PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a...

129
Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0226/2018 27.6.2018 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)) Commissione per gli affari costituzionali Relatore: György Schöpflin RR\1157365IT.docx PE618.206v02-00 IT Unita nella diversità IT

Transcript of PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a...

Page 1: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Parlamento europeo2014-2019

Documento di seduta

A8-0226/2018

27.6.2018

***IRELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: György Schöpflin

RR\1157365IT.docx PE618.206v02-00

IT Unita nella diversità IT

Page 2: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

PE618.206v02-00 2/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 3: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE......................34

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....................................................50

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO......................97

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................98

RR\1157365IT.docx 3/93 PE618.206v02-00

IT

Page 4: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0482),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0308/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0226/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

PE618.206v02-00 4/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 5: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 11 TUE, l'ICE è parte integrante delle piatteforme messe a disposizione dei cittadini dell'Unione affinché possano scambiarsi opinioni su tutti i settori della politica dell'Unione, partecipare a un dialogo trasparente, aperto e regolare con le istituzioni dell'Unione nonché assicurarsi che le azioni dell'Unione siano coerenti e trasparenti. Inoltre, l'ICE permette ai cittadini dell'Unione di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. L'ICE richiede alle istituzioni dell'Unione l'impegno a garantire che i cittadini dell'Unione possano esercitare i loro diritti nel modo più efficace possibile, ma richiede agli stessi cittadini di rispettare i principi e le norme previsti concernenti la loro partecipazione alla vita democratica dell'Unione, in particolare quelli che ne disciplinano il funzionamento democratico.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sull'iniziativa dei cittadini europei del 28 ottobre 201525, ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011.

(4) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sull'iniziativa dei cittadini europei del 28 ottobre 201525 e nel quadro della preparazione delle sua relazione di iniziativa legislativa (2017/2024(INL)), ha invitato la Commissione a procedere a un riesame completo e a una quanto più rapida modifica del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011. Ha ribadito il suo invito nel contesto dell'elaborazione della relazione di iniziativa di carattere

RR\1157365IT.docx 5/93 PE618.206v02-00

IT

Page 6: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

legislativo con raccomandazioni alla Commissione sulla revisione del regolamento (UE) 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini (2017/2024(INL)).

__________________ __________________25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nel corso del processo che ha portato alla revisione dell'ICE, diverse organizzazioni e organi dell'Unione, in particolare il Comitato economico e sociale europeo, hanno contribuito a colmare le lacune del regolamento (UE) n. 211/20111 bis, prestando un sostegno prezioso agli organizzatori di ICE e fornendo una piattaforma di discussione sui miglioramenti da apportare a tale regolamento nonché offrendo tutoraggio e facilitazione istituzionali al gruppo di organizzatori, organizzando audizioni presso le loro sedi e promuovendo la partecipazione democratica all'interno dell'Unione.

___________________1bis Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sul diritto di iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011).

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile

PE618.206v02-00 6/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 7: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori nonché a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e incoraggiare il più alto numero possibile di cittadini dell'Unione a influenzare il processo decisionale dell'Unione, rendendolo più accessibile ai cittadini, e rinforzando in tal modo il principio di democrazia e il funzionamento democratico dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere efficaci, trasparenti, chiare, semplici, di facile applicazione, anche per le persone con disabilità, e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi e garantire che le iniziative valide ricevano un adeguato seguito da parte della Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in

(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in

RR\1157365IT.docx 7/93 PE618.206v02-00

IT

Page 8: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.

ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei membri del Parlamento europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere il diritto di sostenere un'iniziativa - utilizzando un supporto cartaceo o per via elettronica - in condizioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiede o di cui è cittadino.

(11) Onde rendere l'iniziativa dei cittadini europei maggiormente inclusiva e visibile, si dovrebbe autorizzare il ricorso a lingue regionali o minoritarie per la promozione e la diffusione dell'ICE nonché per la raccolta di firme.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, la Commissione dovrebbe fornire informazioni chiare, precise e complete e un'assistenza legale e pratica agli organizzatori, mettendo pubblicamente a disposizione una piattaforma collaborativa online. La piattaforma dovrebbe offrire uno spazio di discussione dedicato nonché informazioni e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe essere gestita e aggiornata, sotto il controllo amministrativo della Commissione, da organizzazioni ed esperti esterni indipendenti con comprovata esperienza nell'organizzazione di iniziative dei cittadini europei, che dovrebbero essere autorizzati a contribuire allo spazio di discussione. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori, accessibili a persone

PE618.206v02-00 8/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 9: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

con disabilità, per offrire ai cittadini informazioni e assistenza legale e pratica per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei, al fine di sensibilizzare e promuovere il dibattito sulle iniziative in corso a livello nazionale. Qualora esistano strumenti simili all'ICE a livello nazionale, tali punti di contatto dovrebbero essere strettamente connessi con i servizi o con le piatteforme che forniscono supporto per l'utilizzo di tali strumenti nazionali. Tali punti di contatto dovrebbero fungere da sportelli unici concepiti per aiutare gli organizzatori a fornire informazioni esaurienti nonché una consulenza tecnica e giuridica specifica.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei efficace e più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a

RR\1157365IT.docx 9/93 PE618.206v02-00

IT

Page 10: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso. La scelta di procedere ad una registrazione parziale di un'iniziativa non dovrebbe pregiudicare l'obbligo della Commissione di motivare appieno la sua decisione a tale riguardo.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe organizzare l'audizione entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse, compresi la società civile, le parti sociali e gli esperti, nonché la rappresentanza a un livello appropriato del Consiglio e della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, in particolare il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

PE618.206v02-00 10/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 11: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

(23 bis) Al fine di valutare il sostegno politico di un'iniziativa, il Parlamento europeo, che è l'istituzione che rappresenta i cittadini dell'Unione, dovrebbe poter organizzare una discussione, in linea con il suo regolamento, durante la seduta plenaria, sulle azioni adottate dalla Commissione per dare seguito alla sua comunicazione sulle iniziative presentate con esito positivo. La discussione potrebbe concludersi con l'approvazione di una proposta di risoluzione, in cui si potrebbe suggerire di attivare il meccanismo di cui all'articolo 225 TFUE, qualora la Commissione non presenti una proposta di atto giuridico.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, la Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide che abbiano raccolto il numero richiesto di almeno un milione di dichiarazioni di sostegno e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di sei mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se presenterà una proposta di atto giuridico o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. Un'iniziativa valida non dovrebbe pregiudicare il diritto di iniziativa della Commissione.

RR\1157365IT.docx 11/93 PE618.206v02-00

IT

Page 12: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti e rendicontabili. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate e dettagliate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Tali gruppi di organizzatori dovrebbero riferire in merito a tutte le loro fonti di finanziamento su base regolare e la Commissione dovrebbe indicare chiaramente tali fonti nel registro. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza. Al fine di migliorare la trasparenza dei finanziamenti delle attività ICE e la visibilità dell'ICE quale strumento per la partecipazione dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe essere dotato di un programma finanziario proprio. Tale programma finanziario dovrebbe contribuire al sostegno degli enti e delle organizzazioni che promuovono l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, in particolare sensibilizzando l'opinione pubblica in merito allo strumento dell'ICE quale mezzo per promuovere la partecipazione democratica a livello dell'Unione e contribuire al finanziamento dell'assistenza tecnica o legale da fornire gratuitamente agli organizzatori di ICE.

