L’IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

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 STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P .IV A 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] L’IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE L’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio naturale postula, a norma dell’art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto ricono-sciuto come figlio. Al principio, più volte affermato nella giurisprud enza di legittimità, una recente decisione della Suprema Corte ha inteso dare continuità. In particolare, ha precisato il giudice di legittimità, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei do - cumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio con- vincimento , senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzio- ni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specicamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Spetta pertanto al giudice del merito, ha concluso la pronuncia, valutare di fare ricorso alle  presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a f ondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguata - mente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura  per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere la assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nella specie non evincibile. A vvocato Armando Cecatiello, Milano www.cecatiello.it

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L’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio naturale postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto cheabbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggettoriconosciuto come figlio.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    LIMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTODEL FIGLIO NATURALE

    Limpugnazione per difetto di veridicit del riconoscimento di un figlio naturale postula, a norma dellart. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilit che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realt, il padre biologico del soggetto ricono-sciuto come figlio.

    Al principio, pi volte affermato nella giurisprudenza di legittimit, una recente decisione della Suprema Corte ha inteso dare continuit. In particolare, ha precisato il giudice di legittimit, lesame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonch la valutazione dei do-cumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sullattendibilit dei testi e sulla credibilit di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute pi idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio con-vincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzio-ni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

    Spetta pertanto al giudice del merito, ha concluso la pronuncia, valutare di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguata-mente motivato, sfugge al sindacato di legittimit, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine allutilizzo o meno del ragionamento presuntivo non pu limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere la assoluta illogicit e contraddittoriet del ragionamento decisorio, nella specie non evincibile.

    Avvocato Armando Cecatiello, Milanowww.cecatiello.it