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1 Le Linee Guida OCSE e la Buona Pratica di Laboratorio Emanuela Testai Istituto Superiore di Sanità Department of Environment and Primary Prevention Mechanisms of Toxicity Unit Rome-Italy [email protected] 17 ottobre 2013 ISS- Roma La classificazione dei rifiuti 1

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Le Linee Guida OCSE e la Buona Pratica di Laboratorio

Emanuela Testai

Istituto Superiore di Sanità Department of Environment and Primary Prevention

Mechanisms of Toxicity Unit Rome-Italy

[email protected]

17 ottobre 2013 ISS- Roma

La classificazione dei rifiuti

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L’immissione sul ‘mercato’ di tutte le sostanze chimiche deve essere preceduta da un processo di classificazione, etichettatura e verifica della sicurezza da parte dell’autorità competente a seguito della presentazione di un fascicolo tecnico (Dossier).

L’entità del dossier varia in relazione alla specificità del prodotto (es:antiparassitario, farmaco, additivo) e del suo tonnellaggio (come previsto dal REACH).

Direttive Europee specifiche per i campi di impiego indicano le richieste regolatorie in base alle quali vengono preparati i Dossier (es: Regolamento CE 1107/2009 per i pesticidi, Reg UE 528/2012 per i biocidi, Reg CE 1223/2009 per i cosmetici, Reg CE 1907/2006 per il REACh, etc)

E i rifiuti?

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Direttiva Europea 2008/98/CE (D.Lvo 3 dicembre 2010, n. 205) regolano aspetti relativi alla classificazione dei rifiuti pericolosi, facendo salva la Decisione 2000/532/CE.

Principio adottato dalla direttiva per la classificazione dei rifiuti : la presenza in una certa concentrazione nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose) fa scattare la classificazione.

La Dir. 2008/98/CE non fa riferimento al Regolamento CE 272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi (CLP: Classification, Labelling and Packaging) entrato in vigore a gennaio 2010

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Il Regolamento EU 1272/2008 introduce in Europa il nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e abrogherà le Direttive 67/548/CEE (classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (classificazione ed etichettatura dei preparati) alla fine di un periodo transitorio (giugno 2015) durante il quale saranno applicabili sia il sistema vecchio che il nuovo.

Il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele. Sono esclusi dal campo di applicazione: farmaci, dispositivi medici, alimenti, mangimi, cosmetici (prodotto finito), intermedi non isolati, sostanze/miscele radioattive o usate per

ricerca e sviluppo (non immesse sul mercato) e rifiuti. Anche se il Regolamento CE 1272/2008 esclude i rifiuti

dal suo campo di applicazione la fine del periodo transitorio e la definitiva abrogazione della Direttiva

67/548/CEE sicuramente inciderà anche sulla classificazione dei rifiuti.

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I principi di classificazione per la definizione del pericolo di una certa sostanza sono sostanzialmente gli stessi della Dir. 67/548/CEE, ma le classi e le categorie di pericolo hanno subito alcune variazioni. ES: pericoli chimico-fisici da cinque classi di pericolo a sedici introdotte dal CLP. Pericoli per la salute umana sono state inserite nuove classi (tossicità

specifica per gli organi bersaglio ad esposizione singola e ripetuta) e sono cambiati i nomi delle classi per i CMR:

Cancerogeni

Vecchia

classe

Nuova classe

1 1a

2 1b

3 (con soglia) 2

Rapporto ISTISAN 10/42 – ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’

Dr. Paola Di Prospero (CSC-ISS)

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Quando le sostanze sono classificate ed etichettate dal responsabile dell’immissione in commercio (o della produzione nel caso dei rifiuti) sono definite in regime di autoclassificazione.

Sono cambiate anche le frasi R, ma la classificazione di pericolosità nel caso dei rifiuti, diversamente dal caso dei preparati, richiede la valutazione delle sole caratteristiche di pericolo (H) ai fini della classificazione di pericolosità e non delle frasi R.

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Per la auto-classificazione delle miscele 1. dati ricavati da test effettuati direttamente sulla miscela. 2. applicazione dei “principi ponte” (bridging principles) basati sulla

“somiglianza” nella composizione della miscela da classificare con una già classificata in base a risultati di saggi sperimentali.

3. metodo di calcolo che si basa sulla composizione quali-quantitativa delle miscele (applicando le formule di calcolo per gli effetti cosiddetti “additivi” e i limiti di concentrazione generici o specifici negli altri casi).

