Newsletter T&P N°37

download Newsletter T&P N°37

of 12

Transcript of Newsletter T&P N°37

  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    1/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    Editoriale Avevamo chiuso la precedente newsletter con Il Punto su che trattava del

    rischio da stress che dovr essere obbligatoriamente valutato dal 1 agosto 2010.Apriamo questa newsletter trattando dellargomento nellAttualit del Diritto delLavoro, con un approfondimento del tema. Come noto, si tratta di una novitintrodotta dal D.Lgs. n. 81/2008 che avr un impatto importante sui rapporti

    di lavoro.Raccomandiamo, dunque, la lettura dellintervento della nostra PartnerAnna Maria Corna.

    Sempre nellAttualit vi diamo notizia di unimportante pronuncia della Corte diGiustizia della Comunit Europea in tema di contratti a termine. La Corteesamina la questione delle esigenze sostitutive. Era attesa ed avr un impatto suigiudizi in corso.

    Nelle Nostre Sentenzevi proponiamo un caso davvero interessantenellambito della Sentenza del mese: si tratta di una questione attinente lasomministrazione, figura molto utilizzata nellambito del rapporto di lavoro.

    Seguono, nelle Altre Sentenze casi attinenti la violazione del principio difedelt, con lenunciazione di principi in tema di licenziamento.

    Chiude la sezione un provvedimento in tema di condotta antisindacale.

    Nellambito del Diritto Civile trattiamo delle procedure di conciliazione.Il Partner Stefano Trifir ce ne parla con riferimento a quanto avviene in altri Stati e,in particolare, negli Stati Uniti, dove da tempo le procedure alternative diconciliazione e mediazione sono ampiamente utilizzate.

    La sezione Assicurazioni ci propone tre casi esaminati da recentissimesentenze della Suprema Corte, con particolare riferimento a questioni dicarattere interpretativo delle clausole contrattuali.

    Segue il Punto sucurato, come sempre, dal Partner Vittorio Provera. Il tema

    trattato concerne le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 27/2010 che harecepito una direttiva comunitaria relativa alla partecipazione alleassemblee e ai diritti dei soci (in particolare quelli di minoranza).

    Nelle Newsabbiamo il piacere di annunciarvi la pubblicazione del nuovo sitodello Studio: www.trifiro.it. Completamente rinnovato nei contenuti e nellagrafica, il Sito T&P si arricchisce di nuove sezioni: Lo Studio,Attivit, Professionisti,Pubblicazioni e News. Progettato con lintento di coniugare la tradizione delloStudio con linnovazione tecnologica e le tendenze globali contemporanee,www.trifiro.it un luogo dinformazione e approfondimento multimediale, interattivo,multipiattaforma.

    La Rassegna Stampa chiude questa newsletter che ci auguriamo incontri, come leprecedenti, il vostro interesse. Buona lettura e arrivederci alla prossima!

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir,

    Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, Claudio

    Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

    SOMMARIO

    EDITORIALE

    DIRITTO DEL LAVORO

    ATTUALIT 2

    LE NOSTRE SENTENZE 4

    CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

    ATTUALIT 7

    ASSICURAZIONI 8

    IL PUNTO SU... 9

    NEWS 10

    RASSEGNA STAMPA 11CONTATTI 12

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV GIUGNO 2010

    NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.scribd.com/doc/32099361/Newsletter-T-P-N%25C2%25B036http://www.scribd.com/doc/32099361/Newsletter-T-P-N%25C2%25B036http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    2/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    AttualitA cura di Anna Maria Corna

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    Tra le significative novit introdotte dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - che ha abrogato ed in parte

    accorpato la precedente disciplina (tra cui il D.Lgs. 626/94) in tema di tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro - vi indubbiamente la valutazione dei rischi anche collegati allo

    stress lavoro-correlato, in conformit ed attuazione delle direttive comunitarie.

    La ormai assodata valutazione dei rischi di impresa, di cui allart. 17 del D.Lgs. 81/08, deve, quindi,essere integrata, entro il mese di agosto del corrente anno, con quanto attiene anche a questo specificoaspetto. La disposizione, di cui allart. 28 del suddetto D.Lgs., non , peraltro, di facile concretaattuazione, limitandosi a rinviare ai contenuti dellaccordo Europeo del 8 ottobre 2004, nonch alleindicazioni che avrebbero dovuto essere emanate dalla Commissione Consultiva permanente per la salutee la sicurezza sul lavoro, che, per, non vi ha provveduto.

