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    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    EditorialeBen ritrovati con il primo numero della nostra newsletter.

    Dal marzo 2007 un appuntamento fisso mensile, con novit in tema dilavoro e civile.

    Lanno iniziato, in ambito lavoristico, allinsegna del Collegato

    Lavoro. Numerosi incontri sono stati e vengono effettuati in ogni sede.Il nostro Studio ha organizzato, per i propri clienti, una serie di incontri eladesione stata al di sopra di ogni aspettativa, tanto vero che si sonodovuti mettere in calendario ulteriori incontri rispetto a quelli, pur numerosi,gi programmati.

    Il nuovo regime delle impugnazioni, i contratti a termine, le procedure di

    conciliazione e arbitrato occupano un posto di rilievo in questi convegni,

    ma bisogner vedere se, soprattutto per quel che riguarda conciliazioni

    ed arbitrati, lo occuperanno anche nella nostra realt di lavoro. Vedremo

    se dubbi e perplessit, da ogni parte sollevati, troveranno riscontro in faseapplicativa.

    La newsletter 2011 mantiene lo schema delle precedenti e, quindi, si aprecon il Diritto del Lavoro dove, nellAttualit, trattiamo della valutazionerischi da stress da lavoro correlato, con le indicazioni provenienti

    dalla nuova circolare emanata dal Ministero del Lavoro il 18 novembre

    2010 in tema di metodologie della valutazione del rischio.

    Nelle Nostre sentenzesegnaliamo, nella Sentenza del mese, unarecentissima pronuncia applicativa del Collegato Lavoro.

    Seguono le Altre sentenze con temi peculiari, quali: limiti di etposti per lassunzione, obblighi solidali e diritto di regresso

    nellappalto, contratto a progetto e reintegrazione.Nella sezione di Diritto Civile, Commerciale e Assicurativo ricordiamo,anche con un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, unimportantequestione trattata dal nostro Studio in tema di normativa antitrust e

    conseguenze civili.

    Seguono le Assicurazionie il Il Punto su con un interessantecaso in tema di conflitto tra diritto alla privacy e diritto alla difesa in

    sede disciplinare.

    Gli Eventi e la Rassegna Stampa chiudono il numero I del 2011 e, nelrinnovare gli auguri di Buon Anno, vi lasciamo alla sua lettura, con unarrivederci alla prossima newsletter.

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano

    Trifir, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa

    Cofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

    SOMMARIO

    EDITORIALE

    DIRITTO DEL LAVORO

    ATTUALIT 2

    LE NOSTRE SENTENZE 4

    CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

    ATTUALIT 6

    ASSICURAZIONI 7

    IL PUNTO SU... 8

    EVENTI 10

    R. STAMPA 11

    CONTATTI 12

    NEWSLETTER T&P N43 ANNO V GENNAIO 2011

    NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati

    http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
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    Attualit

    LA VALUTAZIONE DA STRESS LAVORO CORRELATO

    A cura di Stefano Trifir

    Nella nuova e aggiornata edizione 2011 del Codice di Diritto del Lavoro, curato dal nostroStudio, nel commento allart. 2087 cod. civ. si tratta della valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato. Anche nei nostri Highlights 2010 si ricorda che, dal 31 dicembre 2010, il datore dilavoro avrebbe dovuto valutare lo stress lavoro - correlato.

    Lo stress lavoro - correlato viene descritto dallart. 3 dellAccordo Europeo dell8 ottobre 2004 - coscome recepito dallaccordo interconfederale del 9 giugno 2008 - quale condizione che pu essereaccompagnata da disturbi e disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed conseguenza delfatto che taluni individui non si sentano in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in

    loro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro- correlato. Lo stress lavoro - correlato quello causato da vari fattori propri del contesto e delcontenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro - correlato viene effettuata daldatore di lavoro a mezzo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con lausilio

    del medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare del 18 novembre 2010 cheindica il percorso metodologico per adempiere alle disposizioni sopra riportate. Di seguito

    ripercorriamo i capi saldi della metodologia della valutazione.La valutazione si articola in due fasi:a) una necessaria o preliminare; b) laltra eventuale.

