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COMMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 10 - 28 maggio 2013 31 Visita medica preventiva per stagisti e allievi minorenni Con l’interpello 2 maggio 2013, n. 1, la Commissione ha fornito un’unica risposta a una serie di quesiti presentati da FEDERCASSE (Federazione italiana delle banche di credito cooperativo) e dal Consi- glio nazionale dell’ordine dei con- sulenti del lavoro in materia di con- trollo sanitario degli studenti mino- renni partecipanti agli stage formativi; più precisamente, FE- DERCASSE ha chiesto di sapere se una banca che impegni in stage o tirocini formativi soggetti minori sia tenuta a sottoporre gli stessi alla visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008. Invece, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha presentato due istanze d’interpello; nella pri- ma ha chiesto di sapere se, per quanto riguarda gli allievi minoren- ni, equiparati ai lavoratori dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 81/2008, in quanto seguono corsi di formazione professionale nei quali sono utilizzati laboratori, at- trezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, comprese le apparecchiature fornite di video- terminali, sia applicabile la discipli- na protettiva dell’art. 8, legge n. 977/1967. Occorre ricordare che l’art. 9, legge n. 977/1967, ha stabilito che gli adolescenti possono essere am- messi al lavoro a condizione che sia riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l’idoneità de- gli stessi all’attività lavorativa alla quale saranno adibiti; questa ido- neità deve essere accertata, in se- guito, con visite periodiche che de- vono essere effettuate almeno una volta l’anno e i minori risultati ini- donei a un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adi- biti allo stesso. Nella seconda, viceversa, il Consi- glio nazionale ha chiesto un parere circa l’assoggettabilità alla visita preventiva prevista dal D.Lgs. n. Il committente non può esigere gli attestati sulla formazione del lavoratore autonomo Dalla Commissione per gli interpelli le risposte a sette nuovi quesiti di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale A distanza di circa cinque mesi la Commissione per gli interpelli in materia sicurezza, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevista dall’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, è tornata lo scorso 2 maggio 2013 a pronunciarsi nuovamente su ben sette quesiti presentati dai Consigli nazionali di diversi ordini professionali e da alcune associazioni di categoria; i temi sono molto variegati e riguardano diversi profili applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, tra i quali spiccano, in particolare, quelli inerenti alla disciplina del Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili (interpelli n. 2, 3 e 7). Di particolare interesse è anche la risposta unica contenuta nell’interpello n. 1/2013 ad alcuni quesiti proposti da FEDERCASSE e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, circa l’applicazione del regime del controllo sanitario agli stagisti e gli allievi minorenni. Dopo un avvio timido, pertanto, questo importante strumento comincia decisamente a prendere piede anche perché, occorre ricordare, gli orientamenti espressi dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. QUESITI - CANTIERE - CONTROLLO SANITARIO DEI MINORI - VDR

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Visita medica preventivaper stagisti e allievi minorenniCon l’interpello 2 maggio 2013, n.1, la Commissione ha fornitoun’unica risposta a una serie diquesiti presentati da FEDERCASSE(Federazione italiana delle banchedi credito cooperativo) e dal Consi-glio nazionale dell’ordine dei con-sulenti del lavoro in materia di con-trollo sanitario degli studenti mino-renni partecipanti agli stageformativi; più precisamente, FE-DERCASSE ha chiesto di sapere seuna banca che impegni in stage otirocini formativi soggetti minorisia tenuta a sottoporre gli stessi allavisita medica preventiva ai sensi

dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.Invece, il Consiglio nazionale deiconsulenti del lavoro ha presentatodue istanze d’interpello; nella pri-ma ha chiesto di sapere se, perquanto riguarda gli allievi minoren-ni, equiparati ai lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs n.81/2008, in quanto seguono corsidi formazione professionale neiquali sono utilizzati laboratori, at-trezzature di lavoro in genere,agenti chimici e fisici, comprese leapparecchiature fornite di video-terminali, sia applicabile la discipli-na protettiva dell’art. 8, legge n.977/1967.Occorre ricordare che l’art. 9, legge

n. 977/1967, ha stabilito che gliadolescenti possono essere am-messi al lavoro a condizione che siariconosciuta, mediante una visitamedica preassuntiva, l’idoneità de-gli stessi all’attività lavorativa allaquale saranno adibiti; questa ido-neità deve essere accertata, in se-guito, con visite periodiche che de-vono essere effettuate almeno unavolta l’anno e i minori risultati ini-donei a un determinato lavoro nonpossono essere ulteriormente adi-biti allo stesso.Nella seconda, viceversa, il Consi-glio nazionale ha chiesto un parerecirca l’assoggettabilità alla visitapreventiva prevista dal D.Lgs. n.

Il committente non può esigere gli attestati sulla formazione del lavoratore autonomo