    Linee guida sono state, tuttavia, elaborate dal Coordinamento Tecnico Interregionale della

    Prevenzione nei luoghi di Lavoro (CTIPL), con lapporto delle maggiori Regioni Italiane.Dette linee guida consentono di approntare lattivit necessaria per pervenire alla identificazione deipericoli, alla stima del rischio, e, quindi, allindividuazione di eventuali misure di prevenzione emiglioramento, laddove sia stato rilevato un rischio.

    Si tratta di effettuare una valutazione su fattori oggettivi , da cui possa desumersi la sussistenza, omeno, del rischio stress e solo ove questo venga accertato in misura media o medio alta, prevista una

    seconda fase volta a stimare il livellosoggettivo di stress correlato al lavoro.

    Sulla base dei dati scientifici a livello internazionale, le linee guida elencano i principali indicatori dirischio a cui necessario fare riferimento, tra cui alcuni effettivamente di facile rilevazione (quali:numero di infortuni, assenze per malattia, tournover, procedure disciplinari, segnalazioni al medico

    competente, carichi e ritmi di lavoro, orari e turni) ed altri connessi allorganizzazione di impresa (quali:funzione e cultura organizzativa, evoluzione e sviluppo di carriera, rapporti interpersonali, interfacciacasa-lavoro, ecc.), sicuramente molto pi discrezionali e di non semplice catalogazione. Sulla base deidati cos raccolti, il datore di lavoro deve, comunque, pervenire a definire il livello di rischio, secondo unascala parametrica di basso medio alto.

    Nellipotesi di rischio basso, la valutazione pu ritenersi conclusa, fermi periodici (almeno ogni dueanni) monitoraggi/aggiornamenti della valutazione.

    Nel caso, invece, di rischio medio o alto, il datore di lavoro deve effettuare anche una indaginesoggettiva, ovvero di valutazione della percezione dello stress da parte dei lavoratori. A tal fine vengonoesclusi tutti i tipi di indagine prettamente individuali, ma, anche a seconda delle dimensioni dellazienda,

    si prevedono questionari anonimi, focus group (ovvero sessioni condotte da un esperto nei confronti diun certo numero - da 6 a 12 - di lavoratori per far emergere gli aspetti stressanti del lavoro), o intervistesemi-strutturate, volte a raccogliere gli elementi che generano lo stress sul lavoro.

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 2

    Diritto del Lavoro

    http://www.scribd.com/doc/31867695/VALUTAZIONE-E-GESTIONE-DEL-RISCHIO-DA-STRESS-LAVORO-CORRELATOhttp://www.scribd.com/doc/31867695/VALUTAZIONE-E-GESTIONE-DEL-RISCHIO-DA-STRESS-LAVORO-CORRELATOhttp://www.scribd.com/doc/31867695/VALUTAZIONE-E-GESTIONE-DEL-RISCHIO-DA-STRESS-LAVORO-CORRELATOhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    3/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    Allesito anche di questa attivit devono essereindividuate le azioni volte a prevenire e migliorarela situazione sul luogo di lavoro, con interventi ditipo organizzativo e, solo in casi conclamati, chepotessero emergere, anche interventi specificitramite lintervento del medico competente.

    Protagonisti di questa rilevante attivit sono nonsolo il datore di lavoro, su cui cade lonere diottemperare alla valutazione del rischio, maanche coloro che questo devono rilevare -ovvero esperti quali medici del lavoro, psicologi,sociologi, ecc. - e soprattutto i lavoratori ed iloro rappresentanti, tra cui, in primis, il delegatoper la sicurezza (RLS).

    Elemento essenziale perch si possa pervenire ad

    un concreto risultato , quindi, linformazione e laformazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimentoin tutte le varie fasi.

    Nelle linee guida, si differenzia, peraltro, laposizione delle aziende con meno di 10dipendenti, per cui sufficiente, ai fini dellavalutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. n. 81/08(di cui anche quello da stress fa parte), unaautocertificazione del datore di lavoro.

    Per queste si prevede, comunque, la necessit didocumentazione che attesti lo svolgimentodellattivit di indagine, pur senza poi pervenire aldocumento di valutazione dei rischi, e si esclude -

    per le ridotte dimensioni - lindagine soggettiva(richiesta, invece, con appendice alle linee guida,dalla Regione Lombardia).