PE618.206v02-00 12/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 13: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8.

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini europei" o "iniziativa").

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini europei" o "iniziativa").

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Coloro che risiedono in Stati membri diversi da quelli di cui sono cittadini hanno il diritto di sostenere un'iniziativa nel loro paese di residenza o nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

RR\1157365IT.docx 13/93 PE618.206v02-00

IT

Page 14: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'esercizio del diritto a sostenere un'iniziativa dei cittadini da parte delle persone con disabilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino.

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni facilmente accessibili, chiare, precise e complete e un'adeguata assistenza legale e di esperti ai cittadini e

PE618.206v02-00 14/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 15: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

2. La Commissione mette a disposizione una piattaforma collaborativa online per sostenere lo scambio di informazioni e le migliori prassi tra le parti interessate, inclusi gruppi di organizzatori, esperti indipendenti, ONG e altre istituzioni e organi dell'Unione.

Tale piattaforma offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori uno spazio di discussione e di informazione nonché consulenza pratica e legale riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

La piattaforma collaborativa online è di facile utilizzo e accessibile alle persone con disabilità.

Essa è gestita e aggiornata, sotto il controllo amministrativo della Commissione, da organizzazioni ed esperti esterni indipendenti con comprovata esperienza nell'organizzazione di iniziative dei cittadini europei, che possono contribuire anche allo spazio di discussione.

Dopo la pubblicazione del presente regolamento, la Commissione pubblica a tempo debito una guida per l'utente al fine di facilitare la comprensione dell'iniziativa dei cittadini europei.

I costi di gestione e manutenzione della piattaforme collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

RR\1157365IT.docx 15/93 PE618.206v02-00

IT

Page 16: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

3. La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni chiare, precise e complete sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento, inclusi il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte e il finanziamento dichiarato, quali comunicati dai gruppi di organizzatori. La Commissione aggiorna il registro su base regolare e registra le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori in modo chiaramente visibile e facilmente accessibile.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, chiedere alla Commissione di fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente

PE618.206v02-00 16/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 17: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

all'articolo 6, paragrafo 2, a condizione che tale traduzione rientri nei limiti specificati all'allegato II. Tutte le traduzioni che superano tali limiti restano di responsabilità del gruppo di organizzatori.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto digitali e fisici dedicati all'ICE per fornire informazioni pratiche e giuridiche, consulenza e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei. Ciascuno Stato membro e la Commissione garantiscono che i punti di contatto cooperino strettamente con i servizi pertinenti della Commissione e le sue rappresentanze negli Stati membri. Tale consulenza include informazioni sulla costituzione di un'entità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, e l'assistenza è disponibile in formati accessibili alle persone con disabilità, a titolo gratuito.

Gli Stati membri incentivano le autorità nazionali, regionali e locali a sensibilizzare i cittadini e fornire loro informazioni relative all'ICE.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il “gruppo di organizzatori”). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di persone fisiche (di seguito: il “gruppo di organizzatori”) il cui numero corrisponde ad almeno un quarto degli Stati membri. I membri del Parlamento

RR\1157365IT.docx 17/93 PE618.206v02-00

IT

Page 18: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

questo numero minimo. europeo e i membri dei parlamenti nazionali non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lungo l'intera fase organizzativa precedente la registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori possono rivolgersi ai punti di contatto ICE, a Europe Direct o ai servizi ICE della Commissione, affinché forniscano piena assistenza e orientamento a titolo gratuito e fungano, ove possibile, da sportelli unici in grado di orientare gli organizzatori verso le pertinenti fonti di informazione nonché i servizi in grado di fornire una consulenza tecnica e giuridica specifica.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno sette Stati membri diversi.

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno un quarto degli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti

PE618.206v02-00 18/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 19: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente,

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente,

RR\1157365IT.docx 19/93 PE618.206v02-00

IT

Page 20: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori in modo circostanziato dei motivi di tale decisione, onde consentire al gruppo degli organizzatori una valutazione dettagliata dei motivi del rifiuto, anche per quanto riguarda la base o le basi giuridiche suggerite. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle informazioni contenute nell'allegato menzionato al punto 8 dell'allegato II, se disponibile. Le decisioni di rifiuto di registrazione o di registrazione parziale di un'iniziativa sono pubblicate sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ai fini del presente articolo, è opportuno prestare particolare attenzione all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

PE618.206v02-00 20/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 21: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Se, durante il periodo di raccolta, desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di 12 mesi, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni prima della data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017. L'uso di tale sistema è volontario e gratuito per tutti gli organizzatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gruppo di organizzatori che utilizza altri sistemi certificati di raccolta elettronica ha la possibilità di impiegare gratuitamente i server gestiti dalla Commissione.

Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte online, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi di raccolta elettronica sono archiviati nel territorio dell'Unione

RR\1157365IT.docx 21/93 PE618.206v02-00

IT

Page 22: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

europea.

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica al Parlamento europeo, allo scopo di generare un dibattito pubblico a livello di Unione in merito all'iniziativa proposta. Il dibattito coinvolge le parti interessate che rappresentano diversi interessi.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori

Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali. I rappresentanti del Consiglio, della Commissione, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle

PE618.206v02-00 22/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 23: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

regioni, nonché delle altre istituzioni e degli organi consultivi dell'Unione, i rappresentanti della società civile, delle parti sociali e di altri portatori di interesse, compresi i parlamenti nazionali, hanno la possibilità di partecipare all'audizione. L'audizione è trasmessa in streaming via web ed è a disposizione del pubblico sul sito web dell'ICE da quel momento.

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione persegue l'interesse pubblico. L'obiettivo esclusivo dell'audizione è informare in modo esaustivo circa il contenuto e gli scopi di un'iniziativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione è finalizzata a fornire al gruppo di organizzatori una sede nella quale presentare la loro iniziativa con un'esposizione dettagliata del suo scopo e degli obiettivi legislativi concreti proposti.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

Al fine di incoraggiare un dibattito pubblico inclusivo sull'iniziativa proposta, il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti soggetti interessati, che comprendano interessi pubblici e privati, nonché la rappresentanza delle istituzioni e degli

RR\1157365IT.docx 23/93 PE618.206v02-00

IT

Page 24: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

organi consultivi dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.

3. La Commissione e il Consiglio sono rappresentati alle audizioni a un livello appropriato. È garantita la presenza di almeno un membro del collegio dei commissari.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

1. Entro un mese dalla presentazione di un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio lo scopo dell'iniziativa.

