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7/31/2019 Newsletter T&P N60
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Diritto del Lavoro
Attualit 3
Le Nostre Sentenze 6
Cassazione 9
Diritto Civile,
Commerciale,
Assicurativo
Attualit 10
Le Nostre Sentenze 12
Assicurazioni 13
Il Punto su 15
Eventi 17
Rassegna Stampa 18Contatti 19
EditorialeInnanzi tutto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
allincontro di approfondimento sulla Legge di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita del 24 luglio scorso; stato un utile
momento di approfondimento e di confronto su una normativa che
destinata ad incidere profondamente sul futuro diritto del lavoro.Il giorno stesso dellentrata in vigore della nuova disciplina (il 18 luglio
2012), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con la
Circolare n. 18/2012 i primi chiarimenti sulla L. n. 92/2012 con riferimento
alle modifiche intervenute su alcune tipologie contrattuali di cui vi diamo
conto nellattualit.
Per seguire in qualche modo gli argomenti clou della riforma, nella
Sezione sulla giurisprudenza del lavoro e nellOsservatorio sulla
Cassazione abbiamo focalizzato lattenzione su una serie di decisioni in
materia di licenziamento per giusta causa e su tre conformi decisioni del
Tribunale di Milano in materia di decadenza dei termini per limpugnazionedi contratti di collaborazione.
LADR del mese riguarda il tema della legittimit delle eventuali indagini
preliminari che il datore di lavoro svolge al fine di verificare la
configurabilit o meno di un illecito disciplinare. Sono legittime?
La Sezione di Diritto Civile e Assicurativo si apre dando conto delle
importanti modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
rubricato Misure urgenti per la crescita del Paese alla Legge
Fallimentare, volte a migliorare lefficienza delle soluzioni concordate
della crisi ed a favorire la continuit aziendale delle imprese ad essa
soggette.LADR del mese risponde alla domanda se landamento dellattivit
aziendale pu integrare un grave motivo per recedere dal contratto di
locazione di un immobile ad uso commerciale?
E sempre in tema di contratto di locazione, segnaliamo una nostra
recente sentenza in materia di cessione del contratto e liberazione del
cedente.
Il Punto su . questo mese tratta delle novit introdotte dal Ministero del
Lavoro sulle procedure di autorizzazione per gli impianti audiovisivi.
Buona lettura e . buone vacanze!
Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: Francesco
Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca
DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa,
Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco
http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/ -
7/31/2019 Newsletter T&P N60
2/19N60 Luglio 2012
2011 m. vasario 28 d.,pirmadienis
Quisque auctor erat vel nunc ultricieswww.trifiro.it
Guida alla Riforma del Lavoro - In edicola con il Corriere della Sera dal 23 Luglio 2012
http://trifiro.info/pubblicazioni/la-riforma-del-lavoro-istruzioni-per-luso-in-edicola-dal-23-luglio-con-corriere-della-sera/http://trifiro.info/pubblicazioni/la-riforma-del-lavoro-istruzioni-per-luso-in-edicola-dal-23-luglio-con-corriere-della-sera/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
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Prime indicazioni sulla legge 28 Giugno
2012 n. 92A cura di Luca DArco
La Riforma del mercato del Lavoro (c.d. Riforma Fornero) entrata in vigore con effetto dal 18luglio 2012.
Il medesimo giorno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 18/2012 ha fornito i primi
chiarimenti sulla L. 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento alle modifiche intervenute su alcune tipologiecontrattuali.
Lambito delimitato dalla Circolare che di seguito si commenter, lascia supporre che il Ministero a breve conaltra Circolare fornir le proprie indicazioni ed interpretazioni sugli argomenti non trattati e dunque per quanto
attiene alla nuova disciplina in materia di licenziamenti.
Tra le novit pi significative affrontate dal Ministero vi sono le modifiche intervenute con riferimento alladisciplina dei contratti a termine.
In particolare, in relazione alla neointrodotta possibilit di stipulare un rapporto a tempo determinato senza laspecificazione delle ragioni (tecnico, organizzative, produttive o sostitutive), solamente in occasione del primo
rapporto a termine e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, il Ministero ha precisato che il fine di
tale novit quello di consentire una migliore verifica delle attitudini e capacit professionali del lavoratore.Pertanto non sarebbe possibile assumere a tempo determinato senza lindicazione della causale previstadallart. 1 del D.lgs. n. 368/2001, un lavoratore che in passato abbia gi operato a favore del medesimo
datore di lavoro in virt di un contratto a tempo indeterminato poi cessato.