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 3

    >>Guida operativa:Valutazione e Gestione del rischio dastress lavoro-correlato (PDF)

    CONTRATTI A TERMINE ED ESIGENZE SOSTITUTIVE: INTERVIENE

    LA CORTE DI GIUSTIZIA

    A cura di Valentina Ruzzenenti

    La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 24 giugno 2010, C-98/09 - in merito all'interpretazione dellaclausola 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e recepito dalla direttiva del Consiglio 1999/70/CE - afferma che nei contratti a tempo determinatostipulati per ragioni di carattere sostitutivo, l'abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 368/2001,dell'obbligo di indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione legittima, purch riguardi una categoria limitata di lavoratori e sia compensata da misure di tutela; compito del giudice nazionale dare al diritto interno rivelatosi incompatibile con il diritto dell'Unioneun'interpretazione, per quanto possibile, conforme a esso.

    http://www.scribd.com/full/31867695?access_key=key-2ksjgwxagu6nbyg4p1grhttp://www.scribd.com/full/31867695?access_key=key-2ksjgwxagu6nbyg4p1grhttp://www.scribd.com/full/31867695?access_key=key-2ksjgwxagu6nbyg4p1grhttp://www.scribd.com/full/31867695?access_key=key-2ksjgwxagu6nbyg4p1grhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    4/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    Le Nostre Sentenze

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 4

    LA SENTENZA DEL MESE

    PROLUNGATA ASSENZA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO COMPORTAMENTODIMISSIONARIO INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNRAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN CAPO ALLUTILIZZATORE(Tribunale di Monza, 9 aprile 2010)

    Un lavoratore somministrato conveniva in giudizio la societ utilizzatrice, lamentando la

    illegittimit dei contratti di somministrazione e chiedendo laccertamento della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato nei confronti della societ utilizzatrice. La societutilizzatrice si costituiva in giudizio evidenziando il fatto che, per lultimo mese e mezzo delladurata dellultimo contratto di somministrazione, il lavoratore si era assentato dal lavoro senzacomunicare e giustificare le ragioni di tali assenze allutilizzatore e al somministratore.La societ utilizzatrice rilevava di aver segnalato al somministratore lassenza del lavoratore eche questultima societ aveva preferito non procedere disciplinarmente ma attendere, invece,la prossima scadenza del contratto. Ci premesso, lutilizzatrice deduceva che a fronte dellaprolungata ed ingiustificata assenza dal lavoro dovevano considerarsi cessati sia il rapportofra il ricorrente e il somministratore sia, soprattutto, quello rivendicato nei suoi confronti.Chiedeva, comunque, la chiamata in causa del somministratore nei confronti del qualeavanzava domanda di manleva nellipotesi in cui i contratti di somministrazione fossero statidichiarati illegittimi. Lutilizzatrice evidenziava, infine, la legittimit formale e sostanziale deicontratti.

    Il Tribunale di Monza disponeva la chiamata in causa del somministratore e procedevaallescussione dei testimoni i quali confermavano che il ricorrente:

    si era assentato per un mese e mezzo;

    si era limitato a comunicare al somministratore che sarebbe tornato nel Paese di originesenza avanzare richieste di ferie e senza neppure fornire indicazioni in ordine alla possibileripresa del lavoro;

    non aveva fornito alcuna comunicazione al riguardo allutilizzatore.

    Sulla base di tali presupposti il Tribunale di Monza ha ritenuto la condotta del lavoratoreindicativa di unevidente carenza di interesse alla prosecuzione del rapporto lavorativo, tantocon il somministratore, quanto con lutilizzatore. Secondo il Tribunale, in tale comportamento,innegabilmente concludente, doveva ravvisarsi una volont di fatto dimissionaria che, a

    fronte della richiesta di costituzione del rapporto direttamente con lutilizzatore, non potevache essere produttiva di effetti anche (e proprio) con riguardo a tale rapporto. Pertanto, ha

    rigettato il ricorso del lavoratore dato che laccertamento giudiziale dellillegittimit delcontratto di lavoro in somministrazione e la conseguente costituzione di un contratto di lavoro

    subordinato a tempo indeterminato con lutilizzatore, nonch laccoglibilit delle domande dicondanna al ripristino della funzionalit di tale rapporto ed al risarcimento del danno sono

    impedite dalla conclusione del rapporto medesimo per effetto di un fatto estintivo diverso edautonomo rispetto al mero spirare del termine.

