SEPARAZIONE GIUDIZIALE E ADDEBITO

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L’addebitabilità della separazione necessita una valutazione globale sul comportamento di entrambii coniugi.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

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    SEPARAZIONE GIUDIZIALE E ADDEBITO

    Laddebitabilit della separazione necessita una valutazione globale sul comportamento di en-trambi i coniugi. Ai fini delladdebitabilit della separazione, lindagine sullintollerabilit della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta delluno essere giudicata senza un raffronto con quella dellaltro. Inoltre, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione nelladozione dei provvedimenti riguardanti la prole quello delle-sclusivo interesse morale e materiale della stessa.

    Nella separazione personale, la pronuncia delladdebito postula laccertamento della ricondu-cibilit della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, oggettivamente con-traria ai doveri nascenti dal matrimonio, e quindi della sussistenza di un nesso di causalit tra i comportamenti addebitati a ciascuna delle parti e lintollerabilit della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto necessario per la pronuncia della separazione. Tale accertamento, implicando una valutazione globale e comparativa della condotta dei coniugi, volta a stabilire la misura in cui ciascuno di essi ha concorso a determinare il fallimento dellu-nione, richiede necessariamente che il comportamento riprovevole delluno non sia esaminato isolatamente, ma sia posto anche in relazione con quello tenuto dallaltro, e ci al fine di verifi-care se linosservanza dei doveri coniugali ascrivibile ad uno dei coniugi possa eventualmente trovare giustificazione come reazione al comportamento inadempiente o provocatorio dellal-tro, ovvero se essa sia configurabile come effetto, anzich come causa della frattura coniugale, in concreto gi verificatasi.

    Inoltre, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione nelladozio-ne dei provvedimenti riguardanti la prole quello dellesclusivo interesse morale e materiale della stessa, il quale impone di privilegiare, nellaffidamento dei figli, la soluzione pi idonea ad evitare o ridurre i danni derivanti dalla dissoluzione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo possibile della personalit dei minori, consentendo a questultimi di crescere ed essere educati nel contesto di vita pi adeguato a soddisfare le loro esigenze materiali, morali e psicologiche, e ci sulla base di un giudizio prognostico in ordine alla capacit di ciascuno dei genitori di far fronte a tali esigenze nella nuova situazione determinata dalla separazione.

    Lapplicabilit di tale principio non venuta meno a seguito dellentrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 che nel modificare lart. 155 c.c. ha espressamente confermato il predetto criterio, indicando peraltro, quale soluzione da valutare in via prioritaria, laffidamento dei figli

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    minori ad entrambi i genitori, al fine di responsabilizzarli in ordine alladempimento dei loro doveri nei confronti della prole, e consentendo quindi di disporre laffidamento ad uno solo di essi soltanto nellipotesi in cui il giudice ritenga motivatamente che laffidamento allaltro sia contrario allinteresse dei minori (art. 155-bis c.c.). Alla stregua di tali disposizioni, che confi-gurano laffidamento condiviso non pi come evenienza di carattere residuale, ma come regola alla quale pu derogarsi soltanto in presenza di un interesse contrario del minore, laffidamento esclusivo si pone come una soluzione eccezionale, alla quale pu farsi ricorso soltanto quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneit edu-cativa o comunque una situazione tale da rendere quellaffidamento in concreto pregiudizievole per il figlio.

    Entrambi i principi, oggetto di un orientamento costante nella giurisprudenza di legittimit, sono stati riaffermati dalla Corte di Cassazione in una recente decisione.

    Avvocato Armando Cecatiello, Milanowww.cecatiello.it