La Direttiva 2008/98/CE introduce anche nel campo dei rifiuti la

possibilità di saggiare sperimentalmente la miscela e di classificarla in base ai risultati ottenuti, in alternativa al sistema di calcolo. Fa infatti un esplicito riferimento ai criteri ma anche ai metodi utilizzati per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Difficoltà di avere una corretta composizione quali/quantitativa Ipotesi di possibili prodotti di trasformazione Ipotesi di possibili fenomeni di interazione (sinergia/antagonismo)

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I rifiuti con un valore estremo del pH (≤ 2 oppure ≥ 11,5) per i quali non sia già stata identificata una concentrazione di sostanze corrosive superiori ai limiti, secondo la Commissione Europea:

"Il pH estremo prevale non solo rispetto al risultato derivante dal metodo di calcolo basato sui limiti percentuali generici assegnati alle categorie di pericolo delle sostanze costituenti il preparato, ma anche rispetto ai limiti specifici eventualmente assegnati alle singole sostanze. Quindi, anche se il limite specifico porterebbe ad una classificazione meno severa, se il pH è <= 2 oppure >= 11,5 comunque si classifica C R35, a meno che non si decida di confutare questa classificazione con la determinazione della riserva acida/alcalina, alla quale deve poi seguire il test in vitro”.

Un risultato positivo di corrosione in vitro porta all’applicazione della classificazione di corrosivo, mentre un risultato negativo non esclude la possibilità che il rifiuto esibisca comunque caratteristica di irritante e quindi è richiesto un test di irritazione in vitro

Che metodi seguire?

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All.III

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

Note

1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»),

«nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerogeno», «tossico per la

riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri

stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27

giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio

e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio

1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nell’allegato V della direttiva

67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

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Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato della CE,

trasforma requisiti previsti dalla legge in norme tecniche. Per l'Italia l'organo corrispondente è l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione che recepisce in Italia le norme CEN.

Al campionamento dei rifiuti per le analisi di laboratorio si applica la norma UNI 10802

Norma numero : UNI 10802:2013 Titolo : Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati Data entrata in vigore : 06 agosto 2013 La norma descrive: - il processo di definizione di un piano di campionamento - tecniche di campionamento manuale di rifiuti liquidi, granulari, pastosi, grossolani, monolitici e fanghi in relazione al loro diverso stato fisico e conservazione a breve termine; - procedure di riduzione delle dimensioni dei campioni dei rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio; - documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento; - procedure per l’imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti; - procedure di riduzione delle dimensioni dei campioni per le analisi; - procedimenti di preparazione ed analisi degli eluati.

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L’allegato V della direttiva 67/548 è stato sostituito ai fini del REACh dal regolamento 440/2008/CE sui metodi di prova successivamente integrato col Regolamento CE n. 761/2009 (adeguamento tecnico). Il regolamento 440/2008/CE costituisce oggi la normativa di riferimento per la scelta dei metodi di prova da adottare per la classificazione delle sostanze chimiche.

I metodi da utilizzare sono descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE

?

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VALIDATED METHODS

ANNEX V TO DIRECTIVE 67/548/EEC

OECD GUIDELINES EMA GUIDELINES (MEDICINAL PRODUCTS)

Skin Corrosion ( TER test, human skin models : Episkin, Epiderm, Corrositex)

B 40 Skin Corrosion ( TER test, human skin models : Episkin, Epiderm, Corrositex)

TGs 430 and 431

Note for guidance (NfG) on non-clinical local tolerance testing of medicinal products. CPMP/SWP/2145/00

Phototoxicity In vitro 3T3 NRU phototoxicity

B 41 Phototoxicity-In vitro 3T3 NRU

TG 432

NfG on Photo-safety testing. CPMP/SWP/398/01 Skin Sensitisation:

Local lymph node assay (LLNA)

TG 406 Skin Sensitisation (M&K) TG 429 (LLNA) (TG442A e 442B)

NfG on non-clinical local tolerance testing of medicinal products. CPMP/SWP/2145/00

I metodi sono totalmente sovrapponibili con i metodi descritti dalle Linee Guida OCSE (OECD= Organisation for the Economic Co-operation and Development)

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Organisation for the Economic Co-operation and Development (OECD) organizzazione inter-governativa (34 Paesi di Nord e Sud America, Europa e area del Pacifico). Uno degli obiettivi è: trovare risposte a problematiche di mutuo interesse quanto più possibile coordinate e armonizzate, in modo da favorire gli scambi commerciali. Per questo motivo l’OECD ha sviluppato il Programma per la Salute e la Sicurezza Ambientale (Environmental Health and Safety Programme), nell’ambito del quale si svolge un considerevole lavoro correlato alla “sicurezza chimica”.

