Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazione

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www.anorc.it di Andrea Lisi – [email protected] Presidente di ANORC e ABIRTwww.anorc.it www.abirt.it Docente nella Document Management Academy e nella MIS Academy (Management dei Sistemi Informativi), SDA Bocconi, Milano Docente ABI (Associazione Bancaria Italiana) Coordinatore del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it) Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazione

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di Andrea Lisi – [email protected]

Presidente di ANORC e ABIRT– www.anorc.it – www.abirt.it

Docente nella Document Management Academy e nella MIS Academy

(Management dei Sistemi Informativi), SDA Bocconi, Milano

Docente ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Coordinatore del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi

(www.studiolegalelisi.it)

Firme elettroniche, grafometria

e processi di conservazione

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Document Management: stadi evolutivi

Firma digitale Firma elettronica

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Conservazione sostitutiva

E-mail Flusso di dati

Sistema Documentale Portale Documentale

Document Management: le tappe dello sviluppo

1990-2000 2001-2010 2011-…..

Documento fisico Documento digitale Informazione?

Archiviazione ottica Conservazione digitale

Firma autografa e digitale Firma elettronica Firma grafometrica

Supporto cartaceo

ERP+Repository

Documento

Archiviazione

Firma

Distribuzione

Sistemi

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Dall’efficienza esecutiva all’efficacia operativa

1990-2000 2001-2010 2011 - …..

Gestione Documentale

Archiviazione Ottica

Processo Digitale

Controllo Efficienza Efficacia

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Maggiore Efficienza • Dematerializzazione

• Ottimizzazione dei processi

• Maggiore condivisione delle informazioni

• Migliore integrazione con i propri partner

Maggiore Controllo • Tracciabilità dei processi

• Trasformazione dei dati in informazioni documentate

• Analisi dei fenomeni aziendali

Maggiore Efficacia • Migliori servizi ai clienti

• Maggiori servizi ai clienti

• Maggiore reattività rispetto alle mutazioni del mercato

• Maggiore flessibilità

Vantaggi per il sistema documentale

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Qualsiasi azienda o PA

ormai lavora

quotidianamente con

documenti di natura e

formato diversi generati

internamente o

provenienti da fonti

esterne

Tipologia dei documenti aziendali

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Ormai esistono e si sviluppano in tutte le

realtà aziendali piattaforme e sistemi che

possono essere utilizzati da centinaia di

migliaia di utenti per gestire i documenti

strutturati e non strutturati processati

quotidianamente…

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…ma anche per la PA ormai il mondo digitale è sempre più multicanale:

DIPENDENTI: - e-mail, pec, firma digitale e FEA -protocollazione informatica -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza informatica

Destinatari del servizio: - pubblicità legale on line - trasparenza e accessibilità - formulari on line - sportelli e procedimenti on line - contratti con firma digitale

Altre Pubbliche Amministrazioni o imprese

Connettività E-government E-procurement Reti di P.A. convenzioni digitali

La rivoluzione disegnata nel Codice dell’Amministrazione Digitale

E-GOV

DECERTIFICAZIONE DECERTIFICAZIONE

Andrea Lisi Copyright 2014

Vietata diffusione e duplicazione

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L’informazione digitale rilevante per sua

natura ormai è sempre più dinamica,

strutturata e rappresentata da flussi di dati

trasmessi in modalità multicanale:

- è quindi sempre più spesso modificabile

- non è facilmente attribuibile - viaggia su canali tendenzialmente insicuri

- è continuamente sottoposta al cambiamento tecnologico - non è facilmente conservabile nel tempo

Andrea Lisi Copyright 2014

Vietata diffusione e duplicazione

va, quindi, inevitabilmente

ridisegnato il concetto di

forma scritta digitale

…ma l’informazione

è un documento??

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Bozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale

Versione del 05/08/2011

Art. 3 comma 1

La formazione del documento informatico comprende le attività di cui alle seguenti principali tipologie:

a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;

b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico;

c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

…anche la fase di formazione del documento informatico, quindi, si modifica

Integrità e immodificabilità?

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Ricapitolando un po’…

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Chi intende sviluppare servizi in rete, oltre a confrontarsi con un ordinamento di natura “anazionale”, deve predisporre gli strumenti organizzativi, tecnici e legali che consentano di garantire ai propri servizi digitalizzati: - la riservatezza delle transazioni, - l'autenticità e l'identificabilità delle parti,

- la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti,

- la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un sistema di conservazione digitale,

- una adeguata informazione e protezione per il destinatario del servizio.

