Newsletter T&P N°45

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TRIFIRÒ & PARTNERS A VVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT Editoriale La newsletter di primavera si apre ricordando il doveroso omaggio fatto dal nostro Studio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia: la bandier a che anche noi abbiamo esposto. Del resto, la composizione del nostro Studio, sin dalla sua origine, è emblematica: persone provenienti da ogni parte d’Italia, hanno unito le loro capacità lavorative, a tutti i livelli, in un comune intento. Aveva anche questo signicato la bandiera esposta al balcone della nostra sede di Milano. E veniamo al contenuto di questa newsletter che si apre, nell’ Attualità del Diritto del Lavoro, con un nuovo intervento sull’argomento del Collegato Lavoro. Avevamo fatto cenno, nello scorso numero, alla modica introdotta dal cosiddetto Decreto Milleproroghe alla decorrenza dei termini di impugnazione. Purtroppo, la modica legislativa, volendo porre rimedio alla decorrenza dei termini di impugnazione, ha complicato la situazione, come ci spiega la nostra partner Marina Olgiati. Nelle “Nostre sentenze” vi segnalo due interessanti casi, che costituiscono la Sentenza del mese, curati dalla partner Anna Maria Corna, in tema di cartelle esattoriali emesse dall’INPS: un argomento di generale interesse per le aziende. Seguono, nelle Altre Sentenze” , casi che concernono diversi momenti del rapporto di lavoro, da quello risolutivo (mai insultare il capo!....si può solo pensare l’insulto…), alla risoluzione per giusticato motivo, al procedimento per comportamento antisindacale . Non perdetevi la lettura. L Attualità di Diritto Civile si apre con una interessante analisi del partner Francesco Autelitano sui primi orientamenti interpretativi del nuovo concordato preventivo e prosegue, con il settore “Assicurazioni” , come sempre egregiamente curato da Bonaventura Minutolo e Ter esa Cofano, dove spicca una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea che interviene sulla parità di trattamento fra uomin i e donne in ambito assicurativo, ritenendo invalida la direttiva che introduceva una deroga a tale principio. La sentenza è recentissima (marzo 2011). “Il Punto su…” , curato dal partner Vittorio Provera, tratta della tassazione agevolata al 10% della retribuzione premiale collegata agli incrementi di produttività ed analizza l’art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010. Gli Eventi e la Rassegna Stampa chiudono, come di consueto, questa newsletter che lasciamo alla Vostra lettura. Arrivederci alla prossima. Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trirò, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca D’Arco, Teresa Cofano, Claudio Ponari, T ommaso Tar ga e Diego Meucci SOMMARIO  EDITORIALE  DIRITTO DEL LAVORO  ATTUALITÀ 2  LE NOSTRE SENTENZE 4 RAPPORT O DI AGENZIA 6  CIVILE, COMMERCIALE, ASSICURATIVO ATTUALITÀ 7  ASSICURAZIONI 8  IL PUNTO SU... 10  EVENTI 12  R. STAMPA 13  CONTATTI 14 NEWSLETTER T&P N°45 ANNO V MARZO 2011 NEWSLETTER T ri & Par tners A vvoca ti

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EditorialeLa newsletter di primavera si apre ricordando il doveroso omaggio fatto dalnostro Studio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia: la bandiera che anchenoi abbiamo esposto. Del resto, la composizione del nostro Studio, sin dallasua origine, è emblematica: persone provenienti da ogni parte d’Italia, hannounito le loro capacità lavorative, a tutti i livelli, in un comune intento. Avevaanche questo significato la bandiera esposta al balcone della nostra sede diMilano.

E veniamo al contenuto di questa newsletter che si apre, nell’Attualità delDiritto del Lavoro, con un nuovo intervento sull’argomento delCollegato Lavoro. Avevamo fatto cenno, nello scorso numero, alla modificaintrodotta dal cosiddetto Decreto Milleproroghe alla decorrenza dei terminidi impugnazione. Purtroppo, la modifica legislativa, volendo porre rimedio alladecorrenza dei termini di impugnazione, ha complicato la situazione, come ci

spiega la nostra partner Marina Olgiati.Nelle “Nostre sentenze” vi segnalo due interessanti casi, che costituiscono laSentenza del mese, curati dalla partner Anna Maria Corna, in tema di cartelleesattoriali emesse dall’INPS: un argomento di generale interesse per leaziende.

