L’AFFIDO CONGIUNTO, MANTENIMENTO DEI FIGLI

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] L’AFFIDO CONGIUNTO NON IMPLICA IL MANTENIMENTO DIRETTO NÉ UNA RIDUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI La Corte di cassazione, con una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649) ha stabilito che l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. Il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli, se- condo la Cassazione, non comporta -tanto meno automaticamente- una riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale ridu- zione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa o di impiego di disponibilità personali derivanti dall’affido condiviso. Infatti, l’affidamento con- giunto dei figli ad entrambi i genitori -previsto dall’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi- è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo in- teresse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. La stessa sentenza ha riaffermato il principio secondo il quale l’assegnazione della casa fami- liare prevista dall’art. 155-quater c.c., risponde all’esigenza di conservare l’ ambiente domesti- co, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Armando Cecatiello Avvocato, Milano www.cecatiello.it

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L'affido congiunto non implica il mantenimento diretto né una riduzione automatica del contributo al mantenimento dei figli.

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L’AFFIDO CONGIUNTO NON IMPLICA IL MANTENIMENTO DIRETTO NÉ UNA RIDUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI

La Corte di cassazione, con una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649) ha stabilito che l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.

Il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli, se-condo la Cassazione, non comporta -tanto meno automaticamente- una riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale ridu-zione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa o di impiego di disponibilità personali derivanti dall’affido condiviso. Infatti, l’affidamento con-giunto dei figli ad entrambi i genitori -previsto dall’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi- è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo in-teresse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.

La stessa sentenza ha riaffermato il principio secondo il quale l’assegnazione della casa fami-liare prevista dall’art. 155-quater c.c., risponde all’esigenza di conservare l’ ambiente domesti-co, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it