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La legge attualmente in vigore e le sue definizioni

Firma elettronica (lett. q) - L’insieme dei dati in forma

elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione

logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di

identificazione informatica

Firma elettronica avanzata (lett. q-bis) - Insieme di dati in

forma elettronica allegati oppure connessi a un documento

informatico che consentono l’identificazione del firmatario del

documento e garantiscono la connessione univoca al

firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può

conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali

detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i

dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica qualificata (lett. r) - Un particolare tipo di

firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato

qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la

creazione della firma

Firma digitale (lett. s) - Un particolare tipo di firma elettronica

avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di

chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di

rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di

un documento informatico o di un insieme di documenti

informatici

Le distinzioni:

- la sottoscrizione

- la firma

Il Codice della amministrazione digitale (art. 1)

L’imputabilità giuridica

…la forma scritta digitale non

sempre coincide con la

sottoscrizione del documento …

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La “sottoscrizione” nel documento informatico: la firma digitale

Andrea Lisi Copyright 2013

Vietata diffusione e duplicazione

La “trasmissione” nel documento informatico: la pec

Conosciamo davvero la differenza

tra questi due strumenti

fondamentali??

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- Come conservo il documento informatico con la firma

digitale?

- Come conservo la pec?

- Che formati uso per la firma digitale?

- Come trasmetto via pec un documento cartaceo?

- Come trasmetto via pec un documento informatico?

- Come mi faccio rilasciare una procura di firma con

firma digitale?

- Come Avvocato, posso far usare la firma autografa al

Cliente e usare io la firma digitale?

- La pec è come un fax?

- Come allego un documento informatico con firma

digitale in un fascicolo?

- Lo stampo?

Sappiamo rispondere a queste domande?

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Un esempio di Documento Informatico con

firma digitale: Siamo sicuri di saperlo

verificare?

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• E questa cosa è?

• Avete mai firmato

così?

• Vi siete mai

chiesto se è valida

questa firma?

• Avete mai pensato

se ci sono rischi?

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Allora vi sentite davvero pronti per l’innovazione digitale?

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1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il

requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono

liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed

immodificabilità, fermo restando quanto disposto

dall’articolo 21.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma

elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in

giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di

qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle

regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano

l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del

documento, ha l'efficacia prevista

dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di

firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al

titolare, salvo che questi dia prova contraria 2-bis). Salvo quanto

previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo

1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte

con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità,

con firma elettronica qualificata o con firma digitale. […]

La forma digitale sottoscritta:

- firma digitale

- FEA

- firma «grafometrica»

Il Codice della amministrazione digitale

(artt. 20, 21)

I formati documentali

… differenziare documenti e

contratti…

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La Firma Elettronica Avanzata, non è un determinato

software, né una determinata tecnologia, ma è un sistema

neutro, sicuro e affidabile che garantisca l’appartenenza di

un documento informatico reso immodificabile ad un

soggetto

Art. 56 Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica

avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:

a) l’identificazione del firmatario del documento;

b) la connessione univoca della firma al firmatario;

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione

della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati

per la generazione della firma;

d) la possibilità di verificare che l’oggetto della sottoscrizione

non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;

e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto

sottoscritto;

f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2,

lettera a);

g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della

sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso

rappresentati.

E ricordiamoci sempre:

Articolo 1352 c.c. Se le parti

hanno convenuto per iscritto di

adottare una determinata forma

per la futura conclusione di un

contratto, si presume che la forma

sia stata voluta per la validità di

questo

Le nuove regole Tecniche (DPCM 22 febbraio 2013)

La sua valenza formale

e probatoria dipende dal

sistema che si sviluppa

Esempio di firma

elettronica avanzata:

strong authentication +

sistema sicuro di

transazione + sistema di

conservazione dei log

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Le nuove regole Tecniche

Art. 57 - Obblighi per i soggetti che erogano per proprio conto soluzioni di

firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) devono:

a) identificare in modo certo l’utente, informarlo in merito agli esatti termini e

condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione

dell'uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una

dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte

dell’utente;

b) conservare per almeno venti anni la dichiarazione di cui al punto a) ed ogni

altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56,

comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le

informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo;

d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c),

pubblicandole anche sul proprio sito internet;

e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto

prescritto dall’art. 56, comma 1, specificando le caratteristiche delle tecnologie

utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto,

pubblicandole anche sul proprio sito internet;

f) consentire l’uso della firma elettronica qualificata e della firma digitale, ove

applicabile, in alternativa alla firma elettronica avanzata per i procedimenti per i

quali è previsto l’uso della firma elettronica avanzata;

g) assicurare la disponibilità di un servizio di revoca relativo alla firma

elettronica avanzata, ove applicabile, e un servizio di assistenza.