    NEWSLETTER T&P N43 ANNO V PAG. 2

    Diritto del Lavoro

    ULTIMA ORA

    Proprio mentre la newsletter andava alle stampe, la Corte di Cassazione ha depositatounordinanza (28 gennaio 2011) con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione dilegittimit costituzionale dellart. 32, commi quinto e sesto, del Collegato Lavoro, ritenendo che

    la limitazione del risarcimento danni (prevista in misura da 2,5 a 12 mensilit) contrasti conprincipi di ragionevolezza ed effettivit del rimedio giurisdizionale espressi negli artt. 3,secondo comma, 24 e 111 Cost., nonch con lart. 4 Cost. che garantisce il diritto al lavoro e conlart.117 Cost. per violazione degli impegni assunti in sede internazionale. Sotto questultimoaspetto la Corte di Cassazione rileva che il potere legislativo non pu intromettersi nellamministrazione della giustizia, limitando la misura del risarcimento rispetto al dannoeffettivamente subito. La parola ora passa alla Corte Costituzionale.

    Ordinanza Corte di Cassazione - 28 Gennaio 2011

    Il primo tentativo di scollegare il collegato lavorodi Stefano BerettaBLOG JOBtalk- JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/02/11

    http://www.trifiro.it/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2011/02/dr-job-il-primo-tentativo-di-scollegare-il-collegato-lavoro.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2011/02/dr-job-il-primo-tentativo-di-scollegare-il-collegato-lavoro.htmlhttp://www.scribd.com/doc/47946917/Cass-lav-Ordinanza-Interlocutoria-2112http://www.scribd.com/doc/47946917/Cass-lav-Ordinanza-Interlocutoria-2112http://trifiro.info/highlights/highlights-tp-2010/http://trifiro.info/highlights/highlights-tp-2010/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-di-diritto-del-lavoro/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-di-diritto-del-lavoro/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
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    NEWSLETTER T&P N43 ANNO V PAG. 3

    La valutazione necessaria consiste nellesaminare le rilevazioni di indicatori oggettivi everificabili di stress, es.: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimentidisciplinari e relative sanzioni; lamentele da parte di altri dipendenti; conflitti interpersonali, etc. Ovein questa valutazione necessaria non emergano elementi da rischio da stress lavoro - correlato, il

    datore di lavoro ne dar atto nel documento di valutazione del rischio.Nellipotesi in cui, invece, si rilevino elementi di rischio da stress lavoro - correlato si passa al

    piano b), cio alla valutazione eventuale e/o approfondita. Questa consiste nel predisporre, ades., questionari, indire e tenere apposite riunioni con il coinvolgimento diretto dei lavoratori nellaricerca delle soluzioni pi efficaci per evitare lo stress.

    Nel documento di valutazione dei rischi deve essere indicata la programmazione temporale dellesuddette attivit di valutazione. Allo scopo di verificare lefficacia della metodologia indicata ed ancheper valutare lopportunit di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva permanente perla Salute e Sicurezza sul Lavoro provveder ad elaborare una relazione entro 24 mesidallapprovazione delle indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle

    attivit realizzate.I datori di lavoro che gi al 31 dicembre 2010 abbiano effettuato la valutazione del rischio dastress lavoro - correlato, non debbono ripetere lindagine, ma devono solo tenere aggiornato il

    documento valutativo gi predisposto.

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    Le Nostre Sentenze

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    LA SENTENZA DEL MESE

    ILLEGITTIMIT DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E APPLICABILITDELLART. 32, L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 (C.D. COLLEGATO LAVORO)(Tribunale di Roma, 13 gennaio 2011)