Dalla Commissione per gli interpellile risposte a sette nuovi quesiti

di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

A distanza di circa cinque mesi la Commissione per gli interpelli in materia sicurezza, presso il Ministero delLavoro e delle Politiche sociali, prevista dall’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, è tornata lo scorso 2 maggio 2013 apronunciarsi nuovamente su ben sette quesiti presentati dai Consigli nazionali di diversi ordini professionali eda alcune associazioni di categoria; i temi sono molto variegati e riguardano diversi profili applicativi del D.Lgs.n. 81/2008, tra i quali spiccano, in particolare, quelli inerenti alla disciplina del Titolo IV sui cantieri temporaneie mobili (interpelli n. 2, 3 e 7). Di particolare interesse è anche la risposta unica contenuta nell’interpello n.1/2013 ad alcuni quesiti proposti da FEDERCASSE e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti dellavoro, circa l’applicazione del regime del controllo sanitario agli stagisti e gli allievi minorenni. Dopo un avviotimido, pertanto, questo importante strumento comincia decisamente a prendere piede anche perché,occorre ricordare, gli orientamenti espressi dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezzacostituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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81/2008, per quanto riguarda glistagisti minorenni.Con una risposta unica la Commis-sione ha preliminarmente osserva-to che lo stage, o tirocinio formati-vo e di orientamento, rappresentauna forma d’inserimento tempora-neo all’interno dell’azienda (regola-ta da un’apposita convenzione) noncostituente rapporto di lavoro, fi-nalizzato a consentire ai soggetticoinvolti di conoscere e di speri-mentare in modo concreto il mon-do del lavoro, attraverso una for-mazione e un addestramento prati-co direttamente in azienda.Si tratta, pertanto, di ipotesi (siaquello dell’allievo che dello stagi-sta) in cui non è configurato unrapporto di lavoro; per questomotivo, quindi, secondo la Com-missione è necessario operareuna distinzione tra la disciplinadel D.Lgs. n. 81/2008 e quella spe-ciale della legge n. 977/1967. In-fatti, qualora l’allievo o lo stagistasia equiparabile al lavoratore se-condo la previsione dell’art. 2,comma 1, lettera a), D.Lgs. n.81/2008 (si veda il riquadro 1), lostesso dovrà essere sottoposto al

controllo sanitario da parte delmedico competente e, quindi, an-che alla visita preventiva previstadall’art. 41 solo nei casi in cui èespressamente prevista dalla vi-gente normativa (per esempio,agenti cancerogeni e mutageni,rumore e vibrazioni oltre una cer-ta soglia, agenti biologici ecc.).Occorre osservare che, però, il con-trollo sanitario in questi casi è ob-bligatorio sempre che l’allievo o lostagista nelle proprie attività sia ef-fettivamente esposto ad alcuni ri-schi per i quali è obbligatoria lasorveglianza sanitaria, secondoquanto ha previsto il D.Lgs. n.81/2008.Pertanto, la Commissione ha con-cluso che «l’obbligatorietà della vi-sita di cui all’art. 8 della legge977/1967 vige solo nei casi in cui visia un rapporto di lavoro, anchespeciale, circostanza che non sussi-ste per “l’adolescente stagista” e“lo studente minorenne” che do-vranno pertanto essere sottoposti asorveglianza sanitaria solo nei casiprevisti dalla normativa vigente»;tuttavia, occorre fare attenzioneanche al cosiddetto svolgimento di

fatto delle mansioni in quanto mol-to spesso gli stage aziendali sonoutilizzati per mascherare veri e pro-pri rapporti di lavoro subordinatoex art. 2094, c.c., e in questi casi ilregime protettivo della legge n.977/1967 e le relative sanzionihanno trovato comunque applica-zione[1].

I requisiti professionalidel CSP e del CSECon l’interpello n. 2/2013 laCommissione ha fornito una ri-sposta al quesito posto dal Consi-glio Nazionale degli Ingegneri perquanto riguarda la documenta-zione che il coordinatore, per laprogettazione o l’esecuzione deilavori, deve possedere per com-provare il periodo di attività lavo-rativa nel settore delle costruzio-ni, ai sensi dell’art. 98, comma 1,lettera a), b) e c), D.Lgs. n.81/2008; si tratta della documen-tazione rilasciata da parte dei da-tori di lavoro o dei committentiattestante l’esperienza professio-nale nel settore delle costruzionida uno a tre anni a seconda deltitolo di studio posseduto, chedeve essere accompagnata dallafrequenza ai corsi di formazioneprevisti dai commi 2 e seguenti,art. 98.In merito erano sorti diversi dubbisulle attività svolte “attestabili” e ilConsiglio Nazionale degli Ingegnerinell’istanza ha proposto un elenco(si veda il riquadro 2) che la Com-missione ha ritenuto coerente conle finalità della disciplina contenutanel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, purse lo stesso non è esaustivo, sottoli-neando che il principio generale èquello in base al quale «Le attivitàsvolte devono fare riferimento aicantieri temporanei e mobili, cosìcome definiti dell’art. 89, comma.1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008».

Riquadro 1

Le nozioni di stagista e di allievo equiparatial lavoratore dall’art. 2, comma 1, lettera a),

D.Lgs. n. 81/2008l Stagista - soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formati-

vi e di orientamento di cui all’art. 18, legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promos-se al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro odi agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diret-ta del mondo del lavoro;

l Allievo - degli istituti di istruzione e universitari e il partecipanteai corsi di formazione professionale nei quali è fatto uso dilaboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici ebiologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminalilimitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applica-to alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

[1] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, La sicurezza per i lavori atipici, Il Sole 24 Ore, Milano.

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La redazione del PSCnei lavori in emergenzaSempre in tema di appalti in ediliziala Federutility (Federazione delleimprese energetiche e idriche) hachiesto alla Commissione un pare-re circa l’art. 100, comma 6, D.Lgs.n. 81/2008, che ha esonerato dallaredazione del piano di sicurezza edi coordinamento (PSC) in caso dilavori da eseguire immediatamen-te per prevenire incidenti immi-nenti o per organizzare urgenti mi-sure di salvataggio, nonché, a se-guito delle modifiche apportate dalD.Lgs. n. 106/2009, anche per «ga-rantire la continuità in condizioni diemergenza nell’erogazione di servi-zi essenziali per la popolazionequali corrente elettrica, acqua, gas,reti di comunicazione».In merito la Federutility, nel riassu-mere la prassi operativa attualmen-te applicata (redazione di specificheprocedure di lavoro, richiesta delpiano operativo di sicurezza alle im-prese esecutrici ecc.) ha sottolineatoche si tratta di attività di pronto in-tervento di vario tipo (ricerca e indi-viduazione del guasto, apertura e/osezionamento del tratto guasto, ali-mentazione di emergenza, accesso escavo, riparazione ecc.) gestiti dallecosiddette aziende multiutility(aziende di servizi pubblici locali che