    (Causa curata da Marina Tona e Francesco Chiarelli)

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    5/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FEDELT GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO IN TRONCO

    Nei due provvedimenti in commento (ordinanze emesse allesito di procedimenti durgenza ex art. 700 cod.proc. civ.), ancorch riguardanti fattispecie diverse, emerge un fil rouge comune, rappresentato dal particolare

    rigore con cui i comportamenti del lavoratore sono stati giudicati in contrasto con lobbligo di fedelt nello

    svolgimento del rapporto.

    (Tribunale di Napoli, 12 aprile 2010)

    Nel primo caso si trattava di un lavoratore che aveva ottenuto da un terzo fornitore della datrice di lavoro unprestito di denaro a condizioni di favore (perch senza interessi). Il Tribunale ha affermato che un lavoratore chechiede ed ottiene somme di denaro da un fornitore sul quale esercita un potere di controllo finalizzato alsuccessivo pagamento, un dipendente non pi degno di fiducia, perch cos facendo si posto in unacondizione di conflitto di interesse che in aperto contrasto con i fondamentali principi di diligenza, fedelt e digenerale corretta e buona fede che il dipendente deve osservare nellesercizio della propria attivit lavorativa.

    (Causa curata da Luca Peron)

    (Tribunale di Novara, 13 maggio 2010)

    Nel secondo caso si trattava di alcuni lavoratori licenziati in tronco perch approfittando del turno notturno sierano introdotti nel magazzino della datrice ed avevano sottratto prodotti alimentari ivi stoccati. I lavoratori inquestione si sono difesi sostenendo che la merce era destinata ad un consumo personale durante lorario dilavoro e che, comunque, si trattava di beni di modesto valore economico (qualche decina di euro). Il Tribunale, siapure nellambito della cognizione sommaria che caratterizza il procedimento durgenza, ha respinto taleimpostazione, aderendo allorientamento giurisprudenziale secondo cui irrilevante, ai fini della sussistenza dellagiusta causa di licenziamento, l'assenza (o la modesta entit) di un danno patrimoniale a carico del datore dilavoro, ove il comportamento illecito del prestatore abbia determinato il venir meno del requisito della fiducia.(Causa curata da Luca Peron)

    LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - ILLECITO PENALE - IRRILEVANZA DELLA DENUNCIADEL TERZO DANNEGGIATO(Corte dAppello di Milano, 27 maggio 2010)

    Un lavoratore era stato licenziato per essere stato ripreso da una telecamera installata dalla polizia nel mentrerovistava allinterno di un bagaglio di un cliente del datore di lavoro. Il dipendente aveva impugnato il licenziamentoinnanzi al Giudice del lavoro che aveva ritenuto illegittimo il recesso sul presupposto che il datore non avevadimostrato la colpevolezza del lavoratore, non avendo indicato (n nella contestazione, n nel licenziamento, n ingiudizio) gli oggetti del furto contestato, le denunce dei passeggeri riferite al giorno della contestazione elimpossessamento dei beni da parte del lavoratore.La Societ aveva impugnato la decisione di primo grado, evidenziando che vi era la piena prova del fatto che illavoratore, che era stato identificato da un ufficiale di polizia giudiziaria, avesse rovistato in un bagaglio e che dettocomportamento, quale che fosse la qualificazione penalistica del fatto, era sufficiente a giustificare il recesso, ancheavuto riguardo alle mansioni del lavoratore che era addetto alla movimentazione bagagli.

    La Corte dAppello di Milano ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, rilevando che, a fronte delladimostrata riferibilit al lavoratore del comportamento contestato, le ulteriori esigenze probatorie ritenute necessariedal Giudice di primo grado in relazione agli oggetti del furto, alle denunce dei passeggeri ed alle modalit diimpossessamento dei beni non hanno, in realt, alcuna importanza ai fini della valutazione relativa allidoneit delfatto contestato a integrare gli estremi della giusta causa, potendo avere rilevanza solo ai fini della qualificazionepenalistica del comportamento. La Corte ha, inoltre, precisato che nel caso di specie il contegno tenuto dallavoratore, cos come contestato e provato, era sicuramente tale da determinare lirrimediabile lesione del vincolofiduciario, non potendo la Societ contare sulla corretta e leale collaborazione del lavoratore.

