori finanziari e non finanziari.

In particolare, l'art 2428 del c.c., enuncia" Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultano della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

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Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. Tutte le società di capitali – indipendentemente dal fatto che redigano il bilancio in conformità alle norme civilistiche o ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – sono tenute a predisporre la relazione sulla gestione in base a quanto disposto dall’art. 2428.

Solo le società che non emettono titoli negoziati in mercati regolamentati e non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, recentemente rivisti per mezzo del dlgs 173/2008, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428.

Giova sottolineare che la relazione sulla gestione è un documento indirizzato agli utilizzatori esterni, volto essenzialmente a completare e integrare l’informativa di bilancio con l’intento di arrivare a una corretta lettura della situazione aziendale.

La rilevanza squisitamente esterna delle informazioni fornite implica e suggerisce di non equiparare la relazione con i documenti gestionali interni propri del reporting direzionale, oltrepassando il limite della riservatezza aziendale.

Le informazioni richieste non sono finalizzate, in sostanza, a rendere note le modalità tecniche ed economiche con cui le risorse sono gestite, ma devono consentire la conoscenza della situazione della società e l’andamento del risultato economico, con particolare riguardo a costi, ricavi e investimenti, ovvero tutti elementi normalmente contenuti nel bilancio d’esercizio e riscontrabili nella contabilità generale.

L’art. 2428 c.c., come sottolineato in precedenza, dispone che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi dell’andamento della società; il novellato disposto normativo precisa che detta analisi “è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società.

Il termine “indicatori finanziari” è utilizzato in modo improprio dal legislatore e si ritiene che, più correttamente, esso comprenda gli indicatori desumibili dalla contabilità generale, atti a illustrare in modo più completo la situazione aziendale.

Inoltre, solo se ritenuto necessario al fine del più generale equilibrio dell’informativa, è possibile riportare alcuni indicatori economico - reddituali, anche per settore di attività/settore geografico; di contro gli indicatori patrimoniali e di liquidità sono solitamente riferiti all’intera impresa.

Con riferimento agli schemi di conto economico e stato patrimoniale “funzionali”, gli indici di redditività più frequentemente utilizzati nell’ambito della prassi aziendale, sono i seguenti:

1) ROE

2) ROI

3) ROS

Non va sottaciuto che l’art. 2428 prevede il ricorso agli indicatori “non finanziari” quando essi siano necessari per la comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua

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gestione, cioè qualora gli indicatori “finanziari” non siano ritenuti adeguati allo scopo, o, comunque, non consentano di raggiungere il risultato di una adeguata comprensione.

Nella formulazione degli indicatori non finanziari possono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

1) posizionamento sul mercato;

2) customer satisfaction;

3) efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi;

4) innovazione.

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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