Seguono, nelle “Altre Sentenze” , casi che concernono diversi momenti

del rapporto di lavoro, da quello risolutivo (mai insultare il capo!....si puòsolo pensare l’insulto…), alla risoluzione per giustificato motivo, alprocedimento per comportamento antisindacale. Non perdetevi la lettura.

L’Attualità di Diritto Civile si apre con una interessante analisi del partnerFrancesco Autelitano sui primi orientamenti interpretativi del nuovoconcordato  preventivo e prosegue, con il settore “Assicurazioni” , come

sempre egregiamente curato da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano, dovespicca una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europeache interviene sulla parità di trattamento fra uomini e donne in ambito

assicurativo, ritenendo invalida la direttiva che introduceva una deroga a

tale principio. La sentenza è recentissima (marzo 2011).

“Il Punto su…” , curato dal partner Vittorio Provera, tratta della tassazioneagevolata al 10% della retribuzione premiale collegata agli incrementi

di produttività ed analizza l’art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010 .

Gli Eventi e la Rassegna Stampa chiudono, come di consueto, questanewsletter che lasciamo alla Vostra lettura.

Arrivederci alla prossima.

Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano

Trifirò, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca D’Arco, TeresaCofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

SOMMARIO

✦ EDITORIALE

✦ DIRITTO DEL LAVORO 

✦ ATTUALITÀ 2

✦ LE NOSTRE SENTENZE 4

✦RAPPORTO DI AGENZIA 6

✦ CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

✦ ATTUALITÀ 7

✦ ASSICURAZIONI 8

✦ IL PUNTO SU... 10

✦ EVENTI 12

✦ R. STAMPA 13

✦ CONTATTI 14

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AttualitàA QUALI RAPPORTI SI APPLICA IL DIFFERIMENTODELL’EFFICACIA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE, AI SENSIDELL’ART. 32 COMMA 1BIS, INTRODOTTO DAL DECRETOMILLEPROROGHE?

A cura di Marina Olgiati

Con la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 29 dicembre

2010, n. 255 (il c.d. “Milleproroghe”).

Il comma 54 dell’art. 2 del predetto D.L. introduce una modifica all’art. 32 del Collegato lavoro (L. n.

183/2010), aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1bis, il quale dispone che, “in sede di primaapplicazione, le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 della L. n. 604/1966, così come modificato dal 

presente articolo, relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistanoefficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011” .

Ricordiamo che l’art. 32 del Collegato ha modificato l’art. 6, commi 1 e 2 della L. n. 604, prevedendo

che l’impugnazione del licenziamento, da proporsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dellacomunicazione o dei motivi, diviene inefficace se non è seguita, nei 270 giorni successivi, dal

deposito del ricorso giudiziale o dalla richiesta di tentativo di conciliazione e arbitrato. Inoltre, perespressa previsione dei commi 3 e 4 dell’art. 32, le disposizioni di cui appena detto si applicano, oltre cheai licenziamenti inerenti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche ai licenziamenti chepresuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto (ad es. cessazione di unrapporto di lavoro c.d. in nero); al recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anchea progetto; all’azione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro (sia a quelli in corso di esecuzionesia a quelli già cessati); alla cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (pertrasferimento, cessione o affitto d’azienda); in altri casi in cui si chieda la costituzione di un rapporto incapo ad un soggetto diverso da chi risulti formalmente titolare (per es., in caso di somministrazioneirregolare).

Il nuovo comma 1bis dell’art. 32 del Collegato crea non pochi problemi di interpretazione.

Innanzitutto, nelle intenzioni originarie del legislatore, il differimento avrebbe dovuto consentireun’applicazione graduale dei nuovi termini di impugnazione a quelle fattispecie a cui mai si erano applicatie, in particolare, ai contratti a termine e, consentire, altresì, di riaprire i termini ormai scaduti al 23 gennaio2011 (60 giorni dall’entrata in vigore del Collegato) per chi non avesse provveduto all’impugnazione.

Tuttavia, il comma 1bis citato, interpretato alla lettera, sembrerebbe solo disporre un differimento delladisposizione che prevede l’impugnazione nei 60 giorni dei licenziamenti riguardanti rapporti di lavoro atempo indeterminato, per i quali, invero, il termine decadenziale si applica dal 1966.

Rispetto a tali rapporti indeterminati la sospensione dell’efficacia della norma sull’impugnazione potrebbe,

tutt’al più, avere un senso se riferita a quelle ipotesi nelle quali mai si era applicata (ad es. licenziamentiinvalidi - della lavoratrice madre o a causa di matrimonio - e per superamento del comporto).