    (Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 5

    ALTRE SENTENZE

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    6/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    CONDOTTA ANTISINDACALE(Tribunale di Brescia decreto ex art. 28 Statuto dei Lavoratori 14 giugno 2010)

    Il ricorso per la repressione della condotta antisindacale pu essere promosso dai soggetti legittimati solamente se ilpreteso illecito del datore di lavoro attuale, poich sta ancora spiegando i suoi effetti.Nel caso di specie, le organizzazioni sindacali hanno lamentato la pretesa antisindacalit del mancato adempimento

    di un accordo che poneva, a carico del datore di lavoro, un obbligo di fare, da adempiersi entro un certo termine; ilricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori stato rigettato per mancanza di attualit, essendo stato depositatoquando il termine indicato dallaccordo era decorso ormai da oltre due mesi.(Causa curata da Tommaso Targa)

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 6

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    7/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    Civile, Commerciale,

    Assicurativo

    LA NUOVA CONCILIAZIONE

    A cura di Stefano Trifir

    Nella newsletter di febbraio , si dava risalto

    alla conciliazione obbligatoria, nelle

    controversie civili e commerciali, introdotta

    dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

    La procedura di conciliazione e mediazione

    entrer in vigore dal 21 marzo 2011. In altri

    Stati da tempo utilizzata.

    Negli Stati Uniti, per esempio, lAlternativeDispute Resolution (ADR), un istituto sorto nel1950 a livello di dibattito accademico e negli anni70 nella pratica, per rispondere alla crisi dellaGiustizia, che si concretizzava in un eccesso didomanda della stessa da parte del cittadino,senza risposte adeguate. Il rimedio che alloravenne prospettato, fu il ricorso a procedurealternative, che potessero alleggerire il sistemagiudiziario.

    Dopo fasi alterne dellADR, ai giorni nostri,

    sempre negli Stati Uniti, tale procedura dicomposizione amichevole delle liti, genera risultatipositivi. Nel 2009 nel distretto Est dellADR diNew York, su 174 controversie pendenti, 130 casisono stati risolti e/o conciliati, gli altri 44 casi sonoin attesa di una soluzione o verranno rimessi alGiudice per la prosecuzione nel processo.

    Le materie dove si concilia di pi sono: lediscriminazioni nellambito lavorativo, ilrisarcimento danni per cure mediche, marchi ebrevetti, contratti relativi a transazioni bancarie,

    nellambito dei rapporti di famiglia.

    In Italia, nel processo Civile e del Lavoro, ilGiudice esperisce il tentativo di conciliazione,generalmente in prima udienza, ma sovente sitratta di un fatto solo formale.

    Lintroduzione, con il D.Lgs. n. 28/2010, di unsistema alternativo di valorizzazione solo dellaconciliazione portata avanti da ausiliari ecollaboratori della giustizia che si dedicano aqueste incombenze, utilizzando tecniche e metodigi sperimentati in tale settore, dovrebbe favorirela composizione della lite in modo bonario.

    Secondo il D.Lgs. 28/2010 i punti di forza chedovrebbero garantire un certo sviluppo esuccesso delle conciliazioni sono i seguenti: gliatti di mediazione non sono soggetti a formalit; ilprocesso di mediazione non pu durare pi di 4mesi; la parte che non parteciper alprocedimento senza giustificato motivo avrconseguenze negative da tale comportamentonelleventuale processo in Tribunale; laccordocostituisce titolo esecutivo per procedereforzatamente sul debitore.

    Per lesito positivo delle conciliazioni in Italiamolto dipender dai decreti attuativi di taleriforma; dalla formazione professionale deimediatori, dalla imparzialit degli stessi equanto tale tipo di giustizia sar competitiva alivello di costi con quella ordinaria.

    Ci detto, rimarr sempre il problema, che chinon vuole conciliare, anche se costretto a sedersial tavolo delle trattative, avr pi tempo per nonpagare e continuare a comportarsi contro leregole; del resto anche il sistema della giustizia

    lenta lo ha premiato!

