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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    1/19

    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 5

    Cassazione 9

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 10

    Le Nostre Sentenze 11

    Assicurazioni 13

    Il Punto su 14

    Eventi 17

    Rassegna Stampa 18

    Contatti 19

    EditorialeLa newsletter di questo mese si presenta particolarmente ricca diinteressanti novit e questioni.

    Nel grande dibattito che si accesso sulla riforma del Diritto del Lavoro

    e, in particolare sullart. 18 Stat. Lav., passato quasi sotto silenzio ilrecente D.lgs. 2 Marzo 2012 n. 24, entrato in vigore il 6 aprile scorso,che introduce importanti novit in materia di somministrazione dilavoro delle quali vi diamo conto nellattualit.

    La sentenza del mese sono in realt 6 decreti ex art. 28 Stat. Lav. - chehanno avuto una notevole risonanza anche sulla stampa quotidiana - resi inanaloghi giudizi promossi dalla FIOM contro varie Societ delGruppo FIAT per fare accertare lasserita antisindacalit del rifiuto diriconoscere la nomina delle RSA.

    Si segnalano poi una recente sentenza del Tribunale di Bergamo proprio in

    materia di contratti di somministrazione; una sentenza della CortedAppello di Milano sempre in materia sindacale e, in particolare,sullart. 27 Stat. Lav. e ancora una decisione in materia dilicenziamento disciplinare che si inserisce in quel consolidato filonegiurisprudenziale che reputa irrilevante, ai fini della lesione del vincolofiduciario, il modesto valore dei danni patrimoniali subiti dal datore di lavoro.

    LADR del mese riguarda il tema del cd. tempo tuta: rientra nellorariodi lavoro? deve essere retribuito?

    La Sezione di Diritto Civile e Assicurativo si apre con un brevecommento alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia

    di anatocismo bancario e propone poi una rassegna di decisioni dilegittimit e di merito.

    LADR del mese risponde alla domanda se lattivit di mera consulenzaassicurativa costituisca intermediazione assicurativa.

    Il Punto su. questo mese tratta della nuova disciplina dei contratti inmateria di cessione di prodotti agroalimentari introdotta con il D.L.1/2012.

    Non rubo altro spazio e auguro a tutti una buona lettura!

    Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: Francesco

    Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca

    DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso

    Targa, Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

    http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/45F7B159-B1F6-4317-ACF0-00C5E3E26E0D/0/20120302_Dlgs_24.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/45F7B159-B1F6-4317-ACF0-00C5E3E26E0D/0/20120302_Dlgs_24.pdf
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    2/19N57 Aprile 2012 2

    Riforma del mercato del lavoroA cura di Stefano TrifirSul tema della riforma del lavoro in una prospettiva di crescita segnaliamo le novit rispetto al primodisegno di legge del 23 marzo 2012 (del quale abbiamo dato notizia nella ns. newsletter n. 56).

    Le modifiche in materia di licenziamenti disciplinari, apportate al testo originario allesito dei ripetuti incontri trale parti sociali, il Ministro del Welfare e i partiti che sostengono il Governo, lasciano al Giudice unampiadiscrezionalit per quanto attiene la reintegrazione del lavoratore.

    Ricordiamo che nel disegno di legge del 23 marzo 2012 venivano previste 3 ipotesi ben definiteper le quali il Giudice poteva disporre la reintegrazione:

    1. insussistenza del fatto contestato;

    2. il lavoratore non ha commesso il fatto contestato;3. il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base di quanto prevede il CCNL

    di settore.

    In questi casi, in aggiunta alla reintegrazione era prevista unindennit risarcitoria non superiore a 12mensilit.

    Nel disegno di legge in discussione in questi giorni al Senato le ipotesi di reintegrazione sono solodue:

    insussistenza del fatto contestato; il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione della legge,

    dei CCNL e/o dei codici disciplinari.In questultima ipotesi, al Giudice verrebbe concessa una maggiore valutazione discrezionale sullaproporzionalit tra sanzione applicata - il licenziamento - e la violazione commessa dal lavoratore.Nel testo originario il Giudice era vincolato alle tipizzazioni delle sanzioni previste dal contratto collettivo,senza alcun riferimento alle previsioni della legge.La reintegrazione veniva ammessa dunque solo per le infrazioni tipizzate dai contratti per le quali era previstauna sanzione conservativa.

    Il testo allesame del Senato presenta, inoltre, significative modifiche anche con riguardo ailicenziamenti per motivi oggettivi, ridenominati per motivi economici.

    Nel disegno di legge del 23 marzo in ipotesi di accertata insussistenza della motivazione del licenziamento,veniva previsto solo un indennizzo tra 15 e 24 mensilit, ma non la reintegrazione, a meno che illicenziamento mascherasse un intento discriminatorio.

    Ora, nel disegno di legge in discussione al Senato, stata reintrodotta la possibilit per il Giudice di disporre -in alternativa alla sopraindicata indennit - anche la reintegrazione, oltre a una indennit risarcitoria nonsuperiore a 12 mensilit.

    Il disegno di legge nella formulazione del 23 marzo 2012 (che stabiliva solo un indennizzo economico)sembrava pi al passo con lattuale situazione di crisi, posto che la reintegrazione del lavoratore - in unaazienda che ha dovuto sopprimere quella posizione di lavoro per ridurre i suoi costi - appare un controsenso.