operano nei settori dell’energia elet-trica, del gas, dell’acqua e dei servizifunerari) e finalizzati a garantire lacontinuità dei servizi essenziali per lapopolazione.Con l’interpello n. 3/2013, la Com-missione ha ritenuto valida questaprassi generale confermando che,nel caso dell’esecuzione di lavori ne-cessari a garantire la continuità nel-l’erogazione di servizi essenziali perla popolazione (quali, per esempio,quelli relativi alla erogazione di ac-qua, di energia elettrica, di gas o allafunzionalità delle reti informatiche)la redazione del PSC è facoltativasempre che sussista il requisito del-l’emergenza nell’erogazione o, co-munque, siano finalizzati ad assicu-rare «la continuità della erogazionedei servizi essenziali per la popola-zione, la cui interruzione determinain ogni caso l’insorgere di un’emer-genza», fermo restando il rispettodegli altri obblighi di sicurezza previ-sti dalla vigente normativa.

Idoneità dei lavoratoriautonomi nei lavori ediliAnche l’interpello n. 7/2013 ha ri-guardato ancora le attività edili; in-fatti, l’ANCE (Associazione naziona-le costruttori edili) ha posto unquesito sulla spinosa questionedella verifica del possesso dei re-

quisiti d’idoneità tecnico-profes-sionale da parte dei lavoratori au-tonomi (art. 2222, c.c.); l’AllegatoXVII al D.Lgs n. 81/2008, nell’elen-care la documentazione minimache gli stessi devono esibire al com-mittente, ha previsto anche gli «at-testati inerenti alla propria forma-zione e alla relativa idoneità sanita-ria previsti dal presente DecretoLegislativo» [punto 2, lettera d)].Proprio quest’ultima previsione èstata interpretata in vario modo euna parte (minoritaria) della dottri-na ha sostenuto in passato la tesidell’obbligatorietà della formazio-ne e della sorveglianza sanitaria dellavoratore autonomo nel caso spe-cifico dei cantieri temporanei e mo-bili; invece, proprio per queste ra-gioni il legislatore, in sede corretti-va con il D.Lgs n. 106/2009, neaveva confermato la facoltatività,come per altro è possibile ricavaredirettamente dall’art. 21, D.Lgs. n.81/2008, che ha riconosciuto l’ob-bligatorietà solo nei casi previsti danorme speciali come, per esempio,nel caso dell’art. 2, comma 1, lette-ra b), D.P.R. n. 177/2011, per leattività nei luoghi confinati o so-spetti d’inquinamento in caso diappalto, subappalto e lavoro auto-nomo e in materia di formazione edi abilitazione all’utilizzo di partico-

Riqaudro 2

Elenco non esaustivo delle attività attestabili ai fini del possesso deirequisiti professionali di cui all’art. 98, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

1. attività di direttore di cantiere;2. attività di capo cantiere;3. attività di capo squadra;4. attività di direttore dei lavori;5. attività di direttore operativo di cantiere;6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente lafrequentazione del cantiere;7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;8. attività di responsabile dei lavori;9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai puntiprecedenti.

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lari attrezzature di lavoro (peresempio, trattori), l’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.Pertanto, nel richiamare anche l’accor-do integrativo Stato-Regioni 25 luglio2012, che ha previsto espressamentela facoltatività della formazione dei la-voratori automi, la Commissione haaffermato che un committente oun’impresa affidataria, in fase di verifi-ca dell’idoneità tecnico professionaledel lavoratore autonomo, è tenuto averificare il possesso della documen-tazione prevista dall’Allegato XVII daparte dello stesso «ma non anche adesigere, al medesimo, l’esibizione degliattestati inerenti alla propria forma-zione e all’idoneità sanitaria».Naturalmente, ha osservato ancorala Commissione, nulla vieta al com-mittente di chiedere al lavoratoreautonomo anche la documentazio-ne inerente alla formazione e al-l’idoneità sanitaria atteso il caratte-re minimale di questo allegato.

Servizi igienico-assistenzialiAncora il Consiglio nazionale del-l’ordine dei consulenti del lavoro haavanzato istanza di interpello perconoscere il parere della Commis-sione sulla corretta interpretazionedell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n.81/2008, in particolare, dei punti1.13.1.1 e 1.13.3.1, Allegato IV, inmateria di servizi igienico-assisten-ziali nei luoghi di lavoro.In particolare, occorre osservare cheil punto 1.13.1.1, Allegato IV, ha stabi-lito che nei luoghi di lavoro o nelleloro immediate vicinanze deve esseremessa a disposizione dei lavoratoriacqua in quantità sufficiente, tantoper uso potabile quanto per lavarsi;invece, il punto 1.13.3.1 ha previstoche i lavoratori devono disporre, inprossimità dei propri posti di lavoro,dei locali di riposo, degli spogliatoi edelle docce, di gabinetti e di lavabi