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 7

    Attualit

    http://www.trifiro.it/http://www.scribd.com/doc/31001587/Newsletter-T-P-N%25C2%25B033http://www.scribd.com/doc/31001587/Newsletter-T-P-N%25C2%25B033http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    8/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 8

    Assicu A cura di Bonaventur

    azioniMinutolo e Teresa Cofano

    ESCLUSIONE DEI

    CONTRIBUTI

    OBBLIGATORI

    DESTINATI AL S.S.N. E

    AL F.G.V.S. DALLA

    NOZIONE DI PREMIO

    ASSICURATIVO

    Il premio dovuto dallassicurato allassicuratore (art. 1882 c.c.) la somma

    incamerata dal secondo e destinata, insieme ai premi versati dagli altri assicurati, a

    coprire il rischio proprio della causa negoziale, onde non pu comprendere somme

    che lassicuratore obbligato a versare ad altri soggetti, tra le quali i contributi dovuti

    ad enti pubblici. pertanto, illegittima la interpretazione dellAccordo Nazionale Agenti

    che include nella nozione di premio somme di denaro (contributi obbligatori dovuti alServizio Sanitario Nazionale e al Fondo di Garanzia Vittime della Strada) che non

    costituiscono corrispettivo del contratto di assicurazione e, per di pi, sono destinate

    a soggetti diversi dallassicuratore.

    (Cass. Sez. Lav., 7 maggio 2010, n. 11142)

    INTERPRETAZIONEDEL CONTRATTO DI

    ASSICURAZIONE

    Alla interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedersi, in ragione della

    natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza

    tra ammontare del premio dovuto dallassicurato e contenuto dellobbligazionedellassicuratore, per cui, ai fini dellindividuazione del massimo dellobbligazione

    facente capo allassicuratore, rileva la determinazione del premio di polizza.

    (Cass. civ., 30 aprile 2010, n. 10596)

    CONTRATTO DI

    ASSICURAZIONE -CLAUSOLE ABUSIVE

    La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilit civile, la quale

    stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato tenuto devono essere fatte

    con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perch ha il precipuo fine di

    regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di unonere da parte dell'assicurato. La clausola , quindi, efficace, anche se non

    approvata specificamente per iscritto.

    (Cass. civ., 26 aprile 2010, n. 9916)

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    9/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 9

    Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

    NUOVE NORME PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE

    ASSEMBLEE

    In questo particolare momento di criticit nella vita delle Societ, non stata data molta

    evidenza allapprovazione del D.Lgs. n. 27/2010 che recepisce in Italia la Direttiva 2007/36/CE

    dell11 luglio 2007 sui cosiddetti shareholders rights e cio sui diritti dei soci (in particolare

    quelli di minoranza) di partecipare con maggiore efficacia agli eventi assembleari delle societ

    quotate.

    Passando ad un sintetico esame di taluni punti significativi del provvedimento, si segnala lintroduzionedi un sistema di identificazione degli azionisti che potr essere attivato in qualunque momento dallaSociet o da gruppi di azionisti rilevanti. In breve la Societ, attraverso la Monte Titoli, prender contattocon gli intermediari presso cui sono contabilizzate le azioni, chiedendo loro di fornire i dati identificatividegli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui conti. Entro 10 giorni la richiesta di informativadeve essere soddisfatta. Lo statuto delle Societ pu prevedere che tale sistema di identificazione deisoci sia attivato anche da singoli azionisti, purch in possesso di una quota minima di capitale.

    Nellambito delle procedure assembleari, le novit sono numerose e quindi dobbiamo limitarci, inquesta sede, ad alcuni cenni sintetici.

    Innanzitutto previsto che le assemblee delle societ siano convocate mediante avviso pubblicato sulsito internet delle medesime, normalmente entro il 30 giorno precedente dalla data di assemblea,nonch con le altre modalit che la CONSOB potr stabilire con proprio regolamento (i termini sonoanticipati o ridotti in base agli argomenti allordine del giorno).

    Lavviso di convocazione dellassemblea deve contenere - in aggiunta al luogo, giorno, ora ed elencodelle materie - anche la descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poterpartecipare e votare in assemblea, con particolare riferimento al diritto di porre domande primadellassemblea; i termini entro cui pu essere esercitato il diritto di integrare lordine del giorno; laprocedura per lesercizio del voto per delega; lidentit del soggetto indipendente ed eventualmentedesignato dalla Societ per il conferimento di deleghe per il voto e le modalit per conferire le deleghe;

    lindirizzo del sito internet dove gli azionisti possono acquisire la documentazione occorrente per losvolgimento dellassemblea; le modalit e termini di reperibilit del testo integrale delle proposte dideliberazione unitamente alle relazioni illustrative, ecc.

    inoltre imposto alla Societ di mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sitointernet una relazione sulle materie allordine del giorno; cos come devono essere resi disponibili sulsito internet i documenti che saranno presentati allassemblea ed i moduli da utilizzare per il voto perdelega.