    Infine segnaliamo che nel disegno allesame al Senato sono anche previste ulteriori modifiche

    ed emendamenti alla disciplina sui contratti a termine e sulle c.d. Partite Iva. Per i primi sonopreviste riformulazioni dei periodi di inibizione e di riassunzione del lavoratore a termine, mentre per lePartite Iva occorrer trovare criteri equilibrati per determinare lesistenza di un vero rapporto di lavoroautonomo e/o subordinato.

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    http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120411_DDL_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120411_DDL_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120411_DDL_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/
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    3/19N57 Aprile 2012 3

    Novit in materia di somministrazione

    di lavoro (D.lgs. 2 Marzo 2012, n. 24)A cura di Valeria De Lucia

    Lo scorso 6 aprile entrato in vigore il D.lgs. 2 Marzo 2012, n. 24 il quale, in attuazione delladirettiva comunitaria 2008/104/CE - emanata con lobiettivo di creare un quadro armonizzato alivello comunitario per la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale (23 considerando), tenutoconto che il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilit delleimprese ma anche alla necessit di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratoridipendenti (10 considerando) - ha introdotto rilevanti novit nella disciplina della somministrazione

    di lavoro.

    La novit pi importante rappresentata dalla possibilit di fare ricorso allasomministrazione senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo esostitutivo, nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda lutilizzo di:

    1. disoccupati percettori dellindennit ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali oridotti, da almeno 6 mesi;

    2. soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;

    3. lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento 800/2008 CE.

    Il richiamato Regolamento 800/2008 CE definisce quali lavoratori svantaggiati:

    chi non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    chi non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale;

    i lavoratori che abbiano superato i 50 anni di et;

    gli adulti che vivano, da soli, con una o pi persone a carico;

    i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparit uomo-donna chesuperi almeno del 25% la disparit media uomo-donna che caratterizza complessivamente tutti isettori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga algenere sottorappresentato;

    i membri di minoranze nazionali all'interno di uno Stato membro che abbiano necessit di consolidarele proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, permigliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

    Ai sensi del Regolamento 800/2008 CE sono considerati, poi, lavoratori molto svantaggiati coloro iquali non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

    Con riferimento alla categoria dei lavoratori svantaggiati, le definizioni di cui al Regolamento non

    appaiono immediatamente precettive, quantomeno per quanto riguarda quelle contenute alle lettere a),b), e) (ed infatti, il D.lgs. 24/2012 ha demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro, da adottarsientro 90 giorni, lindividuazione dei lavoratori da considerarsi appartenenti alle predette categorie).

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    4/19N57 Aprile 2012 4

    Ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione senza causale potranno poi essere individuate daicontratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente

    pi rappresentative, come previsto dal nuovo art. 20, comma 5-quater D.lgs. 276/2003 (cos comenovellato dallart. 4 D.lgs. 24/2012).

    Ancora, la nuova normativa nazionale, in attuazione dellart. 5 della Direttiva 2008/104/CE,allart. 1, comma 1, lett. a-ter) ridefinisce la disciplina della parit di trattamento.

    In particolare, la previgente formulazione (che riconosceva al lavoratore il diritto a un trattamentoeconomico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livellodell'utilizzatore, a parit di mansioni svolte) viene sostituita dalla previsione secondo cui i lavoratoridipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e doccupazionecomplessivamente non inferiori a quelle applicate dallutilizzatore, in forza di legge o di quanto previsto

    dalla contrattazione collettiva, ivi comprese le disposizioni relative allorario di lavoro, alla retribuzione,alla protezione delle donne in gravidanza, alla protezione di bambini e giovani, alla parit di trattamentotra uomini e donne ed ogni altra disposizione in materia di non discriminazione.

    Lart. 7 D.lgs. 24/20102 (dando attuazione allart. 6, par. 1, Dir. 2008/104/CE) impone poi alleimprese utilizzatrici lobbligo di informare i lavoratori somministrati in merito ai posti dilavoro a tempo indeterminato vacanti presso la propria azienda,anche mediante avviso generaleopportunamente affisso allinterno dei locali dellutilizzatore, onde consentire ai lavoratori somministratidi aspirare ad essere assunti alle dirette dipendenze dellimpresa presso cui svolgono la loromissione.

    prevista espressamente la possibilit di stipulare contratti di assunzione tra Agenzia elavoratore a tempo parziale (in tal caso, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 61/2000 inquanto compatibili).

    Il D.lgs. 24/2012 modifica anche la precedente disciplina sanzionatoria.Innanzitutto, si prevede lestensione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui allart. 18, comma 3,del D.lgs. 276/2003 - da euro 250 a euro 1.250 - alle ipotesi di violazione del diritto del lavoratore inviatoin missione a ricevere condizioni di base di lavoro e doccupazione complessivamente non inferiori aquelle dei dipendenti di pari livello dellutilizzatore.

    La medesima sanzione trova applicazione - nei confronti del solo utilizzatore - in caso di:

    1. esclusione del lavoratore in missione dallutilizzo dei servizi sociali e assistenziali di cui godono idipendenti dellutilizzatore;

    2. mancata informazione al lavoratore somministrato circa i posti vacanti;3. mancata informativa alle RSA (in mancanza, alle OO.SS. territoriali comparativamente pi

    rappresentative) circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula delcontratto di somministrazione (salvo motivi di urgenza: in tal caso, la comunicazione va fattaentro i 5 giorni successivi);

    4. mancata comunicazione alle predette rappresentanze sindacali, ogni dodici mesi, del numero edei motivi dei contratti di somministrazione conclusi, della durata degli stessi, del numero e dellaqualifica dei lavoratori interessati.