con acqua corrente calda, se necessa-rio, e dotati di mezzi detergenti e perasciugarsi.Queste previsioni, concepite per iluoghi di lavoro topograficamentefissi, da sempre hanno generato no-tevoli difficoltà interpretative e con-tenziosi con gli organi di vigilanza perquanto riguarda le attività mobili co-me, per esempio, quelle di trasportoo di lavori di manutenzione.Pertanto, con l’interpello n. 4/2013la Commissione ha fornito il pro-prio parere in merito; infatti, hasottolineato che, nei casi in cui unluogo di lavoro è posto all’internodi un ambiente ben definito e circo-scritto, «si ritiene che il Datore dilavoro assolva al suo obbligo pur-ché questi servizi, anche se non inuso esclusivo, siano fruibili dai lavo-ratori liberamente, facilmente esenza aggravio di costo per loro enel rispetto delle norme igieniche».Quindi, secondo questa interpreta-zione le prescrizioni dell’Allegato IVsono relative agli ambienti di lavorocome definiti dall’art. 62, ossia iluoghi destinati a ospitare posti dilavoro, ubicati all’interno del-l’azienda o dell’unità produttiva,nonché ogni altro luogo di perti-nenza dell’azienda o dell’unità pro-duttiva accessibile al lavoratorenell’ambito del proprio lavoro, aesclusione dei mezzi di trasportodei pescherecci, dei cantieri tem-poranei e mobili e degli altri casiprevisti dallo stesso articolo.È necessario osservare che per i can-tieri edili occorre fare riferimento al-l’Allegato XIII al D.Lgs. n. 81/2008.

Indelegabilità dell’obbligodi valutazione dei rischida stress lavoro-correlatoL’interpello n. 5/2013 ha riguarda-to, invece, un quesito posto dallaFederazione italiana metalmecca-

nici circa la delegabilità, da partedel datore di lavoro, dell’obbligodi valutazione dei rischi da stresslavoro-correlato; la Commissione,che, occorre ricordare, già in pas-sato si era espressa su altri profilidi questo obbligo[2], ha dato pare-re negativo sulla base dell’art. 17,D.Lgs. n. 81/2008, che tra gli ob-blighi indelegabili del datore dilavoro ha previsto, appunto, an-che quelli della valutazione deirischi e della redazione del relati-vo DVR.Infatti, ha sottolineato la Com-missione, la valutazione da stresslavoro-correlato è parte integran-te della valutazione del rischio edè, quindi, indelegabile «anchequalora il datore di lavoro decidadi avvalersi di soggetti in posses-so di specifiche competenze inmateria».

Attività di “stuntmen" e diaddetto agli effetti specialiInfine, occorre osservare che laCommissione si è espressa, con l’in-terpello n. 6/2013, anche su un que-sito posto dall’APT (Associazioneproduttori televisivi) circa l’applica-zione della disciplina del D.Lgs. n.81/2008, alle attività di stuntmen eagli addetti agli effetti speciali chespesso sono molto pericolose.Nell’istanza sono indicate anche al-cune specifiche soluzioni organiz-zative adottate sulle quali, però, laCommissione ovviamente non si èespressa in quanto esulano dal re-quisito di generalità che i quesitidevono avere; viceversa, ha sottoli-neato che anche le attività delleaziende di produzione cineaudiovi-siva sono pienamente attratte dalladisciplina del D.Lgs. n. 81/2008.In particolare, la Commissione hafatto rilevare che qualora questeattività comprendano una serie di

[2] Si veda l’Interpello n. 5/2012 con il quale la Commissione ha fornito un parere sul quesito presentato dal Consiglio nazionale dell’ordine deglipsicologi sul rapporto tra valutazione preliminare e quella approfondita previste dalle Indicazioni della Commissione consultiva 17 novembre 2010.

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azioni di contenuto particolare,quali quelle richieste agli stuntmeno agli addetti agli effetti speciali, èfondamentale la vigilanza svolta daicapi reparto (art. 19, D.Lgs. n.81/2008) e la formazione.Nel caso in cui, poi, queste attività

siano appaltate o svolte da lavora-tori autonomi, deve trovare inte-grale applicazione il regime dell’art.26, D.Lgs. n. 81/2008, e i rischi delleattività svolte in autonomia nei cicliproduttivi delle società di produ-zione daglistuntmen e/o dagli ad-

detti agli effetti speciali possono«essere considerati come rischispecifici della attività delle appalta-trici o dei lavoratori autonomi, pur-ché non vi siano interferenze construtture o processi del committen-te o di altre imprese». n

DOCUMENTAZIONE

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 1

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo alla visitamedica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi

La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche diCredito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpelloper conoscere il parere di questa Commissione in meritoalla “corretta interpretazione della norma di cui all’art.41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimentoall’obbligo di effettuare la visita medica preventiva neiconfronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste dipartecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica(stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuolalavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativoe di orientamento presso le banche”.In particolare la FEDERCASSE chiede “se una banca cheimpegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori dietà sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medicapreventiva ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008”Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del La-voro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere ilparere di questa Commissione in merito al seguentequesito “se agli allievi che seguono corsi di formazioneprofessionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzatu-re di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi compresele apparecchiature fornite di videoterminali - dato che aisensi dell’art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sonoeffettivamente applicati alla strumentazione o ai labora-tori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia appli-cabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) inparticolar modo l’art. 8”. Il Consiglio Nazionale dell’Ordi-

ne dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istan-za di interpello per conoscere il parere di questa Com-missione in merito al seguente quesito «se, anche allaluce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deveessere sottoposto a visita medica preventiva, premessoche: ai sensi e per gli effetti della L. 977/1967 (comemodificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lostudente minorenne di un istituto scolastico in nessuncaso acquista la qualifica giuridica di “lavoratore mino-re”, tant’è che nel campo di applicazione di tale normati-va rientrano esclusivamente “i minori di diciotto anni chehanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche spe-ciale, disciplinato dalle norme vigenti”; contemplandosi,quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autono-ma, inclusi quelli speciali dell’apprendistato, il lavoro adomicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgo-no gli studenti quand’anche partecipanti a stage formati-vi presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico».Riguardo agli interpelli posti questa Commissioneritiene di formulare un’unica risposta in considera-zione della circostanza che le questioni poste hannocaratteristiche analoghe.Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento,rappresenta una forma d’inserimento temporaneoall’interno dell’azienda, non costituente rapporto dilavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti diconoscere e di sperimentare in modo concreto ilmondo del lavoro, attraverso una formazione e un

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addestramento pratico direttamente in azienda.Il rapporto, regolato da un’apposita convenzione, coin-volge tre soggetti:- soggetto promotore che procede all’attivazione dello stage;- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiariodell’esperienza di stage;- azienda ospitante.La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno uncontratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (comead esempio, l’apprendistato e il lavoro a domicilio).Ai sensi dell’art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possonoessere ammessi al lavoro a condizione che venga ricono-sciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l’idoneitàdegli stessi all’attività lavorativa cui saranno adibiti.Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, convisite periodiche da effettuare almeno una volta l’an-no. I minori che sono inidonei a un determinato lavoronon possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Tutto ciò premesso la Commissione forniscele seguenti indicazioni

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modi-fiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative ditirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degliistituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsidi formazione professionale nei quali si faccia uso di labo-ratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisicie biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di vide-oterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effet-

tivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori inquestione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effettidelle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra isoggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentementedalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorati-va, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salutee sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure chedevono pertanto essere attuate anche nei confronti dicoloro che sono equiparati ai lavoratori.Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs.n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianzasanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vi-gente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavo-ratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24giugno 1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione eduniversitari e i partecipanti ai corsi di formazione profes-sionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature dilavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi com-prese le apparecchiature fornite di videoterminali limita-tamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente appli-cato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà dellavisita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casiin cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circo-stanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lostudente minorenne” che dovranno pertanto essere sot-toposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dallanormativa vigente.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzatoistanza di interpello per conoscere il parere di questaCommissione in merito alla “documentazione che ilcoordinatore per la progettazione o l’esecuzione deilavori deve possedere per comprovare il periodo diattività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensidell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008e successive modifiche e integrazioni”.In particolare l’interpellante ha prodotto un elencoesemplificativo e non esaustivo della attività - svolte

con riferimento a cantieri temporanei o mobili comedefiniti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.L’elenco è il seguente:1. attività di direttore di cantiere;2. attività di capo cantiere;3. attività di capo squadra;4. attività di direttore dei lavori;5. attività di direttore operativo di cantiere;6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti prece-

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 2

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo ai requisitiprofessionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori -

Definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”

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denti con mansioni che comportino precipuamente lafrequentazione del cantiere;7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza inlavorazioni di cantiere anche specifiche;8. attività di responsabile dei lavori;9. attività di datore di lavoro di impresa operante nelsettore delle costruzioni;10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni,in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008e successive modifiche e integrazioni definisce i requi-siti professionali del coordinatore per la progettazionee del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In parti-

colare questi soggetti devono essere in possesso di unalaurea magistrale o specialistica o di una laurea, conse-guite in una delle classi indicate nel citato articolo 98,oppure di un diploma di geometra o perito industrialeo perito agrario o agrotecnico nonché documentarel’espletamento di attività lavorativa nel settore dellecostruzioni. Ai fini della individuazione delle attivitàlavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfa-re il requisito previsto dall’articolo 98, comma 1, siritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presen-tato dall’interpellante, pur non esaustivo, siano coe-renti con le finalità normative. Le attività svolte devo-no fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, cosìcome definiti dell’art. 89, comma. 1, lett. a), del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche eIdriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsiriguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integra-zioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano diSicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto,“non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata ènecessaria per prevenire incidenti imminenti o per organiz-zare urgenti misure di salvataggio o per garantire la conti-nuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di serviziessenziali per la popolazione quali corrente elettrica, ac-qua, gas, reti di comunicazione.”Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:- le aziende multiutility (aziende si servizi pubblici locali cheoperano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’ac-qua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazionedi servizi “a rete” sul territorio provvedono anche al prontointervento per garantire la continuità nell’erogazione deiservizi e per garantire la sicurezza delle persone;- in territori anche ampi (si pensi adunaProvincia)è possibi-le che simili interventi siano anche migliaia in un anno;- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da unagrande ripetitività consistendo spesso in attività di poche

ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sonorelativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue;gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica;telecomunicazioni; reti informatiche;- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire lacontinuità dei servizi essenziali per la popolazione si com-pongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individua-zione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto;alimentazione di emergenza; accessoe scavo; riparazione esostituzione del tratto di rete; ripristino normale configura-zione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;- in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solitepredisporre singole procedure operative per ogni tipologiadi lavori, che comprendono la redazione di PSC per ognisingola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizionidi cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all’articolo 99del D.Lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione delPiano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all’arti-colo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, da partedei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).Al riguardo, va evidenziato che l’articolo 100, comma 6, del

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 3

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativoall’applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

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D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazionidispone che: “Le disposizioni del presente articolo non siapplicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessa-ria per prevenire incidenti imminenti o per organizzareurgenti misure di salvataggio o per garantire la continuitàin condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pub-blici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica,gas, reti di comunicazione”. Tale disposizione è quella risul-tante all’esito della modifica introdotta dal D.lgs. n.106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustra-tiva del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n.81/2008), è dato leggere quanto segue: “L’articolo 100viene modificato in modo che non sia necessaria la reda-zione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) quandosia necessario garantire la continuità nella fruizione diservizi essenziali per la popolazione”.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