    Il caso giudicato dal Tribunale di Roma attiene alla legittimit di due contratti a termine e di un contrattodi apprendistato, sottoscritti a breve distanza luno dallaltro.Il dipendente assunto con detti contratti, al termine dellapprendistato stato estromesso dallaziendaed ha in seguito impugnato i contratti a tempo determinato, sostenendo la nullit del termine perinsussistenza delle ragioni giustificative, nonch lapprendistato, assumendone lillegittimit per mancataformazione. Il Tribunale di Roma ha accertato la legittimit dei due contratti a tempo determinato,facendo applicazione di noti principi; in particolare, in merito ad uno di essi, concluso per incrementodellattivit produttiva non previsto, il Tribunale ha affermato che lart. 1 del Decreto Legislativo n.368/01 consente lapposizione del termine per esigenze produttive anche se riferibili allordinaria attivitdel datore di lavoro, respingendo, perci, leccezione del dipendente, che aveva sostenuto che iltermine fosse nullo perch le ragioni della sua assunzione non erano imprevedibili ed eccezionali.Ma la decisione innovativa laddove ha applicato al contratto di apprendistato, risultato illegittimo econvertito dal suo inizio in rapporto a tempo indeterminato, lart. 32 della Legge n. 183/2010: si tratta diuna delle prime pronunce in materia.Il Giudice di Roma ha evidenziato che il contratto di apprendistato notoriamente un tipo di contratto atermine che, se dichiarato illegittimo, fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010comportava quale conseguenza lobbligo per il datore di lavoro di ripristinare la funzionalit del rapporto

    e di versare al lavoratore, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dalla data in cui lo stesso avevamesso a disposizione le sue energie lavorative (ovvero dalla messa in mora).Attualmente, invece, i commi 5 e 7 dellart. 32 del c.d. Collegato, entrato in vigore il 24 novembre 2010,dispongono che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il Giudice condanna ildatore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo unindennit omnicomprensiva nella misuracompresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilit dellultima retribuzione globale di fatto,avuto riguardo ai criteri indicati nellart. 8 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (numero di dipendentioccupati, dimensioni dellimpresa, anzianit di servizio, comportamento e condizioni delle parti).La disposizione citata trova unapplicazione per tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data dientrata in vigore della legge e, quindi, anche per quello in esame, instaurato nel 2009.Il Tribunale ha precisato che lindennit risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore ai sensi dellanuova disciplina non pu ritenersi aggiuntiva al diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni,

    perch, fondamentalmente, il lavoratore non ha affatto diritto al pagamento delle retribuzioni per ilperiodo non lavorato, ma solo al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate alla datadi offerta della prestazione lavorativa, previa detrazione dell aliunde perceptum e, secondo unorientamento molto diffuso nella giurisprudenza romana, limitatamente a tre anni, in applicazione dellart.1227 cod. civ. (che impone di considerare, ai fini della quantificazione del danno, anche ilcomportamento del lavoratore che non si attivato per la ricerca di una nuova occupazione).La sentenza in commento ha soggiunto che lindennit risarcitoria prevista dallart. 32 potrebbe, inipotesi, essere anche pi favorevole per il lavoratore rispetto al risarcimento del danno commisurato alleretribuzioni decorrenti dalla data di messa in mora, in quanto prescinde del tutto dall aliunde perceptume dalla effettiva ricerca di altra occupazione che, secondo lorientamento sopra citato, dovrebbepresumibilmente concludersi nellarco di tre anni. Altre sentenze, al contrario, hanno affermato che lindennit di cui allart. 32 citato aggiuntiva alrisarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto dichiaratonullo o illegittimo (cos Trib. Busto Arsizio, 29 novembre 2010).(Causa curata da Marina Olgiati)

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    NON COSTITUISCE DISCRIMINAZIONE IL LIMITE DI ET POSTO PERLASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE(Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, ord. 29 luglio 2010)

