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Luisa De Stefano – Business Support Leader Medical Affairs & Clinical Operations

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Luisa De Stefano – Business Support Leader

Medical Affairs & Clinical Operations

Agenda

E-submission e Osservatorio

Il nuovo Regolamento Europeo

l’Italia e altri esempi di scenari in Europa

Agenda

E-submission e Osservatorio

Il nuovo Regolamento Europeo

l’Italia e altri esempi di scenari in Europa

Legge 189/2012 (Legge «Balduzzi»): l’art.

12 - Procedure concernenti i medicinali

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del

paese mediante un più alto livello di tutela della salute»

Comma 9: l’AIFA diventa Autorità Centrale (AC)

per tutte le sperimentazioni cliniche

Commi 10 e 11: la rete nazionale dei Comitati

Etici (CE) viene riorganizzata con riduzione

significativa del loro numero *

* Criteri per la composizione e il funzionamento dei

Comitati Etici definiti nel Decreto Ministeriale 8 Febbraio

2013

Legge 189/2012 (Legge «Balduzzi»)(2):

Art.12 comma 12 – e-submission

31.12.2012

interruzione dei servizi dell’OsSC

dal 01.01.2013

Gestione delle sottomissioni in cartaceo (procedure transitorie

07.2013

fase pilota del nuovo OsSC

da 02-2014 Censimento Richiedenti e CE

03-04.2014

corsi per gli utenti (Richiedente e Comitato Etico)

E-submission - l’implementazione

Riattivazione

E-submission: gli obiettivi del progetto

Gestione esclusivamente telematica delle sperimentazioni

Integrazione nel flusso dell’Autorità Competente - Integrazione nel flusso dell’ISS per le sperimentazione di fase I

Aggiornamento Appendici DM 21 dicembre 2007

Gestione del processo di CTA / emendamento sostanziale / dichiarazione di conclusione

Gestione dell’istruttoria (convalida) e della valutazione (CE / AIFA – ISS)

Gestione dello stato della sperimentazione /dati amministrativi per singolo centro

Scambio di informazioni tra Richiedente, AIFA e Comitato Etico (forum e messaggi circolari)

E-submission: le modalità transitorie

dopo il ripristino

Gestione tramite il nuovo OsSC

Domande di autorizzazione di nuove sperimentazioni cliniche e di emendamenti a SC inserite in

OsSC e relativi pareri Comitato Etico

Comunicazione stato sperimentazione. (Conclusione singolo centro e in toto di sperimentazioni

inserite in OsSC )

Via Forum

Comunicazione sintesi risultati di sperimentazioni inserite in OsSC

Gestione emendamenti urgenti per questioni di sicurezza (via OsSC se non presente altro

emendamento)

Per via cartacea/CD ROM

Domanda di autorizzazione di emendamenti a SC non inserite in OsSC

Notifiche alle Regioni inerenti le SC

E-submission: le criticità

Il punto di vista del Promotore

Gestione esclusivamente telematica: GCP compliance?

Sottomissione in un’unica soluzione ad AIFA e tutti i CE

Notifiche via Forum: tracciabilità

Sottomissione sequenziale degli emendamenti

E-submission: i prossimi passi

Inoltro automatico CTA a Eudra-CT

Evoluzione gestione emendamenti

Accesso Regione per visualizzazione dati di competenza territoriale

Gestione telematica delega/revoca alla CRO da parte del Promotore

Evoluzioni reportistica predefinita

Portale Ricerca Clinica – Consultazione dati pubblici

Agenda

E-submission e Osservatorio

Il nuovo Regolamento Europeo

l’Italia e altri esempi di scenari in Europa

Il nuovo Regolamento Europeo sulla

Sperimentazione Clinica (CTR)

Riduzione del numero delle sperimentazioni cliniche dal 2007 al 2011 del 25%

(dal 2007 al 2010 12%)

Aumento dei costi di conduzione delle sperimentazioni cliniche:

107% di aumento personale e relativi costi per promotori commerciali

per la gestione delle procedure di autorizzazione

98% aumento dei costi amministrativi per i promotori non commerciali

800% aumento costi per premi assicurativi per promotori commerciali

90% aumento del tempo medio d’attesa per avviare una sperimentazione clinica

(media 152gg)

Dalla Direttiva (CTD) al Regolamento

(CTR) : Il razionale

Rendere l’Europa più attrattiva e più competitiva per

la ricerca clinica

Dalla Direttiva (CTD) al Regolamento

(CTR) : l’obiettivo

La Direttiva 2001/20/CE (CTD) per l’ARMONIZZAZIONE del processo di

sviluppo dei farmaci in Europa

…ma l’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente.

Il recepimento della CTD a livello nazionale ha determinato

• tempistiche variabili per l’approvazione di uno studio clinico in Europa

[processo di valutazione AC e CE separato]

• specificità diverse dei singoli Stati Membri

• sottomissioni multiple e revisioni multiple dei medesimi documenti

(poca efficienza nell’uso delle risorse e dell’expertise di queste)

• varietà e molteplicità nelle richieste

Aumento di risorse, costi, tempistiche sia per il Promotore sia per le Autorità

Regolatorie

DALLA DIRETTIVA [Flessibile] al REGOLAMENTO [Vincolante].

Dal coordinamento all’armonizzazione della disciplina applicabile.

Ridotti gli ambiti di autonomia normativa di competenza degli stati membri

1 sportello unico a livello europeo

1 procedura coordinata di valutazione

1 decisione finale

Dalla Direttiva (CTD) al Regolamento (CTR)

-Riduzione costi degli studi clinici

-Assicurare ai pazienti l’accesso a

terapie innovative

-Tempistiche certe e stringenti

Dalla Direttiva (CTD) al Regolamento

(CTR) : l’implementazione

07/2012 La Commissione Europea accetta una Proposta di EU CTR (per sostituire la

Direttiva 2011/20/CE)

2012 - 2013 Fase di revisione e negoziazione, richiesta di emendamenti da parte del

Parlamento e del Consiglio EU, fase di consultazione pubblica

12/2013 Raggiunto accordo su testo definitivo a livello di Trilogo

Q2/2014 2-3 Aprile 2014 – votazione del CTR al Parlamento Europeo

19-20 Giugno 2014 – Approvazione formale (Presidenza Greca)

07/ 2014 (?) – CTR diventa effettiva 20 giorni dopo la pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale (Official Journal - OJ)

Metà 2016 - CTR diventerà applicabile 2 anni dopo la pubblicazione della versione finale

sul OJ,

- Applicabilità vincolata al funzionamento del Portale

(i.e. possibili ritardi se il Portale Eu non dovesse essere attivo entro 6 mesi dalla

data di entrata in vigore del CTR)

2016-2019 3 anni di transizione: permesso utilizzo del vecchio (CTD) e/o nuovo (CTR)

processo

!

Il Regolamento (CTR):

le tempistiche di implementazione

Il Regolamento (CTR):

le principali novità

Portale unico per la domanda di autorizzazione

Procedura coordinata di valutazione e definizione dei tempi di autorizzazione

Introduzione del concetto di Sperimentazione Clinica «a basso livello di intervento»

Obbligo per gli Stati Membri di garantire l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC

Sistema più trasparente per quanto concerne la disponibilità di informazioni sulle sperimentazioni cliniche

Nuove norme sull’acquisizione del Consenso Informato

Possibilità di co-sponsorizzazione

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (1)

Creazione di un fascicolo di autorizzazione armonizzato

Realizzazione di un portale Unico gestito da EMA in virtù dell’esperienza

maturata con EudraCT

La commissione EU ha precisato che EudraCT diventerà parte del / verrà

assorbita dal portale unico Europeo

Portale unico per la domanda di autorizzazione

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (2)

Procedura coordinata di valutazione e definizione dei tempi di autorizzazione

«Stato Membro Relatore» proposto dal

promotore

Tutti gli Stati Membri in cui lo sponsor

intende condurre una SC partecipano

alla valutazione

Termini precisi basati sul principio di

approvazione tacita

One Dossier

• Therapeutic & public health

benefit aspects

• Risks & inconveniences for the

subject

• Manufacturing/importation of

IMPs/AMPs

• Labelling

• Investigator’s brochure

• Informed consent

• Compensation/ rewarding

arrangements

• Recruitment arrangements

• Data protection aspects

• Suitability of

- individuals

- trial sites

• Damage compensation

• Biological samples

Part I – «General» Part II – «National»

EU Portal

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (3)

Procedura coordinata di valutazione e definizione dei tempi di autorizzazione

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (4)

Procedura coordinata di valutazione e definizione dei tempi di autorizzazione: il ruolo del Comitato etico

libera scelta agli Stati Membri in merito al coinvolgimento dei CE ma nel

rispetto dei tempi definiti;

la Commissione si aspetta il coinvolgimento del CE esclusivamente per la

valutazione sulla “fattibilità locale”, visto che l’autorizzazione viene

espressa centralmente;

Qualora uno Stato Membro intenda coinvolgere il CE per le valutazioni

etico-scientifiche, e non si vede come sia possibile evitarlo, il CE dovrà

interagire anch’esso con il Portale unico.

N.B. la Commissione ha chiaramente indicato che, qualora coinvolti, I CE dovranno prevedere frequenze di riunione

almeno settimanali

Calendar days min Calendar days max (*)

Sperimentazione clinica 60 (10-45-5) 106 (25-76-5)

Emendamento sostanziale 49 (6-38-5) 95 (21-69-5)

Aggiunta di uno stato

membro 52 83

* Possibilità di estendere questo limite di ulteriori 50 giorni, per studi con terapie avanzate

Procedura coordinata di valutazione e definizione dei tempi di autorizzazione

Convalida Valutazione Decisione

Valutazione iniziale (SM relatore)

Revisione coordinata (tutti gli SM coinvolti)

Consolidamento della risposta (SM relatore)

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (5)

E’ definita SC a basso livello d’intervento una SC che soddisfa tutte le seguenti

condizioni

• I medicinali sperimentali sono autorizzati

• In base al protocollo, i medicinali sono utilizzati in accordo all’AIC

• Le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive pongono solo

rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla

normale pratica clinica in qualsiasi SM interessato

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (6)

Introduzione del concetto di Sperimentazione Clinica (SC) «a basso livello di intervento»

La Direttiva 2001/20/CE aveva introdotto un sistema di assicurazione obbligatoria /

indennizzo

Ciò ha determinato un sostanziale incremento dei costi e di oneri

amministrativo-burocratici connessi alla conduzione delle

sperimentazioni cliniche

Il nuovo Regolamento adotta un approccio proporzionato al rischio

L’assicurazione è necessaria solo per le Sperimentazioni cliniche diverse da

quelle «a basso livello di intervento»

Gli stati membri devono assicurare che vengano adeguatamente garantite

eventuali pretese risarcitorie

NB: non c’è condivisione sui parametri degli SM negli indennizzi. In Italia va prevista la costituzione di questo

meccanismo «ex-novo»

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (7)

Obbligo per gli Stati Membri di garantire l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC

La banca dati europea dovrà essere accessibile al pubblico, a meno che una parte o

tutti i dati e le informazioni in essa contenute ne giustifichino la riservatezza, sulla base

di una delle seguenti motivazioni:

• Protezione dei dati personali

• Protezione di informazioni commerciali a carattere riservato

• Garanzia di una vigilanza efficace degli stati membri sulla conduzione della

sperimentazione clinica

Il nuovo approccio di EMA: dall’accesso su richiesta alla divulgazione proattiva

L’EMA ha affermato che i dati riportati negli studi clinici possono essere divulgati

senza restrizioni non contenendo informazioni commercialmente confidenziali.