La Commissione ritiene opportuno rimarcare comela previsione del comma 6 dell’articolo 100 del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni siriferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessariocontemperare tra loro esigenze di livello costituzio-nale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoroe l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di

servizi pubblici essenziali per la popolazione. In similisituazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favo-rire la rapidità nello svolgimento dei lavori preveden-do che i medesimi lavori si possano svolgere anchesenza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, fermarestando la necessità di applicare, senza altre ecce-zioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 esuccessive modifiche e integrazioni (e, in particolare,del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei “cantieritemporanei e mobili” del medesimo decreto legislati-vo). In relazione a tale regolamentazione legislativa,la Commissione ritiene che i lavori necessari a garan-tire la continuità nell’erogazione di servizi essenzialiper la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativialla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o allafunzionalità delle reti informatiche) possano essereeffettuati senza necessità di redazione del PSC acondizione che essi siano lavori necessari a fronteg-giare una emergenza nella erogazione o comunquegarantire la continuità della erogazione dei serviziessenziali per la popolazione, la cui interruzione de-termina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. Inquesto senso l’art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs.n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essereredatto per quei lavori la cui esecuzione immediata ènecessaria per prevenire incidenti imminenti.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti delLavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscereil parere di questa Commissione in merito alla correttainterpretazione dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, inparticolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell’AllegatoIV. Il punto 1.13.1.1 dell’Allegato IV prevede che: neiluoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deveessere messa a disposizione dei lavoratori acqua inquantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto perlavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell’Allegato IV recita:i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti

di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delledocce, di gabinetti e di lavabi con acqua correntecalda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e perasciugarsi.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’internodi un ambiente ben definito e circoscritto, conside-rando che la norma impone al Datore di Lavoro dimettere a disposizione del lavoratore i servizi igie-nico-assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 4

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo ai “serviziigienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)

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immediate vicinanze, si ritiene che il Datore dilavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi,anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai

lavoratori liberamente, facilmente e senza aggra-vio di costo per loro e nel rispetto delle normeigieniche.

La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istan-za di interpello per conoscere il parere di questa Commis-sione se anche nel caso della valutazione del rischio stresslavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegarequest’attività a terzi, così come previsto dall’art. 17 com-ma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifi-che e integrazioni.Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma 1, delD.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,prevede che la valutazione dei rischi debba riguardaretutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardantigruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui an-che quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il successi-vo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone, diseguito, che la relativa valutazione del rischio da stresslavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazionifornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 delD.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17novembre 2010. Il legislatore ha poi fissato il principio di

generale delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi incui la delega sia “espressamente esclusa”. Le deroghetassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridicidi trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, ecosì, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventinatura strettamente personale.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

La valutazione da stress lavoro-correlato è parte integran-te della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa siapplica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17,28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l’art. 17 delD.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gliadempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro,anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi disoggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 5

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo allavalutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008

e successive modificazioni e integrazioni

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 6

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - Corretta applicazione delle norme di cui alD.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”.

La APT ha chiesto a questa Commissione di pronun-ciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabilealle attività degli stuntmen (intendendosi per stunt-

man un “acrobata particolarmente esperto nel fingerecadute, tuffi, salti e scene pericolose”) e degli addettiagli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effet-

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ti speciali “un esperto di particolari tecniche di lavora-zione nel settore cinematografico, impegnato in attivi-tà specifiche come: l’uso di macchine e degli artifizi perla produzione di effetti speciali, l’uso di materiali esostanze per la realizzazione degli effetti speciali, larealizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l’im-piego di sostanze infiammabili o esplosive, l’utilizzo diarmi da fuoco e da taglio, la produzione di fiammelibere”). Tali attività, sempre secondo la richiedente, siconcretizzano in scene pericolose, realizzate secondoesigenze di scena da una troupe (come tale intenden-dosi l’insieme delle persone impiegate dalla società diproduzione per lo svolgimento delle relative attività), asua volta divisa in diversi reparti operativi, composti dagruppi di persone con compiti specifici (macchinisti,elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno conun proprio capo reparto. In relazione alle attivitàappena descritte, la APT distingue due diverse modali-tà di organizzazione del lavoro, la prima in cui l’attivitàsia realizzata da personale della società di produzionee la seconda in cui l’attività sia affidata in appalto dallasocietà di produzione a terzi.In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da persona-le della società di produzione), la richiedente chiede se:1. in ragione della particolarità delle attività di riferi-mento, il datore di lavoro della società di produzionepossa “legittimamente richiedere la collaborazione deiResponsabili dei suddetti reparti nella valutazione deirischi della scena pericolosa”;2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, devepossedere una particolare formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro;3. in assenza di specifica formazione dei Responsabilidegli stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPPcollaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsa-bili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione dellarelazione fornendo semplicemente le procedure corret-te per effettuare una adeguata individuazione dei fattoridi rischio e delle misure di prevenzione e protezione?4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamen-te addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti spe-ciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta qualevalutazione esclusiva e specifica dell’attività svolta da que-sti lavoratori da inserire nel DVR della società di produzio-ne? A tale riguardo, va evidenziato come l’art. 17, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavorol’obbligo (indelegabile) di valutare “tutti i rischi” sul lavoro,“con la conseguente elaborazione del documento previstodall’art. 28”. Il contenuto della valutazione dei rischi viene,quindi, puntualmente individuato dall’art. 28, nella suainterezza, e le modalità della valutazione dei rischi sonodescritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborarela valutazione dei rischi “in occasione di modifiche del