    Inoltre, nel solco del gi previsto divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori per la loroassunzione da parte delle agenzie di somministrazione (art. 18, comma 4, D.lgs. 276/2003), conlintroduzione del comma 4-bis si estende la sanzione penale prevista dal citato comma 4 anche achi esiga o percepisca compensi in cambio di assunzione presso lutilizzatore.

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    5/19N57 Aprile 2012 5

    La sentenza del MeseRAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: ART. 19 STAT. LAV.Decreti Tribunale di Torino 13 aprile 2012 (in 21 cause riunite) - Tribunale di Lecce 12 aprile2012 - Tribunale di Milano 3 aprile 2012 - Tribunale di Biella 21 aprile 2012 (in tre causeriunite) - Tribunale di Brescia 24 aprile 2012 - Tribunale di Milano 27 aprile 2012

    Con diversi ricorsi ex art. 28 Stat. Lav. la FIOM ha proposto ricorso nei confronti di diverse

    societ del Gruppo FIAT chiedendo di accertare lantisindacalit della condotta posta inessere dalle stesse e consistente nellaver negato lefficacia e legittimit delle nomine dei

    dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale per non avere lOS ricorrente firmato il

    contratto collettivo di lavoro applicato presso tali societ.

    I Tribunali di Torino, Milano, Lecce e Biella con i decreti sopra citati hanno rigettato i ricorsievidenziando che la pretesa dellOS ricorrente si pone in evidente insanabile contrasto con lart.19 Stat. Lav. che testualmente recita: Rappresentanze sindacali aziendali possono esserecostituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit produttiva, nellambito delle associazioni

    sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nellunit produttiva e con lagiurisprudenza costituzionale che in pi sentenze ha posto in luce limpossibilit di prescinderedal tenore letterale dellart. 19 e riconosciuto, conseguentemente, laccesso ai diritti sindacalicontemplati dal titolo III dello Statuto solo a favore delle OO.SS. che hanno effettivamentepartecipato alla formazione e stipulazione dei contratti applicati nellunit produttiva.

    Il contratto collettivo cui fa menzione lart. 19 nel nuovo testo deve avere inoltre naturanormativa, essere tale cio da regolare in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per unsettore o istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un

    contratto nazionale o provinciale gi applicato nella stessa unit produttiva.In questa prospettiva eventuali diversi accordi applicati nellunit produttiva non assumono rilievoe neppure pu ritenersi rilevante il CCNL metalmeccanici 2008 (lultimo firmato dalle tre principaliOOSS, compresa lorganizzazione ricorrente), disdettato dalle parti e comunque sostituito ingenerale dal CCNL 2009 e, per le aziende convenute in giudizio, dal separato contratto collettivodi gruppo.

    Per completezza di informazione si segnala, peraltro, che altri Tribunali, nonostante la chiarezzadel disposto legale, hanno accolto le domande proposte dallorganizzazione sindacale.

    La questione , dunque, ancora aperta!(Cause curate da Giacinto Favalli)

    LE NOSTRE SENTENZE

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    6/19N57 Aprile 2012 6

    SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO: ESIGENZE A BASE DEL CONTRATTO E ONERE

    PROBATORIO(Tribunale di Bergamo, 5 marzo 2012)

    Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratoresomministrato nei confronti dellimpresa utilizzatrice, affermando, sotto il profilo formale, che il tenore

    letterale dellart. 20, D. lgs. n. 276/2003 individua quattro ampie fattispecie che possono legittimare laconclusione del contratto (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo), che non

    devono avere carattere eccezionale o straordinario ma solo temporaneo nel senso di non richiedere perla loro soddisfazione lassunzione di personale a tempo indeterminato.

    Tanto premesso, stato ritenuto legittimo il ricorso alla somministrazione in presenza di una attivitproduttiva caratterizzata da ampia variabilit, che consente una pianificazione solo per una parte di essa,

    restando, invece, non prevedibile a priori per la restante parte per effetto di fenomeni di picchi o crollidellordinato molto variabili che globalmente determinano un andamento della domanda e degli ordini

    abbastanza imprevedibile.(Causa curata da Marina Tona)

    LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI EX ART. 27 S.L.(Corte dAppello di Milano, 13 marzo 2012)

    Con procedimento ex art. 28 S.L. unorganizzazione sindacale promuoveva giudizio per condotta

    antisindacale nei confronti di una societ contestando la violazione dellart. 27 dello Statuto deiLavoratori per non aver concesso, nei locali che il datore di lavoro deve porre permanentemente a

    disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali nelle unit produttive con almeno 200 dipendenti,lutilizzo anche di una linea telefonica, di un pc ed una fotocopiatrice in aggiunta ai normali arredi quali

    scrivanie, tavoli, sedie e armadi.Il Tribunale di Milano, dopo aver dapprima rigettato il ricorso cautelare, ha accolto lopposizione

    promossa dalla OO.SS. ordinando alla societ di dotare il locale di tutti gli strumenti di comunicazionerichiesti dalle rappresentanze sindacali.