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Dal sito dell’OCSE:

The OECD Guidelines for the Testing of Chemicals are a collection of the most relevant internationally agreed test methods used by government, industry and independent laboratories to determine the safety of chemicals and chemical preparations, including pesticides and industrial chemicals. They cover tests for the : physico-chemical properties of chemicals, human health effects, environmental effects, and degradation and accumulation in the environment.

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Pubblicazione delle TG dell’OECD

• Pubblicazioni originali del 1981: 51 TG

• >100 TG nuove e/o revisionate

• Guidance documents, disponibili On-line

• Draft Guidelines e Guidance Documents disponibili su internet: http://www.oecd.org/ehs/test

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TG OECD Tipo di test Principio Tossicità Acuta (effetti sistemici):

436 Tossicità inalatoria-Toxic Class Method, 2009 Reduction;Refinement

420 Tossicità orale-Fixed Dose Method, 2001 Reduction;Refinement

423 Tossicità orale -Toxic Class Method, 2001 Reduction;Refinement

425 Tossicità orale -Up and Down Method, 2001

aggiornamento 2008 Reduction;Refinement

Tossicità Acuta (effetti locali):

404 Corrosione/irritazione cutanea, 2002 Reduction;Refinement

405 Corrosione/irritazione oculare, 2002

aggiornamento 2012 Reduction;Refinment

406 Sensibilizzazione cutanea, 1992 Refinement

430 Corrosione cutanea in vitro: TER Test, 2004 Replacement

431 Corrosione cutanea in vitro: Human Skin Model Test, 2004 Replacement

432 In vitro 3T3 NRU Test di fototossicità, 2002 Replacement

437 BCOP (Bovine Cornela Opacity and Permeability) Corrosione/

irritazione severa oculare, 2009 Replacement

438 Isolated Chicken Eye, 2009 Replacement

439 Irritazione cutanea in vitro, 2010 Replacement

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442A

442B

Sensibilizzazione cutanea:

LLNA, 2002 aggiornamento 2010;

LLNA non radioactive (bio-luminescence);

LLNA ELISA (BrdU)

Reduction;Refinement

460 Fluorescein Leakage (FL) test method, 2012 Refinement

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Health Effects

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Physical & Chemical Properties

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Effects on biotic systems

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Degradation and accumulation

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Gli studi inclusi nei Dossier devono essere condotti secondo quanto descritte nelle specifiche OECD

Test Guidelines in centri di ricerca certificati per le BPL (Buona Pratica di Laboratorio) o GLP

(Good Laboratory Practice)

I centri di ricerca e le CRO sono certificati in Europa dalle Unità di Monitoraggio nazionali che li

ispezionano ogni due anni, facendo anche audit di studi specifici.

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Evita la duplicazione dei test a scopo regolatorio Facilita gli scambi commerciali

Mutuo Riconoscimento dei Dati MAD (Mutual Acceptance of Data)

Qualità dei dati

Linee Guida Affidabilità scientifica e standardizzazione dei protocolli sperimentali

BPL

Totale Tracciabilità e riservatezza del dato

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La Regola d’oro della BPL

I dati generati durante uno studio, le rispettive documentazioni e le relazioni finali devono essere redatti in modo da consentire la ricostruzione corretta degli eventi relativi allo studio anche a distanza di anni.

In altre parole deve essere garantita la totale tracciabilità del dato, lo studio deve essere condotto in completa trasparenza e onestà e deve essere assicurata la riservatezza del dato ottenuto.

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D.Lvo 50/2007 …omissis…

...‘I principi di BPL si applicano a tutti gli

studi non clinici sulla sicurezza per la salute

umana e per l’ambiente resi obbligatori dalla

normativa in materia di registrazione e

licenze di prodotti farmaceutici,

antiparassitari, additivi per mangimi ed

alimenti, prodotti cosmetici, medicinali ad uso

veterinario e prodotti analoghi e da quella sui

prodotti chimici’...

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA BPL

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‘Studi resi obbligatori dalla normativa’

Studi che devono essere forniti all’Autorità Regolatoria competente per la registrazione o notifica di una sostanza (farmaco, pesticida,

biocida, prodotto chimico)

Studi di “controllo qualità” non sono regolatori (se non espressamente richiesto in BPL da norme vigenti).