processo produttivo o della organizzazione del lavoro si-gnificative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro”, di cuial comma 3 dell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008) al successivoart. 29. In ordine all’affidamento delle attività in parola daparte della società di produzione a società specializzate, laAPT chiede, invece se:1. i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti aglieffetti speciali devono essere considerati “rischi specificipropri dell’attività”, ai sensi dell’art. 26, comma 3, delD.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI;2. al fine della valutazione dell’idoneità tecnico profes-sionale delle imprese specializzate è sufficiente che ildatore di lavoro della società di produzione chieda icurricula “con dettaglio delle esperienze specifiche nelcampo del personale impegnato nell’attività appalta-ta”. Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti“terzi”, APT chiede quanto segue:3. nel caso in cui una società committente affidi inappalto un’attività che comporta solo rischi specificipropri per la sua realizzazione, in cosa consiste l’attivitàdi coordinamento che il datore di lavoro della commit-tente deve realizzare?4. nel caso in cui una società committente affidi in appal-to due o più servizi a società o lavoratori autonomi cheprevedano solo rischi specifici propri per le rispettiveattività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimen-to del personale della società committente, come devegestire il coordinamento il datore di lavoro della societàcommittente? Gli eventuali rischi interferenziali presentiesclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati inqualche modo dal datore di lavoro committente? Rispet-to a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizio-ni di specifico riferimento sono quelle di cui all’art. 26 delD.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l’art.7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi incapo al datore di lavoro committente nell’eventualità chequesti decida di affidare lavori nell’ambito del propriociclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori auto-nomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare daun lato i lavoratori autonomi o quelli dell’appaltatore chevengano ad operare in ambienti per loro e per lo stessodatore di lavoro sconosciuti e, dall’altro, i lavoratori deicommittenti che si trovino davanti ad inusuali situazionidi rischio determinate dall’appalto o dalla prestazioned’opera. In via di sintesi, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2,del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro commit-tente gravano al momento i seguenti obblighi:1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla cameradi commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecni-co-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavo-ratori autonomi in relazione ai lavori da affidare inappalto o contratto d’opera;2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni

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sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sonodestinati ad operare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione alla propria attività;3) promuovere, in particolare:- la cooperazione all’attuazione delle misure di preven-zione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’at-tività lavorativa oggetto dell’appalto;- il coordinamento degli interventi di protezione e pre-venzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, infor-mandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischidovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse impresecoinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, aldatore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazio-ne e il coordinamento elaborando un unico documentodi valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale vaallegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi lemisure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documen-to, per espressa previsione legislativa, non trova applica-zione con riferimento ai “rischi specifici propri dell’attivi-tà delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori auto-nomi”; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, inrelazione a tali rischi, da considerare “tipici” della attivitàdell’impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene -ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui aicommi 2 e 3 dell’articolo in commento - necessaria lapuntuale identificazione in un documento.Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gaz-zetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che èpossibile parlare d’interferenza ove si verifica un “con-tatto rischioso” tra il personale del datore di lavorocommittente e quello dell’appaltatore o tra il persona-le di imprese diverse che operano nella stessa sedeaziendale con contratti differenti. In linea di principio,in altre parole, occorre mettere in relazione i rischipresenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro,servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzio-ne del contratto, con la conseguenza che il DUVRIdovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano inter-ferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento inparola non devono essere riportati i rischi propri del-l’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singolilavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per iquali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redi-gere un apposito documento di valutazione del rischioe di provvedere all’attuazione delle misure necessarieper ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno

ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a ri-spondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazio-ne della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (inquesto, inequivoco, senso, l’articolo 12 del D.Lgs. n.81/2008) non potendo pronunciarsi “in astratto” sullacorrettezza delle modalità in base alle quali le aziendeattuino le disposizioni in materia di salute e sicurezzasul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamentoin sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possi-bile esprimere l’indirizzo della Commissione rispetto auna serie di richieste di APT dirette a ottenere indica-zioni sulla coerenza di determinate soluzioni organiz-zative alle norme di legge, impossibili da fornire senzauna verifica in concreto di quanto descritto. La Com-missione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue inordine alla interpretazione delle norme di legge appli-cabili nei casi descritti dalla richiedente.In ordine allo svolgimento di attività da parte di qua-lunque soggetto che si possa definire come “lavorato-re” (nel senso individuato dall’art. 2, comma 1, letteraa), del D.Lgs. n. 81/2008) dell’azienda di produzionecineaudiovisiva trovano integrale applicazione le di-sposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agliartt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribui-scono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con laconseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sa-rà quindi il datore di lavoro dell’azienda di produzionea dovere individuare le modalità migliori di adempi-mento degli obblighi in questione, avuto riguardo allemodalità di svolgimento delle attività di riferimento.Ove tali attività comprendano una serie di azioni dicontenuto particolare, quali quelle richieste agli stunt-meno agli addetti agli effetti speciali, è opinione diquesta Commissione che il coinvolgimento dei capireparto (ove, come appare probabile, essi svolgano inconcreto le funzioni di preposto) nella valutazione deirischi sia opportuna. Quanto alla formazione del per-sonale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà esse-re coerente con il vigente quadro normativo (si fariferimento, in particolare, agli accordi in ConferenzaStato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, diri-genti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell’ambitodell’organizzazione aziendale, anche in applicazionedel principio di cui all’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008(rubricato: “Esercizio di fatto di poteri direttivi”). Nederiva, ad esempio, che se - come pare plausibile e,anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui inquestione, svolga in concreto le funzioni di preposto,egli dovrà essere formato come tale.Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4(relativamente alle attività in house delle aziende diproduzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia

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documento che deve avere le caratteristiche di cui agliarticoli 28 e 29 e come l’unico soggetto responsabile ditale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero dioperare le proprie scelte secondo le peculiarità dellapropria azienda e, correlativamente, risponde dellacoerenza di esse alla Legge.Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate(punti da 1 a 4) in riferimento all’ipotesi in cui la societàcineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi leattività tipiche degli stuntmeno degli addetti agli effettispeciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo contodelle particolari modalità - quali descritte nell’interpelloal quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delleattività degli stuntmene/o degli addetti agli effetti specialie ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazio-ni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte inautonomia nei cicli produttivi delle società di produzionedagli stuntmene/o dagli addetti agli effetti speciali possa-no essere considerati come rischi specifici della attivitàdelle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non visiano interferenze con strutture o processi del commit-tente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura deldatore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cuiai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, soprarichiamati, vengano correttamente e completamente ot-temperati, in particolare mediante il rigoroso accerta-mento della idoneità tecnico-professionale degli stunt-meno degli addetti agli effetti speciali allo svolgimentodella attività commissionate e una efficace attività discambio di informazioni, di cooperazione e coordina-mento, la cui concreta realizzazione è soggetta al control-lo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavorocommittente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3dell’interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenzacon quanto appena esposto e con quanto argomentato

dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si ve-da, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197),il datore di lavoro committente non possa intervenire insupplenza dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi ri-spetto alle attività che sono proprie (con relativa assun-zione di rischio) dell’impresa appaltatrice o dei lavoratoriautonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissi-bile ingerenza nell’attività affidata a terzi (incompatibile,in particolare, con la figura dell’appalto, regolata dall’art.1655 c.c.). L’obbligo di cooperazione è, quindi, da inten-dersi come riferibile all’attuazione delle misure di pre-venzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, sel’eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effettodell’esecuzione delle opere appaltate, vanno a incideresia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appal-tatore in ordine alle attività tipiche dell’impresa appalta-trice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività nonvengano svolte con modalità di aperta pericolosità, talida mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trova-no nei luoghi di lavoro.In relazione al quesito di cui al punto 2 dell’interpello -ferma restando la necessità che il datore di lavoro commit-tente acquisisca l’iscrizione alla Camera di Commercio,industria e artigianato e l’autocertificazione di cui all’arti-colo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 - sirichiama la necessità che la verifica in parola (la qualepotrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curri-cula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio,quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti inmateria di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuatacon particolare rigore, in modo da permettere al datore dilavoro committente di valutare la capacità tecnico-profes-sionale del personale di riferimento della appaltatrice odei lavoratori autonomi.Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispon-dere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dallesocietà di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.

Interpello alla Commissione per gli interpelli2 maggio 2013, n. 7

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo alla verificadell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, haavanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di

questa Commissione relativamente alla corretta inter-pretazione di quanto riportato nell’allegato XVII com-

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D O C U M E N TA Z I O N E PREVENZIONE E PROTEZIONE

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ma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modi-fiche e integrazioni, con particolare riferimento alladocumentazione minima che i lavoratori autonomi de-vono esibire al committente o al responsabile dei lavo-ri ai fini della dimostrazione della idoneità tecnicoprofessionale prevista per operare in un cantiere tem-poraneo o mobile così come definito nell’art. 89 delD.Lgs. 81/2008.Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia disalute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono invia generale riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo omobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. Inparticolare, il primo comma dell’articolo 21, citato,identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’uti-lizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di ProtezioneIndividuale (DPI) in modo conforme “alle disposizionidi cui al Titolo III” (lettere a e b), e del munirsi di“tessera di riconoscimento” (lettera c). L’art. 21, com-ma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi,relativamente ai rischi propri delle attività svolte e cononeri a proprio carico hanno pure facoltà di:a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo leprevisioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obbli-ghi previsti da norme speciali;b) partecipare a corsi di formazione specifici in materiadi salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischipropri delle attività svolte, secondo le previsioni di cuiall’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti danorme speciali. Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi generali contenuti nell’articolo 1 dellaLegge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano “ade-guate e specifiche misure di tutela per i lavoratoriautonomi, in relazione ai rischi propri delle attivitàsvolte e secondo i princìpi della raccomandazione2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003” haintrodotto non uno specifico obbligo ma una facoltàdi “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “par-tecipare a corsi di formazione specifici in materia disalute e sicurezza sul lavoro”.Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale diun lavoratore autonomo destinato ad operare in un can-tiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVIIcomma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previstoche il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “attestatiinerenti la propria formazione e la relativa idoneità sani-taria previsti dal presente Decreto Legislativo”.Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà inquanto sembrava che quella “facoltà” di “beneficiaredella sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi diformazione specifici in materia di salute e sicurezza sullavoro” diventasse invece, per un lavoratore autono-mo, un obbligo necessario per dimostrare la propria

idoneità tecnico professionale per operare in un can-tiere temporaneo o mobile.Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009,espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratoreautonomo deve esibire al committente o al responsabiledei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavorodell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propriaformazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressa-mente previsti dal presente Decreto Legislativo”.

Tutto ciò premesso la Commissionefornisce le seguenti indicazioni

La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’al-legato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la nonobbligatorietà della formazione e della sorveglianzasanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stessenon siano espressamente previste da disposizioni spe-ciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-cessive modifiche e integrazioni.Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documentodella Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e lineeapplicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37,comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche eintegrazioni”, in cui è stato specificato che le previsioni dicui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute esicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e pre-posti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette afornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferi-mento per la formazione. La medesima fonte rimarcache è altresì obbligatoria altra formazione rispetto aquell’oggetto di regolamentazione da parte dell’accordoex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata dadisposizioni di legge speciali rispetto alla previsione ge-nerale riportata all’articolo 21, comma 2 (è ad esempio ilcaso della formazione necessaria per effettuare lavori inambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratoriautonomi, ai sensi del D.P.R. n. 177/2011) del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fasedi verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavorato-re autonomo, è tenuto a verificare il possesso della docu-mentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratoreautonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibi-zione degli attestanti inerenti alla propria formazione eall’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sial’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possessodi documentazione inerente alla formazione e all’idonei-tà sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore auto-nomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il com-mittente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomoulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dal-l’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possessodella documentazione appena citata. n