Il Ministero ha poi evidenziato come la durata massima di 12 mesi prevista dalla legge non pu costituire
un periodo frazionabile, n che il rapporto a termine instaurato sulla base della nuova normativa, possaessere prorogato nemmeno ove la durata iniziale del medesimo fosse inferiore a 12 mesi (cio, ove la
proroga fosse appunto volta a posticipare il termine finale a 12 mesi complessivi).
Con la suddetta Circolare stato poi chiarito che anche il contratto a termine acausale soggetto allaprevisione di cui allart. 5 comma 2 del D.lgs. n. 368/2001 (peraltro modificato sempre dalla Riforma Fornero)secondo cui al superamento di 30 o 50 giorni (a seconda se il contratto di durata inferiore o superiore a 6
mesi) il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
Il Ministero interviene inoltre sulla neo introdotta possibilit per la contrattazione collettiva di introdurre
discipline derogatorie (alla necessit di specificare la causale), evidenziando come tale possibilit siaconcessa alla contrattazione aziendale solamente ove vi sia una espressa delega in tal senso da parte di
accordi interconfederali o da parte della contrattazione collettiva di categoria nazionale.
Infine il Ministero, con riferimento al limite dei 36 mesi ha segnalato come nel computo dei rapporti atempo determinato tra i medesimi soggetti, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, vadano inclusi anche iperiodi relativi ai rapporti di somministrazione eventualmente intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di
lavoro.
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htm -
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stato per chiarito che ai fini del calcolo di detto limite dovranno essere considerati i soli periodi di
lavoro svolti in virt dei contratti di somministrazione stipulati successivamente al 18/7/2012 e
soprattutto che il limite dei 36 mesi vale come unicamente per la stipulazione di contratti a tempodeterminato, con la conseguenza che sarebbe astrattamente possibile ricorrere alla somministrazionecon lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.
Per quanto attiene allapprendistato, la suddetta Circolare si focalizza esclusivamente sugli obblighi distabilizzazione ai fini della possibilit di effettuare nuove assunzioni in apprendistato.
Il Ministero ribadisce che la nuova normativa legale - che stabilisce un obbligo di stabilizzazione del 50%(30% sino al 15/7/2015) degli apprendisti nei 36 recedenti alla nuova assunzione con tale tipologia
contrattuale si applica solamente ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 10
lavoratori mentre per quelli con un numero inferiore di dipendenti dovr applicarsi il limite eventualmenteprevisto dalla contrattazione collettiva.
Ricordiamo che il mancato rispetto delle percentuali di stabilizzazione comporta la trasformazione a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto qualificato come apprendistato.
Il Ministero del Lavoro ha poi fornito indicazioni operative con riferimento ai contratti di lavorointermittente.
In particolare, viene ricordato come dal 18/7/2012 in virt delle intervenute abrogazioni non pi
possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina e dunquecon riferimento a prestazioni da rendersi nel fine settimana, ovvero nei periodi di ferie estive o delle
vacanze pasquali o natalizie o nei diversi periodi individuati dalla contrattazione collettiva.
Parimenti dal 18/7/2012 non pi possibile utilizzare detta tipologia contrattuale con soggetti con meno
di 25 anni e con pi di 45 anni ma con soggetti di et fino 24 anni ovvero superiore ai 55 anni.
Trascorsi 12 mesi dalla suddetta data tutti i contratti di lavoro intermittenti stipulati precedentemente
allentrata in vigore della Riforma Fornero ove incompatibili con la nuova disciplina cesseranno diprodurre effetto e leventuale prestazione resa in violazione del divieto sar considerata in nero.