    Detta pronuncia stata completamente riformata dalla Corte dAppello di Milano che, nel richiamare ilprovvedimento cautelare, ha sostenuto che le norme dello Statuto dei lavoratori e quelle della

    contrattazione collettiva non impongono specificamente a carico del datore di lavoro un obbligo difornire le attrezzature informatiche e le linee telefoniche. Infatti, secondo il ragionamento della Corte

    territoriale, la funzione di tale locale essenzialmente quella di consentire la riunione della RSU con idipendenti e a tal fine pare adeguata la messa a disposizione di un locale di media capienza arredato

    con tavoli e sedie e che le dotazioni ulteriori, che pure sarebbero utili, devono essere rimesse alla

    disponibilit delle parti.(Causa curata da Luca Peron e Diego Meucci)

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    Altre sentenze

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    7/19N57 Aprile 2012 7

    IL MODESTO VALORE DELLE SOMME OGGETTO DELLILLECITO DISCIPLINARE NON ESCLUDE

    LA RILEVANZA DEL FATTO AI FINI DELLA LESIONE IRREPARABILE DEL VINCOLO FIDUCIARIO,

    DOVENDOSI PORRE LACCENTO SULLA NATURA DELLE LESIONI CONTESTATE, QUALORALESIVE DELLA CORRETTEZZA NELLESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA(Tribunale di Lodi, 19 marzo 2012)

    Un lavoratore, ex dipendente di una societ in qualit di direttore di un ufficio locale, conveniva in giudiziola propria datrice di lavoro, domandando laccertamento dellillegittimit del licenziamento irrogatogli e la

    reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato; in particolare, il ricorrente, licenziato per averrichiesto ai clienti marche da bollo non dovute, e, in particolare, per aver indebitamente venduto le

    stesse allinterno dei locali dellufficio cui era preposto, deduceva di non aver intrapreso alcuna iniziativapersonale, avendo ottenuto da colleghi e superiori un parere favorevole in merito allo svolgimento di tale

    attivit.La societ convenuta si costituiva in giudizio sostenendo la legittimit del licenziamento, per essere

    venuto inesorabilmente meno il vincolo fiduciario con il suddetto lavoratore, il quale aveva abusatodellautonomia, connessa al ruolo rivestito allinterno dellazienda, per svolgere unillecita attivit lucrativa.

    Il Giudice ha ritenuto fondate le argomentazioni della societ datrice di lavoro, rilevando come illavoratore avesse impegnato le proprie energie lavorative e lorganizzazione dellufficio cui era preposto

    per svolgere, durante lorario di lavoro, unattivit non solo estranea a quella esercitata dalla convenutama, addirittura, vietata dalle vigenti disposizioni di legge, cos ledendo, data la natura pubblicistica degli

    interessi sottesi alle limitazioni normative della cessione di marche da bollo, anche limmaginedellazienda. In particolare, il Giudice ha sottolineato che il modesto valore delle somme oggetto della

    violazione contestata non valeva, di per s, ad escludere la rilevanza del fatto ai fini della lesioneirreparabile del vincolo fiduciario, non essendo decisiva lassenza di un nocumento, e dovendosi,

    piuttosto, attribuire rilievo alla natura della violazione contestata, lesiva dei principi di correttezzanellesecuzione della prestazione lavorativa.

    (Causa curata da Claudio Ponari)

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    8/19N57 Aprile 2012 8

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    ADRIl tempo che il lavoratore impiega per cambiarsi, indossare e togliersi la tuta, la divisa,

    una particolare attrezzatura, rientra nellorario di lavoro? Deve essere retribuito?

    Secondo il prevalente orientamento, tali attivit, e cos pure il tempo impiegato per recarsidallo spogliatoio al punto ove si registra l'orario di ingresso e uscita dal reparto diassegnazione, devono essere retribuiti, quando la vestizione non pu avvenire al di fuori delposto di lavoro per ragioni intrinseche, ovvero perch il datore di lavoro impone ai dipendenti il

    luogo e il momento in cui cambiarsi. Nella prima ipotesi, possono rientrare i casi in cui idispositivi di protezione individuale devono necessariamente restare allinterno dellunitproduttiva. Nella seconda, quelli in cui non consentito al dipendente di compiere il tragittocasa/lavoro, indossando la divisa di ordinanza. Non potendo essere, per, il lavoratore astabilire discrezionalmente il tempo necessario a cambiarsi, la durata di tali attivit deveessere determinata in via generale, utilizzando il parametro della normale diligenza.Secondo un diverso orientamento, invece, in tali attivit non ravvisabile una effettiva messaa disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro, il che dovrebbe

    escluderne la retribuibilit. Ci dovrebbe valere, a maggior ragione, quando al lavoratore consentito di scegliere quando e dove indossare la tuta, ed anche di recarsi al lavoroavendola gi addosso.