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Diritto del Lavoro

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Dunque, se la norma in esame, letteralmente interpretata, non si riferisse ai nuovi casi di recesso acui è stato esteso l’obbligo di impugnazione, attualmente si profilerebbe per detti casi e, inparticolare, per i contratti a termine, la seguente situazione:

✦coloro che hanno impugnato il recesso nei 60 giorni dall’entrata in vigore del Collegato, ovvero entro il23 gennaio 2011 se cessati prima del 24 novembre 2010, ovvero che, cessati dopo tale data, hanno

impugnato prima del 27 febbraio 2011 - data di entrata in vigore della L. n. 10 del 2011 - devono agirenel successivo termine di 270 giorni, a pena di inefficacia della loro impugnazione;

✦coloro che, pur essendo nella condizione di dovere impugnare nei termini predetti, non lo hanno fatto,sono decaduti.

I lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ai quali da sempre si applica l'obbligo di impugnarenei 60 giorni, potrebbero, invece, attendere fino al 31 dicembre 2011, perché per essi l’entrata in

vigore dell’art. 6, comma 1, è slittata a fine anno. Peraltro, da parte sindacale, si sponsorizza unadiversa interpretazione, ovvero quella secondo cui, fermo l’obbligo di proporre l’azione nei 270 giorni inrelazione ai licenziamenti e recessi già impugnati nei 60 giorni, per licenziamenti e recessi da impugnaredopo l’entrata in vigore del Milleproroghe e fino al 31 dicembre 2011 si applicherebbe quanto ai

licenziamenti “ordinari” il vecchio termine di 60 giorni previsto al comma 1 dell’art. 6 della L. 604 primadell’intervento del Collegato e il termine quinquennale per proporre l’azione; per le altre fattispecievarrebbe, invece, il solo termine quinquennale, sia per impugnare che per agire.

Infine, per i contratti a termine e/o precari conclusi prima del 24 novembre 2010 e non impugnati ,

l’impugnazione sarebbe possibile sino al nuovo termine introdotto dal Milleproroghe. Vero è che, perrealizzare l’intento di posticipare l’efficacia dei termini per impugnare alle nuove fattispecie, il legislatore,nel comma 1bis della L. n. 10/2011, avrebbe dovuto espressamente richiamare i commi 3 e 4 dell’art. 32del Collegato.

Le difficoltà interpretative, di cui sono consapevoli anche gli estensori della norma, hanno

determinato la Camera ad emanare un ordine del giorno che impegna il Governo a fare

chiarezza sull’argomento. Attendiamo, dunque.

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Le Nostre SentenzeNEWSLETTER T&P N°45 ANNO V PAG. 4

LE SENTENZE DEL MESECARTELLA ESATTORIALE - CREDITI INPS E SOLIDARIETÀ DEL DATORE DILAVORO EX ART. 29 D.LEG. 276/2003(Tribunale di Milano, 28 gennaio 2011)

Il caso riguarda una società che si è vista recapitare una cartella esattoriale, su ruolo INPS, qualeappaltante di servizi ad altra azienda, che poi, a sua volta, li aveva appaltati ad una Cooperativa, e,quindi, come obbligato in solido ex art. 29, D.Leg. 276/2003, secondo cui “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido conl'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi 

previdenziali dovuti”.La cartella intimava il pagamento di un importo di circa € 450mila, di cui quasi la metà per “somme

