RC_2011_10_0683
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I L C A S O
» S t r u t t u r a s a n i t a r i a ( r e s p o n s a b i l i t a ` d e l l a )
Sport dilettantistici, danno
alla salute e responsabilitaper omessa diagnosi(1)
Claudio Oliva
Avvocato
SINTESI
a) Se un centro di medicina sportiva, cui per legge spetti l’accer-tamento dell’idoneita degli aspiranti atleti a intraprendere un’at-
tivita sportiva dilettantistica, sia responsabile del danno alla sa-
lute provocato da un medico, legato al centro medesimo da un
rapporto di collaborazione, il quale, per colpa, non abbia diagno-
sticato una patologia del soggetto esaminato e non ne abbia di
conseguenza scongiurato la morte, avvenuta durante lo svolgi-
mento di una competizione
Una volta accertata, la responsabilita del medico sportivo si estende
al centro nel cui interesse il medico abbia svolto la propria presta-
zione. A tale conclusione si puo pervenire indipendentemente dall’e-
sistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il professionista e il
centro di medicina sportiva: e infatti sufficiente che il medico sia
entrato a fare parte dell’organizzazione del centro, sia pure momen-
taneamente e nel pieno rispetto della sua autonomia decisionale,
perche si instauri quel rapporto di preposizione dal quale discende la
responsabilita del centro medesimo.
b) Se la responsabilita del centro di medicina sportiva per la colpa
omissiva del medico discenda dall’art. 2049 c.c., dall’art. 1228 c.c.
ovvero dall’applicazione congiunta di entrambe le disposizioni
L’art. 1228 c.c. prevede che il debitore sia responsabile dell’inadempi-
mento dipeso dai suoi ausiliari, mentre l’art. 2049 c.c. sancisce una
responsabilita dei preponenti per il fatto illecito dei preposti. Le dueforme di responsabilita, l’una contrattuale e l’altra extracontrattuale,
possono cumularsi e, nel caso di specie, si sommano in capo al centro
di medicina sportiva, considerata la sussistenza del rapporto di pre-
posizione tra la struttura e il medico, che rende applicabile l’art. 2049
c.c., e, nel contempo, del rapporto contrattuale tra il centro e il
soggetto sottoposto a visita medica, dal quale sorge la responsabilita
ex art. 1228 c.c.
c) Se sia configurabile una responsabilita della federazione presso
la quale l’atleta deceduto era tesserato, per non avere diligente-
mente svolto la propria funzione istituzionale di tutela medico-
sportiva
La F.I.G.C. persegue la finalita di tutela medico-sportiva attraverso la
propria potesta regolamentare e l’imposizione di obblighi a carico
delle societa e associazioni sportive delle quali essa si compone. I
centri preposti all’accertamento dell’idoneita alla pratica sportiva
sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, diretta ema-
nazione dello Stato, e non della Federazione sportiva. Oltre tutto,
l’accertamento dell’idoneita precede la costituzione del vincolo asso-
ciativo tra l’atleta e la Federazione, e non puo considerarsi sussisten-
te alcuna obbligazione contrattuale prima del perfezionamento del
contratto.
» SOMMARIO
1. Il caso – 2. Responsabilita contrattuale ed extracontrattuale – 3. La responsabilita dei padroni e committenti ai sensi dell’art. 2049 c.c. – 4. L’art. 2049
c.c., le professioni intellettuali e le persone giuridiche: il rapporto di preposizione – 5. La responsabilita per fatto degli ausiliari, ai sensi dell’art. 1228 c.c. –
6. La subpreposizione – 7. La Federazione Italiana Giuoco Calcio – 8. Conclusioni
1. Il caso
Un ragazzo si sottopone a una visita medica presso un centro di
medicina sportiva, al fine di ottenere una certificazione di ido-
neita alla pratica del calcio, prodromica al tesseramento con laFederazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e alla partecipazione
a un campionato dilettantistico riconosciuto da tale federazione.
In apparente stato di buona salute, l’aspirante atleta non incon-
tra difficolta a ottenere il rilascio del certificato e il successivo
tesseramento.
Durante una partita del campionato, tuttavia, il ragazzo avverteun improvviso malore, che, nonostante i soccorsi, si rivela letale.
Si scopre, cosı, l’esistenza di una patologia congenita latente,
(1) Il caso e tratto dalla sentenza Cass. pen., sez. IV, 29.9.2009, n. 38154.
La Responsabilita Civile 10 683 ottobre 2011
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nota come ‘‘cardiomiopatia ipertrofica’’, dalla quale sarebbe do-
vuto derivare l’assoluto divieto di svolgere l’attivita sportiva cui
il giovane era dedito.
All’esito finale di un processo che vede coinvolti il centro di
medicina sportiva, il cardiologo che, per conto di tale centro,
aveva visitato il ragazzo e la F.I.G.C., tutti vengono ritenuti ci-
vilmente responsabili e condannati al risarcimento dei danni(2)
in favore dei familiari del giovane.Il Tribunale, investito del giudizio di primo grado, aveva eviden-
ziato, con riguardo al cardiologo, la colpa consistita nell’avere
ignorato alcune significative anomalie nella comparazione dei
tracciati dell’elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo(3), che
avrebbero dovuto indurre il medico a effettuare ulteriori accer-
tamenti, quale l’ecocardiogramma.
Il decesso del soggetto esaminato, ad avviso del Tribunale, sa-
rebbe stato da considerare legato a tale omissione da un nesso
eziologico giuridicamente rilevante.
Quanto alla responsabilita del centro di medicina sportiva, ne
veniva ravvisato il fondamento nella electio del medico sopra
citato, e, dunque, nella culpa in eligendo del preponente.La medesima colpa, infine, avrebbe dovuto considerarsi inve-
stire, secondo il Tribunale, la F.I.G.C., ritenuta obbligata a con-
dividere le responsabilita dei soggetti ai quali viene delegata
quella tutela medico-legale che costituisce un fine istituzionale
dell’ente.
Le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, cui era
stato devoluto il giudizio di impugnazione, sono sostanzial-
mente sovrapponibili a quelle appena riassunte, al pari del di-
spositivo, che ha confermato integralmente la decisione presa
dai giudici di prime cure.
La sentenza della Corte di Cassazione, arbitro dell’ultimo grado
di giudizio, fornisce alcuni spunti di riflessione, nelle parti in
cui si afferma la responsabilita del centro di medicina sportiva edella F.I.G.C., tanto ai sensi dell’art. 2049 c.c. quanto in forza
dell’art. 1228 c.c.
L’uso congiunto di tali disposizioni impone di verificare se pos-
sano coesistere due forme di responsabilita tanto simili sul pia-
no fenomenologico (in entrambi i casi si tratta di responsabilita
per fatto degli ausiliari) quanto distanti sul piano della rispetti-
va disciplina (a causa delle differenze tra responsabilita con-
trattuale ed extracontrattuale che saranno brevemente passate
in rassegna).
E lecito chiedersi, inoltre, se il rapporto di preposizione, che
entrambe le disposizioni presuppongono, sussista anche in am-
biti connotati da una spiccata autonomia e indipendenza delle
parti, come nel contratto di prestazione d’opera intellettuale e
nel rapporto tra persone giuridiche.
2. Responsabilita ` contrattuale ed extracontrattuale
L’elemento differenziale tra responsabilita contrattuale ed ex-
tracontrattuale viene generalmente individuato nella preesi-
stenza di un rapporto obbligatorio: mentre la responsabilita
contrattuale presuppone che vi sia un’obbligazione e che essaresti, in tutto o in parte, inadempiuta, la responsabilita extra-
contrattuale e avulsa da qualsiasi precedente legame tra dan-
neggiante e danneggiato, poiche scaturisce dalla semplice vio-
lazione del principio generale del neminem laedere (4).
La distinzione determina importanti conseguenze in tema di
onere della prova, rilevanza della colpa, costituzione in mora,
prescrizione, risarcibilita del danno imprevedibile.
Senza alcuna pretesa di completezza, e sufficiente ricordare che
nella responsabilita contrattuale l’onere della prova (liberatoria)
e a carico del debitore, nella responsabilita extracontrattuale
spetta invece al creditore-danneggiato(5) dimostrare il danno
e il nesso eziologico con la condotta del suo autore.Nell’art. 2043 c.c., la colpa rappresenta un elemento costitutivo
della fattispecie; nell’art. 1218 c.c., non v’e alcun riferimento
alla colpa, e solo circostanze eccezionali consentono di attri-
buire ad essa un qualche peso, attraverso la clausola della dili-
genza contenuta nell’art. 1176 c.c.(6).
In caso di responsabilita extracontrattuale, c’e mora ex re (art.
1219, 2º co., n. 1, c.c.); nella responsabilita contrattuale, la mora
ex persona costituisce la regola e la mora ex re l’eccezione (art.
1219, 2º co., nn. 2 e 3, c.c.).
La prescrizione, in materia contrattuale, e di dieci anni (art.
2946 c.c.), e non di cinque, come in caso di responsabilita extra-
contrattuale (art. 2947 c.c.).
Infine, l’esclusione dell’art. 1225 c.c. dall’elenco delle disposi-zioni richiamate dall’art. 2056 c.c. comporta, in ambito extra-
contrattuale, la risarcibilita del danno imprevedibile, che invece
e esclusa, nella responsabilita contrattuale, proprio in forza del
citato art. 1225 c.c.
Nei contratti aventi ad oggetto prestazioni mediche, in partico-
lare ove esse vengano erogate all’interno di strutture ospedalie-
re, la distinzione tra responsabilita contrattuale ed extracontrat-
tuale e divenuta sempre piu evanescente, al punto da avere
spinto dottrina e giurisprudenza a teorizzare, accanto alla re-
sponsabilita contrattuale della struttura che fornisce il servizio,
una responsabilita pseudocontrattuale da ‘‘contatto sociale’’(7)
dell’esecutore materiale di tale prestazione.
(2) Il medico viene anche condannato per omicidio colposo alla pena,soggetta a sospensione condizionale, di mesi 4 di reclusione.
(3) Nella sentenza dalla quale trae spunto il caso trattato, si legge che «gliesami strumentali di primo livello, a cui era stato sottoposto il giovane,presentavano gia ` una sospetta diversita ` tra il tracciato elettrocardiograficoprima e dopo lo sforzo».
(4) «La distinzione si fonda [...] non gia ` sulla natura dell’interesse leso,ma sull’esistenza o meno di una pregressa relazione tra i soggetti e quindidi un programma specifico di comportamento: la responsabilita contrat-tuale si modella sul programma (di qui il limite della prevedibilita ` deldanno, salvo dolo), mentre quella aquiliana tutela non gia ` le aspettativeper l’adempimento, ma lo status quo ante l’illecito, ripristinandolo conl’eliminazione dei danni, anche imprevedibili» (G AZZONI, Manuale di dirit-to privato, 14ª ed., Napoli, 2009, 648).
(5) Cfr. Cass., sent. n. 13533/2001, in Nuova giur. comm., I, 349.(6) Si parla al riguardo di inesigibilita ` della prestazione (cfr. MENGONI, in
Enc. dir., XXXIX, 1086 ss.); in giurisprudenza, cfr. Cass., sent. n. 6462/2000,in Foro it., 2000, I, 2517.
(7) Una compiuta enunciazione della teoria del ‘‘contatto sociale’’e con-tenuta nella sentenza n. 589 del 1999 della Corte di Cassazione (in Foro it.,1999, I, c. 3332), annotata, fra gli altri, da DI M AJO, L’obbligazione senza
prestazione approda in cassazione , in Corriere giur., 1999, 441. Nella sen-tenza, si evidenzia che «non si puo criticare la definizione come ‘‘contrat-tuale’’ della responsabilita ` del medico dipendente di struttura sanitaria,limitandosi ad invocare la rigidita ` del catalogo delle fonti ex art. 1173c.c., che non consentirebbe obbligazioni contrattuali in assenza di con-tratto». «Infatti» – si legge – «la piu recente ed autorevole dottrina ha rilevato che l’art. 1173 c.c., stabilendo che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle inconformita ` dell’ordinamento giuridico, consente di inserire tra le fontiprincıpi, soprattutto di rango costituzionale (tra cui, con specifico riguardoalla fattispecie, puo annoverarsi il diritto alla salute), che trascendonosingole proposizioni legislative». E ancora: «suggerita dall’ipotesi legislati-vamente prevista di efficacia di taluni contratti nulli (artt. 2126, 1º co.,2332, 2º e 3º co., c.c., art. 3, 2º co., l. n. 756/1964), ma allargata altresı a
comprendere i casi di rapporti che nella previsione legale sono di originecontrattuale e tuttavia in concreto vengono costituiti senza una base ne-goziale e talvolta grazie al semplice ‘‘contatto sociale’’ (secondo un’espres-sione che risale agli scrittori tedeschi), si fa riferimento, in questi casi al‘‘rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale’’»; «con questa espres-sione si riassume una duplice veduta del fenomeno, riguardato sia inragione della fonte (il fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformita `
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Le ragioni per le quali, in ambito medico, si assiste a una con-
vergenza tra responsabilita contrattuale ed extracontrattuale
sono evidenti: poiche il diritto alla salute trova riparo all’ombra
del principio del neminem laedere , l’inadempimento contrat-
tuale e suscettibile di violare, ad un tempo, l’obbligazione as-
sunta e il richiamato divieto di recare danno.
Nonostante l’autorevole opinione di chi ritiene che il cumulo
delle due forme di responsabilita costituisca un escamotage pereludere il problema di ricercare criteri certi di distinzione e
selezione dell’azione di volta in volta esperibile(8), dottrina(9)
e giurisprudenza(10) prevalenti propendono per l’ammissibilita
del concorso.
Che si voglia vedere nel contatto sociale una particolare moda-
lita di costituzione di rapporti contrattuali(11) (con conseguente
applicazione della disciplina generale del contratto) o sempli-
cemente una delle fonti non contrattuali delle obbligazioni
menzionate nell’art. 1173 c.c.(12) (nel qual caso saranno appli-
cabili le sole norme dettate in materia di obbligazioni), si giun-
gera comunque alla conclusione secondo cui la relazione in-
stauratasi con alcune figure professionali, portatrici di aspetta-tive di affidamento e credibilita genera obbligazioni(13).
Nel caso oggetto di trattazione, la massima lesione del diritto
all’integrita psico-fisica del calciatore aveva determinato una
innegabile attrazione nell’orbita della responsabilita extracon-
trattuale; d’altra parte, l’esistenza di un rapporto, squisitamente
privatistico, tra il giovane atleta e il centro di medicina sportiva,
ben poteva essere considerato come fonte di una responsabilita
contrattuale in capo a quest’ultimo.
Infine, a meno che non si voglia disattendere in radice la teoria
della responsabilita da contatto sociale, si dovra ammettere che
le similitudini tra il rapporto del medico con una struttura
ospedaliera e il legame del cardiologo con il centro di medicina
sportiva impongono una uguale regolamentazione delle fatti-
specie: eadem ratio, eadem dispositio.
Dunque, tralasciando la posizione della F.I.G.C., che sara oggetto
di separata disamina, tanto a carico del centro di medicina spor-
tiva quanto in capo al medico del quale il centro si e avvalso
potevano considerarsi astrattamente configurabili sia una respon-
sabilita contrattuale che una responsabilita extracontrattuale.
Con specifico riguardo alla posizione del centro di medicina
sportiva, per affermare l’esistenza dell’una o dell’altra respon-
sabilita, bisogna poi esaminare le norme che, tanto in ambito
contrattuale che extracontrattuale, estendono la responsabilitadei preposti e degli ausiliari ai rispettivi committenti.
3. La responsabilita ` dei padroni e committenti ai sensi
dell’art. 2049 c.c.
L’art. 2049 c.c. sancisce una responsabilita oggettiva dei ‘‘padroni’’
e ‘‘committenti’’ per i danni da fatto illecito imputabili ai propri
sottoposti mentre costoro attendevano alle proprie mansioni.
A differenza delle disposizioni codicistiche che precedono (artt.
2047 ss.) e seguono (artt. 2050 ss.), nel citato articolo non c’e
alcun riferimento a una prova liberatoria, come il caso fortuito,
l’inevitabilita del danno o la prova di avere adottato tutte le
misure atte a prevenirlo. Il preponente e percio tenuto a risar-cire il danno, indipendentemente dalle proprie colpe.
La natura oggettiva della responsabilita viene spesso celata die-
tro artifici argomentativi che tendono ad affermare, benche
pleonastica, l’esistenza di una culpa in vigilando vel in eligendo
del committente(14) o, quanto meno, a rinvenire nell’art. 2049
c.c. una presunzione di tale colpa(15).
In realta, il preponente risponde del fatto illecito addebitabile al
preposto anche ove dimostri di avere vigilato sull’operato di
quest’ultimo e finanche nel caso in cui non abbia potuto sce-
gliere la persona del preposto, come accade ai datori di lavoro
che assumano personale individuato sulla base della normativa
in materia di avviamento al lavoro(16).
Il vero principio ispiratore della responsabilita sancita dall’art.
2049 c.c., a volte riassunto nel brocardo latino cuius commoda
eius et incomoda(17), e l’assunzione del rischio connesso a qual-
dell’ordinamento - art. 1173 c.c. -) sia in ragione del rapporto che nescaturisce (e diviene allora assorbente la considerazione del rapporto,che si atteggia ed e disciplinato secondo lo schema dell’obbligazione da contratto)».
C ASTRONOVO (La nuova responsabilita civile , Milano, 2006, 224) rintraccia ilfondamento di questa responsabilita in una obbligazione senza prestazione.Per una rassegna delle opinioni dottrinali sull’argomento, si rinvia a F AILLACE,Questioni controverse in ordine alla responsabilita da ‘‘contatto sociale’’ , in Resp.civ., 2004, 252, nonche ID., La responsabilita da contatto sociale , Padova, 2004, 3ss.
(8
) «[...] l’interprete guarda quasi con sollievo – un sollievo ingiustificato,se si pensa all’assoluta inconsistenza del suo fondamento dogmatico econcettuale – all’ammissibilita ` del concorso di azioni di responsabilita `contrattuale ed extracontrattuale. Sintomo evidente della difficolta ` (o del-l’iniquita ` nel caso concreto) della distinzione tra le due responsabilita , ilconcorso e un evidente escamotage di chiusura, quasi la confessione finaledell’inopportunita ` di una distinzione definitiva» (V ISINTINI, Trattato dellaresponsabilita contrattuale , Padova, 2009, I, 76)
(9) Cfr. MONATERI, Cumulo di responsabilita contrattuale ed extracontrat-tuale , Padova, 1989. Scrive in proposito G ALGANO: «in tal caso il creditorepuo, a sua scelta, far valere il contratto, ed agire nei confronti del debitoreper inadempimento contrattuale, oppure puo lamentare il fatto illecito edagire nei confronti del debitore per questo diverso titolo di responsabilita `»(Trattato di diritto civile , Padova, 2009, II, 1086).
(10) Cass., sent. 13942/2002, in Corriere giur ., 2003, I, 1034: «nessundubbio, in forza del c.d. principio del concorso tra responsabilita ` extra-contrattuale e responsabilita ` contrattuale, che il lavoratore discriminatoabbia la scelta tra l’azionare l’una o l’altra forma di responsabilita ` facendo
valere, nel primo caso, il diritto alla riparazione del pregiudizio arrecatoglidall’illecito e, nel secondo, la violazione del diritto (di credito, in quanto dinatura personale) a non essere discriminato e la conseguente responsa-bilita ` per danni». Conforme Cass., sent. n. 6064/1994, in Foro it., 1995, I,201.
(11) Parla di contratto di fatto S ACCO, Il contratto, in Tratt. Sacco, Torino,2004, 333 ss.
(12) Cfr. FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , Milano,2010, 1262 ss.
(13) «Il risalto attribuito allo status professionale, quale fulcro di obblighidi diligenza e perizia, fa sı che il modello di responsabilita ` si avvicini a quello tratteggiato dall’art. 1218 c.c. La volonta ` di garantire una corrispon-denza tra l’approccio giuridico e il contesto pratico rinvigorisce l’opzionefinalizzata ad esaltare, anche sul piano delle conseguenze normative, la credibilita ` e il prestigio di cui godono di riflesso certi soggetti per il fatto diappartenere ad una determinata categoria protetta, cioe di norma sancita dall’iscrizione ad un apposito albo» ( V ISINTINI, Trattato della responsabilita
contrattuale , cit., 317 s.). Ritiene, invece, che la responsabilita ` da contattosociale discenda dall’ingerenza nell’altrui sfera giuridica, foriera di aspet-tative giuridicamente rilevanti, idonee a giustificare l’applicazione della disciplina contrattuale, G AZZONI ( Manuale di diritto privato, cit., 860).
(14) Cfr. Cass. pen., sent. del 15.12.1988, in Riv. pen., 1990, 189. Nella sentenza dalla quale trae spunto il caso esaminato si legge: «[...] e corretta l’argomentazione, fatta propria dai giudici di merito, che a quel rapportodi committenza non potesse che conseguire il dovere di vigilanza sul ri-sultato, conforme a coscienza e scienza, delle attivita ` del preposto, l’omis-sione di quel dovere comportando ‘‘culpa in vigilando’’, ascrivibile, come estato ascritto, ai legali rappresentanti del Centro di medicina sportiva».
(15) Contra FRANZONI (L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit.,764 ss.), il quale ritiene che le argomentazioni fondate sulla presunzione dicolpa, al pari della terminologia desueta, traggano origine dal collegamen-to storico tra l’art. 2049 c.c., l’art. 1153 del codice civile del 1865 e l’art.1834 del Code Napoleon.
(16) Ad es. l’art. 3, 1º co., l. n. 68/1999, che statuisce: «I datori di lavoropubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a)sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu di 50 dipendenti;b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, seoccupano da 15 a 35 dipendenti».
(17) «E peraltro ormai comune convinzione che il fondamento della re-sponsabilita `, a prescindere dalle espressioni adoperate, riposi sul principiosecondo il quale deve rispondere colui che trae vantaggio dal rapporto con
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siasi attivita economica, anche non professionale, svolta attra-
verso l’impiego delle altrui energie lavorative(18).
La titolarita dell’iniziativa economica e l’unica spiegazione di
questa estensione di responsabilita a un soggetto completa-
mente estraneo, sul piano causale, all’evento dannoso(19).
Nessuna influenza, quindi, puo rivestire l’eventuale accerta-
mento della colpevolezza o dell’innocenza del preponente, an-
che sotto il profilo penale, poiche la responsabilita ex art. 2049c.c. «prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando
ed e quindi insensibile all’eventuale dimostrazione dell’assenza
di colpa, con la conseguenza che l’accertamento della non col-
pevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non
vale ad escluderla»(20).
L’adesione alla tesi della responsabilita oggettiva non influisce
soltanto sulla possibilita – che va negata – di fornire una prova
liberatoria fondata sulla diligenza: escluso qualunque riferi-
mento al dolo o alla colpa, e affermata la traslazione del rischio
per ragioni connesse alla titolarita dell’iniziativa economica, si
dovra attribuire al preponente anche la responsabilita del dan-
no prodotto dal preposto per legittima difesa o in stato di ne-cessita o, ancora, mentre si trovava in stato di incapacita di
intendere o di volere(21).
Cio vuol dire che, nei limiti in cui il danneggiante sia tenuto alla
corresponsione dell’indennita prevista dagli artt. 2045 e 2047
c.c., questa dovra essere posta a carico del preponente(22).
Che la responsabilita di quest’ultimo sia scevra da ogni elemen-
to di colpevolezza e confermato dall’azione di regresso che egli
puo esperire contro il preposto(23). Se si trattasse di una respon-
sabilita, sia pure presuntiva, per culpa in eligendo vel in vigi-
lando, il preponente non avrebbe alcuna azione di regresso,
trattandosi di responsabilita per fatto proprio, o, quanto meno,
dovrebbe decurtare dalle proprie richieste risarcitorie nei con-
fronti del danneggiante la quota corrispondente alla responsa-
bilita che gli compete (art. 2055, 2º co., c.c.)(24).
Appurata la natura oggettiva della responsabilita ex art. 2049
c.c., resta da accertarne l’applicabilita a fattispecie connotate
da una notevole autonomia del preposto, come il contratto di
prestazione d’opera intellettuale o il rapporto tra persone giu-
ridiche.
4. L’art. 2049 c.c., le professioni intellettuali e le persone
giuridiche: il rapporto di preposizione
Dalla ratio sottesa all’art. 2049 c.c. discende che «il rapporto di
preposizione ha riscontro quando il preposto e alle dipendenze
del preponente o e incaricato del compimento di un’opera o di
un servizio sotto la sua direzione»(25).
La preposizione, dunque, non si identifica con la subordinazio-
ne (della quale, tuttavia, e senz’altro il nucleo), ma corrispondea ogni rapporto connotato da un potere di direzione.
Il riferimento a un simile potere non deve trarre in inganno: la
responsabilita del preponente non deriva dall’improvvido eser-
cizio del potere direttivo, il quale costituisce semplicemente un
elemento costitutivo della fattispecie, o, in altri termini, un pre-
supposto di operativita della norma, assieme al fatto illecito del
preposto e alla connessione tra incombenze e danno(26).
Per tale ragione, si e dubitato dell’applicabilita dell’art. 2049 c.c.
alle fattispecie in cui l’esecutore dell’opera o del servizio e do-
tato di una propria struttura organizzativa o di un autonomo
potere decisionale. E generalmente esclusa, ad esempio, la
compatibilita tra la responsabilita in commento e il contrattod’appalto, in quanto «l’autonomia dell’appaltatore, il quale
esplica la sua attivita nell’esecuzione dell’opera assunta con
propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, curandone
le modalita ed obbligandosi verso il committente a prestargli il
risultato della sua opera, esclude ogni rapporto institorio tra
committente ed appaltatore, con l’inapplicabilita dell’art. 2049
c.c.»(27).
L’unica eccezione e rappresentata dal c.d. appalto ‘‘a regia’’(28),
caratterizzato da una tale ingerenza del committente nell’ese-
cuzione dell’opera o del servizio appaltati, da rendere l’appal-
tatore un mero esecutore delle istruzioni impartitegli.
L’autonomia del vettore e dell’affiliato consentono di escludere
la responsabilita ex art. 2049 c.c. rispettivamente in capo al
committente di un contratto di trasporto e all’affiliante(29).
Nei rapporti di parasubordinazione, invece, l’applicabilita della
responsabilita extracontrattuale da preposizione dipende dal
grado di autonomia dell’agente(30), del procacciatore d’affari e
degli altri collaboratori ad essi assimilabili.
Quanto al contratto di mandato, alla tesi della inapplicabilita
il preposto, secondo il brocardo cuius commoda eius et incommoda» (FRAN-
ZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit., 767).(18) Cfr. TRIMARCHI, Rischio e responsabilita oggettiva, Milano, 1961, pas-
sim.
(19
) «[...] non resta che prendere atto della funzione di garanzia della responsabilita ` dei padroni e dei committenti e di constatare che solo inquesto modo puo realizzarsi l’equilibrio tra la utilita ` conseguita e la espo-sizione di fronte ai terzi per il rischio derivante dal processo necessario perconseguirla» (FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit.,768).
(20) Cass., sent. 8381/2001, in Mass. Foro it., 2001. Alcuni passaggi della pronuncia appaiono illuminanti: «la norma di cui all’art. 2049 c.c. prevedeuna forma di responsabilita ` obiettiva, indipendente cioe dalla colpa delsoggetto responsabile (Cass. 29.8.1995, n. 9100)’’; ‘‘non ha sostanzialmentesignificato diverso l’orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che parla di presunzione assoluta di colpa (Cass.22.3.1994, n. 2734)»; «le moderne giustificazioni di detta responsabilita `vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delleteorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa,dell’imputazione della responsabilita ` (Cass. n. 1343/1972)»; «detta respon-sabilita ` e considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, peril quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa,
come componente dei costi di questa».(21) Cfr. FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit., 775
s.(22) Cfr. BRIGUGLIO, Lo stato di necessita nel diritto civile , Padova, 1963, 63
ss.(23) Cfr. Cass. civ., sent. n. 471 del 1968, in Mass. Foro it., 1968.(24) La riflessione e di G ALGANO, Trattato di diritto civile , cit., II, 980 ss.
(25) BIANCA , La responsabilita, in Diritto civile , Milano, 1994, 732.(26) Cfr. BIANCA , La responsabilita, in Diritto civile , cit., 732 ss.(27) Cosı Cass., sent. 10652/97, che prosegue nei seguenti termini: «l’ap-
paltatore deve quindi, di regola, ritenersi unico responsabile dei danni
derivanti a terzi della esecuzione dell’opera, salvo la corresponsabilita `del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela na-scenti ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di una riferibilita ` dell’evento alcommittente stesso, per essere stata l’opera affidata a chi palesementedifettava delle necessarie capacita ` e dei mezzi tecnici indispensabili pereseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi, respon-sabilita ` fondata genericamente su di una culpa in eligendo».
(28) Cfr. G ALGANO, Trattato di diritto civile , cit. 980 ss. In giurisprudenza, sisegnala Cass., sent. n. 16080/2002, in Riv. giur. edil., 2003, I, 936. Quest’ul-tima pronuncia, tuttavia, sembra fare discendere dall’ingerenza del com-mittente un suo coinvolgimento nella produzione del danno, mentre ilpotere direttivo – come osservato – non e che un indice rivelatore dell’esi-stenza di un rapporto di preposizione e della conseguente responsabilita per fatto altrui.
(29) «[...] l’autista o l’ausiliario incaricato sono considerati preposti delvettore, il quale risponde del loro operato secondo gli artt. 2049 o 1228 c.c.,ma del loro comportamento non risponde il mittente e neppure il desti-natario» (FRANZONI, L’illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit., 804;
per alcuni riferimenti giurisprudenziali, si vedano le nt. 157 e 158 della successiva 805).
(30) Cfr. Cass., sent. n. 21729/2010, nella quale incidentalmente si osser-va: «non e necessario individuare un vero e proprio rapporto di dipenden-za lavorativa, essendo sufficiente l’inserimento dell’agente nell’impresa,sotto il controllo del preponente, e la circostanza che il comportamentoillecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate-
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dell’art. 2049 c.c., che si richiama all’autonomia decisionale ed
organizzativa del mandatario(31), si contrappone l’orientamen-
to giurisprudenziale che ne predica l’operativita, a condizione
che vi sia spendita del nome del mandante, una relazione di
occasionalita con l’esecuzione del mandato e un’apparenza di
rappresentanza(32).
Invero, valgono, per il mandatario, le considerazioni svolte a
proposito dell’indipendenza dell’appaltatore.Le esigenze di tutela dell’incolpevole affidamento, alle quali
sembrano ispirati i criteri della contemplatio domini e della
parvenza di potere rappresentativo, attengono al diverso profilo
dell’eccesso di potere (art. 1398 c.c.) e della rappresentanza
apparente(33).
Un’autonomia decisionale e organizzativa analoga a quella de-
gli appaltatori si riscontra nei prestatori d’opera intellettuale, i
quali, per tale ragione, non dovrebbero generare alcun tipo di
responsabilita in capo ai propri committenti.
Accade, invece, che la responsabilita del medico sia estesa, in
forza dell’art. 2049 c.c., alla clinica nella quale egli operi ( 34) o al
soggetto nel cui interesse egli svolga la propria attivita(35
).In realta, il criterio fondato sull’esistenza di un potere direttivo
del preponente non e idoneo a coprire l’intero raggio d’azione
della disposizione in parola. Se tale criterio, infatti, consente di
spiegare l’inserimento del committente di un contratto d’appal-
to ‘‘a regia’’ tra i soggetti ai quali si applica l’art. 2049 c.c., non e
in grado di giustificare l’inclusione, nel novero dei preposti, di
lavoratori dotati di una completa autonomia decisionale nello
svolgimento della propria attivita, come i medici e, in alcuni
casi, gli agenti o i mandatari.
E corretto affermare che ad essi, e, dunque, ai rispettivi com-
mittenti, e applicabile l’art. 2049 c.c., ma non sulla base di un
potere direttivo che rappresenta un elemento accidentale del
rapporto o, addirittura, ontologicamente incompatibile con al-
cune figure professionali. Il criterio di riferimento, in questi
casi, e «l’inserimento nella struttura organizzativa del prepo-
nente», che costituisce, al pari del potere direttivo, un indice
della titolarita dell’iniziativa economica.
Si avra preposizione, dunque, rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 2049 c.c., ogni qual volta il preponente eserciti un po-
tere direttivo sul preposto oppure nel caso in cui quest’ultimo
sia inserito, seppure temporaneamente, nell’organizzazione del
preponente, poiche in entrambi i casi e possibile affermare che
titolare dell’iniziativa economica e il preponente.
Depurato il ragionamento da considerazioni sull’apparenza,
adeguatamente valutate dal legislatore nella disciplina dellarappresentanza, il requisito della inclusione nella struttura or-
ganizzativa consente di distinguere le fattispecie in cui l’auto-
nomia decisionale del lavoratore autonomo impedisce di rife-
rire la sua attivita al committente dai casi in cui il suddetto
lavoratore rappresenta un ‘‘ingranaggio’’, benche indipendente,
di un meccanismo che appartiene ad altri(36).
Ne discende che un contratto di mandato potra rientrare nel-
l’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. ove il mandatario sia
stato inserito nell’organizzazione del mandante, come nel casodell’amministratore di una societa; ne restera invece escluso se
il mandatario sia destinato a operare al di fuori di tale struttura,
come il mandatario-procuratore, che, da professionista indi-
pendente, sia incaricato di vendere un immobile in nome e
per conto del proprietario.
Gli stessi criteri possono essere applicati al rapporto tra persone
giuridiche, le quali ben possono essere asservite l’una all’altra,
nonostante l’inutilizzabilita del contratto di lavoro subordinato.
L’ipotesi oggetto di esame riguarda il rapporto tra un medico e
un centro di medicina sportiva, che puo essere ricondotto tanto
al contratto di lavoro subordinato quanto al contratto di pre-
stazione d’opera intellettuale.In entrambi i casi, tuttavia, il medico conserva una rilevante
autonomia decisionale, nella scelta degli esami da effettuare,
nella valutazione dei risultati e nella formazione del proprio
convincimento.
Individuare il collegamento con l’art. 2049 c.c. nel potere diret-
tivo del centro di medicina sportiva, inteso come ingerenza nel
merito delle scelte operate dal professionista, sarebbe errato.
L’affermazione di una responsabilita da preposizione, nono-
stante l’insopprimibile indipendenza ‘‘intellettuale’’ del medico,
deriva dall’inserimento di quest’ultimo nella struttura organiz-
zativa del centro.
Tale conclusione non poggia su elementi quali l’uso dei locali o
dei macchinari del centro di medicina sportiva, che pure sareb-
bero adatti allo scopo, bensı sulla funzione stessa della visita
eseguita dal medico: il certificato di idoneita psico-fisica viene
infatti rilasciato dal centro di medicina sportiva, che in tal mo-
do fa propri gli accertamenti svolti dal medico e i relativi risul-
tati.
Il contributo del professionista acquista cosı una valenza ‘‘en-
doprocedimentale’’, del tutto assorbita dal preminente ruolo del
centro.
La titolarita dell’attivita di accertamento dell’idoneita psico-fi-
sica spetta dunque al centro di medicina sportiva, che, per
questo, deve condividere le responsabilita del medico del quale
si avvale (cuius commoda eius et incommoda)(37).Essendo chiamato a rispondere di una responsabilita per fatto
gli, pur se ne abbia travalicato i limiti (cfr., tra le altre, Cass., 5.3.2009, n.5370)».
(31) Cfr. BIANCA , La responsabilita, in Diritto civile , cit., 732 ss.(32) Cfr. Cass., sent. n. 3776/1984 in Arch. civ., 1984, 1006.(33) Sul fondamento della quale le opinioni divergono, spaziando dal-
l’interpretazione analogica dell’art. 1189 c.c. all’art. 1337 c.c. Per una ras-segna delle diverse teorie, cfr. TRANQUILLO, Fondamento, limiti e tendenze del principio di apparenza in materia di rappresentanza, in Giur. it., 1996,IV, 426; L AGHEZZA , Rappresentanza apparente obiettiva e colpevole , in Dan-no e resp., 1998, 451.
(34) «A nulla rileva che tra l’Ospedale ed il dott. F. non sussistesse unrapporto di lavoro subordinato: va al riguardo osservato che un rapporto
certamente sussisteva tra il paziente e la casa di cura (cfr. cartella clinica),e che ‘‘la casa di cura privata risponde ex art. 2049 c.c. solidalmente con ilmedico dei danni prodotti, essendo sufficiente che vi sia un potere didirezione e vigilanza dell’ente privato sull’attivita ` del medico (che in que-sto caso si materializzava anche nella pacifica presenza del dott. M. concompiti di supervisione all’atto operatorio) in virtu di un rapporto nonoccasionale, ma non necessariamente di lavoro subordinato, che puo es-
sere anche temporaneo e non continuativo’’ (cfr. in tal senso Trib. Napoli,15.2.1995)» (Trib. Milano, sent., 20.10.1997, in Danno e resp., 1999, 82, connota di BONA , Filiazione indesiderata e risarcimento del «danno da bambi-no non voluto»).
(35) Ha riconosciuto la responsabilita ` della societa ` sportiva per il dannocausato da un errore diagnostico sullo stato di salute di un calciatoreprofessionista, Cass., sez. lav., sent. n. 85/2003, in Resp. civ., 2003, 770.
(36) «Dal coordinamento fra l’art. 1228 e l’art. 2049 c.c. si ottiene che chiorganizza una certa attivita ` prende in carico il relativo rischio, a prescin-dere dall’autonoma responsabilita ` di chi, a diverso titolo, abbia collabora-to nell’interesse dell’organizzatore-preponente» (FRANZONI, L’illecito, inTrattato sulla responsabilita civile , cit., 787).
(37) A tale conclusione, sembra si possa giungere anche argomentandocome A LPA (La responsabilita civile , in ID., Trattato di diritto civile , IV,Milano, 1999), il quale, afferma: «la responsabilita ` oggettiva e normalmen-te, responsabilita ` d’impresa; quindi mal si adatta all’attivita ` del medico;questi risponde sı ex art. 2049, ma solo per i suoi diretti dipendenti, ovveroper i danni risentiti dai pazienti in una struttura clinica di cui il medico sia responsabile (civile); in quest’ultimo caso, pero, la responsabilita ` discende
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altrui, il centro avra poi il diritto di esercitare l’azione di regres-
so nei confronti del medico responsabile dell’incauto accerta-
mento.
L’eventuale culpa in vigilando del centro di medicina sportiva
potra essere fatta valere in base all’art. 2043 c.c., e non in forza
dell’art. 2049 c.c., che riguarda un’ipotesi di responsabilita per
fatto altrui.
A conclusioni analoghe si puo giungere attraverso l’art. 1228c.c.
5. La responsabilita ` per fatto degli ausiliari, ai sensi dell’art.
1228 c.c.
La diversa formulazione dell’art. 1228 c.c. si contraddistingue
per un approccio molto piu severo, in ambito contrattuale, alle
questioni concernenti l’impiego degli ausiliari. Si prevede, in-
fatti, che il debitore risponda del fatto dei terzi, dei quali si
avvalga nell’adempimento dell’obbligazione. Non piu «dome-
stici e commessi», dunque, ma «terzi», che tali restano rispetto
al rapporto obbligatorio.
E il debitore l’unico responsabile dell’adempimento e, nel casoin cui egli decida di servirsi di un ausiliario, l’accordo con que-
st’ultimo sara, rispetto al creditore, res inter alios acta.
Allo schema dell’art. 2049 c.c., nel quale debitore e il preposto,
la cui responsabilita si estende al preponente per un esplicito
precetto legislativo, la fattispecie disciplinata dall’art. 1228 c.c.
si contrappone per il fatto che debitore e esclusivamente il
preponente, il quale, per cio solo, risponde dell’inadempimen-
to(38). Il rapporto di preposizione non assume alcuna rilevanza
nell’individuazione del responsabile, giacche esso si pone al di
fuori dell’obbligazione ed e irrilevante per il creditore, il cui
unico referente continua ad essere il proprio debitore(39).
L’art. 1228 c.c. non sancisce, dunque, una responsabilita per
fatto altrui ma una responsabilita contrattuale tout court (40).
Nessun ausiliario, lavoratore subordinato o professionista indi-
pendente, e in grado di scagionare il debitore, sul quale grava
l’impossibilita derivante dai ‘‘mezzi’’ impiegati, sia che essa di-
scenda da negligenze ed errori dei collaboratori sia che derivi
da dolo.
La ratio di questa disposizione e duplice.
Da un lato, il debitore «e il solo titolare dell’obbligazione»(41) e
della congenita responsabilita da inadempimento; dall’altro, la
complessa organizzazione ed esecuzione di certe attivita impo-
ne una corrispondente estensione della responsabilita del de-
bitore(42).
Si tratta, quindi, di una responsabilita che prescinde dalla scelta
dell’ausiliario e dal conseguente dovere di sorveglianza(43).
Ausiliario, nell’accezione utilizzata dall’art. 1228 c.c., e ogni sog-getto del quale il debitore si avvalga nell’esecuzione della pre-
stazione, purche il suo impiego sia dipeso da una libera scel-
ta(44) e il collaboratore non abbia rapporti contrattuali diretti
con il creditore(45).
Sono dunque ausiliari tanto i lavoratori subordinati quanto i
professionisti autonomi o gli imprenditori(46).
Pertanto, il medico che operi all’interno di una struttura sani-
taria, pubblica o privata, e senz’altro un ausiliario.
Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la strut-
tura sanitaria comporta che quest’ultima sia responsabile del-
l’inadempimento dipeso dalla condotta dei propri medici, in
forza dell’art. 1228 c.c.Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il
medico che esercita all’interno di un ospedale, di una clinica
o di un altro ente sia un libero professionista(47), e, dunque, un
collaboratore esterno all’organizzazione della struttura sanita-
ria, ma temporaneamente collocato all’interno di essa.
In virtu delle considerazioni esposte, l’individuazione del debi-
tore, nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato con il pa-
ziente, e fondamentale, e, al tempo stesso, anche sufficiente per
identificare il responsabile di qualsiasi forma di inadempimen-
to imputabile al debitore medesimo, ivi incluso l’inadempi-
mento derivato dal fatto degli ausiliari.
La fattispecie dalla quale trae spunto il caso analizzato vede
coinvolti tre soggetti: un medico, un centro di medicina sporti-
va e la Federazione della quale il giovane calciatore aspirava a
diventare tesserato.
Sussiste senz’altro una responsabilita del medico, come autore
materiale del fatto dannoso; sul centro di medicina sportiva,
invece, grava una responsabilita da preposizione, contrattuale
ed extracontrattuale.
non dalla natura dell’attivita ` esercitata (attivita ` medica) ma dall’organiz-zazione (imprenditoriale) di cui il soggetto (per avventura, anche medico)e il responsabile» (723).
(38) «Nell’art. 1228 c.c., il rapporto di preposizione sfuma a fronte del
titolo costitutivo di un rapporto obbligatorio che pone ‘‘a monte’’ il debi-tore nella posizione di diretto responsabile nei confronti del creditore»(V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., I, 94).