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    OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER ABUSO DEL TELEFONO AZIENDALE: LEGITTIMITDEI CONTROLLI DIFENSIVI ED IRRILEVANZA DELLA TENUIT DEL DANNO AL FINE DIVALUTARE LA LESIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO

    Con sentenza n. 5371 del 4 aprile 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo illicenziamento di un sorvegliante, addetto allingresso di un ospedale e dipendente di una societalla quale era stato appaltato il servizio di sorveglianza, il quale aveva ripetutamente effettuatotelefonate di oltre unora - come risultava dai tabulati telefonici - venendo cos meno ai suoi

    obblighi di controllo. La Corte di Cassazione non ha ravvisato, con riferimento allacquisizione deitabulati telefonici, una violazione del divieto di utilizzazione di apparecchiature per il controllo adistanza dei lavoratori di cui allarticolo 4 dello Statuto dei lavoratori; in particolare, la SupremaCorte ha ribadito che il divieto previsto dallart. 4 dello Statuto dei Lavoratori si riferisce alle soleinstallazioni poste in essere dal datore di lavoro e non preclude a questultimo, al fine didimostrare lillecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazionieffettuate fuori dallazienda per esclusive finalit difensive, con la conseguenza che talirisultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo. Inoltre, quanto alla proporzionalit della

    sanzione, la Corte di Cassazione ha affermato che non appare rilevante la tenuit del danno, chepassa in secondo piano quando il comportamento tale da ledere irreparabilmente il vincolofiduciario.

    LICENZIAMENTO PER RIFIUTO DI ACCETTARE IL DISTACCO

    Con sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo illicenziamento del dipendente (nel caso di specie, un dirigente) che si era rifiutato di accettare ildistacco, in quanto tale provvedimento era lunica possibilit di salvaguardare il posto di lavoro a

    seguito di una ristrutturazione aziendale. In particolare, stato evidenziato che non vale adescludere la legittimit del licenziamento la circostanza che il provvedimento di distacco fossestato sospeso nellambito di un procedimento cautelare.

    LICENZIAMENTO PER RIFIUTO DI PRESTARE L'ATTIVIT A SEGUITO DITRASFERIMENTO

    Con sentenza n. 4709 del 23 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo illicenziamento del dipendente che si era rifiutato di accettare il trasferimento, ritenendo

    dequalificanti le mansioni assegnate in quanto completamente differenti da quelle svolte inprecedenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che non sussiste unapresunzione di legittimit dei provvedimenti aziendali, che - pertanto - non devono esserenecessariamente ottemperati sino allaccertamento giudiziale.

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    10/19N57 Aprile 2012 10

    Civile, Commerciale,Assicurativo

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    ANATOCISMO BANCARIO. LA CORTECOSTITUZIONALE DICHIARA

    L'ILLEGITTIMIT DELLE NORME SALVA-BANCHE

    A cura di Francesco Autelitano

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato lillegittimit della norma chedeterminava la prescrizione di pressoch tutte le pretese dei clienti per la ripetizione di interessianatocistici indebitamente incassati dalle banche.

    La norma in questione (art. 2, comma 61, d.l. n. 225/2010) aveva, in particolare, stabilito che la prescrizionedei suddetti diritti decorresse dalle singole annotazioni in conto corrente, anzich dalla chiusura del contostesso. La disposizione era qualificata come interpretativa dellart. 2935 cod. civ. (ai sensi del quale la

    prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere) e ci ne determinavalefficacia retroattiva.

    In tal modo veniva ribaltato lorientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il termine di prescrizionedecorre dalla chiusura del conto corrente, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente

    bancario, il quale d luogo ad un unico rapporto giuridico, sicch la serie di accreditamenti ed addebiticostituisce un dato contabile, mentre solo con la chiusura del conto che si stabilisce lentit del credito e

    del debito delle parti.

    Orientamento confermato dalla Suprema Corte (Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418), la quale ha

    stabilito che, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, occorre distinguere tra il caso in cui il clientegode di una apertura di credito (e perci il versamento sul conto serve a ripristinare la provvista) ed il caso in

    cui il conto scoperto o il versamento sia comunque extra fido (qui il versamento un vero pagamento, connatura solutoria).

    Nella prima ipotesi, ha giudicato la Corte di legittimit, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura delconto, poich i precedenti addebiti, appunto, non sono qualificabili tecnicamente come pagamenti; nella

    seconda ipotesi, invece, ogni versamento corrisponde ad un vero pagamento e come tale (ove fosseeseguito per effetto di una clausola nulla) produce immediatamente il diritto del cliente di chiederne la

    ripetizione, ed il termine di prescrizione di tale diritto, di conseguenza, inizia a decorrere subito.

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    11/19N57 Aprile 2012 11

    Il riferito indirizzo giurisprudenziale (che veniva superato dalla nuova disposizione legislativa) riprende ora

    vigore, in virt della sentenza della Corte Costituzionale.

    Questultima ha affermato che il principio di irretroattivit della legge civile (art. 11 prel.) costituisce un

    valore fondamentale di civilt giuridica e, pertanto, il legislatore pu introdurre norme di interpretazioneautentica, tali da incidere anche su situazioni preesistenti, solo se vi sia una situazione di obiettiva

    incertezza del dato normativo, oppure un contrasto giurisprudenziale irrisolto, o la necessit direcuperare il significato aderente alloriginaria volont del legislatore; e, comunque, sul presupposto che

    linterpretazione autentica fornisca un significato gi contenuto nella norma di legge interpretata,riconoscibile come una delle possibili letture del testo.

    Sulla scorta di tale premessa la Consulta ha censurato la norma in questione, in quanto la stessa, lungi

    dallesprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ.,ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevolegiustificazione.