Il Ministero poi intervenuto fornendo indicazioni operative sul nuovo obbligo di comunicazioneintrodotto dal legislatore precisando che ladempimento potr avvenire - in attesa dellindividuazione
attraverso apposito ed emanando decreto ministeriale di diverse e semplificate modalit - attraversoposta elettronica anche non certificata e fax ai recapiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro reperibili sul
sito del ministero www.lavoro.gov.it indicando senza particolari formalit i dati identificativi del
lavoratore ed il giorno o i giorni. La comunicazione potr sempre essere annullata o modificata in
qualsiasi momento prima dellinizio della prestazione lavorativa. In assenza di modifica o annullamentodella comunicazione gi inoltrata la prestazione indicata, secondo il Ministero, si riterr effettuata nei
giorni ivi indicati con ogni conseguente obbligazione di natura retributiva e contributiva.
Per quanto attiene al lavoro accessorio con la Circolare n. 18/2012, il Ministero ha evidenziato come lalegge di riforma abbia da un lato semplificato il quadro normativo (eliminando le causali soggettive eoggettive che ne consentivano il ricorso), ma limitato ulteriormente lambito di utilizzo di tale tipologia
contrattuale.
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La nuova disciplina consente lutilizzo di tale contratto per attivit lavorative di natura meramente
occasionali che non danno luogo con riferimento alla totalit dei committenti a compensi superiori a
5mila Euro annue nel corso del medesimo anno solare. Il limite complessivo annuo viene ridotto a2mila euro ove il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista.
Importante modifica segnalata dal Ministero quella relativa alla disciplina del collocamento dei
disabili: difatti, la nuova normativa intervenuta eliminando dal novero dei soggetti non computati
nellorganico aziendale i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a 9 mesi.
Questo comporta che, ai fini dellindividuazione della base occupazionale vadano computati (pro
quota) tutti lavoratori assunti a tempo determinato (ad esempio 2 lavoratori assunti contestualmente
a termine per 6 mesi dovranno essere considerati come una unit). Secondo il Ministero sulla base
di consolidati orientamenti giurisprudenziali, non andrebbero considerati nel computo i contratti a
tempo determinato per ragioni sostitutive. A tal riguardo segnaliamo che in discussione un
emendamento alla L.n. 92/2012 volto a reintrodurre lesclusione dal computo ai fini del collocamento
obbligatorio i contratti a tempo determinato purch di durata inferiore a 6 mesi, ma di ci nonch
delle altre novit al momento al vaglio del Legislatore in quello che viene gi definito un
maxiemendamento, ve ne daremo pronta notizia non appena approvato, nelle prossime newsletter.
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LINKLegge 28 Giugno 2012 n. 92 (PDF)
Circolare 18 Luglio 2012 n.18 (PDF)
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DELLA DIPENDENTE ANCHE SE INTIMATODURANTE IL PERIODO DI TUTELA EX ART. 54, COMMA I, D.LGS. N. 151/2001(Tribunale di Milano, 21 luglio 2012)
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la legittimit del licenziamentoper giusta causa di una dipendente infedele, con conseguente rigetto del ricorso durgenza propostodalla medesima avente ad oggetto limpugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro.Il Giudice di primo grado ha ritenuto che gli informatori sentiti avessero confermato la condotta illecitadella lavoratrice, la quale - in qualit di cassiera di un noto fast food - si era resa responsabile, in diversicasi documentati, di gravi infrazioni (quali la mancata emissione di scontrino fiscale o lemissione di unoscontrino fiscale di importo diverso dal prezzo incassato).Laccertamento delle mancanze era avvenuto sia attraverso riscontri di incaricati di una societ di serviziper la tutela del patrimonio aziendale, sia dalle riprese delle videocamere di sorveglianza con le quali -dopo le segnalazioni - erano stati ricostruiti in dettaglio diversi episodi.Il Tribunale ha, dunque, ritenuto provate le deduzioni della Societ convenuta e le contestazioni mossealla ricorrente. Poich si trattava di lavoratrice madre il cui figlio - allet del licenziamento - non avevaancora compiuto un anno di et (con conseguente divieto di licenziamento della stessa ai sensi dellart.54, comma I, D.lgs. n. 151/2001), il Giudicante ha precisato che la gravit e la ripetitivit deicomportamenti contestati fosse idonea a giustificare il licenziamento in tronco e ad escludere qualsiasiipotesi pur dedotta dalla lavoratrice di licenziamento legato alla maternit della ricorrente, tenutoconto della legittimit della risoluzione del rapporto di lavoro della donna anche nel corso del periodosuddetto di tutela, quando il licenziamento sia assistito da colpa grave costituente giusta causa dirisoluzione del rapporto ex art. 54 co. III lett. a) D.lgs. n. 151/2001.Da ultimo, lordinanza in esame ha rilevato che la decisione di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. eraaltres supportata dal comportamento processuale della ricorrente, la quale, dopo aver attivato ilprocedimento, aveva fatto sapere - a mezzo del proprio legale - di essere tornata al proprio Paesedorigine, non presentandosi in udienza per sottoporsi al libero interrogatorio del Giudice.(Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIPENDENTE PER OMESSO CONTROLLOSULLOPERATO DEL SUO SOTTOPOSTO, QUALORA LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DICONTROLLO RIENTRI NELLE MANSIONI AFFIDATEGLI DAL DATORE DI LAVORO(Corte dAppello di Milano, 18 giugno 2012)
Un lavoratore conveniva in giudizio la societ datrice di lavoro, domandando laccertamentodellillegittimit del licenziamento da questultima intimatogli per aver omesso di esercitare la funzione dicontrollo sulloperato di suoi sottoposti, che avevano certificato prestazioni lavorative non effettivamenterese; il ricorrente negava ogni responsabilit, sostenendo che tale funzione di controllo, di cui la societgli aveva contestato il mancato esercizio, non rientrava tra le mansioni che gli erano state assegnate.Il Tribunale di Milano aveva ritenuto legittimo tale licenziamento, reputando il ricorrente responsabile perle violazioni commesse dai suoi sottoposti; la Corte dAppello ha confermato la sentenza di primo grado,
precisando che dalle dichiarazioni testimoniali emergeva non solo la sussistenza di un rapportogerarchico tra il ricorrente e i lavoratori in questione, ma altres leffettiva riconducibilit allattore dellemansioni relative al controllo delloperato di questi ultimi, posto che, anche a voler ammettere il caratterefarraginoso e poco efficace del sistema di gestione delle presenze, di cui i suoi sottoposti erano
LE NOSTRE SENTENZE
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incaricati, ci non poteva in ogni caso essere sufficiente ad escludere la sua responsabilit, in qualit diaddetto allimpianto, in ordine alla verifica di quanto certificato dai propri dipendenti. Di conseguenza, la
Corte dAppello ha ritenuto la reazione della societ proporzionata alla gravit dellinadempimento.(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)
DECADENZA DALLIMPUGNAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO EDEFFICACIA DEL DECRETO MILLE PROROGHE(Trib. Milano 10 luglio 2012; conf. Trib. Milano 16 aprile 2012 e Trib. Milano 16 maggio 2012)
Con le sentenze in commento sono stati ritenuti inammissibili i ricorsi presentati da collaboratori aprogetto per intervenuta decadenza ai sensi dellart. 32 della L. 183/10, ovvero perch il ricorso erastato proposto oltre il termine di 270 giorni decorrenti dalla data di impugnazione stragiudiziale dellascadenza dellultimo contratto.La difesa dei ricorrenti aveva resistito alla predetta eccezione deducendo tra laltro che, alla luce dellalegge di conversione del decreto milleproroghe (L. 26.2.2011 n.10) che ha introdotto nellart. 32 delCollegato Lavoro il comma 1 bis (che cos recita: In sede di prima applicazione, le disposizioni di cuiallart. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presentearticolo, relative al termine di sessanta giorni per limpugnazione del licenziamento, acquistano efficacia adecorrere dal 31 dicembre 2011) la decorrenza dei termini introdotti dallart. 32 del Collegato Lavorodoveva ritenersi sospesa fino al 31 dicembre 2011.Sebbene la decadenza fosse intervenuta nel periodo intercorrente tra la data di introduzione del comma1 bis ed il 31 dicembre 2011, i Giudici di Milano, condividendo la tesi della resistente, hanno ritenuto che
la proroga della decorrenza dei termini di impugnazione valesse soltanto per la fattispecie dellicenziamento e non, invece, per le altre fattispecie previste ai commi 3 e 4 dellart. 32 l. 183/2010 (tra lequali figura, appunto, limpugnazione del recesso datoriale dai rapporti di collaborazione, anche aprogetto) valorizzando anche il fatto che lintervenuta sospensione non poteva comunque trovareapplicazione ai termini di decadenza la cui decorrenza era iniziata prima del 26 febbraio 2011, inassenza di una espressa previsione di retroattivit del comma 1 bis.(Cause curate da Valeria De Lucia e Damiana Lesce)
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ADRSono legittime le indagini del datore di lavoro finalizzate a verificare la configurabilit
di illeciti disciplinari?