+ copertura danni sino a € 500.000 (copertura assicurativa) e pubblicazione su

sito web del sistema di copertura

Limiti d’uso: La firma

elettronica avanzata

realizzata in conformità

con le disposizioni delle

presenti regole tecniche, è

utilizzabile limitatamente ai

rapporti giuridici

intercorrenti tra il

sottoscrittore e il soggetto

di cui all’art. 55, comma 2,

lettera a) (art. 60 Regole

Tecniche)

Le domande:

-so quello che firmo?

-come associo la

firma al documento?

-cosa conservo? e

chi conserva?

-rilascio ricevute

certe su ciò che si è

firmato? Etc.

Non è prevista alcuna

autorizzazione preventiva

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La firma biometrica

Il termine “riconoscimento biometrico” fa riferimento all’identificazione o alla verifica

automatica dell’identità attraverso strumenti di valutazione di caratteristiche fisiche o

comportamentali (Linee Guida CNIPA 2004)

Acquisizione sul documento

dell’immagine della

sottoscrizione di un soggetto

Se non è verificabile il comportamento di

chi firma, non è biometria e non crea

problemi tecnici e di privacy, ma ha

scarso valore giuridico

Acquisizione evoluta sul

documento di vari dati

comportamentali di chi firma

È la versione elettronica della

sottoscrizione cartacea. Può essere di

volta in volta verificabile la sua autenticità

e non c’è centralizzazione di dati

biometrici

Acquisizione biometrica come

credenziale forte di autenticazione

Può servire a garantire un accesso

riservato di transazione, ma anche come

modello di sottoscrizione digitale e, quindi,

garantire un accesso in remoto al proprio

certificato di firma custodito da un HSM

(può richiedere la necessità di interpello ai

sensi dell’art. 17 Codice privacy e la sua

valenza probatoria può essere robusta)

(può richiedere la necessità di interpello ai sensi

dell’art. 17 Codice privacy e può servire per

“sbloccare” in remoto certificati di firma digitale)

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Utilizzo della

biometria nel

mondo bancario

Privacy

•Informative corrette

•Nomine e Incarichi

•DPS robusto

•Notifica e Interpello

Necessità di contestualizzare l’utilizzo e di

verificare per singolo documento il sistema più

conveniente da sviluppare

Contratti e SLA

- Fornitore del

servizio

- Clienti

A cosa

prestare

attenzione?

Conservazione digitale

verifica

processo

manuale

nomina

responsabile

IT Telecom s.r.l. e

Cassa di Risparmio di

Parma e Piacenza

(provvedimento Garante

n. 36 del 31 gennaio

2013)

Unicredit S.p.A.

(provvedimento Garante

n. 37 del 31 gennaio

2013)

Fineco Bank S.p.A.

(provvedimento 12

settembre 2013 n. 396)

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25. Firma autenticata. 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

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È valido il contratto on line?

È valida e rilevante un’istanza inoltrata «sottoscrivendo»

un modulo presente on line sul sito di una PA?

È formalmente ineccepibile un documento firmato

digitalmente?

Posso far sottoscrivere il consenso ai dati personali con

firma elettronica avanzata e/o grafometrica?

E allora siamo davvero sicuri di saper

rispondere a queste domande?

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…in realtà, formare e conservare correttamente e secondo la normativa in vigore i propri «dati digitali rilevanti» è indispensabile perché c’è il rischio concreto che il “documento informatico” prodotto in proprio favore non venga riconosciuto valido in un procedimento giudiziale!!!

…qualche esempio…

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La Giurisprudenza:

- L'ordinanza del 30-04-2011 del Tribunale di Catanzaro ha stabilito che il consenso manifestato attraverso il tasto negoziale virtuale (c.d. point&Click) è idoneo a perfezionare la conclusione del contratto (relativamente al principio delle libertà delle forme). Tuttavia, la pronuncia in oggetto ha escluso che la medesima modalità di manifestazione del consenso possa validamente integrare la specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore delle clausole vessatorie, richiesta ai fini dell’efficacia delle condizioni generali del contratto dall’art. 1341 codice civile. Al riguardo, il Giudice ha precisato che tali clausole devono, invece, essere sottoscritte con firma digitale, poiché la semplice sottoscrizione via web in modalità point and click non sarebbe idonea ad integrare la forma scritta richiesta dalla legge. L’ordinanza in oggetto stimola diverse interessanti riflessioni relativamente all’applicazione delle norme del Codice Civile e del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

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La Giurisprudenza:

- La terza sezione della Corte di Giustizia Europea con la sentenza 5 luglio 2012 relativa alla causa C-49/11 affronta la complessa materia della protezione dei consumatori nei contratti a distanza sostenendo che “l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precisata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1”.