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    DIRITTO AL COMPENSO PER SERVIZI PUBBLICITARI RESI PROVA DELLA INTERVENUTA

    CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA LE PARTI

    (Corte dAppello di Milano, 16 gennaio 2012)Una recente sentenza della Corte dAppello di Milano si pronunciata in ordine alla richiesta dipagamento svolta da una societ nei confronti di una Banca, pretesa debitrice per servizi pubblicitaritelevisivi asseritamente resi. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto non provata documentalmente lasussistenza di un accordo per la dedotta prosecuzione dellattivit pubblicitaria, ma dimostrata, per factaconcludentia, lintervenuta conclusione del contratto inter partes. Sulla base di quanto sopra, il Giudicedi primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, per carenza di idonea prova scritta delcontratto, e condannato la convenuta al pagamento delle somme richieste dallattrice. La CortedAppello di Milano ha, dunque, esaminato i capi della sentenza impugnata relativi alla ritenutaconclusione di un accordo desunta da fatti stimati concludenti ed individuati in comportamenti riferiti da

    taluni testimoni.Sul punto, i giudici dappello hanno evidenziato il mancato raggiungimento della prova in ordine allasussistenza di un accordo concluso, anche nei termini indicati con la sentenza di primo grado; ci inquanto, tra laltro, non era stato possibile stabilire il periodo di tempo in cui si sarebbe conclusoverbalmente e per fatti concludenti laccordo di rinnovo della pubblicit televisiva e, inoltre, non era statoaccertato chi avesse tratto vantaggio effettivo dal contratto (concluso, peraltro, da un soggetto edeseguito poi da un altro). La sentenza in commento ha, da ultimo, rilevato che non si possonoequiparare fra loro, per un verso, unesecuzione della prestazione unilateralmente intrapresa per averconfidato in una probabile regolazione del rapporto con la societ interessata, e, dallaltro, unaprestazione eseguita, previo raggiungimento di unintesa, almeno di massima. Per tali motivi, in parziale

    riforma della pronuncia del Tribunale, in sede di appello, stata rigettata la domanda di condanna dellaBanca al pagamento delle somme di cui alla sentenza impugnata e condannata la societ allarestituzione di quanto riconosciutole in primo grado.(Causa curata da Vittorio Provera, Mario Gatti e Carlo Uccella)

    LE NOSTRE SENTENZE

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    12/19N57 Aprile 2012 12

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    ADRLattivit di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione assicurativa?

    La risposta al quesito si ricava dallart. 106 del Codice delle Assicurazioni private e dallart. 2lettera d) del Regolamento n. 5/2006. In base a tali disposizioni, l'attivit di intermediazioneassicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi eriassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivit e, se previstodall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione allagestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.Pertanto, lattivit di consulenza assicurativa, se finalizzata alla presentazione o alla propostadi contratti assicurativi, e se remunerata, integra attivit di intermediazione assicurativa e,conseguentemente, richiede liscrizione nel Registro degli intermediari, precisamente: nellasezione A, se lintermediario agisce in nome e per conto di una o pi imprese diassicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente e senza poteri dirappresentanza di alcuna impresa di assicurazione; nella sezione C, se produttore direttoche, anche in via sussidiaria rispetto all'attivit svolta a titolo principale, esercita

    l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto lapiena responsabilit di un'impresa di assicurazione, operando senza obblighi di orario o dirisultato esclusivamente per l'impresa medesima; nella sezione D, se si tratta di una bancaautorizzata ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, di un intermediario finanziarioinserito nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, di una societ diintermediazione mobiliare autorizzata ai sensi dell'articolo 19 del testo unicodell'intermediazione finanziaria, o di Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,n. 144; nella sezione E, se un dipendente, collaboratore, produttore o incaricato di altriintermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d), per l'attivit di intermediazione svoltaal di fuori dei locali dove gli intermediari operano.

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    13/19N57 Aprile 2012 13

    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ura Minutolo e Teresa Cofano

    ASSICURAZIONE

    CONTRO I DANNI

    LIMITI DEL

    RISARCIMENTO

    In caso di furto in negozio, lindennizzo da riconoscere al negoziante va

    commisurato nel danno conseguente al sinistro e nel caso in esame il dannoconcretamente subito dallassicurato si concretizza nella spesa che egli deve

    sostenere per il ripristino dei beni sottratti, cio nel costo di acquisto dellamerce. Il sovrappi ricavabile dalla rivendita costituisce profitto, ed anche

    sperato, non essendovi mai la certezza di poter rivendere tutta la merceacquistata.

    (Cassazione, 26 marzo 2012, n. 4828)

    DANNI A PERSONE

    TRASPORTATE

    L'assicurazione obbligatoria per la responsabilit civile derivante dallacircolazione dei veicoli a motore si estende al secondo autista - purch non

    coinvolto, al momento del sinistro, in alcun modo nella condotta di guida - diveicoli destinati al trasporto di cose e trasportato nella parte del veicolo

    progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. Ci in forza di

    quanto previsto dagli art. 1 e 4 l. 24 dicembre 1969 n. 990 - ora trasfusa nelD.lg. n. 209 del 2005 - vigente all'epoca del sinistro nonch secondo lainterpretazione giurisprudenziale dell'art. 2054 c.c.