Una questione che si riscontra frequentemente quella che attiene alla legittimit delleeventuali indagini preliminari che il datore di lavoro svolge al fine di acquisire elementi digiudizio necessari a verificare la configurabilit o meno di un illecito disciplinare e adindividuare leventuale responsabile.
Rispetto a tali indagini viene rilevato che le stesse sarebbero illecite, integrando una forma dicontrollo sulloperato del lavoratore, proibito, in generale, dallart. 4 Stat. Lav. ed idoneo aledere la libert e la dignit del lavoratore, oltre che atto a potersi riflettere, sebbene in viaindiretta, in un successivo provvedimento del datore di lavoro.Secondo tale prospettazione, seguita da alcune pronunce di merito, lammissibilit delleindagini preliminari sarebbe da escludere perch le stesse contrasterebbero con la logicadellordinamento del lavoro che richiede unimmediata e specifica contestazione degliaddebiti senza consentire il ricorso a forme di controllo unilaterale da parte del datore di
lavoro.Secondo un diverso, pi recente, orientamento, avallato da sentenze della Suprema Corte,le predette indagini dovrebbero essere invece considerate lecite, senza che venga in rilievolart. 4 Stat. Lav. che riguarda soltanto i controlli direttamente incidenti sullattivit lavorativa enon quelli rivolti ad accertare eventuali condotte illecite del lavoratore.Resta in ogni caso fermo che opportuno verificare la presenza di eventuali disposizionicontrattuali e/o regolamentari che disciplinino la materia, dettando regole particolari e resta,altres, fermo che qualora le indagini preliminari consentano di ravvisare un illecito disciplinareil datore di lavoro, all'esito delle stesse, dovr necessariamente procedere alla rituale
contestazione dell'addebito, con possibilit per il lavoratore incolpato di difendersi anchecon l'assistenza dei rappresentanti sindacali.
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OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
LICENZIAMENTO PER MODIFICHE AL PC AZIENDALE
Con sentenza n. 10432 del 22 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo illicenziamento di un dipendente che, durante le ore notturne, si collegava dalla sua abitazione alpc aziendale. Il datore di lavoro aveva imputato al dipendente di aver installato un programmache gli consentiva di accedere a distanza al pc aziendale. La Corte ha ritenuto che lattivitnotturna riscontrata sul pc non era sufficiente a fondare il licenziamento, in quanto il datore dilavoro non aveva provato luso esclusivo del computer da parte del dipendente licenziato e,
peraltro, aveva effettuato sul computer medesimo un intervento di manutenzione,successivamente al licenziamento, che non ha consentito al CTU nominato dal giudice diverificare con quali modalit si era svolta lattivit notturna effettuata dal dipendente licenziato.
LICENZIAMENTO PER FRASI OFFENSIVE RIVOLTE AL SUPERIORE
Con sentenza n. 10426 del 22 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo illicenziamento di un dipendente che aveva offeso un superiore, rilevando che si era trattato diuna mera intemperanza verbale, preceduta da affermazioni di ordine scherzoso; inoltre, nonera stato dimostrato che tali frasi fossero effettivamente dirette al superiore, che distava circaquindici metri dal lavoratore licenziato. La Corte ha rilevato, altres, che la contrattazionecollettiva prevede il licenziamento del dipendente solo in caso di diverbio litigioso seguito dalricorso alle vie di fatto.
LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DI RIMBORSI SPESE
Con sentenza n. 11663 del 11 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimit del
licenziamento del lavoratore che aveva gonfiato i rimborsi delle trasferte. Nel caso di specie, undirigente dellazienda - che era stato inviato presso lalbergo ove soggiornavano i trasfertisti - haverificato che, tra il gestore dellalbergo ed i dipendenti, era intervenuto un accordo per indicaretariffe superiori a quelle applicate dallalbergo. La Corte ha, altres, precisato che il lavoratore nonpu dolersi per il trattamento pi favorevole riservato ad altri soggetti coinvolti nella vicendaovvero per la mancata ammissione di determinati testimoni; nel primo caso, infatti, gli altridipendenti coinvolti avevano responsabilit minori e, nel secondo, si trattava di persone chepotevano essere complici nel giro delle fatture falsificate.