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nullità dei contratti di trading on line privi di firma digitale seppur siglati in area riservata e previa sottoscrizione di condizioni generali di servizio da parte di istituto di credito e investitore (perché manca la forma scritta)

- Tribunale di Ravenna sent. 19 novembre 2007

Commercio Elettronico

precarietà normativa dell’incontro virtuale (la pagina web è per sua natura

volatile e suscettibile dci continue modifiche) (vedi Cass. Sez. Lavoro Sent. 02912/04 - Copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento - qualificabilità come documento - non sussiste)

E-ticket (Ris. 349/E/2007)

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La Giurisprudenza:

- il TAR Puglia - Bari, Sez. I, con la sentenza n. 1019 del 24 maggio 2012 dichiara l’obbligatorietà della sottoscrizione dell’offerta con firma digitale in caso di gare telematiche

- una recente sentenza del TAR Milano (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-07-2012, n. 1942) ha annullato un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta da LOMBARDIA INFORMATICA SPA. Lombardia Informatica S.p.A. aveva provveduto all’esclusione dalla gara per la fornitura di soluzioni infusionali la Baxter S.p.A., società ricorrente, in quanto all'atto della presentazione dell'offerta in via elettronica, avrebbe sottoscritto ed immesso nel sistema un documento vuoto, file di dimensioni pari a 0 kb nonchè privo dei contenuti richiesti, in luogo della dichiarazione di offerta economica. La procedura di gara pubblica era gestita in via informatica per il tramite di piattaforma “SinTel”. E' stato accertato che il sistema SInTel utilizzato non garantiva il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, e l'inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

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Occorrerà inevitabilmente dotarsi di strumenti e meccanismi che permettano di evitare non solo la perdita di dati e informazioni importanti per l'azienda, ma anche la loro modifica o la loro alterazione, strumenti di gestione di tali documenti e atti che permettano di mantenerne la stabilizzazione temporale e l' integrità complessiva e che permettano di risalire pacificamente al titolare del documento, rendendo facilmente individuabile il soggetto cui quel documento o quella semplice informazione sono ascrivibili. Tutto questo nel rispetto della privacy.

SICUREZZA AZIENDALE, RISK MANAGEMENT E CORRETTA CONSERVAZIONE DEI DATI

Provv. Garante 27/11/2008 sugli amministratori di sistema

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In ambito bancario non può non ricordarsi il recente

Provedimento del Garante Privacy (Provv. 12

maggio 2011, pubblicato in GU n.127 del 3 giugno

2011) avente ad oggetto le "Prescrizioni in materia di

circolazione delle informazioni in ambito bancario e di

tracciamento delle operazioni bancarie" che prevede,

tra l'altro, il tracciamento delle operazioni, anche di

sola consultazione, dei dati della clientela da parte

dei dipendenti e la conservazione dei relativi log

per almeno 24 mesi

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Gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma”

finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la

corretta archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali

Gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma”

finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la

corretta archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali

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Pertanto, la vera scommessa del futuro digitale è:

Garantire: - La (ragionevolmente) certa paternità - La corretta trasmissibilità e gestione - La adeguata fascicolazione e archiviazione - La necessaria sopravvivenza nel tempo a tutti i dati digitali che abbiano un rilievo giuridico attraverso avanzate tecniche di sicurezza informatica e di conservazione digitale

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ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la

corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘

prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove

riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti

gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel

tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei

documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche

stabilite ai sensi dell'art. 71.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione

per legge o regolamento, possono essere archiviati per le

esigenze correnti anche con modalità cartacee e

sono conservati in modo permanente con modalità digitali,

nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!

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Il Responsabile della Conservazione

È il custode dell’autenticità del documento privo di peso

Autenticazione:

- PEC

- VPN e SPC

- EDI

- Aree Riservate

Firma Digitale:

- Autenticità

- Integrità

- Conservazione

- Sicurezza

- E-mailing

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Documentare la resa informativa

(ex art. 13 Codice privacy va resa oralmente o per iscritto)

Consenso espresso

(ex art. 23 Codice privacy deve essere informato e documentato

in forma scritta)

Esprimere il consenso in forma scritta

(ex art. 23 Codice privacy forma scritta per i dati sensibili)

Prestazione del consenso in ambito sanitario

(ex art. 81 Codice privacy «il consenso al trattamento dei dati

idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai

sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può

essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.

In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto

dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione

sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al

trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e

all'informativa all'interessato»).

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L’ultima novità

www.aifag.it

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Avv. Andrea Lisi

Digital&Law Department Studio Legale Lisi

www.studiolegalelisi.it

Tel. 0832/256065 – Fax 0832/520140

e.mail: [email protected]

Grazie per l’attenzione

…e per contatti o ulteriori informazioni: