RICONOSCIBILITÀ DELLA SENTENZA CANONICA DI ANNULLAMENTO

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 STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P .IV A 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] RICONOSCIBILITÀ DELLA SENTENZA CANONICA DI ANNULLAMENTO La Corte di Cassazione con la sentenza del 2 febbraio 2015 ha avuto modo di esprimersi sui cri- teri per valutare l’efcacia e la riconoscibilità nel nostro ordinamento della sentenza canonica di annullamento del matrimonio ( Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1790). Il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dell’efcacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimoni nella specie, il bonum prolis da un lato è t enuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di prolo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventual- mente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di deliba - zione, ad alcuna integrazione dell’attività istruttoria. Tali principi, già enunciati dal giudice di legittimità, sono stati ribaditi in una recente deci- sione. Ne consegue, puntualizza la Corte regolatrice, che il materiale probatorio acquisito in

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I criteri per valutare l’efficacia e la riconoscibilità nel nostro ordinamento della sentenza canonica di annullamento del matrimonio

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    RICONOSCIBILIT DELLA SENTENZA CANONICA DI ANNULLAMENTO

    La Corte di Cassazione con la sentenza del 2 febbraio 2015 ha avuto modo di esprimersi sui cri-teri per valutare lefficacia e la riconoscibilit nel nostro ordinamento della sentenza canonica di annullamento del matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1790).

    Il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dellefficacia della sentenza di nullit del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimoni nella specie, il bonum prolis da un lato tenuto ad accertare la conoscenza o loggettiva conoscibilit dellesclusione anzidetta da parte dellaltro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimit della pronuncia ecclesiastica di nullit, dallaltro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventual-mente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di deliba-zione, ad alcuna integrazione dellattivit istruttoria.

    Tali principi, gi enunciati dal giudice di legittimit, sono stati ribaditi in una recente deci-sione. Ne consegue, puntualizza la Corte regolatrice, che il materiale probatorio acquisito in

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    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    sede di giudizio ecclesiastico pu essere liberamente valutato dal giudice italiano, non es-sendo a questultimo precluso di provvedere ad unautonoma e diversa valutazione del me-desimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disatten-dendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.

    In particolare, osserva la Cassazione, la contrariet alla filiazione costituisce un elemento della sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici esteriori di riconoscibilit. Ne consegue che la conoscenza di tale opzione personale pu solo desumersi dalle dichiarazioni dirette della parte o di un terzo che dalla parte labbia appreso e lo riferisca al destinatario. In questultima ipotesi, prosegue la Corte, necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio-temporale nel quale la circostanza riferita. Il numero e la qualit delle persone a cono-scenza della circostanza, peraltro appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il vincolo coniugale con tale riserva mentale, costituiscono elementi del tutto inidonei a fondare la presunzione di conoscibilit in capo allaltro coniuge. necessario, pertanto, conclude la pronuncia in epigrafe, che venga indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa af-fermarsi che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dellaltro coniuge lesclusione del bonum prolis. Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale aveva riconosciuto lefficacia della sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio concordatario pronunciata per esclusione della prole da parte delluomo.

    Avvocato Armando Cecatiello, Milanowww.cecatiello.it