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione tutti i dati relativi alle sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende intraprendere e una dichiarazione esaustiva e chiara dei motivi per intervenire o meno, conformemente al

PE618.206v02-00 24/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 25: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

principio di buona amministrazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione e il gruppo di organizzatori possono informare i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

3. La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, qualora tali dati siano stati raccolti.

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di un'iniziativa dei cittadini andata a buon fine, tenendo debitamente conto dell'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento e se proposto nella comunicazione, la Commissione, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di atto giuridico in risposta all'iniziativa. Ai fini del presente articolo, è opportuno prestare particolare attenzione all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione tiene informato il gruppo di organizzatori sulle sue attività riguardanti l'iniziativa nonché sull'eventuale evoluzione dell'iniziativa dopo la sua comunicazione ufficiale sull'ICE.

RR\1157365IT.docx 25/93 PE618.206v02-00

IT

Page 26: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Seguito dato a iniziative dei cittadini europei andate a buon fine da parte del

Parlamento europeo

Dopo il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il Parlamento europeo esamina le azioni intraprese dalla Commissione al fine di dare seguito alla sua comunicazione sull'ICE. In particolare, può tenere una discussione in Aula sulla questione, in conformità del suo regolamento.

Tali discussioni potrebbero concludersi con l'approvazione di una proposta di risoluzione. Se la Commissione non presenta una proposta di atto giuridico, il Parlamento europeo può decidere di esercitare il diritto conferitogli dall'articolo 225 TFUE.

Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore. I promotori e i corrispondenti importi sono chiaramente identificabili.

Il gruppo di organizzatori comunica inoltre i nomi delle organizzazioni che li assiste su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano

PE618.206v02-00 26/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 27: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

economico.

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il diritto di eseguire controlli casuali sulle informazioni fornite per quanto riguarda le fonti di sostegno e finanziamento, di valutare la qualità delle informazioni fornite e di richiedere chiarimenti supplementari ai gruppi di organizzatori. Tali controlli sono intesi a garantire la trasparenza dei finanziamenti e altri tipi di sostegno forniti ai gruppi di organizzatori e sono eseguiti in modo efficace, imparziale e proporzionato.

Per fonti di sostegno e finanziamento si intende qualsiasi offerta di risorse finanziarie o creditizie, offerte in natura, fornitura di beni, servizi (inclusi prestiti e fornitura di personale) o lavori a prezzi inferiori al valore di mercato, o qualsiasi altra transazione che fornisca un vantaggio economico, fatta eccezione per il sostegno fornito da singoli su base volontaria.

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la piena trasparenza delle informazioni relative ai finanziamenti e alle sponsorizzazioni attraverso controlli qualitativi e un sistema di avvisi e reclami, per far sì che le informazioni sui finanziamenti e le sponsorizzazioni fornite dagli organizzatori dell'ICE siano corrette.

RR\1157365IT.docx 27/93 PE618.206v02-00

IT

Page 28: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A sostegno dell'organizzazione di iniziative dei cittadini, nel bilancio dell'Unione è previsto uno stanziamento annuale.

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

1. La Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri sensibilizzano il pubblico in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione e promozione. A tal fine, la Commissione ricorre tra l'altro a piattaforme digitali, social media e tecnologie online per raggiungere e coinvolgere i cittadini.

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

PE618.206v02-00 28/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 29: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione comunica inoltre in modo attivo in merito all'ICE e al suo utilizzo in riferimento ad altre azioni destinate a promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Unione, nonché nel promuovere la cittadinanza dell'Unione e i diritti dei cittadini e nell'ambito della comunicazione sulle attività del programma "L'Europa per i cittadini".

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Nel trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, il gruppo di organizzatori di un'iniziativa dei cittadini o, ove applicabile, l'entità giuridica creata da tale gruppo, e le autorità competenti dello Stato membro rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n.  016/679.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gruppo di organizzatori o, ove applicabile, l'entità giuridica creata dagli stessi, provvedono affinché i dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini non siano utilizzati per finalità diverse da quella indicata del sostegno all'iniziativa.

RR\1157365IT.docx 29/93 PE618.206v02-00

IT

Page 30: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni tre anni. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento 59

Proposta di regolamentoAllegato II – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1000 battute;

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 200 battute, spazi esclusi (media adeguata in base alla lingua);

Emendamento 60

Proposta di regolamentoAllegato II – punto 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fermo restando che il contenuto dell'allegato non deve superare i 5 000 caratteri (media adeguata per lingua) il gruppo di organizzatori può chiedere alla Commissione di tradurlo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

PE618.206v02-00 30/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 31: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

27.4.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Relatore per parere: Angel Dzhambazki

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa diretta dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita

RR\1157365IT.docx 31/93 PE618.206v02-00

IT

Page 32: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere efficaci, chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni chiare, esatte ed esaurienti e assistenza giuridica e pratica agli organizzatori e mettere a disposizione del pubblico una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori, accessibili a persone con disabilità, per offrire ai cittadini informazioni e assistenza legale e pratica per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini

PE618.206v02-00 32/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 33: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

europei.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei efficace e più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri;

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno cinque Stati membri;

RR\1157365IT.docx 33/93 PE618.206v02-00

IT

Page 34: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 6

Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

b) in almeno cinque Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

1. La Commissione offre informazioni chiare, esatte ed esaurienti e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La piattaforma collaborativa online è di facile utilizzo e accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro

3. La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di

PE618.206v02-00 34/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 35: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico di facile ed effettivo accesso contenente informazioni chiare, accurate ed esaurienti sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, e in particolare i dettagli di tutte le fasi dell'iniziativa, con specifiche sui passi da compiere e sulla situazione attuale di ciascuna iniziativa e avvertimenti all'avvicinarsi della scadenza, e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I gruppi di organizzatori dovranno essere informati non appena sarà disponibile la versione tradotta della loro iniziativa e, qualora questa presenti inesattezze, il gruppo stesso dovrà procedere alla sua correzione in tempo utile presso i servizi della Commissione.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6,

RR\1157365IT.docx 35/93 PE618.206v02-00

IT

Page 36: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

all'articolo 6, paragrafo 2. paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto, accessibili alle persone con disabilità, e li rende noti, al fine di fornire informazioni nonché assistenza giuridica e pratica ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri incentivano le autorità nazionali, regionali e locali a fornire ai propri cittadini informazioni relative all'ICE.

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno cinque persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 2

PE618.206v02-00 36/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 37: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno sette Stati membri diversi.

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno cinque Stati membri diversi.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima della presentazione di un'iniziativa, gli organizzatori possono chiedere un esame preliminare accelerato dell'idoneità dell'iniziativa da presentare.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2– comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite la piattaforma di registrazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a d) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

RR\1157365IT.docx 37/93 PE618.206v02-00

IT

Page 38: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

Qualora ritenga che l'iniziativa o parti di essa esulino dalle proprie competenze, la Commissione informa il gruppo di organizzatori di tale conclusione e dei motivi in base ai quali vi è pervenuta.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto delle informazioni della Commissione e modificare l'iniziativa o persino mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento delle informazioni della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, accordando nel contempo, ove fattibile, un periodo ragionevole per l'adeguamento della parte restante della proposta per farla rientrare nell'ambito di competenza della Commissione;

PE618.206v02-00 38/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 39: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

8. La Commissione informa in maniera chiara, esaustiva e dettagliata il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e i parlamenti nazionali della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro.

