Salone della Proprietà Industriale– Parma settembre 2013 · 1) Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi...

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Packaging e prodotticopia tra “lookalike” e inganno del pubblico pubblico Salone della Proprietà Industriale Parma 30 settembre 2013 Luca Trevisan Partner , Trevisan & Cuonzo Avvocati Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

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Packaging e prodotti‐copiatra “look‐alike” e inganno del 

pubblicopubblico

Salone della Proprietà Industriale – Parma – 30 settembre 2013

Luca TrevisanPartner, Trevisan & Cuonzo Avvocati,

Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

L’importanza del packagingL importanza del packaging

Il packaging e la forma del prodotto hanno ormai

acquisito valore in séacquisito valore in sé

Attribuiscono al prodotto pregi ulteriori rispetto a

prodotti analoghi e permettono di differenziarsi sul

tmercato

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L’importanza del packagingL importanza del packaging

L’aspetto esteriore del prodotto veicola al pubblico molteplici

messaggi e informazioni:

Ti l i / t d l d tt• Tipologia/natura del prodotto;• Specificazione e riconoscibilità nell’ambito di prodotti

l hianaloghi;• Eventuali collegamenti tra produttore ed offerente (private

labels della GDO);• Origine e fonte produttiva;• Livello di prezzo;• Datazione produzione/scadenza;Datazione produzione/scadenza;• Contenuto della confezione.

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L’importanza del packagingL importanza del packaging

In quest’ottica la protezione della forma esternaIn quest’ottica, la protezione della forma esterna

(Ausstattung) è necessaria anche prima e a( g) p

prescindere dall’eventuale inganno del pubblico

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La tutela della formaLa tutela della forma

• Quali gli interessi (ed i soggetti) tutelati?

• Quali le condizioni della tutela dell’aspetto

esteriore del prodotto?esteriore del prodotto?

• Quali le imitazioni sanzionate e i limiti della

tutela della forma?

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FOCUS GIURISPRUDENZAFOCUS GIURISPRUDENZA

Il «look‐alike» del packaging

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Le prime decisioniLe prime decisioni

Tribunale di Verona, (ord.), 21 settembre 1992

Caso Farmaceutici Dr. Ciccarelli S.p.A. contro Lidl Italia S.r.l.

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Le prime decisioniLe prime decisioni

Caso Melitta

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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale

Tutela contro fenomeni di puro «look-alike» delle confezioni dei prodotti tradizionalmente problematica Necessaria prova di:tradizionalmente problematica. Necessaria prova di:1) capacità individualizzante della confezione;2) notorietà qualificata;) q ;3) rischio di confusione.Pochi problemi in caso di agganciamento palese a marchi ed estetica confezioni:

T ib B iTrib. Bari,ord. (inedita), 22/11/2005

Ben maggiori problemi in ipotesi di «look alike» raffinato.

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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale

’Numerose decisioni in linea con l’orientamento tradizionale:

1) Trib. Milano, 19/3/1983, Soc. Polenghi Lombardo c. Soc. Truffini-Reggè,(CASO GALATINE)(CASO GALATINE)

L'imitazione servile rilevante ai fini dell'art. 2598, n.1 c.c. è solo quella attinenteagli elementi che, nel quadro delle forme esterne non standardizzate e nondettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente edunitariamente concorrono ad esercitare la funzione distintiva,,determinando il conseguente collegamento tra i prodotto stesso ed unadeterminata fonte produttiva.A h i t i di l l l' t tAnche in materia di concorrenza sleale, l'accertamentodella confondibilità dei prodotti non può essereeseguito sulla base di una valutazione analitica eseparata dei singoli elementi, ma deve esserenecessariamente affidato ad un giudizio globale e disintesi, e riferito all'impressione d'assieme in tal modo, psuscitata dalla forma del prodotto nel consumatore dimedia avvedutezza e diligenza.

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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale

2) Trib. Milano, 22/9/1983, Lingner und Fischer GmbH c. Soc. Bernucci Sforza(CASO COLLA UHU)(CASO COLLA UHU)

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile è necessario indagare sel'impressione generale che offre l'aspetto dei prodotti possa produrre nellal impressione generale che offre l aspetto dei prodotti possa produrre nellamente del consumatore, e in particolare quello speciale consumatorecui il prodotto è destinato, la confusione tra l'uno e l'altro prodotto.

Costituisce imitazione servile del tubetto per adesivo dell'attrice,recante la dicitura "Uhu" in nero e un tondino in rosso con unascritta in caratteri piccoli di colore giallo, il contenitore dellaconvenuta, sul quale spiccano la scritta "Uno", anch'essa di trelettere e in colore nero, e la scritta (Più), in colore rosso su fondo( )giallo, simile al predetto tondino, sicchè nell'una e nell'altraconfezione campeggiano i colori nero e rosso distribuiti quasi aeguale distanza nella superficie del tubetto.eguale distanza nella superficie del tubetto.

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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale3) T ib l di B 27/11/1999 i dit (CASO GRISSINI FAGOLOSI)3) Tribunale di Bergamo, 27/11/1999, inedita (CASO GRISSINI FAGOLOSI)

Esclusa la tutela

«In materia di concorrenza sleale confusoria da imitazione di confezioni di prodotti dilargo consumo, l’apposizione del marchio del produttore in larga evidenza deveportare ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione»portare ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione»

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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti

Nel corso degli ultimi anni si sono avuti numerosi casi in cui sono stati applicati criteri più generosi.p g

1) Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì, (CASO GRAN TURCHESE)

Tutela riconosciuta a prescindere da un rischio di confusione circa la fonteTutela riconosciuta a prescindere da un rischio di confusione circa la fonte produttiva. Rilievo dato dal Giudice a: • Appropriazione del messaggio positivo associato dai consumatori (anche

i i t ) G T hinconsciamente) a Gran Turchese;• Appropriazione degli investimenti di Colussi; • Rischio di un’associazione «anche inconscia o solo subliminale» tra i

d ttiprodotti.

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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti

2. Trib. Napoli, (ord) 5/11/2001, Amica Chips S.p.A. c. Saiwa S.p.A. (CASO

CIPSTER).

Rilievo dato dal Giudice a:

• Fortissima capacità individualizzante della confezione imitata

• Rischio di un’associazione «subliminale» da parte dei consumatori alRischio di un associazione «subliminale» da parte dei consumatori al

messaggio positivo della confezione imitata.

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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti

3. Trib. Roma (ord) 27/3/2006, Selectiva s.p.a. c. MGA s.p.a. (CASOAQUOLINA).AQUOLINA).

Tutela riconosciuta a prescindere dal rischio di confusione a fronte diuna ripresa complessiva dei tratti caratterizzanti della confezione imitatauna ripresa complessiva dei tratti caratterizzanti della confezione imitata,ed in particolare: i medesimi cromatismi brillanti, la comune scelta di unaprofumazione ispirata ad un gusto alimentare (fragolina di bosco da unl t i d ll’ lt ) l i il fi i t i d lllato, peperoncino dall’altro), la simile configurazione esteriore delleconfezioni (medesima composizione grafica delle scritte, medesimocolore del tappo con la striscia nera sul barattolo).

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Variabilità degli esiti giurisprudenziali

CASI SAN CARLO: Trib. Milano, 4/4/2011 e Trib. Torino 16/04/2010

Esiti contrastantiEsiti contrastanti

Milano: • Confezioni San Carlo sufficientemente

distintive e ormai dotate di forte avviamento;

• Elementi distintivi ripresi integralmente da imitatore;

• Diversità marchi denominativi (SAN CARLO e AMICA CHIPS) non è rilevante.

Torino:• Elementi grafici delle confezioni del tutto

banali;• Diversità tra i marchi dei produttori (SAN p (

CARLO e LA MOLE) sufficiente ad escludere tutela.

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Ulteriori casi esemplificativiUlteriori casi esemplificativi

CASO NIVEA: Trib. Napoli, ord. 1 giugno 2007, ineditaTutela esclusa

Apparentemente in contrasto con precedenti medesimo tribunaleApparentemente in contrasto con precedenti medesimo tribunale

Ragioni esito differenziato:

1) Ritardo nella reazione (prodotto imitante presente sul mercato da anni);

2) Presenza di altri prodotti con medesime caratteristiche estetiche e di colore (mancata reazione contro precedenti imitatori).

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Ulteriori casi esemplificativiUlteriori casi esemplificativi

CASO TESORI D’ORIENTE: Trib. Firenze, 28/12/2011

Tutela riconosciuta

Elementi rilevanti: i) similarità semantica marchi («Tesorii) similarità semantica marchi («Tesori

d’oriente» e «Vento del deserto»); ii) serialità marchi «Tesori d’oriente»

( T i d’E i )(«Tesori d’Egitto», etc.); iii) largo avviamento del prodotto imitato; iv) ridotta attenzione consumatori,

trattandosi di prodotti da banco (prezzo limitato);

v) comunanza elementi grafici (lettering;v) comunanza elementi grafici (lettering; colori; medaglione sopra l’etichetta) e di forma della confezione.

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