    (Cassazione, 20 dicembre 2011, n. 27581)

    DANNO NON

    PATRIMONIALE

    Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, d luogo a danno non

    patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quandocolpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il

    diritto all'intangibilit della sfera degli affetti reciproci e della scambievole

    solidariet che connota la vita familiare nucleare. Per contro, affinch possaritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni,nipoti, genero, nuora) necessaria la convivenza, quale connotato minimo

    attraverso cui si esteriorizza l'intimit dei rapporti parentali, anche allargati,caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidariet, di

    sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario esecondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto

    parentale, venendo in rilievo la comunit familiare come luogo in cui,attraverso la quotidianit della vita, si esplica la personalit di ciascuno (in

    applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso il risarcimento deldanno non patrimoniale in capo ai nipoti per la perdita del nonno avvenuta in

    un sinistro della strada).(Cassazione, 16 marzo 2012, n. 4253)

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    14/19N57 Aprile 2012 14

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    LIBERALIZZARE SANZIONANDO. LANUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI INMATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI

    AGROALIMENTARILart. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni (poi convertito nella legge n.

    27 del 24 marzo 2012) ha, fra gli altri, introdotto una disciplina specifica ed in taluni punti assai penalizzante,

    in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari. Si tratta di una

    disposizione di cui poco si parlato ma che, come vedremo, pu produrre effetti negativi e distorsivi per le

    Aziende italiane essendo - a dispetto dello spirito della norma - ben poco coerente con i principi di libert

    di iniziativa economica e di uguaglianza di trattamento.

    Pi specificatamente, il citato articolo introduce innanzitutto, al primo comma, una serie di prescrizioni chedebbono essere inserite, a pena di nullit, nei suddetti contratti. In sintesi, tali accordi debbono essere sempre

    stipulati in forma scritta, prevedere la durata, la quantit e le caratteristiche del prodotto venduto; nonch iprezzi, le modalit di consegna ed i termini di pagamento. I medesimi devono essere, inoltre, informati a principi

    di trasparenza, correttezza e proporzionalit. Fino a qui nulla da eccepire. Parimenti dicasi per le disposizionicontenute nel secondo comma, ove specificato, fra gli altri, che in detti contratti vietato imporre direttamente

    e/o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o extracontrattuali e retroattive. Non debbono essere applicate, inoltre, condizioni oggettivamente diverse per

    prestazioni equivalenti; cos come non si pu subordinare la conclusione o lesecuzione di detti contratti, n lacontinuit e regolarit delle relazioni commerciali, allesecuzione di prestazioni che non abbiano alcuna

    connessione con loggetto dellaccordo.

    Sorprendente , invece, la previsione, introdotta al comma 3 dellart. 62, con cui si impone il pagamento del

    corrispettivo nel termine tassativo ed inderogabile di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodottimedesimi (qualora si tratti di merci deteriorabili) e di sessanta giorni per le altre merci. Gli interessi per ritardato

    pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con un saggio di interessimaggiorato di ulteriori due punti (peraltro non specificando a quale saggio di interessi ci si riferisca).

    A fronte di tali disposizioni sono poi state inserite (e qui si incentrano le maggiori criticit e censure anche dilegittimit) una serie di disposizioni che introducono sanzioni amministrative assai rilevanti per ogni violazione

    delle nuove regole sopra elencate. Fra queste, sicuramente la pi gravosa ed anomala quella individuata al

    comma 7 dellart. 62, dove si specifica che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte deldebitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3, punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 500.000,00. La misura della sanzione dipender dal fatturato, dalla recidiva e dal protrarsi dei ritardi.

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    15/19N57 Aprile 2012 15

    La vigilanza in ordine allapplicazione delle disposizioni di cui allart. 62 affidata allAutorit Garante per

    la Concorrenza ed il Mercato.

    Come detto, tale disciplina pu creare notevoli problemi proprio allo sviluppo dei rapporti ed alla crescita

    delle nostre imprese. La stessa, infatti, molto pi restrittiva della Direttiva Europea 2011/7/UE, la qualeha lo scopo di armonizzare - nellambito delle transazioni commerciali riguardanti forniture di merci e/o

    prestazioni di servizi allinterno del mercato comune - le normative dei Paesi membri riguardanti i terminidi pagamento nelle transazioni commerciali fra Imprese. Infatti la Direttiva prevede, fra gli altri, che gli

    Stati membri debbano assicurare, con specifiche disposizioni interne, un termine massimo di sessantagiorni di pagamento delle forniture o delle prestazioni, facendo salvi per eventuali termini di pagamento

    diversi se espressamente concordati nel contratto, con la esclusiva previsione di un limite alla libert

    contrattuale solo qualora gli accordi risultino palesemente iniqui per il creditore (art. 3, 5 comma direttivaUE 2011/7/UE).

    In tale contesto evidente come la regolamentazione, ben pi rigida, contenuta nellart. 62 del decreto

    legge 1/2012 (che non consente deroghe a pena di nullit, impone termini di pagamento assai pirestrittivi e, soprattutto, introduce sanzioni amministrative ad opera dellAutorit Garante), pu

    scoraggiare la stipula di accordi commerciali con Aziende italiane che producono e/o vendono prodottiagricoli o agroalimentari. Si pu, infatti, ipotizzare uno scenario in cui le Imprese acquirenti di detti

    prodotti si rivolgano ad altri fornitori (ubicati in Paesi esteri) al fine di concludere contratti non sottopostialla legge italiana, con leffetto di realizzare un risultato contrario non solo alla liberalizzazione ma, anche

    e soprattutto, alla parit di condizioni e di concorrenza.

