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RASSEGNA STAMPA ▪ 17 AGOSTO 2017 Struura Comunicazione – 0165-544501 - 4481 e-mail [email protected] Le emergenze dell'estate (video) RaiTreTgr 02 Uova contaminate, nessun rischio (video) RaiTreTgr 03 Benzodiazepine, ecco come funziona il drogometro: “Aenzione alla sonnolenza alla guida” Aostasera.it 04 Medicina in quota – Violante e Serracchiani per la Carta di Cogne La Stampa 06 Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di capitale Il Sole 24 Ore 07

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RASSEGNA STAMPA ▪ 17 AGOSTO 2017

Struttura Comunicazione – 0165-544501 - 4481 e-mail [email protected]

Le emergenze dell'estate (video) RaiTreTgr 02

Uova contaminate, nessun rischio (video) RaiTreTgr 03

Benzodiazepine, ecco come funziona il drogometro: “Attenzione alla sonnolenza alla guida”

Aostasera.it 04

Medicina in quota – Violante e Serracchiani per la Carta di Cogne La Stampa 06

Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di capitale Il Sole 24 Ore 07

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mercoledì 16 agosto 2017 ore 14.00

Le emergenze dell'estate

Intervista a Stefano Podio Responsabile Struttura Osservazione Breve Intensiva (OBI)

Intervista a Flavio PeinettiDirettore della Struttura e del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare

e delle Chirurgie Specialistiche

(Video min. 04.35)

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mercoledì 16 agosto 2017 ore 14.00

Uova contaminate, nessun rischioIntervista a Riccardo Orusa – Istituto zooprofilattico sperimentale

(Video min. 00.56)

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Benzodiazepine, ecco come funziona il drogometro: "Attenzione alla sonnolenza alla guida"

Aosta - Lo strumento ora è in dotazione alla Polizia stradale in Valle d'Aosta, segnala la positività agli stupefacenti, ma non distingue tra le sostanze. "Va comunque stabilita l'alterazione alla guida – spiega il vicequestore Mesiano – ed è un medico a farlo”.

Drogometro

Cannabis, oppiacei, cocaina, eroina,metanfetamina, ma non solo: anche le benzodiazepine sono nella lista delle sostanze rilevate dai nuovi controlli della Polizia stradale. Da poco meno di due mesi, infatti, la Questura della Valle d'Aosta ha annunciato di essersi dotata di uno strumento che permette di verificarese un guidatore, fermato in un posto

di blocco, abbia assunto e meno stupefacenti.

Ovviamente il “drogometro”, come è stato presto ribattezzato dai media, non è uno strumento che riguarda soltanto la nostra Regione, ma è in uso dalle Forze dell'ordine italiane dal 2015. In Valle è ancora presto per far bilanci: “A memoria – ricorda il vicequestore di Aosta, Lorenzo Mesiano – abbiamo avuto due casi di guida in stato di alterazione nel mese di luglio e finora un altro caso ad agosto, in cui però è stato rilevata la positività agli stupefacenti, ma non lo stato d'alterazione”.

Bisogna infatti fare una prima specificazione: “L'articolo 187 del codice della strada parla chiaro – spiega il dirigente della Polstrada valdostana Augusto Canini – si parla di guida in stato di alterazione, cosa diversa dall'aver assunto droga magari qualche giorno prima”.

“Per stabilire se una persona è alterata o meno non sono sufficienti le capacità di un poliziotto”, racconta Canini ed è per questo che “se il precursore segnala positività a qualche stupefacente – continua Mesiani – viene fatta una visita dal nostro medico (o in mancanza di questo, al Pronto soccorso, ndr) che in base al suo giudizio decide”. Si tratta dunque di una vera e propria visita medica, per rilevare la presenza o meno di uno stato di alterazione.

In caso affermativo, il reato è penale ed è punito con la sospensione o il ritiro della patente, una volta accertata, grazie ad una prova tampone, la quantità e la qualità della sostanza assunta. Si aggiungono multe da mille e 500 a 6 mila euro e l'arresto da sei mesi a un anno.

“Se invece nel momento in cui si è controllati non c'è uno stato di alterazione, si viene soltanto segnalati alla Prefettura come consumatore di stupefacenti – spiega Mesiani – in entrambi i casi però non è chiaramente una cosa piacevole”. Il prefetto, infatti, appoggiato da personale medico-

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sanitario, valuta la fondatezza dell'accertamento, convoncando poi il trasgressore per un colloquio, con lo scopo di decidere se e quali sanzioni amministrative applicare.

Il primo controllo, quello che segnala la semplice positività, non fa differenza tra sostanze. Ed è per questo che un guidatore che dovesse aver assunto benzodiazepine – farmaci legali, se prescritti da un medico – deve fare molta attenzione.

“Occorre tenere bene in considerazione la prescrizione medica e l’aderenza del conducente ad essa – spiega il direttore del SerD valdostano Vincenzo Lamartora – se un utente assume dei farmaci prescritti scrupolosamente dal proprio medico, non dovrebbe presentare sonnolenza o rallentamento”. “Altrimenti – continua – o il medico ne ha prescritto una posologia eccessiva o il paziente non ha comunicato al proprio medico la comparsa o la persistenza di tali sintomi”.