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro. Un mese prima della scadenza del periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione ne dà avviso al gruppo di organizzatori.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

RR\1157365IT.docx 39/93 PE618.206v02-00

IT

Page 40: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni raccolta di dati personali ai fini di un'iniziativa rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, e al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

Il sistema centrale di raccolta elettronica è di facile utilizzo e accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 29

PE618.206v02-00 40/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 41: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai Parlamenti nazionali.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. Tali motivi sono debitamente giustificati e illustrati in modo chiaro, comprensibile e dettagliato. La Commissione può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere sugli aspetti giuridici dell'iniziativa, che è formulato senza indugio. Qualora non intenda intervenire, la Commissione informa il gruppo di organizzatori della possibilità di presentare la loro iniziativa alla commissione per le petizioni, in modo da consentire loro di proseguire i lavori.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

RR\1157365IT.docx 41/93 PE618.206v02-00

IT

Page 42: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Seguito da dare e azioni

1. Se un'iniziativa è stata registrata pienamente e con esito positivo, la Commissione adotta le misure legislative del caso quando:

a) tutti i requisiti procedurali per la registrazione dell'iniziativa, conformemente al presente regolamento, sono stati debitamente soddisfatti;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni;

c) la valutazione effettuata dalla Commissione ha chiaramente individuato la necessità di affrontare settori specifici del diritto dell'Unione conformemente al contenuto dell'iniziativa registrata.

2. La Commissione interviene al massimo entro un anno dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo ogni eventuale proposta di intervento legislativo.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Emendamento 33

PE618.206v02-00 42/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 43: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione e ricorre inoltre a piattaforme e tecnologie digitali per raggiungere e coinvolgere la comunità, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, dal momento che le strategie di comunicazione mirate, anche sui social media, sono essenziali per migliorare l'efficacia dell'iniziativa dei cittadini europei e garantire la trasparenza.

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione intensifica inoltre campagne di sensibilizzazione a livello locale, nazionale ed europeo, in special modo tra i giovani.

RR\1157365IT.docx 43/93 PE618.206v02-00

IT

Page 44: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Iniziativa dei cittadini europei

Riferimenti COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

AFCO2.10.2017

Parere espresso da       Annuncio in Aula

CULT2.10.2017

Relatore per parere       Nomina

Angel Dzhambazki10.10.2017

Approvazione 25.4.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

2005

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

PE618.206v02-00 44/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 45: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20 +

ECR Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD Isabella Adinolfi

GUE/NGL Martina Michels

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0 -

5 0

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF Dominique Bilde

Verts/ALE Jill Evans, Michel Reimon

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

RR\1157365IT.docx 45/93 PE618.206v02-00

IT

Page 46: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

16.5.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Relatore per parere: Jarosław Wałęsa

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (di seguito "ICE") stabilisce una revisione complessiva del quadro giuridico dell'ICE con l'obiettivo di renderla più accessibile come strumento di partecipazione pubblica per l'impegno civico nell'Unione. La commissione per le petizioni sostiene pienamente l'impegno della Commissione ad aumentare le attività di orientamento, sostegno e sensibilizzazione fornite in relazione all'ICE per tutti i cittadini dell'Unione al fine di realizzare pienamente le potenzialità dello strumento ICE nella promozione del dibattito pubblico e della partecipazione dei cittadini a livello di Unione. In particolare, il relatore della commissione PETI sottolinea l'importanza delle audizioni pubbliche dell'ICE al Parlamento europeo in quanto meccanismo per il dialogo e lo scambio di opinioni tra le istituzioni dell'Unione e gli organizzatori di ICE valide con lo scopo di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini. A tale riguardo, è particolarmente importante assicurare un'organizzazione equilibrata e inclusiva delle audizioni pubbliche delle ICE. Il Parlamento europeo dovrebbe pertanto adoperarsi per promuovere un livello appropriato di dibattito pubblico sulle iniziative valide, compresa la possibilità di un dibattito in plenaria sull'iniziativa, che potrebbe concludersi con l'approvazione di una proposta di risoluzione. Il relatore della commissione PETI sottolinea inoltre l'importanza di creare non soltanto un sostegno online per i cittadini e gli organizzatori di ICE, ma anche un sostegno offline e punti di contatto fisici per la diffusione delle informazioni sulle ICE e per i servizi di consulenza ai cittadini, compreso il sostegno nella definizione di una base giuridica conforme per un'iniziativa a norma del diritto dell'Unione. In vista del ridotto numero di ICE andate valide a norma del regolamento vigente, il relatore della commissione PETI accoglie con favore la proposta della Commissione di prolungare il periodo di valutazione delle ICE da tre a cinque mesi e confida che il seguito politico e legislativo dato dalla Commissione alle ICE sarà in tal modo reso più proattivo e trasparente.

PE618.206v02-00 46/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 47: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11, rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un nuovo atto legislativo o per l'abrogazione di qualsiasi atto legislativo esistente o previsto dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, oltre al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Motivazione

L'articolo 296 TFUE fornisce spazio interpretativo sufficiente per collegare una revisione dei trattati a un atto legislativo. La Commissione può avviare la procedura di revisione a norma dell'articolo 48 TUE. Allo stesso tempo, e tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia, l'abrogazione e la revisione dovrebbero rientrare anch'esse nell'ambito di ammissibilità, anche quando un'iniziativa riguardi atti legislativi previsti, nonché quelli derivati da trattati commerciali internazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 3 bis (nuovo)

RR\1157365IT.docx 47/93 PE618.206v02-00

IT

Page 48: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Secondo la sentenza del Tribunale nella causa T-754/14: Efler e a. contro Commissione europea1 bis, in particolare i punti 45 e 47, l'ICE ha l'obiettivo di permettere ai cittadini dell'Unione di partecipare direttamente alla vita democratica dell'Unione. La loro partecipazione attiva al processo democratico è ulteriormente rafforzata, in particolare, attraverso il meccanismo dell'ICE, che consente loro di sollevare questioni ed esporle alla Commissione e di invitare quest'ultima a sottoporre una proposta di atto giuridico dell'Unione dopo aver, se necessario, presentato l'ICE in un'audizione pubblica organizzata presso il Parlamento, suscitando un dibattito democratico senza dover attendere l'adozione dell'atto giuridico di cui è in definitiva auspicata la modifica o l'abbandono.