    Infatti le nuove regole e sanzioni previste dalla disciplina nazionale presentano aspetti discriminatori e

    distorsivi della concorrenza, in contrasto con la stessa Direttiva 2011/7/UE, ci in quanto - comeaccennato - lart. 62 risulta eccessivamente tutelante di determinate posizioni, imponendo tassative

    condizioni di pagamento, non mitigate da eventuali possibili accordi tra le parti e, soprattutto, sanzioniad opera dellAutorit Garante della Concorrenza e del Mercato. Tutto ci in contrasto con la disciplina

    comunitaria che non prevede alcuna sanzione amministrativa; permette, altres, di concordare tra le partidiversi termini di pagamento purch non iniqui e, ancora, consente anche di pattuire versamenti a rate.

    Peraltro questo nuovo intervento, almeno per quanto concerne laspetto riguardante la previsione deitermini inderogabili di pagamento, risulta inspiegabile, non solo in quanto ingiustificatamente restrittivo

    rispetto alle norme comunitarie; ma anche in quanto modificativo di una precedente e recente disciplina(contenuta nel decreto legislativo 231/02, allart. 4, ove era previsto che per prodotti alimentari

    deteriorabili dovevano essere stabiliti pagamenti a sessanta giorni con possibilit, tuttavia, di convenireun termine di pagamento superiore nellambito della libert contrattuale).

    In conclusione la normativa introdotta con il D.L. 1/2012 ha un effetto opposto rispetto a quello difavorire la liberalizzazione e lo sviluppo del mercato, tanto pi in un momento di crisi ed in un settore

    assai delicato qual quello dei prodotti agroalimentari, peraltro di vitale importanza per il nostro Paese. facile immaginare che Imprese italiane ed estere possano far valere i profili di criticit della predetta

    regolamentazione, sia avanti alla Commissione Europea, per violazione delle regole di non

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    16/19N57 Aprile 2012 16

    discriminazione; sia - anche - avanti alla Corte Costituzionale, con riferimento ai principi di uguaglianza e

    libert di iniziativa economica, tutelati dagli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Pertanto sarebbe auspicabile un ripensamento del legislatore, inserendo talune modifiche del testo, in

    linea con le disposizioni comunitarie, considerato, peraltro, che lefficacia effettiva della disciplinadecorrer trascorsi sette mesi dalla pubblicazione della legge di conversione.

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    17/19N57 Aprile 2012 17

    Eventi

    Forum delle Piccole e

    Medie Imprese

    5 Maggio 2012

    Telelombardia ore 23

    Avv. Vittorio Provera

    Archivio Puntate Forum delle Piccole e

    Medie Imprese:

    Canale YouTube Trifir & Partners

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    Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20

    9 Maggio 2012

    Convegno: La riforma del mercato del lavoroLe collaborazioni autonome; il ruolo centrale del contratto di apprendistato; collaborazioni a progetto

    Relatori: Avv. Salvatore Trifir e Avv. Giacinto Favalli

    Milano, Palazzina ANMIG, Salone Valente, Via Freguglia, 14

    10 Maggio 2012, ore 14.30 - 18.30

    Convegno: La Riforma del Diritto del LavoroTavola Rotonda: Licenziamenti e contratti flessibili - le problematiche interpretative

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    PROGRAMMA (PDF)Milano, NH Milano Touring

    22 Maggio 2012

    Convegno: Gli strumenti finanziari derivatiLanalisi della recentegiurisprudenza di meritoRelatore: Avv. Francesco Autelitano

    PROGRAMMA (PDF)Milano,Hotel Hilton, 22Maggio 2012Roma, Grand Hotel St. Regis,19 Giugno 2012Convegno: La riforma del mercato del lavoro. Unopportunit di crescita per il Paese?

    Riforma delle pensioni e strumenti di flessibilit in uscita

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N57

    18/19N57 Aprile 2012 18

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 26/04/2012twitter @Diritto24Novit in materia di somministrazione di lavoro(D.lgs. 2 Marzo 2012, n. 24)di Valeria De Lucia

    DirittoBancario.it: 16/04/2012

    twitter @DirittoBancarioLa prescrizione del diritto alla ripetizione dindebito derivante da operazioni bancarie in contocorrentedi Francesco Autelitano

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 16/04/2012twitter @Diritto24Liberalizzare sanzionando: la nuova disciplina dei contratti in materia di cessione di prodottiagroalimentari

    di Vittorio Provera

    Corriere della Sera: 11/04/2012I tre arbitri di Esselunga, la scelta di CaprottiEsselunga. Parte larbitrato tra Caprotti e i figli.

    La Stampa: 12/04/2012Fiom-Fiat, il giudice ha riunito i 28 ricorsi

    Telelombardia: Aprile 2012Forum delle Piccole e Medie ImpreseVideo: Controllo dei lavoratori, controllo posta elettronica

    Video: Riforma del mercato del lavoroVideo: Ammortizzatori socialiVideo: Licenziamenti individuali

    Giorgio Molteni

    Il Sole 24 Ore: 06/04/2012La conciliazione peser sulla decisione del giudice

    Intervista a Giacinto Favalli

    Telelombardia: Marzo 2012Forum delle Piccole e Medie ImpreseVideo: Articolo 18 e Costo del Lavoro

    Video: Il Contratto di Apprendistato

    Vittorio Provera

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