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10/19N60 Luglio 2012 10
Civile, Commerciale,Assicurativo
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LE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTAREINSERITE NEL C.D. DECRETO PER LA
CRESCITAA cura di Mario Gatti
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,rubricato Misure urgenti per la crescita del Paese.
Il decreto ha introdotto, fra gli altri, alcune importanti modifiche alla Legge Fallimentare, volte a migliorarelefficienza delle soluzioni concordate della crisi ed a favorire la continuit aziendale delle imprese ad essa
soggette.
In particolare, lart. 33 comma 1 lettera e) del decreto disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
modificando larticolo 182 bis della L. Fall.
Limprenditore in stato di crisi pu domandare, depositando la documentazione richiesta per lammissione
alla procedura del concordato preventivo, lomologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulatocon i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
professionista (in possesso dei requisiti di legge), sulla veridicit dei dati aziendali e sullattuabilit dellaccordostesso, con particolare riferimento alla sua idoneit ad assicurare lintegrale pagamento dei creditori estranei,
nel rispetto dei seguenti termini:
entro 120 giorni dallomologazione, in caso di crediti gi scaduti a quella data
entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dellomologazione.
Dalla data di pubblicazione dellaccordo di ristrutturazione dei debiti e per 60 giorni, i creditori per titolo e
causa anteriori a tale data non possono acquistare titoli di prelazione se non concordati.
In materia di finanziamenti e continuit aziendale, ai sensi dellart. 33 co. 1 lett. f) del decreto - che ha
introdotto lart. 182 quinques della L. Fall. - il debitore che presenta una domanda di ammissione alconcordato preventivo o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, pu chiedere
al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario
dellimpresa sino allomologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazionedei creditori.
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7/31/2019 Newsletter T&P N60
11/19N60 Luglio 2012 11
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ADRLandamento dellattivit aziendale pu integrare un grave motivo per recederedal contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale?
Lart. 27 Legge n. 392/78 dettato in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad usodiverso da quello abitativo, prevede che il conduttore, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno seimesi, qualora ricorrano gravi motivi.
La giurisprudenza ritiene che i gravi motivi, tali da legittimare il locatario a liberarsi dal vincolocontrattuale, debbano basarsi su ragioni oggettive ed essere determinati da avvenimentiimprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.
In particolare, landamento dellattivit aziendale e la necessit di un piano di riqualificazioneaziendale possono essere qualificati come gravi motivi solo qualora tali fatti presentino unaconnotazione oggettiva, non potendosi risolvere nellunilaterale valutazione effettuata dalconduttore in ordine allopportunit di continuare ad occupare limmobile locato, poich in talcaso si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso ad nutum, contrario alla norma.
Deve, pertanto, verificarsi uno squilibrio sopravvenuto tra le prestazioni originarie tale daincidere significativamente sullandamento dellazienda globalmente considerata (Cass. 13dicembre 2011 n. 26711).
Pertanto, landamento dellattivit aziendale potr integrare un grave motivo e, quindi,giustificare un recesso legittimo, solo qualora risulti dimostrata oggettivamente la gravositdella prosecuzione del contratto di locazione con riferimento alla situazione di crisi economicaa livello dellintero gruppo aziendale e non soltanto del singolo punto vendita.
Ai sensi dellart. 33 co. 1 lett. h) del decreto - che ha introdotto lart. 186 bis della L. Fall. - il piano diconcordato pu stabilire: la prosecuzione dellattivit di impresa del debitore, la cessione dellazienda in
esercizio, il conferimento dellazienda in esercizio in una o pi societ, anche di nuova costituzione, laliquidazione dei beni non funzionali allesercizio dimpresa.
Il piano contenente le modalit di adempimento della proposta deve contenere anche unanaliticaindicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dellattivit dimpresa, delle risorse finanziarienecessarie e delle relative modalit di copertura.
Il piano pu prevedere una moratoria, fino ad un anno dallomologazione, per il pagamento dei creditorimuniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui qualisussiste la causa di prelazione.