aggiuntive” ed “interessi di mora”, sulla base della sola indicazione di un verbale di accertamento, incui si era chiesto alla società il pagamento, appunto quale obbligato in solido, di circa € 260mila, inparte a titolo di contributi omessi, così come risultanti dai DM 10, ed in parte per “recupero mobilitàindebita”. La società ha pagato l’importo relativo alla sola omissione contributiva, e, per il resto, hafatto opposizione alla cartella, rilevando di non poter essere chiamata a pagare per un terzo inmancanza di un atto definitivo dell’INPS e per un titolo, quale “recupero mobilità indebita”,incomprensibile, nonché di non essere tenuta, quale obbligato in solido, al pagamento delle sanzionie, che, in ogni caso, per quanto la riguardava non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all’art. 116,comma 8, lettera a) o b) L. n. 388/2000.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittima l’iscrizione al ruolo del credito INPS per la parte riguardanteil titolo “recupero mobilità indebita”, segnalando che l’art. 12 del DPR 602/1973 - come novellatodall’art. 8 del D.Leg. n. 32/2001, ed applicabile, ex D.Leg. 46/99, anche alla materia contributiva -prescrive una indicazione, seppur succinta, delle ragioni del credito, che non poteva ritenersisussistente nel caso di specie. La sentenza ha, inoltre, revocato la cartella anche per tutte le sanzioni,comprese quelle relative all’importo pagato, rilevando che la società come appaltatore principale, nonaveva avuto rapporti con chi aveva eseguito l’appalto, sub e sub appaltato, e pertanto non avevapotuto controllare l’operato di quest’ultimo soggetto, sicché il pagamento a seguito della cartella erada considerarsi tempestivo, con esclusione pertanto di entrambi le ipotesi, a e b, dell’art. 116,comma 8, L. n. 388/2000.

CREDITI INPS - PRESCRIZIONE(Tribunale di Milano, 26 novembre 2010)

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di prescrizione, sollevatadalla società nella causa di opposizione ad una cartella esattoriale, su ruolo INPS, con riferimento altermine quinquennale, a prescindere dalla denuncia del lavoratore, dei contributi c.d. minori.In particolare la sentenza ha sottolineato che dal tenore letterale e dalla collocazione delle diverseprevisioni dell’art. 3, 9° co. della legge 8 agosto 1995, n. 335 - secondo cui i crediti INPS siprescrivono: in “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 

e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie”, ma “dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a

cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore” e “b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di 

previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - risulta che la trasformazione del termine diprescrizione da quinquennale a decennale può operare solo per i contributi dovuti ai Fondi pensione,

non dunque per i contributi per gli asili nido, GESCAL, fondo TFR, TBC, disoccupazione, mobilità,ENAOLI e Cassa Unica Assegni familiari.(Cause curate da Anna Maria Corna)

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LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - FRASI INGIURIOSE(Tribunale di Roma, 10 gennaio 2011)

È meglio trattenersi quando si vuole mandare “a quel paese” il proprio superiore gerarchico. Il consiglionon è stato seguito da un lavoratore che durante una vivace discussione con alcuni colleghi di lavoro,rivolgendosi al proprio superiore gerarchico, che era intervenuto per invitare tutti lavoratori presenti amoderare il tono della voce, ha “invitato”, per ben due volte, il malcapitato ad andare - letteralmente - “acagare” ed è stato, per questo licenziato per giusta causa. Il Giudice del Lavoro di Roma ha confermatola legittimità del licenziamento, ritenendo proporzionata la massima sanzione espulsiva. In particolare, ilGiudice ha ritenuto inammissibile per un dipendente rivolgere anche ad un proprio collega le frasiingiuriose sopra ricordate, reputando, altresì, che costituisca una circostanza aggravante il fatto che ildestinatario delle ingiurie fosse il superiore gerarchico intervenuto a sedare gli animi, tenuto altresì contodel contesto in cui le frasi erano state pronunciate (alla presenza di colleghi e ripetute due volte,nonostante l’invito a moderare i toni della discussione).(Causa curata da Angelo Di Gioia e Paolo Zucchinali)

LICENZIAMENTO - SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO(Tribunale di Roma, 15 marzo 2011)

In un giudizio di impugnazione di recesso per soppressione del posto, il Tribunale di Roma ha rigettato ilricorso del lavoratore sulla base dei seguenti. Dopo aver richiamato la insindacabilità del potere aziendaledi modellare la propria organizzazione, il Giudice ha ritenuto che ben potesse l’Azienda assegnare unruolo di area manager ad un responsabile di filiale, poi licenziato per soppressione del nuovo incarico,effettivamente svolto. Sul repechage ha precisato che il lavoratore non può limitarsi a doglianze generichecon un ricorso che non indichi quale posto alternativo sarebbe rimasto disponibile. Ne segue che il datoreha l’onere della prova sul punto ma nei limiti delle predette contestazioni specifiche sollevate dallavoratore. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l’offerta, fatta prima del recesso, di diversa mansione edanche in altra sede, rende superflua la valutazione circa la possibile esistenza di occupazioni alternative inaltre sedi della azienda. E sempre al fine di delimitare l’area di verifica della ricollocabilità, ha ritenutoinsufficiente la allegazione generica in ordine al preteso collegamento societario tra diverse entità legalicon la conseguenza che detto esame deve essere circoscritto all’azienda datrice titolare del rapporto dilavoro.(Causa curata da Giacinto Favalli, Marina Tona e Paolo Zucchinali)

PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI(Tribunale di Civitavecchia, 10 febbraio 2011)

Un’organizzazione sindacale agiva in giudizio ex art. 28 L. n. 300/70, chiedendo il riconoscimentogiudiziale dell’antisindacalità del comportamento a suo dire tenuto dalla Società datrice di lavoro;l’azienda, dal canto suo, si opponeva all’accoglimento dell’avversaria domanda, contestando la carenzadi legittimazione attiva dell’organizzazione ricorrente. Il Tribunale, aderendo all’ormai consolidatoorientamento giurisprudenziale esistente sul punto, ha ritenuto che il carattere della “nazionalità”, chedeve possedere l’associazione sindacale affinché un suo organismo locale possa agire ex art. 28, nondebba considerarsi meramente attinente alla sua dimensione territoriale-topografica, bensì all’attività inconcreto svolta dalla stessa, che deve avere un orizzonte nazionale e non già locale. Il sindacato è quindichiamato a dimostrare, attraverso certi risultati conseguiti - quali, ad esempio, la sottoscrizione di uncontratto collettivo nazionale, l’adesione ad un contratto collettivo nazionale stipulato da altre siglesindacali o lo svolgimento di attività di contrattazione, di trattative, di coordinamento e di indirizzo delleattività a livello nazionale - di essere effettivamente portatore di interessi collettivi e di occuparsi della

protezione di un gran numero di lavoratori.(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

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ALTRE SENTENZE

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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI CESSAZIONE EX ART.1751 COD. CIV.(Tribunale di Cagliari, 24 dicembre 2010)

Nella sentenza in commento, il Tribunale adito, dopo aver ritenuto applicabile e prevalente l’art. 1751cod. civ. sulla disciplina collettiva (AEC) in materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia(orientamento, peraltro, assolutamente prevalente), con riferimento ad un caso in cui l’agente avevamaturato cospicue provvigioni dopo la cessazione del rapporto (in base al criterio del “buon fine”), hastabilito che nella determinazione dell’importo dell’indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ. devetenersi conto unicamente della media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimicinque anni di rapporto. Conseguentemente, ha ritenuto non corretto inserire nel computo dellapredetta indennità i compensi provvigionali maturati e percepiti dall’agente successivamente allacessazione, anche se si riferiscono a contratti conclusi prima della cessazione del rapporto diagenzia.(Causa curata da Stefano Beretta e Luca Peron)

RECESSO PER GIUSTA CAUSA - ONERE DELLA PROVA - IMMEDIATEZZA(Tribunale di Brescia, 3 marzo 2011)

Un agente di commercio, il quale ha intrattenuto con la società preponente un rapporto di agenzia a

tempo indeterminato fino alla data in cui ha comunicato il proprio recesso per giusta causa, ha postoalla base della propria decisione la circostanza secondo cui il più importante dei fornitori avevainterrotto il rapporto di distribuzione per causa, a detta dell’agente, imputabile alla preponente e taleperdita aveva inciso in modo significativo sul volume d’affari dal quale dipendeva la determinazionedel proprio compenso provvigionale. Il Giudice del Lavoro di Brescia, senza svolgere alcuna attivitàistruttoria, in accoglimento della tesi della società, ha rigettato le domande proposte dall’agenteaventi ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché l’indennità dicessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e le ulteriori indennità contrattuali, oltre al risarcimentodel danno ex art. 1751, 4^ comma, cod. civ., in quanto non sono state dedotte circostanzespecifiche e sufficienti a dimostrare la sussistenza di un “inadempimento colpevole e di non scarsaimportanza” imputabile alla società ed ha ritenuto, invece, la “rottura” del contratto con il fornitorequale rischio d’impresa insito nei rapporti commerciali. Il Giudice, inoltre, ha accolto l’eccezionesollevata dalla società di tardività del recesso, in quanto comunicato circa sette mesi dopo la disdettadal contratto di distribuzione da parte del fornitore.(Causa curata da Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò)

Rapporto di agenziaA cura di Luca Peron

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Civile, Commerciale,

Assicurativo

" N U O V O " C O N C O R D A T OPREVENTIVO E CREDITORIPRIVILEGIATI

A cura di Francesco Autelitano

Si formano i primi orientamenti interpretativiin merito alle recenti norme che,nell'intento di rendere fruibile il concordatopreventivo come strumento alternativo alfallimento, hanno, in particolare, previsto lapossibilità che i creditori privilegiati sianosoddisfatti in misura parziale, superando latradizionale condizione di integralesoddisfacimento di costoro (cfr. Art. 160 lfall come modif dal D.lgs. 169/2007).