    Ulteriore novit importante, che peraltro riguarda tutte le societ per azioni (non solo quelle quotate,essendo stato modificato lart. 2370 quarto comma c.c.), la possibilit di prevedere in statuto

    lespressione del voto in via elettronica.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    10/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 10

    Da ultimo, si segnala lobbligo di convocazione senza ritardo dellassemblea qualora ne sia fattadomanda da soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale od una quota minoreprevista nello statuto; inoltre i soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possonochiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dellavviso di convocazione dellassemblea, lintegrazionedellelenco delle materie da trattare indicando nella loro domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

    Gli stessi soci dovranno poi predisporre una relazione su tali materie. Il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva entrer in vigore per le assemblee il cui

    avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. In tal modo si consente alle

    Societ destinatarie un periodo di preparazione a questo nuovo regime.

    In conclusione la legge, ovviamente qualora venisse attuata in modo efficace, consentir anche agliazionisti di minoranza (che sempre pi di frequente, tuttavia, rappresentano fondi di investimento oinvestitori di notevole peso economico, con propria sede in luoghi assai distanti ed anche in altrocontinente) di conoscere perfettamente e tempestivamente, scaricandoli da internet, i materiali che laSociet deve mettere a disposizione dei soci in vista delle assemblee; i medesimi, sempre via internet,potranno esprimere il voto o rilasciare, al soggetto di loro fiducia, una delega elettronica per lespressione

    del voto a loro nome. Tutto ci potr favorire e rendere pi agevole la partecipazione di importantiinvestitori nel capitale di rischio di grandi aziende che siano ritenute meritevoli di interessamentofinanziario, innescando cos un circolo virtuoso che potrebbe anche favorire scelte imprenditoriali piefficaci.

    ON LINE IL NUOVO SITO DELLO STUDIO: www.trifiro.it

    Completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica, il Sito Trifir & Par tners si arricchisce di nuove sezioni:

    Lo Studio, Attivit, Professionisti, Pubblicazioni e News.

    Progettato con lintento di coniugare la tradizionedello Studio con linnovazione tecnologica e le tendenze globali contemporanee, www.trifiro.it un luogo dinformazione e approfondimentomultimediale, interattivo, multipiattaforma.

    Fruibile su iPhone, iPad, BlackBerry, www.trifiro.it integrato con i principali social media e i suoi profiliTrifiroPartners su twitter e TPAvvocati su Scribd.

    Novit principale della sezione News, suddivisanelle categorie Newsletter, Eventi, Rassegna Stampa,Highlights la possibilit di condividere in Rete tuttii contenuti presenti. Grazie allintegrazione conScribd, le Newsletter T&P sono consultabili on linee scaricabili in formato pdf.

    Il Sito Trifir & Par tners, realizzato in italiano e inglese, sviluppato con la Piattaforma open sourceWordPress.

    Vi aspettiamo su www.trifiro.it, buona navigazione!

    News

    http://www.trifiro.it/http://wordpress.org/http://wordpress.org/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.trifiro.it/http://wordpress.org/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://wordpress.org/http://wordpress.org/http://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    11/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 29/06/10

    twitter 24job http://twitter.com/24jobChi dichiara il falso all'azienda che lo assume (mancanza dicarichi pendenti e di condanne) rischia il licenziamento

    di Anna Maria Corna e Alessandra Landi

    C&P - GIUSTIZIA: Giugno 2010Una riforma necessaria

    Intervista a Salvatore Trifir

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/06/10

    twitter 24jobhttp://twitter.com/24jobLimportanza di essere onesto: il dipendente colto in fallo dallavideocamera non pu invocare la privacy, lo dice la Cassazione

    di Stefano Beretta

    Dirigenti Industria: Giugno 2010Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili

    di Salvatore Trifir

    HR On Line - AIDP: N11 Giugno 2010Nuove norme sulla videosorveglianza

    di Stefano Trifir

    AIDP Newsletter: N5 Giugno 2010Non sempre lo scoutpu fare...lesploratore!

    di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 18/05/10

    twitter 24job http://twitter.com/24jobArbitrato e lavoro precario: il tormentato iter del collegato lavoroprosegue..