_________________1 bis ECLI:EU:T:2017:323.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Secondo la medesima sentenza, la proposta dell'ICE costituisce un'espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell'Unione alla vita democratica di quest'ultima e non compromette l'equilibrio istituzionale voluto dai trattati, anche quando riguarda procedure legislative in corso.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 5

PE618.206v02-00 48/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 49: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di rafforzare il principio di democrazia e incoraggiare e responsabilizzare tutti i cittadini dell'Unione affinché partecipino al funzionamento democratico dell'Unione, avvicinando l'Unione ai suoi cittadini.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere trasparenti, chiare, semplici, di facile applicazione anche per le persone con disabilità e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi e garantire che le iniziative valide ricevano un adeguato seguito da parte della Commissione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di

RR\1157365IT.docx 49/93 PE618.206v02-00

IT

Page 50: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni.

democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione nonché l'impegno civico in generale, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni. Il momento decisivo ai fini dell'accertamento della capacità di una persona di sostenere un'iniziativa è quello dell'espressione del sostegno.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, dell'articolo 24 e dell'articolo 298, paragrafo 1, del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dell'articolo 41, l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

Motivazione

Il riferimento al principio della buona amministrazione prevede che l'azione amministrativa debba essere imparziale, equa e attuata entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione e, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), sussiste l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire che un'iniziativa sia (9) Per garantire che un'iniziativa sia

PE618.206v02-00 50/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 51: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.

rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri e il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.

Motivazione

Il testo è stato spostato dal considerando 10 per una migliore leggibilità del testo.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.

(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale di membri del Parlamento europeo al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In vista delle attività di consulenza, traduzione e sensibilizzazione

RR\1157365IT.docx 51/93 PE618.206v02-00

IT

Page 52: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

(compresa la giornata dell'ICE) intraprese dalle istituzioni consultive dell'Unione, in particolare dal Comitato economico e sociale europeo, la Commissione terrà informate tali istituzioni riguardo alle nuove iniziative registrate e alle future campagne di sensibilizzazione relative all'ICE.

Motivazione

È essenziale sottolineare che altre istituzioni dell'UE hanno condiviso, di propria iniziativa, l'impegno di colmare la lacuna lasciata dall'enorme onere logistico e amministrativo creato dal regime precedente. In tal senso, il CESE ha assunto motu proprio un ruolo importante nel processo, e ciò merita un plauso.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire gratuitamente informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei, che serva anche da piattaforma per lo scambio di idee e migliori prassi e permetta ai cittadini di discutere le iniziative dei cittadini proposte e formulare nuove iniziative. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri, servendosi dei centri di informazione Europe Direct, istituiscano, in tempo utile e comunque prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, help desk ICE nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza e orientamenti per quanto riguarda la presentazione di un'iniziativa dei cittadini europei in merito a questioni tecniche correlate all'iniziativa, compreso come promuovere

PE618.206v02-00 52/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 53: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

l'iniziativa dei cittadini europei a livello nazionale e locale. È opportuno organizzare una conferenza ICE annuale a livello di Unione nella giornata dell'iniziativa dei cittadini europei, per rafforzare ulteriormente il dialogo e lo scambio di migliori prassi tra gli organizzatori, la società civile e le parti sociali e le istituzioni dell'Unione e valutare lo stato di attuazione e l'efficacia dell'iniziativa.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per sensibilizzare e promuovere il dibattito riguardo alle iniziative in corso a livello nazionale per le quali vengono raccolte firme, è importante che i parlamenti nazionali e regionali siano coinvolti sin dalle prime fasi e che gli uffici delle rappresentanze della Commissione e del Parlamento europeo negli Stati membri mettano le loro strutture al servizio delle iniziative dei cittadini. A livello di Unione, il ruolo neutrale del Comitato economico e sociale lo rende adatto a svolgere una funzione di facilitatore e di mentore istituzionale nelle iniziative dei cittadini in corso.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si

RR\1157365IT.docx 53/93 PE618.206v02-00

IT

Page 54: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Per quanto riguarda la registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.

raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Nell'esercizio dei suoi molteplici compiti in relazione all'iniziativa dei cittadini, la Commissione dovrebbe istituire un'unità specializzata per gestire l'ammissibilità giuridica delle iniziative. Dovrebbero essere assicurate le risorse necessarie in modo tale che venga svolta una valutazione obiettiva dell'ammissibilità, indipendentemente da considerazioni politiche e attenendosi ai principi della buona amministrazione. Tale valutazione dovrebbe essere resa pienamente accessibile al pubblico.

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di

PE618.206v02-00 54/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 55: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso. La scelta della registrazione parziale non dovrebbe sollevare la Commissione dall'obbligo di motivare la propria decisione fornendo i motivi per i quali ha deciso di registrare parzialmente un'iniziativa.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori.

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori. Qualora gli organizzatori decidessero di non utilizzare il sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno fornito dalla Commissione, il periodo dovrebbe avere inizio solo dopo che gli Stati membri abbiano verificato la conformità ai requisiti del presente regolamento dei sistemi di raccolta elettronica alternativi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

RR\1157365IT.docx 55/93 PE618.206v02-00

IT

Page 56: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione26.

(18) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno che comprenda le misure tecniche e di sicurezza pertinenti necessarie ai fini della conformità con le disposizioni del presente regolamento. Tale sistema dovrebbe essere volontario e messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità. Ciò dovrebbe garantire che i cittadini con disabilità siano facilitati nell'avviare o proporre iniziative o fornire sostegno alle stesse su un piano di parità. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione26.

_________________ _________________26 Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

26 Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

Emendamento 17

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno in tutta

(20) Un gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno in tutta

PE618.206v02-00 56/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 57: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

l'Unione e di determinare in quale Stato membro è opportuno archiviare i dati raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.

l'Unione e di determinare in quale Stato membro è opportuno archiviare i dati raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, nonché del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), che fornisce consulenza alle istituzioni e agli organismi dell'Unione su tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali. Il gruppo di organizzatori può inoltre consultare l'ENISA e il GEPD qualora decida di istituire propri sistemi di raccolta elettronica.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoConsiderando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima che gli organizzatori diano inizio al periodo di dodici mesi per la raccolta delle

RR\1157365IT.docx 57/93 PE618.206v02-00

IT

Page 58: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Tali azioni dovrebbero essere effettuate a titolo gratuito. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare senza indugio l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti senza l'introduzione di controlli aggiuntivi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoConsiderando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, decorsi i primi sei mesi del periodo di raccolta firme, il gruppo di organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tali iniziative richiedendo l'organizzazione di una prima audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla richiesta presentata dal gruppo di organizzatori.

Motivazione

Con tale prima audizione pubblica si intende offrire un valido supporto al gruppo di organizzatori per incrementare il livello di conoscenza dei cittadini dell'UE sull'esistenza della loro iniziativa e degli specifici obiettivi che attraverso la stessa si intendono conseguire.