    Il Tribunale di Milano veniva adito nellambito del procedimento speciale introdotto dallart. 4 del D.lgs. n.216/2006 nel quale veniva chiesto di accertare la pretesa natura discriminatoria del comportamento di unasociet e consistito nel richiedere ai fini dellassunzione oltre ad alcuni requisiti di carattere tecnico unetanagrafica non superiore a 45 anni. Secondo la prospettazione attorea lintroduzione tra i requisiti di selezionedelle offerte di lavoro quello afferente allet anagrafica contrasterebbe con le previsioni di cui alla Direttiva200/78/Ce ed al D.lgs. n. 216/2003. Il Giudice del Lavoro ha precisato che, in realt, fermo restando ilprincipio generale concernente il divieto di discriminazione in ambito lavorativo, sia la normativa comunitariache quella nazionale ammettono casi in cui trattamenti differenziati risultano compatibili con lordinamentogiuridico e con il diritto antidiscriminatorio. Tali ipotesi ricorrono laddove le condizioni personali del prestatore dilavoro rappresentino, considerata la natura dellattivit ed il contesto in cui essa viene espletata, requisitiessenziali o determinanti ai fini dello svolgimento della stessa ovvero laddove sussista una finalit legittima -oggettivamente giustificabile - perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari.Nel caso di specie il requisito dellet anagrafica era stabilito dallart. 1 all. B del DM n. 513/1998. Il Giudice delLavoro ha ritenuto che il requisito anagrafico strettamente correlato con le attitudini tecnico-pratiche richiesteper lesercizio di mansioni di conducente autoferrotranviario nellambito di un servizio pubblico e con la finalitdella salvaguardia dellincolumit degli utenti e la sicurezza della circolazione. stato ritenuto dato di comuneesperienza che nella generalit dei casi lavanzare dellet incide negativamente sui riflessi, reattivit, capacitdi concentrazione oltre che sullapprendimento di nuove attivit. Tali profili sono stati ritenuti destinati adincidere direttamente sul livello di affidabilit nello svolgimento ex novo di una mansione fisicamenteimpegnativa e quindi tali da giustificare ed essere compatibile con il diritto antidiscriminatorio.(Causa curata da Giacinto Favalli e Luca DArco)

    OBBLIGHI SOLIDALI E DIRITTI DI REGRESSO(Tribunale di Milano, 11 novembre 2010)

    Un lavoratore - dipendente di una subappaltatrice - conveniva in giudizio la societ datrice di lavoro(appaltatrice) nonch la committente al fine di ottenere il pagamento del Tfr e di altre differenze retributive.La societ committente, chiamata quale responsabile in via solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, nel resisterechiedeva, in via subordinata, la condanna della societ datrice di lavoro a rimborsarle quanto eventualmentecorrisposto al lavoratore in esecuzione della sentenza. Il Tribunale, in accoglimento della suddetta richiesta,rilevava che nulla ostava allaccoglimento della pronuncia di condanna richiesta dalla committente neiconfronti dei condebitori solidali, essendo riconoscibile il diritto di regresso della prima nei confronti deisecondi, in conseguenza della pronuncia - con la presente sentenza - di condanna al pagamento a favore delcreditore principale, cos consentendo alla societ committente di accelerare i tempi per un recupero coattivodelle somme pagate in via solidale.(Causa curata da Giorgio Molteni e Sara Lovecchio)

    CONTRATTO A PROGETTO E REINTEGRAZIONE(Tribunale di Milano, ordinanza 26 ottobre 2010)

    La reintegrazione nel posto di lavoro in via durgenza ex art. 700 cod. proc. civ. non pu essere richiesta afronte della pretesa illegittimit di un contratto a progetto; laccertamento della riqualificazione del rapporto exart. 69 della legge Biagi e la conseguente condanna alla riammissione in servizio possono essere pronunciatisolo in seguito ad un giudizio ordinario, per la complessit dellistruttoria che richiedono, non compatibile conla sommariet del procedimento cautelare. Il periculum in mora, quale presupposto del provvedimentocautelare, rappresentato da un rischio di pregiudizio imminente e irreparabile a carico del ricorrente; nonhanno rilevanza le allegazioni, contenute nel ricorso, che si riferiscono a ipotetici danni subiti da soggetti diversida quello che ha richiesto il provvedimento (nel caso di specie, un insegnante estromesso dal posto di lavoro

    ha fondato la domanda di riammissione in servizio sul pregiudizio subito dai suoi studenti, richiamando iprincipi costituzionali del diritto al libero insegnamento e allistruzione).(Causa curata da Tommaso Targa)

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    ALTRE SENTENZE

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    Civile, Commerciale,

    Assicurativo

    NORMATIVA ANTITRUST E CONSEGUENZE CIVILI

    A cura di Francesco Autelitano, Andrea Beretta e Vittorio Provera

    Tra le questioni giuridiche pi rilevanti degli ultimi anni, meritano certamente menzionequelle concernenti le conseguenze civili delle violazioni della normativaantitrust.

    Il nostro Studio si occupato, in materia, di un complesso contenzioso, concernente la congruit delcorrispettivo richiesto da un gestore aeroportuale alle compagnie aeree, quale controprestazione diservizi resi a queste ultime (come, ad esempio, la gestione del sistema di smistamento e riconsegnabagagli e la gestione tecnica dei pontili per limbarco e lo sbarco dei passeggeri).