Una volta che si è positivi al test, non è prevista la possibilità di evitare la segnalazione in prefettura da parte della stradale, magari esibendo una ricetta o un certificato medico, ma questi, assieme ad analisi mediche più approfondite, saranno essenziali per evitare le eventuali sanzioni amministrative, nel momento in cui si dovesse affrontare un colloquio.

Xanax, Tavor, Lexotan, Valium sono alcuni dei nomi commerciali più famosi della folta varietà di benzodiazepine. L'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa stima che queste siano utilizzate da circa 5 milioni di italiani: “Il loro utilizzo è estremamente vario – racconta Lamartora – vengono impiegate come ansiolitici ed euipnici, ma anche come coadiuvanti nelle terapie della depressione, delle psicosi, dei disturbi di personalità, nei trattamenti per la disintossicazione da stupefacenti, nelle somatizzazioni, in molte e diverse patologie organiche, dalla colite alla siringomielia”.

Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto superiore di Sanità, la Valle d'Aosta è terza tra le regioni per consumo di questi farmaci, dietro solo alla Liguria e al Veneto, con 68 dosi assunte giornalmente da pazienti adulti su 1000 abitanti. Molto raramente, almeno in Valle, viene utilizzata a scopo ricreativo: “Il nostro Servizio non ne rileva un abuso – racconta Lamartora – negli ultimi 5 anni, ci sono capitati soltanto due casi di dipendenza esclusiva da benzodiazepine”.

di Lorenzo Piccinno

14 agosto 2017 ore 17.12

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NORME E TRIBUTI 17 AGOSTO 2017Il Sole 24 Ore

I?VINCOLI Il direttore sanitario deve essere

iscritto all’albo La prestazione va effettuata da un professionista abilitato

Concorrenza. La legge «apre» ai soci non iscritti all’albo professionale

Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di

capitaleLa professione di odontoiatra ha conosciuto un periodo relativamente lungo di

floridità economica. Ma da alcuni anni la concorrenza è progressivamente aumentata e

i margini si sono molto ridotti: all’abusivismo si sono sommati la libera circolazione

comunitaria, il cosiddetto turismo dentale verso l’est Europa e l’innalzamento dei

requisiti igienico-sanitari fissati per gli ambulatori dalle varie norme regionali, che

aumentano la sicurezza dei pazienti, ma anche i costi di gestione.

Sono così nate molte strutture societarie (generalmente Srl), alcune tra professionisti,

altre collegate al mondo finanziario-assicurativo, alla cooperazione e ad altri capitali

privati, che hanno sinora operato in un quadro giuridico non definito, con rischi di

opacità.

Il ministero dello Sviluppo economico (nota 415099 del 23/12/2016) ha affermato che

la disciplina delle società tra professionisti (Stp) prevista dall’articolo 10 delle legge

183/2011 costituisce l’unico ambito in cui è possibile l’esercizio di attività

professionali regolamentate. Pertanto se lo svolgimento dell’attività dentistica

costituisce l’oggetto esclusivo della società, solo la cornice normativa della legge

183/2011 assicura l’equilibrio tra i contrastanti interessi all’efficienza e allo sviluppo

della concorrenza, da una parte ed la tutela dell’affidamento del cliente dall’altra;

contemperamento che verrebbe a mancare, con le parole del ministero dello Sviluppo

economico, ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette”

nella forma di “generiche” società commerciali non soggette alle garanzie delle Stp.

In questo contesto la legge sulla concorrenza 124/2017 ribadisce, anzitutto, (articolo 1

comma 153) che l’esercizio dell’attività odontoiatrica resta riservato a soggetti abilitati

secondo la legge 409/85. Sul piano delle forme di esercizio, accanto all’attività libero

professionale (che comprende anche la forma della Stp di cui alla legge 183/2011),

vengono legittimate anche le società operanti nel settore odontoiatrico, non soggette

alle norme sulle Stp e quindi anche interamente di proprietà di soggetti non

professionisti, alla duplice condizione che tali strutture siano dotate di un direttore

sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni odontoiatriche siano

erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.

Si tratta di un importante principio di tutela della salute pubblica: l’originaria

formulazione del Ddl richiedeva la sola presenza del direttore, senza assicurare che la

presenza di professionisti abilitati.

Nelle strutture polispecialistiche è consentita la presenza di un ambulatorio

odontoiatrico, ma se il direttore sanitario non è un odontoiatra abilitato deve essere

nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici avente i

requisiti di legge.

Il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici può operare in una sola struttura: è

sicuramente vietato collaborare con più di una società; è altresì ragionevole ritenere

che se la stessa società gestisce più strutture, per ciascuna di esse debba essere

nominato un distinto direttore responsabile (la legge parla infatti di “struttura”, non di

società).

La violazione degli obblighi di legge è sanzionata con la sospensione delle attività

secondo modalità da definire con un decreto del ministero della Salute, da emanarsi

entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marcello Tarabusi

Giovanni Trombetta

Pagina 1 di 1Il Sole 24 Ore

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