    di Stefano Beretta

    HR On Line - AIDP: N10 Maggio 2010Se il lavoratore sceglie la via arbitrale, il successivo ricorsodavanti al Giudice del Lavoro improponibile

    di Giacinto Favalli e Angelo Di Gioia

    RASSEGNA

    STAMPA

    Trifir & Partners su twitter

    http://twitter.com/TrifiroPartners

    NEWSLETTER T&P N37 ANNO IV PAG. 11

    Per richiedere la Newsletter T&P (versione in lingua italiana o inglese) scrivere a: [email protected] delle Newsletter T&P consultabile nella sezione Newsletter del sito www.trifiro.it

    http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=170&ida=1482http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.scribd.com/doc/33400355/R-Stampa-T-P-Dirigenti-Industria-Giugno-2010http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]:[email protected]://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=170&ida=1482http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=170&ida=1482http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=170&ida=1482http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?idn=170&ida=1482http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/05/dr-job-arbitrato-e-lavoro-precario-il-tormentato-iter-del-collegato-lavoro-prosegue.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/05/dr-job-arbitrato-e-lavoro-precario-il-tormentato-iter-del-collegato-lavoro-prosegue.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/05/dr-job-arbitrato-e-lavoro-precario-il-tormentato-iter-del-collegato-lavoro-prosegue.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/05/dr-job-arbitrato-e-lavoro-precario-il-tormentato-iter-del-collegato-lavoro-prosegue.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/2416.pdfhttp://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/2416.pdfhttp://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=1495&idn=171&idx=171-25http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=1495&idn=171&idx=171-25http://www.scribd.com/doc/33400355/R-Stampa-T-P-Dirigenti-Industria-Giugno-2010http://www.scribd.com/doc/33400355/R-Stampa-T-P-Dirigenti-Industria-Giugno-2010http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.scribd.com/doc/33745076/R-Stampa-C-P-Giustiziahttp://www.scribd.com/doc/33745076/R-Stampa-C-P-Giustiziahttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/9/2019 Newsletter T&P N37

    12/12

    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    TRIFIR & PARTNERS AVVOCATI

    Trifir & Partners ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova,

    Torino e Trento. Fondato negli anni 60 dallAvvocato

    Salvatore Trifir, oggi annovera 80 professionisti e

    collaboratori coordinati dai Partners.

    Leader nel Diritto del Lavoro, Trifir & Partners fornisceassistenza anche in numerose aree del Diritto Civile, e in

    particolare del Diritto Societario,Assicurativo, Commerciale,

    Finanziario,Industriale e Sportivo.

    Lo Studio, interlocutore delle pi importanti aziende nazionali

    e multinazionali, dispone di una rete di qualificati

    corrispondenti in tutta Italia, Europa, Stati Uniti, Cina e

    Emirati Arabi assicurando la presenza diretta dei propri

    avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.

    Dotato di tutti i pi moderni sistemi di comunicazione, con tecnologie di supporto continuamente

    aggiornate, Trifir & Partners dispone di una fra le pi prestigiose biblioteche giuridiche, sia cartacee chemultimediali. Lo Studio centro di riferimento per la formazione professionale, la partecipazione a

    convegni, la redazione di articoli per i maggiori quotidiani e le riviste specializzate e la redazione di

    pubblicazioni e libri.

    Aree di Attivit

    Diritto del Lavoro

    Diritto Societario

    Diritto Assicurativo

    Diritto Commerciale

    Diritto Finanziario

    Diritto Industriale

    Diritto Sportivo

    Milano

    20122, Via S. Barnaba 32Tel.: + 39 02 55 00 11 Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; + 39 02 55 013 295

    Roma

    00192, Lungotevere Michelangelo 9Tel.: + 39 06 32 04 744 Fax.: + 39 06 36 000 362; + 39 06 32 12 849

    Genova

    16121, Piazza della Vittoria 12Tel.: + 39 010 58 01 39; + 39 010 56 22 62 Fax.: + 39 010 58 28 71

    Torino

    10121, Via Raimondo Montecuccoli 9Tel.: + 39 011 52 10 266 Fax.: + 39 011 51 19 137

    Trento

    38122, Via Galileo Galilei 24

    Tel.: + 39 0461 26 06 37 Fax.: + 39 0461 26 44 41

    [email protected] www.trifiro.it http://twitter.com/TrifiroPartners

    RealizzazioneNewsletter:Em

    anuelaZocchi

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/