    Dette compagnie aeree, ritenendo che il gestore applicasse corrispettivi troppo elevati e che, in talmodo, si comportasse quale soggetto monopolista e abusasse di una c.d. posizione dominante -anche in violazione del Trattato CE - con determinazione congiunta, avevano, da qualche anno,

    provveduto a pagare solamente una quota pari al 65% dei corrispettivi richiesti dal gestore stesso,pur continuando a fruire dei menzionati servizi. Il gestore aeroportuale, in questo contesto, avevainvece preteso anche il pagamento del restante ammontare (35%): da qui, lorigine del contenzioso.La vicenda, di cui anche la carta stampata ha dato evidenza, stata peraltro definita con un accordotransattivo di reciproca soddisfazione, (v. Sea-Alitalia, pace fatta sui debiti AirOne Il Sole 24 Ore,20 Gennaio 2011 riportato di seguito).

    NEWSLETTER T&P N43 ANNO V PAG. 6

    Attualit

    Sea-Alitalia, pace fatta sui debiti AirOne

    Sea e Alitalia hanno chiuso ieri un contenzioso in corso dal 2004 relativo a mancati pagamentida parte di AirOne stimato in circa 17 milioni di euro. La transazione (della quale, tuttavia, non siconosce l'entit reale) sar pagata da Alitalia, che aveva ereditato il contenzioso dallaprecedente gestione, nei prossimi 5 giorni. Sulla vicenda pendevano ben nove cause in Tribunalea Milano, che ora vengono a cadere con l'accordo siglato ieri frutto - si legge in una notadell'azienda - di un rapporto tra Sea e Alitalia importante, sia in termini commerciali che diprospettive. Il gestore degli aeroporti milanesi e la compagnia aerea affermano poi di volerproseguire ed accrescere il grado di cooperazione in essere, attraverso lo sviluppo dellerispettive attivit.Il Sole 24 Ore, 20 Gennaio 2011

    http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-20/seaalitalia-pace-fatta-debiti-064022.shtml?uuid=AaFH8G1Chttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
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    Assicu A cura di Bonaventu

    azionia Minutolo e Teresa Cofano

    DIRITTO AL

    RISARCIMENTO DEL

    DANNO

    Interpretando l'art. 16 delle preleggi alla luce degli art. 2, 3 e 10 cost., per il

    principio della gerarchia delle fonti, poich costituiscono diritti inviolabili della

    persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrit psicofisica sia il diritto ai

    rapporti parentali - familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non

    patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza

    della lesione di tali diritti, pu essere fatto valere con l'azione risarcitoria,

    indipendentemente dalla condizione di reciprocit di cui all'art. 16 dellepreleggi, senza alcuna disparit di trattamento rispetto al cittadino italiano, e

    quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al

    risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti

    dell'assicuratore o del Fondo.

    (Cassazione, 11 gennaio 2011, n. 450)

    RCA - PERSONA

    DANNEGGIATA -

    REGIME

    ANTECEDENTE AL 1

    MAGGIO 1993

    "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante da

    circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969,

    n. 990, art. 21 deve intendersi non solo la vittima diretta dellincidente, ma

    anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, cos che i

    conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti

    nellambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del

    risarcimento e, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna

    persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro.

    (Cassazione, 16 novembre 2010, n. 23097)

    RCA E INSOLVENZA

    DELLIMPRESA

    ASSICURATRICE

    L'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno,

    posto dall'art. 22 l. n. 990/69 a carico del danneggiato che intenda esercitare

    l'azione giudiziaria, adempiuto - in caso di impresa assicuratrice in

    liquidazione coatta amministrativa - mediante richiesta al commissario

    liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 d.l. n. 857/76, a

    procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del fondo di garanzia

    per le vittime della strada, in deroga all'art. 19 comma 3 l. n. 990/69, non

    essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata.(Cassazione, 14 dicembre 2010, n. 25241)

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    Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

    IL CONFLITTO TRA IL DIRITTO ALLA PRIVACY E DIRITTO ALLADIFESA IN SEDE DISCIPLINARE

    Lattuale sistema normativo posto a tutela di alcuni fondamentali diritti pu determinare, in

    diverse situazioni della vita aziendale, conflitti che debbono essere necessariamente risolti con

    la prevalenza delluno o dellaltro.