La nuova disciplina passa attraverso duev i e c a r a t t e r i z z a n t i l a n u o v arego lamentaz ione de l concordatopreventivo: la formazione delle classi in cuivengono sudddivisi i creditori in base acaratteristiche omogenee (prevedendo perciascuna classe una certa percentuale disoddisfazione); la relazione giurata di unprofessionista che attesta la coerenza efattibilità della proposta.

Entrambi i requisiti, nelle prime applicazioniemergenti dalla prassi, vengono messi inparticolare rilievo in sede, dapprima, di

studio ed elaborazione della proposta da

parte del l' imprenditore e dei suo iconsulenti, quindi in sede di giudizio diomologa davanti al Tribunale.

A questo riguardo si può sottolineare chela formazione di classi che comprendonocreditori privilegiati non soddisfattiinteramente deve rispettare l'ordine legaledelle cause di prelazione, per cui ciascunacategoria di prelatizi può essere oggetto di

apposita classe e, nel confronto fra le varieclassi così formate, i trattamenti di maggiorbeneficio devono essere riservati allecategorie di rango superiore ex lege.

Sotto il secondo profilo citato è necessarioche la relazione del professionista attesti ilvalore di mercato attribuibile ai beni suiquali sussiste la prelazione, in modo daconsentire la verifica che la quota di credito

ammessa non sia inferiore a quellaottenibile dai medesimi creditori in caso difallimento. La predisposizione di unaproposta di concordato rispettosa deglianzidetti parametri consente di abbassareil livello del passivo da soddisfare,agevolando l'accesso allo strumento e,peraltro, attribuisce ai creditori privilegiatiinseriti in apposita classe il diritto di votosull'ammissione del concordato.

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Attualità

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Assicu A cura di Bonaventu

azionia Minutolo e Teresa Cofano

PARITÀ DI

TRATTAMENTO -

DETERMINAZIONE

DEL PREMIO

ASSICURATIVO

L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE,

che introduce una deroga al principio di parità di trattamento tra uomini e

donne nella determinazione di premi e prestazioni a fini assicurativi, è invalido

con effetto alla data del 21 dicembre 2012.

(Corte di Giustizia CE Grande Sezione, 1 marzo 2011, n. 236)

RCA - RIVALSA E

AZIONE DI REGRESSO

Le aree destinate alla distribuzione del carburante agli utenti rientrano nella

nozione di aree equiparate alle strade ad uso pubblico, dovendosi intendere

per aree equiparate quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono

aperte ad un numero indeterminato di persone. Per tale motivo, il

danneggiato da un sinistro stradale avvenuto all'interno di un'area di

distribuzione del carburante ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore

del responsabile dell'evento.

(Cassazione, 3 marzo 2011, n. 5111)

RCA - CLAUSOLA DI

ESCLUSIONE DELLA

GARANZIA

La clausola di polizza, escludente la garanzia assicurativa per la responsabilità

civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente non

sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, si riferisce all’intero

procedimento svolto per conseguire la patente, che si conclude con il rilascio

del documento attestante l’abilitazione alla guida, non essendo sufficiente la

sola autorizzazione all’esercitazione alla guida, neppure se accompagnata dal

superamento dell’esame teorico pratico, costituente soltanto una delle

condizioni per il rilascio della patente, cui deve seguire il necessario

accertamento di altri requisiti di capacità previsti dalla legge. Di conseguenza,

la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo abbia conseguito solo ilcosiddetto foglio rosa, ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente.

(Cassazione, 13 dicembre 2010, n. 25125)

ASSICURAZIONE

CONTRO I DANNI

In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto

dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di

un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia

opera, sicché è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio

coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui

reclama il ristoro; ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con

riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.

(Tribunale di Teramo, 19 gennaio 2011, n. 25)

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Tra le nostre

sentenze 

Il broker Alfa chiedeva al Tribunale di Napoli l’emissione, nei confronti della

Compagnia Beta, di un’ingiunzione di pagamento avente ad oggetto

compensi provvigionali per l’opera di mediazione che esso avrebbe svolto

in occasione di una gara per la stipula di contratti assicurativi a favore diun’azienda ospedaliera, gara che si concludeva con l’aggiudicazione alla

Compagnia Beta di quattro polizze concluse per il tramite di un agente

della stessa Compagnia.