PE618.206v02-00 58/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 59: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 20

Proposta di regolamentoConsiderando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe organizzare l'audizione entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse, compresi la società civile, le parti sociali e gli esperti, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione e del Consiglio. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, in particolare il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione. Il Parlamento europeo dovrebbe adoperarsi per promuovere un livello appropriato di dibattito sulle iniziative valide tenendo un dibattito in plenaria dopo l'audizione pubblica e adottando una decisione sulla possibilità di votare una proposta di risoluzione.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Se da un lato è auspicabile che il Parlamento si adoperi per promuovere un dibattito pubblico sulle

RR\1157365IT.docx 59/93 PE618.206v02-00

IT

Page 60: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

iniziative che soddisfano le condizioni del regolamento, creare l'obbligo giuridico per il Parlamento di seguire una linea d'azione specifica per tutte le ICE potrebbe non essere opportuno in alcuni casi. L'emendamento riflette pertanto il carattere facoltativo della possibilità di dare seguito alle ICE valide tenendo un dibattito in plenaria e approvando una proposta di risoluzione, ma non vincola giuridicamente il Parlamento a seguire una linea d'azione specifica per ciascuna ICE.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, la Commissione, dopo l'audizione pubblica e il dibattito in plenaria al Parlamento europeo e previo un dialogo idoneo con gli organizzatori dell'ICE, dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito a tempo debito, tenendo conto del fatto che le iniziative valide dovrebbero avere un seguito adeguato. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni legislative o non legislative che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione adeguata in modo chiaro, comprensibile e dettagliato, argomentando le ragioni per cui intende agire o, analogamente e in modo ancora più articolato, i motivi dettagliati e chiari per cui non intende intraprendere alcuna azione, che si tratti di un rifiuto parziale o completo. In entrambi i casi, dovrebbe essere organizzata una seconda audizione pubblica per discutere le conclusioni comunicate dalla Commissione, sulla base della stessa norma applicata alla prima audizione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

PE618.206v02-00 60/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 61: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 22

Proposta di regolamentoConsiderando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti e rendicontabili. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza. La Commissione dovrebbe eseguire controlli qualitativi e casuali sulle fonti finanziarie e di finanziamento indicate dagli organizzatori dell'ICE. I cittadini dovrebbero anch'essi poter far scattare un allarme in caso di sospette irregolarità. Le fonti di sostegno e finanziamento, inoltre, dovrebbero essere pubblicate e aggiornate periodicamente insieme alle restanti informazioni sull'iniziativa ICE pubblicate online.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoConsiderando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) [Al trattamento dei dati personali soppresso

RR\1157365IT.docx 61/93 PE618.206v02-00

IT

Page 62: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 200029.]

_________________29[Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).]

Motivazione

Spostato al nuovo considerando 28 bis.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoConsiderando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Qualora le misure previste nel presente regolamento comportino il trattamento di dati personali da parte della Commissione o degli organizzatori, tale trattamento dovrebbe essere effettuato secondo il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater.

_________________1 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi

PE618.206v02-00 62/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 63: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).1 ter Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).1 quater Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento 25

Proposta di regolamentoConsiderando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative all'iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di

(29) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative all'iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso esplicito dei firmatari, che dovrebbe essere prestato liberamente ed essere specifico, informato e inequivocabile, ai sensi

RR\1157365IT.docx 63/93 PE618.206v02-00

IT

Page 64: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica. I firmatari dovrebbero poter ritirare il consenso esplicito alla raccolta dei loro indirizzi di posta elettronica in qualsiasi momento prima e dopo la chiusura dell'iniziativa dei cittadini europei, nel qual caso la Commissione e gli organizzatori dell'iniziativa dovrebbero eliminare immediatamente l'indirizzo di posta elettronica dalla loro banca dati e interrompere le comunicazioni con i firmatari.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoConsiderando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva e paritaria di tutti i cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero provvedere affinché le loro pagine web e applicazioni mobili siano accessibili alle persone con disabilità. Sebbene la direttiva (UE) 2016/2102 non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, ai fini del sistema centrale di raccolta elettronica, del registro elettronico o della piattaforma collaborativa online e delle eventuali pagine web correlate all'iniziativa dei cittadini europei, la

PE618.206v02-00 64/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 65: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Commissione e gli organizzatori hanno la responsabilità di garantire la loro accessibilità in modo equivalente ai requisiti della direttiva (UE) 2016/2102. In particolare, la Commissione è incoraggiata a rispettare le pertinenti norme armonizzate europee, nel rispetto dei requisiti di percettibilità, comprensibilità, operabilità e affidabilità. La Commissione dovrebbe garantire la conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 9 e 21, e, al fine di promuovere l'accesso alle informazioni da parte delle persone con disabilità intellettive, dovrebbero essere fornite alternative in un linguaggio di facile lettura, nella massima misura possibile e in modo proporzionato.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoConsiderando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8.

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Un'iniziativa dei cittadini può riguardare

RR\1157365IT.docx 65/93 PE618.206v02-00

IT

Page 66: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

la proposta di un nuovo atto legislativo da parte della Commissione, o l'abrogazione o revisione di un atto legislativo dell'Unione esistente o previsto ai fini dell'attuazione dei trattati.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 anni di età ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: "firmatario"), conformemente al presente regolamento.

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 anni di età al momento dell'espressione del sostegno ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: "firmatario"), conformemente al presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Coloro che risiedono in Stati membri diversi da quelli di cui sono cittadini hanno il diritto di sostenere un'iniziativa nel loro paese di residenza o nel loro paese di origine.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'esercizio del diritto a sostenere un'iniziativa dei cittadini da parte delle persone con disabilità.

PE618.206v02-00 66/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 67: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.

(L'allegato I è aggiornato di conseguenza).

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino.

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.

Motivazione

Questo emendamento è necessario per chiarire che i cittadini dell'UE dovrebbero poter firmare l'iniziativa dei cittadini europei indipendentemente dal luogo di residenza.

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

Informazione e assistenza da parte della Commissione, di altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri

RR\1157365IT.docx 67/93 PE618.206v02-00

IT

Page 68: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Motivazione

L'inclusione di un riferimento al Parlamento e al CESE nell'articolo richiede l'aggiornamento del titolo.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza, facilmente accessibili e incentrate sugli utenti, ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei, compresi l'assistenza sulla base giuridica appropriata per un'iniziativa a norma del diritto dell'Unione nonché altri orientamenti giuridici, materiali e tecnici per favorire la registrazione di un'iniziativa. Tale assistenza è fornita gratuitamente e in collaborazione con il centro di contatto Europe Direct e i centri di informazione Europe Direct, se del caso.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 17. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 10-11.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e

PE618.206v02-00 68/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 69: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. La Commissione interagisce periodicamente con gli organizzatori dell'ICE attraverso la piattaforma collaborativa. Tutti i servizi di consulenza sono disponibili in formati accessibili a persone con disabilità, in modo tempestivo e a titolo gratuito.

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione pubblica una guida per l'utente per facilitare la comprensione dell'iniziativa dei cittadini europei.