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13/19N60 Luglio 2012 13
Assic
A cura di Bonavent razioni
ura Minutolo e Teresa Cofano
CASSETTE DI SICUREZZA
Qualora venga sottratto il contenuto di una cassetta di sicurezza, in presenzadi una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualit
e del valore dei singoli oggetti trafugati, delle deposizioni testimoniali relativeal fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova
od indizio contrario, il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e2729 cod. civ., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, da ritenere
illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni deiquali estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica.
(Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 giugno 2012, n. 8945)
RCA-PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO
DELLASSICURATO VERSO
LASSICURATORE
In tema di assicurazione della responsabilit civile, la prescrizione annuale del
diritto dellassicurato verso lassicuratore inizia a decorrere non dal giornodellevento ma, a norma del comma 3 dellart. 2952 c.c., dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento allassicurato, ovvero ha promosso contro dilui lazione. Inoltre, dopo la comunicazione dellassicurato allassicuratore
della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dellostesso dellazione giudiziaria, il decorso della prescrizione sospeso fino a
quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile,oppure non si sia prescritto.
(Corte dAppello di Roma, 15 marzo 2012, n. 1440)
TRALENOSTRE
SENTENZE
Con sentenza n. 1598/2012 il Tribunale di Brescia ha affermato la sussistenzadella giusta causa di recesso della preponente dal contratto di agenzia a
fronte dellillecito compiuto da un subagente che aveva concluso una serie dipolizze RCA in assenza di attestato di rischio, o con attestato di rischio falso,
o intestati a soggetti diversi da quelli indicati nelle polizze, ovvero con premioerroneamente calcolato.
Il Tribunale ha ritenuto che tali (reiterati) illeciti rappresentano evidenti violazionidegli obblighi di lealt e buonafede imposti dallart. 1746 c.c., nonch della
normativa speciale in materia di RCA.; violazioni che lagente, nella
fattispecie, avrebbe dovuto e potuto rilevare, semplicemente esaminando econtrollando, di volta in volta, i documenti allegati alle polizze in questione.
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14/19N60 Luglio 2012 14
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LEGISLAZIONE:
Larticolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per laconcorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27,prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino lerogazione di un mutuoimmobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devonosottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche edagli intermediari finanziari stessi. Il cliente in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piconveniente, che deve essere accettata dalla banca o dallintermediario finanziario senza variare le condizioniper lerogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
Il secondo comma dellarticolo 28 demanda allISVAP la definizione dei contenuti minimi del contratto di
assicurazione sulla vita richiamato dal comma 1.A tale fine il REGOLAMENTO ISVAP N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 individua i contenuti minimi di tale contrattodi assicurazione sulla vita con lobiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricercadella polizza pi conveniente. I contenuti minimi rappresentano lofferta contrattuale di base e sono strumentalial confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potr scegliere di stipulare una polizza con condizionidi assicurazione di maggiore favore e pi rispondenti alle proprie esigenze.
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15/19N60 Luglio 2012 15
IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera
GLI IMPIANTI AUDIOVISIVI: LE NOVIT DALMINISTERO DEL LAVORO SULLA PROCEDURADI AUTORIZZAZIONECi siamo gi occupati nella newsletter del mese di giugno dellargomento riguardante lutilizzo di sistemi di
videosorveglianza in ambito lavorativo.
In quella sede, si segnalata una recente pronuncia della Cassazione (n. 22611/2012) la quale ha ritenuto che il
consenso scritto prestato da tutti i lavoratori allinstallazione di un impianto di videosorveglianza potessevalidamente sostituire quello richiesto dallart. 4 Stat. Lav., che subordina linstallazione al previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In merito allinstallazione di tali sistemi lart. 4 Stat. Lav. prevede che, in difetto di accordi sindacali, lAzienda
possa rivolgersi allispettorato del Lavoro per ottenere la necessaria autorizzazione con la prescrizione dellemodalit per luso dellimpianto, ove occorra.
In questo contesto riteniamo utile richiamare lattenzione sulla nota del Ministero del Lavoro Prot.37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012 avente per oggetto le procedure per il rilascio delleautorizzazioni previste dallart. 4 Stat. Lav. da parte delle direzioni provinciali territoriali.