Più precisamente, la ricorrente rivendicava di avere diritto, oltre al compensoricevuto per l’opera di mediazione, alle ulteriori provvigioni per tutta la durata

delle polizze in questione, e fondava la propria richiesta sulla lettera di incarico

di consulenza assicurativa ricevuta dall’Azienda Ospedaliera, nonché su unaclausola del capitolato speciale di appalto della polizza, che prevedeva che

sarebbero state riconosciute al broker secondo la normativa e la prassi e gliusi del mercato, le provvigioni da parte della Compagnia aggiudicataria per la

predisposizione del capitolato tecnico e la consulenza nella gestione

amministrativa e tecnica dello stesso.

La Compagnia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando il

diritto del broker a percepire compensi per gli anni successivi a quello dellastipula delle polizze, in quanto:

1) l’azienda ospedaliera aveva, dopo la stipula dei contratti revocato l’incarico

al broker; 2) il broker è figura ben distinta dall’agente assicurativo, sicché non

può assimilarsi il compenso provvigionale del broker con la diversaprovvigione - cosiddetta acquisitiva - che compete agli agenti diassicurazione, in relazione a polizze poliennali, nei termini regolati

dall’Accordo Nazionale Agenti; 3) non vi è alcuna norma, né alcuna prassi o

uso, in virtù del quale il broker possa pretendere dalla Compagnia i compensiprovvigionali per l’intera durata delle polizze; 4) nel caso di specie la

Compagnia e il broker non avevano concluso alcun accordo di brokeraggio,

ma era stata semplicemente prevista una clausola broker che, limitatamentealle polizze aggiudicate alla Compagnia a seguito della gara, riconosceva un

compenso al broker per l’attività svolta in relazione alla redazione del bando di

gara ed alla gestione del capitolato, senza prevedere nulla di specifico per lagestione futura dei contratti.

In accoglimento delle eccezioni della Compagnia, il Tribunale ha revocato ildecreto ingiuntivo opposto, affermando che in mancanza dell’incarico al

broker di gestire le polizze dopo la loro stipula, i contratti di assicurazione nonpossono essere considerati contratti a favore del terzo (il broker) nella parte

relativa ai compensi per gli anni successivi al primo ai quali il broker, pertanto,

non ha diritto.

(Tribunale di Napoli, 19 aprile 2010)

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Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% DELLA RETRIBUZIONEPREMIALE COLLEGATA AGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ

Il nostro legislatore aveva introdotto, con DL 27/05/2008 n. 93, un’agevolazione fiscale per l’anno 2008consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (entro il limite d’importo complessivo di € 3.000,00 lordi annui) sulle somme erogate al dipendente, a fronte di prestazioni di lavoro straordinario,prestazioni di lavoro supplementare nell’ambito dei contratti a tempo parziale e premi connessi adincrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 49 del 2008, aveva a suo tempo stabilito che dette somme non

dovevano necessariamente essere previste in contratti collettivi, ma potevano essere anche introdotte inmodo unilaterale dal datore di lavoro. Per rientrare nel regime della tassazione agevolata, gli incrementi diproduttività, innovazione ed efficienza, dovevano costituire un risultato ritenuto positivo dall’impresa.Detta agevolazione era stata poi prorogata, limitatamente ai premi di produttività e con alcunemodificazioni, per gli anni 2009 e 2010.

Ora, con riferimento al periodo d’imposta 2011, l’articolo 1 comma 47, Legge 220 del 2010 - inattuazione dell’art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 78 del 2010 - ha previsto l’applicazione delregime dell’imposta sostitutiva del 10% (entro il limite complessivo di €  6.000,00 lordi) nel caso di

erogazioni retributive in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali se

correlati ad incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa in relazione a risultati

riferibili all’andamento economico, agli utili dell’impresa o ad altri elementi rilevanti ai fini del

miglioramento della competitività aziendale. 

La predetta disposizione (anche alla luce della Circolare 3/E del 14/02/2011 dell’Agenzia delle Entrate) ha,quindi, per il corrente anno subordinato la concessione dell’agevolazione alla circostanza che la

retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o

aziendali, escludendo così dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base di accordi o contratticollettivi nazionali di lavoro, ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.