(39) «La natura derivata della responsabilita ` e la stretta dipendenza sia del debito che della responsabilita ` dal titolo costitutivo dell’obbligo fannosı che il rapporto di preposizione non sia decisivo, come invece avvienenell’ipotesi di cui all’art. 2049 c.c., poiche la responsabilita ` del debitorenasce direttamente dal suo vincolo con il creditore, che lo espone diretta-mente alla pretesa risarcitoria» (ibidem, 94 s.).
(40) Cfr. V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., I, 94 ss.L’A. evidenzia che il rapporto contrattuale individua fin dall’inizio neldebitore l’unico responsabile dell’adempimento, con la conseguenza chela responsabilita ` di cui all’art. 1228 c.c. non e una responsabilita ` per fattoaltrui, poiche il rapporto con collaboratori e ausiliari coinvolge soltantoquesti ultimi e il debitore committente, non assumendo rilevanza esterna nei confronti del creditore.
(41) V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., III, 576.(42) Cfr. V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 575 ss.
L’A. aggiunge che, a fondamento dell’art. 1228 c.c., possono essere rinve-nute anche ragioni economico-sociali, comuni all’art. 2049 c.c., consisten-ti nell’opportunita ` di accollare il rischio dell’attivita ` svolta dagli ausiliari a coloro che ne traggono vantaggio.
(43) Cfr. BRECCIA , Le obbligazioni , in Tratt. Iudica e Zatti , Milano, 1991,615 ss.
(44) Se l’intervento del terzo si deve ad una sua iniziativa autonoma, si
rientra nella fattispecie dell’adempimento da parte del terzo, ai sensi del-l’art. 1180 c.c. (cfr. NICOLO, L’adempimento dell’obbligo altrui , Milano, 1936,33 ss.).
(45) Cfr. V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 575 ss.
(46
) «[...] dalla dizione usata dal legislatore appare anche con una certa evidenza che presupposto del sorgere della responsabilita ` e la funzioneche il terzo svolge per volonta ` del debitore nel campo di attivita ` necessarieper l’esecuzione di quella obbligazione, non gia ` il rapporto in cui egli sitrova in generale con il debitore»; «sono cosı ausiliari non soltanto i di-pendenti dell’imprenditore che collaborano nell’adempimento delle ob-bligazioni da questo assunte, o i domestici nei confronti del padrone, ma possono esserlo anche gli stessi imprenditori autonomi come le banche, iliberi professionisti, l’ospite, l’amico (che si prega, ad esempio, una tan-tum di restituire per conto nostro una cosa presa a prestito) ecc.» (V ISINTI-
NI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 588).(47) Costituisce principio tralatizio quello secondo il quale «la respon-
sabilita ` della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e puo conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’ina-dempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonche, aisensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario ne-cessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque
sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘‘di fiducia’’ dello stessopaziente, o comunque dal medesimo scelto» (Cass., sent. n. 13953/2007,in Contr., 2007, 897; conforme la giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Bo-logna, sent. 6.10.2010; Trib. Roma, sent. 30.9.2010; Trib. Potenza,20.7.2010).
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Per verificare l’esistenza di una responsabilita della F.I.G.C., oc-
corre preliminarmente stabilire se sia configurabile una respon-
sabilita per fatto del ‘‘preposto del proprio preposto’’.
6. La subpreposizione
Dottrina(48) e giurisprudenza(49) ritengono che il preponente
risponda, ai sensi dell’art. 2049 c.c., anche del fatto illecito del
collaboratore del proprio preposto, nella misura in cui quest’ul-timo si inserisca, sia pure temporaneamente, nell’organizzazio-
ne del preponente(50).
La ragione e ancora una volta desumibile dalla ratio della nor-
ma citata, intesa come volta a prevedere una responsabilita
d’impresa, non dissimile da quella contemplata nella contigua
norma dell’art. 2050 c.c., e dalla quale pure esula ogni profilo di
culpa in vigilando o in eligendo.
Pur mancando l’una e l’altra, infatti, si ritiene che prevalga
«l’aspetto della responsabilita del preponente per il rischio de-
rivante dalla sua organizzazione nella quale si inserisce l’opera
dell’incaricato dal preposto, senza alcun potere di autonomia e
di auto organizzazione»(
51
).Per la stessa ragione, colui che, nell’esecuzione della prestazio-
ne, si avvalga del dipendente altrui, per concessione del datore
di lavoro di quest’ultimo, risponde dell’operato di tale preposto,
in luogo dell’originario preponente, anche nel caso in cui la
disponibilita(52) del lavoratore sia stata soltanto momentanea.
E parso opportuno, in tali casi, individuare il responsabile nel
soggetto che si appropria del vantaggio economico ricavato dal
lavoratore, traendone profitto(53).
Peraltro, sia la dottrina(54) sia la giurisprudenza(55) hanno teo-
rizzato limiti piu stringenti all’affermazione della responsabilita
del debitore, ex art. 1228 c.c., per fatti addebitabili all’‘‘ausiliario
dell’ausiliario’’(56): si e ritenuto, infatti, che tale responsabilita
sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui l’ausiliario sia statoautorizzato ad espletare l’incarico ricevuto mediante propri col-
laboratori, o quando vi sia stata una colpa del primo ausiliario
nella scelta del secondo(57).
Tale orientamento non contrasta con quello ben piu rigoroso
che attribuisce al debitore la responsabilita del danno ‘‘anoni-
mo’’, del quale, cioe, sia rimasta ignota la causa specifica. In tale
ultima fattispecie, infatti, il danno e stato certamente prodotto
dal debitore o dai suoi ausiliari, benche sia impossibile stabilire
chi, tra costoro, sia stato l’autore materiale del danno. Contra-
sta, invece, con la natura oggettiva della responsabilita in esa-
me, che – si e detto – dovrebbe comportare che gravi sul debi-
tore qualsiasi forma di impossibilita sopravvenuta riferibile ai
mezzi impiegati.
La mancanza di un’autorizzazione a valersi della collaborazione
di terzi, nel rapporto tra il debitore e il suo ausiliario, non puo
influire sulla posizione del creditore, che e terzo rispetto a tale
pattuizione.
Neppure la culpa in eligendo puo rappresentare un parametroper valutare una responsabilita pacificamente ritenuta oggetti-
va(58).
Se la responsabilita ex art. 1228 c.c. si fonda sulla titolarita, in
capo al debitore, dell’obbligazione e sulla irrilevanza dei mezzi
utilizzati per l’adempimento, non c’e ragione per derogare a tali
assiomi in caso di subpreposizione.
Ne consegue, per quanto riguarda il caso oggetto di trattazione,
che, una volta individuato un rapporto di subpreposizione tra il
centro di medicina sportiva e il medico cui viene imputato
l’illecito omissivo, la responsabilita della F.I.G.C. non potrebbe
essere esclusa, benche il professionista anzidetto non possa
definirsi ausiliario della Federazione.
Non resta che stabilire se vi sia un reale rapporto di preposizio-
ne tra la F.I.G.C. e il centro di medicina sportiva, in grado di
giustificare una responsabilita contrattuale o extracontrattuale
della prima per l’attivita del secondo.
7. La Federazione Italiana Giuoco Calcio
Secondo quanto dispone l’art. 1 del relativo Statuto, «la Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e associazione ricono-
sciuta con personalita giuridica di diritto privato avente lo sco-
po di promuovere e disciplinare l’attivita del giuoco del calcio e
gli aspetti ad essa connessi».
Ne fanno parte le societa e associazioni sportive «che perseguo-
no il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia», nonche «glialtri organismi a essa affiliati che svolgono attivita strumentali
al perseguimento di tale fine» (ibidem).
Il tesseramento e l’atto attraverso il quale un atleta ottiene dalla
federazione sportiva l’abilitazione allo svolgimento di uno sport
agonistico in competizioni ufficiali(59).
Seguendo l’orientamento dottrinale(60) e giurisprudenziale(61)
che appare preferibile, il rapporto tra il soggetto tesserato e la
F.I.G.C. e da considerare interamente attratto nell’orbita del
diritto privato, conformemente alla natura privatistica dell’ente
sancita nel primo articolo dello statuto della Federazione(62).
(48) Cfr. FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit., 791s.
(49) I precedenti sono piuttosto remoti: cfr. Cass., sent. n. 3464/1971, inGiust. civ., 1974, I, 170.
(50) Esorbita dal tema trattato l’analisi del rapporto tra preposto e sub-preposto, che alcuni ricostruiscono come contratto in favore di terzo (ilpreponente). La ricostruzione ha il pregio di ricondurre l’azione che ilpreponente puo esperire nei confronti del subpreponente al genus dell’a-zione che spetta al terzo nei confronti del promittente (art. 1411 c.c.). La tesi e di MINERVINI, Sostituzione nell’esecuzione del mandato e submandato,in Banca borsa tit. cred., 1951, 372 ss.
