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RASSEGNA STAMPA ▪ 17 AGOSTO 2017
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Le emergenze dell'estate (video) RaiTreTgr 02
Uova contaminate, nessun rischio (video) RaiTreTgr 03
Benzodiazepine, ecco come funziona il drogometro: “Attenzione alla sonnolenza alla guida”
Aostasera.it 04
Medicina in quota – Violante e Serracchiani per la Carta di Cogne La Stampa 06
Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di capitale Il Sole 24 Ore 07
mercoledì 16 agosto 2017 ore 14.00
Le emergenze dell'estate
Intervista a Stefano Podio Responsabile Struttura Osservazione Breve Intensiva (OBI)
Intervista a Flavio PeinettiDirettore della Struttura e del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
e delle Chirurgie Specialistiche
(Video min. 04.35)
mercoledì 16 agosto 2017 ore 14.00
Uova contaminate, nessun rischioIntervista a Riccardo Orusa – Istituto zooprofilattico sperimentale
(Video min. 00.56)
Benzodiazepine, ecco come funziona il drogometro: "Attenzione alla sonnolenza alla guida"
Aosta - Lo strumento ora è in dotazione alla Polizia stradale in Valle d'Aosta, segnala la positività agli stupefacenti, ma non distingue tra le sostanze. "Va comunque stabilita l'alterazione alla guida – spiega il vicequestore Mesiano – ed è un medico a farlo”.
Drogometro
Cannabis, oppiacei, cocaina, eroina,metanfetamina, ma non solo: anche le benzodiazepine sono nella lista delle sostanze rilevate dai nuovi controlli della Polizia stradale. Da poco meno di due mesi, infatti, la Questura della Valle d'Aosta ha annunciato di essersi dotata di uno strumento che permette di verificarese un guidatore, fermato in un posto
di blocco, abbia assunto e meno stupefacenti.
Ovviamente il “drogometro”, come è stato presto ribattezzato dai media, non è uno strumento che riguarda soltanto la nostra Regione, ma è in uso dalle Forze dell'ordine italiane dal 2015. In Valle è ancora presto per far bilanci: “A memoria – ricorda il vicequestore di Aosta, Lorenzo Mesiano – abbiamo avuto due casi di guida in stato di alterazione nel mese di luglio e finora un altro caso ad agosto, in cui però è stato rilevata la positività agli stupefacenti, ma non lo stato d'alterazione”.
Bisogna infatti fare una prima specificazione: “L'articolo 187 del codice della strada parla chiaro – spiega il dirigente della Polstrada valdostana Augusto Canini – si parla di guida in stato di alterazione, cosa diversa dall'aver assunto droga magari qualche giorno prima”.
“Per stabilire se una persona è alterata o meno non sono sufficienti le capacità di un poliziotto”, racconta Canini ed è per questo che “se il precursore segnala positività a qualche stupefacente – continua Mesiani – viene fatta una visita dal nostro medico (o in mancanza di questo, al Pronto soccorso, ndr) che in base al suo giudizio decide”. Si tratta dunque di una vera e propria visita medica, per rilevare la presenza o meno di uno stato di alterazione.
In caso affermativo, il reato è penale ed è punito con la sospensione o il ritiro della patente, una volta accertata, grazie ad una prova tampone, la quantità e la qualità della sostanza assunta. Si aggiungono multe da mille e 500 a 6 mila euro e l'arresto da sei mesi a un anno.
“Se invece nel momento in cui si è controllati non c'è uno stato di alterazione, si viene soltanto segnalati alla Prefettura come consumatore di stupefacenti – spiega Mesiani – in entrambi i casi però non è chiaramente una cosa piacevole”. Il prefetto, infatti, appoggiato da personale medico-
sanitario, valuta la fondatezza dell'accertamento, convoncando poi il trasgressore per un colloquio, con lo scopo di decidere se e quali sanzioni amministrative applicare.
Il primo controllo, quello che segnala la semplice positività, non fa differenza tra sostanze. Ed è per questo che un guidatore che dovesse aver assunto benzodiazepine – farmaci legali, se prescritti da un medico – deve fare molta attenzione.
“Occorre tenere bene in considerazione la prescrizione medica e l’aderenza del conducente ad essa – spiega il direttore del SerD valdostano Vincenzo Lamartora – se un utente assume dei farmaci prescritti scrupolosamente dal proprio medico, non dovrebbe presentare sonnolenza o rallentamento”. “Altrimenti – continua – o il medico ne ha prescritto una posologia eccessiva o il paziente non ha comunicato al proprio medico la comparsa o la persistenza di tali sintomi”.
Una volta che si è positivi al test, non è prevista la possibilità di evitare la segnalazione in prefettura da parte della stradale, magari esibendo una ricetta o un certificato medico, ma questi, assieme ad analisi mediche più approfondite, saranno essenziali per evitare le eventuali sanzioni amministrative, nel momento in cui si dovesse affrontare un colloquio.