Negli ultimi anni sono aumentate le richieste rivolte allispettorato del lavoro per ottenere lautorizzazione adinstallare impianti di videosorveglianza, soprattutto da parte di piccoli esercizi commerciali quali ricevitorie,
tabaccherie, oreficerie, distributori di carburante, farmacie ed edicole che per le consistenti giacenze di denarosono a rischio di rapina.
Nel medesimo periodo, in assenza di specifiche indicazioni operative al rilascio dellautorizzazione, si
consolidata una prassi che prevede un sopralluogo ad opera di un ispettore del Ministero per valutare lecaratteristiche del sistema e la rispondenza di quanto dichiarato in ordine al numero di apparecchi e angoli diripresa delle videocamere.
Tale prassi, tuttavia, comporta un notevole dispendio di risorse ispettive che, se pu essere forse comprensibilenei contesti di grandi dimensioni, non giustificato in relazione a piccole attivit economiche.
Pertanto, in unottica di snellimento e di efficienza, il Ministero del Lavoro con la nota 7162/2012 ha stabilitolammissibilit in via presuntiva delle domande per linstallazione di sistemi di videosorveglianza, qualora la
presenza di tali impianti possa consentire di controllare lincolumit del personale lavorativo e dei terzi, nonch
rappresentare un fattore deterrente ed uno strumento finalizzato ad assicurare le fonti di prova nei giudizi relativiad eventuali condotte penalmente rilevanti.
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16/19N60 Luglio 2012 16
In tali casi, pertanto, il rilascio dellautorizzazione da parte delle direzioni territoriali del lavoro non sar pi
subordinato ad un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi, ma sar sufficiente lesame,
da parte degli Uffici competenti, delle specifiche dellimpianto (caratteristiche tecniche, planimetria deilocali, numero e posizionamento delle telecamere) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore dilavoro.
Al di fuori delle esigenze di sicurezza sopra evidenziate, per la concessione dellautorizzazione dovressere posta particolare attenzione alleffettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive,
anchesse previste dallart. 4 Stat. Lav.
Infine, la nota del Ministero ribadisce che i provvedimenti autorizzativi rilasciati dovranno rispettare: 1) la
disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) e i successivi
provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali; 2) la normativa in materia di raccolta diimmagini; 3) prima della messa in funzione dellimpianto lazienda dovr comunicare al personaledipendente, mediante unapposita informativa scritta, lattivazione dellimpianto e le modalit di
funzionamento, nonch il posizionamento delle telecamere ed informare i clienti tramite appositi cartelli;4) le telecamere dovranno essere orientate verso le aree maggiormente esposte a rischio di furti e
danneggiamenti e leventuale ripresa di dipendenti avverr esclusivamente in via incidentale e con criteridi occasionalit; 5) allimpianto non potr essere apportata alcuna modifica se non in conformit al
disposto dellart. 4 Stat. Lav. e previa comunicazione alla direzione territoriale del lavoro; 6) in caso diaccesso alle immagini il datore di lavoro dovr dare tempestiva informazione ai lavoratori; 7) i lavoratori
potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dellimpianto.
In conclusione, il Ministero del Lavoro ha stabilito che le direzioni territoriali del lavoro potrannoautorizzare linstallazione degli impianti audiovisivi senza laccertamento tecnico preventivo dellostato dei luoghi, in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dellautorizzazione.
Nonostante la semplificazione introdotta, resta fermo il divieto di utilizzare le immagini registrate pereventuali accertamenti sullobbligo di diligenza da parte dei lavoratori e per ladozione di provvedimenti
disciplinari.
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2011 m. vasario 28 d.,pirmadienis
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Convegno T&P: Riforma del Lavoro
Milano, 12 Settembre 2012, ore 14 - 18Roma, 25 Settembre 2012, ore 14 - 18
Seminario AIE Riforma Fornero e suoi riflessi sullattivit delle case editrici
Relatore: Avv. Luca Peron
PROGRAMMA
Milano,27 Settembre 2012Starhotel Ritz
Convegno IIR: Riforma del lavoro
Flessibilit in uscitaRelatore: Avv. Giacinto Favalli
PROGRAMMA (PDF)
Riforma del Lavoro - Milano, 24 Luglio 2012 - Societ Umanitaria
Galleria Fotografica
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