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Prodotti erboristici

Fitoterapia

Prodotti probiotici

Integratori

Studi di ricerca di base Studi condotti in BPL su base

volontaria senza una giustificazione regolatoria

Non sono compresi nel campo di applicazione della BPL:

Rielaborato da Annarita Meneguz (ISS)

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Al momento attuale non c’è alcuna richiesta regolatoria nelle Direttive vigenti che imponga al responsabile della autoclassificazione dei rifiuti di svolgere gli studi sperimentali in conformità alla BPL. Le Autorità Competenti hanno facoltà di fare tale richiesta.

L’assenza di richiesta regolatoria esclude che tali studi possano essere condotti in conformità alla BPL.

L’unico riferimento alla BPL si trova nell’ADR relativamente alla classificazione H14 (ecotossico).

E i rifiuti?

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2.2.9.1.10.2.2 Se la preferenza va ai dati ottenuti da metodi di prova armonizzati su scala internazionale, in pratica, i dati ottenuti da metodi nazionali possono anche essere utilizzati quando sono giudicati equivalenti. In genere è stato concordato che i dati che si riferiscono alla tossicità per le specie di acqua dolce e le specie marine sono generalmente considerati equivalenti e devono di preferenza essere ottenuti secondo le linee guida per le prove dell’OCSE o metodi equivalenti, conformi a una buona pratica di laboratorio (BPL). In mancanza di questi dati, la classificazione si deve basare sui migliori dati disponibili.

Nella versione in Inglese (che ha valore legale) non si parla di ‘conformità’ (compliance) ma di test svolti ‘according to the principles’.

Ciò significa che gli studi possono essere svolti in tutti i laboratori, inclusi i CdS certificati per la BPL, che lavorino seguendo i principi di BPL (‘according to the principles’).

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Studi BPL resi obbligatori da normative specifiche

Efficacia Sicurezza

FARMACI NO SI

FITOSANITARI NO EU SI USA/EPA (casi

specifici)

SI (incluse prove di campo

per residui)

BIOCIDI NO EU SI USA/EPA (insetticidi e

rodenticidi)

SI

COSMETICI NO SI

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REACH (EU) STUDI BPL BPL non

obbligatoria

TOX X

ECOTOX X

FISICO-CHIMICI

ABSORPTION/ DESORPTION

X

sistema di qualità equivalente!

Fisico-chimici

Absorpt/desorpt

X

(USA, JAP)

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ITALIA Decreto Legislativo 120 del 27.01.1992

Attuazione della direttiva 88/320/CEE e n.90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della Buona Prassi di Laboratorio

Decreto Legislativo 05.08.1999

Disposizioni relative alla ispezione e verifica della Buona Prassi di Laboratorio in recepimento delle direttive 1999/11/CE e n.1999/12/CE

Decreto Legislativo 50 del 2 marzo 2007 Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della BPL e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

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Unità di Monitoraggio Nazionale presso il Ministero della Salute D.M. 10.8.1997

Coordina le attività relative a ricezione e documentazione,

provvede alle certificazioni dei Centri di saggio ed agisce quale punto di contatto con le autorità dell'Unione Europea

Lista di Ispettori (Ministero Salute + ISS) esperti dei settori scientifici specifici D.M. ‘97, ‘99,’02, ‘05, ‘08.

Gruppo Tecnico istituito presso la Direzione generale della Prevenzione (Ministero Salute + ISS) •assegna le visite ispettive •analizza i verbali e decide in merito alla concessione della certificazione •provvede ad aggiornare l'elenco dei centri di saggio • predispone la relazione annuale

Organismi nazionali e BPL

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5

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0

2

1

0

Centro 16 (21%)

Nord 54 (71%)

Sud 6 (8%)

n. CdS

I CdS certificati BPL in Italia

Aggiornato a Marzo 2012.

Dati gentilmente forniti dalla UM Italiana.

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riguarda il processo organizzativo e le condizioni in cui studi non clinici sulla sicurezza dei prodotti vengono programmati, eseguiti, controllati, registrati , riportati ed archiviati.

costituisce il riconoscimento formale della competenza del laboratorio a fornire dati tecnicamente validi

Conformità alla BPL

La BPL e la norma ISO 17025: due sistemi a confronto

Conformità alla ISO 17025

Certificazione

TG

Accreditamento

Norme ISO

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46 Da Luciana Croci , corso BPL 2010

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Da Luciana Croci , corso BPL 2010

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