    Il caso che qui si riporta coinvolge una problematica assai rilevante, determinato dal contrasto tra dirittoalla privacy e quello di difesa ed stato affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18279 del

    2010 che, prendendo spunto anche da una precedente decisione sempre dei Giudici di Legittimit (n.15327 del 2009), offre interessanti spunti di riflessione.

    Il Caso

    Un lavoratore dipendente di una Societ (peraltro operante nel settore delle comunicazioni) aveva ricevutouna prima contestazione disciplinare, con la quale si addebitava al medesimo linvio di messaggielettronici tramite computer ad una Collega, la quale non aveva evidentemente gradito e gli avevaintimato di cessare tale condotta. Nonostante il dipendente avesse replicato di aver tenuto uncomportamento irreprensibile, tali episodi erano stati oggetto di contestazione disciplinare conapplicazione della sanzione conservativa di tre giorni di sospensione. Quindi la Societ, in diversosuccessivo momento, aveva addebitato - sempre al medesimo dipendente - un ulteriore e pi graveepisodio, consistente nel tentativo di baciare o toccare la Collega durante lorario di lavoro e nei locali

    aziendali. A fronte della nuova contestazione, il lavoratore aveva negato ogni addebito e lAzienda avevaprovveduto ad emettere un provvedimento di licenziamento. Promossa la causa avanti al Tribunale perlimpugnativa della risoluzione contrattuale, il Giudice di primo grado aveva dichiarato lillegittimit dellarisoluzione, disponendo la reintegra del lavoratore. La sentenza stata confermata dalla Corte di Appello.In tali decisioni era stata rilevata la genericit della lettera di contestazione, priva di importanti e necessarielementi specificativi ed indicativi anche con riferimento allidentit della lavoratrice offesa. La Societ siera peraltro difesa, nei citati procedimenti, sottolineando che la contestazione sarebbe stata puntuale e,precisando di aver omesso lindicazione dellidentit della dipendente offesa dalle condotte, in ossequio aiprincipi che presiedono le norme sulla tutela della privacy. In merito aveva argomentato che non si potevafar prevalere il diritto di difesa del lavoratore su quello della tutela alla riservatezza della persona vittimadellepisodio, anche considerando la particolare delicatezza del medesimo.

    Sul punto intervenuta la Suprema Corte, nellambito del ricorso promosso dalla datrice di lavoro.I Giudici di legittimit hanno ribadito, innanzitutto, lorientamento giurisprudenziale consolidato secondo ilquale la contestazione delladdebito, soprattutto in situazioni di mancanze gravi che possono portare allicenziamento disciplinare, deve consentire al lavoratore unimmediata difesa e soddisfare i requisiti dispecificit, al fine di individuare i fatti dai quali lAzienda faccia derivare linfrazione disciplinare, inviolazione degli obblighi di legge e di contratto. La valutazione relativa allesistenza del requisito dispecificit costituisce unindagine di fatto non censurabile in sede di legittimit, laddove peraltro i Giudicidi merito avevano proceduto ad una motivata ricostruzione dei comportamenti.

    Nello specifico, uno degli elementi rilevanti di censura della condotta Aziendale era proprio costituitadallomissione del nominativo della persona coinvolta. Infatti la conoscenza dellidentit avrebbe

    permesso al dipendente, poi licenziato, di contrapporre circostanze di tempo e di luogo eventualmenteincompatibili con la denuncia della lavoratrice importunata e fornire altre circostanze atte a diversamentedelineare le condotte.

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    Pi in generale la Suprema Corte ha ammesso - innanzitutto - che vi sono difficolt interpretative edapplicative per delineare una regola generale che definisca, in modo esaustivo, lambito di tutela dellaprivacy nelle situazioni in cui si debba dar corso ad un contemperamento tra due importanti diritti inconflitto, che godono entrambi di tutela costituzionale. Nel caso in esame: quello relativo alla tutela deidati personali e quello inerente il primario diritto alla difesa. Tuttavia questultimo, garantito in modo

    pregnante dallart. 24 Cost., assume carattere prevalente sulla base del principio affermato dallaSuprema Corte.

    Infatti, nellipotesi di contrapposizione tra le sopra riportate istanze di tutela e garanzia va applicato il cd.criterio di gerarchia mobile, dovendo il Giudice procedere di volta in volta ed in considerazione dellospecifico thema decidendum alla individuazione dellinteresse da privilegiare a seguito di una equilibratacomparazione tra diritti in gioco. Ne consegue che il richiamo, ad opera di una parte processuale, aldoveroso rispetto del diritto alla privacy. non pu legittimare una violazione del diritto di difesa che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non pu incontrare nel suo esercizio ostacoli ed impedimenti nellaccertamento della verit materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinarericadute pregiudizievoli alla controparte in termini di un irreparabile vulnus alla sua onorabilit e, talvolta,anche alla perdita di altri diritti fondamentali come quello del posto di lavoro.

    Si tratta di una statuizione importante poich consente, anche allAzienda, di avere un metro di riferimentoin ordine ai limiti entro i quali pu, legittimamente, ritenere sacrificabile il cd. diritto alla privacy.

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    EventiMilano, Studio T&P Avvocati, 17/18 Febbraio 2011

    Evento formativo accreditato: Il Collegato Lavoro

    Relatori: Vittorio Provera, Mario Cammarata, Marina Tona, Angelo Di Gioia

    Tencarola di Selvazzano (Padova), Hotel Piroga, 18 Febbraio 2011, 14.30

    ConvegnoAGI - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova: La Crisi Aziendale. Gli strumenti di

    gestione del personale in esubero

    Il licenziamento collettivo - La procedura di mobilit

    Relatore: Avv. Giacinto FavalliProgramma (PDF)

    Milano, Grand Hotel et de Milan, 22 Febbraio 2011Roma,Regina Hotel Baglioni, 2 Marzo 2011Convegno: Licenziamento, contratto a termine e lavoro a progetto

    Le novit in materia di conversione del contratto a tempo determinato

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    Programma (PDF)www.aidp.it

    Milano, Studio T&P Avvocati, 14, 20, 21, 28 Gennaio e 3/4 Febbraio 2011

    Incontri in Studio con Clienti sul Collegato Lavoro

    Relatori: Stefano Beretta, Anna Maria Corna, Vittorio Provera, Giorgio Molteni, Mario

    Cammarata, Marina Tona, Damiana Lesce, Luca DArco, Angelo Di Gioia

    Archivio Eventi:Savona,Unione Industriali, 31 Gennaio 2011Seminario: Il contenzioso in materia di lavoro. Le novit del Collegato Lavoro. Clausolacompromissoria. Conciliazione ed arbitrato.

    Relatore: Avv. Stefano Beretta

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    BLOG JOBtalk- JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/02/11

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    di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk- JOB24 - Il Sole 24 Ore: 27/01/11

    twitter 24jobhttp://twitter.com/24jobLart.2 del collegato lavoro e le prime deviazioni di percorso

    di Anna Maria Corna

    GiocoNews.it: 26/01/11Scatti anzianit, il Tribunale di Aosta: Corrette le modalit dicalcolo del Casin di Saint Vincent

    Osservatorio di Gazzetta Forense - Il Denaro: 26/01/11Licenziamento: i termini di impugnazione

    di Alessandro Sampaolesi

    Il Sole 24 Ore: 20/01/11Sea-Alitalia, pace fatta sui debiti AirOne

    Corriere della Sera: 14/01/11Licenziato: quando faccio ricorso?Contratto a termine illegittimo: che fare?

    di Giacinto Favalli

    Codice di Diritto del Lavoro - CELT

    Aggiornato con il Collegato Lavoro (L. 4 novembre 2010, n. 183)Sommario Codice di Diritto del LavoroStruttura del Codice

    a cura di Giacinto Favalli, Luca DArco, Studio Trifir &

    Partners

    Codice del Lavoro Pocket 2011 - CELTAggiornato con il Collegato Lavoro (L. 4 novembre 2010, n. 183)Sommario Codice del Lavoro Pocket 2011

    a cura di Giacinto Favalli, Luca DArco

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