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (8)

Sistema più trasparente per quanto concerne la disponibilità di informazioni sulle sperimentazioni cliniche

Trasparenza: comunicazione dei risultati

• Riassunto dei risultati in linguaggio facilmente comprensibile

– Entro un anno dalla fine dello studio in tutti gli Stati Membri partecipanti

– Dopo un anno solo se le motivazioni scientifiche sono riportate nel protocollo

– Secondo formato contenuto nel Regolamento stesso

• Analisi Intermedie (in accordo al protocollo): entro un anno dall’analisi

• Clinical Study Reports (CSR)

– Per studi registrativi

– Entro 30 gg (dopo l’ottenimento della MA o del ritiro della richiesta di MA)

• Patient level (raw) data:

- La Commissione deve fornire lineee guida e schemi per la pubblicazione su base

volontaria dei dati Reference: Art. 34 * Trial is not completed in all 3rd:untries is a scientific justification (Ref: Recital 25b)

Sistema più trasparente per quanto concerne la disponibilità di informazioni sulle sperimentazioni cliniche

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (9)

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Trasparenza: informazioni pubbliche • Il Portale EU sarà di pubblico accesso a meno che la confidenzialità sia giustificata

– Protezione di dati personali

– Protezione di informazioni commercialmente confidenziali

– Protezione delle comunicazioni tra Stati Membri in merito alle ispezioni sugli studi clinici

– Garanzia di supervisione efficace

• CTA dossier non accessibile prima della conclusione della valutazione

• In generale, le informazioni incluse bnel CSR non sono considerate commercialmente

confidenziali se

– E’ stata ottenuta l’Autorizzazione alla commercializzazione

– Il processo decisionale in merito alla MA si è concluso

– La domanda di Autorizzazione è stata ritirata

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (10)

Sistema più trasparente per quanto concerne la disponibilità di informazioni sulle sperimentazioni cliniche

Il nuovo Regolamento non modifica sostanzialmente le norme in materia di tutela degli

individui e di consenso informato introdotte dalla direttiva 2001/20/CE

alcune disposizioni vengono riformulate e/o sintetizzate per facilitarne la

comprensione

viene omessa la norma sui CE

nuova norma sulle sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza

A differenza della Direttiva 2001/20/CE, il nuovo Regolamento disciplina

espressamente le fattispecie in cui, a causa delle condizioni di urgenza, non

è possibile acquisire preventivamente il consenso libero ed informato

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (11)

Nuove norme sull’acquisizione del Consenso Informato

Una sperimentazione clinica può avere uno o più sponsor

Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o una parte dei suoi compiti a una persona

fisica, a una società, a un’istituzione o a un organismo. Tale delega non pregiudica la

responsabilità dello sponsor.

Introdotto il concetto di co—sponsorizzazione

• I co-Sponsor possono definire in un contratto le rispettive responsabilità

• I co-Sponsor devono stabilire uno sponsor responsabile al fine del rispetto degli

obblighi individuati dall’art. 69(2)

• Ciascuno sponsor rimane civilmente e penalmente responsabile della propria

attività

Il Regolamento (CTR):

le principali novità (12)

Possibilità di co-sponsorizzazione

Agenda

E-submission e Osservatorio

Il nuovo Regolamento Europeo

l’Italia e altri esempi di scenari in Europa

Francia: quali interventi per

l’attrattività?

Francia: quali interventi per

l’attrattività? (2)

Regno Unito: quali interventi per

l’attrattività?

E l’Italia?

Italia: Disegno di Legge Lorenzin

Italia: Disegno di Legge Lorenzin (2)

Decreti Legislativi inerenti le seguenti tematiche:

Requisiti dei centri autorizzati a condurre SC

Interventi a sostegno delle SC di Fase I

Semplificazione nella presentazione della domanda di

autorizzazione alla conduzione di uno SC

Valutazione dei risultati della Az. Sanitarie pubbliche

nell’ambito delle SC

Formazione del personale coinvolto nella SC

Apparato sanzionatorio

Studi senza scopo di lucro e osservazionali

Q&A

Doing now what patients need next