Motivazione

Tale guida per l'utente è necessaria per fornire informazioni e le prime risposte ai promotori dell'ICE. È pubblicata in tempi brevi per incoraggiare la rapida fruizione del nuovo regolamento ICE e permettere una valutazione nel merito conformemente all'articolo 24.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, comprese informazioni sulle fonti di finanziamento dell'ICE, e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento 39

RR\1157365IT.docx 69/93 PE618.206v02-00

IT

Page 70: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, chiedere alla Commissione di tradurre, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, l'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, la bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Qualora un allegato o una motivazione conti meno di 5 000 caratteri (media adeguata in base alla lingua), il gruppo di organizzatori può richiedere alla Commissione di tradurre gratuitamente, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, anche l'allegato.

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il Comitato economico e sociale europeo è autorizzato a offrire tutoraggio e facilitazione istituzionali al gruppo di organizzatori, secondo le modalità che ritiene più opportune per sensibilizzare riguardo alle iniziative, pur rispettando il suo mandato e preservando un ruolo neutrale.

Ha facoltà di organizzare una o più audizioni presso i suoi locali, dalla registrazione di un'iniziativa fino alla fase di raccolta delle firme, invitando il gruppo di organizzatori a presentare le sue

PE618.206v02-00 70/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 71: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

iniziative. Possono essere invitati anche esperti indipendenti competenti.

Ha inoltre facoltà di contribuire alla promozione dell'iniziativa dei cittadini in generale quale strumento per promuovere la partecipazione democratica nell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto digitali e fisici per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei. Tale assistenza è fornita ai cittadini gratuitamente, in collaborazione con il centro di contatto Europe Direct, i centri di informazione Europe Direct, gli uffici di informazione del Parlamento europeo e tutti gli uffici di rappresentanza della Commissione europea, se del caso. L'assistenza comprende consulenza giuridica, tecnica e organizzativa sulla preparazione di un'iniziativa per la registrazione, nonché la facilitazione delle comunicazioni con la Commissione. L'assistenza è disponibile in formati accessibili alle persone con disabilità, a titolo gratuito.

Motivazione

Il relatore della commissione PETI è del parere che il regolamento dovrebbe precisare l'obbligo degli Stati membri di fornire punti di contatto fisici offline per i sostenitori e i partecipanti alle campagne delle ICE.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

RR\1157365IT.docx 71/93 PE618.206v02-00

IT

Page 72: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il gruppo di organizzatori può essere registrato come entità giuridica, ovvero un'organizzazione con personalità giuridica in uno degli Stati membri conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Il gruppo di organizzatori designa o elegge due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre tre persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

Motivazione

Per facilitare la gestione di un'ICE, è opportuno autorizzare fino a tre supplenti. Un numero superiore potrebbe far sorgere difficoltà di gestione per la Commissione e interferire con la continuità di un'ICE e con la necessaria comunicazione tra gli organizzatori e la Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

PE618.206v02-00 72/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 73: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori o, se applicabile, l'entità giuridica da loro creata, sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione e, ove pertinente, dopo che gli Stati membri hanno verificato la conformità dei singoli sistemi di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un'unità indipendente all'interno della Commissione valuta l'ammissibilità giuridica dell'iniziativa dei cittadini presentata, esclusivamente sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3.

Tale unità specializzata esegue un controllo di conformità giuridica

RR\1157365IT.docx 73/93 PE618.206v02-00

IT

Page 74: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

indipendentemente da considerazioni politiche e rende pienamente accessibili al pubblico le considerazioni che hanno portato alle sue decisioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi

PE618.206v02-00 74/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 75: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro.

Qualsiasi iniziativa presentata alla Commissione per la registrazione, compresa ogni iniziativa che è stata registrata, è pubblicata nel registro e sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un'unica decisione di registrazione e un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa debitamente il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione. Le decisioni di rifiuto di registrazione o di registrazione parziale di

RR\1157365IT.docx 75/93 PE618.206v02-00

IT

Page 76: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

un'iniziativa sono pubblicate sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europeo e precisano e giustificano in modo esauriente il ragionamento della Commissione alla base del rifiuto, indicando le basi giuridiche su cui esse si fondano e permettendo agli organizzatori dell'ICE di contestarle.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 10. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 14-16 sul controllo pubblico delle decisioni della Commissione.

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Quando gli organizzatori sono informati del rifiuto di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, possono modificare l'iniziativa e ripresentarla alla Commissione entro un mese. Le decisioni prese dagli organizzatori riguardo alla registrazione della loro ICE sono anch'esse rese disponibili nel registro e sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

8. La Commissione informa in maniera chiara, esaustiva e dettagliata il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e i parlamenti nazionali della registrazione di

PE618.206v02-00 76/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 77: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

un'iniziativa.

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 18 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame).

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica da essi istituita a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 bis e 7, del presente regolamento, è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a

RR\1157365IT.docx 77/93 PE618.206v02-00

IT

Page 78: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

norma dell'articolo 6.

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini abbiano la possibilità di scegliere se far conteggiare il loro sostegno a un'iniziativa nel loro paese di residenza o nel loro paese di origine. Le autorità competenti dei diversi Stati membri si coordinano per garantire una corretta assegnazione delle rispettive dichiarazioni di sostegno.

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.

Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni tre mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro. La Commissione deve mantenere contatti regolari con gli organizzatori dell'ICE durante e dopo la campagna.

Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle Ai fini della raccolta elettronica delle

PE618.206v02-00 78/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 79: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.

dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017. L'uso di tale sistema è volontario e gratuito per tutti gli organizzatori.

Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

Il sistema centrale di raccolta elettronica è open source e accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gruppo di organizzatori che utilizza altri sistemi certificati di raccolta elettronica ha comunque la possibilità di impiegare gratuitamente i server gestiti dalla Commissione.

Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte online, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi di raccolta elettronica sono archiviati nel territorio dell'Unione europea.

Emendamento 64

Proposta di regolamentoArticolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari

soppresso

RR\1157365IT.docx 79/93 PE618.206v02-00

IT

Page 80: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

indicato all'articolo 3.

Motivazione

L'emendamento va oltre lo scopo principale della proposta di semplificare le norme vigenti e crea un inutile ostacolo per gli organizzatori dell'iniziativa.

Emendamento 65

Proposta di regolamentoArticolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pubblicazione e audizione pubblica Pubblicazione e audizioni pubbliche

Emendamento 66

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 67

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica al Parlamento europeo, allo scopo di generare un

PE618.206v02-00 80/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 81: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

dibattito pubblico a livello di Unione in merito all'iniziativa proposta, comprendente una varietà di soggetti interessati.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 68

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali. I rappresentanti della Commissione, del Consiglio, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, nonché delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i rappresentanti della società civile, delle parti sociali e di altri portatori di interesse, compresi i parlamenti nazionali, hanno la possibilità di partecipare all'audizione. L'audizione è trasmessa in streaming via web ed è a disposizione del pubblico sul sito web dell'ICE da quel momento. A seguito dell'audizione, il Parlamento europeo tiene un dibattito in plenaria sull'iniziativa e decide se adottare una proposta di risoluzione.