(51) FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile , cit., 791.(52) Cfr. Cass., sent. n. 10034/1998, in Mass. Giur. it., 1998.(53) «Sui criteri della vigilanza, del controllo, della direzione, tutti tipici
del vincolo di subordinazione, e prevalso quello dell’interesse economicodiretto alla realizzazione dell’opera [...] sicche e chiamato a rispondere chitrae il profitto dall’incarico affidato, ancorche l’incarico sia stato precario
ed occasionale» (FRANZONI, L’Illecito, in Trattato sulla responsabilita civile ,cit., 792).
(54) Cfr. V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 588 ss.(55) Cfr. Trib. Marsala, sent., 25.6.2005.(56) V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 588.(57) Ibidem. L’A. ritiene pienamente applicabile l’art. 1228 c.c. anche
nell’ipotesi di subcontratto stipulato dall’ausiliario con un terzo (594 ss.).
(58) Cfr. V ISINTINI, Trattato della responsabilita contrattuale , cit., 605 ss.L’A. evidenzia che «nell’ambito di applicazione dell’art. 1228 vale la regola probatoria stabilita dall’art. 1218 c.c. per cui il creditore danneggiato deveprovare solo l’inadempienza e non anche le cause di questa» (612); per-tanto, il riferimento al dolo e alla colpa si deve soltanto alla chiara volonta `di includere anche i fatti dolosi tra quelli generatori di responsabilita `,nonche alla preminente applicazione della norma in materia di obbliga-zioni di mezzi, ove la colpa costituisce criterio di valutazione dell’adem-pimento.
(59) Cfr. V ALORI, Diritto nello sport: princıpi, soggetti, organizzazione , To-rino, 2005, 171 ss.
(60) Cfr. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, Roma, 2004,228 ss.
(61) «Secondo il decreto legislativo citato, l’attivita ` sportiva delle federa-zioni sportive e svolta in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delCIO e del CONI. Tuttavia, i provvedimenti delle federazioni sportive chehanno per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte
riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono quelle delibera-zioni e gli indirizzi fissati dal CONI» (Cass., S.U., sent., n. 14666/2003).«Essi, infatti, esauriscono la loro funzione all’interno della sfera di ciascu-na federazione ed il citato decreto legislativo assicura loro la piu ampia autonomia interna, conformemente alla legislazione civilistica in tema diassociazioni private» (ibidem).
(62) Per un confronto tra la tesi pubblicistica e quella privatistica del
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Ne consegue l’attribuzione al tesserato di veri e propri diritti
soggettivi e obblighi, pari a quelli scaturenti da ogni altro vin-
colo associativo.
Tra i fini istituzionali della Federazione figura, all’art. 3, lett. e),
dello Statuto, «la tutela medico-sportiva», meglio delineata nel
successivo art. 17, a mente del quale «la FIGC detta norme per
la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici
specialistici».Gli artt. 43 e 44 delle Norme Organizzative Interne prevedono
l’obbligo, per i tesserati, di sottoporsi a visite mediche periodi-
che, per l’accertamento dell’idoneita all’attivita sportiva.
Il legislatore ha integrato la regolamentazione della Federazio-
ne, stabilendo che i calciatori dilettanti possono rivolgersi ai
medici di base o ai pediatri liberamente scelti(63), per il rilascio
di un attestazione di ‘‘buona salute’’, mentre i partecipanti ad
attivita agonistiche sono obbligati a ottenere un certificato di
idoneita psico-fisica specifica (ovvero riferita allo sport che in-
tendono praticare), rilasciato da una delle strutture individuate
dall’art. 5, ult. co., d.l. n. 663/1979(64) (centri di medicina spor-
tiva pubblici o convenzionati), in ossequio a quanto dispostodall’art. 2, d.m. 18.2.1982 del Ministero della Salute(65).
Un’attenta analisi delle clausole statutarie, della regolamenta-
zione interna e della normativa di settore conduce a ritenere
che, nel caso oggetto di trattazione, sulla F.I.G.C. non potesse
ritenersi gravare alcuna responsabilita per l’operato del medico
e del centro di medicina sportiva nel quale questi aveva esegui-
to la propria prestazione: diversamente da cio che la Corte di
Cassazione ha affermato nella sentenza dalla quale abbiamo
preso spunto, il centro di medicina sportiva e, a fortiori , il car-
diologo responsabile dell’errato giudizio di idoneita non risul-
tavano infatti preposti o ausiliari della F.I.G.C.
Come anticipato, i soggetti cui spetta la verifica dell’idoneita
sono individuati dal d.l. n. 663/1979, dedicato al «Finanziamen-
to del Servizio sanitario nazionale» e alla «Proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l.
1.6.1977, n. 285, sulla occupazione giovanile».
L’art. 5, 1º co., di tale decreto cosı statuisce: «in attesa dell’ap-
provazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1º
gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Re-
pubblica l’assistenza sanitaria e erogata, in condizioni di uni-
formita e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza
medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le moda-
lita previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceu-
tica con le modalita e i limiti previsti nella convenzione, nel
prontuario terapeutico e nella l. 5.8.1978, n. 484; c) assistenzaospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza
specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenziona-
ti; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie
erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche dalle casse mu-
tue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve
quelle autorizzate prima del 31.12.1979, fino al termine del ciclo
di cura».
Il citato ult. co. dell’art. 5, nell’identificare i soggetti cui compe-
te la verifica dell’idoneita sportiva, stabilisce: «l’assistenza sani-
taria di cui al 1º co. comprende anche la tutela sanitaria delle
attivita sportive» e prosegue «fermo restando quanto disposto
dall’art. 61, 4º co., l. 23.12.1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-spor-
tiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate, con le modalita fissate dalle regioni d’intesa con
il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adot-
tati con decreto del Ministro della sanita».Pertanto, la tutela sanitaria delle attivita sportive costituisce un
profilo della piu ampia assistenza sanitaria fornita dal Servizio
Sanitario Nazionale, il quale, a tal fine, si avvale delle strutture
pubbliche e private elencate dalla disposizione in esame.
Tali strutture costituiscono dunque una diretta emanazione
dello Stato, non delle federazioni sportive.
Allo Stato e non certo alle federazioni, e imputabile questa at-
tivita di tutela medico-sportiva, come ogni altra estrinsecazione
del Servizio Sanitario Nazionale.
Nessuno degli indici rivelatori della preposizione e presente nel
rapporto tra le federazioni sportive e i presidi sanitari sopra
menzionati. Le federazioni, infatti, non hanno alcun potere di-rettivo, ne si puo affermare che, nello svolgimento dei propri
compiti, i centri di medicina sportiva entrino a fare parte, sia
pure marginalmente o temporaneamente, dell’organizzazione
federale.
Il certificato di idoneita costituisce per la F.I.G.C. un requisito
indispensabile per ottenere e conservare lo status di tesserato,
non diversamente da come un certificato del casellario giudi-
ziale puo rappresentare, per espressa previsione del bando, un
requisito di partecipazione a una gara di appalto pubblico.
Affermare la responsabilita della F.I.G.C. per l’errata formula-
zione di un giudizio di idoneita da parte dei centri a cio preposti
sarebbe come sostenere la responsabilita della stazione appal-
tante per un certificato mendace rilasciato dal casellario giudi-
ziale a uno dei partecipanti alla gara d’appalto.
A ben vedere, la funzione di tutela medico-sportiva che compe-
te alla F.I.G.C. viene svolta principalmente attraverso l’esercizio
della potesta regolamentare in materia. Infatti, se tale Federa-
zione e una «associazione riconosciuta con personalita giuridi-
ca di diritto privato», allo statuto saranno applicabili i canoni
ermeneutici previsti dal codice civile.
L’art. 1363 c.c. stabilisce che «le clausole del contratto si inter-
pretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il
senso che risulta dal complesso dell’atto». Per chiarire la porta-
ta dell’art. 3, lett e), dello Statuto, e percio essenziale analizzare
il contesto statutario, nel quale spicca, ratione materiae , l’art.17, che attribuisce alla F.I.G.C. una sorta di potesta normativa
utilizzabile al fine di rendere cogente l’obbligo di sottoposizione
ai controlli medici specialistici.
Dall’esercizio di tale potesta sono nati gli artt. 43 e 44 delle
Norme Organizzative Interne.
La prima di queste due norme stabilisce che «le certificazioni di
idoneita sono tenute agli atti delle societa ed aggiornate a cura
del medico sociale», che «le societa hanno l’obbligo di informa-
re immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segre-
rapporto di tesseramento, cfr. V ALORI, Diritto nello sport: princıpi, soggetti,
organizzazione , cit., 171 ss.(63) Cfr. art. 3, d.m. 28.02.1983 del Ministero della Salute.(64) «[...] i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pub-bliche e private convenzionate, con le modalita ` fissate dalle regioni d’in-tesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottaticon decreto del Ministro della sanita `».
