GLI EFFETTI DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE...

2
STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] GLI EFFETTI DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO In una recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Ord., Sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3998) ribadisce che la pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, regolarmente delibata, stabilisce l’invalidità del matrimonio e l’insussistenza del vincolo, con consequenziale ces- sazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ed alle correlate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili. Il passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ed alle correlate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l’esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo. Questo principio, già enunciato in precedenti decisioni, è stato ribadito dalla Cassazione nell’or- dinanza del febbraio scorso.

description

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ribadisce che la pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, regolarmente delibata,stabilisce l’invalidità del matrimonio e l’insussistenza del vincolo, con consequenziale cessazionedella materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ed allecorrelate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento, adottate nel processo e nonancora divenute intangibili.

Transcript of GLI EFFETTI DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE...

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    GLI EFFETTI DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLIT DEL MATRIMONIO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

    In una recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Ord., Sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3998) ribadisce che la pronuncia ecclesiastica di nullit matrimoniale, regolarmente delibata, stabilisce linvalidit del matrimonio e linsussistenza del vincolo, con consequenziale ces-sazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ed alle correlate statuizioni circa laddebito e lassegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili.

    Il passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ed alle correlate statuizioni circa laddebito e lassegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono lesistenza e la validit del matrimonio e del conseguente vincolo.Questo principio, gi enunciato in precedenti decisioni, stato ribadito dalla Cassazione nellor-dinanza del febbraio scorso.

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    Nel caso in esame la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata con la quale la corte dappello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la separazione personale con addebito allex marito ponendo a carico di questulti-mo lobbligo di contribuire nella misura del cinquanta per cento alle spese scolastiche, medico sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale per la figlia debitamente documentate con compensazione delle spese di lite. In seguito alla proposizione del ricorso principale e di quello incidentale avverso la pronuncia predetta, il ricorrente aveva poi rappresentato che nelle more la corte distrettuale aveva delibato la sentenza ecclesiastica di nullit del matrimonio concorda-tario celebrato tra le parti.

    Mentre il ricorso principale, osserva la Cassazione, deve qualificarsi inammissibile per soprav-venuta carenza di interesse, quello incidentale relativo alla statuizione sulle compensazione delle spese di lite, deve essere respinto alla luce dellorientamento costante secondo il quale in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dellopportunit di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ci sia nellipotesi di soccombenza reciproca, sia nellipotesi di concorso di altri giusti motivi.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it