Al riguardo, si deve precisare che la detassazione sui premi, costituente un incentivo finalizzato amigliorare la contrattazione aziendale ed aumentare la produttività, è applicabile anche sul presuppostoche gli accordi territoriali o aziendali prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in basead una valutazione da parte datoriale, tali da perseguire una maggior produttività e competitività, senza

che sia necessario che l’intesa espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte sianofinalizzate ad incrementi di produttività.

Per poter accedere al trattamento fiscale agevolato è richiesto un limite massimo di reddito pari a € 40.000,00, che comprende tutti i redditi percepiti durante l’anno 2011 a fronte di lavoro dipendente,pensioni, assegni che si possono paragonare a redditi pensionistici (quindi, ad esempio, se un soggettoha in essere più contratti di lavoro part time con differenti imprese, i redditi complessivi verranno sommatiper individuare o meno la soglia).

Da segnalare che è soggetto a trattamento fiscale agevolato anche il compenso per lavorosupplementare nei contratti part time, le somme erogate per lavoro notturno; in ragione delle ore diservizio effettivamente prestate, le maggiorazioni corrisposte per lavoro festivo, nonché per lavoro

straordinario (tutte nel limite complessivo già sopra indicato), sempre a condizione che le predette attivitàsiano riconducibili ai richiamati incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienzaorganizzativa e sempre in presenza di accordi territoriali.

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In tale contesto, un recente protocollo in data 8 marzo 2011 tra la Confindustria e le OrganizzazioniSindacali CGIL, CISL e UIL ha introdotto un modello di accordo quadro territoriale che può essereutilizzato come base per accordi territoriali, che consentano di attuare le finalità perseguite dallanormativa in materia di applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulla componente accessoriadella retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività.

Da ultimo si evidenzia che la correlazione tra erogazioni premiali e parametro di produttività deve esseredocumentata dall’Azienda al dipendente, anche attraverso una comunicazione o dichiarazione checonfermi la circostanza che la prestazione aggiuntiva ha determinato un risultato utile per l’impresaincrementando la competitività e redditività.

✦ Circolare 3/E del 14/02/2011 dell’Agenzia delle Entrate 

✦ Accordo Confindustria - OO.SS e Modello di accordo territoriale 

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Canale T&P su YouTube

✦Milano, Aula Magna della Corte d’Appello di Milano15 Aprile 2011, 15.00/19.00

Camera Civile di Milano

Corsi di aggiornamento 2011

Contratti finanziari e pratiche anticoncorrenziali

Relatore: Avv. Francesco Autelitano

Programma

www.cameracivilemilano.it

Eventi

Dal mese di marzo è online il Canale Trifirò & Partners Avvocati su YouTube:

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Attualità, Approfondimenti, Novità Legislative e Giurisprudenziali, Sentenze, VideoCorsi 

Con la pubblicazione del Canale T&P su YouTube lo Studio amplia la propria presenza sui SocialMedia, in linea con l’innovazione tecnologica e le tendenze globali contemporanee.

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✦ Video “I certificati di malattia nel Collegato Lavoro” di Stefano Beretta

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✦Corriere Economia - Corriere della Sera: 14/03/11Imprese mondiali, leggi territoriali. La protezione per i manager siriduce.

di Salvatore Trifirò

✦HR On Line - AIDP: N°6 Marzo 2011Tra il… pensare e il dire… meglio pensare!

A cura di Angelo Di Gioia e Paolo Zucchinali

Newsletter - AIDP: N°13 Marzo 2011La “mattanza” dei manager

di Salvatore Trifirò

Newsletter Lex24 & Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore: 07/03/11Rassegna in tema di lavoro e assicurazioni

A cura di Trifirò & Partners Avvocati

✦Giustizia - il Giornale: Febbraio 2011Quale modello per le relazioni industriali future?

Intervista a Salvatore Trifirò

✦Gazzetta di Parma: 22/02/11Contratti, l’Ue come riferimento

BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 21/ 02/11

twitter 24job http://twitter.com/24jobQuando il mal d’Africa fa male al lavoro

di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore: 15/02/11

Avvocati24 - Il Sole 24 Ore: 03/02/11

Professioni & Imprese24 - Il Sole 24 Ore: 03/02/11

Il conflitto tra il diritto alla privacy e diritto alla difesa in sededisciplinare

di Vittorio Provera

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