Entro 12 mesi dalla pubblicazione della comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, gli organizzatori dell'ICE sono autorizzati a richiedere una seconda audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo organizza la seconda audizione pubblica entro tre mesi dalla

RR\1157365IT.docx 81/93 PE618.206v02-00

IT

Page 82: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

presentazione della richiesta.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 69

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione persegue l'interesse pubblico. L'obiettivo esclusivo dell'audizione è informare in modo esaustivo circa il contenuto e gli scopi di un'iniziativa.

Emendamento 70

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fine principale dell'audizione è fornire al gruppo di organizzatori una sede nella quale presentare l'iniziativa con un'esposizione dettagliata del suo scopo e proporre obiettivi legislativi concreti.

Emendamento 71

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti portatori di interessi, compresi interessi pubblici e privati, nonché la rappresentanza delle istituzioni e degli organismi consultivi dell'Unione, così da incoraggiare un dibattito pubblico

PE618.206v02-00 82/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 83: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

inclusivo sull'iniziativa proposta.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 72

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.

3. La Commissione e il Consiglio sono rappresentati alle audizioni a un livello appropriato.Alle audizioni è garantita la presenza di almeno un membro del collegio dei commissari.

Emendamento 73

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Parlamento europeo può inoltre mettere a punto forme adeguate di risposta alle iniziative dei cittadini che sono state validamente registrate e che, pur non raggiungendo un milione di firme, ricevono un sostegno significativo dei cittadini.

Emendamento 74

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I parlamenti nazionali e regionali possono inoltre organizzare audizioni riguardo alle iniziative dei cittadini,

RR\1157365IT.docx 83/93 PE618.206v02-00

IT

Page 84: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

invitando ove opportuno gli organizzatori, con un'attenzione particolare agli Stati membri in cui un'iniziativa valida abbia raggiunto la soglia minima di firme.

Motivazione

Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel dibattito relativo all'iniziativa dei cittadini è un modo efficace per avvicinare il dibattito politico dell'Unione ai cittadini. I dibattiti nei parlamenti nazionali e regionali possono essere utili, a loro volta, per i successivi dibattiti al Parlamento europeo, o per la stessa Commissione.

Emendamento 75

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

1. Entro un mese dalla presentazione di un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

Emendamento 76

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. La Commissione fornisce motivi chiari e dettagliati nonché una motivazione completa della decisione di

PE618.206v02-00 84/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 85: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

non intraprendere alcuna azione, illustrando pubblicamente le sue conclusioni in modo esaustivo e trasparente, conformemente al principio di buona amministrazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di divergenza tra le conclusioni della comunicazione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e la raccomandazione del Parlamento europeo, il Parlamento europeo può esercitare il diritto conferitogli a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 78

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione deve tenere informati gli organizzatori sulle sue attività riguardanti l'iniziativa e sull'evoluzione dell'iniziativa dopo che si è espressa in merito alla sua decisione.

Emendamento 79

Proposta di regolamentoArticolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 100 EUR per

RR\1157365IT.docx 85/93 PE618.206v02-00

IT

Page 86: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

promotore. promotore.

Emendamento 80

Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel bilancio dell'Unione è previsto uno stanziamento annuale a sostegno dell'organizzazione di iniziative dei cittadini.

Un gruppo di organizzatori costituito può richiedere la copertura finanziaria delle spese relative alla consulenza e al sostegno legale prima della presentazione oppure dopo la conclusione della raccolta delle firme.

Il gruppo di organizzatori delle iniziative registrate ha diritto a una sovvenzione, finalizzata a coprire le spese relative agli aspetti di comunicazione e logistici della campagna di raccolta delle firme.

Emendamento 81

Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione garantisce la piena trasparenza delle informazioni relative ai finanziamenti e alle sponsorizzazioni attraverso controlli qualitativi e un sistema di avvisi e reclami, per far sì che le informazioni sui finanziamenti e le sponsorizzazioni fornite dagli organizzatori dell'ICE siano corrette.

Emendamento 82

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 1

PE618.206v02-00 86/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 87: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

1. La Commissione, con il sostegno del Parlamento europeo e delle altre istituzioni dell'Unione, e gli Stati membri sensibilizzano il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione ad hoc, iniziative di base e l'uso dei media sociali e digitali, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione e promuovendo la consapevolezza di come i cittadini possano influenzare e plasmare l'Unione europea attraverso un'iniziativa dei cittadini europei. La Commissione può concedere un sostegno finanziario alle entità che contribuiscono alla promozione globale dell'iniziativa dei cittadini in quanto strumento di partecipazione democratica, fornendo sostegno tecnico e consulenza legale gratuiti agli organizzatori.

Emendamento 83

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

Emendamento 84

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Nel trattamento dei dati personali

RR\1157365IT.docx 87/93 PE618.206v02-00

IT

Page 88: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

ai sensi del presente regolamento, il gruppo di organizzatori di un'iniziativa dei cittadini o, ove applicabile, l'entità giuridica creata da tale gruppo, e le autorità competenti dello Stato membro rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 85

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli organizzatori o, ove applicabile, l'entità giuridica creata dagli stessi, provvedono affinché i dati personali raccolti per una data iniziativa dei cittadini non siano utilizzati per finalità diverse da quella indicata del sostegno all'iniziativa.

Emendamento 86

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano senza indugio una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 87

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano senza indugio un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

PE618.206v02-00 88/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 89: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Emendamento 88

Proposta di regolamentoArticolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni tre anni. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento 89

Proposta di regolamentoAllegato II – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1000 battute;

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 200 battute, spazi esclusi (media adeguata in base alla lingua);

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Iniziativa dei cittadini europei

Riferimenti COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Commissione competente per il merito Annuncio in Aula

AFCO2.10.2017

Parere espresso da Annuncio in Aula

PETI2.10.2017

Relatore per parere Nomina

Jarosław Wałęsa22.11.2017

Esame in commissione 22.1.2018

Approvazione 16.5.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

2900

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling,

RR\1157365IT.docx 89/93 PE618.206v02-00

IT

Page 90: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

PE618.206v02-00 90/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 91: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29 +ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

RR\1157365IT.docx 91/93 PE618.206v02-00

IT

Page 92: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Iniziativa dei cittadini europei

Riferimenti COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Presentazione della proposta al PE 13.9.2017

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

AFCO2.10.2017

Commissioni competenti per parere       Annuncio in Aula

CULT2.10.2017

LIBE2.10.2017

PETI2.10.2017

Pareri non espressi       Decisione

LIBE19.10.2017

Relatori       Nomina

György Schöpflin28.9.2017

Esame in commissione 28.9.2017 28.11.2017 22.1.2018 21.2.2018

21.3.2018 25.4.2018 24.5.2018

Approvazione 20.6.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

1951

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Deposito 27.6.2018

PE618.206v02-00 92/93 RR\1157365IT.docx

IT

Page 93: PR_COD_1amCom › doceo › document › A-8-201… · Web view(5)Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

19 +ALDE Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR Morten Messerschmidt

ENF Gerolf Annemans

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5 -GUE/NGL Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI Diane James

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1 0EFDD Fabio Massimo Castaldo

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

RR\1157365IT.docx 93/93 PE618.206v02-00

IT