(65) «L’accertamento di idoneita `, relativamente all’eta ` ed al sesso, per
l’accesso alle singole attivita ` sportive agonistiche viene determinato daimedici di cui all’art. 5, ult. co., d.l. 30.12.1979, n. 663, convertito in l. n.33/1980, sulla base della valutazione della maturita ` e della capacita `morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme sta-bilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochidella gioventu a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzio-ne».
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teria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonche
la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneita
alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qual-
siasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento»
ed ancora che «esse sono responsabili dell’utilizzo del calciato-
re dal momento della dichiarazione di inidoneita, nonche del-
l’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneita
all’attivita sportiva».Sebbene riguardi il settore professionistico, contribuisce a una
corretta analisi ermeneutica anche l’art. 44 delle Norme Orga-
nizzative Interne, che cosı recita: «le societa devono provvedere
a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i
preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari pre-
visti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni»;
«ogni societa ha l’obbligo di tesserare un Medico sociale re-
sponsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che
in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il
Settore Tecnico della F.I.G.C.»; «tale sanitario assume la respon-
sabilita della tutela della salute dei professionisti di cui al 1º co.,
ed assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti
dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale».
La F.I.G.C., pertanto, adempie alla funzione di tutela medico-
sportiva attraverso l’imposizione di una serie di obblighi di
sorveglianza medica alle societa e associazioni delle quali essa
si compone, e non mediante lo svolgimento diretto di servizi
medico-sanitari.
Tali obblighi non generano responsabilita da preposizione in
capo alla F.I.G.C. Si deve piuttosto riconoscere che essi creano
nelle societa e associazioni sportive un interesse autonomo,
quello all’adempimento, tale da privare di fondamento qualsia-
si tentativo di affermare l’esistenza di un vincolo di preposizio-
ne con la F.I.G.C.
Si aggiunga che le societa sono investite di tali incarichi dicontrollo sanitario direttamente dalla legge(66).
Per tali ragioni, in uno dei precedenti piu noti, la Corte di Cas-
sazione ha riconosciuto la responsabilita della societa sportiva
per i danni alla salute patiti da un calciatore professionista,
senza estenderne la portata alla F.I.G.C.(67).
Se le argomentazioni finora illustrate portano ad escludere che
la Federazione potesse essere chiamata a rispondere dell’ope-
rato del centro di medicina sportiva in base all’art. 2049 c.c.,
altre considerazioni conducono a rifiutare la tesi della respon-
sabilita ex art. 1228 c.c.
In primo luogo, il certificato di idoneita – come rilevato piu
volte – costituisce uno dei requisiti per ottenere il tesseramento.Il rapporto tra la F.I.G.C. e i propri tesserati e un rapporto asso-
ciativo di natura privatistica, che, come tale, si costituisce pro-
prio con il tesseramento, prima del quale, dunque, non c’e
alcun vincolo contrattuale. Pertanto, tra la Federazione e il cen-
tro di medicina sportiva non vi puo essere un rapporto di pre-
posizione finalizzato all’adempimento del contratto, perche, nel
momento in cui si sottopone ai controlli medici di idoneita
specifica, l’aspirante tesserato non e ancora associato alla
F.I.G.C., e non ha dunque alcun legame contrattuale con la
Federazione.
Per imputare alla Federazione una responsabilita ex art. 1228c.c. si dovrebbe percio ipotizzare la nascita di obbligazioni con-
trattuali prima del perfezionamento del contratto.
Un secondo argomento riguarda la titolarita dell’obbligazione.
Il giovane atleta aveva conferito al centro di medicina sportiva
l’incarico di verificare la sua idoneita alla pratica del calcio.
Il centro era l’unico debitore della prestazione, l’unico percet-
tore del corrispettivo versato dal soggetto sottoposto a visita (o
dallo Stato, nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale) e l’unico contraente.
Poiche la responsabilita sancita dall’art. 1228 c.c. poggia sulla
titolarita dell’obbligazione, essa risultava predicabile soltanto
rispetto al centro di medicina sportiva.
Infine, e bene ricordare che i confini della responsabilita in
commento sono segnati dall’esistenza di un incarico volonta-
riamente assegnato all’ausiliario e l’assenza di rapporti contrat-
tuali diretti tra quest’ultimo e il creditore.
Nel caso oggetto di trattazione, la F.I.G.C. non aveva scelto il
centro di medicina sportiva al quale il giovane calciatore si era
rivolto, ed era indubbio che tra il centro e l’aspirante tesserato
vi fosse stato un rapporto contrattuale diretto.
In conclusione, la F.I.G.C. non poteva essere ritenuta responsa-
bile dell’attivita svolta dal centro di medicina sportiva e dai
professionisti che vi avevano operato.
Cio non vuol dire che la Federazione sia esente da responsabi-
lita in ogni caso. E ben possibile una violazione degli obblighiche incombono sulla F.I.G.C. in base alla normativa di settore o
alla disciplina interna, obblighi che possono riguardare sia la
sorveglianza sull’attivita di controllo medico svolta dalle societa
e associazioni sportive che l’attivita diretta di tutela medico-
sportiva, tramite propri ausiliari e preposti, ove espressamente
prevista.
Le regole per fare valere tali eventuali responsabilita saranno,
tuttavia, quelle della comune responsabilita contrattuale (art.
1218 c.c.) o aquiliana (art. 2043 c.c.), se del caso integrate con
le previsioni degli artt. 1228 e 2049 c.c., nei soli casi in cui la
Federazione abbia utilizzato personale sottoposto al proprio
potere direttivo o inglobato nella propria organizzazione.
8. Conclusioni
Dall’analisi svolta, deriva che il medico cui era imputabile l’o-
(66) L’art. 7, l. n. 91/1981, recante «Norme in materia di rapporti tra societa ` e sportivi professionisti», cosı dispone:
«L’attivita sportiva professionistica e svolta sotto controlli medici, secondonorme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decretoMinisteriale della sanita sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro, l’istitu-zione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui ag-giornamento deve avvenire con periodicita almeno semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti
clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanita.La scheda sanitaria e istituita, aggiornata e custodita a cura della societa
sportiva e, per gli atleti di cui al 2º co. dell’art. 3, dagli atleti stessi, i qualidevono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per gliatleti professionisti gravano sulle societa sportive. Per gli atleti di cui al 2ºco. dell’art. 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con leregioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessariper l’aggiornamento della scheda.
L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condi-zione per l’autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimentodell’attivita degli sportivi professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventual-mente istituire appositi centri di medicina sportiva».
(67) Cfr. Cass., sent. n. 85/2003. La Suprema Corte, in un obiter dictum,sembra ritenere ammissibile la responsabilita ` della Federazione, ma non
per fatti addebitabili alle societa ` calcistiche, bensı per l’operato dei propridipendenti e preposti. Il contenuto pregnante della pronuncia consistenell’affermazione di una responsabilita ` della societa ` ex art. 2087 c.c., pernon avere adoperato ogni possibile misura preventiva al fine di impedirel’infortunio occorso ad un proprio calciatore, assommata a una responsa-bilita ` ‘‘vicaria’’, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per le omissioni imputabili almedico sociale.
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messa diagnosi della patologia letale doveva essere considerato
responsabile per il danno ingiusto derivato da tale condotta, sia
in via extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che contrat-
tuale, se si vuole assegnare tale qualifica alla responsabilita da
contatto sociale.
Il centro di medicina sportiva doveva poi essere considerato
responsabile dell’operato del medico, sia ai sensi dell’art. 2049
c.c. che in virtu dell’art. 1228 c.c., stante il rapporto di prepo-sizione e la titolarita, in capo al centro, del rapporto obbligato-
rio instaurato con l’aspirante atleta.
La F.I.G.C., invece, non aveva alcun legame con il centro di
medicina sportiva, cui per legge, nell’ambito delle prestazioni
rese dal Servizio Sanitario Nazionale, spetta il compito di accer-
tare l’idoneita dei richiedenti il tesseramento.
Oltre tutto, l’accertamento dell’idoneita precede la costituzione
del vincolo associativo tra l’atleta e la Federazione, e non puo
considerarsi sussistente alcuna obbligazione contrattuale prima
del perfezionamento del contratto.
Cio non esclude che, di volta in volta, si possa configurare, a
carico della F.I.G.C., una responsabilita per fatti dolosi o colposi
integranti gli estremi di un illecito extracontrattuale ex art. 2043
c.c. o di un inadempimento contrattuale. Tale eventualita e
legata alla violazione degli obblighi che gravano sulla Federa-
zione, quali la sorveglianza sull’attivita di controllo medico
svolta dalle societa e dalle associazioni sportive o l’attivita di-
retta di tutela medico sportiva, se prevista da disposizioni di
legge o negoziali, e rimasta inadempiuta. &