Xanax, Tavor, Lexotan, Valium sono alcuni dei nomi commerciali più famosi della folta varietà di benzodiazepine. L'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa stima che queste siano utilizzate da circa 5 milioni di italiani: “Il loro utilizzo è estremamente vario – racconta Lamartora – vengono impiegate come ansiolitici ed euipnici, ma anche come coadiuvanti nelle terapie della depressione, delle psicosi, dei disturbi di personalità, nei trattamenti per la disintossicazione da stupefacenti, nelle somatizzazioni, in molte e diverse patologie organiche, dalla colite alla siringomielia”.
Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto superiore di Sanità, la Valle d'Aosta è terza tra le regioni per consumo di questi farmaci, dietro solo alla Liguria e al Veneto, con 68 dosi assunte giornalmente da pazienti adulti su 1000 abitanti. Molto raramente, almeno in Valle, viene utilizzata a scopo ricreativo: “Il nostro Servizio non ne rileva un abuso – racconta Lamartora – negli ultimi 5 anni, ci sono capitati soltanto due casi di dipendenza esclusiva da benzodiazepine”.
di Lorenzo Piccinno
14 agosto 2017 ore 17.12
NORME E TRIBUTI 17 AGOSTO 2017Il Sole 24 Ore
I?VINCOLI Il direttore sanitario deve essere
iscritto all’albo La prestazione va effettuata da un professionista abilitato
Concorrenza. La legge «apre» ai soci non iscritti all’albo professionale
Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di
capitaleLa professione di odontoiatra ha conosciuto un periodo relativamente lungo di
floridità economica. Ma da alcuni anni la concorrenza è progressivamente aumentata e
i margini si sono molto ridotti: all’abusivismo si sono sommati la libera circolazione
comunitaria, il cosiddetto turismo dentale verso l’est Europa e l’innalzamento dei
requisiti igienico-sanitari fissati per gli ambulatori dalle varie norme regionali, che
aumentano la sicurezza dei pazienti, ma anche i costi di gestione.
Sono così nate molte strutture societarie (generalmente Srl), alcune tra professionisti,
altre collegate al mondo finanziario-assicurativo, alla cooperazione e ad altri capitali
privati, che hanno sinora operato in un quadro giuridico non definito, con rischi di
opacità.
Il ministero dello Sviluppo economico (nota 415099 del 23/12/2016) ha affermato che
la disciplina delle società tra professionisti (Stp) prevista dall’articolo 10 delle legge
183/2011 costituisce l’unico ambito in cui è possibile l’esercizio di attività
professionali regolamentate. Pertanto se lo svolgimento dell’attività dentistica
costituisce l’oggetto esclusivo della società, solo la cornice normativa della legge
183/2011 assicura l’equilibrio tra i contrastanti interessi all’efficienza e allo sviluppo
della concorrenza, da una parte ed la tutela dell’affidamento del cliente dall’altra;
contemperamento che verrebbe a mancare, con le parole del ministero dello Sviluppo
economico, ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette”
nella forma di “generiche” società commerciali non soggette alle garanzie delle Stp.
In questo contesto la legge sulla concorrenza 124/2017 ribadisce, anzitutto, (articolo 1
comma 153) che l’esercizio dell’attività odontoiatrica resta riservato a soggetti abilitati
secondo la legge 409/85. Sul piano delle forme di esercizio, accanto all’attività libero
professionale (che comprende anche la forma della Stp di cui alla legge 183/2011),
vengono legittimate anche le società operanti nel settore odontoiatrico, non soggette
alle norme sulle Stp e quindi anche interamente di proprietà di soggetti non
professionisti, alla duplice condizione che tali strutture siano dotate di un direttore
sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni odontoiatriche siano
erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
Si tratta di un importante principio di tutela della salute pubblica: l’originaria
formulazione del Ddl richiedeva la sola presenza del direttore, senza assicurare che la
presenza di professionisti abilitati.
Nelle strutture polispecialistiche è consentita la presenza di un ambulatorio
odontoiatrico, ma se il direttore sanitario non è un odontoiatra abilitato deve essere
nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici avente i
requisiti di legge.
Il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici può operare in una sola struttura: è
sicuramente vietato collaborare con più di una società; è altresì ragionevole ritenere
che se la stessa società gestisce più strutture, per ciascuna di esse debba essere
nominato un distinto direttore responsabile (la legge parla infatti di “struttura”, non di
società).
La violazione degli obblighi di legge è sanzionata con la sospensione delle attività
secondo modalità da definire con un decreto del ministero della Salute, da emanarsi
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta
Pagina 1 di 1Il Sole 24 Ore
17/08/2017http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?test...